Regolamento Regionale 6 marzo 2015, n. 2.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della  Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del regolamento, integrato con le modifiche apportate dal regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 2.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

 

Testo vigente del REGOLAMENTO REGIONALE 6 MARZO 2015, n. 2.

 

"Regolamento di esecuzione degli articoli 10, 24 e 25 della legge regionale 8 agosto 2014 n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania)"


LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto  il  decreto  presidenziale  del  4  febbraio  2011, n. 23 (Direttive  generali  per  la  definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la delibera della  Giunta regionale n. 593 del 1 dicembre 2014 (Approvazione regolamento di esecuzione  articoli  10,  24  e  25  della  L.R. n. 18/2014  "Organizzazione  del  sistema  turistico  in Campania");

vista l'approvazione, con osservazioni, da parte del Consiglio regionale nella seduta del 18 febbraio 2015;

vista  la  delibera  della  Giunta  regionale  n.  72  del 23  febbraio  2015  (Approvazione  regolamento di esecuzione articoli 10, 24 e 25 della L.R. n. 18/2014  "Organizzazione  del  sistema  turistico  in Campania");

EMANA

 

il seguente Regolamento:

 

Capo I

Attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 "Organizzazione del Sistema Turistico in Campania".- Gestione albo regionale delle pro loco


 

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente capo in conformità con quanto disposto dalla legge regionale n. 18 del 2014, disciplina le modalità di gestione dell'albo regionale delle associazioni pro loco della Campania e i requisiti necessari alle associazioni pro loco per la relativa iscrizione.


 

 

Art. 2

(Albo regionale)

1. L'albo regionale delle associazioni pro loco della Campania è suddiviso in cinque elenchi redatti su base provinciale ed è aggiornato al 31 maggio di ogni anno con decreto dirigenziale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, con valore di notifica a tutti gli effetti.


 

 

Art. 3

(Iscrizione)

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale sono richiesti i seguenti requisiti:

a) l'associazione pro loco è costituita per lo svolgimento di attività di promozione e valorizzazione turistica di cui all'articolo 5;

b) l'associazione pro loco è costituita con atto pubblico o con scrittura privata registrata;

c) lo Statuto è improntato ai principi di democraticità e prevedere fra l'altro, la gratuità delle cariche sociali, la devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione pro loco, dei beni ad altra associazione avente gli stessi fini, o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede.

2. Possono essere iscritte all'albo regionale, per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, una sola pro loco; per quelli con popolazione sino a sessantamila abitanti, due pro loco; per i comuni oltre i sessantamila abitanti, un massimo di tre pro loco. Si fa riferimento agli ultimi dati disponibili.

3. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2 è richiesta mediante apposita istanza presentata alla struttura amministrativa competente in materia di turismo all'indirizzo PEC proloco@pec.regione.campania.it, corredata da:

a) copia dell'atto costitutivo;

b) copia dello statuto;

c) bilancio preventivo;

d) attestazione codice fiscale/partita IVA;

e) programma di attività dell'associazione volto al perseguimento degli obiettivi statutari e dello svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 5;

f) parere del comitato regionale dell'unione nazionale delle pro loco d'Italia. (1)

4. L'iscrizione dell'associazione pro loco è disposta con decreto dirigenziale pubblicato sul BURC, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge ed è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dai commi 1 e 2.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 2.


 

 

Articolo 4 (1)

(Termine di conclusione del procedimento)

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni. Tale termine decorre dalla data di ricezione della PEC.

2. Nel termine previsto dal comma 1, la struttura amministrativa competente in materia di turismo provvede all'adozione del provvedimento di iscrizione, oppure a comunicare all'interessato il provvedimento di diniego.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 2.


 

 

Art. 5

(Attività e funzionamento)

1. Le pro loco, libere associazioni fondate sul volontariato, svolgono, senza fini di lucro, attività di promozione e valorizzazione delle realtà turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, folcloristiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui operano, iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno, iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo, attività ricreative e di assistenza e informazione turistica.

