Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18.

Il presente testo tiene conto degli avvisi di rettifica pubblicati nel BURC n. 4 dell'11 gennaio 2023 e n. 9 dell'1 febbraio 2023

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 5 luglio 2023, n. 11 e 28 dicembre 2023, n. 24.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

 

Testo vigente della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.

 

"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:


TITOLO I

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE REGIONALI


Capo I

(Interventi per l'istruzione, le politiche giovanili e lo sport)


 

Art. 1

(Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola superiore)

1. Al fine di tutelare il diritto allo studio scolastico e garantire l'adeguato supporto al sistema educativo regionale degli istituti di istruzione secondaria, il "Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola superiore", di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017) è dotato di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione 4, Programma 3, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.



 

Art. 2

(Contrasto alla dispersione scolastica, alla povertà educativa e al disagio minorile)

1. La Regione adotta programmi, azioni ed ogni altra iniziativa utile tesa a contrastare la dispersione scolastica, la povertà educativa ed il disagio minorile.

2. La Regione, in attuazione delle finalità di cui al comma 1, al fine di disporre di dati aggregati aggiornati sull'evasione scolastica, si attiva presso l'Ufficio scolastico regionale, le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i Comuni e gli istituti scolastici della Campania per la realizzazione di una procedura unica ed integrata per il controllo ed il monitoraggio degli alunni in obbligo di istruzione, che si assentano senza giustificazione valida per un periodo prolungato, anche condividendo piattaforme e procedure informatiche già in uso da parte degli Enti istituzionalmente coinvolti nella lotta alla dispersione. (1)

3. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente per materia, individua i criteri, le modalità e le premialità degli avvisi e dei bandi pubblici che hanno tra le loro finalità il contrasto alla dispersione scolastica, alla povertà educativa ed al disagio minorile, fatte salve le responsabilità e le competenze delle strutture amministrative.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno, la Giunta regionale relaziona alla commissione consiliare competente sui risultati raggiunti in materia di contrasto alla dispersione scolastica, alla povertà educativa ed al disagio minorile, attraverso le misure messe in campo a tal fine nell'annualità scolastica precedente.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 50.000,00 per l'anno 2023, si provvede a valere sulla Missione 12, Programma 5, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.



 

Art. 3

(Fondo regionale per il sostegno dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro)

1. Al fine di sostenere i percorsi socio-educativi, di istruzione e di formazione dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, il Fondo regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro) è dotato di 100.000,00 euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione 12, Programma 5, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.



 

Art. 4

(Voucher per l'attività sportiva)

1. Il Fondo, istituito dall'articolo 3, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021), volto a consentire l'accesso gratuito ad attività sportive ai minori dai sei ai quindici anni mediante l'erogazione di voucher, è dotato di 2.500.000,00 euro per ciascun esercizio finanziario 2023, 2024, e 2025, a valere sulla Missione 6, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.



 

Art. 5

(Iniziative a sostegno di sani stili di vita)

1. Al fine di promuovere iniziative finalizzate all'adozione di sani stili di vita, a tutela della popolazione infantile e adolescenziale a rischio obesità, basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione e sulla diffusione della pratica dell'attività motoria, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 24 giugno 2020, n. 9 (Iniziative finalizzate all'adozione di sani stili di vita a tutela della popolazione infantile e adolescenziale a rischio obesità basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione e sulla diffusione della pratica dell'attività motoria), è  disposto, per l'esercizio finanziario 2023,  uno stanziamento pari ad euro 150.000,00, a valere sulla Missione 12, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023- 2025.

2. Al fine di valorizzare i percorsi turistici del Parco regionale dei Monti Lattari, attraverso la pratica sportiva, è disposto uno stanziamento di 30.000,00 euro in favore del Comune di Pimonte per organizzare un evento sportivo, al fine di promuovere sane abitudini alimentari e  corretti stili di vita, a valere sulla Missione 6, Programma 1, Titolo I, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.



Capo II

(Interventi in materia di politiche sanitarie)


 

Art. 6

(Disposizioni per il contrasto al dumping contrattuale nel Servizio sanitario regionale)

1. Al fine di contrastare fenomeni di dumping contrattuale e garantire la stabilità dell'occupazione, è introdotto un criterio premiale nell'assegnazione delle risorse economiche alle strutture sanitarie accreditate con il Servizio sanitario regionale nella macroarea della riabilitazione e socio-sanitaria che applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per le lavoratrici e i lavoratori del comparto della sanità privata, con i trattamenti giuridici ed economici più vantaggiosi a tutela dei lavoratori.

2. Le modalità applicative del presente articolo sono individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



 

Art. 7

(Misure straordinarie per il potenziamento del sistema dell'emergenza-urgenza regionale)

1. Al fine di affrontare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale, nell'ambito delle procedure concorsuali per la copertura di posti a tempo indeterminato nei profili di dirigente di discipline di area medica affini ed equipollenti a Medicina e Chirurgia d'Accettazione ed Urgenza (MeCAU), possono prevedere l'assegnazione temporanea al pronto soccorso per un periodo non inferiore a due anni, prorogabile su base volontaria.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



 

Art. 8

(Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza – urgenza)

1. Le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale (SSR), per affrontare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSR, possono ricorrere, per l'anno 2023, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici sanitari veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata, sino a cento euro lordi, onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro ed ai prescritti riposi.



 

Art. 9

(Norme per l'efficientamento delle attività delle Aziende ospedaliere universitarie)

1. Al fine di garantire l'omogeneità delle modalità organizzative e gestionali in funzione dell'efficienza e del miglioramento del servizio pubblico di tutela della salute, terminato il periodo di sperimentazione previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419), le Aziende ospedaliere universitarie regionali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano il modello aziendale unico mediante la stipula di appositi protocolli d'intesa.



 

Art. 10

(Norme per la qualificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche)

1. Al fine del miglioramento dei servizi agli utenti e dell'efficace utilizzo delle risorse, le Aziende e gli Enti del SSR assicurano il rispetto dei crono programmi sia degli interventi di adeguamento strutturale, ammodernamento tecnologico e funzionale, di cui alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 3958 del 7 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni, che degli interventi strutturali e tecnologici finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), provvedendo tempestivamente ad ogni misura organizzativa necessaria al costante monitoraggio dei programmi e relazionando alle competenti strutture regionali in merito ad eventuali scostamenti, al fine dell'attivazione di meccanismi sostitutivi per il caso di inerzia o ritardi. I procedimenti amministrativi di autorizzazioni sanitaria e di accreditamento istituzionale devono essere conclusi entro e non oltre dodici mesi dalla chiusura del PNRR.  



 

Art. 11

(Istituzione dell'Osservatorio per le neuroscienze)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio regionale della Campania l'Osservatorio per le neuroscienze.

2 L'Osservatorio ha compiti di studio, analisi e monitoraggio delle patologie oncologiche cerebrali al fine di migliorarne il percorso di cura.

3. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è composto:

a) dal Presidente del Consiglio regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

b) dai responsabili delle Unità complesse di neurochirurgia operanti sul territorio regionale;

c) da tre esperti in neuroscienze, uno per Ateneo, indicati da ciascuna delle facoltà di Medicina dell'Università degli studi di Napoli Federico II, di Salerno e della Campania Luigi Vanvitelli.

Nello svolgimento dei propri compiti, l'Osservatorio può avvalersi di esperti nelle materie di neurologia ad indirizzo oncologico, anatomia patologica, biologia molecolare, radioterapia, epidemiologia, cure palliative e terapie del dolore.

4. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) studio, analisi e monitoraggio delle patologie oncologiche cerebrali in Regione Campania;

b) formulazione di proposte volte ad attivare un sistema di reti e collaborazioni territoriali, con l'intento di migliorare e potenziare i percorsi di cura delle patologie oncologiche cerebrali sul territorio regionale;

c) individuazione di modalità di coinvolgimento degli operatori del terzo settore;

d) formulazione di proposte e verifica del raggiungimento dei risultati programmati.

