Sentenza 1 - 7 ottobre 2003, n. 307.

Materia:

tutela della salute.


Giudizio:

legittimità costituzionale in via principale.


Limiti violati:

violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s, terzo comma della Costituzione e degli articoli 4, comma 1, lettera d) e h), e 5, comma 1, 9, 15, 16 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).


Ricorrente:

Presidenza del Consiglio dei Ministri (ricorso 5/2002).


Oggetto:

giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2; 2, commi 1, 2 e 3; 3, 7 e 8 della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti).


Esito:

- dichiarata l'illegittimità costituzionale degli illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 3, 3, comma 1, 3, comma 4 (limitatamente all'inciso iniziale: "Per le finalità di cui al  comma 1"), 7 e 8 della legge della Regione Campania 13 del 2001;

- dichiarata la non fondatezza con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, e 3, commi 2, 3 e 4 (salvo quanto disposto nel precedente capoverso) della legge della Regione Campania 13 del 2001.