2. Le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale presentano alla struttura amministrativa competente in materia di turismo all'indirizzo PEC proloco@pec.regione.campania.it e per conoscenza all'Agenzia Campania Turismo, entro il 15 aprile di ogni anno, la seguente documentazione:

a) bilancio consuntivo dell'anno precedente, vidimato dai revisori dei conti e approvato dall'assemblea dei soci;

b) bilancio preventivo dell'anno in corso, approvato dall'assemblea dei soci;

c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e in programmazione per l'anno in corso. (1)

3. Ogni qualvolta si verifichi la variazione o il rinnovo degli organi statutari oppure la variazione dell'indirizzo della sede, dei recapiti telefonici e degli indirizzi e-mail, l'associazione pro loco provvede a dare comunicazione, entro trenta giorni, alla struttura amministrativa competente in materia di turismo. (2)

4. La mancata ottemperanza a quanto previsto dai commi 2 e 3 non consente l'erogazione dei contributi.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 2.

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 2.

 

 

Art. 6

(Cancellazione)

1. Le associazioni pro loco che non presentano per due anni consecutivi la documentazione di cui al comma 2 dell'articolo 5 sono cancellate d'ufficio dall'albo regionale, con perdita dei relativi benefici.

2. Gli effetti del provvedimento dirigenziale di cancellazione, con valore di notifica, decorrono dalla data di pubblicazione sul BURC.

3. La medesima associazione pro loco, già cancellata dall'albo regionale, può richiedere nuovamente l'iscrizione, secondo le modalità riportate all'articolo 3, decorsi due anni dalla data di pubblicazione sul BURC del decreto di cancellazione.


 

Capo II

Attuazione dell'articolo 25 della legge regionale n. 18 del 2014 Contributi in favore delle associazioni pro loco iscritte all'albo e dell'Unpli


 

Art. 7

(Ripartizione risorse)

1. La Regione, nei limiti delle specifiche risorse attribuite annualmente con legge di bilancio, incentiva l'attività delle associazioni pro loco iscritte all'albo e dei comitati Unpli, sia regionale che provinciali, con contributi assegnati secondo i criteri definiti agli articoli 10 e seguenti per i programmi di attività redatti in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo e con la programmazione del PTL di riferimento.

2. Una quota non inferiore al venti per cento delle risorse annualmente assegnate è riservata per le attività istituzionali al comitato regionale e ai comitati provinciali dell'Unpli con l'obbligo di istituzione degli uffici di coordinamento regionale e provinciali; tale assegnazione è ripartita per il cinque per cento al comitato regionale e per il tre per cento ciascuno ai comitati provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.


 

 

Art. 8

(Assegnazione contributi Unpli)

1. Il Comitato regionale e i Comitati provinciali Unpli, entro il 15 ottobre dell'anno precedente alla annualità di riferimento, presentano istanza di contributo completa degli allegati di cui al successivo comma 2 all'Agenzia Campania Turismo e copia per conoscenza della sola istanza alla struttura amministrativa competente in materia di turismo all'indirizzo PEC proloco@pec.regione.campania.it. (1)

2. All'istanza di contributo è allegata la seguente documentazione, a pena di inammissibilità:

a) bilancio preventivo per l'anno di riferimento;

b) ultimo bilancio consuntivo debitamente approvato dagli organi statutari e revisori;

c) relazione delle iniziative svolte e su quelle programmate per l'anno di riferimento finalizzate alla valorizzazione del ruolo delle associazioni pro loco, al miglioramento delle loro capacità operative e organizzative, al coordinamento con le iniziative e il programma regionale, all'assistenza tecnica e amministrativa fornite agli associati;

d) documentazione atta a comprovare l'attività svolta (rassegna stampa, materiale fotografico, locandine, pubblicazioni, etc.).

3. I contributi sono assegnati secondo la percentuale definita all'articolo 7, comma 2, e liquidati dall'Agenzia Campania Turismo secondo le modalità stabilite dall'articolo 11. (2)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 2.

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 2.


 

 

Art. 9

(Assegnazione contributi pro-loco iscritte all'albo)

1. L'istanza di contributo è presentata entro il 15 ottobre dell'anno precedente alla annualità di riferimento completa degli allegati di cui al successivo comma 2 all'Agenzia Campania Turismo e copia per conoscenza della sola istanza alla struttura amministrativa competente in materia di turismo all'indirizzo PEC proloco@pec.regione.campania.it. (1)

2. All'istanza è allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

a) bilancio preventivo per l'anno di riferimento approvato dall'assemblea dei soci;

b) programma e relazione esplicativa, per l'anno di riferimento, che dia atto compiutamente delle attività e delle iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 5;

c) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante pro-tempore dell'associazione, in corso di validità. (2)

