Legge Regionale 15 febbraio 2005, n. 9.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 10 novembre 2011, n. 18.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 15 Febbraio 2005, n. 9.

 

"Modifica della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 4, comma 5 e della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PROMULGA

La seguente legge:

 

Articolo 1

Modifica alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 è così sostituito: "Semestralmente l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale trasmette una relazione particolareggiata, relativa all'andamento della gestione, alla commissione bilancio".


 

 

Articolo 2

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13

1. Le riduzioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 non si applicano ai consiglieri che hanno svolto il loro mandato per almeno due legislature.

2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, si applicano anche nei confronti degli assessori regionali non consiglieri.

[3. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, è soppresso.] (1)

4. Le disposizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 21 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, si applicano anche in caso di unioni di fatto stabili, conclamate ed accertate.

5. Alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, è aggiunto l'articolo 32 bis:

"Nel rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 1, le disposizioni previste al comma 2, unitamente a quelle stabilite dalla normativa vigente in materia, restano in vigore fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

6. Alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, è aggiunto l'articolo 32 ter:

"Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'ufficio di presidenza, provvede al funzionamento dell'associazione ed alla valorizzazione del ruolo degli ex consiglieri regionali in sintonia con le disposizioni previste dalla Camera dei Deputati per l'associazione e per il ruolo degli ex parlamentari.

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 2011, n. 18.


 

 

Articolo 3

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Bassolino