Sentenza 11 gennaio - 22 febbraio 2022, n. 40. (Lite attiva)

Materia: 

tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.


Giudizio: 

legittimità costituzionale in via principale.


Limiti violati: 

articoli 3, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione.


Ricorrenti: 

Regione Campania (ricorso 11/2021).


Oggetto: 

giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2; 6 bis, comma 16; 19 septies, comma 4, e 19 octies, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176.


Esito: 

- dichiarata l'illegittimità costituzionale:

- dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 nella parte in cui non prevede che il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- dell'articolo 19-octies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- dichiara l'inammissibilità con riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito;

- dichiarata la non fondatezza con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6-bis, comma 16 e 19-septies, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  come convertiti.