Sentenza 22 - 26 marzo 2010, n. 123.

Materia:

credito d'imposta; pignoramento beni a.s.l..


Giudizio:

legittimità costituzionale in via principale


Limiti violati:

violazione degli articoli: 

- 3 e 117, primo comma quale norme interposte, sia agli articoli 12 e 39 «del Trattato CE» (Trattato di Roma del 25 marzo 1957 – Trattato che istituisce la Comunità europea) sia all'articolo 43 del citato Trattato istitutivo della Comunità europea, sia quali norme interposte, agli articoli 87, paragrafo 1, e 88, paragrafo 3, del suddetto Trattato, sia all'articolo 7 del regolamento (CEE) 15 ottobre 1968 n. 1612/68 (Regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità); 

- 117, secondo comma, lettera e) e 120 della Costituzione.


Ricorrenti:

Presidenza del Consiglio dei Ministri (ricorso 24/2009).


Oggetto:

giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 12 e 25, comma 2 della legge della Regione Campania 16 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2009).


Esito:

dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 12 e 25, comma 2 della legge della Regione Campania n. 1 del 2009