Regolamento Regionale 12 ottobre 2011, n. 7.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 65 del 17 ottobre 2011

 

REGOLAMENTO del 12 ottobre 2011, n. 7

 

Regolamento "Disciplina del registro regionale delle associazioni di promozione sociale"

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

ha deliberato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

vista la Delibera della Giunta Regionale n. 308 del 21/06/2011;

visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;

visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 29 settembre 2011

   

EMANA

 

il seguente Regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale nel registro regionale istituito, dalla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania).

2. Sono considerate, associazioni di promozione sociale, come definito dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

3. Non sono considerate associazioni di promozione di sociale, come definito dall'articolo 2, comma 2, della legge 383/2000 i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

4. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale, come definito dall'articolo 2, comma 3, della legge 383/2000, i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

5. Non sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul volontariato).

 

Art. 2

Requisiti per l'iscrizione al Registro regionale

1. Hanno diritto ad iscriversi nel registro regionale le associazioni di promozione sociale, costituite con atto scritto, ai sensi dell'articolo 3, della legge 383/2000, che operino da almeno un anno nell'ambito del territorio regionale.

2. Lo Statuto deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta;

e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste nello statuto;

f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti degli associati con la previsione dell'elettività e gratuità delle cariche associative;

g) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;

h) l'obbligo di redazione del rendiconto economico - finanziario annuale, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari;

i) le modalità di scioglimento dell'associazione;

l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

 

Art. 3

Procedure per l'iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro regionale il legale rappresentante dell'associazione di promozione sociale, presenta al Settore Assistenza Sociale della Giunta regionale apposita istanza, sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), corredata dalla seguente documentazione:

a) copia autentica dell'atto costitutivo;

b) copia autentica dello statuto dell'associazione;

c) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;

d) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione con la specifica indicazione dell'ambito territoriali di attività, dei fini di promozione sociale e dalla quale risulti almeno un anno di attività effettiva nell'ambito regionale;

e) copia dell'ultimo rendiconto economico- finanziario approvato;

f) copia del codice fiscale;

g) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesti che l'associazione non è iscritta nel registro regionale del volontariato istituito ai sensi della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328).

2. Il provvedimento di accoglimento o diniego è adottato dal dirigente del Settore entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della istanza.

3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi),  avverso i provvedimenti di diniego della domanda di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione è ammesso il ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

4. Ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) avverso i provvedimenti di diniego della iscrizione e il provvedimento di cancellazione è ammesso, in ogni caso, ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.

 

Art. 4

Effetti dell'iscrizione

1. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare convenzioni e usufruire dei benefici fiscali previsti per legge.

2. La Regione, le province, i comuni e gli altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 30 della legge 383/2000, possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno centottanta giorni nel registro regionale per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

3. Le convenzioni sono stipulate nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

 

Art. 5

Comunicazione delle modifiche e adempimenti annuali

1. Le associazioni iscritte nel registro regionale comunicano al Settore Assistenza Sociale della Giunta regionale le modifiche dello statuto, il trasferimento della sede, le variazioni del nominativo del legale rappresentante e delle persone che ricoprono cariche associative. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro il termine di trenta giorni dall'evento.

2. Le associazioni iscritte nel registro trasmettono, entro il 30 giugno di ogni anno, copia del rendiconto economico - finanziario dell'anno precedente e la relazione sintetica delle attività svolte.

3. La mancata comunicazione delle modifiche o il mancato rispetto degli adempimenti annuali sono motivo di cancellazione dal registro.

4. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di verifica delle modifiche e delle variazioni è di sessanta giorni, decorsi i quali le modifiche

e le variazioni si intendono registrate.

5. Nel caso in cui le modifiche o le variazioni comportano la perdita dei requisiti di associazione di promozione sociale, il dirigente avvia il procedimento di cancellazione dal registro ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.

 

Art. 6

Procedure per la revisione e la cancellazione

1. Gli uffici regionali provvedono alla revisione periodica delle associazioni iscritte, al fine della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.

2. Sono cancellate dal registro, con provvedimento espresso del dirigente del Settore Assistenza Sociale, le associazioni che:

a) presentano espressa richiesta mediante loro legale rappresentante;

b) perdono i requisiti per l'iscrizione;

c) non comunicano le modifiche intervenute successivamente alla iscrizione di cui all'articolo 5, comma 1;

d) non ottemperano agli adempimenti annuali.

3. L'avvio del procedimento di cancellazione, se non avviene ad istanza di parte, è comunicato agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni.

 

Art. 7

Modalità di tenuta del registro

1. Il registro regionale è articolato nelle seguenti sezioni, corrispondenti a diversi ambiti di intervento:

a) Sezione a) nella quale sono iscritte le associazioni che operano, prevalentemente in ambito sociale;

b) Sezione b) nella quale sono iscritte le associazioni che operano, prevalentemente in ambito culturale;

c) Sezione c) nella quale sono iscritte le associazioni che operano, prevalentemente nell'ambito di tutela e valorizzazione dell'ambiente;

d) Sezione d) nella quale sono iscritte le associazioni che operano prevalentemente in ambito di cooperazione internazionale;

e) Sezione e) nella quale sono iscritte le associazioni che operano nell'ambito sportivo, ricreativo o turistico;

f) Sezione f) nella quale sono iscritte le associazioni che operano in ambiti diversi da quelli indicati nelle sezioni che vanno dalla lettera a) alla lettera e).

2. L'articolazione in sezioni ha esclusivamente finalità anagrafiche e non limita gli effetti prodotti dall'iscrizione al registro.

3. Il registro, nel suo formato cartaceo, è numerato e vidimato dal dirigente responsabile. In esso sono annotati gli elementi essenziali dell'associazione,la descrizione sintetica dell'oggetto sociale, la sede, l'anno di costituzione, i nominativi di chi ricopre cariche di rappresentanza o direttive, le modifiche intervenute, gli estremi del provvedimento di iscrizione e di cancellazione. All'atto dell'iscrizione alle associazioni è attribuito un numero progressivo di identificazione che corrisponde al collegato fascicolo contente la documentazione.

 

Art. 8

Incompatibilità

1. L'iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale è incompatibile con l'iscrizione nel registro regionale del volontariato, istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge regionale 11/2007.

 

Art. 9

Pubblicità del Registro

1. Il registro e i relativi documenti sono pubblici.

2. A cadenza annuale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione l'estratto del registro, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, contenente l'elenco delle associazioni iscritte e i loro riferimenti essenziali.

 

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Campania.

                                                                                                          Caldoro