Legge Regionale 18 gennaio 1991, n. 3.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 4 del 28 gennaio 1991

 

«Determinazione dell'aliquota della tassa automobilistica regionale»


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A norma dell'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e con effetto dal 1° gennaio 1991, l'importo della tassa automobilistica regionale è determinata nella misura dell'82% dell'ammontare complessivo della tassa automobilistica erariale applicata dallo Stato per l'anno 1990.


 

Art. 2

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, verranno destinate:

1) al monitoraggio dell'inquinamento atmosferico e acustico;

2) ad interventi a sostegno degli handicappati, degli anziani e dei tossicodipendenti;

3) ad interventi a sostegno dello sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive.


 

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127, seconda comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 18 gennaio 1991

CLEMENTE DI SAN LUCA