5. Il Presidente:

a) rappresenta l'Osservatorio in tutte le sedi politico-istituzionali;

b) convoca e presiede le riunioni;

c) predispone l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame dell'Osservatorio;

d) è responsabile dell'espletamento delle attività e ne coordina lo svolgimento;

e) firma i verbali delle riunioni ed ogni altro atto formale approvato dall'Osservatorio;

f) trasmette agli organi competenti le proposte e le determinazioni approvate dall'Osservatorio.

6. L'Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura ed è rinnovato entro sessanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale.

7. L'Osservatorio ha sede presso il Consiglio regionale della Campania.

8. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili, al supporto delle attività e delle funzioni dell'Osservatorio.

9. Per le spese di funzionamento, il Consiglio regionale provvede nell'ambito delle risorse disponibili a dotare, per ogni esercizio finanziario, un fondo dedicato a valere sulla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, del bilancio del Consiglio regionale. (1)


(1) Comma sostituito dall'articolo 33, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 24.



 

Art. 12

(Fondo per l'ottimizzazione delle terapie nutrizionali e la riduzione del rischio cardiovascolare nella Regione Campania)

1. È disposto, per l'esercizio finanziario 2023, uno stanziamento di 80.000,00 euro in favore dell'Istituto nazionale Fisica nucleare - sezione di Napoli, con sede presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi "Federico II", complesso universitario Monte Sant'Angelo, per  uno studio volto alla realizzazione e all'applicazione di algoritmi avanzati di intelligenza artificiale, per l'ottimizzazione delle terapie nutrizionali e la riduzione del rischio cardiovascolare nella Regione Campania, a valere sulla Missione 14, Programma 3, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.



 

Art. 13

(premi "Orsola Apuzzo") (1)

1. È autorizzato un contributo di 45.000,00 euro, nella misura di 15.000,00 euro, per ciascuna delle annualità del triennio 2023-2025, in favore del Dipartimento di ostetricia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" per l'erogazione di premialità intitolate a "Orsola Apuzzo" e di spese generali connesse nella misura massima del venticinque per cento. I premi sono destinati a studenti meritevoli che frequentano il corso di ostetricia presso il Dipartimento dell'università federiciana, a valere sulla Missione 4, Programma 4, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025. (2)


(1) Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1, legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2, legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.



Capo III

(Interventi per le politiche sociali, le fasce deboli e i soggetti vulnerabili)


 

Art. 14

(Fondo sociale regionale)

1. Al fine di promuovere e assicurare la tutela dei diritti sociali di cittadinanza alle persone e alle famiglie, attraverso il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), il Fondo sociale regionale è dotato di euro 12.000.000,00, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione 12, Programma 7, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.



 

Art. 15

(Fondo "Durante Noi - Dopo di Noi")

1. Il Fondo "Durante Noi - Dopo di Noi", volto a sostenere l'integrazione sociale dei cittadini diversamente abili, istituito dall'articolo 8, comma 2 della legge regionale 3/2017, è dotato di 200.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione 12, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.



 

Art. 16

(Sostegno alle donne vittime di violenza di genere)

1. Al fine di incentivare interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di  sostegno alle difficoltà sociali delle donne vittime di violenza e dei loro figli, previste dalla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 34 (Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza), è disposto, per l'esercizio finanziario 2023, uno stanziamento nella misura di 500.000,00 euro, a valere sulla Missione 12, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

2. La legge regionale 34/2017, è così modificata:

a) al comma 1 dell'articolo 4bis sono aggiunti i seguenti:

"1bis. Al fine di favorire la crescita e l'autonomia degli orfani di femminicidio, è istituito un apposito fondo pari ad euro 150.000,00, finalizzato all'erogazione di un contributo mensile, anche per il tramite del tutore, fino al compimento del ventiquattresimo anno di età o all'impiego lavorativo se precedente, allo scopo di garantire un sostegno economico costante.

1ter. Il contributo di cui al comma 1bis è cumulabile con altri sostegni erogati dalla Regione o dallo Stato aventi medesimi oggetto e finalità, anche se riferiti allo stesso periodo di spesa.";

b) al comma 2 dell'articolo 4bis le parole "comma 1" sono sostituite con le seguenti "presente articolo";

c) al comma 1 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"1bis. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 1bis dell'articolo 4 bis, pari ad euro 150.000,00 per l'esercizio finanziario 2023, si fa fronte a valere sulla Missione 12, Programma 1, Titolo I e contestuale prelievo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.".



 

Art. 17

(Sostegno in favore delle pazienti oncologiche affette da alopecia)

1. Al fine di sostenere i pazienti affetti da alopecia in seguito a terapia chemioterapica conseguente a patologia tumorale e alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli, la Regione è autorizzata a concedere ai cittadini residenti in Campania, un contributo nella misura massima di 400,00 euro per l'acquisto di una parrucca.

2. La concessione del contributo è disposta prioritariamente in favore dei richiedenti con valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 30.000,00 euro, senza esclusione dei richiedenti con valore superiore.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di attuazione della misura, di accesso e di erogazione del contributo, l'ammontare della concessione dei contributi, i termini di presentazione delle domande, nonché le modalità di rendicontazione delle spese.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è disposto, per l'esercizio finanziario 2023, uno stanziamento nella misura di 70.000,00 euro, a valere sulla Missione 12, Programma 7, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025. 



 

Art. 18

(Contributo straordinario alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi)

1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, il contributo previsto dal comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2016) in favore della "Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo" di Maddaloni di Caserta, nella misura di euro 3.000.000,00, a valere sulla Missione 12, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.  


 

 

Art. 19

(Contributo alle Aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo pari ad euro 50.000,00 in favore delle Aziende pubbliche di servizi alla persona iscritti al Registro di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale 22 febbraio 2013, n. 2 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona), operanti nella provincia di Avellino, a sostegno delle attività straordinarie connesse all'assistenza agli anziani.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il riparto delle risorse sulla base del numero di personale in dotazione alle Aziende di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sulla Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025.



Capo IV

(Interventi a favore del lavoro e della sicurezza sul lavoro)


 

Art. 20

(Misure a sostegno dell'occupazione femminile)

1. Al fine di promuovere la parità retributiva tra i sessi, la permanenza, il reinserimento e l'affermazione delle donne nel mercato del lavoro, la valorizzazione delle competenze delle donne e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l'equa distribuzione delle responsabilità di cura familiare, il Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne), volto a sostenere l'occupazione femminile stabile e di qualità, è dotato di 675.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulla Missione 15, Programma 3, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

2. Il Fondo per il microcredito destinato alle donne in situazioni di disagio sociale, istituito dall'articolo 11 della legge regionale n. 17/2021, è dotato di 200.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulla Missione 15, Programma 3, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.


 

 

Art. 21

(Salute e sicurezza sul lavoro. Modifica alla legge regionale 9 agosto 2013, n. 11)

1. Alla legge regionale 9 agosto 2013, n. 11 (Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità del lavoro) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

"h) provvede alla eventuale costituzione di parte civile e all'azione di regresso nei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stata esercitata l'azione penale da parte del Pubblico Ministero attraverso la richiesta di rinvio a giudizio o il decreto di citazione in giudizio, contenente imputazioni per i delitti di omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi in violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile al ristoro delle spese sostenute dall'ente stesso e alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.";

b) dopo il comma 1 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:

"2. La dotazione finanziaria per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera h), è pari ad euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2023 ed euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025, a valere sulle risorse appostate alla Missione 1, Programma 11, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.".



Capo V

(Interventi per le politiche culturali)


 

Art. 22

(Promozione culturale)

1. Al fine di sostenere la realizzazione di un sistema organico e coordinato di interventi di promozione culturale per valorizzare, diffondere e incentivare la partecipazione dei cittadini alle attività culturali, lo stanziamento di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 (Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale) è quantificato in euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.



 

Art. 23

(Sostegno al settore dello spettacolo)

1. Al fine di assicurare continuità da parte della Regione Campania nel sostegno al settore dello spettacolo, all'autonomia della programmazione artistica e alla libertà di iniziativa imprenditoriale e garantire l'attuazione degli interventi regionali di cui alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo), è disposto uno stanziamento per ciascuno esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 di euro 15.000.000,00, nella misura di euro 14.658.000,00, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I e di 342.000,00 euro, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.



