Regolamento Regionale 27 ottobre 2022, n. 12.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 90 del 27 ottobre 2022

 

"Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania)"

 

La Giunta regionale


ha deliberato


Il Presidente della Giunta regionale


visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto l'articolo 56, dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 4;

vista la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale);

vista la legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17 (Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo) ed in particolare l'articolo 1;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

visto il regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania);

vista la delibera della Giunta regionale n. 428 del 3 agosto 2022

                                                                                 

Emana

 

il seguente Regolamento:


Art. 1

(Modifiche al Regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12)

1. Al Regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 11, dopo le parole "ai sensi del D.Lgs. 11/02/2010, n. 22.", è aggiunto il seguente periodo: "Provvede alla predisposizione dei protocolli d'intesa al fine di coordinare forme di promozione imprenditoriale; alla promozione dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e del sistema produttivo regionale. Provvede ad attuare la cooperazione europea ed internazionale tra le imprese del sistema produttivo. Cura gli adempimenti in materia di Aiuti di Stato relativi ai procedimenti di competenza; gli strumenti di Ingegneria Finanziaria a supporto del sistema produttivo.";

b) all'articolo 12, dopo le parole "Provvede all'attuazione delle politiche di cooperazione territoriale europea" si aggiungono le seguenti parole: "ed internazionale". Inoltre, dopo le parole "al mantenimento dei rapporti con gli altri soggetti istituzionali" si espunge il periodo seguente: "e alla predisposizione dei protocolli d'intesa al fine di coordinare forme di promozione imprenditoriale; alla promozione dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e del sistema regionale. Provvede ad attuare la cooperazione europea ed internazionale.";

c) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Art. 21

(Direzione generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti e Autorizzazioni ambientali)

1. La Direzione generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti e Autorizzazioni ambientali cura l'attività istruttoria, di pianificazione e controllo della gestione del ciclo integrato delle acque. È competente nei procedimenti autorizzatori di spettanza della Regione previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non sottoposti a valutazione d'impatto ambientale e al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del medesimo decreto legislativo. Svolge le funzioni relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e all'Integrated Pollution Prevention Control (IPPC). Provvede, altresì, ai compiti di programmazione, pianificazione, regolamentazione e controllo delle attività di gestione integrata dei rifiuti e ai procedimenti autorizzatori di competenza della Regione.";

d) all'articolo 29 è aggiunta la seguente lettera: "g-ter) Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali";

e) al comma 1 dell'articolo 30 è aggiunto il seguente periodo: "L'Ufficio Speciale Avvocatura è retto da un Avvocato Coordinatore che sovrintende alle attività dell'Ufficio in base alla legge e secondo quanto stabilito dall'ordinamento della Giunta regionale.";

f) dopo l'articolo 33 quinquies, è aggiunto il seguente:

"Art. 33 sexies

(Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali)

1. L'Ufficio Speciale è autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale (PAUR-VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) nonché di valutazione di incidenza (VIncA). Assicura, tramite il Responsabile dell'Ufficio, il ruolo di Rappresentante Unico della Regione Campania nelle conferenze di servizi di cui all'articolo 14, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 garantendo il coordinamento con gli uffici e gli enti coinvolti ai fini di ogni efficace interlocuzione, nonché il ruolo di Presidente della Commissione VIA-VAS-VI. Cura l'attribuzione ai Comuni delle deleghe della competenza in materia di valutazione di incidenza di cui alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.".



 

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. All'attuazione del presente regolamento si provvede a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.



 

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.   

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca