Regolamento Regionale 12 novembre 2012, n. 12.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del regolamento, integrato con le modifiche apportate dal regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 2 e 18 maggio 2020, n. 6.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente del REGOLAMENTO 12 novembre 2012, n. 12.


Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche


LA GIUNTA REGIONALE


ha deliberato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;

vista la Delibera della Giunta Regionale n. 184 del 12/04/2012;

considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto

vista la nota n. 6354/SP dell'26/10/2012 dell'Assessore proponente


EMANA


il seguente Regolamento:


TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Usi delle acque

Art. 4 Competenze

Art. 5 Catasto delle utenze idriche e archivio anagrafico dei punti d'acqua


TITOLO II PROCEDIMENTO PER AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI


CAPO I AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA

Art. 6 Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi

Art. 7 Istanza di concessione di derivazione

Art. 8 Verifica preliminare di procedibilità

Art. 9 Comunicazione di avvio del procedimento e richiesta pareri

Art. 10 Pubblicazione

Art. 11 Domande concorrenti

Art. 12 Osservazioni ed opposizioni

Art. 13 Domande soggette a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Art. 14 Domande soggette a VIA e VI

Art. 15 Trasmissione documentazione per acquisizione di pareri e nulla osta

Art. 16 Visita locale di istruttoria

Art. 17 Integrazioni documentali

Art. 18 Conclusione dell'istruttoria e relazione finale


CAPO II CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 19 Disciplinare di concessione

Art. 20 Provvedimento finale di rilascio o diniego della concessione

Art. 21 Esecuzione dei lavori, collaudo ed esercizio delle utenze

Art. 22 Durata delle concessioni

Art. 23 Determinazione dei canoni e delle cauzioni


CAPO III PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Art. 24 Rinnovo della concessione

Art. 25 Cambio di titolarità

Art. 26 Limitazione dei prelievi e sospensione dell'esercizio della concessione

Art. 27 Varianti alla concessione

.

CAPO IV ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 28 Decadenza

Art. 29 Revoca

Art. 30 Rinuncia alla concessione

Art. 31 Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza


TITOLO III IL PROCEDIMENTO PER LICENZE E DEPOSITI


Art. 32 La licenza di attingimento

Art. 33 Procedure di deposito per uso domestico


TITOLO IV ULTERIORI DISPOSIZIONI


Art. 34 Installazione del misuratore volumetrico

Art. 35 Perforazioni finalizzate al controllo e monitoraggio degli acquiferi

Art. 36 Disposizioni relative all'uso dell'acqua per scambio termico

Art. 37 Vigilanza e controlli

Art. 38 Sanzioni


TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 39 Norme transitorie

Allegato A

Allegato B

Allegato B 1 (1)

Allegato B 2 (2)

Allegato C

Allegato C 1 (3)

Allegato D

Allegato E (4)

Allegato F (5)

 

(1) Allegato aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera o), punto 1 del regolamento regionale 18 maggio 2020, n. 6.

(2) Allegato aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera o), punto 2 del regolamento regionale 18 maggio 2020, n. 6.

(3) Allegato aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera p) del regolamento regionale 18 maggio 2020, n. 6.

(4) Allegato aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera q), punto 1 del regolamento regionale 18 maggio 2020, n. 6.

(5) Allegato aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera q), punto 2 del regolamento regionale 18 maggio 2020, n. 6.


 

 

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

 

Art. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure relative all'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi, per l'autorizzazione alla ricerca e alla concessione delle Piccole Utilizzazioni Locali di calore geotermico (PUL), alla concessione di derivazione e alla licenza di attingimento per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee e superficiali, mediante piccole derivazioni e attingimenti temporanei, nonché la procedura relativa al deposito per derivazioni di acque sotterranee ad uso domestico. (1)

2. Il presente regolamento favorisce la semplificazione amministrativa nel rispetto delle norme poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e dei principi desumibili dalla legislazione statale e regionale in materia.

3. Non sono soggetti al presente regolamento:

a) la raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici, in quanto libera e soggetta alle sole prescrizioni previste nell'articolo 17, comma 2, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

b) le procedure relative alle acque minerali naturali di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali), alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente) e al D.P.G.R. Campania 9 aprile 2010, n. 95 (Regolamento n. 10/2010: Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente);

c) le procedure relative alle acque termali di cui al R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini), alla L.R. n. 8 del 2008 e al D.P.G.R. Campania n. 95 del 2010 (Regolamento n. 10/2010);

[d) le procedure relative alle risorse geotermiche di cui al D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), alla L.R. n. 8 del 2008 e al D.P.G.R. Campania n. 95 del 2010.] (2)

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1 del regolamento regionale 18 maggio 2020, n. 6.

(2) Lettera soppressa dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2 del regolamento regionale 18 maggio 2020, n. 6.


 

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite:

a) acque superficiali, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale): le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;

b) acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 152/2006, tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione ea contatto diretto con il suolo o il sottosuolo; comprese, ai fini del presente regolamento, quelle scaturenti da sorgenti o affioranti da scavi effettuati sotto falda;

c) sorgente, punto o area più o meno ristretta, ubicata sia in superficie che sotto il livello del mare, in corrispondenza della quale si manifesta il naturale affioramento di acque sotterranee.

d) bilancio idrico, ai sensi dell'Allegato 1, comma 1 del D.M. 28 luglio 2004, comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche (disponibili o reperibili) in un determinato bacino o sottobacino, superficiale o sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici ed i fabbisogni per i diversi usi (esistenti o previsti);

e) attingimento, prelievo temporaneo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali effettuato, con impianti mobili, per una durata non superiore all'anno;

f) derivazioni, prelievi di acqua pubblica da corpi idrici superficiali o sotterranei (comprese le sorgenti), effettuati mediante opere mobili o fisse, a loro volta distinte in:

1) grandi derivazioni, ai sensi del R.D. 1775/1933, tutte quelle che eccedono i seguenti limiti:

1.1) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua di 3.000 chilowatt;

1.2) per acqua potabile: litri 100 al secondo;

1.3) per irrigazione: litri 1.000 al secondo o anche meno se è possibile irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;

1.4) per bonificazione per colmata: litri 5.000 al secondo;

1.5) per usi industriali, intendendo con tale termine usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al secondo;

1.6) per piscicoltura: litri 100 al secondo;

1.7) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al secondo;

2) piccole derivazioni: tutte le utenze che non rientrano nelle grandi derivazioni;

3) derivazioni per uso domestico: tutte le utenze per derivazioni di acque sotterranee di cui all'articolo 3 comma 1 lettera n), comprese nei seguenti limiti:

3.1) fino a 1,0 litro al secondo e con un volume massimo di 1.500 metri cubi all'anno;

g) deflusso minimo vitale (DMV) la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire, in coerenza con gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici fissati ai sensi degli articoli 76 e 77 del D.Lgs. 152 del 2006, la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.

gbis) piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, ai sensi del Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), quelle che consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi e ottenute mediante l'esecuzione  di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2 MW termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla. (1)

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 18 maggio 2020, n. 6.


 

Art. 3

Usi delle acque

1. Ai fini del presente regolamento sono individuati i seguenti usi delle acque:

a) uso destinato al consumo umano, che comprende tutti gli utilizzi delle acque definite all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n.  31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);

b) uso irriguo, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'irrigazione fondiaria. Nel caso di uso irriguo su colture alimentari, è consentito esclusivamente l'impiego di "acqua potabile" e di "acqua pulita" così come definite all'articolo 2 comma 1 lettere g), h) e i) del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 "sull'igiene dei prodotti alimentari", comprendenti, ai fini del presente regolamento: i) le acque idonee al consumo umano ai sensi del D.lgs. 31/2001; ii) le acque superficiali derivate da corpi idrici classificati in buono stato chimico nel Piano distrettuale di Gestione delle acque o dal Piano regionale di Tutela delle acque; iii) le acque conformi ai requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici di cui alla tabella dell'allegato al DM 185 del 12 giugno 2003; iv) per le aree agricole di cui all'art. 241 del D.lgs. 152/2006, le acque che, tenuto conto dei valori di fondo geochimici e a seguito di Caratterizzazione del sito ed eventuale Valutazione di Rischio, risultino compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con allevamento; (1)

c) uso industriale, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati a processi produttivi industriali, ad esclusione di quelli definiti all'articolo 2 comma 1, lettera a), punto 2 del D. Lgs. n. 31 del 2001, i quali rientrano nell'uso destinato al consumo umano;

d) uso idroelettrico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati alla produzione di energia elettrica mediante forza motrice idraulica;

e) uso come forza motrice, che comprende tutti gli utilizzi delle acque come forza motrice per il funzionamento di macchinari;

f) uso per aree a verde pubblico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'irrigazione di aree a verde pubblico e di aree destinate ad attività sportive e ricreative;

g) uso piscicolo, per l'utilizzo delle acque destinate all'allevamento di specie ittiche;

h) uso igienico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'igiene personale e degli impianti sanitari;

i) uso zootecnico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'allevamento del bestiame nell'ambito di imprese agricole o zootecniche, non configurate come uso domestico di cui alla lettera n);

j) uso antincendio, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati ai servizi antincendio pubblici e privati;

k) uso per autolavaggio, per l'utilizzo delle acque per il funzionamento degli impianti commerciali di autolavaggio;

l) uso per lavaggio strade, utilizzo delle acque per il lavaggio di strade e superfici impermeabilizzate;

m) uso per lo sfruttamento della risorsa geotermica attraverso scambio di calore, costituente un progetto geotermico sostenibile, finalizzato al recupero energetico; (2) <o:p></o:p>

n) uso domestico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque previsti nell'articolo 93 del R.D. 1775 del 1933, rivolti ad esclusivo uso familiare e non configuranti un'attività economico produttiva o con finalità di lucro;

o) uso a scopi didattico-scientifici per l'utilizzo delle acque nelle attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione scientifica nei settori disciplinari dell'idrogeologia, dell'idrologia e dell'idraulica fluviale;

p) uso promiscuo, per l'utilizzo delle acque per due o più usi indicati alle lettere precedenti. In tale caso la determinazione della tipologia di derivazione è basata sulla quantità totale di acqua derivata per i diversi usi, assumendo tra i limiti di riferimento previsti nell'articolo 2, comma 1,

lettera f), quello corrispondente all'uso predominante;

q) altri usi per l'utilizzo delle acque non ricadenti in una delle tipologie individuate nelle lettere precedenti.

2. Gli altri usi previsti nella lettera q) del comma 1, sono consentiti purché è dimostrata la compatibilità con la normativa vigente e con il pubblico interesse. In tali casi le istanze di ricerca e di concessione, il disciplinare di concessione e lo stesso provvedimento di concessione di cui agli articoli successivi, descrivono dettagliatamente l'uso da effettuarsi e le finalità sottese, oltre che la relativa assimilazione ad uno degli usi definiti per la determinazione del la durata massima della concessione e dei canoni relativi alle utenze di acqua pubblica.

3. All'allegato A si riporta la corrispondenza tra gli usi individuati al comma 1 e gli usi definiti per la determinazione dei canoni relativi alle utenze di acqua pubblica, con indicazione della durata massima delle concessioni.

(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 2.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 18 maggio 2020, n. 6.

 

 

Art. 4

Competenze

1. Ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 29 maggio 1980, n. 54 (Delega e sub-delega di funzioni regionali ai Comuni, alle Comunità Montane e alle Province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti le funzioni delegate e sub-delegate) sono sub-delegate alle province tutte le funzioni amministrative in materia di acque ed acquedotti.

1bis. L'autorità competente per le funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico è la Regione Campania. (1)

2. Al fine di uniformare gli atti relativi al presente regolamento, entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) è emanata con provvedimento regionale apposita modulistica inerente i procedimenti oggetto del presente regolamento.

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 18 maggio 2020, n. 6.



 

Art. 5

Catasto delle utenze idriche e archivio anagrafico dei punti d'acqua

1. L'ente competente per l'istruttoria e per il rilascio delle concessioni aggiorna con i dati relativi alle nuove concessioni, il Catasto Utenze Idriche formato ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 1775 del 1933.

2. Al fine di disporre di un data-base aggiornato dei punti d'acqua esistenti e dei nuovi punti realizzati, entro sei mesi dalla data della pubblicazione sul BURC del presente regolamento, è emanata, con decreto dirigenziale, apposita direttiva per la formazione e l'aggiornamento dell'Archivio anagrafico dei punti d'acqua previsto nell'Allegato 3 alla parte terza del D.Lgs 152 del 2006.


 

 

TITOLO II

PROCEDIMENTO PER AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI


 

CAPO I

AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA


 

Art. 6

Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi

1. La ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi, finalizzati alla richiesta di concessione per la derivazione, sono preventivamente autorizzati ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 1775 del 1933, previa presentazione di apposita domanda all'ente competente per l'istruttoria e per il rilascio delle concessioni.

2. Le domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi contengono i seguenti elementi:

a) dati identificativi del richiedente;

b) oggetto della richiesta;

c) ubicazione dell'area interessata dalla ricerca (località, estremi catastali e coordinate geografiche UTM 33N – WGS84 dei punti di ricerca previsti), con denominazione e codice del corpo idrico sotterraneo interessato, dedotti dal piano di tutela delle acque regionale (PTA) e dal Piano di Gestione distrettuale delle acque; (1)

d) destinazione d'uso della risorsa.

e) portate media e massima di prelievo richiesta, espresse in litri al secondo;

f) volume annuale massimo richiesto, espresso in metri cubi, coerente con la destinazione d'uso e con le portate di cui alla lettera e);

g) eventuale titolo edilizio abilitativo;

h) la classificazione dello stato chimico del corpo idrico interessato dalla ricerca, contenuta nel Piano di Gestione distrettuale delle acque e nel Piano di Tutela di cui agli articoli 117 e 121 del D.lgs. 152/2006. (2)

3. Alle domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi, formulate come sopra indicato, sono allegati:

a) titolo di proprietà o altro documento che abilita alla domanda di autorizzazione;

b) dichiarazione da parte dell'ente acquedottistico o di altro ente territorialmente competente, se esistente, per la specifica destinazione d'uso, circa l'impossibilità di soddisfare l'esigenza idrica prevista;

c) la documentazione tecnica prescritta all'Allegato B;

d) copia del versamento delle spese di istruttoria previste all'articolo 7, comma 7. (3)

4. La ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi è autorizzata dall'ente concedente a seguito della verifica preliminare prevista nell'articolo 8, degli adempimenti istruttori di cui agli articoli 9, 10 e 11, tenendo conto di eventuali osservazioni ed opposizioni, e dopo avere acquisito i relativi pareri.

5. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:

a) le modalità di esecuzione degli eventuali saggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;

b) le modalità di realizzazione della perforazione, con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alle falde captabili;

c) le modalità e le tipologie di prove da effettuare sulle falde nel corso dei lavori di perforazione;

d) l'obbligo di comunicare, prima dell'inizio dei lavori, all'ente concedente e al comune competente per territorio la data di inizio delle attività di perforazione e i dati identificativi dell'impresa incaricata della loro esecuzione e del direttore dei lavori, previa acquisizione di adeguato titolo abilitativi edilizio;

e) il termine da osservare per la conclusione dei lavori; tale termine, che non può essere superiore a dodici mesi, può essere prorogato ai sensi dell'articolo 100 del R.D. 1775 del 1933;

f) le cautele da adottare per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;

g) le cautele da adottare per prevenire possibili inquinamenti delle falde;

h) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione;

i) l'obbligo, per le trivellazioni superiori a 30 metri di profondità dal piano di campagna, di attivare la procedura prevista nella legge 464 del 1984, specificando le relative sanzioni stabilite in caso di inosservanza.

5bis. La ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi, finalizzati alla richiesta del permesso di ricerca per l'utilizzo delle piccole utilizzazioni locali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gbis), è preventivamente autorizzata ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 1775 del 1933, previa presentazione di apposita domanda all'ente competente per l'istruttoria e per il rilascio dello stesso permesso di ricerca, corredate della documentazione di cui all'Allegato B1. (4)

5ter. Il permesso di ricerca delle piccole utilizzazioni locali è rilasciato, per la durata massima di un anno ed è prorogabile una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti. (4)

5quater. Il permesso di ricerca è rilasciato sulla base di un programma che dimostri la fattibilità dell'iniziativa. Tra le domande concorrenti, terminata l'istruttoria è preferita quella che presenta la più razionale utilizzazione della risorsa geotermica in relazione ai criteri fissati dall'articolo 9, del R. D. 1775 del 1933. (4)

5quinques. Le domande, di autorizzazione al trasferimento del Permesso di Ricerca di piccole utilizzazioni locali, devono contenere gli elementi di cui all'Allegato B2. (4)

6. L'autorizzazione alla ricerca e allo scavo di pozzi può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento, ai sensi dell'articolo 105 del R.D. 1775 del 1933, per esigenze di tutela della risorsa o nei casi in cui ciò sia necessario ai fini della tutela del pubblico interesse. L'autorizzazione può essere, in particolare, revocata ai sensi dell'articolo 101 del R.D. 1775 del 1933, senza che il ricercatore abbia diritto a compenso o indennità:

a) quando i lavori non sono iniziati entro due mesi dalla notifica del provvedimento di autorizzazione;

b) quando i lavori sono rimasti sospesi oltre sei mesi;

c) nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione;

d) per contravvenzione al divieto di cessione dell'autorizzazione senza previo nulla osta dell'autorità che l'ha accordata.

