Legge Regionale 29 aprile 1996, n. 9.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 23 dicembre 1996, n. 2728 marzo 2000, n. 7 e 21 aprile 2020, n. 7.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 29 aprile 1996, n. 9.

 

«Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno Finanziario 1996 e Bilancio pluriennale 1996 - 1998»

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

ART. 1

1. È approvato in lire 17.492.214.701.921 lo stato di previsione di competenza dell'Entrata della Regione per l'anno finanziario 1996 come da tabella A) annessa alla presente legge.

2. È autorizzato l'accertamento dei tributi delle entrate per l'anno finanziario 1996.

3. È approvato in lire 17.493.814.701.921 (di cui lire 1.600.000.000 provenienti dall'anno 1995) lo stato di previsione della Spesa della Regione per l'anno finanziario 1996 come da tabella B) annessa alla presente legge.

4. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

5. Sono altresì approvati: il quadro generale riassuntivo di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, i prospetti e gli elenchi indicati nel secondo comma del richiamato articolo 24 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, allegati alla presente legge.


 

 

ART. 2

1. È approvato in lire 21.524.671.312.451 lo stato di previsione di cassa dell'Entrata della Regione per l'anno finanziario 1996 come da tabella A) annessa alla presente legge.

2. Sono autorizzati secondo le leggi in vigore, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1996.

3. È approvato in lire 21.524.671.312.451 lo stato di previsione di cassa della Spesa della Regione per l'anno finanziario 1996 come da tabella B) annessa alla presente legge.

4. È autorizzato il pagamento delle Spese della Regione per l'anno finanziario 1996 entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

5. È autorizzata l'iscrizione nel Bilancio di cassa di un fondo di riserva di lire 734.354.553.999 da utilizzare secondo le modalità prescritte dall'articolo 28 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

6. È approvato in lire 5.191.036.014.396 l'ammontare dei residui passivi al 31 dicembre 1995.

7. È approvato in lire 3.295.172.456.265 l'ammontare dei residui passivi al 31 dicembre 1995.


 

 

ART. 3

1. È approvato in lire 41.911.454.853.165 il quadro di previsione dell'Entrata di bilancio pluriennale 1996- 1998 come da quadro A) annesso alla presente legge.

2. È approvato in lire 41.913.054.853.165 (di cui lire 1.600.000.000 provenienti dall'anno 1995) il quadro di previsione della Spesa del Bilancio pluriennale 1996- 1998 come da quadro B) annesso alla presente legge.

3. È approvato il quadro generale riassuntivo dei bilancio pluriennale 1996- 1998 come da quadro C) annesso alla presente legge.


 

 

ART. 4

1. È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione dell'Entrata 1996 della somma di lire 400.000.000.000 quale quota parte dell'avanzo di amministrazione derivanti dai residui passivi colpiti da perenzione amministrativa.


 

 

ART. 5

1. È autorizzata la spesa iscritta alla competenza dei seguenti capitoli: 30 - 50 - 58 - 60 - 108 - 250 - 252 – 808 - 1144 - 1248 - 2306 - 3000 - 4112 - 4400 - 4408 - 5108 - 5300.


 

 

ART. 6

1. La erogazione dei contributi agli Enti indicati nei capitoli di spesa 808 - 5110 - 5162 - 5302 - 7622 - 7624 - 7806 e 7808 è disposta a presentazione dei rendiconti dei finanziamenti assegnati nell'esercizio finanziario precedente.


 

 

ART. 7

1. Il termine previsto dall'articolo 14 bis della legge regionale 25 novembre 1994, n. 39: "Integrazione alla legge regionale 15 marzo 1994, n. 11" è prorogato al 31 dicembre 1996.

2. Per l'esercizio finanziario 1996 è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 iscritta al capitolo 7234.


 

 

ART. 8

1. Per garantire la continuità degli interventi assistenziali integrativi a favore dei nefropatici con insufficienza renale e degli uremici cronici, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 16 giugno 1992, n. 3, mantengono la loro efficacia anche per l'esercizio finanziario 1996.


 

 

ART. 9

1. È autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 4.000.000.000 iscritta al Capitolo 7830 dello stato di previsione della Spesa per interventi socioassistenziali a favore di soggetti che hanno subito trapianti di organi.


 

 

ART. 10

1. È istituito al Capitolo 7060 il fondo di riserva per il riequilibrio finanziario delle AASSLL e AAOO ai sensi della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, articolo 28, sesto comma, ai cui prelevamenti vi provvede la Giunta Regionale con apposita deliberazione motivata sulla base di una verifica condotta al 30 giugno 1996.


