Regolamento Regionale 12 aprile 2021, n. 4.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 39 del 12 aprile 2021

 

"Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania)"

 

La Giunta regionale


ha deliberato


Il Presidente della Giunta regionale


visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto l'articolo 56, dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 4;

vista la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 "Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale";

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

visto il regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";

vista la delibera della Giunta regionale n. 79 del 2 marzo 2021;

visto il parere favorevole con osservazioni espresso dalla I Commissione consiliare permanente nella seduta del 30 marzo 2021;

vista la delibera della Giunta regionale 142 del 31 marzo 2021

 

Emana


il seguente Regolamento:

Art. 1

(Modifiche al regolamento regionale n. 12/2011)

1. Al regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 11, alla fine, dopo la parola "termali", è aggiunto il seguente periodo: "e di risorse geotermiche, limitatamente alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico ed alle risorse geotermiche di interesse locale, ai sensi del D.Lgs. 11/02/2010, n. 22.";

b) al comma 1 dell'articolo 15, dopo le parole "Cura i servizi alla persona" sono espunte le parole ", all'emigrazione e all'immigrazione";

c) al comma 1 dell'articolo 19 bis, dopo le parole "Provvede alla attuazione e aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive e alla gestione amministrativa in materia di cave, miniere e geotermia," sono aggiunte le parole "limitatamente agli interventi di interesse nazionale, ai sensi del D. Lgs. 11/02/2010, n. 22,";

d) al comma 1 dell'articolo 20, dopo le parole "aree naturali protette" sono espunte le parole "e all'attività istruttoria, di programmazione, pianificazione e valorizzazione delle risorse geotermiche". Dopo le parole "decontaminazione e smaltimento dell'amianto", le parole "e cura" sono sostituite con le seguenti "Programma e pianifica";

e) l'articolo 26 è riformulato nei seguenti termini:

"Art. 26

Direzione generale per le risorse finanziarie

1. La direzione generale per le risorse finanziarie predispone gli atti di programmazione economica e finanziaria della Regione, cura la contabilizzazione finanziaria ed economico-patrimoniale delle entrate e delle spese regionali e provvede alla vigilanza sui servizi di tesoreria e contabilità generale di cassa. Predispone gli atti di rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Svolge le funzioni di autorità di certificazione della spesa dei fondi nazionali e comunitari. Svolge attività di supporto agli organismi di controllo e cura l'istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili. Cura le attività inerenti i Conti Pubblici Territoriali. Monitora congiuntamente all'avvocatura regionale le procedure esecutive. Programma e pianifica le politiche delle entrate in attuazione dell'autonomia tributaria. Cura i rapporti e le convenzioni con Enti e Aziende Statali per la disciplina, applicazione e gestione dei tributi propri regionali e per la compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Cura la gestione dei tributi regionali. Gestisce i procedimenti di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi. Effettua il coordinamento ed il monitoraggio delle attività relative alle entrate regionali e gestisce la riscossione coattiva delle stesse. Cura i rapporti con gli organi ispettivi e di vigilanza con particolare riferimento al recupero dell'evasione tributaria ed extratributaria. Gestisce il contenzioso tributario giurisdizionale ed in autotutela anche in raccordo con l'Avvocatura Regionale. Si occupa della gestione dei sistemi informativi tributari e di interscambio con banche dati di Enti e Aziende Statali. Cura gli adempimenti fiscali come soggetto passivo d'imposta. Supporta l'"Ufficio enti e società partecipate, vigilanza e controllo" e le direzioni generali per quanto attiene gli aspetti economico-finanziari riguardanti le società partecipate, gli organismi non societari controllati e gli organismi dipendenti dalla Regione, anche al fine di redigere il bilancio consolidato regionale.";

f) l'articolo 26-bis è abrogato;

g) all'articolo 29 sono soppresse le lettere c) e f). Alla lettera g) le parole "Ufficio per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate" sono sostituite con: "Ufficio enti e società partecipate, vigilanza e controlli";

h) al comma 2 dell'articolo 31 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Ha competenza in materia di emigrazione ed immigrazione.";

i) l'articolo 32 è abrogato;

j) l'articolo 33 ter è abrogato;

k) la rubrica dell'articolo 33 – quater "Ufficio per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate." è sostituita con "Ufficio enti e società partecipate, vigilanza e controllo". Dopo le parole "controllo analogo sulle società" sono aggiunte le parole "ed enti". Dopo le parole "in house" sono espunte le parole "anche al fine di redigere il bilancio consolidato regionale" ed alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Cura, inoltre, il controllo di gestione e i controlli interni con riferimento alle strutture dell'Amministrazione regionale.";

l) all'articolo 37:

1) al comma 1 è aggiunto alla fine, in sostituzione del segno d'interpunzione conclusivo, il seguente periodo: ", nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.";

2) al comma 2 dopo le parole "all'articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2008, n. 18 (legge comunitaria regionale)" è espunto il periodo "con riferimento alle funzioni di cui alle lettere a), c) e d), comma 3, del predetto articolo 6";

3) il comma 3 è modificato nel seguente modo: "Gli uffici di cui al comma 1 assicurano, secondo quanto definito con Decreto Presidenziale, le funzioni dell'Ufficio Comunitario Regionale, di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 18/2008.";

4) al comma 4:

4.1 dopo le parole "disciplinati dalle norme di diritto privato," è aggiunto "nei limiti delle capacità assunzionali dell'Ente, nonché";

4.2 dopo le parole "per particolari professionalità e specializzazioni" è aggiunto "nelle materie giuridiche/amministrative, nel limite massimo di tre, e";

4.3 sono espunte le parole "con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto";

4.4 dopo le parole "del decreto legislativo n. 165 del 2001," in sostituzione delle parole "fermi restando" è inserita la parola "entro";

4.5 alla fine del comma sono aggiunti i periodi "Agli esperti e consulenti di cui al presente comma è corrisposto un compenso non superiore ai 2/3 di quello previsto per i consulenti/esperti di cui all'articolo 25 della Legge Regionale n. 11/91. Presso la Segreteria del Presidente, per la cura dei rapporti con Enti e Istituzioni, possono essere nominati fino ad un massimo di cinque Responsabili, di cui uno con funzioni di coordinatore, nonché un Segretario Particolare.";

5) al comma 6 dopo le parole "I responsabili" sono aggiunte le parole "della Segreteria del Presidente e" e dopo le parole "delle segreterie particolari," sono aggiunte le parole "di cui al precedente comma 5,"; dopo le parole "per una durata temporale che non può eccedere quella" è aggiunto "del mandato presidenziale e/o" e dopo le parole "dell'incarico degli assessori," è aggiunto il periodo "fatta salva la facoltà di revoca per il venir meno del rapporto fiduciario.";

6) al comma 7 dopo le parole "Ai responsabili" sono aggiunte le parole "della Segreteria del Presidente e" e dopo le parole "delle segreterie particolari" è aggiunto ", di cui al precedente comma 5,";

7) al comma 9 è aggiunta, alla fine, prima del segno d'interpunzione conclusivo, la parola "strategica";

8) dopo il comma 9 è inserito il seguente "10. Nell'ambito di un'unità dirigenziale inserita negli Uffici di cui al comma 1 è istituito il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici, di cui alla Legge n. 144 del 17 maggio 1999.".

2. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente regolamento si provvede a valere sulle risorse economiche, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.   

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                       De Luca