3. All'istanza può essere allegata, inoltre, ai fini dell'attribuzione di ulteriore punteggio la seguente documentazione:

a) accordo formale con associazioni pro loco iscritte all'albo regionale;

b) accordo formale con organizzazioni associative di categoria afferenti il turismo;

c) accordo formale con il comune in cui ha sede la pro loco;

d) materiale promozionale turistico in forma cartacea che contempli al minimo: breve storia del luogo, itinerari, principali siti paesaggistici e monumentali, eventi, ospitalità, numeri utili e altre eventuali informazioni;

e) copia contratto di locazione o comodato d'uso debitamente registrato o altro atto amministrativo che attesti la disponibilità esclusiva della sede per l'anno di riferimento;

f) attestazione da parte del competente ufficio comunale in ordine all'orario di apertura della sede;

g) autocertificazione in merito al presenza all'interno della pro loco di volontari del servizio civile per l'anno in corso o di riferimento e in ordine alla dotazione di postazione informatica con collegamento internet.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera g), regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 2.

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 2.


 

Art. 10 (1)

(Valutazione)

1. La valutazione dei programmi di attività delle associazioni pro loco iscritte all'albo regionale è effettuata dall'Agenzia Campania Turismo che applica i seguenti criteri, con l'attribuzione dei relativi punteggi:

a) manifestazioni o iniziative per la promozione dell'offerta storica, artistica, naturalistica o di produzioni o tradizioni tipiche locali, ad elevata valenza turistica, anche in relazione alla programmazione del PTL di riferimento, ove costituito (punti 5);

b) iniziative e attività sovracomunali promosse attraverso accordi formali tra più pro loco iscritte all'albo regionale (punti 5);

c) iniziative e attività promosse attraverso accordi formali con le organizzazioni associative di categoria afferenti il turismo (punti 5);

d) iniziative e attività promosse attraverso accordi formali con il comune sede della pro- loco (punti 5);

e) realizzazione di materiale promozionale turistico del proprio territorio che contenga al minimo le caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 3, lett. d) (punti 5);

f) disponibilità della sede autonoma della pro loco adibita esclusivamente ai fini statutari (punti 10);

g) ufficio informazioni (i punteggi sono cumulabili):

g.1) apertura nei giorni feriali, almeno 3 su 5 (punti 2);

g.2) apertura di sabato (punti 2);

g.3) apertura di domenica (punti 2);

g.4) dotazione di postazione informatica con collegamento internet (punti 4);

h) ampiezza demografica del Comune sede della pro loco con valorizzazione delle realtà territoriali di minori dimensioni:

h.1) per comuni fino a 1.000 abitanti (punti 12);

h.2) per comuni da 1.001 fino a 3.000 abitanti (punti 10);

h.3) per comuni da 3.001 fino a 6.000 abitanti (punti 8);

h.4) per comuni da 6.001 fino a 15.000 abitanti (punti 6);

h.5) per comuni da 15.001 fino a 40.000 abitanti (punti 4);

h.6) per comuni da 40.001 fino a 100.000 abitanti (punti 2);

h.7) per comuni oltre 100.000 abitanti (punti 1);

i) presenza all'interno della pro loco di volontari del servizio civile per l'anno in corso o di riferimento (punti 5);

j) rapporto fra spese sostenute per manifestazioni e spese totali entrambe desunte dall'ultimo bilancio consuntivo approvato:

j.1) fino a 0,10: punti 1;

j.2) fino a 0,20: punti 2;

j.3) fino a 0,30: punti 3;

j.4) fino a 0,40: punti 5;

j.5) fino a 0,50: punti 7;

j.6) fino a 0,60: punti 10;

j.7) fino a 0,70: punti 12;

j.8) fino a 0,80: punti 14;

j.9) fino a 0,90: punti 16;

j.10) fino a 1: punti 18.

k) Al punteggio risultante in applicazione del rapporto di cui alla lettera j) è applicato il seguente correttivo relativo al totale delle spese per manifestazioni:

k.1) per 0,25 fino a € 2.000,00;

k.2) per 0,50 fino a € 4.000,00;

k.3) per 0,75 fino a € 8.000,00;

k.4) per 1,00 oltre € 8.000,00.

Il risultato finale è arrotondato, per eccesso, alla cifra intera.

2. La graduatoria su base provinciale contenente l'indicazione del punteggio ottenuto da ciascuna associazione o la motivazione dell'eventuale esclusione è approvata con provvedimento formale dell'Agenzia Campania Turismo e inviata alla struttura amministrativa competente in materia di turismo per le verifiche circa la sussistenza del diritto al contributo ai sensi degli art. 5 e 6.

3. All'esito delle verifiche, l'Agenzia Campania Turismo approva la graduatoria definitiva con provvedimento formale da pubblicarsi sul BURC con valore di notifica a tutti gli effetti di legge e sul portale regionale.

4. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, l'Agenzia Campania Turismo approva la graduatoria contenente l'indicazione dei contributi in funzione dei fondi disponibili per l'anno di riferimento, assegnati in modo direttamente proporzionale al punteggio attribuito ad ogni associazione pro loco in esito alla valutazione.

5. Gli elenchi dei beneficiari, suddivisi su base provinciale, sono pubblicati sul BURC con valore di notifica a tutti gli effetti di legge e sul portale regionale.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera i), regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 2.


 

Articolo 11 (1) 

(Liquidazione del contributo)

1. La liquidazione dei contributi assegnati ai comitati UNPLI è effettuata dall'Agenzia Campania Turismo previa presentazione della seguente documentazione:

a) bilancio consuntivo dell'anno di riferimento del contributo debitamente approvato dagli organi statutari;

b) relazione delle iniziative svolte relativamente alle attività di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 8;

c) documentazione atta a comprovare l'attività svolta (rassegna stampa, materiale fotografico, locandine, pubblicazioni, etc.);

d) dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante del comitato UNPLI, che attesti la disponibilità, per l'anno di riferimento del contributo, dell'ufficio di coordinamento regionale/provinciale di cui al comma 2, dell'articolo 7;

e) certificazione da parte dell'istituto di credito attestante la titolarità del conto corrente da parte del Comitato Regionale/Provinciale UNPLI con indicazione dei nominativi dei soggetti abilitati ad operarvi ovvero dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante del comitato UNPLI e nei termini previsti dalla legge 136/2010, che attesti la titolarità del conto corrente da parte del Comitato Regionale/Provinciale UNPLI e indichi i nominativi dei soggetti abilitati ad operarvi.

2. La liquidazione dei contributi assegnati alle associazioni pro-loco è effettuata dall'Agenzia Campania Turismo previa presentazione della seguente documentazione:

a) dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, in ordine alla titolarità della rappresentanza, con allegazione del verbale assembleare dal quale risulta la medesima rappresentanza;

b) bilancio consuntivo dell'anno di riferimento del contributo debitamente approvato dall'assemblea dei soci e dai revisori dei conti;

c) relazione sottoscritta dal legale rappresentante con allegazione di documentazione atta a comprovare l'attività svolta nell'anno di riferimento del contributo, in relazione ai programmi di attività che sono stati proposti in sede di presentazione dell'istanza di contributo, (rassegna stampa, materiale fotografico, locandine, pubblicazioni, etc.);

d) documentazione contabile e fiscale regolarmente quietanzata comprovante la spesa realizzata in funzione dell'attività svolta per un importo complessivo almeno pari all'entità del contributo assegnato;

e) dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante, che attesti che la documentazione fiscale/contabile trasmessa a copertura del contributo regionale assegnato non è stata oggetto di altri contributi pubblici e/o privati;

f) dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante, che attesti che la documentazione fiscale/contabile trasmessa è conforme all'originale, con indicazione della sede ove risulta depositata a disposizione per eventuali controlli da parte dei competenti uffici regionali;

g) certificazione da parte dell'istituto di credito attestante la titolarità del conto corrente da parte dell'associazione pro loco con indicazione dei nominativi dei soggetti abilitati ad operarvi ovvero dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante dell'associazione pro loco e nei termini previsti dalla legge 136/2010, che attesti la titolarità del conto corrente da parte dell'associazione pro-loco e indichi i nominativi dei soggetti abilitati ad operarvi.

3. Il contributo non è liquidato e sottoposto a procedura di revoca quando:

a) in esito a verifica, risulti che l'associazione pro loco non ha ottemperato a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 5;

b) in carenza della documentazione di cui al precedente comma 2, l'associazione pro loco non provvede alla integrazione documentale entro trenta giorni dalla richiesta;

c) il rapporto fra spese sostenute per manifestazioni e spese totali risulti diminuito oltre 0,09 rispetto al rapporto risultante dalla valutazione in sede di istanza (comma 1, lettera j, articolo 10).


(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera l), regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 2.


 

 

Art. 12

(Norme transitorie)

1. Sono iscritte d'ufficio all'albo regionale, le associazioni individuate con decreto dirigenziale 17 giugno 2014, n. 3 – Direzione generale per la programmazione economica e il turismo – UOD Sviluppo e promozione turismo, pubblicato sul BURC del 23 giugno 2014, n. 41.

2. Non sono iscritte all'albo regionale le associazioni pro loco le associazioni che risultano cancellate a partire dal 18 giugno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le richieste di iscrizione presentate dal 18 giugno 2014 fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base dei previgenti criteri di ammissibilità.

4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui agli articoli 8 e 9 è posticipato al 30 marzo 2015.


 

Art. 12 bis (1)

(Disposizioni transitorie per l'anno 2020 e 2021)

1. Al fine di garantire il sostegno regionale alle attività delle Associazioni Pro loco e consentire alle stesse la pianificazione e la proposta di nuove attività di rilancio dei territori in modo compatibile con lo sviluppo dello stato di emergenza da "Covid-19", nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania) e dal presente regolamento, per gli anni 2020 e 2021, i termini previsti agli articoli 5, 8 e 9 sono differiti al 28 febbraio dell'anno successivo.


(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 2 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 2.


 

 

Capo III

Attuazione dell'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 2014


 

Art. 13

(Poli turistici locali)

1. Il presente capo, in conformità con quanto disposto dalla legge regionale n. 18 del 2014, disciplina le modalità di costituzione e la forma associativa dei poli turistici locali per la parte non specificata dagli articoli 8 e seguenti della legge medesima. Gli stessi possono essere indicati con l'acronimo PTL, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi.


 

 

Art. 14

(Modalità di costituzione dei Poli Turistici Locali)

1. Concorrono alla costituzione del PTL:

a) comuni o unioni di comuni ricompresi all'interno dell'ambito turistico territoriale omogeneo interessato, che hanno la titolarità dell'iniziativa della costituzione degli stessi;

b) camere di commercio industria artigianato e agricoltura competenti per territorio;

c) altri enti e soggetti pubblici rilevanti per la filiera di riferimento e operanti nell'ambito territoriale interessato;

d) le imprese del settore turistico, le associazioni o i consorzi di soggetti privati, o i consorzi di soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico e culturale, ivi compresi i distretti turistici istituiti con decreti del Ministero dei beni culturali e del turismo ai sensi del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, che hanno sede o esercitano le proprie attività nell'ambito territoriale interessato.

2. Per realizzare il pieno conseguimento delle finalità contenute nella legge regionale n. 18 del 2014 è garantita nelle forme e nei modi previsti dalla legge la massima partecipazione al PTL dei soggetti pubblici che concorrono alla sua costituzione.

3. Per i soggetti pubblici è necessario che la volontà di adesione al polo sia espressa attraverso un provvedimento deliberativo, mentre i soggetti privati manifestano la propria volontà di adesione per il tramite dei propri organi di vertice.

4. L'adesione al PTL ha carattere di esclusività per i comuni, singoli o associati.

5. Ambito operativo dei PTL è il territorio amministrato dai comuni aderenti.


 

 

Art. 15

(Forma associativa dei PTL)

1. Lo statuto del PTL è stipulato tra i soggetti che lo costituiscono in forma di atto pubblico e contiene le seguenti previsioni:

a) la forma associativa individuata;

b) il periodo di validità, compreso tra un minimo di cinque e un massimo di nove anni;

c) ruoli, funzioni e responsabilità attribuiti ai soggetti partecipanti.

2. Lo statuto assicura la possibilità di adesione al polo, anche successivamente alla stipula, da parte di altri soggetti aventi titolo.

3. I componenti degli organi di gestione e amministrativi dei PTL non sono retribuiti.

4. Le attività dei PTL sono svolte da personale temporaneamente assegnato dai soggetti costituenti o aderenti, in base alle modalità stabilite in materia dalle vigenti normative.


 

 

Art. 16

(Vigilanza e controllo)

1. L'agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania offre il supporto alla Regione per quanto concerne la vigilanza e il monitoraggio del programma di attività dei singoli PTL ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 18 del 2014.

2. A tal fine i PTL forniscono tutti i dati relativi alle iniziative e agli interventi inseriti nel programma annuale dei servizi e delle attività.


 

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                               Caldoro