 

 

ART. 11

1. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 1995, n. 5, è così sostituito:

"2. Nell'ambito del riassetto organizzativo di cui alla legge regionale 8 settembre 1993, n. 34, e comunque nei limiti dello stanziamento dei contributi di esercizio, nelle more dell'assetto organizzativo delle Aziende e della rete di Trasporto, nonché della revisione in itinere della normativa statale in materia di trasporto pubblico locale, al fine di dare luogo ad una migliore organizzazione e ad una maggiore produttività nonché ad una migliore risposta a mutate esigenze della mobilità dei cittadini, la Giunta Regionale, con motivata decisione può autorizzare la rideterminazione dei bacini di competenza di ciascuna Azienda mediante modificazione degli atti concessivi anche con un incremento delle percorrenze comunque non superiore al 10% di quelle in concessione; restano escluse dall'incremento le autolinee per il trasporto delle maestranze degli Opifici industriali".

[2. Il comma quarto dell'articolo 18 della legge regionale 7 giugno 1993, n. 20, è così sostituito:

"4. Le percorrenze effettive dei servizi di trasporto di competenza regionale, che comunque non possono superare quelle in concessione, devono essere certificate a consuntivo annuale, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dal legale rappresentante delle aziende; le percorrenze dei servizi di trasporti in concessione dei Comuni devono essere, invece, certificate ai sensi della legge 142/90".] (1)

3. I commi 5 e 6 dell'articolo 18 della legge regionale 7 giugno 1993, n. 20, sono soppressi.

 

(1) Comma abrogato dallarticolo 9, comma 3, ultimo periodo della legge regionale 28 marzo 2000, n. 7.


 

 

ART. 12

1. Nei confronti di tutte le Aziende destinatarie di rimborsi degli sgravi contributivi pregressi in conseguenza della sentenza n. 261/1991 della Corte Costituzionale, la Regione dispone che le somme attribuite dall'INPS a tale titolo e non considerate nei disavanzi previsti dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 7 del Decreto Legge 18 marzo 1994, n. 184, e sue successive modificazioni ed integrazioni, siano dall'anno 1996 obbligatoriamente destinate all'acquisto di materiale rotabile per il trasporto pubblico di persone, di attrezzature e di tecnologie di controllo, sulla base di direttive emanate dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale. Le quote di ammortamento dei costi dei predetti investimenti non sono considerati ai fini della quantificazione dei contributi ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16, e sue successive modificazioni ed integrazioni. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'acquisizione al bilancio regionale delle equivalenti somme mediante recupero dei contributi spettanti in base alla vigente legislazione.

2. La rendicontazione della spesa avverrà con le modalità di cui all'articolo 68 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.


 

 

ART. 13

1. È autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 5.000.000.000 iscritta al capitolo 1148, di nuova istituzione,denominato " Fondo per la Protezione Civile", dello stato di previsione della spesa, per le finalità di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.


 

 

ART. 14 (1)

[1. Nelle more del riordino del sistema regionale di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, la gestione del sistema automatico di rilevamento, realizzato dal consorzio MARC nell'ambito del secondo piano annuale d'attuazione della legge 1 marzo 1986, n. 64, è affidata alle Amministrazioni Provinciali ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, articolo 14, lettera G. Queste, per lo svolgimento di tali attività, si avvarranno di personale regionale a tale scopo formato dal Consorzio.

2. È autorizzata, pertanto, la complessiva spesa di lire 1.500.000.000 per l'erogazione a favore delle Amministrazioni Provinciali di contributi, con obbligo di rendicontazione, a fronte degli oneri gestionali connessi all'attività di cui al primo comma. La spesa è iscritta al capitolo 2522 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996, di nuova istituzione, denominato: " Contributo alle Amministrazioni Provinciali per la gestione del sistema regionale di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico".]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 27.


 

 

ART. 15

1. All'articolo 64 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20 è aggiunto il seguente comma: "I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale".


 

 

ART. 16

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 73 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, sono sostituiti dai seguenti:

"2. Possono tuttavia essere mantenute nel conto residui fino al 30 aprile dell'esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento le somme relative a spese in conto capitale.

3. Alla conservazione nel conto residui delle somme di cui al comma precedente si provvede con deliberazione della Giunta Regionale da adottare entro il termine di chiusura dell'esercizio finanziario di competenza e da comunicare al Consiglio Regionale entro dieci giorni".


 

 

ART. 17

1. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli di spesa relativi a risorse finanziarie assegnate con vincolo di destinazione e non impegnate negli esercizi finanziari di competenza sono utilizzabili soltanto se le risorse finanziarie medesime risultano accertate.


 

 

ART. 18

1. Il 50% dello stanziamento di cui al capitolo 5104 della Spesa è destinato al finanziamento di attività di promozione culturale di carattere e di interesse sopra comunale ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1983, n. 4, articolo 1, comma 1, lettera b).