7. Per il rilascio del provvedimento di concessione, il soggetto autorizzato alla ricerca e scavo comunica la fine dei lavori e formalizza la domanda di concessione alla derivazione, trasmette all'ente concedente, entro trenta giorni dal termine dei lavori di trivellazione, la documentazione stabilita dall'articolo 7 per le diverse fattispecie di derivazione e uso di acque sotterranee.

(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 2.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 2.

(3) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 2.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del regolamento regionale 18 maggio 2020, n. 6.


 

Art. 7

Istanza di concessione di derivazione

1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte con la presentazione della relativa domanda.

2. Possono presentare domanda di concessione le persone fisiche, in forma singola o associata, e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato, che hanno necessità di utilizzare acqua pubblica.

3. La concessione è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua e con la specificazione che, in caso di periodi di carenze idriche, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo da parte dell'autorità concedente e da parte della pubblica amministrazione per la diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della risorsa, anche in caso di provvedimenti eccezionali d'urgenza adottati dalla pubblica amministrazione ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico e idrologico del territorio.

4. Le domande di concessione per piccole derivazioni da acque superficiali o sotterranee sono indirizzate all'ente competente e contengono i seguenti elementi:

a) dati identificativi del richiedente;

b) oggetto della richiesta;

c) denominazione del punto di prelievo (corso d'acqua superficiale, sorgente o località per pozzo denominazione e codice del corpo idrico interessato, dedotti dal piano di tutela delle acque regionale (PTA) e dal Piano di Gestione distrettuale delle acque, ubicazione del punto di prelievo - località, estremi catastali e coordinate geografiche UTM 33N – WGS84); (1)

d) destinazione d'uso della risorsa;

e) portata di prelievo espressa in litri al secondo, indicando nel caso di portata variabile, il valore massimo e quello medio;

f) volume annuale massimo di derivazione, espresso in metri cubi, coerente con la destinazione d'uso e con le portate previsto nella lettera e);

g) potenza nominale media annua in chilowatt per produzione di energia elettrica o forza motrice;

h) la classificazione dello stato chimico del corpo idrico interessato dalla derivazione, contenuta nel Piano di Gestione distrettuale delle acque e nel Piano di Tutela di cui agli articoli 117 e 121 del D.lgs. 152/2006. (2)

5. Alle domande di concessione, formulate come previsto nel comma 4, sono allegati:

a) titolo di proprietà o altro documento che abilita alla richiesta di concessione;

b) dichiarazione da parte dell'ente acquedottistico o di altro ente territorialmente competente, se esistente, per la specifica destinazione d'uso, circa l'impossibilità di soddisfare l'esigenza idrica oggetto della richiesta;

c) certificato di destinazione urbanistica con indicazione degli eventuali vincoli esistenti;

d) certificato rilasciato dall'ASL competente per territorio attestante: i) per le acque destinate al consumo umano o zootecnico, la conformità ai parametri stabiliti dal D.lgs. 31 del 2001; ii) per le acque destinate all'uso irriguo su colture alimentari di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) punti i) e iii), la conformità ai parametri stabiliti dal D.lgs. 31 del 2001 o la conformità ai requisiti di cui alla tabella dell'allegato al DM 185 del 12 giugno 2003; (3)

e) la documentazione tecnica, per le diverse fattispecie, prescritta all'Allegato C;

f) copia del versamento delle spese di istruttoria di cui al comma 7, laddove non già versato in base all'articolo 6;

g) copia del versamento previsto nell'articolo 7 del R.D. 1775 del 1933;

h) documentazione attestante la chiusura del procedimento, per le aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento destinatarie degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, di cui al regolamento previsto dell'articolo 241 del D.lgs. 152/2006.

5bis. Il procedimento per il rilascio di concessione per l'utilizzo delle Piccole Utilizzazioni Locali, ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 1775 del 1933, è avviato ad iniziativa di parte con la presentazione della relativa domanda, corredata della documentazione di cui all'Allegato C1. (5)

5ter. La concessione delle PUL è rilasciata, per un periodo massimo di dieci anni nel rispetto della procedura prevista per il rilascio delle concessioni, alla persona fisica o giuridica, in possesso della capacità tecnica ed economica necessaria per lo sfruttamento della risorsa sulla base di un programma di lavori che dimostri la fattibilità e la cantierabilità dell'iniziativa. Tra le domande concorrenti, terminata l'istruttoria è preferita quella che presenta la più razionale utilizzazione della risorsa geotermica in relazione ai criteri fissati dall'articolo 9, del R. D. 1775 del 1933. (5)

6. Per quanto attiene le eventuali opere strutturali necessarie per la realizzazione della derivazione o presa, è necessario acquisire adeguato titolo abilitativo edilizio secondo le vigenti norme urbanistiche e le procedure previste nella L.R. n. 9 del 1983.

7. L'ente competente per l'istruttoria e per il rilascio delle concessioni determina gli importi delle spese di istruttoria, eventualmente differenziandole in base alle diverse fattispecie di derivazione e uso.

8. Le spese di istruttoria sono utilizzate per le attività previste nell'articolo 5 e per lo svolgimento di verifiche, controlli e sopralluoghi.

9. L'ente concedente provvede, con proprio atto, a disciplinare le procedure di verifica e controllo degli atti depositati, anche a mezzo di controlli a campione. In caso di dichiarazioni mendaci, accertate dai tecnici all'uopo preposti o da altre autorità competenti, si applicano le sanzioni previste per legge e la domanda viene immediatamente rigettata.

(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 2.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 2.

(3) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera g) del regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 2.

(4) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera h) del regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 2.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del regolamento regionale 18 maggio 2020, n. 6.

 

 

Art. 8

Verifica preliminare di procedibilità

1. L'ufficio istruttore verifica, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di concessione, la completezza della documentazione allegata.

2. In caso di esito positivo della verifica prevista al comma 1, l'ufficio istruttore procede ai sensi dell'articolo 9.

3. In caso di esito negativo della verifica prevista al comma 1, l'ufficio istruttore fissa, al richiedente, un termine per le integrazioni necessarie al completamento formale della domanda, non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni, prorogabile su istanza del richiedente per una sola volta e per non più di trenta giorni.

4. Ricevute le integrazioni richieste nei termini di cui al comma 3, l'ufficio istruttore procede agli adempimenti di cui all'articolo 9.

5. Nei casi previsti dall'articolo 7, comma 7 del R.D. 1775 del 1933, l'ufficio istruttore respinge, con apposito provvedimento, la domanda di concessione di derivazione.


 

Art. 9

Comunicazione di avvio del procedimento e richiesta pareri

1. L'ufficio istruttore comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 ed in conformità all'articolo 8 della L. 241 del 1990, con l'emissione dell'ordinanza di istruttoria prevista nell'articolo 7 del R.D. 1775 del 1933, indicando il termine massimo per la conclusione del procedimento.

2. L'ufficio istruttore:

a) individua, tra i soggetti che per legge intervengono nel procedimento ai sensi dell'articolo 7 della L. 241 del 1990, gli enti dai quali acquisire pareri e nulla osta, prendendo come riferimento quelli indicati all'Allegato D;

b) richiede ai soggetti di cui alla lettera a) i pareri di competenza, trasmettendo loro la documentazione relativa alla domanda di concessione, da integrare dopo l'acquisizione delle eventuali domande concorrenti e delle osservazioni e opposizioni di cui agli articoli 11 e 12.

