Legge Regionale 16 giugno 1998, n. 9.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 5 agosto 1999, n. 5 e 6 dicembre 2000, n. 18.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.  

 

Testo vigente della Legge Regionale 16 giugno 1998, n. 9.

 

«Disposizioni di finanza regionale»

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

Art. 1

1. Per garantire la continuità degli interventi assistenziali integrativi a favore dei nefropatici con insufficienza renale e degli uremici cronici, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 16 giugno 1992, n. 3, mantengono la loro efficacia anche per l'esercizio finanziario 1998.


 

 

Art. 2

1. È autorizzata per l'anno 1998 la spesa di L. 4.000.000.000, iscritta al capitolo 7008 dello stato di previsione della spesa per interventi socio-assistenziali a favore di soggetti trapiantandi o trapiantati d'organo o di innesto di tessuto (midollo osseo, cornea).
2. Alla erogazione del contributo si provvede sulla base di criteri predeterminati con deliberazione della Giunta regionale.


 

 

Art. 3

1. È istituito il capitolo 7060 il fondo di riserva per il riequilibrio finanziario delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, ai sensi della legge regionale 3 novembre 1994 n. 32, articolo 28, sesto comma, ai cui prelevamenti vi provvede la Giunta regionale con apposita deliberazione motivata sulla base di una verifica condotta al 30 giugno 1998.


 

 

Art. 4

1. Per la gestione temporanea del sistema regionale per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico in Campania, nelle more dell'operatività della costituenda Azienda Regionale per la Protezione Ambientale, da istituirsi ai sensi della Legge 21 gennaio 1994, n. 61 è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.648.600.000.
2. La predetta spesa è iscritta al capitolo 1650 dello stato di previsione della Spesa per l'anno 1998.


 

 

Art. 5

1. Il 50% dello stanziamento del capitolo 5104 della Spesa è destinato al finanziamento di attività di promozione culturale di carattere e di interesse sovracomunale, ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1983, n. 4, articolo 1, comma 1, lettera b).


 

 

Art. 6

1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, articolo 1, punto 2, e successive modificazioni, recante «Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell'occupazione», i Settori di intervento per l'anno 1998 sono individuati nei seguenti:

a) Artigianato;

b) Servizi alle imprese;

c) Commercio;

d) Trasporti;

e) Turismo;

f) Informatica;

g) Agriturismo;

h) Pesca e mitilicoltura;

i) Piccola industria;

l) Agricoltura;

m) Zootecnica.


 

 

Art. 7

1. Il termine indicato al primo comma dell'articolo 80 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42, è prorogato fino all'approvazione dei piani zonali e dei progetti di sviluppo.


 

 

Art. 8

1. Per la redazione del piano degli interventi per il 1997, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1987, n. 28, gli indirizzi, i criteri prioritari e selettivi sono quelli indicati nella deliberazione di Giunta regionale 24 febbraio 1998, n. 15.


 

 

Art. 9

1. I Commissari straordinari regionali, nominati presso gli Enti Provinciali per il Turismo e le Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo della Campania, restano in carica fino al 30 settembre 1998.
2. Per i Collegi dei Revisori dei Conti degli stessi enti e Aziende si applicano le norme di cui, rispettivamente, all'articolo 8, ultimo comma e all'articolo 11, ultimo comma dei Decreti presidenziali 27 agosto 1960 n. 1044 e n. 1042.


 

 

Art. 10

1. Il Comma 1) dell'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 1995, n. 5, è abrogato.

2. Il comma 1) dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16, è abrogato e sostituito dal seguente: «La Giunta regionale eroga i contributi di esercizio agli Enti Locali e alle Aziende pubbliche e private che esercitano servizi di trasporto pubblico locale, in concessione regionale e degli Enti Locali interessati secondo le rispettive competenze, nei limiti del corrispondente stanziamento annuale del Bilancio di previsione».


 

 

Art. 11

1. All'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 1993, n. 26, le parole «entro il 30 settembre di ogni anno>> sono sostituite dalle seguenti «entro il primo marzo di ogni anno».

2. All'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1993, n. 26, le parole «entro il mese di gennaio di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti «entro il mese di maggio di ogni anno».

3. Per l'anno 1998 i progetti previsti dall'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 1993, n. 26, devono pervenire non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.


 

 

Art. 12

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998 è istituito nello stato di previsione della Spesa il capitolo 158 per le finalità di cui all'articolo 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il pertinente stanziamento del capitolo 158, che sarà assicurato annualmente da una quota pari al 10% degli stanziamenti di cui ai capitoli di spesa nn. 130, 144, 1129, 1144, 1154, 1284, 1670 e 2126, che si ridurranno di pari importo, per il 1998 è fissato in L. 5.100.000.000.


 

 

Art. 13

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1999 le istanze per accedere ai contributi, di cui alle leggi regionali 15 marzo 1984, n. 11, 23 dicembre 1986, n. 41, 21 novembre 1987, n. 41, 18 ottobre 1989, n. 22, 8 febbraio 1993, n. 9, 6 aprile 1995, n. 15 e 21 gennaio 1997, n. 5, devono essere presentate entro il 28 febbraio di ciascun anno, corredate dalla necessaria documentazione.


 

 

Art. 14

1. La Regione Campania provvede all'attuazione del disposto dell'articolo 27 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, previa definizione di eventuali rapporti creditori, accertati nei confronti degli Enti interessati, in ordine ai canoni idrici e di depurazione, nel rispetto del principio della integrità del bilancio.


 

 

Art. 15 (1)

[1. Le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, sono estese ai funzionari regionali, individuati datori di lavoro a norma del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai funzionari regionali incaricati della gestione commissariale di Organismi o Enti dipendenti dalla Regione.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5.


 

 

Art. 16

1. Al versamento della prima annualità, pari a L. 9.056.000.000 delle somme destinate all'attuazione delle norme in materia di agevolazioni contributive agli apprendisti artigiani - tabella A articolo 48, comma 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si farà fronte nel modo seguente:

- per L. 56.000.000 con lo stanziamento recato dal capitolo 4010 dello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1998.

- per L. 9.000.000.000, con l'impegno, di pari importo, assunto con deliberazione Giunta Regionale 12 giugno, n. 3928.


 

 

Art. 17

1. È autorizzata per l'anno 1998 la spesa di L. 2.000.000.000, iscritta al capitolo 316 di nuova istituzione dello stato di previsione della Spesa, che assume la seguente denominazione: «Spesa per lo svolgimento dei compiti della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali della Campania, nonché per attività di supporto agli Enti Locali sulle Politiche Comunitarie e sui Fondi strutturali Europei, legge regionale 28 novembre 1996, n. 26».


 

 

Art. 18

1. Per garantire la continuità degli interventi assistenziali integrativi a favore dei disabili psichici, le disposizioni previsti dall'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 15 mantengono la loro efficacia anche per l'esercizio finanziario 1998.

2. A decorrere da tale esercizio le Aziende Sanitarie di residenza degli utenti, di cui alla legge regionale 25 novembre 1994, n. 39, provvedono a liquidare gli importi dovuti alle strutture specifiche per la riabilitazione, trasmettendo contestualmente alla Regione Campania la richiesta di rimborso, ai sensi della citata legge regionale 25 novembre 1994, n. 39.


 

 

Art. 19

1. Gli stanziamenti per gli interventi previsti dai capitoli 130, 144 e 146 della Spesa per l'esercizio finanziario 1998 costituiscono la prima annualità di un programma triennale.


 

 

Art. 20

1. È autorizzata la spesa iscritta alla competenza dei seguenti capitoli: 30, 50, 58, 60, 71, 73, 75, 82, 108, 252, 256, 258, 808, 1129, 1144, 1147, 1149, 2126, 3000, 4112, 4400, 4408, 5108, 5300.


 

 

Art. 21

1. È disposta la riapertura dei termini per la regolarizzazione degli impianti serricoli, prevista dal comma 1, dell'articolo 3 della Legge regionale 21 marzo 1996, n. 7 fino al 31 dicembre 1998.


 

 

Art. 22

1. Nell'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 23, il comma 6, inserito con l'articolo 29 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 15 è sostituito dal seguente: «6. È istituito il capitolo 3159 nello stato di Previsione della Spesa, con una competenza di L. 3.700.000.000 e la seguente denominazione - Rimborso ai Consorzi di bonifica delle spese sostenute per il consumo di energia elettrica relativo all'esercizio degli impianti pubblici di bonifica».


 

Art. 23

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 15, modificare la parola «modificato» con «sostituito».


 

 

Art. 24

L'articolo 27 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 15, è così modificato:

1. Al fine di poter disporre di adeguati stanziamenti da impegnare per l'acquisto di immobili da destinare a sedi regionali, per assicurare al proprio personale uffici idonei in armonia con le disposizioni emanate con il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive integrazioni, la Regione favorisce l'alienazione dei beni facenti parte del proprio patrimonio immobiliare disponibile non direttamente utilizzato al perseguimento dei fini pubblici.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, predispone, in attuazione dell'articolo 9 e seguenti della legge regionale 3 novembre 1993, n. 38, formali atti deliberativi, da sottoporre all'esame delle competenti commissioni consiliari, finalizzati a:

a) individuare i beni immobili disponibili da alienare, comprensibile dei beni dell'ex Opera nazionale Combattenti (O.N.C.);
b) istituire una Commissione cui demandare la responsabilità di procedere agli adempimenti connessi alla alienazione di cui trattasi;
c) definire i competenti uffici tecnici erariali apposite convenzioni per la stima dei beni interessati alla alienazione;
d) definire criteri, tempi e modalità di vendita, in attuazione dell'articolo 9 e seguenti della citata legge regionale 3 novembre 1993, n. 38, mediante asta pubblica, assumendo come base d'asta il prezzo di stima e con il sistema delle offerte segrete in aumento, garantendo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge i diritti di prelazione.


 

 

Art. 25

I termini per l'approvazione dei programmi e dei piani di riparto relativi all'esercizio finanziario 1997, di cui alle leggi regionali 31 ottobre 1978, n. 51 e 6 maggio 1985, n. 49, sono eccezionalmente e inderogabilmente prorogati al 31 dicembre 1998.


 

 

 Art. 26

1. AL comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 sostituire la parola «ettari venti» con «ettari dieci».


 

 

Art. 27

1. La Regione Campania interviene con un contributo straordinario di lire 80 milioni da assegnare, per ciascuna delle vittime decedute a seguito della calamità naturale del 5 maggio 1998 che ha investito i comuni di Bracigliano, Quindici, San Felice a Cancello, Sarno, Siano, agli eredi legittimi o, in assenza degli stessi, al coniuge superstite non legalmente separato. (1)

2. All'accertamento degli aventi diritto ed all'erogazione del contributo, di cui al comma precedente, provvede il Comune di residenza delle vittime, su apposita relazione predisposta dal Sindaco, previa presentazione di scheda di autocertificazione dei dichiaranti, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. I Sindaci dei Comuni, indicati nel comma 1, del presente articolo, provvedono a dare adeguata pubblicità agli elenchi dei beneficiari.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 7846 dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1998, che assume la seguente denominazione: «Contributo straordinario a favore degli eredi legittimi delle vittime decedute a seguito della calamità naturale del 5 maggio 1998>> con la dotazione di L. 20.000.000.000 mediante il prelievo dello stanziamento del capitolo 1030 dello stato di previsione della Spesa dell'esercizio finanziario 1998, che si  riduce di pari importo, ai sensi della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

 

(1) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5, come modificato dall'art. 59, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18.


 

 

Art. 28

1. I termini per la utilizzazione dei contributi in conto interesse, concessi agli Enti locali con i piani di riparto dal 1986 al 1991, per gli interventi di impiantistica sportiva previsti dalla legge regionale 12 dicembre 1979, n. 42, sono prorogati di centocinquanta giorni con decorrenza dalla data di pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


 

 

Art. 29 (1)

1. Gli Enti locali, che hanno contratto mutui con le procedure della Legge Regionale 31 ottobre 1978, n. 51 con il concorso finanziario della Regione e non attivati alla data di entrata in vigore della presente Legge, possono chiedere la devoluzione degli stessi per altre opere.

 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 18, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18.


 

 

Art. 30

1. È autorizzata la spesa di L. 300.000.000.000, iscritta al capitolo 2464, di nuova istituzione, dello stato di previsione della Spesa, denominato: «Finanziamento di progetti per il monitoraggio, il risanamento, la qualificazione e la manutenzione del territorio regionale con priorità alle aree colpite dagli eventi franosi del 5 maggio 1998».
2. La Giunta è tenuta a presentare al Consiglio regionale, entro tre mesi, un primo piano di interventi e relative procedure, di cui al comma precedente, che, tra l'altro, devono contenere la quantificazione della ricaduta occupazionale e le relative modalità di accesso.


 

 

Art. 31

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

                                                                                                                                   Rastrelli