 

 

ART. 19

1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, articolo 1, punto 2, recante "Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell'occupazione", i Settori di intervento per l'anno 1996 sono individuati nei seguenti:

a) Artigianato

b) Servizi alle imprese

c) Commercio

d) Trasporti

e) Turismo

f) Informatica

g) Agriturismo

h) Pesca e mitilicoltura

i) piccola industria (1)

l) agricoltura (1)

m) zootecnia. (1)

 

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 20, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 27.


 

 

ART. 20

1. È autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 sul capitolo 108 del capitolo del Bilancio di previsione 1996 per i compensi ai Commissari liquidatori delle ex UUSSLL.


 

 

ART. 21

1. È autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 1.000.000.000, iscritta al capitolo 7628 dello stato di previsione della spesa per interventi atti a fronteggiare la brucellosi bufalina.


 

 

ART. 22

1. Le poste di cui alle leggi regionali 29 agosto 1983, n. 26, 26 giugno 1987, n. 32, 1 settembre 1988, n. 18, 25 agosto 1989, n. 19, 24 febbraio 1990, n. 6, 20 aprile 1990, n. 17, 27 aprile 1990, n. 21 e 13 giugno 1994, n. 23, confluiscono nel capitolo 5126 e saranno assegnate per l'anno 1996 a ciascuno dei soggetti individuati dalle leggi di cui sopra con le procedure di cui alla legge regionale 6 maggio 1985, n. 49, in misura non inferiore al 70% per ciascuno di essi, dello stanziamento dell'anno 1995. I soggetti giuridici individuati dalle suindicate leggi regionali sono inclusi nella tabella di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49.


 

 

ART. 23

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 è così modificato:

"Il Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, approva entro il 31 maggio di ciascun anno, il piano di riparto dei contributi in favore degli Enti inclusi nella tabella di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 49 del 6 maggio 1985, finanziando, in tutto o in parte, le iniziative, su conforme parere della Commissione Consiliare."

2. All'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49, viene aggiunto il seguente terzo comma:

"3. Per l'anno 1996 il termine per la presentazione delle richieste di cui al comma precedente, è sostituito da quello di giorni 30 decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge."


 

 

ART. 24

1. L'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

"Art. 1 Associazione Coltivatori Diretti. Sono concesse sovvenzioni annuali, per la realizzazione delle loro finalità istituzionali, alle strutture regionali delle Associazioni Professionali dei Coltivatori Diretti maggiormente rappresentative nella Regione e che siano espressione di Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale."


 

 

ART. 25

1. È autorizzata per l'anno 1996, a valere sullo stanziamento iscritto al cap. 5126 dello stato di previsione della spesa, l'erogazione di un contributo di lire 250.000.000 in favore del Comune di Pozzuoli in occasione del settimo centenario di " Pozzuoli Civitas".


 

 

ART. 26

1. La rata relativa all'anno 1996, prevista dall'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1994, n. 20, graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2000.


 

 

ART. 27

1. I termini per la utilizzazione dei contributi in conto interessi concessi agli Enti Locali nei piani esecutivi 1988 - 1990 - 1991 per gli interventi di Edilizia Scolastica di cui alla legge regionale 6 maggio 1985, n. 50, sono prorogati al 31 ottobre 1996.

2. I termini per la utilizzazione dei contributi in conto interessi concessi agli Enti Locali nei piani esecutivi 1988, 1990 e 1993 per gli interventi previsti dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, sono prorogati al 31 ottobre 1996.


 

 

ART. 28

1. Il termine indicato al primo comma dell'articolo 80 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42, è prorogato al 31 dicembre 1996.


 

 

ART. 29

1. Il termine indicato all'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1995, n. 25, è prorogato al 31 dicembre 1996 e comunque non oltre l'emanazione di norme di riordino delle strutture turistiche.


 

 

ART. 30

1. Il termine " 30 settembre" di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 9, "Interventi per favorire l'accesso al credito alle piccole Imprese commerciali e di servizi" è sostituito con il termine "31 maggio".


 

 

[ART. 31] (1)

[1. Il termine "31 ottobre" di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 49, "Provvidenze a favore delle associazioni di categoria delle piccole e medie Imprese commerciali e dei loro Istituti di Patronato" è sostituito con il termine "31 maggio".]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 159, comma 2, lettera d) della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11).


 

 

ART. 32

1. Il termine "30 settembre" di cui all'articolo 5 della legge regionale 6 maggio 1995, n. 13, "Assistenza finanziaria della Regione Campania ai Consorzi ed alle Società consortili operanti nel settore del Turismo" è sostituito con il termine "31 maggio".


 

 

ART. 33

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

29 aprile 1996

Rastrelli