 

Art. 24

(Contributo straordinario al Teatro di San Carlo e al Teatro Municipale Giuseppe Verdi)

1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario in favore del Teatro di San Carlo di Napoli, incompatibile con i contributi previsti dalla legge regionale n. 6/2007, nella misura di euro 5.000.000,00, ed in favore del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, nella misura di euro 2.000.000,00, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.



 

Art. 25

(Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo, la produzione, la promozione, la valorizzazione, la diffusione, la conoscenza e lo studio delle attività cinematografiche e audiovisive, il Fondo regionale di cui all'articolo 14 della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30 (Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva) è dotato di euro 5.000.000,00 per l'anno 2023, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.



 

Art. 26

(Sostegno al sistema bibliotecario e museale regionale)

1. Al fine di sostenere e incentivare la promozione culturale e l'educazione permanente, con particolare riferimento alle biblioteche e ai musei del territorio regionale, sono disposti i seguenti interventi:

a) per l'attuazione della legge regionale 3 gennaio 1983, n. 4 (Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 65 -Promozione culturale ed educazione permanente, biblioteche e musei) è disposto, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione 2023-2025 uno stanziamento di euro 833.000,00 negli esercizi finanziari 2023 e 2024 e di euro 803.000,00 nell'esercizio 2025 e, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo II,  di euro 145.000,00, per ciascuno degli esercizi finanziari  2023, 2024 e 2025;

b) per l'attuazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 (Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale) è disposto, per l'esercizio finanziario 2023, uno stanziamento di euro 665.000,00 nella misura di 265.000,00 euro, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I e di euro 400.000,00, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e, per ciascun anno 2024 e 2025, uno stanziamento di euro 515.000,00 nella misura di euro 265.000,00, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I e di euro 250.000,00, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.



 

Art. 27

(Interventi di valorizzazione dei beni monumentali regionali)

1. Al fine di assicurare continuità agli interventi di valorizzazione dei monumenti regionali, il "Fondo volto a sostenere iniziative degli enti locali e degli enti gestori di beni monumentali diretti a garantire un'adeguata illuminazione", di cui all'articolo 1, comma 11, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020) è dotato, per l'esercizio finanziario 2023, di euro 400.000,00, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

2. Al fine di sostenere e promuovere la valorizzazione del patrimonio storico-culturale del complesso delle Basiliche paleocristiane di Cimitile, la Regione Campania, per diffonderne il valore e incentivarne la conoscenza nel mondo, dispone uno stanziamento per l'esercizio finanziario 2023 di 100.000,00 euro in favore dell'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'area nolana, finalizzato alla trasformazione del sito in Museo virtuale e all'acquisizione di strumenti multimediali, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

3.  È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 15.000,00 euro in favore del Castello – Palazzo Ducale di Marigliano della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli (NA) a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo l del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.



 

Art. 28

(Misure per il patrimonio culturale della Campania)

1. La Regione Campania, al fine di dare continuità e rafforzare le azioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018), dà mandato alla struttura amministrativa regionale competente di avviare le attività connesse alla realizzazione della "Prima rassegna dei beni immateriali" con il fine di valorizzare i territori, le tradizioni, l'identità delle culture immateriali locali e delle comunità di appartenenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000,00 euro per ciascuno esercizio finanziario 2023-2025, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025. 

3. Al fine di valorizzare i sei siti iscritti nella lista rappresentativa del Patrimonio mondiale dell'Umanità UNESCO in Campania e di potenziare le attività di divulgazione e informazione sugli stessi, il Fondo istituito dal comma 2 bis dell'articolo 10 della legge regionale 38/2017 è dotato di 100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023–2025. La struttura amministrativa competente della Giunta regionale determina le modalità di accesso ai contributi di cui al comma 1 da parte degli enti di gestione dei siti UNESCO campani.

4. Il Fondo "Pizzaioli napoletani - Patrimonio UNESCO", volto a supportare l'organizzazione di iniziative di promozione e diffusione de "L'arte del pizzaiolo napoletano", proclamata patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, istituito dal comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 38/2017, è dotato di 100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

5. È riconosciuto, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 500.000,00 euro all'Università non statale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) della legge regionale 18 maggio 2016 n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario), sita nel perimetro di Napoli, dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, al fine di salvaguardarne il patrimonio artistico e valorizzarne il patrimonio culturale identitario, anche in termini di ricerca e di didattica, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025. 

6.  È riconosciuto, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 100.000,00 euro in favore del Comune di Benevento, al fine di valorizzare e sostenere il sito denominato "Chiesa Santa Sofia" della città di Benevento nella lista del patrimonio culturale dell'UNESCO, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025. (1)

7. Al fine di supportare la gestione, la promozione e la valorizzazione del riconoscimento "Dieta Mediterranea" quale Patrimonio culturale immateriale UNESCO e, nello specifico del Centro studi dieta mediterranea-Angelo Vassallo, così come riconosciuto in sede di Comitato Intergovernativo nel febbraio 2011, sede del Segretariato generale di tutte le sette Comunità Emblematiche UNESCO, è istituito il "Fondo dieta mediterranea – patrimonio UNESCO", pari ad euro 100.000,00 per ciascuno esercizio finanziario 2023, 2024, 2025, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

 

(1) Comma corretto con avviso di rettifica pubblicato nel BURC n. 9 dell'1 febbraio 2023.


 

 

Art. 29

(Misure per la valorizzazione delle vocazioni territoriali)

1. Al fine di proseguire nelle attività di valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio regionale, all'articolo 18 della legge regionale 38/2020, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"3. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario al Comune di Pomigliano d'Arco per la realizzazione di eventi nell'ambito dell'Italian Motor Week 2023, organizzato dall'Associazione città dei motori, nella misura di 50.000,00 euro, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.".



 

Art. 30

(Sostegno all'evento "Ischia International School Festival")

1. Al fine di valorizzare ed arricchire la proposta Scuola-cultura-turismo-natura-storia che coinvolge istituti scolastici statali provenienti da tutta Italia, la Regione Campania finanzia l'evento denominato "Ischia International School Festival" da tenersi sull'Isola d'Ischia ad opera dell'Associazione senza scopo di lucro "Turismo, Ischia, Formazione, Eventi, Orientamento" (TIFEO) in collaborazione con il Liceo musicale Giorgio Buchner e l'Istituto alberghiero V. Telese di Ischia, con un contributo di 30,000,00 euro per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.



 

Art. 31

(Sostegno alla rassegna di concerti-evento "Irpinia sound e travel")

1. Al fine di arricchire la proposta culturale dell'entroterra campano e di promuovere occasioni di aggregazione per i giovani, la Regione Campania finanzia la rassegna di concerti-evento "Irpinia sound e travel", da tenersi nella provincia di Avellino, ad opera delle Associazioni senza scopo di lucro "Senzatempo" e "Zenit 2000", con un contributo di 50.000,00 euro, per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo l del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.



 

Art. 32

(Contributo straordinario alla Fondazione Idis Città della Scienza)

1. Al fine di sostenere la diffusione della cultura scientifica, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario in favore della Fondazione IDIS Città della Scienza, nella misura di euro 2.000.000,00, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025. 



 

Art. 33

(Istituzione premio Raffaele Delcogliano)

1. Il Consiglio regionale della Campania, in ricordo dell'Assessore al lavoro ed alla formazione professionale della Regione Campania Raffaele Delcogliano, deceduto unitamente al suo autista Aldo Iermanno in seguito ad un attentato terroristico nell'aprile 1982, istituisce riconoscimenti in denaro per gli appartenenti alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato e al Corpo dei Vigili del Fuoco, che si sono distinti per azioni di soccorso e di coraggio compiuti sul territorio campano nel corso dell'anno solare. I meritevoli sono segnalati dai rispettivi Comandanti aventi responsabilità di comando sul personale a livello regionale campano. (1)

2. L'importo dei riconoscimenti di cui al comma 1 è fissato in 12.000,00 euro, da ripartire in parti uguali tra i dodici premiati.

3. Alla spesa complessiva di 12.000,00 euro, per l'esercizio finanziario 2023, si fa fronte con le risorse del bilancio del Consiglio regionale.

 

(1) Comma corretto con avviso di rettifica pubblicato nel BURC n. 4 dell'11 gennaio 2023.