3. Indice e convoca, in alternativa alla richiesta di parere di cui alla lettera b), tra gli stessi soggetti, una conferenza di servizi per l'acquisizione dei relativi pareri, ai sensi dell'articolo 14 della L. 241 del 1990; dell'indizione della conferenza dei servizi è data inoltre comunicazione al richiedente.

4. Procede agli adempimenti previsti nell'articolo 10.



 

Art. 10

Pubblicazione

1. L'ufficio istruttore richiede la pubblicazione della domanda, mediante avviso sul BURC, contenente:

a) gli estremi identificativi del richiedente e la data di presentazione della domanda;

b) i seguenti dati inerenti la derivazione:

1) luogo di presa;

2) portate e volumi da derivarsi;

3) uso dell'acqua;

4) luogo di eventuale restituzione;

5) tipo e denominazione dei corpi idrici da cui si richiede il prelievo;

6) corpi idrici interessati dall'eventuale restituzione e, nei casi di domande di concessione ad uso idroelettrico, salto e potenza nominale media.

c) l'ufficio istruttore e l'ufficio competente per il provvedimento finale, presso il quale è depositata, per la visione, copia della domanda e degli elaborati progettuali;

d) il termine per la presentazione delle domande concorrenti previste nell'articolo 11, comma 1; i termini e le modalità per la presentazione di osservazioni ed opposizioni previsti nell'articolo 12, comma 1, con indicazione delle modalità di presa visione da parte degli interessati della domanda e della documentazione tecnica;

e) nel caso di progetti soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d'incidenza (VI) o a verifica di assoggettabilità alla VIA; indicazione dell'ufficio competente per tali provvedimenti, oltre che dei termini e le modalità per la presentazione delle relative osservazioni.

2. L'avviso previsto al comma 1 e l'ordinanza di istruttoria sono contestualmente pubblicati nell'Albo pretorio on-line dell'autorità concedente, in apposito spazio riservato alle domande di concessione;

essi sono inoltre trasmessi ai comuni il cui territorio è interessato dalla derivazione, affinché provvedano, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul BURC, alla pubblicazione nei propri Albi pretori per quindici giorni consecutivi.


 

Art. 11

Domande concorrenti

1. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC della prima domanda incompatibile con le nuove. Di tutte le domande concorrenti accettate si dà pubblico avviso nei modi previsti nell'articolo 10.

2. Le domande di cui al comma 1 presentate oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC della prima domanda, sono istruite solo dopo la decisione definitiva sulla domanda precedentemente pubblicata, fermo restando quanto prescritto all'articolo 7, comma 13 del R.D. 1775 del 1933.

3. Tra le domande concorrenti, terminata l'istruttoria prevista al Titolo I, è preferita quella che presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai criteri fissati dall'articolo 9, comma 1 e comma 1bis del R.D. 1775 del 1933.


 

Art. 12

Osservazioni ed opposizioni

1. Le domande in istruttoria e la documentazione tecnica possono essere visionate da qualunque soggetto ne abbia interesse; gli interessati possono, inoltre, presentare all'ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC o, nel caso di progetti soggetti a VIA, VI o a verifica di assoggettabilità alla VIA, nei termini fissati dagli articoli 24 o 20 del D.Lgs 152/2006.

2. L'ufficio istruttore valuta le osservazioni e le opposizioni pervenute nei termini, dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.


 

Art. 13

Domande soggette a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

1. L'ufficio istruttore, se il progetto è soggetto a verifica di assoggettabilità alla VIA, invita il richiedente la concessione di derivazione ad acquisire, dall'ufficio competente, il provvedimento di assoggettabilità.

2. Se la verifica dell'ufficio competente prevede l'assoggettamento della domanda alla procedura di VIA, l'ufficio istruttore procede secondo l'articolo 14 e seguenti.

3. Se la verifica dell'ufficio competente prevede l'esclusione della domanda dalla procedura di VIA, l'ufficio istruttore procede secondo l'articolo 15 e seguenti.

3bis. Per le piccole utilizzazioni locali, gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale. (1)

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera g) del regolamento regionale 18 maggio 2020, n. 6.


 

Art. 14

Domande soggette a VIA e VI

1. Se la domanda di concessione è soggetta a procedura di Valutazione di Incidenza (VI) o Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) regionale o ad entrambe, si osservano le disposizioni seguenti, fatta salva la preliminare e facoltativa attivazione della fase di orientamento (scoping di cui all'art. 21 del D.lgs. 152/2006), da effettuarsi a cura del proponente.

2. Se la domanda di concessione è soggetta a VI o VIA o ad entrambe le procedure, in sede regionale o statale, l'ufficio istruttore, con la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 9, indica al richiedente la necessità di attivare, presso l'autorità competente, la procedura VI e/o VIA. In tal caso, l'ufficio istruttore potrà concludere l'istruttoria, nei modi previsti all'articolo 18, solo a seguito di parere favorevole di valutazione di incidenza e/o positiva pronuncia di compatibilità ambientale.

3. Se la procedura di VI e/o VIA rende esito negativo, l'ufficio cui compete il provvedimento finale rigetta la domanda di concessione.


 

Art. 15

Trasmissione documentazione per acquisizione di pareri e nulla osta

1. L'ufficio istruttore, a seguito degli adempimenti previsti negli articoli precedenti, trasmette ai soggetti individuati nell'articolo 9, comma 2, lettera a), ai quali è stato già richiesto il rilascio di pareri e nulla

osta di competenza, la seguente documentazione:

a) copia delle osservazioni e opposizioni pervenute previste nell'articolo 12;

b) copia delle eventuali domande concorrenti;

c) comunicazione della data, ora e luogo della eventuale visita locale di istruttoria.



 

Art. 16

Visita locale di istruttoria

1. La visita locale di istruttoria, quando ritenuta necessaria, è effettuata previa comunicazione scritta al richiedente la concessione, ai proprietari dei terreni interessati, se diversi dal richiedente, agli enti intervenuti nel procedimento ed a coloro che hanno presentato osservazioni ed opposizioni; tale comunicazione perviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la visita.

2. Dell'esito della visita è redatto un verbale contenente il nominativo dei partecipanti e le eventuali dichiarazioni degli interessati o dei loro rappresentanti; il verbale è sottoscritto dai partecipanti al sopralluogo.

3. Se è stata indetta la conferenza di servizi, la visita locale di istruttoria può anche essere contestuale alla conferenza stessa.


 

Art. 17

Integrazioni documentali

1. Se l'ufficio istruttore ritiene necessario acquisire, ai fini del completamento dell'istruttoria, ulteriori elementi di giudizio, diversi da quelli eventualmente richiesti in base all'articolo 8, comma 3, esso richiede tale integrazione all'interessato assegnandogli un termine per provvedere.

2. Il termine per la conclusione del procedimento può essere prorogato per le esigenze istruttorie di cui al comma 1 per una sola volta e per non più di trenta giorni.

3. Se è indetta la conferenza di servizi, si procede ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 8 della L. 241 del 1990.


 

Art. 18

Conclusione dell'istruttoria e relazione finale

1. A seguito della visita locale di istruttoria, se ritenuta necessaria e dell'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta, l'ufficio istruttore conclude l'istruttoria predisponendo una relazione dettagliata sui risultati della stessa, contenente le informazioni previste nell'articolo 14 del R.D. 1285/1920, con particolare riferimento ai seguenti punti:

a) quantità di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti e alla tipologia di derivazione progettata;

b) descrizione delle opere e delle modalità di derivazione ed eventuale restituzione;

c) finalità cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate;

d) prescrizioni e cautele da imporre al richiedente nell'interesse pubblico e per i diritti dei terzi, con particolare riferimento alle eventuali opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale oltre che alle cautele per impedire l'inquinamento delle acque;

e) compatibilità della utilizzazione con le previsioni del PTA, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, con specifico riferimento al parere vincolante espresso dall'autorità di bacino territorialmente competente;

f) pareri acquisiti;

g) osservazioni e opposizioni eventualmente presentate da terzi nel corso dell'istruttoria, oltre che le relative controdeduzioni dell'istante;

h) domanda da preferire, nel caso di domande concorrenti previste nell'articolo 11, in relazione ai criteri fissati dall'articolo 9 del R.D. 1775 del 1933;

i) le particolarità locali e altri eventuali elementi di giudizio di qualche rilievo per il rilascio della concessione;

j) canoni e sovracanoni da richiedere, con l'indicazione dei relativi calcoli.


 

CAPO II

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO


 

Art. 19

Disciplinare di concessione

1. Ogni concessione è regolata da apposito disciplinare che contiene le condizioni e prescrizioni che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario; esso viene approvato con il provvedimento finale di concessione, prevista nell'articolo 20.

2. Il disciplinare di concessione contiene i seguenti elementi:

a) i dati identificativi del concessionario e il titolo che abilita alla richiesta di concessione;

b) la tipologia della derivazione e il codice identificativo univoco;

c) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, nonché le modalità di prelievo e di eventuale restituzione;

d) l'uso o gli usi per i quali la concessione è rilasciata;

e) il volume massimo d'acqua da derivare annualmente espresso in metri cubi/anno;

f) la portata istantanea massima e media, espresse in litri/secondo;

g) la superficie in ettari cui l'acqua è destinata, nel caso di derivazione per uso irriguo;

h) il periodo di esercizio della derivazione e le eventuali limitazioni temporali definite;

i) i termini entro i quali il concessionario è tenuto ad iniziare ed ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione;

j) la durata della concessione e le eventuali limitazioni d'esercizio temporalmente predeterminate;

k) l'obbligo relativo all'installazione di dispositivi di misurazione e registrazione delle portate e dei volumi di acqua derivati e eventualmente restituiti, nonché le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'autorità concedente. Fanno eccezione le derivazioni ad uso antincendio, se ciò rappresenta un ostacolo tecnico tale da nuocere al corretto funzionamento delle stesse; in tali casi è previsto l'obbligo di adottare opportuni accorgimenti al fine di evitare usi difformi rispetto a quello concesso;

l) l'eventuale obbligo di installare piezometri e altre apparecchiature idonee a rilevare il livello di falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione, nel caso di derivazioni di acque sotterranee;

m) l'obbligo e le modalità di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità dell'opera di presa;

n) le prescrizioni da osservarsi in materia di prelievo e restituzione, per il rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua e dell'equilibrio del bilancio idrico, oltre che per garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;

o) gli interventi o le opere, interamente a carico del concessionario, necessarie a garantire il regolare passaggio dell'ittiofauna, nei casi in cui le opere di derivazione pregiudichino la continuità ecologica di corsi d'acqua;

p) le eventuali condizioni speciali o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi, comprese quelle inerenti le modalità d'uso agronomico-sanitario e di verifica periodica dell'idoneità delle acque destinate all'uso irriguo su colture alimentari; (1)

q) gli obblighi del concessionario alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, al cessare della concessione, se le stesse non sono acquisite al demanio idrico;

r) l'espresso richiamo dell'articolo 7, comma 3;

s) l'importo della cauzione definitiva da versare a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;

t) l'importo del canone annuo, la sua decorrenza e i dati utilizzati per la sua determinazione, specificando che l'importo del canone è aggiornato periodicamente secondo la disciplina vigente, ed è comunque dovuto anche se l'utente non vuole o non può fare uso in tutto o in parte delle acque oggetto della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'articolo 30;

u) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione.

3. Con deliberazione di Giunta regionale sono adottate "Linee Guida agronomico-sanitarie per l'uso e il controllo delle acque destinate all'uso irriguo su colture alimentari". Le Linee Guida definiscono, tenuto conto delle caratteristiche delle acque e delle colture a cui verranno destinate, le specifiche modalità d'utilizzo volte a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della qualità dei suoli agrari. Fermi restanti i controlli di conformità dei prodotti agricoli ottenuti nelle aree irrigate ai valori limite stabiliti dai regolamenti comunitari e nazionali in materia di sicurezza alimentare, con le medesime Linee Guida sono definite le modalità di controllo del corretto utilizzo e di verifica periodica dell'idoneità delle acque. (2)

4. Nelle more dell'adozione delle Linee Guida previste dal comma 3, le concessioni di derivazione per l'uso delle acque di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, punti ii) e iii), sono rilasciate a condizione che il relativo disciplinare di concessione ne vieti, fino al recepimento delle Linee Guida, l'uso mediante il metodo di irrigazione per aspersione (a pioggia). (2)

5. Ai fini del rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 7, comma 5, lettera d), sono dovuti gli importi relativi ai costi analitici e quelli previsti dal Tariffario regionale per le prestazioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. e Medicina legale per prestazioni rese a richiesta e nell'interesse di privati o Enti. (2)

(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera i) del regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 2.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera j) del regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 2.

 

 

Art. 20

Provvedimento finale di rilascio o diniego della concessione

1. L'ente concedente procede al rilascio o al diniego della concessione mediante provvedimento motivato, nei termini e con le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Alla conclusione della relazione finale d'istruttoria prevista nell'articolo 18, se non sussistono i presupposti per il rilascio della concessione, l'autorità concedente comunica al richiedente, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, individuati sulla base dei seguenti criteri:

a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni del PTA o di altri strumenti di pianificazione, nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;

b) incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;

c) incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;

d) incompatibilità dell'emungimento richiesto con le capacità di ricarica dell'acquifero;

e) incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione (area di salvaguardia, aree protette, aree soggette a subsidenza, aree sensibili e aree critiche, ecc.), come definite dal PTA o da altri strumenti di pianificazione;

f) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi previste all'articolo 6;

g) mancata previsione degli impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica, se la destinazione dell'uso della risorsa lo consente;

h) contrasto con il pubblico generale interesse;

i) mancato rispetto di quanto previsto nell'articolo 17.

3. Se sussistono i presupposti per il rilascio della concessione, l'ente concedente invita il richiedente a sottoscrivere il disciplinare di concessione previsto nell'articolo 19; nella comunicazione è stabilito il termine entro il quale il richiedente è tenuto a sottoscrivere il disciplinare e a provvedere agli adempimenti previsti al comma 4.

4. Prima della sottoscrizione del disciplinare il richiedente provvede:

a) alla regolarizzazione di eventuali importi dovuti e non versati;

b) al versamento di apposita cauzione, oppure al deposito di idonea fideiussione, pari almeno a un'annualità del canone e comunque non inferiore a 250,00 euro; tali garanzie rimangono vincolate per tutta la durata della concessione;

c) al versamento del canone anticipato relativo alla prima annualità successiva alla concessione e, eventualmente, al saldo di eventuali canoni arretrati;

d) nel caso di derivazioni a scopo idroelettrico di potenza nominale media superiore a trenta chilowatt, al deposito di idonea fideiussione a specifica garanzia circa le capacità tecnicofinanziarie del richiedente, compresa tra un minimo del 5 per cento ed un massimo del 20 per cento del costo di realizzazione dell'impianto, a seconda dell'importanza dell'intervento; tale fideiussione è svincolata ad avvenuto collaudo delle opere.

5. Gli adempimenti previsti al comma 4 e la sottoscrizione del disciplinare costituiscono condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento finale di concessione.

6. Se il richiedente, ricevuta la comunicazione di accoglimento, non provvede agli adempimenti previsti al comma 4 e alla sottoscrizione del disciplinare, l'ente concedente invia formale diffida ad adempiere entro il termine di ulteriori dieci giorni, decorso inutilmente il quale rigetta la domanda con le modalità previste al comma 2.

7. Se le domande rigettate ai sensi dei comma 2 o 6 sono state istruite in concorrenza con altra domanda meritevole di accoglimento, l'autorità concedente, contestualmente alla comunicazione del rigetto della prima, comunica l'accoglimento della seconda e procede a norma del comma 3 e seguenti.

8. Con il rilascio del provvedimento finale di concessione sono respinte le eventuali domande concorrenti, dandone comunicazione ai relativi richiedenti.

9. Del provvedimento è dato avviso nel BURC, con le seguenti informazioni:

a) dati identificativi del concessionario;

b) quantità di acqua concessa;

c) luogo di presa e di eventuale restituzione;

d) uso e durata della concessione;

e) eventuali prescrizioni previste dal disciplinare;

f) le eventuali domande concorrenti respinte;

g) l'ufficio presso il quale è depositata copia integrale del provvedimento e della documentazione inerente la concessione.

10. Il provvedimento finale di concessione è contestualmente pubblicato nell'Albo pretorio on-line dell'ente concedente, in apposito spazio riservato alle domande di concessione.

11. I provvedimenti di rilascio o rinnovo delle concessioni sono soggetti a registrazione ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

12. In seguito al provvedimento finale di concessione, sono aggiornati il Catasto Utenze Idriche e l'Archivio anagrafico dei punti d'acqua previsti nell'articolo 5.


