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- Sentenza 22 - 26 marzo 2010, n. 123.
Sentenza 22 - 26 marzo 2010, n. 123.
Materia:
credito d'imposta; pignoramento beni a.s.l..
Giudizio:
legittimità costituzionale in via principale
Limiti violati:
violazione degli articoli:
- 3 e 117, primo comma quale norme interposte, sia agli articoli 12 e 39 «del Trattato CE» (Trattato di Roma del 25 marzo 1957 – Trattato che istituisce la Comunità europea) sia all'articolo 43 del citato Trattato istitutivo della Comunità europea, sia quali norme interposte, agli articoli 87, paragrafo 1, e 88, paragrafo 3, del suddetto Trattato, sia all'articolo 7 del regolamento (CEE) 15 ottobre 1968 n. 1612/68 (Regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità);
- 117, secondo comma, lettera e) e 120 della Costituzione.
Ricorrenti:
Presidenza del Consiglio dei Ministri (ricorso 24/2009).
Oggetto:
giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 12 e 25, comma 2 della legge della Regione Campania 16 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2009).
Esito:
dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 12 e 25, comma 2 della legge della Regione Campania n. 1 del 2009.
- Sentenza Corte Costituzionale 22 - 26 marzo 2010, n. 123 PDF (Dimensione file: 85,42 Kb)