Regolamento Regionale 14 novembre 2016, n. 9.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 75 del 14 novembre 2016

 

"Modifiche al Regolamento regionale 8 febbraio 2013, n. 1 - Attuazione Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014".


La Giunta regionale

 

ha deliberato

 

Il Presidente della Giunta regionale

 

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

visto il regolamento regionale 8 febbraio 2013, n. 1 "Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo delle autovetture";

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014 "Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone"; 

vista la delibera della Giunta regionale n. 348 del 6 luglio 2016 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 del 7 luglio 2016;


Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

Finalità

1. Al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione, trasparenza e contenimento dei costi, il presente regolamento modifica il regolamento regionale 8 febbraio 2013, n. 1 nel rispetto dei limiti e delle previsioni di cui al DPCM 25 settembre 2014 (Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone) e dei limiti di spesa posti dalla normativa vigente.


Art. 2

Modifiche all'articolo 5 del regolamento regionale n. 1/2013

1. Al fine di limitare l'uso delle autovetture per i servizi essenziali, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014, all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è così sostituita: "b) i Capi Dipartimento, i Direttori Generali, i Capi degli Uffici Speciali, i Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione e i Consiglieri del Presidente di cui agli articoli 3, commi 2 e 6, e 10 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2013, n. 37 "Attuazione dell'articolo 37, commi da 1 a 4, 8 e 9 del Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12" e successive modifiche e integrazioni;

b) il comma 3 è così riformulato: "3. Il servizio inizia e finisce dove è ubicato l'ufficio ed è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio. Sono comunque ricompresi nell'utilizzo, ai sensi della normativa vigente, gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro, nonché verso e da aeroporti e stazioni ferroviarie."


Art. 3

Misure di razionalizzazione

1. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione:

a) le modalità di amministrazione degli automezzi;

b) i compiti degli autisti e le connesse responsabilità;

c) le modalità ed i limiti per i ricorsi avverso le contravvenzioni al Codice della Strada.


Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.       

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                      De Luca