Sentenza 3 - 7 giugno 2013, n. 132.

Materia: 

accreditamento istituzionale, sistema sanitario regionale.


Giudizio: 

legittimità costituzionale in via principale.


Limiti violati: 

violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione.


Ricorrenti: 

Presidenza del Consiglio dei ministri (ricorso 130/2012).


Oggetto: 

giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 237-vicies quater, primo periodo della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della regione Campania - legge finanziaria regionale 2011), introdotto dall'articolo 2 della legge della Regione Campania 21 luglio 2012, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2011").


Esito:

- dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 237-vicies quater, primo periodo della legge della Regione Campania 4 del 2011 introdotto dall'articolo 2 della legge della Regione Campania 21 luglio 2012, n. 23 nel testo vigente anteriormente alla sua abrogazione ad opera della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 41 (Modifiche ed abrogazioni di norme alla Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania – legge finanziaria 2011) e modifica alla Legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 "Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie").