Sentenza 8 giugno - 25 luglio 2022, n. 187.

Materia: 

commercio, concessioni del demanio marittimo.


Giudizio: 

legittimità costituzionale in via principale.


Limiti violati: 

violazione degli articoli 3, 9, secondo comma, 81, terzo comma, 117, secondo comma, lettere l) e s), e 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione.


Ricorrenti: 

Presidenza del Consiglio dei ministri (ricorsi 55/2020 e 45/2021).


Oggetto: 

giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 19, commi 2, 3, 4, lettera b) e 6; 20, comma 1, 2 e 3; 28, comma 7, lettere a) e b), e 10; 61, comma 1 e 2; 83; e 130, comma 1 della legge della Regione Campania 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e degli articoli 19, comma 6, 28, comma 10, e 130, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale della Campania n. 7 del 2020, come modificati rispettivamente dall'articolo 11, comma 1, lettera a), punto 2, lettera c), punto 2), e lett. i), e dell'articolo 57, comma 2 della legge della Regione Campania 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021).


Esito:

- dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 19, comma 6, 28, comma 10, 83, e 130, comma 1, della legge della Regione Campania 21 aprile 2020, n. 7 nella formulazione precedente alle modifiche inserite, rispettivamente, dall'articolo 11, comma 1, lettera a), punto 2), lettera c), punto 2), lettera f), e lettera i) della legge della Regione Campania 29 giugno 2021, n. 5 e dell'articolo 57, comma 2 della legge della Regione Campania 29 giugno 2021, n. 5  nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dall'articolo 33, comma 4, lettera e) della legge della Regione Campania 28 dicembre 2021, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2022);

- dichiarata la non fondatezza con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 19, commi 3, 4, lettera b), e 20, commi 1 e 2, della legge della Regione Campania n. 7 del 2020 e degli articoli 19, comma 6, 28, comma 10, e 130, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale della Campania n. 7 del 2020 nelle formulazioni rispettivamente modificate dall'articolo 11, comma 1, lettera a), punto 2, lettera c), punto 2, e lettera i) della legge della Regione Campania n. 5 del 2021

- dichiarata l'estinzione del processo con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 19, comma 2, 20, comma 3, 28, comma 7, lettere a) e b), e 61, commi 1 e 2, della legge della Regione Campania n. 7 del 2020.