                         

 

Art. 34

(Iniziative in occasione del centenario della morte di Giacomo Matteotti)

1. In occasione delle celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Matteotti, quale studioso e politico di livello nazionale e locale, la Giunta regionale adotta un programma di iniziative finalizzate a diffonderne la vita, il pensiero e le opere, anche coinvolgendo gli istituti secondari di secondo grado.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50.000,00, per l'esercizio finanziario 2023, si fa fronte mediante le risorse stanziate sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.



 

Art. 35

(Istituzione del premio "La Campania si racconta")

1. È istituito il premio "La Campania si racconta" destinato a giornalisti ed operatori del settore che si sono particolarmente distinti per professionalità, impegno civile, coraggio e determinazione nell'affrontare disagi e difficoltà di contesto nell'esercizio delle rispettive attività.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta apposito disciplinare contenente i criteri e le modalità di assegnazione del premio.

3. Alla spesa complessiva, pari ad euro 12.000,00 per l'esercizio finanziario 2023 si fa fronte con le risorse del bilancio del Consiglio regionale.



Capo VI

Interventi per le politiche agroalimentari


 

Art. 36

(Premio "Fior di latte d'Agerola")

1. Al fine di valorizzare le migliori eccellenze della antica tradizione enogastronomica campana, la Regione Campania istituisce il Premio "Fior di latte di Agerola", quale alimento base della dieta mediterranea, il cui soggetto attuatore è il Comune di Agerola. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulla Missione 16, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.



 

Art. 37

(Disposizioni in materia di attuazione strategie di sviluppo locale)

1. Nell'ambito della politica di programmazione e attuazione delle strategie di sviluppo locale è prevista una premialità per i Gruppi di azione locale (GAL) e per i Gruppi di azione locale per la pesca (FLAG) che, nei termini loro assegnati, hanno conseguito tutti gli obiettivi di spesa.

2. Gli organismi di cui al comma 1, le cui strategie di sviluppo locale sono selezionate nell'ambito dei programmi europei, assumono la responsabilità anche della gestione della fase post decreti di finanziamento relativa alle domande di pagamento di acconti e di saldo, lasciando invariate le fasi in capo all'autorità di pagamento e l'intera procedura dei controlli.

3. I nuovi ambiti territoriali che definiscono il perimetro del GAL sono inseriti unicamente nelle macroaree C e D del Piano territoriale regionale (PTR), salvo l'inclusione di porzioni di macroaree A e B in casi assolutamente eccezionali e motivati, e comunque tali da non alterare gli equilibri della precedente programmazione tra le province in termini di assegnazione delle risorse ad essi destinate.

4. La dotazione di risorse finanziarie assegnata ai nuovi GAL e FLAG è caratterizzata da criteri che assicurino una equilibrata distribuzione rispetto alle caratteristiche socio-economiche e dei vincoli ambientali dei diversi territori: in particolare deve essere prevista una quota fissa non inferiore al 20% e non superiore al 50 % delle assegnazioni complessive previste dal Programma e una quota residua attribuita secondo il numero di abitanti  ponderata con criteri che tengono conto della tendenza allo spopolamento, del numero di abitanti e di altri parametri sociali, ambientali ed economici, definiti dall'Autorità di Gestione (AdG) regionale, che concorrono alla già richiamata equilibrata distribuzione delle risorse .



Capo VII

(Interventi a tutela della biodiversità e del patrimonio ambientale)


 

Art. 38

(Istituzione dell'Osservatorio sulla Geo Biodiversità della Regione Campania)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio Regionale, l'Osservatorio sulla Geo Biodiversità della Campania.

2. L'Osservatorio ha funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche regionali in materia di tutela, conservazione e valorizzazione della Geo Biodiversità, intesa come patrimonio ambientale, paesaggistico, culturale e naturalistico della Regione Campania.

3. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) sviluppa azioni di studio e ricerca nel campo della Geo Biodiversità;

b) indirizza e promuove, attraverso attività di comunicazione, informazione e organizzazione di eventi, l'educazione culturale e ambientale e la valorizzazione della Geo Biodiversità;

c) formula proposte e verifica il raggiungimento degli obiettivi programmati.   

4. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è così composto da:

a) il Presidente del Consiglio regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

b) il Direttore del Parco nazionale del Cilento Vallo Diano Alburni;

c) il Direttore del Parco nazionale del Vesuvio;

d) un esperto di Geo Biodiversità, selezionato su base curriculare, e nominato dal Presidente del Consiglio regionale;

e) un esperto di Geo Biodiversità designato dal Coordinamento nazionale dei Geo Parchi UNESCO.

5. Il Presidente:

a) rappresenta l'Osservatorio in tutte le sedi politico-istituzionali;

b) convoca e presiede le riunioni;

c) predispone l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame dell'Osservatorio;

d) è responsabile dell'espletamento delle attività e ne coordina lo svolgimento;

e) firma i verbali delle riunioni ed ogni altro atto formale approvato dall'Organismo;

f) trasmette agli organi competenti le proposte e le determinazioni approvate dall'Osservatorio.

g) provvede all'erogazione delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni, compiti e attività di cui ai commi 2 e 3.

6. L'Osservatorio ha sede presso il Consiglio regionale della Campania, resta in carica per la durata della legislatura ed è rinnovato entro sessanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale.

7. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili, al supporto delle attività e delle funzioni dell'Osservatorio.

8. La partecipazione dei componenti ai lavori è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese, comunque denominati.

9. Agli oneri finanziari per il funzionamento e le attività dell'Osservatorio, quantificati in euro 30.000,00 annui, si provvede per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 con risorse del bilancio del Consiglio regionale.



 

Art. 39

(Contributo straordinario per le Grotte di Castelcivita e Pertosa)

1. La Regione Campania, al fine di garantire la tutela e la valorizzazione di aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché́ promuovere lo sviluppo turistico e la gestione del patrimonio culturale immateriale delle Grotte di Castelcivita e di Pertosa, autorizza, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 50.000,00 euro, in favore della Fondazione Mida, con sede in Auletta, e di 50.000,00 euro in favore della Grotte di Castelcivita S.r.l., con sede in Castelcivita, per sostenere lo svolgimento delle attività in materia di rilevante interesse culturale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile dell'anno 2023 ed è da ritenersi al di fuori di eventuali altre misure percepite dai beneficiari da parte della Regione.

3. I beneficiari sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio 2024, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo e sulle attività svolte.

4. All'onere di cui al comma 1 per l'anno 2023, pari ad euro 100.000,00, si fa fronte a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.



 

Art. 40

(Contributo straordinario ai Parchi regionali della Campania)

1.  La Regione Campania, al fine di garantire la tutela e la valorizzazione di aree protette di particolare interesse ambientale e turistico, nonché́ promuovere lo sviluppo e la gestione del patrimonio culturale immateriale dei Parchi regionali, autorizza, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario, pari ad euro 100.000,00, in favore dei Parchi regionali riconosciuti in Campania, per sostenere lo svolgimento delle attività in ogni materia di rilevante interesse culturale e ambientale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile dell'anno 2023 ed è da ritenersi al di fuori di eventuali altre misure percepite dai beneficiari da parte della Regione.

3. Gli Enti beneficiari sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio 2024, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo e sulle attività svolte.

4. All'onere, di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2023, pari ad euro 100.000,00, si fa fronte a valere sulla Missione 9, Programma 5, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.



 

Art. 41

(Contributo all'Area Marina Protetta "Regno di Nettuno")

1. È autorizzato un contributo straordinario, per l'esercizio finanziario 2023, pari ad euro 80.000,00, all'Area Marina Protetta-Regno di Nettuno, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 dicembre 2007, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394  (Legge quadro sulle aree protette), per la realizzazione del progetto "Costa Pulita", che riguarda le coste di Ischia e Procida e i Comuni del litorale flegreo, al fine di ridurre la quantità di rifiuti presenti in superficie sul mare, con il conseguente miglioramento della qualità dello stato ambientale delle aree interessate, nonché per lo sviluppo di un piano di azione e per salvaguardare la tutela delle coste del Golfo di Napoli, a valere sulla Missione 9, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.



