Regolamento Regionale 3 novembre 2021, n. 6.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 106 del 3 novembre 2021


"Regolamento di attuazione della legge regionale 24 giugno 2020, n. 15 (Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori)"

 

La Giunta regionale


ha deliberato


Il Presidente della Giunta regionale


visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto l'articolo 56, dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la legge regionale 24 giugno 2020, n. 15 (Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori);

vista l'approvazione da parte del Consiglio regionale nella seduta del 26 ottobre 2021


Emana


il seguente Regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di erogazione delle risorse previste dalla legge regionale 24 giugno 2020, n. 15 (Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori).



Art. 2

Soggetto attuatore

1. La Fondazione Politiche Integrate di Sicurezza, di seguito Fondazione Pol.i.s., è individuata quale soggetto di riferimento per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 15/2020, in conformità all'articolo 16 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1.

2. A tale scopo, la Fondazione Pol.i.s., in particolare:

a) istituisce, previo avviso pubblico, l'elenco dei soggetti interessati a dare disponibilità per l'utilizzazione degli spazi ospitanti i Punti Lettura;

b) provvede, nel rispetto della normativa vigente, all'allestimento dei Punti Lettura e alla realizzazione di contenuti scientifici e dei servizi necessari alla realizzazione delle attività;

c) istituisce, previo avviso pubblico, l'elenco dei soggetti interessati allo svolgimento delle attività dei Punti lettura;

d) cura l'individuazione dei bambini, delle bambine e dei genitori partecipanti alle attività dei Punti Lettura. 



Art. 3

Spazi

1. Per consentire l'individuazione degli spazi di cui all'articolo 2 della legge regionale 15/2020, la Fondazione Pol.i.s., tramite avviso pubblico, istituisce un elenco dei soggetti interessati a dare disponibilità per l'utilizzazione degli stessi.

2. Gli spazi, da riservare alle attività dei Punti Lettura, nel rispetto della normativa vigente, devono avere le seguenti caratteristiche:

a) essere adeguati alle normative in materia di sicurezza vigenti;

b) essere in ottimo stato manutentivo e privi di mobilio e suppellettili non funzionali alle attività;

c) possedere accesso tale da consentire l'ingresso con passeggini/carrozzine;

d) essere situati in un ambiente privo di inquinamento acustico, lontano dai rumori;

e) essere adeguatamente climatizzati;

f) essere provvisti di almeno una fonte di luce naturale;

g) garantire adeguata riservatezza agli utenti.

3. La dotazione di uno spazio all'aperto adeguato allo svolgimento delle attività è considerata titolo preferenziale.



Art. 4

Allestimento dei Punti Lettura.

1. L'allestimento e la dotazione dei Punti Lettura consiste:

a) nella dotazione libraria iniziale e nel successivo aggiornamento delle collezioni;

b) nell'arredo dello spazio;

c) nei materiali informativi e divulgativi destinati alle famiglie. 

2. Per l'acquisto di beni e materiali necessari all'allestimento dei Punti Lettura, nonché per la realizzazione di contenuti scientifici e altri servizi necessari alla realizzazione delle attività (azioni di ricerca, formazione, raccolta ed elaborazione dati, monitoraggio, disseminazione dei risultati, valutazione d'impatto, comunicazione ed altro), la Fondazione Pol.i.s. individua i soggetti affidatari nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.



Art. 5

Operatori

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 15/2020, la Fondazione Pol.i.s., tramite avviso pubblico, istituisce un elenco dei soggetti interessati a svolgere le attività dei Punti Lettura.

2. Gli operatori di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti di carattere generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

b) diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado;

c) esperienza complessiva per almeno un biennio in attività di lettura di relazione rivolta alla fascia d'età da 0 a 6 anni e agli adulti di riferimento.

3. Costituiscono titoli preferenziali per la selezione degli operatori:

a) diploma di laurea triennale;

b) diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento;

c) titoli post laurea;

d) corsi di formazione sulla promozione della lettura rivolta alla prima infanzia e alla lettura di relazione;

e) corsi di formazione e/o workshop sull'editoria per l'infanzia;

f) esperienze di almeno 2 anni con funzione di lettore/lettrice in progetti finalizzati alla promozione della lettura dialogica con la prima infanzia;

g) esperienze di almeno 2 anni con ruolo di gestione delle attività e monitoraggio delle stesse in progetti finalizzati alla promozione della lettura dialogica con la prima infanzia.



Art. 6

Modalità per l'erogazione delle risorse.

1. Fatte salve eventuali modifiche e/o condizioni imposte dalla natura delle risorse impiegate, l'erogazione dei fondi è disposta in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2. La prima anticipazione delle risorse, pari al 40 per cento dell'importo annuale, è erogata alla Fondazione Pol.i.s. a seguito della presentazione, da parte della stessa, entro il 30 settembre di ogni anno, di:

a) comunicazione di avvio delle attività relative all'annualità in corso;

b) richiesta di erogazione dell'anticipo del 40 per cento dell'importo annuale;

c) relazione progettuale relativa alle attività da svolgersi per l'annualità in corso.

3. La seconda anticipazione delle risorse, pari al 30 per cento dell'importo annuale, è erogata a seguito della presentazione, entro il 30 gennaio di ogni anno, di:

a) richiesta di erogazione del secondo anticipo, pari al 30 per cento dell'importo annuale;

b) una relazione circa lo svolgimento delle attività realizzate.

4. Il saldo, pari al 30 per cento dell'importo annuale, è erogato a seguito della presentazione, entro il 30 giugno di ogni anno, di:

a) richiesta di erogazione del saldo pari al 30 per cento dell'importo annuale;

b) una relazione circa lo svolgimento delle attività realizzate, comprensiva di un quadro riepilogativo delle spese.



Art. 7

Tutela della Privacy.

1. I dati di cui la Regione Campania entra in possesso in osservanza del presente regolamento sono trattati nel rispetto del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.



Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Per consentire l'avvio delle attività in fase di prima applicazione, in considerazione dei ritardi causati dalla emergenza pandemica da COVID 19 e della dichiarazione del conseguente stato di emergenza, le modalità di richiesta dei fondi sono le seguenti:

a) il primo anticipo delle risorse, pari al 50 per cento dell'importo annuale, è erogato alla Fondazione Pol.i.s. a seguito della presentazione, da parte della stessa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di:

1) richiesta di erogazione dell'anticipo del 50 per cento dell'importo annuale;

2) relazione progettuale relativa alle attività da svolgersi;

b) il saldo, pari al 50 per cento dell'importo annuale, è erogato a seguito della presentazione di:

1) richiesta di erogazione del saldo pari al 50 per cento dell'importo annuale;

2) una relazione circa lo svolgimento delle attività realizzate, comprensiva di un quadro riepilogativo delle spese.

2. Ai fini dell'individuazione degli spazi e degli operatori si utilizzano, per l'avvio delle attività, gli albi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.       

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                      De Luca