Sentenza 4 - 12 dicembre 2013, n. 303.

Materia: 

fauna selvatica, attività venatoria.


Giudizio: 

legittimità costituzionale in via principale.


Limiti violati: 

violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.


Ricorrenti: 

Presidenza del Consiglio dei ministri (ricorso 148/2012).


Oggetto: 

giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 13; 9, comma 1, lettere a) e c); 10, comma 5; 16, comma 5; 20, 24, comma 5; 25, comma 1, lettera l) e 36, comma 2 della legge della Regione Campania 9  agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania).


Esito:

- dichiarata l'illegittimità costituzionale:

- dell'articolo 5, comma 13 della legge della Regione Campania n. 26 del 2012 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania", nella parte in cui non prevedeva che l'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso potesse essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e, solo nel caso in cui si fosse verificata una capienza, dagli ultrasessantenni;

- dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge della Regione Campania n. 26 del 2012, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui non prevedeva che la quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale destinata a protezione della fauna selvatica dovesse essere non inferiore al venti per cento del totale;

- dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge della Regione Campania n. 26 del 2012, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale Campania n. 12 del 2013, limitatamente alle parole "ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali";

- dell'articolo 10, comma 5, della legge della Regione Campania n. 26 del 2012, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui prevedeva che la Giunta regionale individuasse nel piano faunistico da essa proposto al Consiglio regionale anche l'indice minimo di densità venatoria regionale;

- dell'articolo 16, comma 5, della legge della Regione Campania n. 26 del 2012, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui non prevedeva che la Giunta regionale potesse autorizzare piani di abbattimento di animali inselvatichiti di specie domestiche solo previa verifica dell'inefficacia di metodi ecologici di controllo selettivo, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

- dell'articolo 24, comma 5 della legge della Regione Campania n. 26 del 2012, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale Campania n. 12 del 2013;

- dell'articolo 25, comma 1, lettera l) della legge della Regione Campania n. 26 del 2012, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui vietava di cacciare nelle zone boschive colpite in tutto o in parte da incendio per i dodici mesi, anziché per i dieci anni successivi all'incendio;

- dell'articolo 36, comma 2, della legge della Regione Campania n. 26 del 2012, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui consentiva ad ogni cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della Regione Campania l'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale;

- dichiarata la non fondatezza con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 20 della legge della Regione Campania n. 26 del 2012, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale Campania n. 12 del 2013.