 

Art. 42

(Misure per la protezione delle specie di tartaruga marina in Regione Campania. Modifica alla legge regionale 29 giugno 2021, n. 5)

1. Al fine di proseguire la campagna di informazione e sensibilizzazione per i pescatori professionisti operanti in Campania, finalizzata a evitare la cattura accidentale di tartarughe marine, il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021) è così sostituito:

"3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 70.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2023, si provvede mediante prelievo dalla Missione 9, Programma 5, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.".



Capo VIII

(Interventi per l'efficienza energetica e la mobilità sostenibile)


 

Art. 43

(Realizzazione e organizzazione di una rete pubblica di ricarica di veicoli elettrici nelle aree interne)

1. In adesione alla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), al fine di perseguire un riequilibrio delle condizioni socio-economiche tra aree urbane e periferiche e, in particolare, una redistribuzione complessiva dei flussi turistici che orienti la domanda verso destinazioni sempre più sostenibili e meno congestionate, la Regione Campania provvede alla realizzazione e all'organizzazione di una rete pubblica di ricarica di veicoli elettrici nelle aree interne.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti preposti, provvede alla realizzazione e all'organizzazione della rete, da espletarsi mediante l'installazione di colonnine di ricarica nei Comuni delle aree interne, in un numero non inferiore a cinque per ogni area interna riconosciuta dalla SNAI, nonché nei Comuni periferici e ultraperiferici della Regione, così come definiti dall'ultima classificazione SNAI, non ancora ricompresi ufficialmente in un'area interna della SNAI.

2bis. Al fine di soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini  entro le aree interne e tra le aree interne e i distretti turistici della Campania, la Regione promuove la stipula di intese con gli enti locali compresi nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) per istituire i servizi di trasporto di linea aggiuntivi di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59), nonché per incrementare i servizi di trasporto pubblico autorizzati di cui all'articolo 39 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania). (1)

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è disposto uno stanziamento di 50.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2023 a valere sulla Missione 7, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.



 

Art. 44

(Promozione e sostegno delle Comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di agevolare la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, ridurre la povertà energetica e sociale, perseguire l'indipendenza e l'autonomia energetica mediante la diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili (CER):

a) all'articolo 20 della legge regionale 38/2020, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8 bis. La Regione, anche con il coinvolgimento degli Enti locali, effettua, entro il 31 dicembre 2023, una ricognizione dei tetti degli edifici pubblici e delle aree pubbliche nella propria disponibilità da mettere a disposizione, previa apposita procedura a evidenza pubblica, per l'installazione degli impianti a servizio delle Comunità energetiche rinnovabili. La Giunta regionale, con propri atti, definisce modalità e criteri per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

b) alla fine del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità) è aggiunto il seguente periodo: "e possono costituire Comunità energetiche tra i soggetti soci di cui all'articolo 4".



 

Art. 45

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38)

1.  All'articolo 5 della legge regionale 38/2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "sperimentale della durata di un anno" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri per l'attuazione della presente disposizione, pari a euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2023, si provvede a valere sulla Missione 10, Programma 4, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.".



Capo IX

(Interventi in favore del sistema di Protezione civile regionale)


 

Art. 46

(Interventi in favore del sistema di Protezione civile regionale)

1. La Regione Campania, in coerenza con gli obiettivi della legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 (Sistema di Protezione Civile in Campania), può prevedere apposite convenzioni, a titolo non oneroso, con gli Enti locali proprietari o gestori delle aree destinate ad aviosuperfici, da inserire nel sistema regionale di protezione civile a supporto delle relative attività, con particolare riguardo alle aree periferiche.



Capo X

(Interventi a sostegno delle Comunità locali)


 

Art. 47

(Disposizioni in materia di mutui contratti da enti locali)

1. All'articolo 17 della legge regionale 3/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "il 30 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti "il 30 giugno 2024";

b) al comma 4 le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023"; 

c) al comma 4ter le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "il 31 dicembre 2024" e dopo le parole "31 dicembre 2022" sono aggiunte le parole "31 dicembre 2023".

2.  In deroga a quanto previsto dagli articoli 70, 71 e 72 della legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania), l'ente beneficiario di contributi di cui all'articolo 64, comma 1, lettera a), può comunicare al competente ufficio regionale, entro il 31 dicembre 2023, l'avvenuta devoluzione di cui all'articolo 70, comma 2, della stessa legge per l'importo massimo originariamente concesso. Il conferimento degli appalti dei nuovi lavori assistiti dai predetti contributi deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2024.


 

 

Art. 48

(Disposizioni di sostegno alle iniziative degli Enti e delle comunità locali)

1. È autorizzato un contributo straordinario pari ad euro 100.000,00, per l'esercizio finanziario 2023 e pari ad euro 100.000,00, per l'esercizio finanziario 2024, in favore del Comune di Pimonte per il ripristino dell'asse viario che collega i Comuni di Pimonte e Castellammare di Stabia SP179, a valere sulla Missione 10, Programma 5, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

2. È autorizzato un contributo straordinario, pari ad euro 100.000,00, per l'esercizio finanziario 2023, in favore del Comune di Maddaloni per lavori di sistemazione dell'acquedotto Carolino, noto come acquedotto Vanvitelliano, a valere sulla Missione 9, Programma 6, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

3. È autorizzato uno stanziamento di 100.000,00 euro, per l'esercizio finanziario 2023, per interventi di sistemazione e ripristino del Teatro "Filippo Illuminato" di Mugnano di Napoli, a valere sulla Missione 5, Programma 1, Titolo II del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025.

4.  È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario in favore del Comune di Mariglianella, pari ad euro 100.000,00, per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche presso la sede principale degli uffici comunali, per consentirne una migliore accessibilità, agibilità e fruibilità, a valere sulla Missione 8, Programma 1, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

5. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di euro 50.000,00 in favore della Chiesa di San Vincenzo Ferreri ubicata nella frazione di Polvica di Nola, per interventi di manutenzione straordinaria nonché di miglioramento ambientale e architettonico, in conformità all'articolo 4 della legge regionale 13/2022, a valere sulla Missione 5, Programma 1, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

6. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario al Comune di Massa Lubrense di 50.000,00 euro, per l'intervento di manutenzione straordinaria del campanile della Chiesa Marina Lobra, a valere sulla Missione 5, Programma 1, Titolo II e del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

7. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario, pari ad euro 100.000,00, in favore del Comune di Bellizzi (Sa), per la realizzazione delle celebrazioni del "mese leonardiano", al fine di promuovere e celebrare il genio di Leonardo da Vinci, in occasione del 570° anniversario della nascita, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

8. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario pari ad euro 100.000,00 in favore del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino (SA), per interventi di manutenzione straordinaria degli impianti e delle strutture sportive pubbliche all'aperto di proprietà del Comune, a valere sulla Missione 6, Programma 1, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

9. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo per il Carnevale Palmese di 50.000,00 euro, al fine di promuovere la tradizione culturale e folkloristica e lo sviluppo del turismo del Comune di Palma Campania, a valere sulla Missione 7, Programma 1, Titolo I e del bilancio di previsione 2023-2025.

10. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo, di 50.000,00 euro in favore del Comune di Cicciano (Na), per la manifestazione del "Palio del Casale", al fine di promuovere la tradizione culturale e lo sviluppo del turismo, a valere sulla Missione 7, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

11. È riconosciuto, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 150.000,00 euro in favore del Comune di Mondragone per la realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione della strada di collegamento della Stazione Ferroviaria Carinola - Falciano - Mondragone, a valere sulla Missione 8, Programma 1, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2023-2025. 

12. È autorizzata, nella misura di 300.000,00 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa prevista per il contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2002 n.14 (Adesione alla istituzione comunale di San Giorgio a Cremano – Premio Massimo Troisi), a valere sulla Missione 5 Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

13. In attuazione della legge regionale 13 giugno 2003, n. 11 (Disposizioni in favore del Comune di Pietrelcina), è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo in favore del Comune di Pietrelcina di 70.000,00 euro, in considerazione del notevole incremento del turismo religioso nella Terra di Padre Pio, a valere sulla Missione 18, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

14. È stanziata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 70.000,00 euro per la realizzazione della terza edizione del "Benevento-Cinema-Televisione" (BCT) Music Festival a Benevento, per sostenere il rilancio del comparto turistico del Sannio nonché la promozione di processi di sviluppo virtuosi, che tengano insieme attività produttive, ricettive e turistiche, creando un ambiente sempre più sostenibile e attrattivo, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione 2023-2025.