 

Art. 21

Esecuzione dei lavori, collaudo ed esercizio delle utenze

1. Ottenuta la concessione, il titolare presenta all'ente concedente, entro i termini e secondo le modalità previste dal disciplinare di concessione, il progetto esecutivo delle opere relative alla concessione richiesta. L'ente concedente, verificata la regolarità e la conformità del progetto rispetto alla concessione, lo approva per quanto di competenza.

2. L'approvazione del progetto esecutivo prevista al comma 1 costituisce l'autorizzazione alla realizzazione delle opere oggetto di concessione, fatte salve le autorizzazioni urbanistiche ed edilizie previste dalle leggi vigenti.

3. Per le derivazioni ad uso idroelettrico la procedura di approvazione del progetto esecutivo delle opere già oggetto di concessione di cui al comma 1 è effettuata dall'ente concedente ai sensi e secondo le procedure dell'articolo 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

4. Se tra le opere della derivazione è prevista la realizzazione di sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo, sottoposti alle disposizioni statali o regionali in materia, l'inizio dei lavori è subordinato all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'ente competente e al conseguimento delle relative autorizzazioni.

5. Il concessionario dà preventiva notizia della data di inizio dei lavori all'ente concedente, che può ordinare la sospensione se non sono rispettate le condizioni alle quali è subordinata la concessione.

6. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, il concessionario invia all'ente concedente un certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere eseguite rispetto al progetto approvato, sottoscritto da tecnico abilitato in relazione alla tipologia delle opere realizzate, contenente le caratteristiche definitive della derivazione.

7. Per le piccole derivazioni idroelettriche aventi una potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt, il certificato di cui al comma 6 è sostituito da certificato di collaudo delle opere realizzate attestante, tra l'altro, la regolare funzionalità dei dispositivi di limitazione delle portate derivate e rilasciate. Per la redazione del certificato di collaudo l'ente concedente, a seguito di comunicazione di ultimazione dei lavori che il concessionario fa pervenire entro trenta giorni dall'ultimazione stessa, nomina entro i successivi trenta giorni un collaudatore oppure, se necessario, una commissione di collaudo in possesso dei requisiti di abilitazione, con oneri a carico del concessionario. Il collaudo è rassegnato all'ente concedente entro centoventi giorni dall'affidamento dell'incarico.

8. Nel caso di lievi difformità tra le opere realizzate e il progetto approvato non riconducibili a ipotesi di varianti sostanziali, l'ente concedente adotta per quanto di competenza un provvedimento di presa d'atto delle caratteristiche definitive della derivazione così come documentate dal certificato di collaudo o dal certificato di regolare esecuzione.

9. Per le derivazioni previste al comma 7, nei casi di accertata urgenza, l'ente concedente, su richiesta del concessionario e previa consegna di apposito certificato di regolare esecuzione secondo quanto previsto al comma 6, può autorizzare, una volta verificate le condizioni, l'esercizio della derivazione nelle more della trasmissione del certificato di collaudo.

10. Salvo quanto disposto dal comma 8, il concessionario non può far uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di conformità.


 

Art. 22

Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono rilasciate, con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento, per una durata contenuta nei limiti massimi stabiliti dall'articolo 21 del R.D. 1775 del 1933, indicati per ciascuna tipologia d'uso di cui all'Allegato A.

2. Per gli usi promiscui previsti nell'articolo 3, comma 1, lettera p), ai fini della determinazione della durata della concessione, si fa riferimento all'uso per il quale è prevista la durata minore.

3. Per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti consortili, per gli impianti industriali e per quelli idroelettrici, la durata minima è determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare e a quanto previsto dai piani d'ambito.

4. Con direttiva regionale possono essere individuati i parametri in relazione ai quali è determinata la durata delle concessioni, tenendo conto delle previsioni e degli aggiornamenti del PTA, oltre che del bilancio idrico e idrologico determinato dalle autorità di bacino.

5. È fatta salva la facoltà dell'ente concedente, su parere dell'autorità di bacino competente per territorio, di procedere alla revoca, alla limitazione anche non temporanea, o alla sospensione della concessione, nei casi previsti agli articoli 26 e 29.


 

Art. 23

Determinazione dei canoni e delle cauzioni

1. Le utenze di acque pubbliche sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, il cui importo è stabilito dalla Regione in relazione a ciascuna tipologia d'uso indicata all'Allegato A.

2. Gli importi unitari del canone annuo ed i canoni minimi per l'uso di acqua pubblica sono aggiornati, ai sensi dell'articolo 154 comma 3 del D.lgs. 152/2006, con cadenza triennale mediante apposito provvedimento regionale. (1)

3. Per gli usi promiscui previsti nell'articolo 3, comma 1, lettera p), ai fini della determinazione del canone, salvo quanto previsto dall'articolo 37 del R.D. 1775 del 1933, si provvede a quantificare la somma dei canoni dovuti per ognuno degli usi effettuati, in relazione alle portate o ai volumi ad essi destinati; se tali portate e volumi non sono tecnicamente individuabili, si fa riferimento al canone più elevato previsto tra gli usi effettuati.

4. Le spese di istruttoria di cui all'articolo 7, comma 7, costituiscono apposito capitolo di spesa integralmente finalizzato alle attività organizzative ed operative connesse al rilascio delle concessioni di derivazione. (2)

5. Ai canoni di cui al comma 2 viene applicato un sovracanone regionale del 10 per cento, entro i limiti stabiliti dalla normativa nazionale, da destinare all'autorità di bacino per gli aggiornamenti del bilancio idrico. (3)

6. Il richiedente è tenuto a versare all'ente concedente un deposito cauzionale, anche mediante apposita fideiussione, il cui importo è stabilito in misura non inferiore ai limiti stabiliti dall'articolo 11 del R.D. 1775 del 1933. (4)

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera k) del regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 2.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 2.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettere m) e n) del regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 2.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera o) del regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 2.


 

CAPO III

PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE


 

Art. 24

Rinnovo della concessione

1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda entro centottanta giorni dalla scadenza naturale del titolo; il mancato rispetto di tale termine, comporta la presentazione di una nuova domanda di concessione.

2. Se le opere di derivazione, l'uso delle acque, le portate e i volumi oggetto della concessione, sono rimasti immutati, il concessionario allega alla domanda di rinnovo una dichiarazione con la quale autocertifica ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, la permanenza delle condizioni iniziali sussistenti alla data del rilascio della concessione.

3. Resta ferma la facoltà dell'ente concedente e dell'autorità di bacino competente per territorio, di effettuare apposite verifiche in sito, nonché richiedere integrazioni alla autocertificazione prevista al comma 2, anche ai fini della verifica di compatibilità della utilizzazione esistente con le disposizioni del presente regolamento, con gli atti di pianificazione di settore e con il bilancio idrico, oltre che per l'inserimento della derivazione nelle banche dati previste nell'articolo 5.

4. Le domande di rinnovo sono soggette a pubblicazione sul BURC.

5. L'ente concedente ha la facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo.

6. Se la domanda di rinnovo comporta varianti sostanziali, il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione ai sensi dell'articolo 7.

7. La concessione non è rinnovata se sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione previsti nell'articolo 20.

8. L'importo del deposito cauzionale originariamente versato è adeguato in ragione degli eventuali aggiornamenti stabiliti dalla Regione e delle eventuali varianti assentite.

9. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dall'originaria concessione.

9bis. Le domande per il rinnovo della concessione per l'utilizzo delle Piccole Utilizzazioni Locali, corredate della documentazione di cui all'allegato E sono presentate almeno un anno prima della data di scadenza della concessione, termine decorso il quale è attivata la procedura di decadenza. (1)

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera h) del regolamento regionale 18 maggio 2020, n. 6.

 

 

Art. 25

Cambio di titolarità

1. La richiesta di cambio di titolarità della concessione è indirizzata all'ente concedente che, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, assegna un termine per il pagamento delle spese di istruttoria e provvede, con proprio provvedimento, al cambio di titolarità della concessione. In questi casi non è richiesto un nuovo deposito cauzionale, restando vincolato quello del primo richiedente fino alla scadenza della concessione.

1bis. Le domande, per il cambio della titolarità della concessione per l'utilizzo delle Piccole Utilizzazioni Locali, devono contenere gli elementi di cui all'allegato F. (1)

2. Il periodo di validità della concessione rimane quello originario.

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera i) del regolamento regionale 18 maggio 2020, n. 6.