15. È autorizzato un contributo straordinario, per l'esercizio finanziario 2023, pari ad euro 100.000,00, in favore del Comune di Marano di Napoli per i lavori di ripristino, manutenzione e messa in sicurezza della strada Via Pendine a Casalanno a valere sulla Missione 8, Programma 1, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

16. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di euro 90.000,00 in favore del Comune di Orria (Sa) per la ristrutturazione della casa nativa di Paolo De Matteis da destinare a "Casa Museo e laboratorio artistico – culturale", a valere sulla Missione 5, Programma 1, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

17. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 40.000,00 euro in favore del Comune di Vallo della Lucania (Sa) per l'auditorium "Leo De Bernardis" di proprietà comunale, a valere sulla Missione 5, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

18. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 50.000,00 euro in favore del Duomo di Marcianise (Ce), Parrocchia San Michele Arcangelo del Comune di Marcianise – Diocesi di Capua (Ce) per un intervento urgente di manutenzione straordinaria e restauro, a valere sulla Missione 5, Programma 1, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

19. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 50.000,00 euro in favore della Chiesa dell'Annunziata, parrocchia di Maria Vergine del Comune di Marcianise (Ce) – Diocesi di Capua, Duomo di Marcianise (Ce), da destinare ad un intervento urgente di manutenzione straordinaria e restauro a valere sulla Missione 5, Programma 1, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

20. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 35.000,00 euro in favore della Parrocchia del Sacro Cuore di Marigliano (NA) a valere sulla Missione 12, Programma 4, Titolo I, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

21. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario, pari ad euro 100.000,00, in favore del Comune di Qualiano, per rafforzare le attività, per il recupero delle tradizioni popolari e per la valorizzazione dei beni storici e dei prodotti tipici dell'area, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

22. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario pari ad euro 60.000,00 in favore del Comune di Avella (AV) per la realizzazione di un parco giochi inclusivo all'interno del Parco San Pietro del Comune di Avella (AV), a valere sulla Missione 18, Programma 1, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

23. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario pari ad euro 150.000,00 in favore del Comune di Casamicciola Terme (Na) per la rifunzionalizzazione dell'Osservatorio geo-fisico di via Piccola Sentinella, a valere sulla Missione 4, Programma 4, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

24. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario pari ad euro 70.000,00 in favore della Parrocchia dei Santi Efebo, Fortunato e Massimo ubicata in Napoli in Piazza Sant'Eframo Vecchio a valere sulla Missione 12, Programma 4, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

25. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 30.000,00 euro in favore del Comune di San Marcellino (CE), per la realizzazione di attività di valorizzazione dell'elemento culturale denominato "Ballo del Santo" a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

26. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 50.000,00 euro alla Fondazione "Gigli di Nola" a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

27. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo in favore dei Comuni di Melito di Napoli (NA) e di Arienzo (Ce) pari ad euro 50.000,00, per ciascun Comune, da destinare alla sicurezza urbana a valere sulla Missione 3, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

28. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo pari ad euro 30.000,00 in favore del Comune di Saviano, per la realizzazione della manifestazione "Carnevale di Saviano" edizione 2023 a valere sulla Missione 7, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

29. È assegnato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 100.000,00 euro in favore del Comune di Fontegreca, al fine di valorizzare e sostenere iniziative istituzionali di supporto alla domanda culturale, attività dirette a promuovere e ad assicurare il decoro, la sicurezza e la vivibilità urbana e ambientale, nonché la fruizione e la valorizzazione del patrimonio e degli spazi pubblici, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

30. Al fine di valorizzare la crescita sociale e culturale ed accrescere il benessere della Comunità, in particolar modo delle persone più fragili, e promuovere azioni aggregative culturali e sociali, è riconosciuto un contributo, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, pari ad euro 150.000,00, in favore della Basilica pontificia - Parrocchia di Santa Croce in Torre del Greco, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025. (1)

 

(1) Comma corretto con avviso di rettifica pubblicato nel BURC n. 4 dell'11 gennaio 2023.



Capo XI

(Rifinanziamento di leggi regionali di spesa)


 

Art. 49

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1.  Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è autorizzato, per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

2.  Al fine di migliorare i processi di informazione e trasparenza sugli esiti delle politiche regionali, le leggi rifinanziate ai sensi del presente articolo sono soggette alle attività di verifica di impatto della regolazione previste all'articolo 7 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015).



TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTENIMENTO DELLA SPESA


 

Art. 50

(Razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica. Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1)

1. All'articolo 6 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Veicoli di proprietà o in utilizzo della Regione Campania";

b) al comma 1, dopo le parole "negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero utilizzatori a titolo di locazione a lungo termine senza conducente, sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico, di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157". 



 

Art. 51

(Ristrutturazione del debito)

1. La Giunta regionale, al fine di contenere il costo dell'indebitamento, è autorizzata, ai sensi delle norme statali vigenti, a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2022, che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali, anche mediante rifinanziamento con altri istituti.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata, ai sensi delle norme statali vigenti, a porre in essere ogni attività utile alla revisione delle operazioni di cui all'accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze, per l'approvazione del piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi e per gli effetti del comma 180 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005).



 

Art. 52

(Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione)

1.  Ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario) la Giunta regionale, con delibera, da approvarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative per la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.



 

Art. 53

(Partecipazione ai costi per l'accreditamento istituzionale)

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie che richiedono l'accreditamento, il rinnovo o l'ampliamento dello stesso, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono tenute a corrispondere alla Regione Campania un contributo a titolo di partecipazione ai costi effettivi sopportati per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie di monitoraggio e controllo connessi alla procedura.

2. Le entrate correlate ai contributi di cui al comma 1 sono iscritte nei fondi per l'accreditamento istituzionale del bilancio regionale, al Titolo III, Tipologia 302 e finalizzate alla Missione 13, Programma 7, Titolo I, attraverso il riparto periodico delle somme incassate per la remunerazione dell'attività rendicontata dai valutatori regionali (OTA) iscritti nell'elenco regionale di riferimento, in conformità al regime applicabile al personale interessato.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale determina le tariffe da applicare, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, in relazione alla tipologia ed alla complessità della struttura interessata.



 

Art. 54

(Monitoraggio dei compensi dei componenti di organismi regionali)

1. La Giunta regionale effettua una ricognizione dei compensi dei componenti degli organismi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano), dell'organo di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 26 maggio 2016 n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare), del Presidente e dei componenti del CDA di cui alla legge regionale 12/2016, tenendo conto della complessità e della dimensione economica dell'Ente e dei livelli di responsabilità gestionale, anche in comparazione con la disciplina prevista da altre regioni.



TITOLO III

DISPOSIZIONI DI MANUTENZIONE DELL'ORDINAMENTO REGIONALE


 

Art. 55

(Proroga di termini legislativi)

1. Al comma 3bis dell'articolo 53 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) il termine "2023" è sostituito con il seguente "2025".

2. Il termine previsto dai commi 5 e 7 dell'articolo 36 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), per il solo anno 2023, è fissato al 30 settembre.



 

Art. 56

(Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1986, n. 11. Attività professionali turistiche)

1. L'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche) è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Attività professionali turistiche)

1. Le attività professionali turistiche hanno ad oggetto la prestazione di servizi di promozione, guida, assistenza, accompagnamento e ospitalità, svolta anche in modo non esclusivo e non continuativo.

2. È guida turistica chi, per professione, illustra il patrimonio culturale, materiale e immateriale, e naturalistico, oggetto di interesse da parte del consumatore turistico.

3. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nell'esperienza del viaggio, fornendo le informazioni di interesse turistico funzionali al viaggio medesimo, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche di cui al comma 2.

4. È guida alpina e vulcanologica chi, per professione, svolge attività di accompagnamento e insegnamento in escursioni in montagna o su vulcani, anche a salvaguardia della incolumità degli escursionisti in visita alle località a elevato rischio. Può svolgere, altresì, le attività di cui al comma 5.