 

 

Art. 26

Limitazione dei prelievi e sospensione dell'esercizio della concessione

1. L'esercizio del prelievo può essere sospeso o limitato, anche non temporaneamente, per motivi di pubblico interesse, ed in particolare:

a) in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il minimo deflusso vitale e la tutela dell'ecosistema fluviale;

b) per dare priorità agli usi potabili;

c) se accertato un anomalo abbassamento del livello della falda acquifera;

d) per consentire la realizzazione di interventi sui corsi d'acqua o la realizzazione di opere di pubblico interesse;

e) se è accertato, da parte delle autorità competenti, il venire meno dei requisiti qualitativi e quantitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito;

f) per tutti i casi in cui la concessione deve essere revocata ai sensi dell'articolo 29, in attesa dei provvedimenti finali.

2. Il provvedimento di limitazione o sospensione indica la durata della limitazione o della sospensione, la rideterminazione del canone dovuto, nonché la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute; di tale provvedimento è data comunicazione agli enti territorialmente interessati.

3. In caso di sospensione, la cessazione del prelievo è immediata e decorre dal momento della notifica del relativo provvedimento.


 

Art. 27

Varianti alla concessione

1. Le domande di variante sostanziale alla concessione sono soggette alla disciplina prevista dal presente regolamento per il rilascio di nuova concessione.

2. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria tale da rendere necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale, dell'interesse pubblico e dei diritti dei terzi, nei seguenti casi:

a) cambio d'uso della risorsa idrica;

b) aumento del prelievo;

c) modifica delle opere di derivazione;

d) modifica del luogo di presa che renda necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e del rischio idraulico e idrogeologico;

e) adeguamenti tecnologici, oppure modifica delle opere o degli impianti a servizio delle derivazioni.

3. Le richieste di variante alla concessione concernenti la riduzione del prelievo o modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 1, sono definite varianti non sostanziali e sono comunque assentite dall'ente concedente, dandone comunicazione all'autorità di bacino competente per territorio.

4. Per le domande di variante non sostanziale, il concessionario presenta apposita richiesta allegando:

a) attestazione del pagamento delle spese di istruttoria;

b) relazione descrittiva delle modifiche che si intendono apportare.

5. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente autorizzato e non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, può essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia la medesima destinazione d'uso, capti dalla stessa falda ed è realizzata nelle vicinanze del pozzo preesistente, che è obbligatoriamente tombato nei modi previsti all'articolo 31, comma 2.


 

CAPO IV

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE


 

Art. 28

Decadenza

1. Sono causa della decadenza dal diritto a derivare e a utilizzare l'acqua pubblica le seguenti circostanze, eventi od omissioni:

a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;

b) mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;

c) mancato pagamento di tre annualità del canone;

d) sub-concessione a terzi non preventivamente autorizzata;

e) esecuzioni di varianti sostanziali non autorizzate;

f) non utilizzo per tre anni consecutivi della risorsa idrica.

2. Il concessionario decade se, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di trenta giorni, non vi provvede.

3. Nel caso di cui alla lettera d) la decadenza è immediata e decorre dal momento della notifica dell'atto.


 

Art. 29

Revoca

1. La concessione può essere revocata in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, negli stessi casi previsti nell'articolo 26, comma 1, per i quali non è sufficiente la sola limitazione o sospensione del prelievo.

2. La concessione può essere inoltre revocata al sopravvenire degli eventi o condizioni che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'articolo 20, comma 2.

3. La revoca è preceduta da comunicazione e eventuale contestazione degli addebiti al concessionario, al quale sono concessi trenta giorni per la presentazione di controdeduzioni, in assenza delle quali viene adottato il provvedimento con efficacia immediata.

4. L'ente concedente, dopo la valutazione delle eventuali controdeduzioni presentate, può emettere il provvedimento di revoca con l'obbligo da parte del concessionario di interrompere il prelievo a decorrere dal momento della notifica dell'atto.


 

Art. 30

Rinuncia alla concessione

1. La rinuncia alla concessione è comunicata in forma scritta all'ente concedente e contiene le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi del titolare;

b) gli estremi della concessione;

c) una dichiarazione in merito allo stato di consistenza delle opere di derivazione.

2. L'ente concedente comunica all'utente la presa d'atto della rinuncia, dettando le prescrizioni relative alle modalità e ai tempi per il ripristino dei luoghi in base a quanto previsto dall'articolo 31. A seguito di apposito sopralluogo per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni, l'ente concedente comunica al concessionario la cessazione dell'utenza.

3. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.


 

Art. 31

Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza

1. Le opere di derivazione, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, sono rimosse a cura e a spese del concessionario, ed i luoghi ripristinati, fermo restando quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del R.D. n. 1775 del 1933.

2. Se la derivazione è esercitata mediante pozzi, al cessare dell'utenza, la perforazione è dotata, secondo le prescrizioni dell'ente concedente, delle misure idonee, quali cementazione e tamponamenti, volte ad impedire l'inquinamento della falda e a garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.

3. L'ente concedente, se il concessionario obbligato al ripristino dello stato dei luoghi non provvede, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative.


 

TITOLO III

IL PROCEDIMENTO PER LICENZE E DEPOSITI


 

Art. 32

La licenza di attingimento

1. La licenza per attingimento ha la durata massima di un anno.

2. Ai sensi dell'articolo 56, comma 3 del R.D. n. 1775 del 1933, le licenze per attingimento annuale richieste dallo stesso utente possono essere rilasciate per un massimo di cinque volte, dopodiché è presentata domanda di concessione di derivazione secondo la procedura prevista nell' articolo 7.

3. Salvo particolari esigenze da comunicare tempestivamente al richiedente, il procedimento per il rilascio della licenza si conclude nel termine di novanta giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza completa della stessa documentazione prevista dall'articolo 7, comma 4, o dalla richiesta di eventuali integrazioni.

4. Il rilascio della licenza o il motivato diniego della domanda è comunicato dall'ente competente entro lo stesso termine; la ricevuta del versamento del pagamento del canone è presentata al momento del ritiro della licenza.

5. Per l'uso irriguo su colture alimentari l'ente competente al rilascio delle licenze di attingimento consente il prelievo di acque superficiali da corpi idrici classificati in buono stato chimico nel Piano distrettuale di Gestione delle acque o dal Piano regionale di Tutela delle acque; nel caso di corpi idrici classificati in stato chimico non buono o non classificati, l'idoneità dell'acqua all'uso irriguo su colture alimentari è certificata con le stesse modalità previste all'articolo 7 comma 5 lettera d). (1)

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera p) del regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 2.

 

 

Art. 33

Procedure di deposito per uso domestico

1. Sono soggette alla sola procedura di deposito, le derivazioni di acque pubbliche per uso domestico. Il richiedente presenta una apposita comunicazione contenente:

a) i dati identificativi del richiedente;

b) l'oggetto della comunicazione e la destinazione d'uso della risorsa;

c) la denominazione e l'ubicazione del punto di prelievo (località, estremi catastali e coordinate geografiche UTM 33N – WGS84);

d) la portata di prelievo e volume annuale massimo di derivazione nei limiti stabiliti dall'articolo 2 punto f).

2. Alla comunicazione di deposito il richiedente allega una relazione tecnica giurata, redatta da tecnico abilitato, sulla compatibilità della derivazione con le caratteristiche dell'area di ubicazione (aree soggette a subsidenza, aree sensibili e aree critiche, aree a rischio idraulico, ecc.).

3. L'ente competente provvede a trasmettere la comunicazione all'autorità di bacino competente per territorio al fine di aggiornare il bilancio idrico ed idrogeologico.

4. L'ente competente provvede alla verifica degli atti depositati, anche a mezzo di controlli a campione;

in caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste per legge e si dispone l'immediata cessazione del prelievo.

5. L'ente competente istituisce presso i propri uffici un registro cronologico, anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche, nel quale sono riportate le comunicazioni di deposito per derivazioni a uso domestico.

6. L'ente preposto restituisce al proponente una copia della comunicazione e degli allegati tecnici con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione al comune nel cui territorio sarà eseguita l'opera di derivazione.

7. Per le denunce dei pozzi effettuate ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs 275 del 1993, relative ad uso domestico, presentate alla data del 31 dicembre 2007, si provvede al deposito degli atti.