5. È accompagnatore di media montagna chi, per professione, svolge attività di accompagnamento in escursioni su sentieri montani illustrando le caratteristiche dei luoghi, con l'esclusione dei vulcani, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi.".



 

Art. 57

(Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1996, n. 2. Cittadini campani residenti all'estero)

1. Alla legge regionale 19 febbraio 1996, n. 2 (Interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all'estero) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"d) da 16 rappresentanti dei campani residenti stabilmente all'estero, scelti tra quelli proposti dalle federazioni e associazioni di cui all'articolo 29";

2) al comma 3, le parole "e delle elezioni dei Consultori esteri" sono soppresse;

3) al comma 4, le parole "né eleggibili" sono soppresse;

b) gli articoli 7 e 8 sono abrogati;

c) i commi 3 e 5 dell'articolo 11, sono abrogati.



 

Art. 58

(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e alla legge regionale 18 novembre 2004, n. 10. Governo del territorio)

1. Alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44:

1) i commi 1 e 5 sono abrogati;

2) al comma 2 sostituire le parole "30 giugno 2022" con le seguenti "30 giugno 2023" e le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti "31 dicembre 2023";

3) al comma 3 sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti "31 dicembre 2023";

b) all'articolo 48, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"2. Le autorizzazioni e i pareri in materia di paesaggio, previsti dalla parte terza del decreto legislativo n. 42/2004 sono rilasciati dalla Regione, sulla base dell'istruttoria compiuta dai Comuni interessati, nel caso di interventi afferenti ad opere pubbliche sovracomunali finanziate con fondi regionali, statali o comunitari.";

c) all'articolo 49 aggiungere il seguente comma:

"23. I Comuni, entro il 31 dicembre 2023, adeguano gli strumenti urbanistici alle disposizioni previste dal comma 9bis al comma 9octies dell'articolo 23 e dal comma 2 dell'articolo 31. Tali adeguamenti non comportano variante allo strumento urbanistico già approvato e vigente.".

2. Al comma 4 dell'articolo 3ter del Regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio) le parole "31 marzo 2019" sono sostituite con le seguenti "30 giugno 2023" e le parole "stessa data" con le seguenti "alla data del 31 marzo 2021".

3. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".



 

Art. 59

(Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2022, n. 13. Semplificazione edilizia e rigenerazione urbana)

1. Alla legge regionale 10 agosto 2022, n. 13 (Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria" sono sostituite dalle seguenti "con esclusione degli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici";

2) le lettere a), c) e d) del comma 2, sono abrogate;

3) alla lettera a) del comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "le parti strutturali dell'edificio" la disgiuntiva "o" è sostituita dal segno di interpunzione",";

b) la lettera f) è abrogata;

c) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) il rifacimento parziale di tramezzi interni, anche con una diversa tipologia di materiali e senza variare la disposizione interna, qualora non riguardi le parti strutturali dell'edificio, non comporti aumento del numero delle unità immobiliari e non implichi incremento dei parametri urbanistici";

4) al comma 6, dopo le parole "articolo 23, comma 01, lettere", è aggiunta la seguente "a),";

5) al comma 10, dopo le parole "articolo 27, comma 5" sono inserite le seguenti:  "legge regionale 31/2021";

b) all'articolo 4:

1) al comma 1:

a) le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2023";

b) dopo le parole "in ragione della loro natura" sono aggiunte le seguenti: "e nel rispetto della pianificazione paesaggistica vigente e delle previsioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

2) al comma 8, prima delle parole "Gli interventi di rigenerazione urbana "sono inserite le seguenti: "Ai sensi dell'articolo 28 bis, del dpr 380/2001, qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata,";

3) al comma 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "destinazioni compatibili o complementari" sono aggiunte le seguenti: "con le destinazioni della zona omogenea in cui tali complessi ricadono.";

b) le parole da "sono compatibili e complementari" a "turistico-ricettivo." sono soppresse;

4) il comma 14 è così sostituito:

"14. Per gli interventi finalizzati al recupero ed al riutilizzo di complessi industriali e produttivi, da realizzarsi con ristrutturazioni edilizie effettuate anche mediante abbattimento e ricostruzione di volumetrie preesistenti, è previsto il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva, non superiore al venti per cento, rispetto a quella preesistente, nei limiti del rapporto di copertura del sessanta per cento, come previsto dal comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), per destinazioni compatibili o complementari con le destinazioni della zona omogenea in cui tali complessi ricadono, anche mediante il riposizionamento delle relative volumetrie nell'ambito dell'area coperta o scoperta rientrante nella disponibilità del complesso immobiliare industriale oggetto dell'intervento di ristrutturazione. Tali interventi con le medesime premialità e condizioni sono consentiti anche nel caso di delocalizzazione dello stesso complesso industriale e produttivo, laddove vi sia la disponibilità di una area alternativa rispetto a quella ove ricadono le volumetrie preesistenti oggetto dell'intervento e conforme alle previsioni dello strumento urbanistico.";

5) al comma 15, il periodo: "Ai fini del presente articolo le definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del dpr 380/2001, prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi." è soppresso;

c) al comma 1 dell'articolo 5 le parole "al comparto dell'ERS" sono sostituite con le seguenti "al comparto dell'Edilizia residenziale pubblica (ERP)".



 

Art. 60

(Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11. Interventi sociali)

1. Al fine di attenuare le difficoltà sociali ed economiche delle famiglie conseguenti alla emergenza epidemiologica e alla crisi energetica derivante dalla congiuntura geopolitica internazionale, alla legge regionale 11/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2, è aggiunta la seguente: "m-bis) l'attivazione di forme di sostegno economico, anche sotto forma di contributi, a persone in particolare stato di difficoltà, nelle situazioni di crisi economica connesse ad eventi di carattere nazionale o internazionale";

b) dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 31, è aggiunta la seguente:

"n) il sostegno per i percettori di prestazioni previdenziali al minimo all'acquisto di beni, servizi e prestazioni sanitarie ed assistenziali in periodi di crisi emergenziale di carattere nazionale e/o internazionale (pandemia/guerra/crisi economica);

c) all'articolo 33:

1) dopo la lettera d) del comma 1 è inserita la seguente:

"e) contrastare le condizioni di difficoltà economica derivanti dalle emergenze pandemiche e belliche,";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2bis. Per le finalità di cui alla lettera e) del comma 1, la Regione promuove interventi destinati alle persone e alle famiglie, attraverso l'attivazione di specifiche misure o l'erogazione di contributi una tantum, diretti od indiretti volti a limitare gli effetti negativi derivanti da situazioni di crisi o difficoltà economica a livello nazionale o internazionale.".


 

 

Art. 61

(Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11. Verifica di impatto della regolazione)

1. All'articolo 7 della legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "atti normativi" sono aggiunte le seguenti "che comportano nuove o maggiori spese o";

b)  dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Al fine di migliorare i processi di informazione e trasparenza sugli esiti delle politiche regionali, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, la Giunta regionale provvede a trasmettere al Consiglio relazioni informative sugli atti normativi previsti al comma 1, con particolare riguardo alle risorse stanziate e utilizzate nell'annualità di riferimento. Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento interno del Consiglio regionale, le relazioni sono esaminate dalle commissioni consiliari competenti per materia per le valutazioni di competenza. Si intendono modificate le disposizioni regionali vigenti non conformi alle disposizioni di cui al presente comma.".



 

Art. 62 (1)

(Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2015 n. 15. Servizio idrico integrato)

1. Alla legge regionale 15/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

"a) al comma 1 dell'articolo 3 dopo la lettera m, aggiungere la seguente:

"m-bis. esercita le competenze in materia tariffaria relativamente alle tariffe all'ingrosso, in linea con la disciplina regolatoria esercitata da ARERA"; 

b) al comma 2 dell'articolo 3, alla fine del comma, dopo il punto, aggiungere il seguente periodo:

"Sono altresì considerate infrastrutture strategiche regionali le infrastrutture della grande adduzione primaria di interesse regionale ad uso potabile, irriguo, industriale ed energetico, le cui modalità di gestione sono disciplinate in conformità agli indirizzi della Giunta regionale"; 

c) al comma 1 dell'articolo 10, il termine "quattordici" è soppresso; 

d) al comma 1 dell'articolo 23 è aggiunto il seguente periodo: 

"Il trasferimento del personale è realizzato in conformità al piano economico finanziario approvato dal gestore subentrante e con riferimento al personale già preposto in via esclusiva al servizio idrico nel bacino interessato dallo specifico subentro, con costi coperti dalla tariffa ivi applicata".

e) nell'intero testo della legge regionale, le parole AEEGSI e Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico sono sostituite dalle seguenti:

"ARERA e Autorità di regolazione per l'energia reti e ambienti".