 

TITOLO IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI


 

Art. 34

Installazione del misuratore volumetrico

1. Per ogni tipo di prelievo di acqua, incluso l'utilizzo per uso domestico, è obbligatoria, prima dell'utilizzo, l'installazione di un misuratore della portata e dei volumi derivati, omologato e piombato a cura dell'ente concedente. Per le derivazioni di acque superficiali, se l'installazione del misuratore non è compatibile con le caratteristiche dell'opera di derivazione, la misura delle portate e dei volumi derivati è effettuata con idonea soluzione tecnica approvata dall'ente concedente.

2. Il disciplinare di concessione stabilisce inoltre l'obbligo di installazione di dispositivi di misurazione e registrazione delle portate e dei volumi di acqua restituiti, se con il rilascio della concessione sono prescritte misure per il rispetto del deflusso minimo vitale del corso d'acqua, dell'equilibrio del bilancio idrico, oltre che per garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

3. Le verifiche per il corretto funzionamento dei dispositivi di misura sono specificate nei singoli disciplinari di concessione, comprese le sanzioni per eventuali manomissioni o mal funzionamenti.

Se il misuratore al momento di un qualsiasi controllo, risulta non installato o privo di piombatura, si applicano le sanzioni previste nell'articolo 38.

4. È fatto obbligo di comunicare, all'ente concedente, il guasto del misuratore indicando nominativo ed estremi della concessione o della licenza. Se in sede di verifica ispettiva, è riscontrato il guasto del misuratore e contestualmente la mancata comunicazione presso gli uffici competenti, sono applicate le sanzioni previste nell'articolo 38.

5. È fatto obbligo comunicare all'Ente concedente, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, indicando nominativo ed estremi della concessione o della licenza.

6. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'ente concedente provvede a regolarizzare le utenze eventualmente sprovviste di misuratore, assegnando agli utenti un termine per provvedere.


 

Art. 35

Perforazioni finalizzate al controllo e monitoraggio degli acquiferi

1. I soggetti che, per finalità proprie o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazione, realizzano e gestiscono manufatti per le misure piezometriche della falda o della qualità dell'acqua, comunicano all'ente preposto e all'autorità di bacino territorialmente competente l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia di tali manufatti e, se richiesto, i dati periodicamente rilevati.

2. Se le perforazioni sono funzionali all'abbassamento della falda per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, alla comunicazione prevista al comma 1 sono allegati:

a) relazione tecnica generale;

b) progetto di massima delle perforazioni;

c) ubicazione territoriale con l'individuazione delle perforazioni nelle coordinate geografiche UTM33N – WGS84, corredata da planimetria in scala 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale e planimetria catastale in scala 1:2.000.

3. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'ufficio esprime il proprio parere, richiede ulteriori adempimenti o può prescrivere l'adozione di particolari modalità di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.

4. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette all'ente preposto e all'autorità di bacino territorialmente competente la stratigrafia dei terreni attraversati.

5. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 l'eventuale emungimento d'acqua è soggetto ad autorizzazione alla derivazione temporanea.


 

Art. 36

Disposizioni relative all'uso dell'acqua per scambio termico

1. Per le derivazioni finalizzate all'uso per sfruttamento della risorsa geotermica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), nei casi in cui sia previsto lo scarico nella stessa falda di emungimento ai sensi dell'articolo 104, comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 2006, l'autorizzazione alla ricerca e scavo, la concessione di derivazione e l'autorizzazione allo scarico è rilasciata dagli enti competenti in base alla normativa vigente. (1)

2. Nei casi previsti dal presente articolo, le domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi di cui all'articolo 6 sono riferite sia ai pozzi di presa che a quelli di resa in falda delle acque derivate.

3. All'istanza di concessione di cui all'articolo 7 è allegata contestuale istanza di autorizzazione allo scarico in falda, contenente almeno la seguente documentazione tecnica:

a) relazione tecnica generale;

b) ricostruzione della circolazione sotterranea indotta dal prelievo di acque e dalla loro successiva reimmissione in falda, in modo che il posizionamento dei relativi punti minimizzi il riciclo di acque, la formazione di zone di stagnazione, l'alterazione significativa del parametro temperatura con precipitazione e messa in soluzione di sostanze inquinanti ed eventuali possibili richiami di contaminanti da monte e laterali;

c) schema completo del ciclo delle acque, dal prelievo allo scarico finale, con rappresentazione completa dei circuiti separati per funzione ed utilizzo delle acque emunte;

d) caratterizzazione chimico-fisica e batteriologica della qualità delle acque attraverso l'analisi delle acque di presa (applicando come riferimento i parametri della Tabella 3, Allegato 5, Parte III del D.lgs. 152/2006);

e) planimetria dell'insediamento (in scala 1:1.000) con l'ubicazione delle opere di presa e resa oltre che degli eventuali ulteriori pozzi per l'approvvigionamento idrico esistenti;

f) descrizione tecnica dell'impianto di scambio termico; schema di funzionamento, presenza di altri fluidi segregati, presenza di additivi, portata scaricata, temperatura dell'acqua di scarico nelle condizioni di funzionamento dell'impianto normali e in quelle più gravose; materiale dei condotti utilizzati per il prelievo e lo scarico; tipo di fluido utilizzato per l'impianto di raffreddamento;

dettagli descrittivi del sistema di scambio termico tra il circuito aperto falda - pozzi - falda e il circuito chiuso dell'impianto di condizionamento; tutti gli elementi tecnici che concorrono a caratterizzare l'impianto;

g) planimetria in scala adeguata dell'insediamento con l'indicazione:

1) di tutte le reti di approvvigionamento dal punto di prelievo al punto di scarico, specificando il loro utilizzo;

2) di tutti i punti di scarico nel corpo idrico ricettore (con relativa numerazione e coordinate geografiche UTM33N – WGS84);

3) dei pozzetti di prelievo dei campioni delle acque scaricate e di quelli di ispezione delle reti (contraddistinti da una sigla);

4) del tracciato delle reti di scarico distinte per tipologia (acque nere, acque meteoriche) con l'indicazione dei sistemi di trattamento;

5) schema delle camere d'avampozzo e schema costruttivo dei pozzi di resa.

4. L'autorizzazione allo scarico in falda è rilasciata, a seguito dell'indagine preventiva sul progetto di scarico prevista dall'articolo 104, comma 2 del D.Lgs. 152 del 2006, finalizzata ad accertare almeno le seguenti condizioni:

a) non sono presenti zone di contaminazione della falda;

b) se presenti zone di contaminazione della falda, viene dimostrato che la reimmissione non provoca variazioni nella circolazione idrica tali da estendere l'inquinamento a zone precedentemente non interessate;

c) non sono presenti nello scarico sostanze pericolose;

d) le acque reimesse in falda hanno caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate con un limitato incremento di temperatura, tale da non alterare le caratteristiche del corpo idrico interessato.

5. L'autorizzazione allo scarico in falda ha durata quinquennale, rinnovabile, previa domanda da presentare ad un anno dalla scadenza, tenendo conto delle risultanze dei controlli sulla qualità delle acque scaricate, effettuati ai sensi dell'articolo 37.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera l), regolamento regionale 18 maggio 2020, n. 6.

 

 

Art. 37

Vigilanza e controlli

1. L'ente concedente disciplina ed attua controlli, a mezzo del proprio personale, a mezzo dei corpi di polizia o mediante personale convenzionato di altri enti, sulle derivazioni concesse e sugli scarichi previsti nell'articolo 36.


 

Art. 38

Sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 17 del R.D. n. 1775 del 1933 è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

2. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'ente concedente dispone la cessazione dell'utenza abusiva. Il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 96, comma 4, D.Lgs. 152 del 2006.

3. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o negli atti concessori, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme statali e regionali.

4. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Legge sulla depenalizzazione).

5. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti.

6. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque ed in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale.

7. La prosecuzione del prelievo, comunque, è consentita esclusivamente per il periodo strettamente necessario al rilascio del provvedimento di concessione.

7bis. Per quanto attiene alle piccole utilizzazioni locali, si rimanda a quanto indicato dall'articolo 1 comma 65 della Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 27. (1)

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera m) del regolamento regionale 18 maggio 2020, n. 6.


 

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


 

Art. 39

Norme transitorie

1. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, comprese le denunce dei pozzi effettuate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 275 del 1993, sono fatti salvi gli adempimenti istruttori già effettuati compatibili con le disposizioni del presente regolamento e che l'amministrazione competente valuta ancora idonei alla conclusione della istruttoria.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                   Caldoro