 

(1) Articolo corretto con avviso di rettifica pubblicato nel BURC n. 4 dell'11 gennaio 2023.



 

Art. 63

(Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2019, n. 3)

1.  Alla legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3, al punto 1) lettera m, le parole "di conduzione" sono sostituite dalle seguenti: "per la corretta detenzione e conduzione";

b) al comma 1 dell'articolo 3, al punto 6, lettera m) dopo le parole "animali di affezione", sono aggiunte le seguenti: "che definisce il prezzo minimo inderogabile non soggetto a ribasso";

c) al comma 5 dell'articolo 6 dopo la parola "assegnato" sono aggiunte le seguenti:  "il codice fiscale o la partita Iva del proprietario, il numero di microchip della madre e la data di nascita"; 

d) al comma 10 dell'articolo 6, dopo le parole "territorialmente competente", sono aggiunte le seguenti: ", anche telematicamente, a mezzo p.e.c";

e) al comma 1 dell'articolo 9, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"g) rispettare i criteri e le modalità per la corretta detenzione e conduzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m) punto 1)";

f) dopo il comma 7 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente:

"7-bis. I titolari dei canili pubblici e privati di cui al comma 7, segnalano per iscritto al servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente:

a) il trasferimento di proprietà e l'adozione del cane entro cinque giorni dall'evento;

b) lo smarrimento, il furto o il ritrovamento del cane entro tre giorni dall'evento;

c) il decesso del cane, entro tre giorni dall'evento e trasmettono idonea documentazione di avvenuto smaltimento della carcassa, certificato di sepoltura o cremazione, secondo le vigenti norme.";

g) al comma 1 dell'articolo 25, alla lettera a) sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il numero "3" è aggiunto il numero "5,";

2) dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:

"c-quater. per le violazioni di cui all'articolo 11, comma 6 e per le violazioni di cui all'articolo 11, comma 7-bis, da 300,00 euro a 900,00 euro.".



 

Art. 64

(Ulteriori disposizioni di modifica normativa)

1. Alla lettera a), del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale), dopo la parola "numero" è aggiunta la seguente "massimo". 

2. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 8 agosto 2016 n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0), dopo le parole "sviluppo di reti" sono aggiunte le seguenti ", anche attraverso la costituzione di Distretti ovvero la rivitalizzazione di quelli esistenti,".

3. Al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25 (Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania) sono soppresse le parole da ", fatto salvo" a "legge 7 agosto 2021, n.135,".

4. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 17 (Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza) la lettera a) è abrogata.

5. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale) è sostituito dal seguente: "1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio dei delegati di cui all'articolo 21 tra i suoi membri elettivi.".

6. Alla lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 5 della legge regionale 1/2012, dopo la parola "sviluppo" e prima delle parole "nonché della integrazione" sono inserite le seguenti "ovvero per azioni di formazione e aggiornamento nei processi di integrazione tra politiche sociali e politiche per il lavoro".

7. Al comma 43 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della regione Campania (legge finanziaria regionale 2011), dopo il terzo periodo, è inserito il seguente:

"Ove il concorso di accesso ai ruoli regionali non sia riferito al profilo di avvocato, nonché per l'accesso attraverso mobilità dall'esterno, comando e distacco da altre amministrazioni pubbliche, al fine dell'inquadramento nel ruolo degli avvocati della Regione sono richiesti:

a) per l'inquadramento come funzionario avvocato, l'iscrizione all'albo e una specifica esperienza maturata per almeno un triennio nell'esercizio in via continuativa della professione legale;

b) per l'inquadramento come dirigente avvocato, l'iscrizione all'albo dei cassazionisti."

8. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 38/2020, è così modificato:

a) le parole "dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Caserta" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione Campania";

b) dopo le parole "all'espletamento della procedura di assegnazione e vendita" sono inserite le seguenti: "anche mediante altro soggetto individuato nel rispetto della normativa vigente,";

c) le parole ", con le modalità indicate dalle linee di indirizzo approvate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale)," sono soppresse;

d) alla fine del comma, dopo il punto, è aggiunto il seguente periodo: "Il Consorzio per l'Area di sviluppo industriale (ASI) di Caserta provvede agli atti di assegnazione e convenzionamento con i soggetti acquirenti".

9. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2021, n.3 (Istituzione dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania - AGEAC), sono apportate le seguenti modifiche;

a) dopo le parole "personale della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "ed eventualmente mediante procedure di reclutamento da attivare, nel rispetto dei criteri di riconoscimento definiti dai regolamenti eurounitari, in osservanza, nelle forme e nei limiti di acquisizione del personale nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e nel rispetto della normativa vigente.".



 

Art. 65

(Verifica dello stato di attuazione della legge regionale 9 ottobre 2006, n. 20)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta Regionale, verificato lo stato di attuazione della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1 bis della legge regionale 9 ottobre 2006, n. 20 (Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione), considerato il numero e l'ubicazione degli impianti esistenti, tenendo conto delle istanze pervenute e del relativo grado di istruttoria, adotta gli opportuni provvedimenti per definire le procedure di cui al medesimo articolo e produrre una riforma organica della materia.



 

Art. 66

(Norme di Indirizzo)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva gli indirizzi alla competente direzione generale per la selezione degli interventi coerenti con le finalità del Programma operativo complementare, del Piano di sviluppo e coesione e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 2021/2027 e per la verifica di compatibilità programmatica, temporale e finanziaria degli interventi volti alla valorizzazione delle eccellenze dell'antica tradizione enogastronomica campana, quale in particolare la pasta di Gragnano secondo le prescrizioni dell'articolo 1, comma 16, della legge regionale 27/2019,

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva gli indirizzi alla competente direzione generale per la selezione degli interventi coerenti con le finalità del programma regionale Campania Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2021/2027 e per la verifica di compatibilità programmatica, temporale e finanziaria, con asse e obiettivo specifico di riferimento, dell'intervento volto alla valorizzazione del patrimonio storico edilizio del complesso denominato "Borgo Appio" presente sul territorio comunale di Grazzanise.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva gli indirizzi alla competente direzione generale per la selezione degli interventi coerenti con le finalità del programma regionale Campania FESR 2021/2027 e per la verifica di compatibilità programmatica, temporale e finanziaria, con asse e obiettivo specifico di riferimento, dell'intervento volto al completamento della rete idrica sul territorio della città di Maddaloni.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva gli indirizzi alla competente direzione generale per la selezione degli interventi coerenti con le finalità del programma regionale Campania FESR 2021/2027 e per la verifica di compatibilità programmatica, temporale e finanziaria, con asse e obiettivo specifico di riferimento, dell'intervento volto al completamento dell'impianto sportivo di Mercogliano.

4bis. La Giunta regionale, entro il 31 luglio 2023, approva gli indirizzi alla competente direzione generale per la selezione degli interventi coerenti con le finalità del Programma regionale Campania Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2021/2027 e per la verifica di compatibilità programmatica, temporale e finanziaria, con asse e obiettivo specifico di riferimento, degli interventi per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio dei Comuni colpiti dal sisma del 29 dicembre 2013. (1)

4ter. Al fine di salvaguardare i risultati della ricerca sulla predisposizione genomica e i meccanismi patogenetici, l'epigenetica e l'immunoterapia della malattia neoplastica, il CEINGE - Biotecnologie Avanzate "Franco Salvatore" è autorizzato a rendicontare entro il 2025 le spese sostenute a valere sul contributo per la continuazione dello studio della malattia neoplastica concesso con legge regionale 29 dicembre 2022, n. 19 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania). (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI


 

Art. 67

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il 1° gennaio 2023.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca