Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3.


 

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del regolamento, integrato con le modifiche apportate dai regolamenti regionali 24 settembre 2018, n. 8, 21 febbraio 2020, n. 2 e 20 giugno 2022, n. 4.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

 

 

Testo vigente del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3.


 

"Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale"

 

La Giunta regionale


ha deliberato


Il Presidente della Giunta regionale


visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 4;

vista la legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 - 2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017";

vista la legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 "Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane";

vista la legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo";

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la delibera della Giunta regionale n. 585 del 26 settembre 2017;


Emana

il seguente Regolamento:


Sommario (1)

 

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI DI TUTELA E GESTIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE


CAPO I – GENERALITÀ

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Art. 2 - Multifunzionalità del patrimonio forestale regionale

Art. 3 - Gestione multifunzionale del patrimonio forestale regionale

Art. 4 - Pianificazione forestale

Art. 5 - Piano Forestale Generale

Art. 6 - Documento esecutivo di programmazione forestale

Art. 7 - Piani Forestali di Indirizzo Territoriale

Art. 8 - Tavolo di partenariato forestale

Art. 9 - Sportello Unico delle Attività Forestali

Art. 10 - Amministrazione del patrimonio silvo-pastorale regionale

Art. 11 - Formazione professionale e aggiornamento tecnico degli addetti idraulico-forestali

Art. 12 - Cartografia forestale - Sistema informativo forestale regionale

Art. 13 - Azioni di promozione delle filiere forestali

Art. 14 - Alberi monumentali e Boschi vetusti

Art. 15 - Boschi urbani

Art. 16 – Vigilanza e accertamento


CAPO II - NORME GENERALI

Art. 17 - Oggetto ed ambito di applicazione

Art. 18 – Criteri applicativi in materia gestionale ed autorizzativa

Art. 19 - Aree boscate

Art. 20 - Aree non boscate

Art. 21 - Prescrizione di massima e di polizia forestale


CAPO III - PROMOZIONE DELLA GESTIONE ATTIVA

Art. 22 - Iniziative per la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale

Art. 23 - Forme di gestione forestale associata

Art. 24 - Ricerca – divulgazione – formazione


TITOLO II – TAGLIO DEI BOSCHI – PROCEDURE E NORME


CAPO I – INDICAZIONI GENERALI

Art. 25 - Taglio colturale

Art. 26 - Boschi in situazione speciale

Art. 27 - Cedui invecchiati

Art. 28 - Stagione ed anno silvano

Art. 29 - Contiguità delle tagliate


CAPO II – PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 30 - Procedura ordinaria – Autorizzazione di taglio

Art. 31 - Procedura semplificata – comunicazione di taglio

Art. 32 - Relazione di taglio

Art. 33 - Progetto di taglio

Art. 34 – Stesura della relazione e del progetto di taglio.Competenze professionali ed affidamento dell'incarico

Art. 35 - Modulistica


CAPO III – BOSCHI PRIVATI

Art. 36 - Utilizzazioni boschive in presenza di un Piano di Gestione Forestale

Art. 37 - Utilizzazioni boschive in assenza di piano di gestione forestale

Art. 38 - Esecuzione dei lavori


CAPO IV – BOSCHI DI PROPRIETÀ PUBBLICA O COLLETTIVA

Art. 39 - Pianificazione della gestione forestale

Art. 40 - Tagli in assenza del Piano di Gestione Forestale

Art. 41 - Tagli in attuazione del Piano di Gestione Forestale

Art. 42 - Vendita del lotto boschivo

Art. 43 - Vendita ed utilizzazione delle piante sradicate, troncate o gravemente danneggiate dal vento o da altre calamità naturali

Art. 44 – Capitolato d'oneri

Art. 45 – Verbale di individuazione, assegno e stima


CAPO IV.BIS – PROCEDURE COMUNI

Art. 46 - Direzione del cantiere forestale

Art. 47 - Consegna del lotto boschivo

Art. 48 - Modalità di esecuzione dell'utilizzazione - Controllo sui cantieri forestali – Valutazione delle piante di sottocavallo

Art. 49 - Proroghe

Art. 50 – Riscontro finale – Regolare esecuzione

Art. 51 - Assegno dei tracciati di uso e allestimento temporaneo per l'avvicinamento ed il concentramento del materiale


CAPO V – NORME TECNICHE COMUNI A TUTTI I BOSCHI

Sezione I – Norme tecniche

Art. 52 - Finalità e criteri dei tagli boschivi

Art. 53 - Tagli per incolumità pubblica e privata

Art. 54 - Tagli straordinari

Art. 55 - Tagli per l'attuazione dell‘ordinaria manutenzione

Art. 56 - Tagli colturali a macchiatico negativo

Art. 57 - Modalità di esecuzione della martellata - Segni convenzionali

Art. 58 - Allestimento e sgombero delle tagliate

Art. 59 - Esbosco dei prodotti

Art. 60 – Carbonizzazione

Art. 61- Preparazione della carbonella

Art. 61.bis- Norme valide per il taglio dei boschi percorsi dal fuoco, distrutti o deteriorati

Sezione II – Boschi Cedui

Art. 62 - Epoca del taglio   

Art. 63 - Turno minimo

Art. 64 - Sfolli e diradamenti

Art. 65 - Cedui matricinati

Art. 66 - Cedui composti

Art. 67 - Cedui senza matricine

Art. 68 - Modalità dei tagli

Art. 69 - Taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali

Sezione III – Boschi a fustaia

Art. 70 - Trattamento delle fustaie

Art. 71 - Cedui in conversione - Soprassuoli transitori   

Art. 72 - Turno minino e periodo di rinnovazione nelle fustaie coetanee e coetaneiformi

Art. 73 - Boschi di alto fusto in situazioni speciali o con soprassuolo irregolare

Art. 74 - Coltivazione delle sugherete

Sezione IV – Norme di tutela

Art. 75 - Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi

Art. 76 - Divieto di impianto di fornaci e/o di fabbriche di fuochi d'artificio

Art. 77 - Norme per i boschi ed i pascoli danneggiati dal fuoco

Art. 78 - Tutela fitopatologica  

Art. 79 - Tutela della biodiversità


CAPO VI – VIABILITÀ FORESTALE E SILVO-PASTORALE - SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI

Sezione I -  Viabilità forestale e silvo-pastorale

Art. 80 - Definizioni e scopi

Art. 80.bis - Classificazione della viabilità forestale e silvo-pastorale

Art. 81 - Procedure e progettazione della viabilità forestale e silvo-pastorale

Art. 81.bis - Banca dati

Sezione II - Sistemazioni idraulico-forestali

Art. 82 - Opere di sistemazione idraulico-forestali


CAPO VII – ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI

Art. 83 – Disposizioni

Art. 83.ter - Iscrizione all'Albo

Art. 83.quater - Sospensione, aggiornamento e cancellazione dall'Albo

Art. 83.quinquies - Conferma di iscrizione all'Albo

Art. 83.sexies - Gestione dell'Albo

Art. 83.quinquies - Conferma di iscrizione all'Albo

Art. 83.sexies - Gestione dell'Albo


TITOLO II.BIS - PIANI FORESTALI DI INDIRIZZO TERRITORIALE – P.F.I.T.

Art. 83.septies - Disposizioni e finalità


TITOLO III - PIANI DI GESTIONE FORESTALE – P.G.F.


CAPO I - LA STRUTTURA ED I CONTENUTI DEL P.G.F.

Art. 84 - Definizioni ed obblighi

Art. 84.bis - Strumenti equivalenti

Art. 85 - Finalità

Art. 86 - Beni silvo-pastorali di proprietà pubblica e collettiva– Generalità

Art. 87 - Beni silvo-pastorali di proprietà privata – Generalità

Art. 88 - Struttura e contenuti dell'elaborato dei P.G.F.

Art. 89 - Relazione tecnica  

Art. 90 - Compartimentazione dei beni silvo-pastorali e formazione del particellare forestale  

Art. 91 - Formazione delle Classi economiche/Comprese

Art. 92 - Materiali di base

Art. 93 - Il rilievo tassatorio - Inventariazione della foresta

Art. 94 - Alberi modello

Art. 95 - Stima della provvigione legnosa - Provvigione reale e potenziale - Stima degli incrementi

Art. 96 - Determinazione della Ripresa reale - Ripresa anticipata e metodo colturale

Art. 97 - Piano dei tagli e modalità operative

Art. 98 - Cure colturali e macchiatico negativo

Art. 99 - Piano dei miglioramenti 

Art. 100 - Pascolo nelle aree pascolabili - Pratiche Locali Tradizionali (P.L.T.) legate al pascolo

Art. 101 - Misure di salvaguardia della biodiversità

Art. 101.bis - Misure di tutela paesaggistica

Art. 102 - Misure di tutela delle aree sensibili e di tutela idrogeologica

Art. 103 - Individuazione delle aree percorse da incendi

Art. 104 - Modalità di godimento e stato dei diritti di Uso Civico

Art. 105 - Norme per la raccolta dei prodotti secondari

Art. 106 - Regolamento del pascolo

Art. 107 - Registro di tassazione

Art. 108 - Allegati del P.G.F.

Art. 109 - Libro economico

Art. 110 - Pareri e nulla osta degli Enti competenti  

Art. 111 - Dichiarazione del tecnico progettista

Art. 112 - Cartografia

Art. 113 - Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata

Art. 114 - Modifiche ed aggiornamento dei Piani di Gestione Forestale  

Art. 115 - Situazioni particolari ed impreviste   

Art. 116 - Norme transitorie

Art. 117 - Modulistica   


CAPO II- INDICAZIONI PROCEDURALI

Art. 118 - Beni silvo-pastorali di proprietà pubblica

Art. 119 - Beni silvo-pastorali di proprietà privata

Art. 120 - Istruttoria

Art. 121 - Presentazione - Approvazione - Esecutività del P.G.F.

Art. 122 - Obblighi del Soggetto interessato

Art. 123 - Obblighi del tecnico  


TITOLO IV – TUTELA DELLA VEGETAZIONE, DEL PASCOLO, DEI PRODOTTI SECONDARI, DEI BOSCHI DA SEME E VETUSTI


CAPO I - TUTELA DELLE PIANTE FORESTALI NON RICOMPRESE NEI BOSCHI

Art  124 - Ambito di applicazione

Art. 125 - Norme di tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi


CAPO II – PASCOLO

Art. 126 - Pascolo nei terreni pascolivi 

Art. 127 - Pascolo nei boschi

Art. 128 - Norme comuni

Art. 129 - Esercizio del pascolo

Art. 130 - Altri limiti all'esercizio del pascolo

Art. 131 - Manutenzione e miglioramento dei pascoli


CAPO III – PRODOTTI SECONDARI

Art. 132 - Raccolta dei prodotti secondari del bosco

Art. 133 - Raccolta dell'erba

Art. 134 - Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera    

Art. 135 - Taglio del cespugliame

Art. 136 - Estrazione del ciocco di erica

Art. 137 - Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree

Art. 138 - Raccolta dei semi forestali   

Art. 139 - Tutela delle aree di produzione di tartufi


CAPO IV – BOSCHI DA SEME

Art. 140 – Obiettivi

 

CAPO V - BOSCHI VETUSTI

Art. 140.bis - Identificazione, caratteristiche e gestione e tutela

Art. 140.ter – Procedura per il riconoscimento

 

TITOLO V - VINCOLO IDROGEOLOGICO: NORME PER LA TUTELA DELLE AREE FORESTALI E AGRARIE


CAPO I - NORME GENERALI

Sezione I - Ambito e definizioni

Art. 141 - Finalità ed ambito di applicazione    

Art. 142 – Definizioni    

Sezione II - Autorizzazione e dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico

Art. 143 - Autorizzazione e dichiarazione d'inizio lavori

Art. 144 - Opere realizzate dall'Ente delegato  

Art. 145 - Validità dell'autorizzazione e della dichiarazione e varianti in corso d'opera

Art. 146 - Autorizzazioni in sanatoria e lavori di ripristino


CAPO II - NORME TECNICHE

Sezione I - Norme tecniche generali

Art. 147 - Ambito di applicazione e criteri generali

Art. 148 - Regimazione delle acque

Art. 149 - Indagini geologiche   

Art. 150 - Scavi e riporti di terreno

Art. 151 - Materiali di risulta    

Art. 152 - Realizzazione delle opere


CAPO III - NORME PER LA TUTELA DELLE AREE FORESTALI E AGRARIE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Sezione I - Trasformazione dei boschi   

Art. 153 - Trasformazione dei boschi

Art. 154 - Boschi di neoformazione

Art. 154.bis - Riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agro-pastorali preesistenti escluse dalla definizione di bosco

Art. 155 - Rimboschimento compensativo

Sezione II - Trasformazione dei terreni soggetti

Art. 156 - Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

Sezione III - Modalità di lavorazione dei terreni agrari e opere di sistemazione superficiale

Art. 157 - Modalità di lavorazione dei terreni agrari

Art. 158 - Lavorazione del terreno in zone acclivi

Art. 159 - Sgrondo delle acque 

Art. 160 - Estrazioni di pietrame

Art. 161 - Sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale  

Sezione IV - Opere e movimenti di terreno

Art. 162 - Mutamento di destinazione d'uso dei terreni

Art. 163 - Opere soggette a dichiarazione ed opere liberamente consentite

Art. 164 - Opere che comportano dichiarazione

Art. 165 - Opere liberamente consentite

Art. 166 - Opere soggette ad autorizzazione

 

TITOLO VI - DEMANIO FORESTALE REGIONALE   

Art. 167 - Generalità    

Art. 168 - Gestione del Demanio forestale

Art. 169 - Gestione dei Vivai regionali ed attività vivaistica


TITOLO VII - DEMANIO ARMENTIZIO

Art. 170 - Demanio Armentizio - Finalità e funzioni

Art. 171 - Attività di competenza della Regione Campania

Art. 172 - Accertamento e revisione della consistenza dei suoli demaniali armentizi3

Art. 173 - Reintegra dei suoli demaniali armentizi

Art. 174 - Concessioni d'uso dei suoli demaniali armentizi  

Art. 175 - Autorizzazione all'esercizio del pascolo.

Art. 176 - Transito dei veicoli   

Art. 177 - Tutela dei suoli demaniali armentizi 

Art. 178 - Interventi di ripristino e di conservazione

 

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI  

Art. 178 bis - Sanzioni amministrative per le violazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale

Art. 179 - Norme transitorie

Art. 180 - Utilizzo dei proventi di gestione del patrimonio forestale

Art. 181 - Abrogazioni

Art. 182 - Entrata in vigore

 

(1) Sommario modificato dai regolamenti regionali 24 settembre 2018, n. 8, 21 febbraio 2020, n. 2 e 20 giugno 2022, n. 4.


 


TITOLO I

PRINCIPI GENERALI DI TUTELA E GESTIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE



CAPO I

 GENERALITÀ



Art. 1 

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i principi e le procedure per la cura e gestione del patrimonio forestale regionale, in attuazione dell'articolo 12 (Azioni di razionalizzazione, cura e governo del territorio montano) della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3 - "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017".

2. Le procedure contenute nel presente Regolamento sono coerenti con i principi di tutela e di gestione sostenibile del patrimonio forestale, come definiti dal decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), dal D.M. del 16 giugno 2005 ("Linee guida di programmazione forestale"), dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio"), con le misure di conservazione dei Siti Natura 2000 di cui alla Direttiva n. 92/43/CEE e Direttiva n. 79/409/CEE nonché con i principi dalla Legge Regionale 7 maggio 1996 n. 11 ("Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987 n. 13 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo") e successive modifiche ed integrazioni. (1)

 

(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.




Art. 2

Multifunzionalità del patrimonio forestale regionale

1. La Regione riconosce il ruolo di interesse pubblico delle attività selvicolturali svolte secondo i principi della gestione forestale sostenibile e finalizzate al mantenimento della multifunzionalità delle foreste.

2. Le finalità di tutela e gestione multifunzionale sostenibile dei boschi regionali e di cura e manutenzione del territorio montano sono conseguite mediante l'attuazione delle seguenti tipologie di azione:

a. tutela e miglioramento dei pascoli e delle praterie; 

b. gestione e manutenzione dei boschi di neoformazione compresi quelli insediatisi sui terreni incolti o abbandonati ai sensi della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali; (1)

c. realizzazione, manutenzione e gestione di sentieri, di itinerari escursionistici e di strutture ricreative e di ristoro per la fruizione turistica del bosco;

d. cura e manutenzione delle foreste urbane;

e. conservazione, realizzazione, ampliamento, gestione e cura colturale delle aree a verde pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti);

f. cura colturale delle fasce verdi di pertinenza stradale;

g. interventi di forestazione a fini di fitorisanamento e recupero dei suoli agricoli contaminati di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136 "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate" convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 febbraio 2014, n. 6 "Terra dei fuochi", ed integrato con il Decreto Interministeriale Ambiente - Agricoltura - Salute 7 luglio 2015 "Terra dei fuochi";

h. creazione di fasce forestali filtro, con funzione di cuscinetto ecologico nell'intorno di discariche, siti contaminati ed aree vaste identificate nel Piano regionale di bonifica dei siti inquinati;

i. restauro ecologico e paesaggistico di cave inattive, abbandonate e di altre tipologie di aree degradate;

i.bis) attività produttiva ed economica; (2)

j. interventi di manutenzione della rete stradale pubblica (comunale e provinciale) extraurbana, connessi alla prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi, nonché gli stralci attuabili in economia diretta di interventi strutturali, infrastrutturali e di manutenzione straordinaria previsti dal Piano regionale triennale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, dai Piani di Bacino, dai Piani del Parco e dai Piani di protezione civile, oltre ad attività connesse alla realizzazione di interventi, anche di carattere preventivo, finalizzati a fronteggiare emergenze di natura ambientale, calamità naturali e danni da avversità atmosferiche, da attuarsi con l'impiego degli addetti idraulico-forestali in servizio presso gli Enti delegati.

 

(1) Lettera modificata dapprima dall'art. 2, comma 1, lettera a), del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 3

Gestione multifunzionale del patrimonio forestale regionale

1. Agli Enti delegati di cui all'art. 3 della Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), in aggiunta alle funzioni loro conferite dal medesimo articolo 3, sono conferite anche quelle connesse alla realizzazione delle azioni di cui al precedente articolo 2.  

2. Le attività di difesa dei boschi dagli incendi e, più segnatamente, gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), della L.R. n. 11/1996 sono esercitate dagli Enti delegati di cui al precedente comma 1, in conformità all'apposito Piano regionale triennale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto dalla competente Struttura Regionale Centrale competente in materia di protezione civile, alla quale sono demandate il finanziamento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), della L.R. n. 11/1996.

3. Ove l'Ente delegato non provveda nel termine previsto e/o assegnatogli ad uno degli adempimenti di sua competenza previsti dal presente regolamento e dalla L.R. n. 11/96 quali, in particolare, quelli afferenti alla programmazione e/o alla rendicontazione degli interventi, la Struttura Regionale Centrale competente in materia di politiche forestali (di seguito denominata Struttura Regionale Centrale), previa diffida, si sostituisce ad esso attraverso un commissario, addebitandone comunque le spese sostenute per l'intervento sostitutivo svolto. (1)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 4

Pianificazione forestale

1. La Regione promuove la pianificazione degli interventi di gestione forestale, basata su un'approfondita conoscenza del territorio e la programmazione degli stessi, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione.

1.bis. La pianificazione forestale, come definita dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), individua le modalità di gestione sostenibile delle risorse forestali e silvo-pastorali di un determinato territorio nel breve e lungo periodo, sulla base di un quadro conoscitivo che tenga conto dei fattori ambientali, paesaggistici, sociali ed economici, con l'obiettivo di tutelare e valorizzare le funzioni protettive, economiche, ecologiche, naturalistiche, paesaggistiche e socioculturali del patrimonio forestale e silvo-pastorale. (2)

2. La pianificazione forestale regionale si articola nei seguenti livelli di pianificazione:

a) generale: Piano Forestale Generale (P.F.G.)(1)

b) esecutivo: Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (D.E.P.F.);

c) comprensoriale: i Piani Forestali di Indirizzo Territoriale – P.F.I.T.; (3)

c.bis) locale, aziendale o di più aziende riunite anche ai soli fini pianificatori: i Piani di Gestione Forestale - P.G.F.- e loro strumenti equivalenti. (4)

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Lettera sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Lettera aggiunta dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 5

Piano Forestale Generale

1. Il Piano Forestale Generale (P.F.G.), incluso tra i documenti generali di programmazione forestale regionale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 e dall'articolo 7, comma 2, della L.R. n. 11/96: (1)

a. descrive le caratteristiche ecologiche, strutturali ed evolutive del patrimonio forestale regionale;

b. definisce le strategie generali di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale ed individua gli obiettivi da conseguire e le azioni prioritarie di miglioramento delle foreste pubbliche e private, tenendo conto degli obiettivi della tutela ambientale e dello sviluppo socio-economico delle popolazioni interessate e costituendo il quadro di riferimento per il documento esecutivo di cui all'articolo 6, per i Piani Forestali di Indirizzo Territoriale di cui agli articoli 7 e 83.septies e per i Piani di Gestione Forestale di cui al Titolo III del presente Regolamento; (2)

c. si coordina con il piano paesaggistico di cui all'articolo 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), con i piani di bacino di cui all'articolo 66 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e con i piani di gestione della Rete Natura 2000 di cui al D.P.R 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) - e sottoposto, per queste ultime aeree, alla valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del richiamato D.P.R. n. 357/1997, nonché con l'utilizzo dei terreni gravati da usi civici ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766.

2. Il Piano Forestale Generale è redatto dalla Struttura Regionale Centrale, è approvato dalla Giunta Regionale ed è pubblicato sullo Sportello Unico delle Attività Forestali di cui al successivo articolo 9. Il Piano Forestale Generale ha durata decennale e rimane comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo P.F.G..

 

(1) Alinea modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Lettera modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 6

Documento esecutivo di programmazione forestale

1. Il Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (D.E.P.F.) individua con durata triennale, per l'intero territorio forestale regionale, in coerenza ed in attuazione delle strategie definite nel Piano Forestale Generale, le azioni prioritarie di intervento, definendo gli obiettivi, le risorse, gli Enti delegati responsabili dell'attuazione degli interventi, gli indicatori di attuazione e di risultato, da impiegarsi a fini di monitoraggio e controllo.

2. Il Documento Esecutivo di Programmazione Forestale prevede una strategia integrata di finanziamento degli interventi, con riferimento alle seguenti tipologie di risorse:

a. risorse dirette provenienti dalla gestione multifunzionale del patrimonio forestale pubblico e dalle attività autorizzative in materia forestale di competenza della Regione;

b. risorse proprie del bilancio regionale per l'implementazione delle politiche agro-forestali;

c. risorse del Programma di sviluppo rurale della Regione Campania (FEASR);

d. risorse di Programmi operativi FESR, FSE della Regione Campania;

e. quote di pertinenza della Regione Campania di fondi di riprogrammazione nazionali (FSC, PAC o equivalenti);

f. risorse provenienti da altri settori dell'Amministrazione regionale, in funzione del contributo che la manutenzione forestale fornisce al conseguimento di obiettivi definiti nei piani settoriali afferenti all'ambiente, ai lavori pubblici, alla difesa del suolo, alla protezione civile, alla tutela della natura e della biodiversità, alla bonifica e al recupero dei siti degradati, ecc..

3. Il Documento Esecutivo di Programmazione Forestale è redatto dalla Struttura Regionale Centrale, viene adottato dalla Giunta regionale e pubblicato sullo Sportello Unico delle Attività Forestali di cui al successivo art. 9.




Art. 7 (1)

Piani Forestali di Indirizzo Territoriale

1. I Piani Forestali di Indirizzo Territoriale, di seguito denominato P.F.I.T., di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, qualora redatti, sono predisposti nell'ambito di comprensori territoriali, anche interprovinciali, omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, sociali, economico-produttive o amministrative, individuati dal Piano Forestale Generale. Ove possibile, i limiti geografici seguono i confini amministrativi dei Comuni interessati.

2. I Piani Forestali di Indirizzo Territoriale sono redatti in conformità al Piano Forestale Generale e favoriscono il coordinamento dei Piani di Gestione Forestale e degli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6, del D.lgs. n. 34/2018, e agli articoli 84 e 84.bis del presente Regolamento.

3. I Piani Forestali di Indirizzo Territoriale, qualora predisposti, sono elaborati e redatti dai Soggetti individuati con decreto della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, sono approvati, previa istruttoria della Struttura Regionale Centrale competente in ambito di politiche forestali, con decreto della stessa, e sono pubblicati sul sito internet della Regione Campania dedicato alle Foreste e dello Sportello Unico delle Attività Forestali di cui all'articolo 9.

4. Il P.F.I.T. ha durata decennale e rimane comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano ma, in ogni caso, non oltre dieci anni dal termine della sua vigenza.

5. La Regione favorisce e promuove la redazione anche in forma associata dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale.

6. Il Piano di Forestazione di cui all'articolo 10, comma 5, della L.R. n. 11/1996 è equiparato al Piano Forestale di Indirizzo Territoriale.

7. Il P.F.I.T. descrive anche il programma prioritario degli interventi di cui all'articolo 3 della L.R. n. 11/1996 e dell'articolo 2 del presente Regolamento i quali sono attuati, mediante l'elaborazione di progetti esecutivi annuali, già denominati perizie dall'articolo 6, comma 2, della L.R. n. 11/1996, elaborati e approvati dagli Enti Delegati, con il ricorso prioritario agli addetti idraulico-forestali.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 5, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.




Art. 8

Tavolo di partenariato forestale

1. È istituito il Tavolo di partenariato forestale, con funzioni consultive e di indirizzo in materia di programmazione forestale e con le competenze ad esso demandate dal presente regolamento, dal CCNL e/o dal CIRL.

2. Partecipano al Tavolo di partenariato forestale l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, il Direttore generale della struttura regionale competente in materia di agricoltura e foreste o suo delegato, l'UNCEM, l'UPI, la Città Metropolitana di Napoli e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria stipulanti i Contratti collettivi nazionali di lavoro. (1)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.




Art. 9

Sportello Unico delle Attività Forestali

1. Presso gli uffici di ciascun Ente delegato e presso le Strutture Regionali, Centrale e Territoriali, competenti in materia di politiche forestali, sono costituiti gli Sportelli Unici delle Attività Forestali – S.U.A.F., al fine di favorire la diffusione sul territorio delle informazioni relative alla gestione e alla fruizione del patrimonio silvo-pastorale, migliorare l'efficacia delle procedure amministrative, rispondere alle necessità di rilevamento statistico e dare trasparenza alle attività di programmazione, realizzazione e rendicontazione degli interventi forestali. (1)

1.bis. Gli Sportelli Unici delle Attività Forestali sono collegati tra loro mediante una piattaforma informatica che consente lo scambio di dati, di informazioni e l'estrazione di report nonché la trasmissione delle richieste, delle comunicazioni e delle istanze relative ai procedimenti normati dal presente Regolamento tra gli stessi Sportelli e tra questi e gli altri soggetti pubblici e privati. Nelle more della costituzione della predetta piattaforma informatica si applicano le disposizioni dell'articolo 179, comma 6. (2)

2. Il S.U.A.F. costituisce il punto unificato di accesso ai servizi informativi forestali, fornisce chiarimenti tecnico-amministrativi in materia forestale, distribuisce la modulistica, riceve la documentazione riferita ai procedimenti normati dal presente regolamento, fornisce indicazioni in merito allo stato ed all'esito delle istanze presentate.

3. I terminali del S.U.A.F. potranno essere localizzati anche presso le sedi dei Comuni, singoli ed associati, di altri soggetti istituzionali, dei centri di servizi e di altri soggetti accreditati, che ne facciano richiesta all'Ente delegato territorialmente competente.

4. L'organizzazione ed il funzionamento dei S.U.A.F., in ordine alle risorse tecniche, amministrative ed informatiche, alle procedure tecnico-burocratico-amministrative ed all'acquisizione delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie, saranno disciplinati con apposito provvedimento dirigenziale della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

5. Il provvedimento dirigenziale di cui al precedente comma 4 dovrà dettate criteri per l'unificazione e l'omogeneizzazione procedimentale e per l'unificazione degli sportelli S.U.A.F. in una piattaforma informatica unitaria a livello regionale, individuando tutta la documentazione che deve essere ivi pubblicata, anche sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento.

6. La documentazione relativa alle istanze dei tagli boschivi la cui procedura è di esclusiva competenza degli Enti delegati territorialmente competenti deve essere inviata, dagli stessi, per conoscenza, alla Struttura Regionale Territoriale competente in materia di politiche forestali - di seguito indicata come Struttura Regionale Territoriale competente - al fine di consentirle di svolgere le attività di controllo di cui ai successivi articoli. (3)

7. Qualora l'Ente delegato territorialmente competente non abbia nel proprio organico risorse con adeguata professionalità per l'istruttoria dei procedimenti e atti a contenuto tecnico di cui alle procedure del presente Regolamento può avvalersi della Struttura Regionale Territoriale competente, facendone espressa richiesta allo stesso e previa ratifica di specifici accordi. (4)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Comma dapprima modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 successivamente sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Comma dapprima sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 10

Amministrazione del patrimonio silvo-pastorale regionale

1. La Regione pianifica e gestisce l'uso delle foreste regionali demaniali come ambito privilegiato per l'attuazione delle strategie e degli interventi di tutela e valorizzazione multifunzionale sostenibile della foresta.

2. La Regione Campania, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 11/96, gestisce le foreste demaniali regionale attraverso le Strutture Regionali Territoriali competenti le quali hanno assunto, in merito, le competenze degli ex Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste.

3. Le foreste regionali demaniali, condotte secondo le regole della gestione attiva e sostenibile, sono utilizzate per le finalità di:

a. promozione dell'uso sociale del bosco, delle attività ricreative, culturali e didattiche ad esso correlate;

b. ricerca, sperimentazione, divulgazione, formazione, educazione ambientale anche con il supporto dell'Università e del mondo professionale; (1)

c. salvaguardia ambientale, protezione del suolo e dell'assetto idrogeologico, tutela della biodiversità e del patrimonio faunistico, tutela del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico;

d. promozione delle attività economiche locali nel campo della selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse.

4. La Regione redige per ciascuna delle foreste regionali, anche attraverso le risorse del Programma di Sviluppo Rurale, il rispettivo Piano di Gestione Forestale avente l'obiettivo di sviluppare gli aspetti di redditività del patrimonio.

5. La Regione può disporre l'affidamento della gestione delle foreste demaniali agli Enti delegati e ad altri soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, per il perseguimento degli obiettivi e l'attuazione degli interventi definiti nel Piano di cui al precedente comma 3, e per le finalità di cui all'articolo 167, comma 2.

 

(1) Lettera modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.




Art. 11

Formazione professionale e aggiornamento tecnico degli addetti idraulico-forestali

1. Al fine di assicurare la massima occupazione degli addetti idraulico-forestali, rapportata alle singole realtà territoriali e contribuire al mantenimento delle popolazioni montane a presidio del territorio, nel rispetto della programmazione regionale e per l'attuazione delle opere e degli interventi rimessi alla responsabilità di attuazione dei diversi Enti, gli addetti idraulico-forestali sono impiegati negli interventi e nei lavori di bonifica montana, difesa suolo, protezione civile e salvaguardia ambientale di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) ed all'articolo 2 del presente Regolamento e negli interventi di manutenzione infrastrutturale di cui all'art. 4 comma 3.

2. La Regione, in considerazione della più ampia gamma di mansioni assegnate agli addetti idraulico-forestali, promuove, a valere sulle risorse iscritte nel proprio bilancio, progetti di formazione e aggiornamento professionale degli addetti, anche mediante il ricorso a fondi propri, nazionali e comunitari, sentito il tavolo di partenariato di cui all'articolo 8 e nel rispetto del CCNL e del CIRL vigente.

3. Allo scopo di garantire l'efficienza delle prestazioni degli addetti idraulico-forestali, la Regione favorisce la loro mobilità in rapporto alle specifiche esigenze gestionali, sia del proprio patrimonio forestale che di quello dei diversi Enti delegati.

4. Gli Enti delegati adeguano i contratti individuali di lavoro degli addetti idraulico-forestali, al fine di ampliare la gamma delle mansioni loro affidate in funzione delle operazioni previste ai precedenti articoli 2 e 4, comma 3, sulla base delle declaratorie previste dal CCNL e dal CIRL vigenti.




Art. 12

Cartografia forestale - Sistema informativo forestale regionale

1. La Regione si dota, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dei seguenti documenti conoscitivi del patrimonio forestale regionale:

a. carta forestale regionale di cui all'articolo 5 della L.R. n. 11/96;

b. inventario forestale regionale.

2. I documenti di cui al comma precedente sono parte del Sistema informativo regionale delle foreste, a sua volta, ricompreso nel Sistema informativo territoriale - S.I.T. - regionale di cui all'articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), ed all'articolo 9 della L.R. 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano Territoriale Regionale).




Art. 13

Azioni di promozione delle filiere forestali

1. La Regione promuove le attività e gli interventi finalizzati a valorizzare e manutenere il patrimonio e le filiere forestali. In particolare, sono riconosciute come prioritarie le azioni volte: (1)

a. al miglioramento del patrimonio boschivo, con particolare riferimento agli interventi finalizzati alla valorizzazione economica delle foreste e al rafforzamento della loro attitudine protettiva e ambientale;

b. all'incremento della superficie a bosco e ad arboricoltura da legno, nelle aree a scarsa copertura boscata;

c. allo sviluppo della filiera del legname di pregio proveniente dalle foreste e dall'arboricoltura da legno;

d. allo sviluppo della filiera legno−energia, promuovendo la raccolta e l'utilizzo delle biomasse legnose locali;

e. allo sviluppo del mercato dei prodotti forestali;

f. al miglioramento, alla razionalizzazione e alla realizzazione di infrastrutture al servizio delle foreste;

g. all'assistenza tecnica nella progettazione e nella realizzazione degli interventi forestali;

g bis). alla prevenzione degli incendi boschivi e alla ricostituzione dei soprassuoli forestali incendiati. (2)

2. La Regione favorisce e promuove la costituzione e le attività di consorzi e reti di imprese o di altre forme di gestione associata. (3)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 5, comma 1, lett. b), del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 e in seguito modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.


 

 

Art. 14 (1)

Alberi monumentali e Boschi vetusti

1. Per alberi monumentali si intendono gli alberi di alto fusto, i filari e le alberate, così come definiti dall'articolo 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

2. Per boschi vetusti si intendono le superfici boscate costituite da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee, così come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera s.bis), del D.lgs. n. 34/2018. (2)

3. È istituito presso la Struttura Regionale Centrale e pubblicato sul S.U.A.F. l'Elenco regionale degli alberi monumentali e dei boschi vetusti della Campania, facente parte dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia e della Rete nazionale dei boschi vetusti, come strumento conoscitivo basilare per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, nonché delle formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione.

4. In applicazione dell'articolo 9 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e Forestali 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento) è vietato l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali o di alberi facenti parte di boschi vetusti censiti nell'Elenco regionale degli alberi monumentali e dei boschi vetusti della Campania, fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati ed improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del MIPAAF, il quale può avvalersi della consulenza del Servizio fitosanitario regionale. I Comuni provvedono a comunicare alla Regione gli atti autorizzativi emanati per l'abbattimento o modifica degli esemplari.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 15

Boschi urbani

1. Al fine di assicurare l'effettuazione delle cure gestionali necessarie alla loro conservazione, i proprietari pubblici e privati possono richiedere per i parchi urbani e i giardini storici caratterizzati dalla prevalente presenza di vegetazione forestale, l'attribuzione della qualifica di "bosco urbano".

2. In considerazione della loro destinazione ad aree multifunzionali per il paesaggio, il mantenimento della biodiversità in ambiente urbano, la mitigazione climatica, la ricreazione pubblica e la vita all'aria aperta, i boschi urbani sono gestiti con il ricorso ai sistemi di governo e ai modelli gestionali definiti nei diversi documenti di pianificazione e programmazione forestale regionale, con la possibilità di accedere ai finanziamenti ed aiuti previsti dal presente Regolamento e di mettere in atto forme di collaborazione operativa con la Struttura Regionale Centrale e con gli Enti delegati territorialmente competenti.




Art.16

Vigilanza e accertamento (1)

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, sono esercitate:

a) da tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente; (2)

b) dai Carabinieri Forestale, per le specifiche competenze ad esso attribuite dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia), e nell'ambito delle ulteriori funzioni individuate con apposita convenzione;(3)

c) dagli altri corpi di polizia limitatamente alle funzioni attribuite ed al territorio di competenza; (4)

d. dal personale di vigilanza delle aree protette, limitatamente al territorio di competenza.

 

(1) Titolo modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Lettera modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(3) Lettera sostituita dall'articolo 7, comma 1, lettera a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(4) Lettera sostituita dall'art. 7, comma 1, lett. b), del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.



 

CAPO II

NORME GENERALI



Art. 17

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, disciplina quanto previsto ai commi "d", "e", "f" e "g" dell'articolo 12 della Legge di bilancio 2017 ("Azioni di razionalizzazione, cura e governo del territorio montano") ed, in particolare, provvede a:

a. adeguare ed aggiornare in chiave produttiva, multifunzionale e ambientale le norme tecniche in materia di gestione del patrimonio forestale, di cura e governo del territorio montano e dei terreni vincolati dal punto di vista idrogeologico;

b. introdurre misure di semplificazione amministrativa, anche attraverso l'istituzione dello Sportello Unico delle Attività Forestali;

c. regolamentare un sistema di cartografia forestale regionale;

d. favorire l'introduzione della certificazione forestale; (1)

e. definire gli interventi selvicolturali e stabilire le norme per la loro esecuzione, secondo i principi della sostenibilità e della conservazione della biodiversità;

f. stabilire le modalità e le procedure di gestione dei boschi ubicati in situazioni speciali;

g. individuare, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24, i requisiti professionali che gli operatori devono possedere per l'esecuzione degli interventi selvicolturali, in relazione alla loro natura e complessità. (2)

2. Le opere e le attività disciplinate dal presente Regolamento sono soggette alla valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla Legge.

3. I programmi e gli interventi disciplinati dal presente Regolamento sono soggetti alla valutazione di incidenza nei casi previsti dalla normativa regionale di settore vigente, nonché nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 ("Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica"), modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 18

Criteri applicativi in materia gestionale ed autorizzativa

1. Ai fini delle presenti norme costituisce bosco qualsivoglia terreno così come definito dall'articolo 14 della L.R. n. 11/96.

2. La densità piena di cui al comma 1 dell'articolo 14 della Legge Regionale n. 11/96, rubricato "Definizione di bosco e di pascolo montano" corrisponde al grado di copertura stabilito dal D. lgs. n. 34/2018, articolo 3, comma 3. (1)

3. Sulla determinazione delle dimensioni minime delle aree boscate non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2.500 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 25 metri. Nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il bosco, la continuità deve intendersi interrotta solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione e a fondo artificiale, quali le strade e le ferrovie, della larghezza superiore a 10 metri incluse le pertinenze, indipendentemente dalla superficie ricadente all'interno del bosco. Gli elettrodotti e le altre infrastrutture lineari che determinino la presenza di fasce di vegetazione soggette a periodici interventi di contenimento e manutenzione, ai fini del mantenimento in efficienza delle opere, non interrompono il bosco, anche nel caso che detta fascia di vegetazione controllata abbia una larghezza superiore a 20 metri lineari. Le suddette infrastrutture ed aree conservano comunque la propria effettiva natura e destinazione ed in esse sono consentite le relative attività colturali o di uso e manutenzione.

4. Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al 20 per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o di utilizzazione, oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio. Sono, inoltre, considerati bosco le radure e gli spazi vuoti naturali che interrompono la continuità del bosco, non riconosciuti come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati, purché la loro superficie sia inferiore a 2.000 metri quadrati, ed i vivai forestali all'interno dei boschi. (2)

4.bis. Per le loro funzioni ecologiche gli spazi vuoti naturali preservati all'interno del bosco, non riconosciuti come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati, di estensione maggiore di 2.000 metri quadrati ed inferiore o pari a 5.000 metri quadrati, sono assimilati alle radure. (3)

5. Chiunque intende effettuare il taglio dei boschi di cui all'articolo 14 della L.R. n. 11/1996 ed ai commi precedenti, deve farne preventiva richiesta alle Comunità montane per i territori dei comuni membri, dei comuni interclusi e dei comuni indicati nell'articolo 25, comma 3, della Legge Regionale 30 settembre 2008, n. 12 "Nuovo Ordinamento e Disciplina delle Comunità Montane" ed alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Napoli per il restante territorio (in seguito indicati, per brevità, come "Enti delegati" e/o "Ente delegato territorialmente competente"). (4)

[6. Per i tagli boschivi inferiori a due ettari di superficie cadente al taglio, si applica la procedura semplificata di cui all'articolo 31.] (5)

7. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento forestale, il taglio dei boschi sull'intero territorio della Regione è disciplinato dalle norme tecniche contenute nel Titolo II.

8. Nelle utilizzazioni dei boschi è vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni. Per l'inosservanza, la sanzione amministrativa da comminare è la stessa prevista per la violazione di cui all'articolo 25, comma 11, della L.R. n. 11/1996. (6)

9. L'autorizzazione del taglio dei boschi, rilasciata con le modalità previste dall'articolo 30, deve contenere le prescrizioni per la migliore utilizzazione del bosco. 

 

(1) Comma modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(4) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(5) Comma abrogato dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(6) Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 19

Aree boscate

1. Le infrastrutture e le aree che non interrompono la continuità della vegetazione forestale sono anch'esse soggette ai vincoli ed alle norme tecniche del presente Regolamento. Le suddette infrastrutture ed aree conservano comunque la propria effettiva natura e destinazione ed in esse sono pertanto consentite, in conformità al presente Regolamento, le normali attività colturali o di uso e manutenzione.

2. Le aree boscate che, in base alla pianificazione urbanistica sono utilizzate anche per destinazioni diverse da quella forestale, quali i campeggi e i parcheggi, fermi restando la loro destinazione e i vincoli esistenti sull'area, sono utilizzate in conformità alle norme indicate dai vigenti strumenti urbanistici.




Art. 20

Aree non boscate

1. Oltre alle tipologie di cui all'articolo 15 della Legge Regionale n. 11/1996, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), non, non costituiscono aree boscate le seguenti tipologie:

a) gli orti botanici, ovvero le collezioni di specie o varietà forestali destinate ad uso didattico o ricreativo;

b) le formazioni arbustive ed arboree, associate o meno, insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, con larghezza media inferiore a 20 metri ed aventi una densità tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo inferiore al 20 per cento. Per destinazione a coltura agraria o a pascolo si deve considerare l'effettivo stato di coltura o destinazione, indipendentemente dall'eventuale destinazione urbanistica vigente all'epoca dell'abbandono o successivamente allo stesso.

c) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea;

d) l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n), del D.lgs. n. 34/2018, le tartufaie coltivate di origine artificiale, i noccioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

e) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;

f) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014. (1)

1.bis. Fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non sono considerati bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni:

a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dalla Struttura Regionale compente in materia agricola e forestale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, conformemente ai criteri minimi nazionali definiti dal Decreto Interministeriale 12 agosto 2021, n. 365201 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali), e fatti salvi i territori già tutelati per subentrati interessi naturalistici;

b) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel "Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali", istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

c) i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età. (2)

1.ter. Le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 1.bis continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti. (2)

2. Il proprietario può destinare a bosco i terreni coperti da vegetazione forestale di cui al comma 1, lettera b), assoggettandoli alla relativa disciplina, previo assenso dell'Ente delegato territorialmente competente. (3)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 21

Prescrizione di massima e di polizia forestale

1. Le norme di cui al Titolo II, Titolo IV e Titolo V del presente Regolamento costituiscono a tutti gli effetti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale – P.M.P.F.. (1)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.




CAPO III

PROMOZIONE DELLA GESTIONE ATTIVA



Art. 22

Iniziative per la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale

1. In coerenza con i principi e nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Campania promuove interventi diretti allo sviluppo ed al miglioramento del patrimonio forestale pubblico, collettivo e privato, alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di abbandono, di degrado e di dissesto. (1)

2. Per ragioni di pubblica utilità ed urgenza, quali la prevenzione dei rischi di dissesto idrogeologico e di caduta di valanghe nonché dei fenomeni degli incendi boschivi, il ripristino di aree danneggiate da incendi o altre calamità naturali e per motivi fitosanitari, la Giunta Regionale, in coerenza con la pianificazione forestale, approva piani d'intervento straordinari, anche ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera d) e 12 del D.lgs. n. 34/2018 e degli articoli 75 e seguenti del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, aventi ad oggetto il miglioramento della stabilità del patrimonio forestale, il rafforzamento delle potenzialità protettive ed ambientali e la creazione delle premesse per la sua valorizzazione economica. (2)

3. La Giunta Regionale, per le urgenti ragioni di cui al comma 2, può provvedere all'occupazione temporanea di aree, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

 

(1) Comma modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a) e b), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.




Art. 23

Forme di gestione forestale associata

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Campania promuove la gestione attiva, coordinata ed organica del patrimonio forestale pubblico e privato.

2. La Regione Campania favorisce la costituzione e le attività di consorzi e di altre forme di gestione associata, basate su contratti previsti dalla normativa di settore vigente, che assicurino la gestione sostenibile e multifunzionale delle superfici forestali, riconoscendo, in particolare, il ruolo dei consorzi di gestione forestale previsti dall'articolo 9, comma 3, della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane). La Regione favorisce, altresì, la costituzione e lo sviluppo di reti d'impresa e filiere forestali locali volte alla valorizzazione del legno di provenienza regionale e dei prodotti in legno da esso derivati.(1)

3. Le forme di gestione di cui al comma 2 assolvono a compiti di gestione delle superfici forestali dal punto di vista economico ed ambientale, comprese le attività di manutenzione, conservazione, tutela, monitoraggio e vigilanza. A tali forme di gestione possono competere, inoltre, l'attuazione dei piani straordinari d'intervento di cui al precedente articolo 22, comma 2, nonché lo svolgimento di eventuali altre attività loro attribuite in convenzione, dalla Regione Campania o dagli Enti locali.

4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del D.lgs. n. 34/2018, le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli. (2)

 

(1) Periodo aggiunto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.




Art. 24

Ricerca – divulgazione – formazione

1. La Regione Campania promuove, anche attraverso l'impiego di risorse pubbliche, attività di ricerca, sperimentali e divulgative, la valorizzazione e lo sviluppo della filiera foresta – legno e foresta – legno –energia. Inoltre, in accordo con le proprie Strutture Regionali, Centrale e Territoriali, competenti in materia di politiche forestali, con quelle competenti in materia di formazione professionale e d'intesa con gli Enti delegati, promuove la formazione, qualificazione e riqualificazione professionale degli operatori e di altri soggetti coinvolti nelle su citate filiere. (1)

1.bis La Regione Campania, in conformità al Decreto Ministeriale 29 aprile 2020, n. 4472 (Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali), per il tramite delle Strutture Regionali Centrali competenti in materia di politiche forestali e di formazione professionale, con successici Atti, definisce i criteri per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale di cui all'articolo 10, comma 8, lettera b), del D.lgs. n. 34/2018.(2)

1.ter Le attività di campo relative alla formazione professionale sono autorizzate secondo le disposizioni degli articoli 31, comma 12, e 54, comma 2.bis, lettera a). (2)

 

(1) Comma modificato dapprima dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito dall'articolo 9, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.



 

TITOLO II

TAGLIO DEI BOSCHI – PROCEDURE E NORME



CAPO I

INDICAZIONI GENERALI



Art. 25

Taglio colturale

1. Per taglio colturale s'intende il taglio che rientra nell'ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l'assetto idrogeologico. In particolare sono da comprendere nel taglio colturale: i tagli di utilizzazione boschiva, le conversioni di boschi cedui all'alto fusto, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione, ripristino e ricostituzione di boschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre calamità, gli interventi di rinaturalizzazione degli impianti artificiali, i tagli di rinnovazione, il taglio di piante effettuato per l'esecuzione di alberi modello, tagli per la realizzazione di prove sperimentali e attività formative, per studi e indagini e il taglio per incolumità pubblica e privata di singole piante ai sensi del successivo articolo 53. Sono, altresì, equiparati al taglio colturale i rimboschimenti, gli imboschimenti, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi. I tagli colturali e loro assimilati rientrano nella fattispecie prevista dall'articolo 149 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice di beni culturali e del paesaggio). (1)

2. Non rientrano nella definizione del precedente comma 1:

a) il taglio di piante di cui all'articolo 54, commi 1 e 2;

b) le trasformazioni dei boschi cedui castanili o di alto fusto di castagno, destinati alla produzione legnosa, in castagneti da frutto;(3)

c. i tagli di piante con finalità diverse da quelle indicate nel comma 1 e comma 4.

3. I tagli di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), rientrano nella fattispecie prevista dall'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice di beni culturali e del paesaggio). (4)

4. Sono equiparati inoltre ai tagli colturali quelli eseguiti nel rispetto delle prescrizioni dei Piani di Gestione Forestale, nonché quelli autorizzati dagli Enti delegati territorialmente competenti, eseguiti in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

5. I tagli colturali, per i fini di cui al comma 1, sono soggetti alle disposizioni contenute nel presente Regolamento forestale.

 

(1) Comma modificato dapprima dall'articolo 10, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 in seguito dall'articolo 15, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 15, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(4) Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.




Art. 26

Boschi in situazione speciale

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Regolamento, si considerano in situazione speciale:

a. i boschi ricadenti in aree dichiarate a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4) dal Piano (Stralcio) di Assetto Idrogeologico (P.A.I. – P.S.A.I.), redatto dalle Autorità di Bacino competenti;

b) i boschi in situazione speciale individuati dal Piano Forestale Generale, dai Piani Forestali di Indirizzo Territoriale e dai Piani di Gestione Forestale; (1)

c. i boschi per la raccolta dei materiali di base, individuati ai sensi della Direttiva 1999/105/CEE ed iscritti nel libro regionale dei materiali di base, istituito ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2003, n. 386;

d. i boschi ricadenti in aree tartuficole, individuate ai sensi della normativa nazionale e regionale di settore, così come definite all'articolo 3, comma 2, della L.R. 20 giugno 2006, n. 13 (Disciplina per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni), e ss.mm.ii.; (2)

d.bis. I boschi, sia naturali che artificiali, siti lungo le coste e sulle sponde dei fiumi che svolgono particolari funzioni di protezione dell'entroterra nonché quelli che hanno una particolare valenza storica e paesaggistica e quelli che sono costituiti da emergenze e relitti vegetazionali o che rappresentano delle particolarità botaniche; (3)

d.ter. I boschi di protezione diretta di cui all'articolo 3, comma 2, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali); (3)

d.quater) Terreni rimboschiti ai sensi del Regio Decreto n. 3267/1923.(4)

2. Nei boschi di cui al comma 1, lettera a), b), d.bis), d.ter), d.quater), gli atti di pianificazione forestale e di autorizzazione al taglio dei boschi tengono conto delle specifiche prescrizioni ed esigenze di tutela idrogeologica attraverso: (5)

a. la limitazione dell'estensione delle tagliate e la determinazione della forma delle stesse;

b. la prescrizione di speciali forme di trattamento;

c. la determinazione di specifici turni ed epoche di taglio;

d) l'indicazione di ogni altra prescrizione e cautela connessa alla tutela idrogeologica, comprese quelle inerenti all'apertura, alla manutenzione e al ripristino della viabilità forestale e silvo-pastorale nonché alla riserva di fasce di protezione; (6)

e. la sospensione dei tagli.

3. Per i boschi che ricadano in un'Area Protetta, ai sensi della vigente normativa statale o regionale, si applicano, ove esistenti, le specifiche norme contenute nel Piano o nel Regolamento dell'area protetta stessa. Il rilascio dell'autorizzazione al taglio è comunque soggetta al preventivo nulla-osta dell'Ente gestore dell'Area Protetta.

4. Per i boschi di cui al comma 1, lettera c), ferme restando le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 386/2003, la raccolta dei materiali di moltiplicazione avviene secondo le modalità previste dal Regolamento regionale n. 5/2010, di disciplina delle attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania, oppure in aree di raccolta individuate dall'Amministrazione regionale. Gli interventi selvicolturali in tali boschi devono essere effettuati nel rispetto del piano di gestione previsto per lo stesso materiale di base.

4.bis La riconsegna dei terreni rimboschiti ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), è di esclusiva competenza dell'Ente delegato territorialmente competente a cui va inoltrata la relativa richiesta. (7)

 

(1) Lettera sostituita dall'articolo 16, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Lettera modificata dall'articolo 11, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(3) Lettera aggiunta dall'articolo 11, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(4) Lettera aggiunta dall'articolo 16, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(5) Alinea modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera c), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(6) Lettera sostituita dall'articolo 16, comma 1, lettera d), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 16, comma 1, lettera e), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 27

Cedui invecchiati

1. Si definiscono «invecchiati» i boschi cedui di età pari o superiore a due volte l'età del turno minimo di taglio di cui all'articolo 63.

2. Nei boschi «cedui invecchiati» gli atti di pianificazione forestale e di autorizzazione al taglio dei boschi devono tenere conto delle condizioni colturali e delle prospettive evolutive del soprassuolo, in relazione alla sua composizione specifica ed alle condizioni stazionali, prevedendo, in via preferenziale, in conformità al D.M. 17 ottobre 2007 ed alla Deliberazione di Giunta regionale n. 795 del 19 dicembre 2017 (Approvazione misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania), la conversione a fustaia oppure, ove non sussistano le condizioni, il mantenimento del governo a ceduo dettando, comunque, le prescrizioni per determinare i criteri di trattamento più idonei (articolo 91, Capo I, Titolo III). (1)

 

(1) Comma modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.




Art. 28

Stagione ed anno silvano

1. Si definisce stagione silvana l'epoca in cui è consentito il taglio dei boschi cedui in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 62.

2. Si definisce anno silvano il periodo dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.




Art. 29

Contiguità delle tagliate

1. Si definiscono contigue alle tagliate di utilizzazione dei boschi cedui le superfici di bosco ad esse confinanti, che siano state oggetto di taglio di utilizzazione nei tre anni precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altre cause naturali o antropiche.

[2. In assenza di un Piano di Gestione Forestale, la contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 25 metri di larghezza.] (1)

3. Le disposizioni relative ai boschi in situazione speciale, di cui al precedente articolo 26, possono stabilire, in relazione alle specifiche esigenze di tutela, criteri di contiguità diversi da quelli indicati al comma 1. (2)

 

(1) Comma soppresso dall'articolo 14, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Comma modificato dall'articolo 14, comma 1, lett. b), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.




CAPO II

PROCEDURE AUTORIZZATIVE



Art. 30

Procedura ordinaria – Autorizzazione di taglio

1. Fatti salvi i casi di cui al successivo articolo 31 e ad eccezione di quelli di cui all'articolo precedente, sono soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ente delegato territorialmente competente, tutti i tagli boschivi che riguardano:

a) i cedui, semplici, matricinati e composti, con superfici complessive maggiori o pari a 3 ettari e minori di 10 ettari da utilizzare in assenza di un Piano di Gestione Forestale;(1)

b) le fustaie ed i cedui in conversione per superfici complessive maggiori o pari di 0,5 ettari e minori di 10 ettari da utilizzare in assenza di un Piano di Gestione Forestale.(2)

2. Per i fini di cui al precedente comma 1, il proprietario, o altro soggetto legittimamente autorizzato, deve presentare specifica istanza di autorizzazione al taglio all'Ente delegato territorialmente competente, corredata:

a) per i cedui, semplici, matricinati e composti, dalle informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), m), o). In tali casi, per superfici maggiori di 3 ettari, è richiesto il piedilista delle matricine da riservarsi dal taglio, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), punto 3);(3)

b) per i boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione, dalla relazione di taglio di cui all'articolo 32.(4)

3. Per l'attività di cui ai precedenti commi 1 e 2, ci si avvale dello Sportello Unico per le Attività Forestali - S.U.A.F.- di cui all'articolo 9, istituito presso l'Ente delegato territorialmente competente. (5)

4. L'Ente Delegato territorialmente competente si esprime in merito all'istanza di autorizzazione entro 45 giorni dalla presentazione, previa attività di controllo in loco. L'autorizzazione contiene le prescrizioni necessarie alla tutela del bosco ed alla migliore esecuzione dei lavori. Qualora necessario per la tutela del bosco, l'Ente delegato territorialmente competente può dettare ulteriori prescrizioni durante l'esecuzione dei lavori.

5. L'autorizzazione ha validità per l'anno silvano/stagione silvana in corso alla data di rilascio e per quello successivo, con la possibilità di concessione di una sola proroga di massimo un anno silvano/stagione silvana, a condizione che il bosco sia in corso di utilizzazione. Al termine di detto periodo, comprensivo di proroga, il proprietario o altro soggetto autorizzato è tenuto a presentare una nuova istanza di autorizzazione.

6. Per i boschi che ricadono nel territorio di più Enti delegati, il proprietario o altro soggetto che ne abbia titolo presenta istanza all'Ente delegato nel cui territorio ricade la maggiore superficie boscata (criterio della prevalenza).

7. Ai fini della determinazione delle superfici di cui al presente articolo, è vietato l'artificioso frazionamento delle stesse quando costituiscono un unico corpo. (6)

7.bis) Nel caso in cui, ai fini dell'utilizzazione boschiva, è richiesta la realizzazione di un tracciato di uso e allestimento temporaneo occorre farne esplicita menzione nell'autorizzazione di taglio.(7)

8. Nell'ambito del procedimento istruttorio l'Ente delegato territorialmente competente avrà cura di acquisire i pareri ed i nulla-osta degli altri Enti competenti, nonché disporre le consequenziali modifiche ed integrazioni agli atti già prodotti. (8)

8.bis. Nel caso dei Soggetti pubblici, alla richiesta di autorizzazione dovranno essere allegati il capitolato d'oneri, di cui all'articolo 44, ed il verbale di individuazione, assegno e stima, di cui all'articolo 45. (9)

8.ter. Sia i Soggetti pubblici che privati, devono assicurare il rispetto del disposto del comma 1.bis dell'articolo 45. (9)

8.quater. Il proprietario o altro soggetto avente titolo e legittimamente autorizzato presenta apposita istanza di autorizzazione anche per i tagli di sfollo o diradamento di boschi a fustaia di cui all'articolo 70 e di quelli relativi all'articolo 54, comma 2. (10)

8.quinquies. In ogni caso devono essere rispettate le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 32 e del comma 5.bis dell'articolo 33. (11)

 

(1) Lettera dapprima sostituita dall'articolo 15, comma 1, lettera a), punto 1) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 ed in seguito modificata dall'articolo 17, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 15, comma 1, lettera a), punto 2) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(3) Lettera dapprima sostituita dall'articolo 15, comma 1, lettera b), punto 1) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 ed in seguito dall'articolo 17, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Lettera dapprima sostituita dall'articolo 15, comma 1, lettera b), punto 2) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 ed in seguito modificata dall'articolo 17, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(5) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(6) Comma modificato dapprima dall'articolo 15, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 17, comma 1, lettera e) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(8) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 ed in seguito modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera f) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(9) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(10) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 poi seguito modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera g) regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(11) Comma abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera h) regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.


 

 

Art. 31 (1)

Procedura semplificata – comunicazione di taglio

1. L'esecuzione dei tagli boschivi è autorizzata dall'Ente delegato territorialmente competente con procedure semplificate, nei casi e con le modalità indicate nei successivi commi.

2. Le procedure semplificate non sono attuabili per i boschi in situazione speciale di cui all'articolo 26.

3. Le procedure semplificate non sono attuabili nei casi in cui, per l'esecuzione del taglio boschivo sia necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 81 per opere inerenti alla viabilità forestalee silvo-pastorale.(2)

4. La procedura semplificata è costituita dalla comunicazione di taglio nei seguenti casi:

a) in assenza di un Piano di Gestione Forestale:

1) per i cedui, semplici, matricinati e composti per superfici inferiori a 3ettari, corredata dalle informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), m), o). In tali casi il piedilista delle matricine da riservarsi dal taglio non è richiesto;(3)

2) per i boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici inferiori a 0,5 ettari, corredata dalle informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), m), o) e piedilista di martellata;

b) in presenza di un Piano di Gestione Forestale:

1) per i cedui semplici, matricinati e composti per superfici minori di 10 ettari, corredata dalle informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h,i), k), m), o). In tali casi il piedilista delle matricine da riservarsi dal taglio, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), punto 3), è richiesto solo per superfici maggiori di 3 ettari;(4)

2) per i cedui matricinati e composti per superfici maggiori o pari a 10 ettari, corredata dalla relazione di taglio di cui all'articolo 32;

3) per i boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici pari o maggiori di 0,5 ettari e minori di 10 ettari, corredata dalle informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), e),f), g), h), k), m), o) e contenere il piedilista di martellata ed il raggruppamento delle piante martellate per classi diametriche e specie;(5)

4) per i boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici pari o maggiori di 10 ettari, corredata dal progetto di taglio di cui all'articolo 33;

5) per i boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici inferiori a 0,5 ettari, corredata dalle informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), m), o) e contenere il piedilista di martellata.

5. Il proprietario o altro soggetto avente titolo e legittimamente autorizzato presenta apposita comunicazione di taglio, corredata dalle informazioni di cui al comma 4, anche per i seguenti tagli boschivi:

a) lo sfollo o il diradamento di boschi cedui semplici, matricinati e composti di cui all'articolo 64;

b) lo sfollo o il diradamento di boschi a fustaia di cui all'articolo 70, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 8.quater; (6)

c) tagli di piante morte in piedi, sradicate o fortemente inclinate e tagli di cui agli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1. In quest'ultimo caso dovranno essere incluse le informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), k), m), o) e contenere il piedilista di martellata.

6. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della ditta utilizzatrice, sono presentate all'Ente delegato territorialmente competente, almeno 30 giorni prima della data di inizio del taglio e comunque, per i cedui, semplici, matricinati e composti, entro il 31 dicembre della stagione silvanain corso. Entro tale periodo: (7)

a) per le utilizzazioni di cui ai commi 4, lettera a), 5, lettere b) e c), e 12 il predetto Ente deve effettuare controlli in loco a campione in sede di istruttoria e in corso di utilizzazione; (8)

b) per le utilizzazioni di cui al comma 4, lettera b), il predetto Ente deve effettuare controlli in loco in sede di istruttoria al termine dei quali comunica gli esiti degli stessi alla Struttura Regionale Territoriale competente ed al Soggetto proprietario ai fini dell'adempimento di cui agli articoli 42, 43, 46 e 47. (9)

7. Le comunicazioni non rispondenti ai requisiti richiesti dal presente articolo, nonché quelle contenenti dati incompleti o falsi sono respinte entro il termine di cui al comma 6, fatto salvo il potere dell'Ente delegato territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o di non conformità della comunicazione.

7.bis) Nel caso in cui, ai fini dell'utilizzazione boschiva, è richiesta la realizzazione di un tracciato di uso e allestimento temporaneo occorre farne esplicita menzione nella comunicazione di taglio. (10)

8. Decorso il termine di 30 giorni il richiedente può dare inizio ai lavori.

9. Per i tagli di cui al comma 4 l'Ente delegato territorialmente competente può dettare prescrizioni integrative nel termine dei 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione. Qualora necessario alla tutela del bosco, possono essere dettate prescrizioni integrative anche durante l'esecuzione dei lavori. Inoltre, può dettare, nel caso dei Soggetti pubblici, prescrizioni integrative al capitolato d'oneri.

10. I tagli di cui al comma 4 devono essere attuati in conformità alle disposizioni del presente Regolamento forestale.

11. La comunicazione ha validità per l'anno silvano/stagione silvana in corso alla data di rilascioe per quello successivo, con la possibilità di concessione, su specifica richiesta, di una sola proroga di massimo un anno silvano/stagione silvana, a condizione che il bosco sia in corso di utilizzazione. Al termine di detto periodo, comprensivo di proroga, il proprietario o altro soggetto autorizzato deve presentare una nuova comunicazione. (11)

12. Il proprietario o altro soggetto legittimamente autorizzato, per l'attuazione dei tagli straordinari per l'esecuzione di alberi modello, per la realizzazione di prove sperimentali e attività formative, per studi e indagini nonché di ricostituzione boschiva di cui all'articolo 54, comma 2.bis, deve presentare all'Ente delegato territorialmente competente, apposita comunicazione almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso dei tagli per la ricostituzione boschiva il predetto Ente nel corso dell'istruttoria deve effettuare puntuali controlli in loco e al termine della stessa ne comunica gli esiti alla Struttura Regionale competente e al Soggetto proprietario, gestore o altro soggetto legittimamente autorizzato. (12)

13. Per i boschi che ricadono nel territorio di più Enti delegati, il proprietario o altro soggetto che ne abbia titolo presenta istanza all'Ente delegato nel cui territorio ricade la maggiore superficie boscata (criterio della prevalenza).

14. È permesso il taglio per l'autoconsumo, ovvero per l'uso familiare, dei boschi cedui, semplici, matricinati e composti, che hanno raggiunto il turno minimo, per superfici fino a 0,2 ettari (2.000 metri quadrati), non frazionati, quando appartengono ad aree boscate costituenti un unico corpo, e per prelievi di masse legnose fino a 20 tonnellate per stagione silvana. In tal caso, non si applicano le disposizioni dell'articolo 54. In ogni caso, prima dell'utilizzazione, dovrà essere prodotta all'Ente delegato una comunicazione corredata di autodichiarazione e, per le superfici ricadenti nel perimetro delle Aree protette, del nulla osta del relativo Ente Gestore. La mancata comunicazione e l'assenza del nulla osta dell'Ente gestore dell'Area protetta, comporterà l'applicazione dell'articolo 25, comma 9, della L.R. n. 11/96. Nel caso dei Boschi in situazioni speciali i tagli di cui al presente comma devono tener conto delle disposizioni dell'articolo 26.Decorso il termine di 15 giorni il richiedente può dare inizio ai lavori. Le comunicazioni di taglio di cui al presente comma possono essere presentate durante tutta la stagione silvana in corso. Per questi tagli il predetto Ente deve effettuare controlli in loco a campione in sede di istruttoria e in corso di utilizzazione(13)

15. Ai fini della determinazione delle superfici di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al comma 14, è vietato l'artificioso frazionamento delle stesse quando costituiscono un unico corpo.

16. Nell'ambito del procedimento istruttorio l'Ente delegato territorialmente competente ha cura di acquisire i pareri ed i nulla-osta degli altri Enti competenti, nonché disporre le consequenziali modifiche ed integrazioni agli atti già prodotti. (14)

16.bis. Nel caso dei Soggetti pubblici, con esclusione dei casi di cui al comma 2 dell'articolo 53, alla comunicazione di taglio devono essere allegati il capitolato d'oneri, di cui all'articolo 44, ed il verbale di individuazione, assegno e stima, di cui all'articolo 45. (15)

16.ter. In ogni caso devono essere rispettate le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 32 e del comma 5.bis dell'articolo 33. (15)

16. quater. In presenza di un Piano di Gestione Forestale vigente la comunicazione di taglio devono rispettare pedissequamente le annualità indicate nel piano dei tagli ed il loro ordine cronologico. (15)

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 16, comma 1 del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Punto modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera b) e c) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Punto modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera d), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(5) Punto modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera e), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(6) Lettera modificata dall'articolo 18, comma 1, lettera f), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(7) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera g), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(8) Lettera dapprima modificata dall'articolo 13, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 ed in seguito sostituita dall'articolo 18, comma 1, lettera h), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(9) Lettera sostituita dall'articolo 13, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(10) Comma aggiunto dall'articolo 18, comma 1, lettera i), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(11) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera j), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(12) Comma sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera k), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(13) Comma modificato dapprima dall'articolo 13, comma 1, lettere c), d) ed e), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 ed in seguito dall'articolo 18, comma 1, lettera l), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(14) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera m), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(15) Comma aggiunto dall'articolo 13, comma 1, lettera f), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.



 

Art. 32

Relazione di taglio

1. La relazione di taglio deve essere presentata per i casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b) ed all'articolo 31, comma 4, lettera b), punto 2).(1)

2. La relazione di taglio deve contenere le seguenti informazioni:

a. generalità del richiedente;

b. documentazione o autocertificazione attestante il possesso del bosco;

c. dati catastali del bosco;

d. la superficie totale e quella da sottoporre al taglio;

e. la superficie di eventuali tagliate a raso (ivi incluse quelle con riserva di matricine nei cedui) effettuate nei precedenti tre anni, nel caso di boschi cedui o le utilizzazioni effettuate negli ultimi cinque anni, nel caso di boschi di alto fusto, in continuità con il bosco da sottoporre al taglio, anche su proprietà diverse da quella del richiedente l'autorizzazione;

f. anno dell'ultima utilizzazione e modalità di esecuzione del taglio;

g. inquadramento del contesto territoriale in cui ricade il bosco con specificazione degli eventuali vincoli presenti;

h. descrizione del soprassuolo e del tipo di intervento, soprattutto per quanto riguarda la scelta delle matricine/soggetti da riservare al taglio; (2)

i). piedilista delle matricine, per i cedui matricinati e compostiper superfici maggiori di 3 ettari;(8)

j). assortimenti legnosi derivanti dall'utilizzazione, relative modalità di esbosco e loro stima;(3)

k. destinazione dei residui dell'utilizzazione;

l. corografia in scala 1:10.000 e 1:25.000, recante l'evidenziazione dell'area boscata, della viabilità di accesso e di quella esistente all'interno del bosco;

m. planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000, con l'indicazione della superficie boscata cadente al taglio e di quella delle eventuali tagliate in continuità, indicate al precedente punto e);

n. documentazione fotografica;

o. copia degli atti autorizzativi, qualora prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, in relazione alla presenza di specifici vincoli.

3. Le indicazioni della relazione di taglio devono essere conformi alle disposizioni del P.G.F..

4. Nel caso dell'alto fusto e per i cedui in conversione all'alto fusto, per superfici pari o maggiori di 0,5 ettari e minori di 10 ettari, la relazione deve contenere anche il piedilista di martellata ed il raggruppamento delle piante martellate per classi diametriche e specie.(4)

5. Per i tagli di avviamento a fustaia sono richiesti i dati di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), j), k), l), m), o), e la relazione stessa deve contenere anche: (5)

a. l'indicazione dei criteri e la descrizione del metodo di conversione adottato in accordo, se ne ricorrono le condizioni, con le disposizioni del P.G.F. vigente;

b. il cronoprogramma di attuazione dei tagli di avviamento, fino al taglio di rinnovazione in accordo, se ne ricorrono le condizioni, con le disposizioni del P.G.F. vigente.

6. Nel caso in cui, ai fini dell'utilizzazione boschiva, è richiesta la realizzazione di un tracciato di uso e allestimento temporaneo occorre farne esplicita menzione nella relazione di taglio.(9)

7. Nel caso dei Soggetti pubblici, la relazione di taglio deve contenere anche il capitolato d'oneri di cui all'articolo 44 ed il verbale di individuazione, assegno e stima di cui all'articolo 45.(6)

8. Per i boschi ricadenti anche parzialmente nel perimetro dei siti della Rete Natura 2000 è richiesta l'esibizione del provvedimento relativo all'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).(10)

9. Per la determinazione della massa legnosa ritraibile (ovvero massa del lotto boschivo) dovranno essere utilizzare le medesime tavole di cubatura adottate nella redazione del Piano di Gestione Forestale o tavole locali appositamente costruite.

10. La relazione di taglio deve essere asseverata dal tecnico progettista.

10.bis. Le indicazioni della relazione di taglio devono essere conformi alle disposizioni del P.G.F.. (7)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 1, lett. b), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(3) Lettera sostituita dall'articolo 17, comma 1, lett. c), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(4) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 1, lett. d), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(5) Alinea modificata dall'articolo 17, comma 1, lett. e), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(6) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 1, lett. f), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(8) Lettera dapprima sostituita dall'articolo 17, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 ed in seguito modificata dall'articolo 19, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(9) Comma sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(10) Comma sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera c), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 33

Progetto di taglio

1. Il progetto di taglio deve essere presentato per l'alto fusto e per i cedui in conversione all'alto fusto, in presenza di un Piano di Gestione Forestale che interessi superfici complessive superiori o pari a 10 ettari.

2. Il progetto di taglio deve essere costituito dai seguenti elaborati:

2.1. relazione, nella quale devono essere riportate le seguenti informazioni:

a) dati catastali del bosco e autocertificazione resa ai sensi di legge attestante la proprietà/possesso del bosco; (1)

b. inquadramento dell'area boscata, con particolare riferimento agli aspetti fitoclimatici, geomorfologici e pedologici;

c. situazione vincolistica esistente;

d. descrizione della struttura e della dinamica evolutiva del soprassuolo;

e. tipo di intervento e trattamento passato;

f. descrizione dei rilievi dendrometrici eseguiti in bosco;

g. criteri e metodi di stima e determinazione della massa legnosa ritraibile dal lotto boschivo, distinta per assortimenti;

h. indicazione dell'entità della provvigione stimata dal P.G.F. vigente;

i. sistemi e modalità di esecuzione dell'esbosco;

j. trattamento dei residui di lavorazione;

2.2. piedilista di martellata;

2.3. raggruppamento delle piante martellate, distinte per classi diametriche e per specie;

2.4. curva ipsometrica e di frequenza diametrica;

2.5. corografia in scala 1:25.000 e 1:10.000, con indicazione della zona boscata oggetto di taglio, della viabilità d'accesso, dei tracciati di uso e allestimento temporaneo che eventualmente si ritiene di dover realizzare. Per particolari esigenze di dettaglio è ammessa anche la corografia in scala 1:5.000, in sostituzione di quella in scala 1:25.000; (6)

[2.6. elaborati progettuali relativi all'apertura di nuove piste forestali, alle vie di esbosco da realizzare o ad altre opere connesse con l'utilizzazione boschiva, comprendenti almeno: relazione tecnica, corografia, planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 con la localizzazione delle piazzole per la lavorazione del materiale di risulta, i tracciati delle piste da aprire con relative sezioni tipo, profilo e particolari costruttivi delle opere da realizzare;] (7)

[2.7. copia della relata di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune in cui ricadono i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico interessati dall'apertura di piste e/o le altre opere connesse all'utilizzazione boschiva;] (8)

2.8. copia degli atti autorizzativi per gli eventuali impianti a fune;

2.9. copia degli atti autorizzativi, qualora prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, in relazione alla presenza di specifici vincoli;

2.10. se richiesto, provvedimento relativo all'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii., per i boschi ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro dei siti della Rete Natura 2000. (2)

2.11. verbale di stima della massa legnosa. (3)

3. Per la determinazione della massa legnosa ritraibile (ovvero massa del lotto boschivo) dovranno essere utilizzate le medesime tavole di cubatura adottare nella redazione del Piano di Gestione Forestale o tavole locali appositamente costruite.

4. Nel caso dei Soggetti pubblici, il progetto di taglio deve contenere anche il capitolato d'oneri di cui all'articolo 44 ed il verbale di individuazione, assegno e stima di cui all'articolo 45.(4)

5. Il progetto di taglio deve essere asseverato dal tecnico progettista.

5.bis. Le indicazioni della relazione di taglio devono essere conformi alle disposizioni del P.G.F.. (5)

 

(1) Lettera sostituita dall'articolo 18, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Punto dapprima sostituito dall'articolo 15, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 ed in seguito modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Punto aggiunto dall'articolo 18, comma 1, lett. b), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(4) Comma sostituito dall'articolo 18, comma 1, lett. c), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 15, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(6) Punto modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(7) Punto abrogato dall'articolo 20, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(8) Punto abrogato dall'articolo 20, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.


 

 

Art. 34 (1)

Stesura della relazione e del progetto di taglio.

Competenze professionali ed affidamento dell'incarico

1. La redazione del progetto e della relazione di taglio di cui agli articoli 33 e 32 deve essere affidata, ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del D.lgs. n. 34/2018, a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività.

2. I Soggetti pubblici eprivati procedono ad affidare l'incarico di progettazione dell'utilizzazione boschiva, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del P.G.F. e di quelle contenute nel presente Regolamento. (2)

3. In attuazione del P.G.F. le comunicazioni di cui all'articolo 31 devono attestare che lo stato dei luoghi e la tipologia di intervento della particella oggetto di taglio corrispondono a quanto riportato nel Piano stesso e che non vi sono significative variazioni e modifiche, in termini di superficie e consistenza del bosco. Nel caso siano rilevate difformità tra quanto previsto nel P.G.F. e lo stato dei luoghi, sulla scorta del disposto dell'articolo 86, si applica la procedura di cui all'articolo 115.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 19, comma 1 del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Comma modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 35

Modulistica

1. Al fine di agevolare gli interessati nella presentazione al S.U.A.F. delle istanze di autorizzazione e delle dichiarazioni di cui agli articoli 30 e 31 è predisposta dalla Struttura Regionale Centrale un'apposita modulistica. (1)

2. Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente della Struttura Regionale Centrale approva la modulistica unica, con apposito atto monocratico. (2)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




CAPO III

BOSCHI PRIVATI



Art. 36

Utilizzazioni boschive in presenza di un Piano di Gestione Forestale

1. Il taglio dei boschi di proprietà privata, nel caso di superfici forestali (ovvero di beni silvo-pastorali) di estensione complessiva superiore o pari a 10 ettari, anche non accorpati, deve essere attuato secondo il piano dei tagli contenuto nel P.G.F. redatto in forma semplificata ai sensi dell'articolo 113. (1)

2. Nel caso di proprietà silvo-pastorali complessive inferiori a 10 ettari, anche non accorpati, il taglio dei boschi può essere attuato in assenza di un P.G.F., conformemente alle modalità di cui al successivo articolo 37. (2)

 

(1) Comma modificato dapprima dall'articolo 16, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 in seguito dall'articolo 23, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.




Art. 37

Utilizzazioni boschive in assenza di piano di gestione forestale

1. Per i boschi cedui, semplici, matricinati e composti, i tagli boschivi, per superfici boscate complessive minori di 10 ettari, accorpate, devono riguardare una superficie massima di 5 ettari per anno. (1)

2. Ai fini del calcolo delle superfici massime di cui al comma 1, si considerano anche le superfici contigue, come definite all'articolo 29.

3. Per i tagli di sfollo e per altri interventi colturali diversi dai tagli di cui all'articolo 25, non si applicano i suindicati limiti di superficie, fatti salvi quelli previsti dall'articolo 31.

4. Il soggetto che intende tagliare un bosco di sua proprietà in assenza del P.G.F. deve farne istanza di autorizzazione, ordinaria o semplificata, all'Ente delegato territorialmente competente, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 30 e 31.

4.bis Nella fase di elaborazione e redazione del P.G.F. possono essere applicate le disposizioni dell'articolo 40, commi 5 e 6. (2)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 24, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 38

Esecuzione dei lavori

1. Il titolare dell'autorizzazione e della comunicazione di taglio, prima dell'inizio dei lavori, comunicaalla Struttura Regionale Territoriale ed all'Ente delegato territorialmente competenti la data prevista per l'inizio dell'intervento, nonché i dati relativi alla ditta cui è affidata l'esecuzione dello stesso.(1)

2. I tagli per autoconsumo di cui all'articolo 31, comma 14, possono essere eseguiti direttamente dal titolare della comunicazione.(2)

2.bis. Per superfici inferiori a 10 ettari, anche non accorpate, i lavori di taglio boschivo, sia nei cedui che nell'alto fusto, possono essere eseguiti da imprese iscritte solo alla C.C.I.A.A. Per superfici pari o superiori ai 10 ettari, anche non accorpate, i lavori devono essere eseguiti da imprese iscritte all'Albo regionale delle imprese forestali di cui all'articolo 83.(4)

3. Il titolare dell'autorizzazione o della comunicazione, è tenuto a comunicare all'Ente delegato territorialmente competente e alla Struttura Regionale Territoriale ogni variazione della ditta cui è affidata l'esecuzione del taglio. (5)

3bis. Per l'esecuzione dei lavori di taglio boschivo, per superfici utili complessive oggetto di taglio pari o superiori a 10 ettari, devono essere rispettate le disposizioni di cui agli articoli 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51. Non sono applicate le disposizioni specificatamente attribuite, per legge e dal presente Regolamento, ai soli Enti/Soggetti pubblici. (6)

3ter. La Struttura Regionale Territoriale competente, nell'ambito delle utilizzazioni boschive per superfici inferiori a 10 ettari, effettua, a campione, una visita di sopralluogo onde accertare che l'utilizzazione sia stata eseguita secondo le norme tecniche di cui al Capo V e siano state rispettate le eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione; è pertanto redatto apposito verbale che è poi trasmesso all'Ente delegato ed ai soggetti esercitanti le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento di cui all'articolo 16. (3)

3.quarter. L'Ente delegato su richiesta del titolare dell'autorizzazione o della comunicazione di taglio rilascia il provvedimento di proroga di cui all'articolo 30, comma 5, e articolo 31, comma 11. (7)

 

(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 20, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 ed in seguito modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma dapprima sostituito dall'articolo 20, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 poi modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 ed infine nuovamente sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 20, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 e successivamente modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 25, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(5) Comma modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera d), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 20, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 e successivamente modificato dapprima dall'articolo 17, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 ed in seguito dall'articolo 25, comma 1, lettere e) ed f) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(7) Comma modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera d), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




CAPO IV

BOSCHI DI PROPRIETÀ PUBBLICA O COLLETTIVA (1)

 

(1) Rubrica modificata dall'articolo 26, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 39

Pianificazione della gestione forestale

1. I boschi dei Soggetti pubblici, proprietari o gestori di proprietà collettiva, sono utilizzati in conformità ai Piani di Gestione Forestale, redatti secondo le modalità previste dal presente Regolamento. (1)

2. I tagli in assenza dei Piani di Gestione Forestali vigenti sono attuati nel rispetto delle procedure e delle condizioni di al successivo articolo 40.

3. I tagli in presenza di Piani di Gestione Forestali vigenti sono attuati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 41.

4. Per la viabilità di esbosco si applicano le norme di cui agli articoli 51, 80, 80.bis e 81 del presente Regolamento. (2)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 27, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma modificato dall'articolo 27, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 40

Tagli in assenza del Piano di Gestione Forestale

1. In conformità al disposto del comma 2, lettera c), dell'articolo 86, i tagli in assenza del P.G.F. vigente possono essere eseguiti:

a. per superfici boscate, anche non accorpate, complessivamente inferiori ad ettari 10;

b. per superfici boscate ricadenti nelle condizioni di cui ai successivi commi 5, 6 e del presente articolo.

2. Il Comune o l'Ente che intende tagliare un bosco di sua proprietà o di proprietà collettiva in assenza del P.G.F. deve rivolgere istanza di autorizzazione, ordinaria o semplificata, all'Ente delegato territorialmente competente, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 30 e 31. (4)

3. Nei casi di gestioni associate o di aziende speciali o di servizio, l'istanza di cui al comma 2 è presentata dal titolare della gestione dei boschi, e trasmessa per conoscenza anche al Comune od Ente proprietario.

4. L'istanza di cui al comma 2 viene rivolta all'Ente delegato territorialmente competente ed inviata, per conoscenza, alla Struttura Regionale territorialmente competente. (1)

5. Nella fase di elaborazione e redazione del P.G.F., attestato da apposito verbale/comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 120, ed in attesa della sua approvazione definitiva, è ammesso un prelievo annuale di massa legnosa, per un periodo non superiore a tre anni. Tale prelievo annuale non può superare il 50% di quello medio annuo effettivamente realizzato nell'ultimo decennio antecedente, calcolato a partire dalla data di presentazione dell'istanza. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 4, lettera b). Nelle particelle forestali così utilizzate non devono essere programmati ulteriori interventi di taglio o, in caso di parziale utilizzazione, deve essere ridotto il prelievo programmato nel decennio di vigenza del P.G.F.. (2)

6. Il prelievo di massa legnosa di cui al comma precedente costituisce un anticipo di ripresa, da decurtare da quella complessiva calcolata nel redigendo P.G.F.. In tal caso, la comunicazione e il progetto/relazione di taglio devono contenere l'elencazione dei prelievi di massa effettivamente realizzati nell'ultimo decennio ed il calcolo del relativo prelievo medio annuo. In caso di assenza di utilizzazioni nell'ultimo decennio sono utilizzati i dati relativi al decennio precedente. (3)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Comma sostituito dapprima dall'articolo 18, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 in seguito modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Comma dapprima modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 in seguito dall'articolo 28, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Comma modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 41

Tagli in attuazione del Piano di Gestione Forestale

1. In conformità al disposto di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 86, i tagli per superfici boscate, anche non accorpate, complessivamente superiori o pari ad ettari 10 devono essere eseguiti in presenza di un P.G.F. vigente, ancorché redatto in forma semplificata.

1bis. Il Comune o l'Ente che intende tagliare un bosco di sua proprietà o di proprietà collettiva in presenza di un P.G.F. vigente deve presentare, all'Ente delegato territorialmente competente, la comunicazione di cui all'articolo 31. L'Ente delegato provvede ad inviare, per conoscenza, detta istanza alla Struttura Regionale territorialmente competente. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 21, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 successivamente modificato dapprima dall'articolo 19, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 ed in seguito dall'articolo 29, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.


 


Art. 42

Vendita del lotto boschivo

1. La vendita del lotto boschivo (massa o materiale legnoso ritraibile) è effettuata esclusivamente mediante asta pubblica, con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827. (1)

1.bis.L'offerta di cui al comma 1 è corredata da una "garanzia provvisoria" sotto forma di cauzione, nel rispetto della normativa statale vigente. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, tuttavia il Soggetto pubblico, in base agli accordi sottoscritti, può incamerare, a titolo di anticipo, la garanzia provvisoria versata dall'aggiudicatario sotto forma di cauzione definitiva. (2)

1.ter. Il Soggetto pubblico nel comunicare l'aggiudicazione ai non aggiudicatari provvede, contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1.bis. Detto svincolo, in ogni caso, deve avvenire non oltre trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. (8)

2. Possono partecipare all'asta le ditte iscritte all'Albo regionale delle imprese forestali, di cui all'articolo 83 per un importo pari o superiore al prezzo posto a base della vendita. (3)

3. Il Soggetto pubblico, dopo il primo esperimento di asta pubblica con esito negativo, a mezzo del tecnico progettista o di altro tecnico all'uopo incaricato, procede al riesame dei dati desumibili dalle comunicazione/autorizzazione di taglio o del progetto/relazione di taglio. In tal caso, il Soggetto pubblico può procedere alla vendita facendo ricorso alla procedura negoziata senza bando, con riduzione dell'importo di stima a base d'asta di cui al comma 1, eventualmente rivalutato, ricorrendone i presupposti, con l'interpello di imprese iscritte all'Albo Regionale delle imprese forestali di cui all'articolo 83. (4)

4. Al fine di promuovere lo sviluppo delle filiere bosco-legno e bosco-legno-energia e la valorizzazione commerciale dei prodotti legnosi, i Soggetti pubblici proprietari di boschi o gestori di proprietà collettive possono procedere: (9)

a. alla vendita dei lotti boschivi in piedi previsti nei Piani di Gestione Forestale;

b. all'affidamento della gestione del bosco all'Ente delegato territorialmente competente, anche attraverso convenzione da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

c. al conferimento degli stessi ad un consorzio forestale;

d. alla costituzione di   forme associative con altri soggetti, pubblici e privati, questi ultimi in possesso di tutte le abilitazioni per l'esecuzione di tagli e lavori forestali ed iscritti all'Albo di cui all'articolo 83, purché siano garantite, da un lato, la selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti privati da associare e, dall'altro, una gestione oggettiva, imparziale e trasparente del conferimento.

5. L'alienazione del materiale legnoso, comprensivo degli interventi di taglio, allestimento, esbosco e sgombero dei residui dell'utilizzazione dei lotti boschivi a macchiatico positivo dovranno essere effettuati in conformità al Piano di Gestione Forestale vigente, alle informazioni della comunicazione/autorizzazione di taglio o al progetto/relazione di taglio, redatti ai sensi del presente Regolamento. (5)

6. La vendita dei boschi in piedi effettuata dai Soggetti pubblici in qualità di enti gestori di proprietà collettive gravate da diritti di uso civico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751)deve riguardare le piante risultate in eccesso rispetto alle esigenze dei "cives"(6)

6bis. Il Soggetto pubblico deve accantonare, su apposito capitolo di bilancio con destinazione vincolata a spese di investimento, un importo pari, almeno, al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione per la realizzazione di migliorie del proprio patrimonio boschivo, per il miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere/interventi per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi, per la prevenzione dei dissesti idrogeologici nonché per la revisione del P.G.F.. (7)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 22, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 ed in seguito modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 20, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 e successivamente sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Comma sostituito dall'articolo 22, comma 1, lett. b), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(4) Comma dapprima sostituito dall'articolo 22, comma 1, lett. c), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 ed infine nuovamente sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(5) Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera c), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(6) Comma dapprima sostituito dall'articolo 22, comma 1, lett. d), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 ed in seguito modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera f) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 22, comma 1, lett. e), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 ed in seguito modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera g) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(8) Comma aggiunto dall'articolo 30, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(9) Alinea modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera e), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 43

Vendita ed utilizzazione delle piante sradicate, troncate o gravemente danneggiate dal vento o da altre calamità naturali

1. Le piante sradicate, troncate o gravemente danneggiate dal vento o da altre calamità naturali debbono essere utilizzate senza indugio per motivi di pubblica e privata incolumità nonché per il mantenimento in efficienza di edifici, manufatti e impianti mediante le procedure di cui agli articoli 53 e 54. (1)

2. Il Soggetto proprietario o gestore, in caso di utilizzazione boschiva in corso, incarica il direttore del cantiere forestale, di cui all'articolo 46, di redigere apposito verbale di constatazione, dal quale risulti il numero e le specie delle piante sradicate, troncate o gravemente danneggiate e l'ordine di procedere anche all'assegno e stima del materiale legnoso, previa martellata. (2)

3. Qualora le piante di cui al comma precedente ricadano nel lotto in corso di utilizzazione, la ditta boschiva aggiudicataria è obbligata ad acquistare al prezzo di aggiudicazione anche il materiale legnoso proveniente dal taglio delle piante assegnate.

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 31, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 44

Capitolato d'oneri

1. Nel capitolato d'oneri viene chiaramente individuato e descritto il lotto boschivo (massa legnosa ritraibile), precisando quanto segue:

a. gli obblighi che assume l'aggiudicatario dell'asta, compreso il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

b. le modalità di vendita, di consegna, di pagamento del prezzo di aggiudicazione, di rilevamento dei danni eventuali;

c. la durata dell'utilizzazione, le modalità per la concessione di eventuali proroghe, le penali per eventuali trasgressioni alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge;

d. gli eventuali indennizzi compresi quelli per i tagli irregolari e abusivi, le modalità per l'esecuzione dei controlli periodici e finali, attestati da appositi verbali di riscontro periodico (articoli 46 e 48) e verbali di riscontro finale (verbale di regolare esecuzione dei lavori - articolo 48);

e. le modalità per la costituzione e lo svincolo del deposito cauzionale (articolo 47) a garanzia della esatta esecuzione degli obblighi contrattuali.

2. Lo schema del capitolato di cui al comma precedente viene approvato con apposito Decreto dirigenziale della Struttura Regionale Centrale.


 


Art. 45

Verbale di individuazione, assegno e stima

1. Nel verbale di individuazione, assegno e stima si riportano gli atti amministrativi che legittimano la comunicazione/istanza di autorizzazione o la redazione della relazione/progetto di taglio, si descrive il lotto boschivo e lo si individua riportandone anche i confini. Se trattasi di bosco di alto fusto o ceduo in conversione, si riporta il numero complessivo delle piante martellate distinte per specie. Se trattasi di ceduo, semplice, matricinato e composto si riporta la superficie oggetto di taglio, il numero, il diametro a 1,30 metri di altezza e la specie delle piante di confine e di quelle da riservarsi come matricine, nonché il numero delle matricine con età pari o superiore a due volte il turno minimo (2T) di cui all'articolo 63, di diametro superiore a 17,5 centimetri, martellate e distinte per specie, In entrambi i casi deve essere indicato il valore attribuito al lotto quale base d'asta. (1)

1.bis. Per l'esatta individuazione delle superfici oggetto di utilizzazione boschiva, di proprietà sia pubblica che privata:

a) in assenza di Piano di Gestione Forestale, deve essere apposta la segnaletica di confine del lotto boschivo con le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera d), punto 3); (3)

b) in presenza di Piano di Gestione Forestale vigente, deve essere ripresa, qualora non visibile, la segnaletica di confine delle particelle forestali costituenti il lotto boschivo, con le modalità di cui    all'articolo 57, comma 1, lettera d), punto 3).(2) (4)

 

(1) Comma modificato dapprima dall'articolo 21, comma 1, lettere a) e b) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 poi dall'articolo 32, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 21, comma 1, lettera c), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(3) Lettera modificata dall'articolo 32, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Lettera modificata dall'articolo 32, comma 1, lettera c), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




CAPO IV.BIS

PROCEDURE COMUNI (1)

 

(1) Capo introdotto dall'articolo 33, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 46 (1)

Direttore del cantiere forestale

1. Gli interventi di taglio dei boschi devono essere attuati mediante la nomina del Direttore del cantiere forestale il quale assume le funzioni di Direttore tecnico dei tagli boschivi, di seguito indicato come "Direttore", individuato tra i soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività. Il Direttore assume esclusivamente la responsabilità tecnica dell'intervento del taglio boschivo.(4)

2. La nomina del Direttore è effettuata dal Soggetto pubblico o privato, proprietario o gestore del bosco prima della sua consegna alla ditta aggiudicataria. Nei casi di gestione associata e di affidamento ad aziende speciali o di servizio la nomina è effettuata dal soggetto cui è affidata la gestione dei boschi oggetto di taglio. (5)

2.bis Nel caso dei Soggetti privati la nomina del Direttore è obbligatoria per superfici di taglio boschivo complessive, accorpate o meno, pari o maggiori di 10 ettari. Per i Soggetti pubblici detta nomina è sempre obbligatoria.(6)

3. Il Direttore, in base alle norme del presente Regolamento, alla normativa di settore vigente ed alle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, svolge le seguenti attività:

a) presiede alla consegna del lotto boschivo oggetto di taglio secondo le modalità di cui all'articolo 47; (7)

b) controlla la corretta esecuzione dei tagli boschivi e la conformità ai dati desumibili dalla comunicazione/autorizzazione di taglio o al progetto/relazione di taglio, al P.G.F., ed alle eventuali prescrizioni dell'autorizzazione di taglio, formulando specifiche prescrizioni operative; (2)

c) ove non previsto dalla comunicazione/autorizzazione o dal progetto/relazione di taglio, se necessario, prescrive modesti adeguamenti;(8)

d) procede, di volta in volta, all'assegno ed alla stima di eventuali piante di sottocavallo, siglandole con il proprio martello forestale, annotandone la specie, l'altezza, il diametro a petto d'uomo, il numero e la specie della pianta che ha generato le piante sottocavallo e se le stesse devono essere classificate e annotate come evitabili o inevitabili e ne determina il relativo prezzo, secondo le norme del presente Regolamento e del capitolato;

e) ove non previsto dai dati desumibili dalla comunicazione/autorizzazione o dal progetto/relazione di taglio, se necessario, procede, di concerto con l'Ente Delegato territorialmente competente, all'assegno di piste di esbosco, di piazzali di carico e di eventuali piazzole per il trattamento dei residui delle utilizzazioni e ne verifica la corretta realizzazione; (3)

f) trasmette alla Struttura Regionale Territoriale competente, all'Ente delegato, alla ditta aggiudicataria del lotto e al Soggetto proprietario o gestore i verbali periodici redatti al 30, al 60 e al 100 per cento dell'esecuzione del taglio boschivo;(9)

g) procede, su semplice segnalazione del Soggetto proprietario o gestore, all'immediata sospensione dei lavori, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non ottemperi al pagamento delle rate secondo le modalità contrattuali; (10)

h) verifica la regolare apposizione della cartellonistica e delle segnalazioni relative alle aree in cui sono consentiti ed eseguiti gli interventi di taglio boschivo e tutte le relative operazioni di esbosco. (11)

h.bis) effettua con la Struttura Regionale Territoriale competente, i sopralluoghi periodici di cui all'articolo 48, comma 2.(12)

4. Il Direttore, nel trasmettere il verbale finale relativo al cento per cento del taglio boschivo deve allegare la documentazione tecnica e contabile inerente il taglio stesso. (13)

4.bis Non compete al Direttore del cantiere forestale la verifica della regolare attuazione degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Tali obblighi sono in capo all'aggiudicatario del lotto boschivo. (14)

4.ter La figura del Direttore del cantiere forestale non coincide con la figura del direttore dei lavori di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). (14)

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 23, comma 1 del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Lettera modificata dapprima dall'articolo 22, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 ed in seguito dall'articolo 34, comma 1, lettere e) e f) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Lettera modificata dapprima dall'articolo 22, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 ed in seguito dall'articolo 34, comma 1, lettera h) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Comma sostituito dall'articolo 34, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(5) Comma modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 34, comma 1, lettera c), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(7) Lettera modificata dall'articolo 34, comma 1, lettera d), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(8) Lettera sostituita dall'articolo 34, comma 1, lettera g), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(9) Lettera sostituita dall'articolo 34, comma 1, lettera i), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(10) Lettera modificata dall'articolo 34, comma 1, lettera j), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(11) Lettera modificata dall'articolo 34, comma 1, lettera k), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(12) Lettera aggiunta dall'articolo 34, comma 1, lettera l), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(13) Comma sostituito dall'articolo 34, comma 1, lettera m), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(14) Comma aggiunto dall'articolo 34, comma 1, lettera n), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 46.bis (1)

Individuazione del cantiere forestale

1. Fatti salvi i casi di taglio per autoconsumo, per tutta la durata delle operazioni di taglio e di esbosco le imprese/soggetti che eseguono tagli boschivi devono apporre, su tutte le strade/piste/stradelli, in posizione facilmente visibile, un cartello di cantiere, delle dimensioni minime di 40 cm per 30 cm, riportante l'indicazione della proprietà o del committente, del Comune e della località del cantiere forestale, della particella forestale, in caso di presenza di P.G.F., degli estremi castali, del tipo di intervento, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto che effettua l'intervento. (2)

2. Il cantiere forestale è individuato e costituito da tutte le aree in cui sono consentiti ed eseguiti gli interventi di taglio boschivo e tutte le relative operazioni di esbosco. (3)

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 23, comma 1 del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Comma modificato dall'articolo 35, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Comma modificato dall'articolo 35, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 47

Consegna del lotto boschivo

1. La consegna del lotto boschivo avviene entro 60 giorni dalla esecutività del relativo contratto, per i Soggetti pubblici, o dalla data di sottoscrizione/registrazione dello stesso, per i Soggetti privati. Detta consegna, attestata con la redazione di apposito verbale, avviene alla presenza del Direttore e del rappresentante della ditta aggiudicataria del lotto. Detta disposizione per i Soggetti privati si applica solo alle superfici di taglio pari o superiori a 10 ettari.(1)

2. Il verbale di consegna deve riportare le modalità di esbosco del materiale legnoso e tutto ciò che può aver modificato lo stato dei luoghi in data successiva alla comunicazione/autorizzazione di taglio o alla redazione del progetto/relazione di taglio e/o quanto riportato nel verbale di assegno e stima. (2)

3. La consegna è subordinata alla verifica, da parte del Direttore, degli adempimenti e degli obblighi derivanti dal contratto, per i Soggetti pubblici, e dal relativo Capitolato d'oneri, tra i quali: (3)

a) presenza dell'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri professionali al tecnico incaricato dell'estensione della comunicazione/autorizzazione e della relazione/progetto di taglio;(4)

b. polizza fidejussoria calcolata sul valore di aggiudicazione, al netto delle eventuali anticipazioni già versate, da rinnovare periodicamente. Il mancato rinnovo costituisce motivo di sospensione dell'intervento di taglio ed elemento di valutazione ai fini del mantenimento della ditta aggiudicataria nell'elenco di cui al successivo articolo 83; (5)

c. accensione del deposito cauzionale pari al 10 per cento dell'importo di contratto, a cura e spese dell'aggiudicatario. Il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per spese saranno svincolatie restituitisolo dopo che l'aggiudicatario avrà regolato ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso il Soggetto pubblico, proprietario o gestore; (6)

d. versamento della prima rata nei tempi, entità e modalità stabilite nel contratto;

e) in caso di Soggetti pubblici, dichiarazione di impegno rilasciata dal RUP all'accantonamento, da parte dell'Ente proprietario, su apposito capitolo di bilancio con destinazione vincolata a spese di investimento, dell'importo di cui all'articolo 42, comma 6.bis..(7)

3.bis. I Soggetti pubblici e privati devono inviare alla Struttura Regionale Territoriale competente, per l'esecuzione dell'attività di competenza, il verbale di assegno e stima, il progetto/relazione di taglio, il contratto sottoscritto tra le parti ed il verbale di consegna di cui al comma 1. Nel caso dei Soggetti pubblici devono essere inviati anche la documentazione relativa agli atti di gara ed il capitolato.(8)

3.ter. L'aggiudicatario deve comunicare il giorno di inizio dei lavori in bosco al Soggetto proprietario o gestore, pubblico o privato che sia, all'Ente delegato, ai Carabinieri Forestale ed alla Struttura Regionale Territoriale competente; (9)

3.quater. Per il mancato adempimento di quanto prescritto dai commi 3.bis e 3.ter è disposta l'immediata sospensione dell'utilizzazione boschiva. (10)

 

(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 24, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 ed infine così sostituito dall'articolo 36, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(3) Alinea dapprima modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera c), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 in seguito dall'articolo 36, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Lettera dapprima sostituita dall'articolo 24, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito modificata dall'articolo 24, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 ed infine così sostituita dall'articolo 36, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(5) Lettera modificata dall'articolo 24, comma 1, lettera e), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(6) Lettera modificata dapprima dall'articolo 24, comma 1, lettera f), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 in seguito dall'articolo 36, comma 1, lettere d) ed e) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(7) Lettera sostituita dall'articolo 24, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 ed in seguito modificata dall'articolo 36, comma 1, lettera f) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(8) Comma aggiunto dall'articolo 24, comma 1, lettera g), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 ed in seguito sostituito dall'articolo 36, comma 1, lettera g) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(9) Comma aggiunto dall'articolo 24, comma 1, lettera g), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 ed in seguito modificato dall'articolo 36, comma 1, lettera h) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(10) Comma aggiunto dall'articolo 24, comma 1, lettera g), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.



 

Art. 48

Modalità di esecuzione dell'utilizzazione - Controlli nelle utilizzazioni boschive – Valutazione delle piante di sottocavallo (1)

1. L'utilizzazione boschiva deve essere condotta in conformità ai dati desumibili dalla comunicazione/autorizzazione di taglio o al progetto/relazione di taglio ed al relativo Capitolato d'oneri, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, fatte salve le previsioni e le prescrizioni del P.G.F.. (2)

2. La Struttura Regionale Territoriale competente, sulla scorta dei verbali del Direttore di cui all'articolo 46, comma 3, lettera f), si riserva di effettuare nell'area di taglio boschivo dei sopralluoghi periodici al 30, al 60 e al 100 per cento del taglio boschivo. In tali occasioni la Struttura Regionale Territoriale competente verifica l'attività svolta dal Direttore, redige appositi verbali e li trasmette all'Ente delegato competente, al Direttore stesso, alla Ditta che ha eseguito i lavori e al Soggetto proprietario o gestore.(3)

3. Nell'ambito dei sopralluoghi periodici e finale di cui al comma 2 la Struttura Regionale Territoriale competente, sulla scorta dei verbali del Direttore o sulla scorta di sue eventuali tempestive comunicazioni: (8)

a) accerta lo stato di avanzamento dei lavori, con i sopralluoghi periodici, e lo stato finale, con il sopralluogo finale;

b) accerta gli eventuali danni occorsi, segnalati o meno, e le violazioni agli articoli del presente Regolamento;

c) verifica il rispetto delle prescrizioni del P.G.F., di quanto previsto dal progetto/relazione e dall'autorizzazione/comunicazione di taglio;

d) si pronuncia in merito ad eventuali riserve che la ditta aggiudicataria o stesso il Soggetto proprietario o gestore avanza in fase di riscontro periodico portandone a conoscenza l'Ente Delegato ed il Soggetto stesso. (4)

4. In caso di discordanze tra le prescrizioni del P.G.F. e quanto previsto dal progetto/relazione e dall'autorizzazione/comunicazione di taglio la Struttura Regionale Territoriale competente ne dà immediata comunicazione al Soggetto proprietario o gestore e all'Ente delegato territorialmente competente.(5)

5. Per le piante per le quali sia stato omesso di considerare il letto di caduta o che, comunque, siano state abbattute a seguito del taglio, si provvede all'assegno e stima nel corso dell'utilizzazione da parte della direzione del cantiere forestale. Per le piante così assegnate, rientranti nell'ambito del 10 per cento della massa legnosa del lotto boschivo, si procede alla loro valutazione in fase di riscontro finale in base al prezzo di aggiudicazione, maggiorato del 15 per cento.

6. Quando l'assegno oltrepassa il suddetto limite del 10 per cento, per la parte eccedente, l'aggiudicatario deve corrispondere il quadruplo del prezzo di aggiudicazione.

7. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio, che venga stroncata e danneggiata in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario pagherà all'Ente proprietario un indennizzo da calcolarsi nel modo seguente:

a. per un numero di piante inferiore o pari al 10% del numero di piante, nel caso dei cedui, e dei metri cubi, nel caso dell'alto fusto, previsti dal progetto/relazione di taglio, l'importo sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione maggiorato del 15%; (9)

b. per le piante o i metri cubi eccedenti il suddetto 10% l'importo sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione maggiorato di quattro volte, per quelle con diametro a 1,30 metri da terra superiore a 17,5 centimetri e di due volte, per quelle con diametro a 1,30 metri da terra inferiore o pari a 17,5 centimetri. (10)

8. Il diametro minimo, misurato a 1,30 metri da terra, degli alberi di sottocavallo da sottoporre ad indennizzo a cura dell'aggiudicatario è di 10 centimetri.(6)

[9. I riscontri ed i relativi verbali sono redatti dalla Struttura Regionale Territoriale competente e vengono acquisiti al fascicolo. Il verbale di regolare esecuzione dei lavori, controfirmato dal Dirigente della su citata Struttura Regionale, inviati viene inviato in copia all'Ente proprietario ed all'Ente delegato territorialmente competente.] (7)

 

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 25, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Comma modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(3) Comma sostituito dapprima dall'articolo 25, comma 1, lett. b), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito dall'articolo 37, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Lettera modificato dapprima dall'articolo 25, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito dall'articolo 37, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(5) Comma dapprima sostituito dall'articolo 25, comma 1, lett. d), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 successivamente modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.  

(6) Comma sostituito dall'articolo 25, comma 1, lett. e), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(7) Comma soppresso dall'articolo 25, comma 1, lett. f), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(8) Alinea modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(9) Lettera modificata dall'articolo 37, comma 1, lettera e), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(10) Lettera modificata dall'articolo 37, comma 1, lettera f), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 49

Proroghe

1. Allorquando l'aggiudicatario, per cause oggettive, ritiene di non poter portare a termine il taglio del lotto boschivo entro i termini contrattuali, sulla scorta del parere positivo del Direttore, può fare istanza di proroga al Soggetto proprietario o gestore.(3)

2. Il Soggetto proprietario o gestore ha la facoltà di concedere la suddetta proroga per un tempo utile al completamento del taglio del lotto boschivo e comunque non oltre la tempistica di cui all'articolo 30, comma 5, e all'articolo 31, comma 11. Il Soggetto proprietario o gestore deve informare L'Ente delegato territorialmente competente e la Struttura Regionale Territoriale della concessione delle predette proroghe. (1)

3. La concessione di eventuali proroghe, quando superino i 180 giorni, comporta - da parte dell'aggiudicatario - l'obbligo di corrispondere al Soggetto proprietario o gestore  un corrispettivo, comprensivo di interessi legali, che viene determinato in fase di riscontro finale, in misura proporzionale agli incrementi di massa legnosa di cui ha beneficiato lo stesso aggiudicatario. (2)

 

(1) Comma sostituito dapprima dall'articolo 26, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito dall'articolo 38, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma modificato dapprima dall'articolo 26, comma 1, lett. b), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito dall'articolo 38, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Comma sostituito dall'articolo 38, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 50 (1)

Riscontro finale – Regolare esecuzione

1. Il Direttore deve comunicare alla Struttura Regionale Territoriale competente, all'Ente delegato e al Soggetto proprietario o gestore l'ultimazione del taglio boschivo entro 30 giorni dal termine dello stesso.(3)

2. Successivamente il Direttore provvede ad inviare, ai soggetti indicati nel comma 1 ed alla Ditta che ha eseguito i lavori, il verbale di riscontro finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori. Per i Soggetti pubblici tale invio avviene entro il termine fissato dal Capitolato d'oneri di cui all'articolo 44, a meno di eventuali proroghe, e per i Soggetti privati entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. (4)

3. Il Direttore deve inviare il verbale di riscontro finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori anche ai soggetti esercitanti le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento di cui all'articolo 16.(2)

4. In sede di riscontro finale il Direttore deve: (5)

a) verificare che le piante utilizzate facciano parte del lotto acquistato e siano state regolarmente assegnate;

b) esprimere un motivato parere in merito agli assegni effettuati nel corso dell'utilizzazione;

c) accertare se la lavorazione sia stata condotta nel rispetto delle norme contenute nel Capitolato d'oneri, nel Contratto e nel presente Regolamento;

d) accertare che i pagamenti siano stati effettuati dalla ditta aggiudicataria secondo le modalità convenute nel Contratto e nel Capitolato d'oneri e, nel caso di difformità, determinare la somma che resta da corrispondere al Soggetto proprietario o gestore; (6)

e) determinare, quando siano state concesse proroghe oltre i 180 giorni, l'indennizzo spettante al Soggetto proprietario o gestore in base alle presenti norme; (7)

f) determinare la somma che l'aggiudicatario deve corrispondere al Soggetto proprietario o gestore per le piante assegnate nel corso del taglio. La suddetta valutazione è desunta dai dati dendrometrici rilevati al momento dell'assegno e dai verbali di riscontro mensili, redatti dal Direttore del cantiere forestale; (8)

g) accertare l'esecuzione dei lavori e l'assenza dei danni ai tracciati di uso ed allestimento temporaneo di cui all'articolo 80.bis, comma 1, lettera c, prescrivendo l'esecuzione di eventuali lavori di rinsaldamento e/o ripristino. In tal caso, solo ad ultimazione dei lavori intimati, si potrà dare esecuzione allo svincolo della polizza fidejussoria di cui all'articolo 47, comma 3; (9)

h) verificare, in caso di Soggetto pubblico, che l'Ente proprietario o gestore abbia provveduto all'accantonamento, su apposito capitolo di bilancio con destinazione vincolata a spese di investimento, dell'importo di cui all'articolo 42, comma 6.bis. In mancanza di detto accantonamento non può essere rilasciato il certificato di regolare esecuzione dei lavori; (10)

i) accertare eventuali violazioni agli articoli del presente Regolamento.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 27, comma 1 del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Comma dapprima modificato dall'articolo 26, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 ed in seguito sostituito dall'articolo 39, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Comma sostituito dall'articolo 39, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Comma sostituito dall'articolo 39, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(5) Alinea modificato dall'articolo 39, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(6) Lettera modificata dall'articolo 39, comma 1, lettera e), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(7) Lettera modificata dall'articolo 39, comma 1, lettera f), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(8) Lettera modificata dall'articolo 39, comma 1, lettera g), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(9) Lettera modificata dall'articolo 39, comma 1, lettera h), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(10) Lettera sostituita dall'articolo 39, comma 1, lettera i), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 51

Assegno dei tracciati di uso e allestimento temporaneo per l'avvicinamento ed il concentramento del materiale (3)

1. I tracciati di uso e allestimento temporaneo di cui all'articolo 80.bis, comma 1, lettera c), così come definiti e nei limiti di cui all'articolo 3, comma 5, del Decreto Interministeriale del 28 ottobre 2021, n. 563734 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale), e i movimenti di terra non superiori al metro cubo per metro lineare, ove non previsto dai dati desumibili dalla comunicazione/autorizzazione o dal progetto/relazione di taglio, se necessari, sono assegnati dal Direttore del cantiere forestale, ove previsto, ed autorizzati dall'Ente Delegato territorialmente competente previa acquisizione del nulla osta del soggetto proprietario. (4)

[2. Le operazioni di assegno sono eseguite dal Direttore del cantiere forestale, di concerto con un funzionario dell'Ente delegato territorialmente competente, in contraddittorio con la ditta aggiudicataria ed alla presenza di un rappresentante dell'Ente proprietario. Lo stradello da assegnare non deve comportare movimenti di terra di entità superiore ad 1 metro cubo per metro lineare, non deve avere una larghezza media superiore a 3 metri e deve essere oggetto di rinsaldamento e/o ripristino al termine dei lavori.] (1) 

3. Alla valutazione delle piante o polloni eventualmente cadenti al taglio si procede in fase di riscontro finale, sulla base dei dati dendrometrici rilevati al momento dell'assegno. In fase di collaudo, deve essere accertata l'effettiva esecuzione dei lavori di rinsaldamento e/o ripristino dei tracciati di uso e allestimento temporaneo assicurando la tutela idrogeologica e favorendo la ripresa della vegetazione naturale. In caso di mancata esecuzione di detti lavori ed in ogni altro caso di danni verificati in sede di collaudo, l'Ente proprietario si rivale sulla ditta aggiudicataria per le somme necessarie all'esecuzione in danno dei lavori di rinsaldamento e/o ripristino. (5)

4. L'autorizzazione all'apertura dei tracciati di uso ed allestimento temporaneo è subordinata alle condizioni di assegnazione del lotto boschivo. (6)

4.bis. Per la valutazione dei danni conseguenti all'inosservanza delle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le tabelle A e B dell'allegato C della L.R. n. 11/96. (2)

 

(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 28, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 ed in seguito abrogato dall'articolo 40, comma 1, lettera c), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 27, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(3) Rubrica modificata dall'articolo 40, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Comma sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(5) Comma modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera d), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(6) Comma modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera e), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




CAPO V

NORME TECNICHE COMUNI A TUTTI I BOSCHI (1)

 

(1) Rubrica modificata dall'articolo 41, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Sezione I

Norme tecniche



Art. 52

Finalità e criteri dei tagli boschivi

1. Le norme che disciplinano i tagli boschivi hanno la finalità di garantire la conservazione della biodiversità, la conservazione del suolo e dei versanti, il miglioramento della funzionalità e dei servigi resi dal bosco.

2. Ciascun prelievo di massa legnosa, per rispondere alle finalità di cui al comma 1, deve essere eseguito rispettando le disposizioni relative alla tutela della biodiversità, secondo i criteri e le modalità indicate nel presente Regolamento forestale.

3. Nei boschi cedui, i tagli devono essere eseguiti rispettando, in particolare, i turni, l'epoca di taglio, il rilascio delle matricine, l'ampiezza e la disposizione delle tagliate, previste dalle relazioni o dai progetti di taglio autorizzati e/o approvati dai Soggetti proprietari o gestori.

4. Nei boschi a fustaia, i tagli devono essere eseguiti con criteri colturali, in funzione della struttura e della consistenza del soprassuolo, in modo da favorire la sua stabilità complessiva e garantire il rispetto dei livelli di provvigione minimale e di saggio annuo di utilizzazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 70 e, nel dettaglio, dai dati desumibili dalle comunicazioni/autorizzazioni o dalle relazioni/progetti di taglio autorizzati o approvati. (1)

4.bis. Nei boschi d'alto fusto coetanei e coetaneiformi devono essere rispettati i turni ed il prelievo è effettuato in funzione dell'età, del sistema dei tagli, della struttura e della consistenza del soprassuolo. (2)

4.ter. Nei boschi d'alto fusto disetanei o di tipo disetaneo, deve essere rispettato il periodo di curazione e per il prelievo si deve tenere conto della struttura e della consistenza del soprassuolo. (2)

4.quater. Nei boschi d'alto fusto, coetanei o disetanei che siano, deve effettuarsi un confronto, per via sintetica od analitica, tra la situazione di fatto esistente e quella che, per quel tipo di terreno e di clima, per quella altitudine ed esposizione, è possibile ritenere ottimale - stato normale - sulla base di tavole alsometriche locali o similari. (2)

5. La conversione delle fustaie in cedui e quella dei cedui composti in cedui semplici è vietata. Essa, tuttavia, potrà essere autorizzata dall'Ente delegato territorialmente competente, in via del tutto eccezionale e per giustificate esigenze di carattere fitosanitario o idrogeologico e deve essere, in ogni caso, regolamentata con il P.G.F..

 

(1) Comma modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 28, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.




Art. 53

Tagli per incolumità pubblica e privata

1. Il taglio straordinario di piante ricadenti nelle aree definite "bosco" ai sensi della vigente normativa per motivi di incolumità pubblica o privata o per il mantenimento in efficienza e sicurezza di edifici, manufatti, impianti e linee, è soggetto a comunicazione. (1)

2. Non sono soggetti a comunicazione i tagli di cui al comma 1, se attuati in esecuzione di ordinanze adottate dall'autorità competente, ai fini della tutela della pubblica incolumità. (3)

3. Per i fini di cui al comma 1, il proprietario o altro soggetto che ne abbia titolo, presenta la comunicazione di cui al comma 1 all'Ente delegato territorialmente competente, corredata da una relazione redatta, ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del D.lgs. n. 34/2018, da un soggetto di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività. (2)

4. Per i tagli di cui al comma 1, decorso il termine di 7 giorni dalla presentazione della suddetta comunicazione il richiedente può dare inizio ai lavori da concludersi entro 30 giorni, prorogabili fino ad un massimo di 30 giorni. (4)

 

(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 29, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito modificato dall'articolo 42, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma dapprima sostituito dall'articolo 29, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito modificato dall'articolo 42, comma 1, lettera c), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Comma modificato dall'articolo 42, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Comma sostituito dall'articolo 42, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 54

Tagli straordinari

1. In presenza di un P.G.F. vigente:

a) gli interventi relativi al taglio straordinario di piante per cause di forza maggiore (esecuzione di opere pubbliche, taglio di piante morte in piedi, pericolanti o schiantate,mantenimento in efficienza di edifici, manufatti, impianti e linee, ecc.) sono soggetti a preventiva comunicazione, tramite il S.U.A.F., all'Ente delegato territorialmente competente, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. Entro tale periodo detto Ente esegue puntuali controlli in loco;(5)

b) la comunicazione di cui alla lettera a) ha validità di 12 mesi;

c) per il materiale legnoso ritraibile, va redatta, da parte di un soggetto di comprovata competenza professionale, di cui all'articolo 6, comma 8, del D.lgs n. 34/2018, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività, apposita relazione di assegno per la relativa registrazione sul libro economico contenuto nel P.G.F., da trasmettere all'Ente delegato territorialmente competente al termine dei lavori;

d) quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera a), la massa legnosa ricavata esula dal computo della ripresa prescritta dal P.G.F.. (1)

2. In assenza di P.G.F., gli interventi di cui al comma 1 possono essere effettuati, previa autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente, con le procedure di cui all'articolo 30. In tal caso l'Ente delegato esegue puntuali controlli in loco. (2)

2.bis Rientrano nei tagli straordinari, per i quali si applicano le modalità di cui all'articolo 31, comma 12:

a) i tagli di piante effettuati per l'esecuzione di alberi modello, secondo le modalità di rilievo tassatorio e di inventariazione della foresta di cui agli articoli 93 e 94, tagli boschivi per prove sperimentali, attività formative nonché per studi e indagini. In presenza di un Piano di Gestione Forestale vigente per le superfici di proprietà pubblica o collettiva deve essere chiesto il parere vincolante della Struttura Regionale Centrale;

b) i tagli da eseguirsi per la ricostituzione dei boschi percorsi e danneggiati dal fuoco, distrutti o deteriorati da calamità naturali, da avversità atmosferiche, da fitopatie e parassiti di cui agli articoli 61.bis, 77, e 78, comma 7. Per questa tipologia di intervento deve essere elaborato uno specifico progetto di intervento e di ricostituzione boschiva munito di tutti i prescritti pareri e nulla osta. (3)

3. Nel caso in cui è prevista la vendita del materiale legnoso ritraibile dagli interventi specificati ai precedenti commi 1 e 2, il tecnico incaricato deve provvedere all'assegno e stima di detto materiale, secondo le modalità dallo stesso individuate e descritte nell'apposita relazione tecnica.

4. Il materiale legnoso derivante dai piccoli tagli boschivi di cui al precedente comma 1, quando non assegnato a titolo di uso civico, con esclusione di quello cercinato, deve essere venduto secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

5. È facoltà del Soggetto proprietario o gestorerivolgersi all'Ente delegato territorialmente competente per l'utilizzazione delle piante di cui ai precedenti commi. (4)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 30, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Comma dapprima sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito modificato dall'articolo 43, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 29, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 e successivamente sostituito dall'articolo 43, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Comma sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 ed in seguito modificato dall'articolo 43, comma 1, lettera e) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(5) Lettera modificata dall'articolo 43, comma 1, lettere a) e b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 55

Tagli per l'attuazione dell‘ordinaria manutenzione

1.Gli interventi colturali di ordinaria e razionale manutenzione forestale non soggetti ad alcuna comunicazione/autorizzazione ed eseguiti in amministrazione diretta da parte degli Enti delegati purché previsti dal Piano Forestale di Indirizzo Territorialesono: la prevenzione degli incendi boschivi; il taglio di piante morte in piedi, schiantate e/o sradicate, purché non cercinate, sempreché siano soddisfatte le esigenze bio-ecologiche; la ricostituzione di cedui degradati, il cui intervento sia tuttavia previsto in un P.G.F. vigente; le ripuliture, il decespugliamento, le spalcature. (1)

2. Il materiale ritratto dalle utilizzazioni di cui al comma 1 rimane nella disponibilità patrimoniale dell'Ente proprietario, salvo diverse intese con l'Ente delegato territorialmente competente.

3. Sussiste, comunque, l'obbligo dell'annotazione in apposito registro, da parte del Soggetto pubblico dei prelievi legnosi. Questi vanno comunicati di volta in volta dall'Ente delegato. (2)

 

(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 56

Tagli colturali a macchiatico negativo

1. I tagli colturali a macchiatico negativo di sfollo e diradamento per le superfici boscate che, complessivamente, sono superiori o pari a 10 ettari, devono essere inclusi nel piano dei tagli di un P.G.F. vigente, ancorché redatto in forma semplificata. In assenza di un P.G.F. vigente, si procede in conformità del disposto del precedente articolo 40, commi 5 e 6 (anticipo di ripresa). (1)

2. Gli interventi colturali di sfollo e di diradamento a macchiatico negativo, per superfici boscate non rientranti nella condizione dell'obbligo di un P.G.F. vigente, possono essere effettuati in amministrazione diretta, da parte degli Enti delegati, secondo le modalità di cui agli articoli 30 e 31. (2)

3. Il materiale legnoso ritraibile può essere venduto ai cittadini a prezzo di uso civico o a ditte iscritte alla C.C.I.A.A. per il settore delle utilizzazioni boschive o all'Albo delle Imprese Forestali, secondo le modalità previste dalla vigente normativa. (3)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Comma sostituito dall'articolo 32, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(3) Comma modificato dall'articolo 45, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 57

Modalità di esecuzione della martellata - Segni convenzionali

1. L'esecuzione della martellata, distinta per forma di governo del bosco, va eseguita secondo le modalità descritte nei seguenti punti.

a. Fustaia:

1. le piante da abbattere che abbiano diametro a petto d'uomo – misurato a 1,30 metri da terra - pari o superiore a 17,5 centimetri, debbono essere martellate con l'impronta del martello forestale del tecnico incaricato e numerate progressivamente su apposita specchiatura al ceppo con numero in tinta rossa indelebile. Il loro diametro è misurato a 1,30 metri da terra ed annotato in apposito piedilista di martellata, unitamente alla specie di appartenenza. Alle piante con difetti e malformazioni, ai fini della stima, deve essere attribuito uno specifico coefficiente di riduzione; (1)

2. le piante assegnate al taglio che abbiano il diametro a petto d'uomo inferiore a 17,5 centimetri, debbono essere contrassegnate al ceppo su apposita specchiatura, con una crocetta in tinta rossa indelebile e con l'impronta del martello forestale del tecnico incaricato. Lo stesso procedimento si adotta per le piante secche in piedi. I monconi vanno contrassegnati al ceppo con uno zero, in tinta rossa indelebile; (1)

3. in fase di martellata dovrà essere individuato il letto di caduta e dovranno essere contrassegnate le piante in esso incluse, il cui volume è da considerare quale parte integrante della ripresa prescritta, a partire dal diametro minimo di 7,5 centimetri a petto d'uomo; (2)

4. in fase di utilizzazione, in via del tutto eccezionale e per motivate esigenze, è possibile modificare il letto di caduta, previa disposizione del Direttore che procede anche all'eventuale compensazione della massa legnosa, dandone immediata comunicazione all'Ente delegato territorialmente competente ed alla Struttura Regionale Territoriale competente; (9)

5) per le conifere l'assegno delle piante deve avvenire mediante rilevo del diametro a 1,30 metri da terra e apposizione, alla medesima altezza, di numerazione progressiva in tinta rossa indelebile. Successivamente, in sede di utilizzazione boschiva, il Soggetto esecutore del taglio deve apporre sulla superficie di taglio il medesimo numero in tinta rossa indelebile. Per le piante cadenti al taglio deve essere redatto apposito piedilista di cavallettamento. (3)

b. Cedui:

1) per i Soggetti pubblici, proprietari o gestori di proprietà collettive, le matricine di età superiore o pari a due volte il turno minimo (2T), di cui all'articolo 63, da abbattere e che abbiano un diametro a petto d'uomo pari o superiore a 17,5 centimetri, devono essere rilevate ed individuate a 1,30 metri da terra con apposizione, alla medesima altezza, di numerazione progressiva in tinta verde indelebile riportandone il diametro e la specie di appartenenza in un apposito piedilista di cavallettamento. Successivamente, in sede di utilizzazione boschiva, il Soggetto esecutore del taglio deve apporre sulla superficie di taglio il medesimo numero in tinta rossa indelebile; (4)

2. le rimanenti piante per i Soggetti pubblici, proprietari o gestori di proprietà collettive, cadenti al taglio, sia da seme e sia da ceppaia, vanno rilevate mediante aree di saggio di minimo 400 metri quadrati; (10)

3. le piante da riservarsi dal taglio - matricine - vanno contrassegnate con anello in tinta verde indelebile a 1,30 metri da terra e numerate progressivamente sul fusto alla medesima altezza. Di esse si rileva il diametro a 1,30 metri da terra, il numero progressivo e la specie, riportando i dati in apposito piedilista di cavallettamento. (11)

c. Cedui in conversione:

1) le piante da abbattere di diametro a petto d'uomo superiore a 7,5 centimetri e inferiore o pari a 17,5 centimetri debbono essere contrassegnate al ceppo, su apposita specchiatura, con una crocetta in tinta rossa indelebile e con l'impronta del martello forestale del tecnico incaricato. Di essi si rileva il diametro a petto d'uomo, che viene riportato in apposito piedilista unitamente alla specie; (5)

2. le piante da abbattere, di diametro a petto d'uomo – misurato a 1,30 metri da terra – pari o superiore a 17,5 centimetri, devono essere martellate con l'impronta del martello forestale e numerate progressivamente al ceppo su apposita specchiatura, con numero in tinta rossa indelebile. Il loro diametro è misurato a petto d'uomo e riportato in apposito piedilista di martellata, unitamente alla specie di appartenenza; (6)

3) per le piante morte in piedi ed i monconi si adotta lo stesso procedimento di cui al precedente comma 1. (7)

3.bis) le ceppaie con più di due polloni devono essere martellate con l'impronta del martello forestale e numerate progressivamente al ceppo su apposita specchiatura con numero in tinta rossa indelebile. Su queste, i polloni da riservarsi dal taglio sono individuati con un anello in tinta verde, apposto a 1,30 metri da terra, mentre quelli cadenti al taglio con crocetta in tinta rossa indelebile. Per i polloni cadenti al taglio sono riportati, in un apposito piedilista, la specie, i diametri, misurati alla medesima altezza, e una specifica lettera accanto al numero della ceppaia di appartenenza. (12)

d. Boschi cedui e fustaie:

1. le piante, da riservare dal taglio, delimitanti le piste di esbosco da realizzare debbono essere contrassegnate, a distanza regolare, con un doppio anello in tinta gialla indelebile a 1,30 metri da terra e con una numerazione progressiva, sempre in tinta gialla, apposta tra i due anelli e riferita a ciascuna pista. Lo stesso procedimento si adotta per le piante, da riservare dal taglio, delimitanti eventuali piazzali di carico ed eventuali piazzole. Di ogni pianta così contrassegnata, viene rilevato il diametro a 1,30 metri da terra e la specie; (13)

2. le piante cadenti al taglio per la realizzazione delle piste di esbosco o per la costruzione di piazzali di carico o piazzole, qualora non rilevate in fase di assegno e stima del lotto boschivo, devono essere martellate con l'impronta del martello forestale del Direttore incaricato e devono recare sulla specchiatura al ceppo una numerazione progressiva in tinta rossa indelebile. Detta numerazione ha inizio con un numero successivo a quello contrassegnante l'ultima pianta martellata e numerata, appartenente al lotto boschivo vero e proprio. Di dette piante, la direzione del cantiere forestale redige apposito verbale di assegno e stima ed il relativo importo, a prezzo di aggiudicazione, viene versato dalla ditta aggiudicataria al momento dell'assegno; (14)

3. le piante di confine delimitanti il lotto boschivo posto in vendita debbono essere contrassegnate con doppio anello in tinta verde indelebile, a 1,30 metri da terra e portare, tra i due anelli, un numero progressivo proprio nella medesima tinta, visibile dall'interno dello stesso lotto. Nel caso di tagli da eseguirsi in esecuzione di P.G.F., i confini così individuati devono coincidere con i limiti delle particelle forestali individuate dal piano stesso.(15)

1.bis. Il numero progressivo di cui al comma 1 deve essere apposto con vernice in tinta rossa indelebile. In alternativa, detto numero progressivo può essere apposto con tinta nera indelebile su targhetta di colore rosso di altro materiale purché, inamovibile, durevole e non modificabile. (8)

 

(1) Punto modificato dall'articolo 33, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Punto modificato dall'articolo 33, comma 1, lett. b), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(3) Punto modificato dapprima dall'articolo 33, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito sostituito dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 ed infine sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Punto dapprima modificato dall'articolo 33, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito sostituito dall'articolo 31, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 ed infine sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera c), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(5) Punto sostituito dall'articolo 31, comma 1, lettera c), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(6) Punto modificato dall'articolo 33, comma 1, lett. e), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(7) Punto modificato dapprima dall'articolo 33, comma 1, lettere e) ed f) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito sostituito dall'articolo 31, comma 1, lettera d), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(8) Comma aggiunto dall'articolo 31, comma 1, lettera e), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(9) Punto modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(10) Punto modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera d), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(11) Punto modificato dall'articolo 46, comma 1, lettere e) ed f) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(12) Punto modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera g), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(13) Punto modificato dall'articolo 46, comma 1, lettere h) e i) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(14) Punto modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera j), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(15) Punto modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera k), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 58

Allestimento e sgombero delle tagliate

1. L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi deve compiersi il più prontamente possibile.

2. Nei cedui, detti prodotti devono essere asportati dalle tagliate o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse ed a detto scopo destinati, non oltre un mese dal termine consentito per il taglio, di cui al successivo articolo 62.

3. Le operazioni di esbosco non devono danneggiare il soprassuolo e, in particolare, il novellame.

4. È vietato, salvo autorizzazione rilasciata dall'Ente delegato territorialmente competente, il trasporto a valle del materiale legnoso lungo versanti, fossi e torrenti, in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico-forestale; è vietato, altresì, il trascinamento o lo strascico lungo strade aperte al transito ordinario.

5. È vietato depositare, anche temporaneamente, materiale legnoso o di risulta all'interno dell'alveo di torrenti, fossi ed impluvi, per evitare i rischi connessi al trasporto a valle di tali materiali, in caso di forti precipitazioni.

6. È consentito il transito dei trattori gommati e dei trattori forestali lungo tracciati e/o varchi naturali, che non comportino danni al soprassuolo o movimenti di terra, salvo casi particolari (possibile costipamento del terreno, periodi particolarmente piovosi, rinnovazione in atto ecc.).

7. È consentita la manutenzione ed il ripristino di strade, piste e relative piazzole, mulattiere e/o sentieri, che non comportino movimenti di terreno, altrimenti, tali interventi devono essere debitamente autorizzati dal proprietario e muniti della prescritta autorizzazione per i movimenti di terreno, prevista dal presente Regolamento.

8. È vietato l'abbruciamento dei residui della lavorazione nei boschi. I residui delle utilizzazioni boschive, costituiti da ramaglie, cimali, sottobosco e da ogni altro avanzo della lavorazione, non superiore a 2 centimetri di diametro, sia delle fustaie che dei cedui, possono essere lasciati sul posto, adeguatamente ed uniformemente sparsi sulla superficie, oppure in piccole andane lungo le curve di livello, larghe massimo 1,5 metri ed alte al culmine massimo 30 centimetri, in modo che non siano di ostacolo all'affermazione della rinnovazione, purché le pezzature non siano superiori ai 1,5 metri di lunghezza, oppure sotto forma di triturato o cippato. Detti residui, ove non diversamente disposto da specifiche disposizioni di legge o nei provvedimenti di autorizzazione al taglio, debbono essere disposti in loco ordinatamente negli spazi vuoti, in piccole andane, lasciando libere le ceppaie e l'eventuale rinnovazione di specie forestali. Per ridurre il rischio di incendi, per una striscia di 20 metri lungo le strade e le piste forestali, i residui devono essere allontanati dalle tagliate o concentrati negli spazi liberi, il più prontamente possibile ed ivi triturati o cippati. (1)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 47, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 59

Esbosco dei prodotti

1. Ferma restante l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami, l'esbosco dei prodotti deve farsi, di regola, per strade, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito e il rotolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione. In particolare, per quanto riguarda il trasporto con teleferica o filo a sbalzo, si richiamano le disposizioni di cui agli articoli 30 e seguenti del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

2. Il rotolamento e lo strascico è permesso soltanto dal luogo dove la pianta è stata atterrata alla strada, condotta o canale o spazio vuoto più vicino.

3. È consentito l'impiego di trattrici gommate e/o cingolate e di gru a cavo, per l'avvicinamento del legname dal luogo dove la pianta è stata abbattuta al piazzale di carico.




Art. 60

Carbonizzazione

1. Nell'ambito della gestione sostenibile delle risorse forestali è consentita la pratica della carbonizzazione.

2. La carbonizzazione deve avvenire, ove possibile, in aie carbonili preesistenti, adottando il metodo appenninico tradizionale, con carbonaia a cupola rivestita di terra ("catuozzo") o, in alternativa, con carbonaie prefabbricate di piccola taglia composte da elementi trasportabili con trattrice forestale. (2)

3. Qualora occorra formare nuove aie, queste si praticheranno nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per l'azione del vento o per altre cause, non esista pericolo per il soprassuolo e per la consistenza e la stabilità del terreno.

4. L'Ente delegato territorialmente competente può inibire o imporre speciali e opportune cautele per l'esercizio della carbonizzazione, quando vi possa essere pericolo di incendio. (1)  

5. Durante la preparazione del carbone, il terreno circostante deve essere comunque vigilato, di giorno e di notte, da operai esperti, al fine di evitare ogni pericolo di incendio al bosco circostante.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 34, comma 1, lett a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Comma modificato dall'articolo 48, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 61

Preparazione della carbonella

1. La preparazione della brace o carbonella non deve recare danno alle piante e/o alle ceppaie e può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle giornate di vento, escluso in ogni caso il periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre.

2. Per detta preparazione devono adibirsi gli spazi vuoti del bosco e le aie delle carbonaie.


 

 

Art. 61.bis (1)

Norme valide per il taglio dei boschi percorsi dal fuoco, distrutti o deteriorati

1. Nei boschi percorsi e danneggiati dal fuoco nonché in quelli distrutti o deteriorati da calamità naturali o avversità atmosferichegli interventi di taglio finalizzati al ripristino della coltura e della copertura boschiva devono intendersi a tutti gli effetti come tagli colturali. (2)

2. Per i boschi cedui il taglio di succisione deve essere effettuato entro l'annosuccessivo all'evento e deve interessare tutte le ceppaie e le piante matricine secche su tutta la superficie incendiata. (3)

3. Nelle fustaie si procede con accurata selezione eliminando le piante morte con contemporanea ripulitura dai monconi e dagli arbusti semicarbonizzati.

4. Per i boschi di cui al comma 1 si applica la procedura di cui al comma 12 dell'articolo 31 ed il divieto di pascolo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 127.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 32, comma 1 del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Comma modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Comma modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.


 

Sezione II

Boschi Cedui



Art. 62

Epoca del taglio

1. L'epoca del taglio dei boschi cedui è regolata come segue:

a) faggio dal 15 agosto al 15 maggio; (1)

b) altre specie dal 1° ottobre al 15 aprile; (2)

c. eucalipto dal 1° ottobre al 15 giugno.

2. Nel caso dei boschi misti di faggio e di altre specie, si farà riferimento alla specie prevalente.

3. Il taglio per la conversione a fustaia dei cedui, eseguito con le modalità previste dalle disposizioni del presente Regolamento, è consentito in qualsiasi stagione dell'anno.

 

(1) Lettera sostituita dall'articolo 35, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 35, comma 1, lett. b), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.




Art. 63

Turno minimo

1. Per i cedui puri il turno minimo dei tagli non può essere inferiore a:

a. eucalipto e pioppo, anni 10; (3)

b. castagno, anni 12;

c. ontani, robinia, salici e nocciolo, anni 12;

d. cerro, anni 16;

e. leccio, anni 25;

f. altre specie quercine, anni 18;

g. carpino, acero e orniello, anni 18; (4)

h. faggio, anni 24;

i. specie tipiche della macchia mediterranea, anni 25.

2. Per i cedui misti, si applica il turno della specie prevalente, fatti salvi i cedui misti di robinia, in cui si applica il turno assegnato alle altre specie che compongono il soprassuolo, quando queste ultime ne costituiscano almeno il 30 per cento.

3. I turni minimi per i cedui di specie forestali idonee per la produzione di biomassa ad uso energetico possono essere ridotti, sempre che tale attività sia stata pianificata nei P.G.F. e previo rilascio del parere favorevole dell'Ente delegato territorialmente competente, in ordine alla compatibilità della ceduazione a turno breve, con la stabilità dei versanti e la conservazione del suolo.

4. Per i cedui a sterzo di faggio e di leccio, il periodo di curazione è fissato in anni 8. I polloni di maggiore diametro devono avere un'età media di 24 anni. Con il taglio di curazione vengono asportati contestualmente i polloni di 24 anni e diradati quelli di età inferiore.

5. Per i cedui di castagno ricadenti nei comuni di: Angri, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Cava de' Tirreni, Corbara, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, Sarno, Scafati, Sant'Egidio del Monte Albino, Siano, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Tramonti, il turno minimo è di anni 9. (1)

6. È consentita la trasformazione, ovvero la conversione, del ceduo di castagno in castagneto da frutto, mediante innesto. La ceduazione può essere effettuata prima della scadenza dei turni minimi, sempre che tale attività sia stata pianificata nei P.G.F. e previo rilascio dell'autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente. Per queste trasformazioni si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi e agli articoli 62, 142 e 153. (2)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 36, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Comma sostituito dapprima dall'articolo 36, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito dall'articolo dall'articolo 32, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(3) Lettera modificata dall'articolo 50, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Lettera modificata dall'articolo 50, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 64 (1)

Sfolli e diradamenti

1. In deroga ai P.G.F., i tagli di sfollo e di diradamento sono consentiti, previa comunicazione all'Ente delegato territorialmente competente, nei boschi cedui, semplici, matricinati e composti, in numero massimo di due per ogni turno, con intervallo non inferiore a un terzo del turno.

2. Negli sfolli e nei diradamenti dei boschi cedui, semplici, matricinati e composti, devono essere prelevati, prioritariamente, i polloni aduggiati, deperienti e sottoposti. In ogni caso, non può essere prelevato più del 15 per cento del numero totale dei polloni presenti.

2.bis. Il taglio di sfollo nei cedui è consentito nei mesi estivi fatto salvo le diverse disposizioni per le aree ricadenti nel perimetro dei siti della Rete Natura 2000 e delle Aree Protette. (2)

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 37, comma 1 del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 51, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 65

Cedui matricinati

1. Il taglio dei boschi cedui matricinati deve essere eseguito in modo da riservare almeno 70 matricine per ettaro, ad eccezione dei cedui di castagno, nei quali le matricine riservate dal taglio non possono essere inferiori a 50.

2. Le matricine vanno scelte fra le specie che compongono il ceduo, dando preferenza alle specie quercine ed al faggio. In ogni caso, andranno tutelate le specie di cui al successivo articolo 79.

3. Le matricine, da rilasciare, idonee per condizioni fitosanitarie e di sviluppo, sono scelte fra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni di migliore portamento e più sviluppati ed il loro diametro, a metri 1,30, non dovrà essere inferiore ai diametri medi dei polloni del turno. Le matricine da rilasciare devono essere distribuite, in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi nel caso di specie che non tollerano il brusco isolamento (faggio). Le matricine da eliminare vanno tagliate contestualmente ai polloni. (1)

4. Nei boschi con pendenza superiore al 70 per cento, il numero minimo di matricine deve essere aumentato da 50 a 70, per il castagno e da 70 a 100, per le altre specie.

5. Nei boschi misti di robinia devono essere rilasciate le matricine appartenenti alle altre specie forestali presenti, secondo i criteri di cui al presente articolo.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 38, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 ed in seguito modificato in seguito dall'articolo dall'articolo 34, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.




Art. 66

Cedui composti

1. Si definiscono composti i cedui in cui, prima del taglio, sono presenti matricine appartenenti ad almeno 3 classi di età, con uniforme distribuzione spaziale.

2. Il numero delle matricine da riservare al taglio deve essere di almeno 140 per ettaro, di cui 50-60 dell'età del turno del ceduo (allievi) e le rimanti, ripartite fra le altre classi di età multiple del turno.

3. Le matricine vanno scelte fra le specie che compongono il ceduo, dando preferenza alle specie quercine ed al faggio. In ogni caso, andranno tutelate le specie di cui al successivo articolo 79. Dette matricine devono essere distribuite in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata.

4. Le matricine da eliminare vanno tagliate contestualmente ai polloni.




Art. 67

Cedui senza matricine

1. Nei boschi cedui puri di robinia, eucalipto, nocciolo, pioppo e salice, non è obbligatoria la riserva di matricine.

1.bis. In conformità al disposto dell'articolo 7, comma 5, lettera a), del D.lgs n. 34/2018, il taglio raso del ceduo senza rilascio di matricine è consentito solo per interventi urgenti ai fini di difesa fitosanitaria, del ripristino post-incendio, di difesa idrogeologica o per altri motivi di preminente e riconosciuto interesse pubblico a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.




Art. 68

Modalità dei tagli

1. Il taglio dei polloni deve essere eseguito al colletto ed in modo che la corteccia non risulti slabbrata. La superficie di taglio deve essere inclinata o convessa e, comunque, tale da evitare ristagni di acqua.




Art. 69

Taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali

1. Nei boschi in situazione speciale, il taglio è soggetto alle specifiche norme vigenti, in rapporto alla classificazione ed ai vincoli insistenti sull'area. Per quanto non previsto da tali norme, si applicano le norme di cui ai commi successivi.

2. I boschi cedui situati in zone a forte pendio o soggette a valanghe o frane, specie se incombenti su centri abitati e su vie di comunicazione, debbono essere tenuti a regime ed utilizzati a ceduo matricinato ed a ceduo a sterzo (disetaneo). (1)

3. Sui versanti soggetti a rotolamento di massi ed incombenti su centri abitati e su vie di comunicazione, dovrà essere rilasciata una fascia di protezione larga almeno 20 metri, nella porzione inferiore della pendice.

4. Ove si tratti di aree a rischio idrogeologico, l'esbosco deve essere effettuato con canalette, fili a sbalzo o altri sistemi, atti a evitare la rottura del cotico, l'asportazione della lettiera e/o il sentieramento, in modo da impedire l'innesco di fenomeni di dissesto.

5. Le dimensioni delle singole tagliate devono essere commisurate alla pendenza del versante. (2)

 

(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 39, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito modificato dall'articolo 36, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Comma sostituito dall'articolo 39, comma 1, lett. b), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.




Sezione III

Boschi a fustaia



Art. 70 (1)

Trattamento delle fustaie

1. Il bosco a fustaia o di alto fusto è costituito da piante originate esclusivamente da seme. In caso di coesistenza di piante da seme e da ceppaia, la forma di governo viene attribuita stabilendo l'origine della provvigione prevalente.

2. Le fustaie transitorie, ovvero i soprassuoli transitori, ai fini del trattamento assestamentale, sono assimilate per la loro funzione e struttura alle fustaie di origine gamica.

3. Nel governo a fustaia rientrano anche i boschi di neo-formazione, così come definiti all'articolo 154.

4. Nelle fustaie, il taglio raso è di norma vietato. Il taglio raso può essere effettuato solo negli impianti di specie esotiche, di pini mediterranei e negli impianti costituiti su terreni agricoli per l'arboricoltura da legno ed a scopo produttivo.

5. Nelle fustaie, il taglio delle piante è consentito in tutte le stagioni dell'anno.

6. Norme generali per il taglio colturale dei boschi di alto fusto:

a. nelle fustaie si può procedere ai vari tagli colturali mediante:

1) tagli intercalari (nei boschi coetanei/coetaneiformi): di ripulitura, follo, di diradamento e preparazione; (2)

2) tagli di rinnovazione (nei boschi coetanei/coetaneiformi): e tagli successivi (di sementazione, secondari e di sgombro); (3)

3) tagli di curazione per i boschi disetanei, irregolari e per le fustaie transitorie;

4) tagli fitosanitari;

b. in qualsiasi periodo dell'anno sono consentiti le ripuliture, gli sfolli ed i diradamenti;

c. il tipo e l'intensità dei tagli colturali di ripulitura e di sfollo (nei novelleti, nelle spessine e nelle stangaie) e di diradamento (nelle perticaie e nelle fustaie giovani e adulte) sono diretti ad eliminare i soggetti deperienti, adugiati, danneggiati, malformati, soprannumerari e in forte concorrenza tra loro, non interessanti, di regola, il piano dominante. Questi interventi, tesi a regolarizzare il soprassuolo devono essere stabiliti caso per caso e contenuti, in generale, entro il 20-30 per cento della provvigione media presente sulla superficie oggetto di intervento. Le chiome delle piante supersiti non interessate dal taglio dovranno mantenere un contatto fra loro o quasi. Solo eccezionalmente i predetti interventi possono riguardare i soggetti del piano dominante;

d. per gli interventi di diradamento devono essere indicati sia il grado che la tipologia;

e. nelle fustaie coetanee e coetaneiformi:

1) il taglio di preparazione non è richiesto qualora il bosco sia stato regolarmente sottoposto a tagli intercalari;

2) i tagli successivi possono essere "uniformi" oppure eseguiti, qualora si persegual'obiettivo della disetaneizzazione del complesso boscato, a "strisce" o a "buche" (gruppi);(4)

3) il taglio di sementazione deve essere effettuato alla fine del turno minimo e l'intensità del taglio dipende dalla densità del soprassuolo, dall'esecuzione di eventuali tagli di preparazione e dalla durata del periodo di rinnovazione;

4) il taglio di sgombro delle piante del vecchio ciclo si esegue in presenza di rinnovazione naturale, completamente ed uniformemente affermata sulla superficie da tagliare e devono essere lasciate almeno 5 piante mature per ettaro, per consentire il mantenimento dell'habitat per la fauna;

f. la rinnovazione naturale può considerarsi pienamente affermata quando il novellame è distribuito uniformemente, ha un'altezza non inferiore a 1,50-2,00 metri e copre non meno dell'80 per cento della superficie da sgomberare;

g. la ripresa deve essere determinata con criteri prudenziali.

7. Nelle fustaie coetanee e coetaneiformi di faggio si interviene come di seguito:

a. tagli intercalari:

1) i tagli di sfollo o di diradamento che si rendono necessari per la eccessiva densità del bosco, o che si eseguano ai fini incrementali, devono compiersi in modo che le chiome delle piante superstiti restino, a prelievo effettuato, a contatto tra loro o quasi;

2) le piante cadenti al taglio devono essere scelte tra quelle dominate, danneggiate, deformi o in condizioni di evidente deperimento. I tagli possono effettuarsi con intervallo di 10 anni;

3) il tipo e l'intensità del taglio di sfollo o diradamento, espresso in mc/Ha, è precisato nel P.G.F. e, qualora non richiesto, nella comunicazione/autorizzazione o relazione/progetto di taglio. Per i tagli di diradamento l'intensità del prelievo deve, in ogni caso, garantire i livelli di provvigione minimale;

4) salvo diversa disposizione del P.G.F., nelle fustaie di età inferiore a 30 anni il prelievo, nel decennio di vigenza del Piano, deve essere contenuto entro 15 metri cubi per ettaro; tra 30 e 45 anni di età, entro 20-30 metri cubi per ettaro; tra 45 e 60 anni di età, entro  30-60 metri cubi per ettaro;(5)

4.bis) i tagli di preparazione possono essere eseguiti, se necessario, 10/15 anni prima dell'età del turno. Essi hanno luogo prima del taglio di sementazione, tra i 70 e gli 80 anni di età. Sono consentiti quando non sono stati eseguiti regolari sfolli e diradamenti e il prelievo si deve aggirare, salvo diversa disposizione del P.G.F., intorno a 80-100 metri cubi per ettaro. (6)

b. tagli di rinnovazione:

1) per i tagli successivi devono essere rispettati il turno ed il periodo di rinnovazione indicati nell'articolo 72, salvo diverse prescrizioni del P.G.F.;

2) la serie dei tagli di rinnovazione deve essere la seguente:

[2.1). taglio di preparazione:

2.1.1) può essere eseguito, se necessario, 10-15 anni prima dell'età del turno. Esso ha luogo prima del taglio di sementazione, tra i 70 e gli 80 anni di età;

2.1.2) è consentito quando non sono stati eseguiti regolari sfolli e diradamenti;

2.1.3) il prelievo si deve aggirare, salvo diversa disposizione del P.G.F., intorno a 80-100 mc/Ha.] (7)

2.2). taglio di sementazione:

2.2.1) nel caso di soprassuolo in condizioni ottimali con una provvigione media unitaria compresa tra i 350 e i 500 metri cubi, può essere asportato fino ad un terzo della massa legnosa in piedi;

2.2.2) per i boschi già diradati con il taglio di sementazione è asportato il 15-20 per cento della provvigione media presente sulla superficie oggetto di intervento;

2.3). primo e secondo taglio secondario:

2.3.1) dopo 5/6 anni dal taglio di sementazione, può essere effettuato un primo taglio secondario e nei successivi 6/10 anni può essere effettuato, qualora necessario, un altro taglio secondario asportando, ogni volta, il 25-30 per cento della massa legnosa assicurando, tuttavia, che quella rimanente sia almeno di 150 mc/Ha;

2.3.2) i soggetti da eliminare sono costituiti soprattutto dalle piante più ramose appartenenti al piano dominante esercitanti una forte azione aduggiante sul novellame insediatosi a seguito del taglio di sementazione. La loro eliminazione, inoltre, appare necessaria anche al fine di evitare maggiori danni al novellame qualora venga posticipato il loro abbattimento nella fase di sgombero definitivo del vecchio ciclo In ogni caso occorre innanzitutto aver cura che le piante non utilizzate siano equamente distante tra loro al fine di non creare zone troppo aperte tali da far penetrare un'eccessiva quantità di luce;

2.4). taglio di sgombro:

2.4.1) deve essere effettuato dopo che la rinnovazione si sia pienamente affermata;

2.4.2) con esso viene utilizzata la residua parte del soprassuolo appartenente al vecchio ciclo, salvo quanto disposto nel comma 6, lettera "e", punto 4).

8. Nelle fustaie coetanee e coetaneiformi di cerro, di altre specie quercine e di altre latifoglie si interviene come di seguito:

a. tagli intercalari:

1) i tagli di sfollo e diradamento devono essere eseguiti con le modalità indicate nel precedente comma 7, lettera "a", punto 1), 2), 3) e 4). Per il cerro ed il farnetto, fino a 20 – 25 anni di età, e per le altre specie quercine, fino a 30 - 35 anni di età, i diradamenti dovrebbero essere precoci e frequenti;

2) per le specie quercine, con soprassuolo di anni 50, si devono lasciare circa 600-700 fusti ad ettaro;

3) i tagli possono effettuarsi con intervallo di 10 anni;

b. tagli di rinnovazione:

1) per i tagli successivi devono essere rispettati il turno ed il periodo di rinnovazione indicati nell'articolo 72, salvo diverse prescrizioni del P.G.F.;

2) la serie dei tagli di rinnovazione è la seguente:

2.1). taglio di preparazione:

2.1.1) deve essere realizzato, se necessario, 10-15 anni prima della fine del turno quando il soprassuolo è estremamente colmo ed al suolo vi è abbondante copertura morta ancora indecomposta;

2.1.2) per le specie quercine, il prelievo viene effettuato a carico del piano dominato, per portare la provvigione intorno ai 280 mc/Ha;

2.2). taglio di sementazione:

2.2.1) deve essere effettuato a fine turno;

2.2.2) per le specie quercine, se la densità è colma e non si prevede alcun taglio secondario si deve prelevare almeno un terzo della massa esistente. Contemporaneamente al taglio deve essere effettuata la ripulitura del suolo e, ove possibile, una leggera erpicatura o rastrellatura del medesimo per favorire la rinnovazione naturale;

2.2.3) per le latifoglie non quercine, quando il bosco è a densità colma non si prevede alcun taglio secondario e si preleva dal 30 al 50 per cento della provvigione, scegliendo le piante da abbattere prevalentemente tra quelle appartenenti al piano dominato e sub-dominante;

2.3). taglio secondario:

2.3.1) può essere effettuato in caso di elevata fertilità della stazione e ottima provvigione del complesso osservando la medesima modalità e intensità del taglio di sementazione dal quale dovrà essere distanziato di almeno 10 anni;

2.4). taglio di sgombro:

2.4.1) può effettuarsi al pieno insediamento della rinnovazione. Esso, in genere, segue di 10-20 anni il taglio di sementazione. Tuttavia nelle stazioni molto fertili può essere anticipato;

2.4.2) segue di almeno 10 anni il taglio secondario, qualora previsto;

2.4.3) con esso cadono al taglio tutte le residue piante del vecchio ciclo, salvo quanto disposto nel comma 6, lettera "e", punto 4).

9. Per le fustaie coetanee o coetaneiformi, che hanno raggiunto l'età del turno minimo, trattate con tagli successivi, devono essere preferiti, prioritariamente, i tagli eseguiti a piccole buche o strisce al fine di ottenere strutture di tipo coetaneo nelle buche o strisce e diversificate e di tipo disetaneo nel complesso.

10. Nelle fustaie coetanee, di qualunque specie, sono ammessi gli interventi di taglio, eseguiti su singola pianta o per gruppi, per la trasformazione delle stesse in fustaie disetanee. Tale trasformazione deve essere effettuata con tagli a scelta, da attuarsi a distanza tra loro di almeno 10 anni, favorendo la differenziazione compositiva e verticale della struttura nonché la rinnovazione naturale. Il tasso di utilizzazione deve essere contenuto entro il 30 per cento della provvigione presente.

11. Norme generali per il trattamento delle fustaie disetanee, "irregolari", e transitorie:

a. si interviene con criteri colturali (metodo colturale), ovvero con tagli a scelta (tagli saltuari o di curazione) eseguiti per pedali o per piccoli gruppi;

b. i tagli a scelta, di sfollo e diradamento, devono tendere a migliorare la struttura del bosco, favorendo la diversificazione compositiva e strutturale, ad aumentare la stabilità dei popolamenti e favorire la rinnovazione naturale;

c. con tali interventi si deve tendere a liberare eventuali gruppi di rinnovazione affermata, a ridurre la densità, ove questa risulti eccessiva, per consentire un regolare sviluppo degli alberi, anche in relazione alle possibilità di fruttificazione, disseminazione e sviluppo dei semenzali e per favorire l'accrescimento dei soggetti meglio conformati;

d. il tipo e l'intensità dei tagli colturali di sfollo e diradamento devono tendere ad eliminare i soggetti deperienti, sottoposti, malformati, soprannumerari nonché eccessivamente adugianti;

e. salvo diversa e motivata disposizione del P.G.F., ove previsto, deve essere assicurato un periodo di curazione di 10 anni ed il tasso di utilizzazione non deve superare il 25 per cento della provvigione;

f. in ogni caso, dopo l'intervento di taglio devono essere garantiti i livelli minimi di provvigione minimale;

g. durante il periodo di curazione sono ammessi solo i tagli di cui agli articoli 53 e 54.

12. Affinché si possa intervenire mediante i tagli colturali occorre che la provvigione media presente sulla superficie interessata dall'intervento dopo il taglio, sia superiore alla provvigione minimale di seguito riportata:

 

Caratteristiche del popolamento

Provvigione minimale (mc/Ha)

Popolamenti di pini mediterranei (pino domestico, mediterraneo e d'aleppo)

100-150

Popolamenti di cerro o a prevalenza di cerro, popolamenti di latifoglie mesofile, popolamenti misti di altre specie, pinete di pino nero, laricio, d'aleppo

150

Popolamenti di faggio o a prevalenza di faggio

250

Popolamenti misti di conifere e latifoglie della zona montana

200-250

 

13. Nei rimboschimenti puri di conifere o a prevalenza di conifere si interviene come di seguito:

a. deve essere favorita la naturalizzazione dei rimboschimenti mediante interventi colturali tesi a sostenere l'evoluzione dei soprassuoli originati dal rimboschimento verso formazioni a struttura e composizione più complessa, attraverso la diffusione spontanea e l'affermazione delle specie forestali tipiche dell'area;

b. nei rimboschimenti posti nelle stazioni pedologicamente più favorevoli e a maggiore quota, la gestione deve facilitare la diffusione di specie autoctone al fine di ricostituire boschi a prevalenza di latifoglie. In tali aree le conifere devono essere gestite con il taglio a scelta per favorire la naturalizzazione e l'aumento della complessità strutturale;

c. nei rimboschimenti posti in condizioni ecologiche sfavorevoli o interessate dal passaggio ripetuto di incendi, si deve operare con il taglio a scelta a piccoli gruppi, tale da favorire strutture disetanee a gruppi;

d. nei rimboschimenti di età fino 50-60 anni gli interventi finalizzati alla naturalizzazione consistono in diradamenti, tendenti a garantire inizialmente il miglioramento della stabilità individuale. L'intensità dovrà essere moderata, in modo da non provocare bruschi cambiamenti. In ogni caso, devono essere accentuate le eventuali difformità presenti e favorire le specie autoctone;

e. nei rimboschimenti di età superiore a 50-60 anni, se le condizioni generali di stabilità lo consentono, si procede ad una riduzione graduale della copertura, favorendo, laddove presente, la rinnovazione naturale;

f. la naturalizzazione del soprassuolo arboreo deve essere fatta in maniera graduale, attraverso successivi diradamenti selettivi con intensità di prelievo mai superiore ad un terzo della massa presente, salvo diversa disposizione del P.G.F.. In ogni caso, il grado ed il tipo dei tagli di diradamento sono determinati in base alle caratteristiche del soprassuolo e della stazione e possono essere ripetuti sulla stessa superficie con un intervallo non inferiore a 10 anni;

g. gli interventi di diradamento devono salvaguardare le conifere autoctonee naturalizzatele quali contribuiscono alla diversificazione compositiva e strutturale del soprassuolo. (8)

14. In ogni caso, si dovranno applicare le norme per la salvaguardia della biodiversità di cui all'articolo 79.

15. In situazioni particolari gli interventi di diradamento selettivo possono essere orientati a valorizzare anche singole piante adottando le tecniche della selvicoltura d'albero.

16. È sempre vietata la conversione dei boschi di alto fusto, delle fustaie transitorie e dei cedui in avviamento all'alto fusto in cedui semplici, matricinati e composti salvo se non diversamente stabilito nel P.G.F. e solo per comprovate esigenze di natura geo-pedologica, idrogeologica e/o legate alla sicurezza dei versanti.

17. È consentita la trasformazione dell'alto fusto di castagno destinato alla produzione di legno, in castagneto da frutto mediante innesto alto sulle branche sempre che tale attività sia stata pianificata in un P.G.F. e previo rilascio dell'autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente. Per queste trasformazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 142 e 153.

18. I tagli fitosanitari devono essere trattati alla stregua del disposto degli articoli 53, 54 e 78. (9)

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 37, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Punto modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Punto modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Punto modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(5) Punto modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(6) Punto aggiunto dall'articolo 52, comma 1, lettera e) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(7) Sottopunto abrogato dall'articolo 52, comma 1, lettera f), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(8) Lettera modificata dall'articolo 52, comma 1, lettera g), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(9) Comma modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera h), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.



 

Art. 71 (1)

Cedui in conversione - Soprassuoli transitori

1. Per i fini di cui al presente regolamento si definisce "conversione" il cambiamento della forma di governo di un soprassuolo boscato.

2. Si definiscono cedui in conversione all'alto fusto i cedui «invecchiati» di cui all'articolo 27 di età pari o superiore a due volte l'età del turno minimo di taglio come individuato nell'articolo 63.

3. Si definiscono soprassuoli transitori, ovvero fustaie transitorie, quei soprassuoli boscati di cui al comma 2 di origine prevalentemente agamica che per le loro caratteristiche fisionomico-strutturali possono essere assimilati alle fustaie di origine gamica, derivanti da specifici tagli di avviamento o formatisi per evoluzione naturale.

4. È vietato convertire i soprassuoli di cui ai precedenti commi in cedui semplici, matricinati e composti fatto, salvo quanto previsto dal comma 16 dell'articolo 70. (2)

5. Il trattamento dei soprassuoli di cui ai precedenti commi prevede l'esecuzione di tagli di avviamento, consistenti in diradamenti sulle ceppaie, finalizzati alla progressiva riduzione del numero dei polloni e/o eventuali diradamenti selettivi dei soggetti affermati di origine agamica tali da consentire l'aumento al suolo dei soggetti da seme e preparare il bosco ai futuri tagli di rinnovazione. I soggetti di origine gamica saranno, generalmente, preservati dal taglio, fatto salvo i casi di manifesta senescenza, malattia, concorrenza o forma particolarmente contorta.

6. Il primo intervento di avviamento nei boschi di cui al comma 2 deve essere effettuato rilasciando almeno 2 polloni per ceppaia, oltre le matricine e/o gli altri soggetti, gamici ed agamici, in buono stato vegetativo. Laddove le condizioni lo consentano, può essere rilasciato un solo pollone per ceppaia.

7. Nei successivi tagli di avviamento non si può prelevare, di norma, più del 20 per cento della massa presente. I tagli di avviamento dovranno favorire le specie rare, sporadiche, endemiche e le particolarità botaniche.

8. È ammessa la conversione diretta ad alto fusto dei cedui secondo le modalità di cui al comma 5.

9. Per la conversione all'alto fusto dei cedui dovrà essere sempre specificato l'algoritmo colturale.

10. Nei soprassuoli transitori, i tagli di rinnovazione potranno essere effettuati quando si verifica una delle seguenti condizioni:

a) è stata superata un'età pari a 5 volte il turno minimo previsto per i cedui delle stesse specie;

b) è stata superata la provvigione minimale, riportata all'articolo 70 per le fustaie della stessa specie.

11. I tagli di rinnovazione devono essere effettuati in modo da ottenere strutture multiplane, diversificate e disetaneiformi le cui specie costituenti siano in grado, alla fine, di rinnovare il bosco per via naturale.

12. In presenza di incipienti fenomeni di senescenza e di deperimento del soprassuolo transitorio, può essere consentita l'anticipazione dei tagli di rinnovazione, in deroga ai criteri minimi sopra stabiliti.

13. Nel trattamento dei soprassuoli transitori si applica il metodo colturale.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 40, comma 1 del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Comma modificato dall'articolo 38, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.




Art. 72

Turno minino e periodo di rinnovazione nelle fustaie coetanee e coetaneiformi

1. Per le fustaie coetanee o coetaneiformi, trattate a tagli successivi, salvo diverse disposizioni del P.G.F., il turno minimo è fissato in:

a. 100 anni, per le fustaie di faggio, con periodo di rinnovazione compreso tra i 15 ed i 20 anni;

a.bis 80 anni, per i castagneti ad alto fusto destinati alla produzione legnosa; (1)

b. 90 anni, per il cerro, con periodo di rinnovazione compreso tra i 15 ed i 20 anni;

c. 70 anni, per le altre specie quercine, con periodo di rinnovazione compreso tra i 15 ed i 20 anni;

d. 100 anni per le fustaie di pino domestico e marittimo;

e. 70 anni per le fustaie di pino d'aleppo ed altre conifere;

f. 60 anni per le fustaie di ontano napoletano ed altre latifoglie;

g. 25 anni per le fustaie di pino insigne.

 

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 39, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.




Art. 73 (1)

Boschi di alto fusto in situazioni speciali o con soprassuolo irregolare

1. Per i boschi d'alto fusto o in conversione all'alto fusto posti in situazioni speciali si applicano le medesime disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 69.

2. I boschi di cui al comma 1 e quelli con soprassuolo irregolare devono essere considerati e trattati alla stregua di boschi disetanei.

3. I boschi d'alto fusto prospicienti le dune litoranee, le pertinenze idrauliche golenali, posti lungo i corsi d'acqua a regime torrentizio o perenne e quelli radicati in zone a forte pendio, specie se incombenti su centri abitati o grandi vie di comunicazione, devono essere trattati a taglio saltuario/taglio a scelta.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 40, comma 1 del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.




Art. 74

Coltivazione delle sugherete

1. La sughereta e le tipologie forestali correlate, in quanto componenti di pregio del paesaggio costiero della Regione Campania, sono soggette alla regolamentazione riportata nei seguenti commi, anche se non ricadenti in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

2. La sughereta è tale se occupa una superficie minima di 2500 metri quadrati ed una densità non inferiore a 30 piante per ettaro, nei soprassuoli puri o a prevalenza di sughera.

3. Il taglio delle piante di sughera, anche se non più produttive o morte in piedi, è soggetto ad autorizzazione ed, in ogni caso, è subordinato alla sostituzione con piante della stessa specie.

4. Le specie subordinate possono essere sottoposte a taglio e sostituite con piante di sughera.

5. Nei consorzi misti soggetti a utilizzazioni, dovranno essere preservate dal taglio almeno 30 piante di sughera per ettaro, qualora presenti.

6. Non è consentita la trasformazione della sughereta in altra qualità di coltura. Il mutamento di destinazione d'uso delle sugherete per fini non agricoli, è soggetto a specifica autorizzazione da parte dell'Ente delegato territorialmente competente, con l'obbligo del reimpianto in aree limitrofe.

7. La demaschiatura e l'estrazione del sughero gentile dalle piante di sughera è soggetta alle norme di cui alla Legge 18 luglio 1956, n. 759.

7.bis. Per l'attività di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile deve essere prodotta dal soggetto interessato apposita comunicazione di inizio attività da inviare all'Ente delegato territorialmente competente. (1)

7.ter. Nelle sugherete abbandonate con sottobosco invaso da cespugliame e arbusti della macchia mediterranea, al fine di facilitare il loro recupero, sono liberamente consentite le operazioni di decespugliamento e dicioccamento degli arbusti, purché praticate nell'anno di estrazione del sughero o in quello precedente. Le predette operazioni possono essere praticate solamente intorno alle piante di sughera e nella misura necessaria a consentirne l'estrazione del sughero. (1)

7.quater. Per facilitare le operazioni di estrazione del sughero è consentito, previa comunicazione da inviare all'Ente delegato territorialmente competente, il ripristino temporaneo delle strutture viarie degradate preesistenti. (1)

7.quinquies. Nelle sugherete di età inferiore ai 9 anni le operazioni di diradamento, di spollonatura e di estrazione del sughero da eseguirsi per ragioni fisiologiche e per casi particolari (passaggio di incendio, ricostituzione boschiva, ripristino della produttività delle piante) devono essere autorizzate dall'Ente Delegato competente per territorio. Detta autorizzazione non è richiesta se le succitate operazioni sono svolte in ottemperanza a un Piano di Gestione Forestale ed in tal caso il soggetto interessato deve produrre una mera comunicazione. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 41, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.




Sezione IV

Norme di tutela



Art. 75 (1)

Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi

1. È vietato a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi e a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi. Nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente.

2. È vietato a chiunque di accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti.

3. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli.

4. Nel periodo di cui ai commi 1 e 3, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività: far brillare mine; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio.

5. L'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento ed alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti, preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo.

6. Le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro i quali soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati ad utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate.

7. L'abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nel comma 1, purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento, sia preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata (precesa o fascia protettiva) della larghezza minima di metri cinque. In ogni caso, non si deve procedere all'abbruciamento in presenza di vento. È fatto obbligo di presiedere a tutte le operazioni di bruciatura.

8. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito al di fuori del periodo di massima pericolosità come definito dal Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9 ed in assenza di vento. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele, in apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto.

9. L'abbruciamento delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed ai Carabinieri Forestale.

10. È consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa intesa con tutte le autorità coordinate nell'intervento.

11. Il fuoco prescritto, da attuarsi in ottemperanza alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 20 (Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto), è utilizzato nei seguenti ambiti:

a) prevenzione incendi, al fine della riduzione periodica del carico e della continuità orizzontale e verticale dei combustibili e per la gestione di viali spezzafuoco in aree ad elevato rischio incendi, anche in contesto urbano-forestale;

b) gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, della tutela di specie vegetali e faunistiche per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;

c) attività agro-silvo-pastorali finalizzate alla gestione delle risorse pastorali, al miglioramento della qualità dei foraggi, alla gestione dei castagneti, degli uliveti e delle altre specie arboree, all'abbattimento di cariche patogene, alla rinnovazione naturale di popolamenti forestali, alla preparazione del terreno per la semina o l'impianto, al controllo della vegetazione invasiva;

d) ricerca scientifica, per la valutazione degli effetti del fuoco prescritto su componenti ecosistemiche, per l'ottimizzazione delle prescrizioni in diversi contesti ambientali e fitocenosi e per l'applicazione di sistemi esperti per la progettazione e la gestione del fuoco prescritto;

e) formazione del personale addetto alle attività antincendio;

f) sviluppo di programmi di comunicazione alla cittadinanza sui temi della prevenzione degli incendi e dell'autoprotezione.

12. Sono considerati interventi colturali di prevenzione degli incendi, quelli progettati, approvati e finalizzati ad assecondare i fenomeni di rinaturalizzazione in atto in rimboschimenti di conifere, le sotto piantagioni, i rinfoltimenti ed i nuovi rimboschimenti, con l'impiego di latifoglie autoctone maggiormente resistenti al fuoco. Sono inoltre considerati strumenti di selvicoltura preventiva gli sfolli ed i diradamenti, il taglio fitosanitario, le spalcature dei rami morti ed il taglio della vegetazione arbustiva, qualora efficace ad interrompere la continuità verticale del combustibile.

12.bis Sono considerati interventi di prevenzione e lotta degli incendi quelli finalizzati alla realizzazione di fasce tagliafuoco. (2)

13. Nelle fasce perimetrali dei boschi e dei rimboschimenti, nonché nelle fasce laterali alla viabilità di servizio forestale, per una profondità massima di 30 metri, oltre al controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva, anche mediante il pascolo, sono consentiti diradamenti di intensità tale da creare un'interruzione permanente nella copertura delle chiome.

14. Gli Enti gestori delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade statali, provinciali e comunali, delle strade vicinali ed interpoderali, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione e da rifiuti, le banchine e le scarpate delle vie di loro competenza, confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse. Tale operazione deve essere eseguita senza ricorrere all'uso del fuoco. (3)

14.bis I proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza. (4)

15. È fatto obbligo ai proprietari di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o ricreativi, eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 metri, mediante il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, nelle aree libere ed in quelle boscate.

16. È vietato gettare dai finestrini delle automobili mozziconi di sigaretta lungo le strade confinanti con aree boscate, all'interno delle stesse o in aree comunque ricoperte da vegetazione erbacea ed arbustiva. Durante il periodo di massima pericolosità, è vietata l'organizzazione di qualsiasi manifestazione lungo le strade che attraversano i boschi.

17. È demandata alla competenza dei Sindaci l'emanazione di specifiche ordinanze, preordinate all'osservanza dell'articolo 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione del divieto sarà punita a norma dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

18. Il Sindaco, quando ne ricorrano le necessità, può vietare manifestazioni anche al di fuori del periodo di massima pericolosità.

19. Chiunque avvisti un incendio, che interessi o minacci un'area boscata, è tenuto a dare l'allarme al numero verde della Regione Campania 800449911 o a quello della sua sede territorialmente più vicina, al numero 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al numero 112 o 1515 dei Carabinieri Forestale, all'Ente delegato competente per territorio, oppure agli altri organi di polizia.

20. Alle operazioni di spegnimento degli incendi provvedono le strutture individuate dalla Regione con il piano Anti Incendi Boschivi (A.I.B.). Al servizio A.I.B. possono partecipare anche le squadre attivate dai Comuni e dalle associazioni di volontariato.

21. Spento l'incendio, l'area percorsa deve essere sorvegliata dal proprietario/conduttore e da coloro che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, per il tempo necessario ad eseguire le operazioni di bonifica, atte ad eliminare ogni focolaio residuo.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 41, comma 1 del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 42, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(3) Comma modificato dall'articolo 42, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 42, comma 1, lettera c), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.




Art. 76

Divieto di impianto di fornaci e/o di fabbriche di fuochi d'artificio

1. Nell'interno dei boschi o a meno di metri 100 da essi, non è permesso l'impianto di fornaci, depositi e/o fabbriche di qualsiasi genere, che possano innescare incendio ed esplosioni.

2. Sono, inoltre, vietati i fuochi di artificio nei boschi o a meno di 1 chilometro da essi. (1)

3. In ogni caso, le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono essere denunciate con 15 giorni di anticipo, alle competenti autorità di pubblica sicurezza. (2)

4. In caso di incendio e/o di danneggiamenti da esplosione, il responsabile degli impianti o dei fuochi di artificio è obbligato al versamento, in favore del proprietario del bosco, delle spese di estinzione dell'incendio e di ricostituzione dell'area danneggiata

5. I fuochi di artificio connessi con manifestazioni pubbliche, che interessino superfici boscate poste a distanza inferiore ad 1 chilometro, possono essere autorizzate con ordinanza del Sindaco, con la quale debbono essere definite tutte le prescrizioni necessarie per scongiurare pericoli di incendio. Sono a carico del Comune gli oneri richiesti per l'attività di prevenzione, di controllo e di eventuale bonifica della zona, nonché il risarcimento di eventuali danni a terzi ed al patrimonio boschivo. (3)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 42, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Comma modificato dall'articolo 42, comma 1, lett. b), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(3) Comma sostituito dall'articolo 42, comma 1, lett. c), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.


 


Art. 77

Norme per i boschi ed i pascoli danneggiati dal fuoco (1)  

1. Nei boschi e nei pascoli danneggiati o distrutti dal fuoco, si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui all'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 «legge quadro in materia di incendi boschivi» e ss.mm.ii..

2. Nei boschi di latifoglie il proprietario deve eseguire, al più presto possibile e, comunque, non oltre la successiva stagione silvana, la succisione delle piante e delle ceppaie compromesse dal fuoco, per favorire la rigenerazione, rinettando la tagliata.

3. Ove il proprietario o possessore non vi provveda, potrà sostituirsi ad esso l'Ente delegato competente, con ordinanza del Presidente dell'Ente medesimo.

4. Nelle fustaie di conifere percorse dal fuoco, in sede di ricostituzione, dovranno essere rilasciate le piante vive provviste di strobili, con funzione di porta seme, in ragione di un massimo 50 piante per ettaro, se provviste di semi piccoli ad ampio raggio di disseminazione (pino d'aleppo, pino marittimo, pino nero, cipresso, abete, ecc.) e di un massimo 100 piante per ettaro, se di pino domestico. Dopo la rinnovazione del bosco, le piante potranno rimanere in situ come legno morto, quale substrato per la diffusione di organismi saproxilici.

5. Nei progetti di ricostituzione boschiva dovranno essere opportunamente segnalate le piante ancora vitali. (2)

6. Per gli interventi di cui al presente articolo deve essere prodotta, 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, comunicazione all'Ente delegato territorialmente competente. Entro tale periodo detto Ente effettuerà i controlli in loco. (2)

7. Nelle aree di cui al comma 1 sono vietate la raccolta degli asparagi, per un anno, e la raccolta dei prodotti del sottobosco nonché la coltura agraria. (2)

8. Sui soprassuoli di cui all'articolo 10 comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono vietate per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche. (2)

9. Per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici, l'Ente delegato territorialmente competente, con l'eccezione di quanto disposto per le aree naturali protette statali dall'articolo 10 della legge n. 353/2000, rilascia specifica autorizzazione. (2)

10. Nelle aree gravemente danneggiate o distrutte da incendi l'esercizio del pascolo è vietato:

a) per 10 anni, nel solo caso dei boschi, in osservanza delle prescrizioni dell'articolo 10 comma 1 della legge n. 353/2000;

b) per un anno, nel caso delle aree pascolive di cui all'articolo 126, comma 1. (2)

 

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 43, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 43, comma 1, lett. b), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.




Art. 78

Tutela fitopatologica

1. Fermi restando gli obblighi prescritti per i proprietari o possessori dei boschi dalla vigente normativa in materia di lotta obbligatoria contro specifici agenti patogeni, quando in un bosco si sviluppa un'infestazione di insetti, un'infezione di funghi e/o un attacco di altri agenti biotici, il proprietario o possessore, venutone a conoscenza, è obbligato a darne tempestiva comunicazione alla Struttura Regionale competente in ambito fitosanitario.

2. La Struttura Regionale competente in ambito fitosanitario, accertatane la causa, la consistenza e la gravità della situazione, dispone con carattere di urgenza, gli interventi previsti per il controllo della diffusione delle fitopatie, che debbono essere eseguiti dal proprietario o possessore del bosco, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo, con la stessa procedura indicata al successivo comma 3.

3. La Struttura Regionale competente in ambito fitosanitario, anche in mancanza della comunicazione di cui al comma 1, prescrive al proprietario o possessore l'applicazione delle misure fitosanitarie previste, nonché l'esecuzione del taglio delle piante attaccate, l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, l'allontanamento e la distruzione del materiale di risulta, anche mediante abbruciamento. Ove il proprietario o possessore non vi provveda nel termine assegnato, l'Ente delegato, su richiesta della Struttura Regionale competente in ambito fitosanitario, si sostituisce ad esso, addebitandone comunque le spese sostenute per l'intervento.

4. La Struttura Regionale Centrale competente in materia di politiche forestali, di concerto con la Struttura Regionale competente in ambito fitosanitario, promuove la divulgazione delle conoscenze utili per la prevenzione delle fitopatie.

5. La Struttura Regionale competente in ambito fitosanitario dispone le azioni più opportune contro gli attacchi degli organismi patogeni, privilegiando i metodi della lotta biologica ed integrata, compresa l'applicazione di interventi selvicolturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti.

6. Gli interventi per il controllo di emergenze fitosanitarie, riconosciute con apposita Deliberazione della Giunta Regionale, possono beneficiare degli incentivi previsti dalla Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 4, «Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate».

7. Nei boschi danneggiati dal vento, dai sovraccarichi di neve, dalle slavine e da altre avversità meteoriche sono consentiti il taglio e l'asportazione dei tronconi e delle piante sradicate, schiantate e di quelle fortemente danneggiate, compromesse nella vitalità o in precario equilibrio meccanico, salvo che non sia diversamente disposto dalle misure di conservazione dei siti della rete Natura 2000 della Regione Campania. (1)  

 

(1) Comma modificato dall'articolo 53, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 79

Tutela della biodiversità

1. Si considerano sporadiche le specie forestali che si presentano nel bosco allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero delle piante presenti. Le seguenti specie, quando presenti in bosco al disotto di tale soglia, vanno salvaguardate dagli interventi di taglio: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, filliree, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali. Tuttavia, a carico delle stesse possono prevedersi interventi selvicolturali calibrati sulla base delle caratteristiche auto-ecologiche e mirati a favorirne la conservazione, la rinnovazione e, qualora ne ricorrano le condizioni, una maggiore frequenza. (4)

1.bis. Allorquando le specie di cui al comma 1 superano la soglia del 10 per cento del numero delle piante presenti sulla superficie boscata considerata e assumono carattere invasivo è permesso il loro controllo mediante tagli sia durante le utilizzazioni boschive che con specifici interventi all'uopo previsti. (5)

2. Per i boschi ricadenti nelle aree naturali protette e contigue, i P.G.F. dovranno prevedere azioni finalizzate alla realizzazione di interventi di rinaturalizzazione dei sistemi forestali, per l'accrescimento della biodiversità. Tali interventi dovranno essere coerenti con le linee-guida di programmazione forestale approvate con Decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, d'intesa con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e con le linee-guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 emanate con Decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

3. Nella predisposizione e nell'attuazione dei P.G.F. interessanti aree ricadenti nel perimetro dei siti della Rete Natura 2000, dovrà sempre essere assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" ed alla Deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 795, nonché di ogni altra misura di conservazione e tutela dettate dalla normativa Nazionale e Regionale vigente. (1)

4. Ai sensi dell'articolo 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, e del Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014, dovranno essere censiti e segnalati gli alberi monumentali ivi presenti, così come definiti dalla Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6.

5. I biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide, saranno sottoposti a misure di gestione che ne preservino lo stato attuale.

6. Potranno essere rilasciati ad evoluzione naturale dei corridoi tra le particelle interessate dagli interventi di taglio boschivo. (6)

7. In tutte le tipologie di bosco, deve essere rilasciato ad invecchiamento indefinito almeno un albero per ettaro, scelto tra quelli di maggior diametro o sviluppo. L'albero scelto deve essere segnato con vernice indelebile di colore rosso. (2)

8. Nelle fustaie, in sede di progettazione dell'intervento di taglio o in sede di redazione del P.G.F., al fine di favorire le catene di detrito, si deve prevedere il rilascio di un'adeguata aliquota di legno morto consistente in piante secche in piedi e a terra. Tali esemplari, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni e un pericolo per la pubblica incolumità o per l'innesco di incendi, devono essere individuati con un punto in vernice azzurra apposto sul fusto. (7)

9. Nelle fustaie che presentano provvigioni superiori ai livelli minimi stabiliti dal precedente articolo 70, deve essere rilasciato, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ettari.

10. In ogni caso, se presenti, devono essere rilasciati alberi che presentino cavità utilizzate come sito di nidificazione. (8)

11. È vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa. In particolare, è vietata la raccolta dello strame dei nidi in qualsiasi stagione, anche quando detti nidi – acervi – appaiono spopolati, a causa di temporanee migrazioni delle formiche, per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o, comunque, nei periodi freddi. È, altresì, vietata la distruzione delle popolazioni di formiche che abitano tali nidi. (3)

11.bis Tra le azioni di tutela della biodiversità rientrano anche azioni e interventi selvicolturali volti:

a) a garantire la presenza di habitat forestali specifici, aree ad elevato valore naturalistico, una elevata diversità biologica e le migliori condizioni favorevoli alla rinnovazione naturale e alla connessione spaziale ecologica;

b) a favorire la conservazione e il miglioramento della biodiversità naturale attraverso: la gestione attiva e sostenibile della foresta; la gestione della fauna selvatica; l'eliminazione e il controllo delle specie arboree e arbustive alloctone e invasive, compreso l'abbattimento, depezzamento e asportazione del materiale legnoso abbattuto; il taglio selettivo e il decespugliamento per il ripristino ed il mantenimento di aree di radura all'interno dei boschi; il ripristino e la tutela di ecosistemi particolarmente connessi ad attività agricole, forestali e zootecniche;

c) alla utilizzazione ed esbosco mediante tecniche di gestione ecocompatibili e sostenibili a basso impatto volte a garantire la tutela del suolo forestale e delle risorse idriche e alla migliore gestione dei residui delle lavorazioni;

d) a migliorare la funzione microclimatica dei popolamenti forestali e l'assorbimento di carbonio del suolo forestale, compresa la creazione di aree di riserva non soggette a taglio all'interno di soprassuoli forestali oggetto di utilizzazione e l'eliminazione delle specie alloctone e invasive;

e) a mantenere la continuità della copertura dei soprassuoli in luogo alle utilizzazioni di taglio;

f) ad aumentare la resilienza e favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici;

g) a promuovere, potenziare e valorizzare l'erogazione di servizi ecosistemici e la gestione attiva e sostenibile delle foreste;

h) alla conservazione e moltiplicazione delle risorse genetiche forestali arboree e arbustive in situ ed ex situ;

i) a salvaguardare e valorizzare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale di interesse forestale;

j) alla tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio;

k) a favorire e valorizzare i servizi ecosistemici. (9)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 44, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Comma modificato dapprima dall'articolo 44, comma 1, lett. b), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito dall'articolo 54, comma 1, lettera e), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Comma modificato dall'articolo 44, comma 1, lett. c), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(4) Comma modificato dall'articolo 54, comma 1, lettere a) e b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 54, comma 1, lettera c), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(6) Comma modificato dall'articolo 54, comma 1, lettera d), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(7) Comma sostituito dall'articolo 54, comma 1, lettera f) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(8) Comma sostituito dall'articolo 54, comma 1, lettera g) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(9) Comma aggiunto dall'articolo 54, comma 1, lettera h), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




CAPO VI

VIABILITÀ FORESTALE E SILVO-PASTORALE - SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI (1)

 

(1) Rubrica modificata dall'articolo 55, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Sezione I

 Viabilità forestale e silvo-pastorale (1)

 

(1) Sezione introdotta dall'articolo 56, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.



 

Art. 80 (1)

Definizioni e scopi

1. Per la viabilità forestale e silvo-pastorale è adottata la definizione di cui dell'articolo 3, comma 2, lettera f), del D.lgs n. 34/2018.

2. Si intendono per interventi:

a) di manutenzione ordinaria, le opere di mantenimento, riparazione, parziale rinnovamento, necessarie per l'efficienza del sistema stradale e delle sue pertinenze, attuate anche attraverso il recupero dell'originaria sezione della carreggiata e del suo complessivo ingombro originario, compresa la rimozione e sistemazione del materiale in esubero ovvero le opere che non comportino modificazioni sostanziali delle caratteristiche dimensionali, maggiore del 15 per cento dei valori esistenti, e strutturali;

b) di manutenzione straordinaria, gli interventi eccedenti quelli di manutenzione ordinaria necessari a rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, del tracciato e volti a garantire e ripristinare la protezione e la funzionalità dell'infrastruttura e delle relative pertinenze purché non diffusi a tutto il tracciato e non comportanti modifiche delle caratteristiche funzionali;

c) sistematici, gli interventi sulla viabilità esistente che non costituiscono manutenzione ordinaria o straordinaria e sono volti alla conservazione o all'adeguamento/mutamento funzionale di un'infrastruttura determinandone una modifica delle componenti fisiche o delle modalità d'uso.

3. La viabilità forestale e silvo-pastorale e le associate opere connesse alla gestione dei boschi e alle sistemazioni idraulico forestali, indipendentemente dal titolo di proprietà, sono elementi funzionali atti ad agevolare e garantire anche contemporaneamente le funzioni previste dal presente Regolamento in riferimento al R. D. n. 3267/1923.

4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del D.lgs n. 34/2018 e con riferimento alle definizioni ivi contenute, i tratti della viabilità forestale e silvo-pastorale di cui all'articolo 80.bis, comma 1, non interrompono la continuità del bosco e sono assimilati alla definizione di bosco.

5. Indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse, sono vietate al transito ordinario, e non sono soggette alle disposizioni discendenti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

6. La viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse devono essere coerenti con i tre elementi cardine della gestione forestale sostenibile: ecologia, economia e realtà sociale.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 57, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 80.bis (1)

Classificazione della viabilità forestale e silvo-pastorale

1. La viabilità forestale e silvo-pastorale è distinta in tre macrocategorie:

a) viabilità principale;

b) viabilità secondaria;

c) tracciati di uso ed allestimento temporaneo.

2. Per la definizione delle caratteristiche funzionali e dimensionali della viabilità forestale e silvopastorale di cui al comma precedente sono adottate le disposizioni di cui all'articolo 3 del D. Interm. n. 563734 /2021 e la relativa Tabella A in esso allegata;

3. I tracciati e di uso e allestimento temporanei e le piazzole temporanee sono:

a) inerenti all'esercizio dell'attività forestale, non costituiscono interruzione della superficie boscata e non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi;

b) elementi cronologicamente correlati all'esercizio dell'attività forestale e, al termine di quest'ultima, devono essere dismessi assicurando la tutela idrogeologica e favorendo la ripresa della vegetazione naturale;

c) esenti dall'applicazione di canoni nel caso di attraversamenti a raso o guadi e prevedono il ripristino del corretto deflusso delle acque.

4. Il passaggio in bosco o in pascolo di un mezzo agricolo o forestale in occasione di un'attività forestale senza alcun approntamento del terreno non prefigura viabilità forestale e silvo-pastorale e, pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione delle presenti norme.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 58, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.



 

Art. 81 (1)

Procedure e progettazione della viabilità forestale e silvo-pastorale

1. La progettazione della viabilità forestale e silvo-pastorale permanente deve rispettare gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, del D. Interm. n. 563734/2021.

2. La Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ottica della semplificazione e nel rispetto dei procedimenti autorizzativi necessari, definisce, con successivo atto, la documentazione progettuale minima per la realizzazione della viabilità forestale e silvo-pastorale, modulandola specificatamente per le diverse tipologie di cui all'articolo 80.bis, comma 1, con un livello di onerosità tecnica decrescente a partire dalla viabilità principale.

3. La viabilità di cui all'articolo 80.bis, comma 1, lettere a) e b), deve essere dotata di tutte quelle opere accessorie atte a garantire le condizioni di efficienza, efficacia e sostenibilità degli interventi ed è oggetto di pianificazione nei P.F.I.T. e P.G.F. Essa può costituire oggetto di programmazione dell'ordinaria e straordinaria manutenzione da parte degli Enti delegati.

4. I tracciati e gli allestimenti ad uso temporaneo di cui al comma 1, lettera c), del precedente articolo non possono essere oggetto di programmazione da parte degli Enti Delegati 5. Gli interventi di cui ai commi 3, 4, devono essere attuati in conformità al D. Interm. n. 563734/2021 e sono soggetti anche all'autorizzazione di cui all'articolo 146 del D.lgs. n. 42/2004, nonché al titolo autorizzativo previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per le opere che abbiano rilevanza in base alla vigente normativa e pianificazione urbanistica. A tal fine si rimanda a quanto disposto dal D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), punti A.19, A20, B.35.

6. Gli interventi di cui al comma 3 relativi alla viabilità forestale e silvo-pastorale, piazzali ed ogni altra opera che trasformi in modo permanente la destinazione dei terreni sono soggetti anche all'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, ai sensi del R. D. n. 3267/1923, con la procedura di cui al Titolo V.

7. Nelle aree naturali protette, prive degli strumenti pianificatori previsti, si applicano le misure di salvaguardia previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

8. Nei siti della rete ecologica Natura 2000 prive degli strumenti pianificatori previsti si applica il decreto del Ministro della transizione ecologica del 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)).

9. Per gli indirizzi procedurali e di progettazione della viabilità forestale e silvo-pastorali si rimanda alle disposizioni di cui all'allegato "Indirizzi procedurali" al D.Interm. n. 563734/2021.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 59, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.


 

 

Art. 81.bis (1)

Banca dati

1. Al fine di favorire l'archiviazione informatica con modalità uniformi e interoperabili a scala nazionale delle informazioni inerenti la rete della viabilità forestale e silvo-pastorale principale e secondaria gli Enti delegati territorialmente competenti possono provvedere all'implementazione di una propria Banca dati georeferenziata della viabilità forestale e silvopastorale principale e secondaria da aggiornare periodicamente, distinguendo per ogni categoria di cui all'articolo 80.bis lo sviluppo, inteso come valore numerico in metri, e lo stato di percorribilità e delle eventuali necessità di manutenzione.

2. La banca dati di cui al comma 1, qualora predisposta, è condivisa con la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 60, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.


 


Sezione I (1)

Sistemazioni idraulico-forestali

 

(1) Sezione aggiunta dall'articolo 61, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.


 


Art. 82 (1)

Opere di sistemazione idraulico-forestali

1. Le opere di sistemazione idraulico-forestali, di tipo intensivo ed estensivo, in quanto attività di gestione forestale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.lgs n. 34/2018, sono realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica prevedendo l'uso di materiale vegetale vivo, piante o parti di esse, in abbinamento con materiali inerti, quali pietrame, legname, fibre vegetali o sintetiche o equivalenti.

2. Altre opere di sistemazione idraulico-forestali realizzate con tecniche tradizionali possono trovare adeguata realizzazione solo ove le condizioni e le caratteristiche del dissesto ne rendano necessaria la scelta, in alternativa alle soluzioni bio-ingegneristiche di cui al comma 1.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 62, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.



 

CAPO VII

ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI



Art. 83 (1)

Disposizioni

1. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17, comma 7, della L.R. n. 11/1996 e in attuazione dei Decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 aprile 2020, rispettivamente, n. 4470 (Albi regionali delle imprese forestali) e n. 4472 (Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali) e per i fini di cui all'articolo 10, comma 1, del D.lgs. n. 34/2018 è istituito l'Albo regionale delle imprese forestali della Regione Campania, di seguito denominato Albo, e sono stabiliti i criteri per l'iscrizione all'Albo delle imprese che eseguono lavori e forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del D.lgs n. 34/2018.

2. L'Albo è distinto nelle seguenti due sezioni:

a) Sezione A: imprese forestali con sede legale in Regione Campania;

b) Sezione B: imprese forestali che non hanno sede legale in Regione Campania.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 63, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'articolo 45, comma 1, lettere da a) ad f) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.



 

Art. 83.bis (1)

Imprese forestali

1. Ai fini delle presenti disposizioni viene adottata la definizione di impresa forestale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera q), del D.lgs. n. 34/2018.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le imprese forestali sono distinte secondo le seguenti sezioni:

a) Categoria I: imprese e ditte, anche individuali, di utilizzazione forestale, comunque denominate, che svolgono in via prevalente, anche nell'interesse di terzi, attività in ambito forestale;

b) Categoria II: imprese agricole come definite all'articolo 2135 del Codice civile;

c) Categoria III: imprese e ditte di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di prima trasformazione che svolgono anche attività di gestione forestale di cui all'articolo 7, comma 1, del D.lgs n. 34/2018;

d) Categoria IV: imprese e ditte di prima trasformazione del legno che svolgono anche attività di gestione forestale di cui all'articolo 7, comma 1, del D.lgs n. 34/2018;

e) Categoria V: imprese o ditte, anche individuali, che non rientrano nelle categorie precedenti ma che svolgono comunque attività in ambito forestale.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 64, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.


 

 

Art. 83.ter (1)

Iscrizione all'Albo

1. All'Albo possono iscriversi le imprese, in forma singola o associata, i consorzi o altre forme associative forestali che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del D.lgs n. 34/2018.

2. All'Albo possono iscriversi anche:

a) le imprese, i consorzi e le cooperative forestali aventi sede legale in altre Regioni e Province Autonome d'Italia, iscritte o meno ai relativi albi, in possesso di requisiti minimi di cui al D.M. 4470/2020;

b) le imprese con sede legale o in altri Stati membri dell'Unione Europea in possesso di requisiti minimi omologabili a quelli di cui al D.M. 4470/2020 attestati dalle rispettive autorità competenti nello Stato in cui risiedono.

3. Le imprese iscritte all'Albo, in attuazione di quanto disposto all'articolo 10, comma 12 del decreto D.lgs n. 34/2018, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 (Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati).

4. Le imprese di cui al comma 1 possono essere partecipate anche dai proprietari di aree agrosilvo-pastorali. La partecipazione da parte di proprietari pubblici avviene in deroga al disposto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societàa partecipazione pubblica).

5. L'iscrizione all'Albo è volontaria e gratuita ed è condizione necessaria:

a) per concorrere alle procedure previste per legge per l'acquisto del materiale legnoso ritraibile dai boschi e dai lotti boschivi posti in vendita dai Soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori di proprietà private o collettive, nell'ambito del territorio regionale;

b) per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori e servizi relativi alla gestione del patrimonio silvo-pastorale pubblico;

c) per poter effettuare i tagli boschivi di Soggetti pubblici, proprietari o gestori di proprietà collettive, per qualunque superficie di taglio;

d) per poter effettuare i tagli boschivi di proprietà di Soggetti privati per superfici pari o superiori ai 10 ettari, anche non accorpate;

e) eseguire interventi di esbosco di materiale schiantato a seguito di eventi calamitosi, indipendentemente dalla loro dimensione volumetrica o planimetrica.

6. L'iscrizione all'Albo non è prevista:

a) per le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), qualora eseguano interventi in amministrazione diretta;

b) per le persone fisiche o giuridiche che non immettono legname sul mercato come i cittadini beneficiari di diritto di uso civico, per l'autoconsumo nonché per gli assegnatari di modeste quantità di piante schiantate, sradicate o seccate a causa di calamità naturali.

7. All'Albo possono iscriversi le imprese, consorzi o altre forme associative che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del D.M. 4470/2020.

8. La competenza professionale in campo forestale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del D.M. 4470/2020 è dimostrata con il possesso della qualifica professionale di operatore forestale in attuazione del D.M. 4472/2020.

9. Nelle more dell'acquisizione della qualifica professionale di operatore forestale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del D.M. 4470/2020 e al D.M. n. 4472/2020:

a) le imprese forestali già iscritte nell'Albo, in mancanza di motivi ostativi, possono iscriversi all'Albo anche per l'anno successivo a quello di iscrizione;

b) per le nuove imprese che intendo iscriversi all'Albo, ex novo o iscriversi nuovamente dopo un'eventuale cancellazione, il titolare o, in subordine, almeno un addetto assunto a tempo pieno e indeterminato, deve essere in possesso di un'esperienza professionale, dimostrabile, acquisita con il taglio, nel precedente triennio, di almeno dieci ettari di superficie boscata utile.

c) le imprese di cui alla lettera b) devono dimostrare l'acquisizione della qualifica professionale di operatore forestale entro due anni dalla data di iscrizione o reiscrizione.

10. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4 del D.lgs n. 178/2014, in attuazione di quanto disposto all'articolo 10, comma 12, del D.lgs n. 34/2018, è necessario che l'impresa, consorzio o altra forma associativa fornisca almeno le seguenti informazioni:

a) denominazione, forma giuridica, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, sede legale, recapiti e indirizzo di posta elettronica certificata - P.E.C.;

b) dati anagrafici del legale rappresentante;

c) tipologia, distinguendo tra conifere, latifoglie e piantagioni fuori foresta, nazione estera o regione italiana e, ove disponibile, la località di provenienza quantità annuale commercializzata espressa in volume, peso o numero di unità del legno o dei prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del Regolamento (UE) 995/2010 inclusi nell'allegato al Regolamento stesso, distinguendo le quantità complessive nelle seguenti classi:

• minore di 100 metri cubi per anno;

• da 101 a 500 metri cubi per anno;

• da 501 a 1.000 metri cubi per anno;

• da 1.000 a 2.000 metri cubi per anno;

• maggiore di 2.000 metri cubi per anno.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 64, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.


 

 

Art. 83.quater (1)

Sospensione, aggiornamento e cancellazione dall'Albo

1. La sospensione dall'Albo di un'impresa avviene:

a) su istanza dell'impresa;

b) se non sia stata confermata l'iscrizione entro i termini e con le modalità descritte nel Decreto di cui al comma 4 dell'articolo 83.sexies;

c) sia stata verificata la perdita temporanea di una o più condizioni richieste per l'iscrizione;

d) in caso di mancato rinnovo della polizza fideiussoria di cui all'articolo 47, comma 3, lettera b).

2. L'impresa sospesa può chiedere di essere reintegrata nell'Albo solo allorquando dimostri di aver regolarizzato la propria posizione ai fini della suddetta reintegrazione.

3. La cancellazione dall'Albo di un'impresa, oltre che su istanza della stessa, ha una durata minima di un anno e avviene se si verifica uno dei seguenti casi:

a) cessazione dell'attività;

b) perdita definitiva di una o più condizioni richieste per l'iscrizione;

c) falsa dichiarazione;

d) mancata regolarizzazione per oltre un anno delle condizioni che hanno indotto la sospensione dall'Albo.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 64, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.


 

 

Art. 83.quinquies (1)

Conferma di iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo deve essere confermata annualmente, entro i termini, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di permanenza dei requisiti, con le modalità descritte nel Decreto di cui all'articolo 83.sexies, comma 4.

2. Le dichiarazioni di permanenza dei requisiti sono presentate alla Struttura Regionale Centrale dal primo novembre al 31 novembre di ogni anno, attestando la permanenza dei requisiti per l'iscrizione ovvero comunicando le variazioni intervenute nella struttura aziendale.

3. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono verificate con le modalità descritte nel Decreto di cui all'articolo 83.sexies, comma 4.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 64, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.


 

 

Art. 83.sexies (1)

Gestione dell'Albo

1. L'Albo è funzionalmente tenuto presso dalla Struttura Regionale Centrale la quale in collaborazione con le Strutture Regionali Territoriali competenti provvede:

a) alla sua formazione e al mantenimento;

b) al suo aggiornamento entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base della presentazione di nuove istanze, delle istanze di conferma di iscrizione da parte delle imprese già iscritte e delle sospensioni e cancellazioni;

c) a pubblicarlo sul portale informatico istituzionale della Regione Campania;

d) alla predisposizione della modulistica e dei supporti cartacei ed informatici necessari alla sua gestione;

e) a promuoverne la conoscenza e l'utilizzo, diffondendo le informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e compatibilmente con la tipologia di informazioni e la finalità di utilizzo delle stesse.

2. Entro il primo marzo di ogni anno, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 10, comma 12, del D.lgs n. 34/2018, la Struttura regionale centrale, per le sole imprese iscritte all'Albo, comunica all'Autorità competente per i Regolamenti (EU) in materia di FLEGT ed EUTR gli aggiornamenti delle informazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del D.M. n. 4470/2020 relative a tali imprese, al fine di garantirne l'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto legislativo 30 ottobre 2014 n. 178.

3. La Struttura Regionale Centrale, in collaborazione con le Strutture Regionali Territoriali competenti, effettua delle verifiche annuali sul possesso dei requisiti e delle dichiarazioni fornite dalle imprese iscritte su un campione di almeno il 5 % delle stesse.

4. Le modalità, i termini e le procedure relative all'iscrizione, alla sospensione, all'aggiornamento e alla cancellazione dall'Albo regionale delle imprese forestali sono determinate con apposito Decreto dirigenziale della Struttura Regionale Centrale, d'intesa con le Strutture Regionali Territoriali competenti.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 64, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.


 

 

TITOLO II.BIS

PIANI FORESTALI DI INDIRIZZO TERRITORIALE – P.F.I.T. (1)

 

(1) Titolo aggiunto dall'articolo 65, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.


 

 

Art. 83.septies (1)

Disposizioni e finalità

1. Il P.F.I.T., qualora predisposto, è redatto in conformità:

a) alle finalità e disposizioni degli articoli 2 e 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del Decreto Interministeriale del 28 ottobre 2021, n. 563765 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale);

b) agli strumenti di pianificazione regionali e, in particolare, al Piano Forestale Generale e al D.E.P.F.;

c) in sede di prima redazione, ai Piani di Gestione Forestale vigenti nel territorio oggetto di pianificazione;

d) alle disposizioni dell'articolo 3, commi 6, 7, 8 e 10, del D. Interm. n. 563765/2021.

2. I P.F.I.T descrivono anche il programma prioritario degli interventi di cui all'articolo 2 della L.R. n. 11/1996 e dell'articolo 2 del presente Regolamento per il periodo di vigenza ed è finalizzato alla conservazione e valorizzazione multifunzionale del patrimonio forestale, alla prevenzione dei rischi, al recupero dei boschi degradati ed alla gestione dei boschi di neoformazione.

3. I P.F.I.T. devono ripartire le superfici silvo-pastorali ricadenti all'interno del territorio oggetto del piano in aree omogenee per destinazione d'uso con specifico riferimento alle superfici con destinazione d'uso a bosco o assimilate a bosco. Sono, inoltre, individuate le aree colturalmente omogenee per categoria forestale e tipo colturale, sulla base della classificazione dell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.

4. La redazione e l'attuazione dei P.F.I.T., ai sensi del dell'articolo 6, comma 8, del D.lgs n. 34/2018, deve essere affidata a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività.

5. I P.F.I.T. approvati sono pubblicati sulla pagina internet della Regione Campania dedicata alle Foreste e sullo Sportello Unico delle Attività Forestali.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 65, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




TITOLO III

PIANI DI GESTIONE FORESTALE – P.G.F.



CAPO I

LA STRUTTURA ED I CONTENUTI DEL P.G.F.



Art. 84

Definizioni ed obblighi

1. I Piani di Gestione Forestale – P.G.F. -, di cui all'articolo 6, comma 6, del D.lgs. n. 34/2018, redatti sia scala aziendale che di più aziende riunite tra loro anche ai soli fini pianificatori, rappresentano strumenti fondamentali atti a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse forestali e silvopastorali e sono stilati in coordinamento con i Piani Forestali d'Indirizzo Territoriali, ove esistenti. I Piani di Gestione Forestale hanno una durata di dieci anni.(5)

2. I Piani di Gestione Forestale sono strumenti che sottintendono ad una pianificazione, nello spazio e nel tempo, dei beni forestali, ovvero dei beni silvo-pastorali, di proprietà pubblica, collettiva e privata e devono essere redatti secondo le norme di cui al presente Titolo. (1)

3. I P.G.F. definiscono gli interventi colturali utili a conseguire gli obiettivi della proprietà, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli individuati dalla normativa forestale, nazionale e regionale, vigente, nonché dagli strumenti di pianificazione forestale sovraordinati.

3.bis I P.G.F. recepiscono e integrano in modo coordinato e attuano in termini tecnico-forestali, indirizzi, prescrizioni, vincoli, indicazioni programmatiche e di pianificazione territoriale derivanti dagli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale e ambientale sovraordinati vigenti. (6)

4. I P.G.F. contengono un inquadramento della realtà dell'ambiente in cui si opera e dei caratteri quali-quantitativi dei complessi forestali oggetto di pianificazione. Essi costituiscono strumenti di analisi, definizione ed applicazione dei criteri alla base della gestione sostenibile dei beni silvo-pastorali, nonché di tutela e valorizzazione della biodiversità e di pianificazione degli interventi infrastrutturali, di riqualificazione ambientale e di valorizzazione di detti beni. I P.G.F. sono redatti anche sulla base dei principi, criteri e metodi propri dell'assestamento forestale. (7)

5. I termini di Classe economica, Classe colturale e Compresa sono equiparati.

6. I termini di particella forestale e sezione sono equiparati.

7. I P.G.F. redatti ex novo sono denominati Piani di primo impianto.

8. Per revisione si intende la redazione di un P.G.F. eseguita dopo il termine della vigenza del Piano di primo impianto. Con la revisione devono essere appurate tutte le variazioni nel frattempo verificatesi (variazioni di provvigioni, di forme di governo, di modelli colturali, del particellare, della cartografia e dei numerosi altri dati e notizie raccolti in precedenza, ecc.), da riportare nel nuovo elaborato.

9. I P.G.F. ed ogni altro intervento di tutela, valorizzazione ed utilizzazione delle risorse forestali, sono attuati nel rispetto ed in attuazione del D.lgs. n. 34/2018, del Decreto Ministeriale 16 giugno 2005 (Linee guida di programmazione forestale) e del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione – ZSC- ed a Zone di protezione speciale - ZPS) del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del Piano Forestale Generale e di ogni altro Atto sovraordinato. (2)

10. La redazione e l'attuazione dei P.G.F., ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.lgs. n. 34/2018, deve essere affidata a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività. I P.G.F. approvati sono pubblicati sulla pagina internet della Regione Campania nel sito dedicato alle Foreste e sul S.U.A.F.. (3)

[10.bis. I Piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 16 della L.R. 11/96, sia dei Soggetti pubblici che privati, redatti da oltre 10 anni alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non sono più vigenti e possono essere sottoposti a revisione secondo le modalità di cui al comma 8 ed ai successivi articoli 86 e 87.] (4)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 43, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Comma modificato dall'articolo 46, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(3) Comma dapprima sostituito dall'articolo 46, comma 1, lett. b), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito modificato dall'articolo 66, comma 1, lettere d) ed e) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 43, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 e successivamente abrogato dall'articolo 66, comma 1, lettera f) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(5) Comma sostituito dall'articolo 66, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 66, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(7) Comma modificato dall'articolo 66, comma 1, lettera c), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.


 

 

Art. 84.bis (1)

Strumenti equivalenti

1 I preesistenti strumenti di pianificazione dei beni silvo-pastorali denominati Piani di Assestamento Forestale, Piani economici, Piani di utilizzazione, Piani di taglio pluriennale, Piani di coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di gestione, sono considerati strumenti equivalenti, pertanto è adottata la comune dizione di Piano di Gestione Forestale.

2 I documenti di pianificazione della gestione del patrimonio silvo-pastorale delle proprietà pubbliche, collettive e private redatti in forma semplificata, in conformità agli articoli 86, comma 2, lettera b), 87 e 113 sono strumenti equivalenti ai P.G.F.

3 I Piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 16 della L.R. n. 11/1996, sia dei Soggetti pubblici che privati, redatti da oltre 10 anni alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non sono più vigenti e devono essere sottoposti a revisione secondo le modalità di cui agli articoli 84, comma 8, 86 e 87.

4 La revisione dei Piani di Gestione Forestale redatti in forma semplificata deve essere eseguita secondo le modalità di agli articoli 84, 86, 87 e 113.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 67, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 85

Finalità

1. Attraverso la redazione dei P.G.F. vengono perseguite le seguenti finalità:

a. la conservazione, il miglioramento e l'ampliamento del bosco e l'incremento della produzione legnosa;

b. la valorizzazione e la tutela della biodiversità, dell'ambiente, delle bellezze naturali e paesaggistiche;

c. la tutela e l'incremento della fauna selvatica;

d. la difesa del suolo, la sistemazione idraulico-forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;

e. il miglioramento dell'assetto idrogeologico e di conservazione del suolo;

f. la conservazione ed il miglioramento dei pascoli montani;

g. la tutela, la conservazione ed il miglioramento degli ecosistemi, della gestione sostenibile delle risorse forestali e delle tartufaie naturali e controllate, così come definite dall'articolo 3, comma 2 della L. R. 20 giugno 2006, n.13 e ss.mm.ii.;

h. la conservazione e l'adeguato sviluppo delle attività produttive;

i. la conservazione e l'adeguato sviluppo delle condizioni socio – economiche;

j. la promozione del bosco dal punto di vista didattico, ricreativo e culturale;

k. la promozione dell'eco-certificazione e dello sviluppo della filiera foresta-legno e foresta-legno-energia.



 

Art. 86

Beni silvo-pastorali di proprietà pubblica e collettiva – Generalità (1)

1. I Comuni e gli Enti pubblici (di seguito denominati Soggetti pubblici) e i soggetti gestori di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) devono utilizzare e governare i beni silvo-pastorali di loro proprietà o di proprietà collettiva in conformità di appositi P.G.F., con vigenza decennale. (2)

2. Alla redazione dei P.G.F. provvedono i Soggetti pubblici proprietari o gestori di proprietà collettiva o altri Soggetti da loro incaricati, secondo le seguenti modalità e vincoli:

a) per superfici silvo-pastorali complessive superiori o uguali a 100 ettari il P.G.F. è sempre obbligatorio; (6)

b) per superfici silvo-pastorali complessive inferiori a 100 ettari e superiori o pari a 10 ettari il P.G.F. è obbligatorio solo in caso di programmazione di tagli boschivi, di utilizzazioni dei prodotti forestali non legnosi, di interventi di miglioramento fondiario e di utilizzazione per l'esercizio del pascolo delle aree pascolabili di cui all'articolo 100. In tale circostanza il P.G.F. deve essere redatto in forma semplificata in conformità dell'articolo 113; (7)

c) nella condizione di cui alla lettera b), il P.G.F. non è richiesto nel caso vengano effettuati solo interventi voltialla valorizzazione della biodiversità ed alla semplice manutenzione, con mantenimento dello status quo, delle aree attrezzate e dei sentieri; (8)

d) ai fini dell'obbligo di redazione dei P.G.F. è vietato l'artificioso frazionamento delle superfici. (3)

3. La competenza sull'istruttoria dei P.G.F. dei Soggetti pubblici e dei soggetti gestori di beni collettivi, è in capo alla Struttura Regionale Centrale competente in materia di politiche forestali, incardinata nella Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, la quale, assumendo le competenze dell'ex Settore per il Piano Forestale Generale di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), della L.R. n. 11/96, ha funzioni di indirizzo e di coordinamento ed effettua l'istruttoria sugli elaborati prodotti e gli accertamenti di campo, a campione o puntuali, per la verifica della rispondenza tra i contenuti del P.G.F. e la reale situazione in loco. (4)

4. I P.G.F. sono approvati in via definitiva con Decreto dirigenziale della Struttura Regionale Centrale.

5. I Soggetti pubblici, per la copertura delle spese di redazione dei propri P.G.F., possono accedere alle fonti di finanziamento pubbliche, dell'Unione Europea, Nazionali e Regionali. In alternativa, è ammesso il ricorso a fonti finanziarie private.

[6. Alla redazione del P.G.F. delle proprietà pubbliche possono provvedere anche altri Soggetti pubblici all'uopo incaricati.] (5)

7. I P.G.F. dei Soggetti pubblici, ancorché redatti in forma semplificata, sono a tutti gli effetti Atti Regolamentari Generali di Prescrizioni di Massima.

 

(1) Rubrica modificata dall'articolo 44, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Comma sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(3) Comma dapprima sostituito dall'articolo 47, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(4) Comma modificato dapprima dall'articolo 44, comma 1, lettera d), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 ed in seguito dall'articolo 68, comma 1, lettera d), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(5) Comma abrogato dall'articolo 47, comma 1, lett. b), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(6) Lettera modificata dall'articolo 68, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(7) Lettera sostituita dall'articolo 68, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(8) Lettera modificata dall'articolo 68, comma 1, lettera c), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.


  


Art. 87

Beni silvo-pastorali di proprietà privata – Generalità

1. I beni silvo-pastorali di proprietà di Soggetti privati, persone fisiche o Enti privati, devono essere utilizzati e governati in conformità ad appositi P.G.F. redatti in forma semplificata ai sensi dell'articolo 113, con vigenza decennale, elaborati secondo le seguenti modalità e vincoli:

a) per superfici silvo-pastorali complessive superiori o pari a 100 ettari sempreè obbligatoria la redazione del P.G.F.; (4)

b) per superfici silvo-pastorali complessive inferiori a 100 ettari e superiori o pari a 10 ettari, il P.G.F. è obbligatorio solo in caso di programmazione di tagli boschivi e di interventi di miglioramento fondiario nonché di utilizzazione, per l'esercizio del pascolo, nelle aree pascolabili di cui all'articolo 100; (5)

c) nella condizione di cui alla lettera b), il P.G.F. non è richiesto nel caso vengano effettuati solo interventi voltialla valorizzazione della biodiversità ed alla semplice manutenzione, con mantenimento dello status quo, delle aree attrezzate e dei sentieri;(6)

d) ai fini dell'obbligo di redazione dei P.G.F. è vietato l'artificioso frazionamento delle superfici. (1)

2. Alla redazione del P.G.F. delle proprietà private possono provvedere anche altri Soggetti privati o pubblici all'uopo incaricati. (2)

3. La competenza sull'istruttoria tecnica dei P.G.F. dei Soggetti privati è in capo alla Struttura Regionale Territoriale competente in materia di politiche forestali, la quale ha funzioni di indirizzo e coordinamento ed effettua l'istruttoria degli elaborati prodotti e gli accertamenti di campo, a campione o puntuali, per la verifica della rispondenza tra i contenuti del P.G.F. e la reale situazione in loco. (7)

4. I P.G.F. sono approvati in veste definitiva con Decreto Dirigenziale della Struttura Regionale Territoriale competente.

5. I Soggetti privati, per la copertura delle spese di redazione del proprio P.G.F. possono accedere alle fonti di finanziamento pubbliche o private. (3)

6. I P.G.F. dei Soggetti privati, ancorché redatti in forma semplificata, sono a tutti gli effetti Atti Regolamentari Generali di Prescrizioni di Massima.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 48, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Comma modificato dall'articolo 45, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(3) Comma sostituito dall'articolo 48, comma 1, lett. b), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(4) Lettera modificata dall'articolo 69, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(5) Lettera modificata dall'articolo 69, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(6) Lettera modificata dall'articolo 69, comma 1, lettera c), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(7) Comma modificato dall'articolo 69, comma 1, lettera d), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 88

Struttura e contenuti dell'elaborato dei P.G.F.

1. Il P.G.F. è costituito dai seguenti elaborati:

a. relazione tecnica;

b. allegati;

c. cartografia.




Art. 89

Relazione tecnica

1. Nella relazione tecnica viene descritto l'ambiente in cui si opera, con particolare riferimento ai soprassuoli forestali, alle loro caratteristiche, attitudini e problematiche e sono indicati gli obiettivi della conduzione tecnica forestale, definite le linee di applicazione, nonché le operazioni dettagliate da compiere per il conseguimento degli obiettivi.

2. La relazione tecnica si compone di due parti distinte:

a. la parte generale, in cui sono illustrati l'inquadramento della situazione esistente, la descrizione dell'ambiente e del territorio e la presentazione del complesso assestamentale;

b. la parte speciale, con esposizione delle modalità di compartimentazione, di conduzione dei rilievi, della quantificazione dendro-auxometrica dei soprassuoli, dei metodi di assestamento adottati per la determinazione della ripresa. In questa parte vengono definiti gli obiettivi della gestione ed i metodi impiegati per conseguirli e costituisce il riferimento decisionale ed operativo del Piano.

3. La Parte generale si compone di:

a. introduzione;

b. inquadramento geografico, orografico ed idrografico;

c. inquadramento geo-pedologico, climatico e fitoclimatico, della flora e della fauna;

d. storia ed economia locale: storia della comunità, situazione demografica ed economica, origine della proprietà dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione, passate pianificazione ed utilizzazioni, incendi;

e. vincoli gravanti sui beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione: idrogeologico, autorità di Bacino, Bellezze naturali, Piani Territoriali Paesaggistici, Aree Protette e zonizzazione, Rete Natura 2000, incendi ed aree vincolate, usi civici, altro;

f. statistica dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione: riferimenti catastali, superfici interessate, viabilità, vie di accesso e sentieri.

4. La Parte speciale si compone dei seguenti elementi:

a. complesso silvo-pastorale oggetto di pianificazione: descrizione generale, compartimentazione del complesso silvo-pastorale oggetto di pianificazione, formazione del particellare forestale, formazione delle classi economiche/comprese e cartografia del piano;

b. classi economiche/comprese: descrizione delle classi economiche/comprese e delle relative particelle forestali, rilievi tassatori, determinazione della provvigione (potenziale e reale) e dell'incremento, governo, trattamento, turno, determinazione della ripresa (potenziale e reale), confronto tra stato potenziale e reale, piano dei tagli e modalità operative e cure colturali;

c. piano dei miglioramenti;

d. pascoli ed aree pascolabili;

e. misure di tutela delle aree sensibili e di tutela idrogeologica;

f. misure di salvaguardia della biodiversità;

f.bis) misure di tutela paesaggistica; (1)

f.tris) misure di tutela per la gestione dei rischi naturali e l'adattamento ai cambiamenti climatici; (1)

g. modalità di godimento e stato dei diritti di uso civico;

h. norme per la raccolta dei prodotti secondari;

i. regolamento del pascolo;

j. registro di tassazione.

 

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 70, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 90

Compartimentazione dei beni silvo-pastorali e formazione del particellare forestale

1. I beni silvo-pastorali vengono suddivisi in unità territoriali di base, denominate particelle forestali (o sezioni).

2. Le informazioni relative ciascuna particella forestale, definite in fase di compartimentazione, sono riassunte in un prospetto contenente le informazioni relative a: superficie, particelle catastali corrispondenti e principali dati dendrometrici.

3. Ciascuna particella forestale è caratterizzata da un soprassuolo sufficientemente omogeneo, da condizioni di fertilità uniformi, da confini facilmente individuabili in quanto coincidenti, di regola, con linee naturali o con linee artificiali (strade, recinzioni, linee elettriche, ecc.) già esistenti, ovvero limiti fisiografici e non geometrici.

4. La dimensione media della particella forestale sarà funzionale al tipo di gestione prevista e, comunque, adeguata alle possibilità operative di realizzazione degli interventi, nonché alla tipologia degli stessi.

5. Ciascuna particella è delimitata sul terreno mediante idonea confinazione, che viene riportata fedelmente in cartografia.

6. La confinazione particellare va eseguita in campo, apponendo segni di confine con vernice forestale indelebile di colore azzurro, tali da essere chiaramente e facilmente individuabili e per consentire di riconoscere inequivocabilmente la proprietà assestata.

7. La segnaletica di confine andrà apposta su limiti ed elementi fisiografici, ovvero realizzati su rocce e particolari fisici non deperibili, nonché sul tronco delle piante poste presso il confine, appartenenti alla particella e volti verso l'esterno. La segnaletica è tipicamente materializzata, sul tronco degli alberi a circa 1,5 metri da terra, o in mancanza, su limiti fisiografici, con tratti orizzontali, verticali o inclinati, per i confini lineari e con una T una V, una X o un + ai vertici o agli angoli significativi.

8. Le particelle contermini hanno segnatura dei limiti condivisi sulle piante o sui limiti fisiografici posti sulla linea di confine. Da ogni segno di limite particellare devono essere visibili i due segni vicini.

9. Il tecnico assestatore dovrà avere cura di apporre, per i limiti regionali e comunali, sugli alberi, un doppio anello azzurro. In tutti gli altri casi, dovranno essere apposte due linee, azzurre.

10. Le particelle forestali, sia boscate che pascolive, sono contrassegnate, sia in campo che in cartografia, con un numero arabo progressivo. Ogni segnaletica di confine deve sempre riportare il numero della particella forestale interessata.

11. Tutte le particelle forestali, anche non contigue, che presentano soprassuoli con caratteristiche similari per forma di governo, composizione specifica, per tipologia di soprassuolo, con medesime attitudini, funzioni, indirizzo colturale prevalente e destinazione assegnata, costituiranno una Classe economica o Compresa. (1)

12. In caso di revisione, se non sono intervenute modificazioni, si manterrà il particellare e la numerazione individuati all'atto della redazione del precedente P.G.F.. In caso di modifiche, accorpamenti o suddivisioni, si procederà a variare o a proseguire la numerazione preesistente.

13. Nel caso siano presenti all'interno di una particella forestale degli inclusi di tipologia differente, di rilevante estensione, è possibile definire delle sottoparticelle (o subparticelle), che verranno cartografate, descritte ed identificate con una propria lettera, da affiancare al corrispondente numero.

14. Per ogni particella forestale, deve essere predisposta un'accurata descrizione particellare, nella quale si riporteranno i principali parametri quali-quantitativi, la descrizione ecologica, la provvigione e la ripresa, le prescrizioni sul trattamento e sugli interventi colturali, nonché i miglioramenti.

15. L'estensione della superficie delle particelle forestali cadenti al taglio deve essere quanto più possibile contenuta, al fine di garantire il principio di omogeneità, la gestione forestale sostenibile, il contenimento delle tagliate, la necessaria rotazione tra le aree di intervento e per evitare impatti negativi dal punto di vista ambientale, paesaggistico e di rischio di dissesto idrogeologico.

16. Allorquando le aree oggetto di pianificazione ricadono nel perimetro dei siti della Rete Natura 2000, di un Ente Parco Nazionale e/o Regionale, di una Riserva o di un'Area comunque protetta, l'estensione e la gestione delle singole particelle forestali sarà condizionata dalle esigenze di salvaguardia ambientale, naturalistica, paesaggistica e di tutela della biodiversità.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 71, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 91

Formazione delle Classi economiche/Comprese

1. Ciascuna Classe economica deve essere considerata e trattata come un complesso boscato a sé stante.

2. Il numero e le tipologie delle Classi economiche da costituire dipendono dalla variabilità delle forme di governo e/o di trattamento dei soprassuoli, oltre che dalla loro diversità ecologico-attitudinale e funzionale. (2)

3. Per ciascuna Classe economica, si deve procedere al calcolo della provvigione (potenziale e reale), della ripresa (potenziale e reale) ed al loro confronto, oltre che alla stima degli incrementi (medio e/o corrente).

4. La gestione selvicolturale delle aree castanicole da frutto abbandonate deve essere attuata in base alle disposizioni del P.G.F.. (3)

5. Le informazioni relative ad ogni specifica Classe economica devono essere ricondotte all'interno di un unico e ben individuato capitolo/paragrafo e sono quelle di seguito elencate: (4)

a. la descrizione generale sullo status quo del soprassuolo, contenente almeno le seguenti informazioni: specie principali e secondarie del soprassuolo arboreo, arbustivo ed erbaceo, esposizione media, pendenza media, età media (o classi cronologiche o diametriche), stato della viabilità, tipo di suolo, presenza di area naturale protetta (parco, riserva, oasi, ecc.) e prescrizioni, vincoli, situazioni speciali o particolari;

b. un prospetto riepilogativo delle particelle forestali con indicazione, per singola particella, del riferimento catastale, della superficie (totale, utile boscata, pascoli/prati, ecc.), della provvigione (sia potenziale/normale che reale), dell'incremento, della densità, espressa in numero di piante ed area basimetrica per ettaro;

c. la forma di governo e le tipologie strutturali e gestionali;

d. la tipologia e la quantità dei rilievi dendro-auxometrici eseguiti e la sintesi degli stessi;

e. la stima della provvigione e ripresa, reale e potenziale, il loro confronto e la stima degli incrementi;

f. i trattamenti assestamentali: tipologie gestionali, ovvero degli interventi previsti nel decennio e la loro modalità di esecuzione, motivandone le scelte, con indicazione degli obiettivi (per es. fustaia coetanea/coetaneiforme o disetanea/disetaneiforme, ecc.). Nel caso dei cedui, vanno sempre prescritte le opportune cure colturali tra una ceduazione e l'altra. Per i diradamenti, sfolli, tagli di preparazione o di avviamento all'alto fusto, è necessario indicare a carico di quali soggetti o classi diametriche o cronologiche verrà eseguito l'intervento. Nel caso dei diradamenti, indicare la tipologia ed il grado;

g. il turno (T): nel caso dei cedui invecchiati, qualora l'età media risultasse pari o maggiore di due volte l'età del turno, se le condizioni strutturali, edafiche, fisiologiche e bio-ecologiche e le prospettive evolutive lo consentono, ai sensi della normativa vigente (D.lgs. n. 34/2018, D.M. 17 ottobre 2007), il soprassuolo deve essere convertito all'alto fusto, indicandone le modalità in conformità al precedente comma ed all'articolo 27, Capo I, del Titolo II; (1)

h. il piano dei tagli con informazioni di dettaglio;

i. le prescrizioni dettate dal Piano e dal Regolamento dell'area naturale protetta (Ente Parco Regionale e/o Nazionale, Riserva naturale), dal Piano dell'Autorità di Bacino competente e quelle connesse alle aree della Rete Natura 2000.

6. I boschi individuati per la raccolta del materiale di propagazione - Materiali di base - ed iscritti nel libro regionale dei materiali di base, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2003, n. 386, dovranno costituire una vera e propria Classe economica.

7. Il pascolo, così come definito dal successivo articolo 126, dovrà costituire una vera e propria Classe economica ed essere ivi descritto.

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 49, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Comma modificato dall'articolo 72, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Comma modificato dall'articolo 72, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Alinea modificato dall'articolo 72, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 92

Materiali di base

1. La pianificazione delle attività inerenti i boschi di cui al comma 6, del precedente articolo 91 deve essere regolata come segue:

a. in assenza di un P.G.F. vigente, come definito dal presente Regolamento Forestale, la gestione delle attività è regolata in base ad un piano di gestione, previsto dal D.Lgs. n. 386/2003 ed, in tal caso, detto piano deve essere redatto secondo le modalità descritte al successivo articolo 113 per il Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata;

b. nel caso in cui sia in fase di redazione il P.G.F., la pianificazione delle attività inerente i Materiali di base avverrà secondo la modalità individuata dal comma 6 del precedente articolo 91;

c. nel caso in cui l'area interessata dal Materiale di base è definita successivamente all'approvazione del P.G.F., sarà necessario aggiornare il Piano secondo le modalità previste dal successivo articolo 114, al fine di introdurre la specifica Classe economica di cui al comma 6 del precedente articolo 91 ed apportare tutte le consequenziali modifiche.




Art. 93

Il rilievo tassatorio - Inventariazione della foresta

1. Con il rilievo tassatorio o statistico particellare, verranno rilevati i dati dendro-auxometrici fondamentali.

2. Per ciascuna Classe economica, il rilievo tassatorio deve fornire un quadro particolareggiato della realtà dei popolamenti presenti ed è effettuato, con l'ausilio delle tavole alsometriche e stereometriche locali, come indicato dal successivo articolo 94, particella per particella, mediante:

a. aree di saggio;

b. cavallettamento totale;

c. metodo relascopico.

3. Il livello di precisione di detti rilievi sarà correlato alla funzione ed alla destinazione di ciascuna Classe economica.

4. Nelle Classi economiche dove, nel periodo di vigenza del P.G.F., la funzione di produzione è prevalente o esclusiva, sono necessari una maggiore precisione ed un migliore dettaglio nel rilievo dei dati dendro-auxometrici.

5. Nelle Classi economiche di protezione o per quelle dove la funzione di produzione non riveste un'importanza prevalente (per es. macchiatico negativo, ecc.), si potrà procedere con metodi di sintesi o speditivi.

6. Per il rilievo dei dati dendro-auxometrici, si procede come di seguito:

a. mediante aree di saggio nei seguenti casi:

1. nei boschi cedui, semplici, matricinati e composti;

2. nei cedui in conversione all'alto fusto (soprassuolo/fustaia transitoria);

3. nell'alto fusto, quando trattasi di stangaie, perticaie e giovani fustaie coetanee/coetaneiformi e per le quali non si preveda, nel decennio di vigenza del P.G.F., alcuna utilizzazione, che non sia un eventuale diradamento;

4. nell'alto fusto disetaneo e disetaneiforme;

b) mediante cavallettamento totale, nelle particelle d'alto fusto coetanee e coetaneiformi nel complesso, che hanno raggiunto o sono prossime all'età del turno ed in cui verranno effettuati tagli di sementazione e/o sgombero nel decennio di vigenza del P.G.F.. Il cavallettamento totale è, inoltre ammesso, nei casi di studio ed indagine e per la realizzazione di specifici progetti. Tutte le piante cavallettate devono essere opportunamente contrassegnate;(1)

c. mediante l'uso del metodo relascopico, nelle particelle d'alto fusto, in sostituzione del cavallettamento totale, solo allorquando le condizioni lo permettono e solo su parere favorevole della Struttura Regionale Centrale o Territoriale competente di cui agli articoli 86 e 87.

7. Per i boschi cedui, semplici, matricinati e composti e per quelli in conversione ove si prevedono tagli di avviamento all'alto fusto, cadenti al taglio nel periodo di vigenza del Piano, nonché per i boschi di protezione dovranno essere eseguite aree di saggio di minimo 400 metri quadrati, in numero di almeno una ogni 3 ettari. Se tali soprassuoli non cadranno al taglio, dovrà essere eseguita almeno un'area di saggio ogni 5 ettari. In caso di particelle con superficie inferiore a 3 ettari, occorre effettuare almeno un'area di saggio. (2)

8. Per le fustaie, per i soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto, e per i rimboschimenti di conifere, di latifoglie e misti per i quali si prevedono esclusivamente tagli di sfollo o diradamento nel periodo di vigenza del Piano, dovranno essere eseguite aree di saggio di 1.200 metri quadrati, nel numero di almeno una ogni 4 ettari, oppure rilievi tramite Transect, entrambi rappresentativi delle condizioni medie dei popolamenti.(3)

9. Il numero dei punti di campionamento di cui ai commi 7 e 8 può essere rappresentativo delle condizioni medie dei popolamenti e correlato alle condizioni di omogeneità del complesso forestale da assestare, pertanto, qualora necessario, il loro numero minimo  può essere aumentato. (5)

10. Le singole aree di saggio devono essere individuate su piante o su pietra, con vernice indelebile di colore azzurro, al centro, sulla linea di confine, e contrassegnate con un numero arabo progressivo, tale da consentirne l'esatta individuazione. (6)

11. Le prove relascopiche saranno sia diametriche che adiametriche e distribuite in modo sistematico all'interno delle particelle forestali in cui sono previsti gli interventi selvicolturali. I centri di numerazione devono essere contraddistinti con numero arabo progressivo e saranno riportati con vernice di colore azzurro.Il numero dei punti di campionamento è correlato alle condizioni di uniformità del soprassuolo boscato. (4)

12. Nell'effettuare sia le aree di saggio, sia i rilievi con il metodo relascopico e sia il cavallettamento totale, occorre rilevare anche la specie e l'altezza, nonché eseguire la stima dell'età dei soprassuoli arborei o delle classi cronologiche o diametriche.

13. Nel cavallettamento totale, le piante oggetto di rilievo devono essere contrassegnate con opportuna raschiatura o mediante marcatura con vernice di colore azzurro.

14. In ogni caso, il diametro minimo di cavallettamento è di 7,5 cm, "classe diametrica 10. (7)

14.bis Per la caratterizzazione quali-quantitativa e morfologico-strutturale dei soprassuoli, per la stima dei principali dati dendrometrici e per la loro spazializzazione è consentito l'uso del telerilevamento mediante la tecnologia "Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging" - LIDAR.(8)

15. I parametri da rilevare sono:

a. caratteristiche della stazione (altitudine, pendenza, esposizione, posizione fisiografica, rocciosità, grado di accidentalità e tipo di suoli, ecc.);

b. caratteristiche del soprassuolo, descrivendo anche eventuali popolamenti con caratteristiche diverse all'interno della particella;

c. caratteri dendrometrici.

16. Per il soprassuolo arboreo, dovranno essere accuratamente rilevate le sue caratteristiche esaminando i parametri indicati nei punti che seguono.

a. Composizione:

dovranno essere rilevate le specie principali e, se trattasi di un bosco misto, le altre specie presenti in percentuale. Deve essere descritto il tipo di mescolanza, per pedali ed a gruppi. Allo scopo, si intende "bosco puro" un popolamento in cui una specie è numericamente presente con oltre l'85% degli individui.

b. Sistema selvicolturale:

dovrà essere descritta la forma di governo e di trattamento del bosco, evidenziando, in particolare, l'influenza del trattamento pregresso sulla composizione, struttura e funzionalità dei soprassuoli.

c. Struttura:

1. deve essere descritta la struttura del bosco, rilevando l'eventuale presenza di vuoti, la loro dimensione (campo di variazione e media), la causa e la localizzazione di essi ed il tipo di vegetazione che li occupa (erbacea, arbustiva, rinnovazione naturale di specie arboree). Parimenti, dovrà essere descritta l'eventuale presenza di differenti tipologie strutturali e le cause che le hanno determinate;

2. per i boschi coetanei deve essere indicata la fase di sviluppo, il profilo, l'origine;

3. per i boschi disetanei o "irregolari" deve essere descritta la struttura (stratificazione) e l'eventuale mescolanza per pedali o a gruppi, specificando la dimensione dei gruppi.

d. Presenza di necromassa legnosa:

deve essere descritta la disposizione spaziale delle piante morte in piedi e la presenza di quelle a terra.

e. Densità e grado di copertura:

1. la densità, definita per singola particella forestale, deve essere espressa con il numero di piante ad ettaro e con l'area basimetrica ad ettaro;

2. il grado di copertura deve essere espresso come percentuale di superficie coperta dalla proiezione delle chiome degli alberi del popolamento o di una data frazione di esso.

f. Stato vegetativo:

1. è necessario indicare le condizioni di sviluppo e di vigore, in relazione all'età, alla fertilità ed alle condizioni di vita precedenti; deve essere rilevata la presenza di eventuali danni da fattori biotici (insetti, patogeni, fauna selvatica o domestica) o abiotici;

2. la presenza di attacchi parassitari deve essere indicata precisandone l'estensione, la severità dell'attacco e la situazione epidemica (attuale o potenziale) o endemica;

3. nel caso di segni evidenti di sovraccarico di pascolamento, da parte di animali domestici o selvatici, deve essere rilevato l'impatto del fenomeno sulla rinnovazione e sullo sviluppo delle giovani piante;

g. Fertilità e produttività. Per determinare la fertilità deve essere rilevata:

1. nelle fustaie a struttura coetanea, l'altezza dominante (media delle altezze delle 100 piante di maggiori dimensioni diametriche ad ettaro);

2. nelle fustaie a struttura disetanea o "irregolare", la statura (media delle altezze delle 5 piante più alte);

3. nei cedui, l'altezza media;

h. Età:

1. nelle fustaie coetanee, l'età può essere determinata con il metodo della conta degli anelli alla base del fusto o prelevando delle carotine con l'apposito succhiello su un adeguato numero di alberi campione;

2. è possibile, inoltre, risalire all'età del soprassuolo, quando si conosce con certezza la storia colturale del bosco (anno dell'ultima ceduazione, dei tagli di rinnovazione o d'impianto, per soprassuoli di origine artificiale);

i. Rinnovazione. Un'accurata descrizione della rinnovazione naturale deve prendere in considerazione tutti gli elementi necessari per valutare presenza, qualità e possibilità evolutive del fenomeno, in particolare vanno rilevati:

1. composizione;

2. distribuzione spaziale, in relazione anche alla struttura del popolamento arboreo soprastante;

3. età delle piantine;

4. presenza di particolari fattori limitanti o di danni causati dalla fauna selvatica;

j. Componente arbustiva ed erbacea. Devono essere evidenziate:

1. la composizione specifica;

2. la distribuzione spaziale; (9)

3. l'eventuale influenza sul processo di rinnovazione naturale;

4. la capacità di fornire cibo e/o riparo alla fauna selvatica.

 

(1) Lettera sostituita dall'articolo 50, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Comma modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(3) Comma sostituito dall'articolo 50, comma 1, lett. b), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito modificato dall'articolo 46, comma 1, lettere b) e c) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(4) Comma dapprima sostituito dall'articolo 50, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 ed in seguito modificato dall'articolo 73, comma 1, lettere d) ed e) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(5) Comma modificato dall'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(6) Comma modificato dall'articolo 73, comma 1, lettera c), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(7) Comma modificato dall'articolo 73, comma 1, lettera f), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(8) Comma aggiunto dall'articolo 73, comma 1, lettera g) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(9) Punto modificato dall'articolo 73, comma 1, lettera h) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.



 

Art. 94

Alberi modello

1. Per ciascuna Classe economica, vanno effettuati almeno 8 alberi modello, per ciascuna classe diametrica rappresentata, che avranno un'ampiezza di cm 5 nell'alto fusto e di cm 2 nel ceduo.

1.bis. L'abbattimento degli alberi modello avviene secondo le modalità di cui all'articolo 54, comma 2.bis. (2)

2. Gli alberi modello devono essere scelti in modo da rappresentare le condizioni di fertilità massima, media e minima esistenti nell'ambito della Classe economica.

3. I dati ricavati dagli alberi modello saranno utilizzati per la costruzione delle tavole di cubatura locali (stereometriche), a doppia entrata che andranno allegate al Piano.

4. Per le piante da abbattere per albero modello, numerate e contrassegnate, va redatto il verbale di assegno, controfirmato dal tecnico incaricato di redigere il P.G.F. e da un rappresentante del Soggetto interessato, pubblico o privato. (3)

5. Nel caso in cui gli alberi modello da abbattere ricadano nel perimetro di un'Area Protetta, prima dell'abbattimento deve essere chiesto il nulla osta al taglio all'Ente Gestore della predetta Area, salvo quanto diversamente disposto dal Piano e Regolamento di gestione dell'area, allegando il verbale di cui al precedente comma 4. (1)

6. Ad abbattimento avvenuto, per ciascun albero modello, dovrà essere rilevato:

a. il peso complessivo (cormometrico o dendrometrico);

b. il volume (cormometrico o dendrometrico);

c. l'altezza (cormometrica o dendrometrica);

d. il coefficiente di forma;

e. il peso specifico:

f. l'incremento.

7. Il materiale resta a disposizione del Soggetto proprietario o, in caso di proprietà private, del soggetto delegato.

8. Gli alberi modello possono essere utilizzati per le analisi incrementali.

 

(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito modificato dall'articolo 74, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 74, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Comma modificato dall'articolo 74, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 95

Stima della provvigione legnosa - Provvigione reale e potenziale - Stima degli incrementi

1. Per provvigione potenziale deve intendersi quella che, per una determinata specie, per quel tipo di terreno e di clima, per quella altitudine ed esposizione, è possibile ritenere ottimale, ovvero potenziale, ed è stimata con l'ausilio delle tavole alsometriche locali o similari.

2. Per ciascuna Classe economica, si procede alla stima della provvigione legnosa reale e, solo per quelle con funzione di produzione, anche di quella potenziale.

3. Dai rilievi tassatori eseguiti, si determina:

a. il raffronto tra la situazione reale dei boschi, calcolata in base ai rilievi di campagna e quella potenziale;

b. la forma di governo, le tipologie strutturali ed il trattamento gestionale;

c. l'incremento corrente della massa legnosa;

d. la curva ipsometrica e di frequenza diametrica;

e. la ripresa reale ed il piano dei tagli.

4. Per i boschi d'alto fusto e le fustaie transitorie, siano esse a struttura coetanea o disetanea, il confronto di cui al comma 3, lettera "a", dovrà essere eseguito in maniera analitica, per le particelle con funzioni di produzione, mentre verrà eseguito in modo sintetico, per le particelle non soggette ad interventi di taglio ed assume funzione di guida per la determinazione della ripresa reale.

5. La determinazione della provvigione legnosa esistente, ovvero della provvigione reale, va desunta dai dati dei rilievi tassatori, con l'ausilio, prioritario, delle tavole stereometriche locali di cui all'articolo 94. Solo quando sono reperibili, in letteratura, tavole stereometriche locali che ben si adattano alla situazione dei complessi boscati in esame la provvigione reale potrà essere stimata con il loro ausilio.(1)

6. La stima dell'incremento corrente concorre alla determinazione della ripresa.

7. Le modalità con le quali vengono determinate la provvigione e la ripresa, sia potenziale che reale, nonché l'incremento devono essere chiaramente esposte.

8. Nei boschi d'alto fusto e nelle fustaie transitorie, la provvigione potenziale va determinata sia nei casi popolamenti a struttura coetanea che disetanea.

9. Per i cedui semplici, matricinati e per la componente cedua dei cedui composti, la determinazione della provvigione va eseguita in termini planimetrici (ettari). Tuttavia, dovrà anche essere fornita una stima indicativa, volumetrici della massa provvigionale. Per la componente fustaia dei cedui composti, la provvigione va determinata in termini volumetrici.

10. In ogni caso, la Provvigione reale deve essere determinata con riferimento alla superficie utile boscata.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 52, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.




Art. 96

Determinazione della Ripresa reale - Ripresa anticipata e metodo colturale

1. Per ciascuna Classe economica si procede alla stima della ripresa reale.

2. La ripresa deve essere proporzionata, per ciascuna Classe economica e particella forestale, alla provvigione reale, nonché all'incremento. L'obiettivo è quello di avvicinare in maniera significativa e ragionevole, nel decennio di vigenza del P.G.F., la provvigione reale a quella ottimale, ovvero potenziale.

3. Per le fustaie ed i cedui in conversione all'alto fusto, la ripresa deve essere espressa in termini volumetrici (metri cubi).

4. Per i cedui semplici, matricinati e la componente cedua dei cedui composti, la determinazione della ripresa va espressa in termini planimetrici (ettari); tuttavia, dovranno anche essere fornite indicazioni sulla massa volumetrica oggetto di ripresa. Per la componente fustaia dei cedui composti, la ripresa va determinata in termini volumetrici

5. La ripresa si determina:

a) per i cedui in conversione a fustaia, ovvero fustaie transitorie, secondo le disposizioni degli articoli 70 e 71; (1)

b. per le fustaie disetanee, "irregolari" e coetanee, secondo le disposizioni dell'articolo 70; (2)

6. Per le particelle forestali con funzione di produzione, la ripresa deve essere determinata in maniera analitica, particella per particella.

7. Affinché si possa intervenire con i criteri colturali (metodo colturale) occorre che la provvigione media presente sulla superficie interessata dall'intervento, prima e dopo il taglio, sia superiore alla provvigione minimale di cui all'articolo 70.

8. Per ogni particella deve essere indicato il saggio di utilizzazione, avendo cura di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 70.

9. Concorre a determinare la massa complessiva della ripresa, sia decennale che annuale, di ciascuna Classe economica, anche quella effettivamente realizzata durante la fase di elaborazione e redazione del P.G.F. – ripresa anticipata - così come dettagliato nell'articolo 40.

10. Le particelle interessate dalla ripresa anticipata dovranno far parte, in ogni caso, del piano dei tagli della propria Classe economica.

11. Nel caso in cui i beni silvo-pastorali ricadano nel perimetro dei siti delle Aree Protette, di Parchi e/o Riserve, la scelta delle particelle da destinare a funzione di produzione sarà condizionata dalle norme dettate dai relativi Piani e Regolamenti.

12. In ogni caso, la Ripresa reale deve essere determinata con riferimento alla superficie utile boscata.

 

(1) Lettera sostituita dall'articolo 47, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Lettera modificata dall'articolo 47, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.




Art. 97

Piano dei tagli e modalità operative

1. Per ciascuna Classe economica si procede alla redazione del piano dei tagli.

2. Il Piano dei tagli può essere organizzato per anno silvano o per stagione silvana, così come definiti dall'articolo 28.

3. L'ordine dei tagli deve essere stabilito in base alle esigenze selvicolturali.

4. La vigenza del piano dei tagli termina la vigenza del P.G.F.. Eventuali modiche o proroghe al piano dei tagli sono considerate modificative del P.G.F., salvo i casi di cui al successivo articolo 115.

5. Il piano dei tagli deve essere redatto separatamente per ciascuna Classe economica ed indicare, per ciascun anno silvano/stagione silvana di taglio e per ogni particella forestale, la superficie (totale e utile), la provvigione e la ripresa reale (per ettaro e totale), il saggio di utilizzazione e la tipologia di intervento.

6. Per i boschi ad alto fusto, per ogni particella forestale interessata da utilizzazione boschiva, deve essere effettuata la simulazione dell'intervento di taglio, ponendo a confronto la situazione ante e post taglio boschivo.

7. Il piano dei tagli deve essere organizzato in modo tale da garantire che la ripresa preveda prelievi prudenziali, determinati in base alle esigenze selvicolturali e bio-ecologiche dei popolamenti, il contenimento delle tagliate e la necessaria rotazione tra le particelle, onde evitare tagliate contigue, con quelle di altre Classi economiche. La ripresa, determinata per ciascuna particella forestale, deve essere tale da garantire il livello di provvigione minimale, così come disposto dai precedenti articoli 96 e 70.

8. Per i cedui, le superfici cadenti al taglio devono essere all'incirca equivalenti.

9. È necessario armonizzare le disposizioni del P.G.F con le prescrizioni dell'Ente Parco e/o Riserva naturale, dell'Autorità di Bacino e con quelle emesse in sede di rilascio del parere di Valutazione d'Incidenza.

10. Per i cedui in conversione all'alto fusto è necessario indicarne la modalità scelta e l'obiettivo finale della stessa.




Art. 98

Cure colturali e macchiatico negativo

1. Gli interventi relativi alle cure colturali, ad eccezione di quelle dei rimboschimenti, quali sfolli e/o diradamenti, dovranno essere descritti e prescritti, per ogni popolamento, nella propria Classe economica ed inseriti in un organico piano dei tagli. 

2. Tutte le utilizzazioni boschive a macchiatico negativo dovranno essere inserite nel piano dei tagli di un P.G.F..




Art. 99

Piano dei miglioramenti

1. Il P.G.F. dovrà contenere il piano dei miglioramenti, con il quale verranno programmati gli interventi di:

a. miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi (vasche, piccoli invasi, viali spartifuoco, ricoveri per stazioni radio ricetrasmittenti, viabilità, piste di servizio, ecc.);

b. miglioramento, recupero e risanamento dei pascoli (opere di captazione ed adduzione di acqua, case appoggio per il personale di guardiania, recinzioni fisse e mobili, locali per la lavorazione del latte, trasemine, concimazioni, fuoco prescritto, ecc.); (4)

c. miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere di sistemazione idraulico-forestale (briglie, difese spondali, canalizzazione di alvei, graticciate e viminate, canali di scolo, drenaggi, fossi di guardia, ecc.);

d. miglioramento, recupero e manutenzione della viabilità di servizio, delle vie di accesso e della sentieristica;

e. miglioramento, recupero e manutenzione per la fruizione turistico-ricreativa e di presidio e per la lotta agli incendi boschivi, delle preesistenti piste di esbosco (per es. creazioni di piste per lo sci di fondo, piste di accesso per il presidio antincendio, ecc); (5)

f. rimboschimento e imboschimento ex novo con specie autoctone, nonché cure colturali a quelli già esistenti e manutenzione agli stradelli di servizio degli stessi; (1)

g. ricostituzioni boschive di aree degradate e di quelle danneggiate o distrutte dagli incendi e naturalizzazione di complessi forestali con specie autoctone; (1)

h. valorizzazione dell'ambiente naturale e del paesaggiononché delle azioni di tutela della biodiversità di cui all'articolo 79, comma 11.bis; (6)

i. valorizzazionesocioculturale, ricreativa e turistica dei beni silvo-pastorali (percorsi pedonali tabellati, aree di sosta e di ristoro, rifugi per escursioni, ricoveri ed attrezzature per l'esercizio degli sport equestri, percorsi natura, percorsi per trekking e mountain bike, impianti sciistici, viabilità, sentieristica, ecc.); (7)

j. tutela della fauna selvatica (recupero o costruzione ex novo di abbeveratoi, punti di alimentazione, ricoveri, ecc.); (1)

k. tutela, miglioramento e valorizzazione delle tartufaie naturali o controllate; (1)

l. tutela delle aree sensibili e di tutela idrogeologica; (1)

m. tutela, miglioramento e valorizzazione dei materiali di base (boschi da seme, aree di raccolta, ecc.); (1)

n. tutela, miglioramento e valorizzazione dei vivai forestali presenti nel demanio forestale regionale;

n.bis. prevenzione degli incendi boschivi di cui ai commi 10, 11, 12, 12.bis e 13 dell'articolo 75, nonché di riduzione della biomassa (spalcature, pascolo, decespugliamento, ecc.) e uso di tecnologia innovativa (videosorveglianza, ecc.); (2)

n.ter. attività sperimentali, di studio ed indagine; (8)

n.quater) interventi di fuoco prescritto di cui alla L.R. n. 20/2016 ai fini di prevenzione degli incendi boschivi e per la gestione e conservazione dei diversi ecosistemi.(9)

2. Nelle operazioni di rimboschimento, imboschimento e ricostituzione boschiva dovranno essere utilizzate essenze autoctone.

2.bis. Il piano dei miglioramenti deve indicare gli interventi da realizzare nel decennio di validità del P.G.F. rientranti nel perimetro dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione o che sono direttamente e funzionalmente connessi a questi, se posti immediatamente al di fuori di detto perimetro. Per ogni intervento devono essere descritte le modalità di esecuzione e le opere da realizzare. (3)

3. La vigenza del piano dei miglioramenti non termina con la vigenza del P.G.F. e si prolunga fino alla redazione del nuovo Piano. Tuttavia, eventuali modiche o integrazioni dovranno essere eseguite in conformità al disposto dell'articolo 114. (10)

 

(1) Lettera sostituita dall'articolo 48, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 48, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 48, comma 1, lettera c), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(4) Lettera modificata dall'articolo 75, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(5) Lettera modificata dall'articolo 75, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(6) Lettera dapprima sostituita dall'articolo 48, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 in seguito modificata dall'articolo 75, comma 1, lettera c), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(7) Lettera dapprima sostituita dall'articolo 48, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 in seguito modificata dall'articolo 75, comma 1, lettera d), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(8) Lettera aggiunta dall'articolo 48, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 ed in seguito modificata dall'articolo 75, comma 1, lettera e), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(9) Lettera aggiunta dall'articolo 75, comma 1, lettera f), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(10) Comma modificato dall'articolo 75, comma 1, lettera g), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 100

Pascolo nelle aree pascolabili - Pratiche Locali Tradizionali (P.L.T.) legate al pascolo

1. Sono considerate aree pascolabili, sia di proprietà pubblica che privata, non solo i pascoli propriamente detti, così come definiti dall'articolo 126, ma anche i boschi ammessi all'esercizio del pascolo, ovvero interessati dalle Pratiche Locali Tradizionali (P.L.T.) legate al pascolo (D.G.R. 8 maggio 2015, n. 242 e Decreto Dirigenziale Regionale 29 maggio 2015, n. 89). Pertanto, per ogni particella forestale, oltre alla superficie totale ed utile, dovrà essere indicata, ove ne ricorrano le condizioni, anche la superficie pascoliva destinata a P.L.T.. (1)

1.bis. Gli arbusteti e la macchia mediterranea, se pascolati, sono considerati aree pascolabili. (2)

2. Per le aree pascolabili dovranno essere indicate:

a. le modalità ed il periodo di utilizzazione;

b. il carico massimo di bestiame, per anno e per ettaro, distinto per tipologia di soprassuolo e per specie animale. Questo va calcolato con riferimento alla sola superficie effettivamente destinata a pascolo, ovvero pascoli propriamente detti ed altre aree interessate dalle P.L.T..

3. Il carico massimo di bestiame deve essere espresso in UBA, utilizzando i coefficienti di conversione capo/UBA di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, come modificato ed integrato dal Regolamento n. 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016, di seguito indicati:

a. tori, vacche ed altri bovini di oltre 2 anni = 1 UBA;

b. equini di oltre 6 mesi = 1 UBA;

c. bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA;

d. bovini ed equini di età inferiore a 6 mesi = 0,4 UBA;

e. ovi – caprini = 0,15 UBA.

4. Il pascolo nelle aree pascolabili è regolamentato dagli articoli 126 e 127. (3)

5. Le disposizioni in merito al pascolo nelle aree pascolabili, di cui al precedente comma 1 ed al Capo II, Titolo IV, devono essere contenute nel P.G.F. ed essere trasfuse nel Regolamento del Pascolo di cui al successivo articolo 106. (4)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 49, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(3) Comma sostituito dall'articolo 49, comma 1, lettera c), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(4) Comma modifcato dall'articolo 49, comma 1, lettera d), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.




Art. 101

Misure di salvaguardia della biodiversità

1. I P.G.F. dei boschi ricadenti nel perimetro delle Aree Protette e contigue e della Rete Natura 2000 dovranno prevedere azioni finalizzate alla realizzazione di interventi di rinaturalizzazione dei sistemi forestali, per l'accrescimento della biodiversità. Tali interventi dovranno essere coerenti con le linee-guida di programmazione forestale, approvate con Decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, d'intesa con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e con le linee-guida per la gestione dei siti Natura 2000 emanate con Decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

2. Nella predisposizione e nell'attuazione dei P.G.F. interessanti i siti della Rete Natura 2000, dovrà sempre essere assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" ed alla Deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 795, nonché di ogni altra misura di conservazione dettata dalla normativa Nazionale e Regionale vigente. (1)

3. Ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014, dovranno essere censiti e segnalati gli alberi monumentali ivi presenti, così come definiti dalla Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6.

4. Dovranno essere sempre riservate dal taglio le specie forestali sporadiche, così come definite dall'articolo 79, Capo V, Titolo II, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali.

5. I biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide, saranno sottoposti a misure di gestione che ne preservino lo stato attuale.

6. Potranno essere rilasciati ad evoluzione naturale i corridoi tra le particelle interessate dagli interventi di taglio boschivo, tali da costituire una superficie accorpata, pari al 3% della superficie forestale interessata dal piano di taglio.

7. In tutte le tipologie di bosco, deve essere rilasciato ad invecchiamento indefinito almeno un albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo. L'albero prescelto deve essere segnato con vernice indelebile.

8. Nelle fustaie devono essere rilasciate, in media, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni, almeno 10 piante per ettaro, morte in piedi o a terra di piccole dimensioni.

9. Nelle fustaie che presentano provvigioni superiori ai livelli minimi stabiliti nell'articolo 70, Capo V, Titolo II, deve essere rilasciato, se presente e se non vi siano rischi per la pubblica e privata incolumità, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ettari.

10. In ogni caso, devono essere rilasciati alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane.

11. Le piante di cui al comma 10 non dovranno costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, con obbligo di verifica periodica da parte del soggetto proprietario. (2)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 53, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Comma modificato dall'articolo 53, comma 1, lett. b), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.




Art. 101.bis (1)

Misure di tutela paesaggistica

1. I P.G.F. devono riportare eventuali specifiche prescrizioni d'uso contenute nei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del D.lgs n. 42/2004, e nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 76, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.


 

Art. 101.ter (1)

Misure di tutela per la gestione dei rischi naturali e l'adattamento ai cambiamenti climatici

1. Nella fase di compartimentazione del complesso silvo-pastorale, devono essere dettagliate, per le particelle forestali interessate, le misure da adottare nel periodo di validità del P.G.F., in coerenza con gli strumenti territoriali vigenti, per la prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 76, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 102

Misure di tutela delle aree sensibili e di tutela idrogeologica

1. Nella fase di compartimentazione del complesso silvo-pastorale, è necessario individuare le aree che hanno caratteri morfologici critici, quali crinali molto accentuati, zone di forra e versanti con pendenze molte elevate. Di norma, in tali aree non si dovranno effettuare interventi. (1)  

2. I P.G.F. devono individuare, descrivere e delimitare le aree, individuate nei Piani delle competenti Autorità di Bacino, a pericolosità e rischio idrogeologico. (2)

3. In tali aree, gli eventuali interventi previsti devono essere coerenti e conformi alle prescrizioni impartite dall'Autorità di Bacino competente.

3.bis Per le aree a rischio idrogeologico le schede descrittive delle particelle forestali cadenti al taglio devono riportare specifiche disposizioni per la mitigazione dei rischi. (3)

4. Per tali aree si applicano le disposizioni di cui al Titolo V.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 77, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma modificato dall'articolo 77, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 77, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 103

Individuazione delle aree percorse da incendi

1. Nella fase di compartimentazione del complesso da assestare, è necessaria la descrizione e l'individuazione cartografica (articolo 112, comma 1, lettera "g") delle aree percorse da incendi, con l'individuazione delle tipologie di uso e copertura del suolo e delle eventuali azioni di recupero ambientale, da indicare nella carta dei miglioramenti.




Art. 104

Modalità di godimento e stato dei diritti di Uso Civico

1. In conformità al disposto del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126, del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332 e della Legge Regionale 17 marzo 1981, n. 11, i P.G.F. dei Soggetti pubblicidevono contenere indicazioni sulle modalità per il godimento e lo stato dei diritti di uso civico (legnatico, castagnatico, pascolo e prodotti secondari del sottobosco) da parte degli aventi diritto. (1)

 

(1) Comma modificato dapprima dall'articolo 54, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito modificato dall'articolo 78, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 105

Norme per la raccolta dei prodotti secondari

1. Il P.G.F. dei Soggetti pubblici, proprietari o gestori delle proprietà collettive,deve contenere le norme per la raccolta dei prodotti secondari, quali funghi epigei ed ipogei, fragole, erbe officinali ed aromatiche, ecc. di cui alla legge 9 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali), al regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 (Elenco delle piante dichiarate officinali), ed alla legge regionale 25 novembre 1994, n. 40 (Tutela della flora endemica e rara), nonché di asparagi, ciocchi d'erica, pietrame, strame, lettiere, erba, cespugliame, ecc., di cui al Capo III, Titolo IV. (1)

2. Nel redigere le Norme per la raccolta dei funghi, epigei ed ipogei, è necessario attenersi a quanto disposto dalla Legge Regionale 24 luglio 2007, n. 8, dalla Legge Regionale 20 giugno 2006, n. 13, dal Regolamento Regionale 24 luglio 2007, n. 3, così come modificato dalla Legge Regionale 27 giugno 2011, n. 9, e dal relativo Regolamento Regionale 12 novembre 2012, n. 13.

3. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda alle disposizioni di cui al Capo III, Titolo IV.

4. Nell'ambito della descrizione delle Classi economiche dovranno essere indicate e descritte, se presenti e se individuate dal Soggetto pubblico, proprietario o gestore della proprietà collettiva, le aree a vocazione tartuficola ed opportunamente riportate in cartografia (articolo 111, comma 1, lettera "b"). (2)

 

(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 55, comma 1, letteraa) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito in seguito modificato dall'articolo 79, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma modificato dall'articolo 79, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 106

Regolamento del pascolo

1. L'esercizio del pascolo nelle aree pascolabili, di cui al precedente articolo 100, di proprietà pubblica o collettiva, deve essere disciplinato da un Regolamento del pascolo, così come disciplinato dall'articolo 129. (1)

2. L'esercizio del pascolo è vietato in assenza del Regolamento del pascolo.

3. Il Regolamento del pascolo deve essere conforme alle indicazioni e disposizioni del vigente P.G.F. e redatto in conformità alle indicazioni di cui al Capo II, Titolo IV.

4. In assenza di P.G.F. vigente il Regolamento del pascolo è approvato dai Soggetti proprietari pubblici o gestori di proprietà collettiva, in attesa del suo inserimento nel Piano di cui diventa parte integrante e sostanziale. (2)

5. Qualora il Regolamento del pascolo non sia conforme alle indicazioni e disposizioni del P.G.F., vigente o in elaborazione e del presente Regolamento deve essere adeguato. (3)

6. In deroga al precedente comma 4, allorquando i soggetti proprietari pubblici o gestori di proprietà collettiva non provvedano alla redazione ed all'approvazione del Regolamento del pascolo, questo è redatto ed approvato contestualmente al P.G.F.. (4)

7. Il Regolamento del pascolo deve contenere le norme che disciplinano le modalità di utilizzazione, il carico massimo di bestiame, espresso in UBA per anno e per ettaro, il periodo di utilizzazione, la fida pascolo, i divieti e le sanzioni.

8. Il carico massimo di bestiame deve essere determinato, per singola specie animale e per ciascuna tipologia di soprassuolo ed essere conforme a quanto indicato nell'articolo 100. (5)

9. Per le aree pascolabili di cui all'articolo 100, il carico massimo di bestiame è commisurato alla sola superficie effettivamente destinata all'esercizio della pratica del pascolo. (6)

10. Il Regolamento del pascolo deve disciplinare l'utilizzazione delle aree interessate dalle Pratiche Locali Tradizionali – P.L.T. – legate al pascolo, per le finalità previste dalla D.G.R. n. 242/2015.

 

(1) Comma dapprima modificato dall'articolo 56, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito dall'articolo 50, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Comma sostituito dall'articolo 50, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(3) Comma modificato dall'articolo 50, comma 1, lettera c), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(4) Comma modificato dall'articolo 50, comma 1, lettera d), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(5) Comma sostituito dall'articolo 56, comma 1, lett. b), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(6) Comma sostituito dall'articolo 56, comma 1, lett. c), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.




Art. 107

Registro di tassazione

1. Il Registro di tassazione (o Registro particellare) è costituito dall'insieme delle descrizioni particellari raggruppate per Classe economica.

2. Le descrizioni particellari devono contenere le informazioni essenziali e tutti i seguenti elementi di sintesi, fondamentali per la gestione delle singole particelle forestali:

a. classe economica, numero di particella forestale, inquadramento catastale;

b. superficie totale, utile boscata, pascolabile, improduttiva;

c. esposizione, pendenza ed altitudine medie, giacitura, manufatti, risorse idriche;

d. tipo di suolo e di sottosuolo;

e) stato della viabilità e accessibilità, classificata secondo i parametri riportati nell'allegato 1 al D.Interm. n. 563765/2021, in: ben servita; scarsamente servita; non servita;(1)

f. specie principali e secondarie del soprassuolo arboreo, arbustivo ed erbaceo;

f.bis) caratteristiche del soprassuolo: tipo forestale, classificato con riferimento alle categorie previste dalle Regioni e riconducibili a quelle dell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio; composizione dendrologica; tipo colturale, classificato con riferimento ai tipi colturali dell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio; (2)

f.ter) indirizzo di gestione, classificato in termini di funzione prevalente:

1) protettiva diretta come definita all'articolo 3, comma 2, lettera r), del D.lgs n. 34/2018, ovvero protezione di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;

2) naturalistica e per la conservazione della biodiversità;

3) produttiva;

4) sociale e culturale ossia finalità di tipo turistico-ricreativo, artistico, terapeutico, scientifico, didattico, educativo;

5) altre funzioni; (2)

g. tipologia di rilievo tassatorio eseguito e sua consistenza;

h. presenza di un'Area Naturale Protetta: Riserva e/o Ente parco, zonizzazione ed eventuali prescrizioni;

i. presenza di siti della Rete Natura 2000 ed eventuali prescrizioni;

j. vincoli;

k) per i soprassuoli con prevalente indirizzo di gestione volto alla produzione legnosa: età nel caso di soprassuoli coetanei, o classi di consistenza, cronologiche o diametriche, in caso di soprassuoli disetanei o irregolari; anno di rilevamento dendrometrico; massa legnosa in piedi e incremento corrente della massa legnosa nel caso di soprassuoli governati a fustaia e massa legnosa indicativa nel caso di soprassuoli governati a ceduo;(3)

l. anno o stagione silvana di utilizzazione e anno dell'ultimo intervento selvicolturale; (4)

m. provvigione e ripresa reali;

n. prescrizioni: tipologie strutturali ed interventi gestionali e selvicolturali previsti nel decennio e relative modalità di esecuzione, azioni di tutela della biodiversità, azioni di mitigazione dei rischi naturali e idrogeologici, ecc.. (5)

3. Per le particelle forestali con funzione di produzione, gli interventi gestionali previsti nel decennio e le modalità della loro esecuzione dovranno essere descritte per singola sezione, indicando, oltre ai prelievi, anche le tipologie dei soggetti, ovvero la classe cronologica o diametrica su cui graverà la ripresa.

4. In corrispondenza di ciascuna descrizione particellare, andranno allegati i riepiloghi dei rilievi tassatori relativi alle aree di saggio, al cavallettamento totale ed alle prove relascopiche.

 

(1) Lettera sostituita dall'articolo 80, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 80, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Lettera sostituita dall'articolo 80, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Lettera modificata dall'articolo 80, comma 1, lettera d), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(5) Lettera modificata dall'articolo 80, comma 1, lettera e), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 108

Allegati del P.G.F.

1. Gli allegati al P.G.F. sono costituiti da:

a. riepilogo generale delle particelle forestali;

b. riepilogo generale del piano dei tagli;

c. libro economico;

d. pareri, nulla osta ed autorizzazioni degli Enti competenti;

e. dichiarazione del tecnico assestatore incaricato.



Art. 109

Libro economico

1. Il libro Economico, detto anche registro degli interventi, è un documento in cui riportare, cronologicamente, per anno e data di avvio, tutti gli interventi e le iniziative, di qualsiasi natura, ordinari e straordinari, che saranno, nel tempo, eseguiti all'interno del territorio pianificato.

2. La conservazione ed aggiornamento del registro è di competenza del Soggetto proprietario o gestore.




Art. 110

Pareri e nulla osta degli Enti competenti

1. I P.G.F., prima della loro approvazione definitiva, dovranno essere dotati dei pareri e nulla osta favorevoli degli Enti competenti, ovvero:

a. parere dell'Autorità di Bacino competente di conformità del P.G.F. alla pianificazione di bacino vigente;

b. nulla osta dell'Ente gestore dell'Area Protetta, ai sensi della L.R. n. 33/93 ed alla Legge n. 394/1991; (1)

c. parere di Valutazione d'Incidenza, nel caso in cui i beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione rientrino, anche in parte, nel perimetro dei siti della Rete Natura 2000;

c.bis) parere del Soprintendente all'archeologia, belle arti e paesaggio, per gli interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali di cui all'articolo 9 del D.lgs. n. 34/2018 e per i beni silvo-pastorali tutelati ai seni dell'articolo 136 del D.lgs. 42/2004; (2)

d. eventuali altri pareri e/o autorizzazioni.

1.bis In assenza di P.F.I.T. o qualora il P.G.F. non sia coerente con il P.F.I.T. approvato con il parere del Soprintendente all'archeologia, belle arti e paesaggio, per gli interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali di cui all'articolo 9 del D.lgs. n. 34/2018, si applicano le misure di semplificazione di cui al punto B.35 dell'allegato B al D.P.R. n. 31/2017. (3)

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 51, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 81, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 81, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 111

Dichiarazione del tecnico progettista

1. Alla presentazione del P.G.F. nella sua veste definitiva, il tecnico progettista incaricato dovrà allegare una dichiarazione di asseverazione, controfirmata dal R.U.P., nel caso di Soggetti pubblici, o, nel caso di Soggetti privati, dal proprietario del complesso silvo-pastorale o dal Soggetto incaricato, attestante l'avvenuta misurazione delle aree con strumenti di precisione, dell'assenza di conflitti di confinazione e che quanto riportato nel Piano corrisponde allo stato dei luoghi.




Art. 112

Cartografia

1. La cartografia da allegare al P.G.F. si compone di:

a. Carta di inquadramento generale per l'inquadramento geografico complessivo, con l'indicazione della proprietà oggetto di pianificazione, in scala 1:25.000;

b. Carta silografica (o assestamentale), in scala 1:10.000, che riporterà le singole particelle forestali in cui è stato suddiviso il complesso dei bei silvo-pastorali da assestare (Classi economiche), la viabilità forestale e silvo-pastorale esistente di cui all'articolo 80.bis, nonché le eventuali aree a vocazione tartuficola; (2)  

c. Carta geologica, in scala 1:10.000;

d. Carta dei miglioramenti, in scala 1:10.000, con l'ubicazione degli interventi programmati;

e. Carta dei tipi strutturali, in scala 1:10.000, per le sole particelle forestali con funzione di produzione, con indicazione delle diverse tipologie strutturali; tale carta può essere omessa in caso di condizioni di omogeneità strutturale del complesso boscato oggetto di interventi di taglio;

f. Carta degli interventi selvicolturali, in scala 1:10.000, strettamente correlata alla carta dei tipi strutturali, recante l'indicazione degli interventi di taglio programmati; tale carta dovrà essere elaborata per le sole particelle forestali oggetto di taglio boschivo; (3)

g) Carta dei vincoli, in scala 1:10.000, indicante la presenza: di Aree Naturali Protette con la rispettiva zonizzazione e relativi habitat di interesse comunitario ove individuati; di aree della Rete Natura 2000; di aree percorse dal fuoco; del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 1 del R.D. n. 3267/1923 e il vincolo per altri scopi di cui all'articolo 17 del medesimo Regio Decreto; del vincolo di bene culturale e paesaggistico di cui al D.lgs n. 42/2004; del vincolo ambientale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394; le aree a rischio idraulico, idrogeologico/da frane o di tuteladelle acque; (4)

h. Carta del rischio idrogeologico, in scala 1:10.000; (5)

h.bis) Carta catastale delle proprietà in scala 1:10.000; (6)

h.ter) Carta degli usi civici in scala 1:10.000. Tale carta deve ricomprendere le aree di cui all'articolo 11, comma1, lettera a), della legge 6 giugno 1927, n. 1766, e qualora vi sia coincidenza con la carta catastale delle proprietà è omessa;(6)

i. Carta del rischio idraulico, in scala 1:10.000.

2. Per particolari esigenze, è ammessa la presentazione della cartografia in scala 1:5.000.

3. La base cartografica da utilizzare per le elaborazioni cartografiche è, ai sensi della L.R. n. 16/2004 e della D.G.R. n. 1239/2007, la Carta Tecnica Regionale – CTR - in scala 1:5000 della Regione Campania.

3.bis. Per la produzione delle cartografie di cui al punto 1 o altre specifiche carte tematiche è consentito l'uso del telerilevamento mediante della tecnologia "Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging" - LIDAR.(7)

4. Le particelle forestali appartenenti ad una medesima Classe economica dovranno avere un'identica rappresentazione grafica definita dalle seguenti caratteristiche:

a. i limiti/confini dovranno essere di colore nero, chiaramente individuati ed evidenti;

b. il numero che contraddistingue ciascuna particella deve essere riportato in tinta nera;

c. la colorazione delle particelle, la medesima per ogni Classe economica, deve essere tenue e tale da consentire la lettura contestuale della base cartografica;

d. la viabilità di servizio, le vie di accesso e la sentieristica devono essere riportate in tinta rossa;

e. i boschi d'alto fusto ed i cedui in conversione devono essere indicati con varie tonalità di verde;

f. i cedui semplici, matricinati, composti devono essere indicati con varie tonalità di azzurro;

g. i rimboschimenti devono essere indicati in tinta blu;

h. le radure, i pascoli e gli incolti devono essere riportati in tinta gialla; (8)

i. i terreni agrari, interclusi, devono essere riportati in tinta marrone chiaro.

5. La cartografia dovrà essere trasmessa, oltre che su supporto cartaceo, anche in formato vettoriale, in formato shape - .shp – o, in alternativa, .dxf, georiferito secondo il datum geografico WGS 84, nella proiezione UTM 33 Nord.

6. Ogni tematismo dovrà costituire un proprio e separato layer opportunamente denominato, ovvero per:

a. le particelle forestali, PGF_nome-comune_particelle.shp (o dxf); (1)

b. le sottoparticelle forestali, PGF_nome-comune_subparticelle.shp (o dxf); (1)

c. la viabilità forestale, PGF_nome-comune_viabilità.shp (o dxf); (1)

d. i miglioramenti, PGF_nome-comune_miglioramenti.shp (o dxf); (1)

e. i vincoli, PGF_nome-comune_vincoli.shp (o dxf); (1)

f. le aree a rischio frane, PGF_nome-comune_frane.shp (o dxf); (1)

g. le aree a rischio idraulico, PGF_nome-comune_risidro. (o dxf). (1)

7. I layer delle particelle e sottoparticelle forestali dovranno presentare la seguente struttura:

a. provincia:

b. comune;

c. numero di particella forestale (in caso di sottoparticelle fare più ripetizioni ed abbinare al numero una lettera minuscola);

d. sottoparticella (lettera minuscola);

e. superficie totale (ettari – 00,0000);

f. superficie boscata (ettari – 00,0000);

g. perimetro (metri);

h. compresa (lettera maiuscola);

i. forma di governo (descrizione);

j. specie prevalente (solo se pari o maggiore dell'85 per cento);

k. specie principali/secondarie (massimo 4);

l. provvigione reale unitaria (mc);

m. provvigione reale totale (mc).

8. I file definitivi devono essere topograficamente corretti, ovvero non devono presentare nodi doppi, micropoligoni, sovrapposizioni di poligoni o microaree vuote.

9. Le particelle forestali dovranno essere rappresentate da poligoni chiusi, mentre la viabilità e la sentieristica da linee continue.

10. Nel caso di discordanza tra la superficie oggetto del P.G.F., rilevata tramite analisi GIS e quella risultante dai dati catastali verrà utilizzata, ai fini della pianificazione, quella fornita dal GIS.

11. I pascoli, le radure e gli incolti di rilevante estensione, interclusi nelle particelle forestali, dovranno essere cartografati e campiti in tinta gialla.

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 52, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Lettera modificata dall'articolo 82, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Lettera modificata dall'articolo 82, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Lettera sostituita dall'articolo 82, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(5) Lettera modificata dall'articolo 82, comma 1, lettera d), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(6) Lettera aggiunta dall'articolo 82, comma 1, lettera e) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 82, comma 1, lettera f) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(8) Lettera aggiunta dall'articolo 82, comma 1, lettera g) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 113

Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata

1. Il Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata deve essere composto dai seguenti elementi:

a. descrizione generale delle tipologie, delle caratteristiche stazionali e delle principali specie forestali presenti;

b. suddivisione in particelle forestali dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione, con indicazione delle superfici e delle particelle catastali corrispondenti. Le particelle forestali devono essere raggruppate in specifiche in Classi economiche/Comprese; (8)

c. compartimentazione delle superfici silvo-pastorali, secondo le modalità esposte nei precedenti articoli 90 e 91;

d. indicazione delle particelle forestali ricadenti in aree a rischio idraulico e idrogeologico nonché di quelle soggette a specifici regimi di protezione e di quelle percorse da incendi; (9)

e. descrizioni e contenuti delle Classi economiche, in particolare: (1)

1. per i boschi cedui, devono essere indicati la composizione specifica, l'età, lo sviluppo e lo stato di conservazione;

2. per le fustaie, devono essere indicati la composizione specifica, l'età, lo sviluppo, lo stato di conservazione, i dati relativi ai principali caratteri dendrometrici e quelli delle masse legnose presenti, le tipologie strutturali e gestionali;

f. determinazione, per le sole particelle forestali con funzione di produzione, della provvigione e della ripresa. Per tale stima si procede secondo le modalità indicate nei precedenti articoli 95 e 96;

g. piano dei tagli, organizzato secondo le modalità indicate nel precedente articolo 97;

h. piano dei miglioramenti, contenente le medesime informazioni indicate nel precedente articolo 99. Per i Soggetti privati tale piano è facoltativo; (10)

h bis) pascolo ed aree pascolabili, contenente le medesime informazioni indicate nell'articolo 100. Tale tematica è obbligatoria solo allorquando i beni silvo-pastorali sono destinati all'esercizio del pascolo;(2)

h ter) misure di tutela delle aree sensibili e di tutela idrogeologica redatte secondo quanto previsto dall'articolo 102;(5)

h quater) misure di salvaguardia della biodiversità redatte secondo quanto previsto dall'articolo 101;(6)

h quinquies) modalità di godimento e stato dei diritti di Uso Civico, nel caso dei Soggetti pubblici, redatte secondo quanto previsto dall'articolo 104;(7)

h sexies) norme per la raccolta dei prodotti secondari, nel caso dei Soggetti pubblici, redatto secondo quanto previsto dall'articolo 105; (2)

h.septies) misure di tutela paesaggistica contenute nei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del D.lgs n. 42/2004 e nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del medesimo decreto legislativo; (11)

i. Regolamento del Pascolo, per i soli Soggetti pubblici, redatto secondo quanto previsto dall'articolo 106, nel caso in caso in cui siano presenti superfici pascolabili, così come definite dal precedente articolo 100; (3)

i bis) registro di tassazione redattoper le sole particelle forestali con funzione di produzione secondo quanto previsto dall'articolo 107; (4)

j) cartografia, redatta in conformità dell'articolo 112, che si compone di:

1) carta silografica (o assestamentale), in scala 1:10.000;

2) carta dei miglioramenti, in scala 1:10.000, da produrre solo in caso di programmazione dei miglioramenti fondiari;

3) carta dei vincoli, in scala 1:10.000;

4) carta del rischio idrogeologico,in scala 1:10.000, da produrre solo in caso di presenza di tale rischio;

5) carta del rischio idraulico, in scala 1:10.000, da produrre solo in caso di presenza di tale rischio;

6) carta catastale delle proprietà, in scala 1:10.000;

7) carta degli usi civici in scala 1:10.000 per i Soggetti pubblici; (12)

k. pareri e nulla osta degli Enti competenti di cui all'articolo 110;

l. libro economico, così come definito dal precedente articolo 109;

m. alla presentazione P.G.F. nella sua veste definitiva, il tecnico progettista incaricato dovrà allegare una dichiarazione di asseverazione, controfirmata dal R.U.P., nel caso di Soggetti pubblici, o, nel caso di soggetti privati, dal proprietario del complesso silvo-pastorale, o dal soggetto incaricato, attestante l'avvenuta misurazione delle aree con strumenti di precisione, dell'assenza di conflitti di confinazione e che quanto riportato nel Piano corrisponde allo stato dei luoghi.

1.bis La cartografia di cui al comma 1 deve essere prodotta sia su supporto cartaceo che informatico, in formato digitale .shp, o .dxf. Le particelle forestali devono essere rappresentate da poligoni chiusi e la viabilità da linee continue. (13)

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 53, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 57, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 ed in seguito modificata dall'articolo 83, comma 1, lettera d), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Lettera modificata dall'articolo 57, comma 1, lett. b), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(4) Lettera aggiunta dall'articolo 57, comma 1, lett. c), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 ed in seguito modificata dall'articolo 83, comma 1, lettera f), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.  

(5) Lettera dapprima aggiunta dall'articolo 57, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito modificata dall'articolo 53, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(6) Lettera dapprima aggiunta dall'articolo 57, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito modificata dall'articolo 53, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(7) Lettera dapprima aggiunta dall'articolo 57, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito modificata dall'articolo 53, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(8) Lettera modificata dall'articolo 83, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(9) Lettera modificata dall'articolo 83, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(10) Lettera modificata dall'articolo 83, comma 1, lettera c), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(11) Lettera modificata dall'articolo 83, comma 1, lettera e), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(12) Lettera sostituita dall'articolo 83, comma 1, lettera g), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(13) Comma aggiunto dall'articolo 83, comma 1, lettera h), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 114

Modifiche ed aggiornamento dei Piani di Gestione Forestale

1. I P.G.F., ancorché redatti in forma semplificata, nel corso del periodo della loro vigenza, possono essere sottoposti a modifica e aggiornamento se le superfici oggetto di pianificazione subiscono modifiche sostanziali nelle loro caratteristiche fondamentali a causa di: cambi nella forma di governo e nel trattamento assestamentale, calamità naturali o catastrofi, ampliamento o riduzione della superficie pianificata, tramite acquisizioni, espropri, recupero colturale di aree abbandonate, ampliamento o riduzioni delle superfici boscate o pascolive, ecc., variazioni significative del piano dei tagli, come scambi di annualità tra diverse classi economiche, sostituzioni, eliminazioni o aggiunta di particelle forestali, ecc.. (1)

2. La modifica e l'aggiornamento dei P.G.F. devono essere apportati ed approvati entro il termine della vigenza del Piano stesso e, in tal caso, può essere anche proposto un nuovo periodo decennale di vigenza o prorogato quello in corso.

3. Le proposte di modifica e di aggiornamento di cui al precedente comma 1 seguiranno l'iter procedurale di approvazione dei P.G.F. di cui al successivo Capo II. (2)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 84, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma modificato dall'articolo 84, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 115

Situazioni particolari ed impreviste

1. In presenza di situazioni imprevedibili o esigenze non preventivabili che non costituiscono modifiche sostanziali del P.G.F. ma che comportano difficoltà applicative dello stesso, in sede di autorizzazione dei tagli boschivi, gli Enti Delegati richiedono, nell'ambito dell'istruttoria dell'istanza di taglio, al competente Settore Regionale Centrale o Territoriale il rispettivo parere vincolante in merito alle modifiche proposte. (3)

1.bis Le situazioni di cui al comma 1, non rientranti nella casistica di cui all'articolo 114, afferiscono a: utilizzazioni boschive, miglioramenti fondiari, lo scambio di annualità di taglio di singole particelle forestali inserite nel piano dei tagli di una medesima Classe economica, modesti incrementi o diminuzioni dell'intensità dei diradamenti, variazioni nel numero di polloni o matricine da rilasciare, variazioni e adeguamenti nella serie dei tagli di rinnovazione delle fustaie, ecc.. (4)

2. Le modifiche di cui ai precedenti commi 1 e 1.bis sono preventivamente comunicate, per le valutazioni del caso e per il rilascio del vincolante parere di competenza:

a) alla Struttura Regionale Centrale, nel caso di modifiche relative ai P.G.F. dei Soggetti pubblici, proprietari o gestori di proprietà collettive;

b) alla Struttura Regionale Territoriale competente, nel caso di modifiche relative ai P.G.F. dei Soggetti privati. (5)

3. Gli interventi straordinari (spalcature, abbattimento di alberi pericolanti, interventi fitosanitari obbligatori, ecc.) per la messa in sicurezza dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione, potranno eseguirsi in deroga ai P.G.F., in presenza di conclamate emergenze, tali da pregiudicare l'incolumità di persone e cose. Detta situazione di emergenza deve essere attestata da un apposito Atto dell'autorità preposta, in conformità a quanto indicato negli articoli 53 e 54 del Titolo II. Detti tagli vanno detratti dalla ripresa stimata nel P.G.F., se vigente. (1)

4. Per i boschi danneggiati dal fuoco e per la loro tutela fitopatologica, in deroga al P.G.F., si applicano le disposizioni di cui agli articoli 61.bis, 77 e 78. (2)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 54, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Comma modificato dall'articolo 54, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(3) Comma sostituito dall'articolo 85, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Comma sostituito dall'articolo 85, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(5) Comma sostituito dall'articolo 85, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.



Art. 116

Norme transitorie

1. Durante la fase di elaborazione e di redazione del P.G.F., ex novo o revisione, in attesa della sua approvazione definitiva, è ammesso un prelievo annuale di massa legnosa, per un periodo non superiore a tre anni, così come disposto dall'articolo 40, Capo IV, Titolo II.

2. La vigenza del piano dei miglioramenti, di cui all'articolo 99, se non soggetta a modifiche ed integrazioni, non termina con la vigenza del P.G.F. ma si prolunga fino alla redazione del nuovo Piano.




Art. 117

Modulistica

1. La modulistica relativa agli allegati di cui al precedente articolo 108, comma 1, lettere "a, b, c" e quella riepilogativa necessaria per la redazione dei P.G.F. sarà approvata con decreto dirigenziale della Struttura Regionale Centrale competente in materia di politiche forestali e messa a disposizione sul S.U.A.F..




CAPO II

INDICAZIONI PROCEDURALI



Art. 118

Beni silvo-pastorali di proprietà pubblica

1. Il Soggetto pubblico, proprietario, gestore di proprietà collettive o incaricato, per l'avvio della procedura di redazione del P.G.F. deve trasmettere alla Struttura Regionale Centrale competente, individuata dal precedente articolo 86, la seguente documentazione: (1)

a. deliberazione dell'organo comunale competente o altro Atto dell'Ente, con cui viene espressa la volontà di procedere alla redazione ex novo o alla revisione del P.G.F., viene indicata la fonte di finanziamento alla quale si intende far ricorso, viene nominato il R.U.P. o il soggetto incaricato, al quale viene conferito mandato per la predisposizione degli atti e delle determinazioni consequenziali; (2)  

b. dichiarazione del R.U.P., resa secondo le modalità di Legge, attestante che le superfici oggetto di pianificazione sono di proprietà ed in pieno e libero possesso del Comune o dell'Ente, proponente il P.G.F.; (3)

c) relazione preliminare, redatta da un soggetto di comprovata competenza professionale, di cui all'articolo 84, comma 10, nella quale siano riportati:

1) i riferimenti, anche anagrafici, del R.U.P.;

2) i dati essenziali della proprietà da assestare (descrizione dell'ambiente, vincoli, consistenza del patrimonio silvo-pastorale oggetto di pianificazione, passate utilizzazioni boschive, pianificazione assestamentale);

3) le indicazioni sulle superfici boscate di cui si propone il cavallettamento, sul numero delle aree di saggio che si prevede di eseguire, delle superfici boscate che si intendono rilevare con metodo relascopico, nonché del numero di alberi modello;

4) il cronoprogramma;

5) il costo complessivo e il preventivo di spesa, redatto ai sensi del vigente Prezzario per la redazione dei piani di gestione/assestamento forestale, da presentarsi solo in caso di finanziamento pubblico. In caso di redazione della revisione del P.G.F. si applica una riduzione del 20 per cento dell'importo dell'onorario; (2)

d) determinazione del R.U.P. di incarico ad un soggetto di comprovata competenza professionale, di cui all'articolo 84, comma 10, per la redazione del P.G.F. e di approvazione dello schema di convenzione (ovvero disciplinare di incarico);(3)

e. convenzione (ovvero disciplinare di incarico) regolarmente stipulata tra le parti;

f. nota di trasmissione degli atti.

2. La Struttura Regionale Centrale, una volta ricevuta la documentazione di cui al punto 1 ed esaminati il piano di lavoro ed il preventivo di spesa, può formulare osservazioni al predetto piano di lavoro ed apportare modifiche al preventivo di spesa, dandone comunicazione al Soggetto interessato, nonché richiedere eventuali modifiche e integrazioni.

3. Nel caso in cui, per l'elaborazione e la redazione del P.G.F. si faccia ricorso ad una fonte pubblica di finanziamento, la Struttura Regionale Centrale comunica al Soggetto interessato la congruità del costo complessivo proposto con il preventivo di spesa, ovvero trasmette quello modificato d'Ufficio. Il Soggetto interessato, ricevuta detta comunicazione può avanzare richiesta di finanziamento all'Amministrazione pubblica compente. In tal caso, la presentazione della documentazione di cui alle lettere "d", "e" ed "f" del precedente comma 1 potrà avvenire solo in seguito alla concessione, da parte dell'Amministrazione competente, del finanziamento richiesto.

 

(1) Alinea modificato dall'articolo 55, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Punto dapprima modificato dall'articolo 55, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 in seguito sostituito dall'articolo 86, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Lettera modificata dall'articolo 55, comma 1, lettera c), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(4) Lettera sostituita dall'articolo 58, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(5) Lettera sostituita dall'articolo 58, comma 1, lett. b), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.




Art. 119

Beni silvo-pastorali di proprietà privata

1. Per i beni silvo-pastorali di proprietà privata, il Soggetto proprietario o incaricato, deve inviare alla Struttura Regionale Territoriale competente, individuata dall'articolo n. 87, la seguente documentazione:

a. nota o altro atto dell'organo/soggetto competente, con la quale viene espressa la volontà di procedere alla redazione, ex novo o revisione, del P.G.F. con indicazione della fonte di finanziamento alla quale si intende far ricorso;

b. nel caso di incarico da parte del soggetto proprietario ad un altro soggetto per l'elaborazione e redazione del P.G.F., nonché per l'autorizzazione all'accesso ad una fonte pubblica di finanziamento, è necessario allegare idoneo atto di delega, ovvero apposito provvedimento del titolare, rappresentante legale o del competente organo;

c. dichiarazione del Soggetto proprietario, resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., con la quale si attesta che le superfici oggetto di pianificazione sono di sua esclusiva proprietà ed in suo pieno e libero possesso; (1)

d) relazione preliminare, redatta da un soggetto di comprovata competenza professionale, di cui all'articolo 84, comma 10, nella quale siano riportati:

1) i riferimenti anagrafici del Soggetto proprietario o incaricato;

2) i dati essenziali della proprietà da assestare (descrizione dell'ambiente, vincoli, consistenza del patrimonio silvo-pastorale oggetto di pianificazione, passate utilizzazioni boschive, pianificazione assestamentale);

3) le indicazioni sulle superfici boscate di cui si propone il cavallettamento, sul numero delle aree di saggio che si prevede di eseguire, sulle superfici boscate che si intendono rilevare con metodo relascopico, nonché sul numero di alberi modello;

4) il cronoprogramma;

5) il costo complessivo e il preventivo di spesa, redatto ai sensi del vigente Prezzario per la redazione dei piani di gestione/assestamento forestale, da presentarsi solo in caso di finanziamento pubblico. In caso di redazione della revisione del P.G.F. si applica una riduzione del 20 per cento dell'importo dell'onorario; (2)

e) nota di incarico, ovvero idoneo provvedimento del titolare, del rappresentante legale o del competente organo, ad un soggetto di comprovata competenza professionale, di cui all'articolo 84, comma 10, per la redazione del P.G.F.; (3)

f. in caso di ricorso a fonti pubbliche di finanziamento, l'affidamento dell'incarico deve avvenire nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa di settore;

g. contratto regolarmente stipulato tra le parti, redatto nel rispetto della normativa di settore vigente;

h. nota di trasmissione degli atti.

2. La Struttura Regionale Territoriale competente, una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 1 ed esaminati il piano di lavoro ed il preventivo di spesa, può formulare osservazioni, apportare modifiche al preventivo di spesa dandone comunicazione al soggetto interessato e richiedere eventuali modifiche ed integrazioni.

3. Nel caso in cui, per l'elaborazione e redazione del P.G.F., si faccia ricorso ad una fonte pubblica di finanziamento, la Struttura Regionale Territoriale competente da' conferma al Soggetto interessato della congruità del costo complessivo proposto con il preventivo di spesa, ovvero trasmette quello modificato d'Ufficio. Il Soggetto interessato, ricevuta detta comunicazione, può avanzare richiesta di finanziamento all'Amministrazione pubblica compente. In tal caso, la presentazione della documentazione di cui alle lettere "e", "f" e "g" del comma precedente potrà avvenire solo in seguito alla concessione, da parte dell'Amministrazione competente, del finanziamento richiesto.

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 56, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Punto sostituito  dapprima dall'articolo 59, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito sostituito dall'articolo 87, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Lettera sostituita dall'articolo 59, comma 1, lett. b), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.




Art. 120

Istruttoria

1. La Struttura Regionale, Centrale (articoli 86 e 118) o Territoriale competente (articoli 87 e 119), constatata l'eventuale concessione del finanziamento ed eseguita l'istruttoria sulla documentazione prodotta, comunica al Soggetto interessato la data per l'esecuzione del sopralluogo preliminare, teso a prendere visione dello stato dei luoghi, a fornire eventuali prescrizioni al piano di lavoro ed a redigere il verbale di inizio dei lavori – V.I.L.. Per i P.G.F. redatti in forma semplificata, per superfici inferiori a 100 ettari, l'inizio dei lavori può essere attestato da apposita comunicazione della Struttura Regionale competente, la quale indica il termine di consegna dell'elaborato del Piano.(5)

2. Con il V.I.L. e con la comunicazione di inizio lavori di cui al comma 1si stabilisce la data entro la quale il Soggetto interessato deve presentare alla Struttura Regionale competente la prima stesura in "bozza" del P.G.F.. Detto termine viene stabilito, in caso di finanziamento pubblico, in conformità alla tempistica indicata nel provvedimento di concessione. Se la bozza del P.G.F., con i relativi allegati, non viene trasmessa nella data stabilita ed in assenza di richieste di proroga nei successivi 90 giorni, si procederà, d'ufficio, alla conclusione, con esito sfavorevole, del procedimento istruttorio. (1)

3. La Struttura Regionale competente può concedere, su motivata richiesta, una sola proroga, di massimo mesi sei. Trascorso tale termine senza che il P.G.F. sia stato presentato, la Struttura Regionale compente provvede alla sospensione del procedimento, comunicandolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed informando che la mancata trasmissione della bozza del P.G.F., con i relativi allegati, nei successi giorni 30 comporta la conclusione, con esito sfavorevole, del procedimento istruttorio. Detta proroga, in caso di finanziamento pubblico, dovrà tenere conto di quanto indicato nel provvedimento di concessione dello stesso. (2)

4. In caso di finanziamento pubblico delle spese di redazione del P.G.F., verrà data immediata comunicazione della conclusione, con esito sfavorevole, del procedimento all'Amministrazione pubblica competente, per i provvedimenti consequenziali. (3)

[5. Per i P.G.F. redatti in forma semplificata, per superfici inferiori a 100 ettari, l'inizio dei lavori può essere attestato da apposita comunicazione della Struttura Regionale competente, la quale indicherà il termine di consegna dell'elaborato del Piano.] (4)

 

(1) Comma modificato dapprima dall'articolo 57, comma 1, lettere a) e b) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 in seguito dall'articolo 88, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma modificato dall'articolo 57, comma 1, lettera c), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(3) Comma modificato dall'articolo 57, comma 1, lettera d), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(4) Comma abrogato dall'articolo 88, comma 1, lettera c), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'articolo 57, comma 1, lettera e), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(5) Comma modificato dall'articolo 88, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 121

Presentazione - Approvazione - Esecutività del P.G.F.

1. Il P.G.F. deve essere presentato alla Struttura Regionale competente, in prima stesura, "bozza", in formato .pdf, entro il termine fissato nel V.I.L. o entro quello indicato nella comunicazione di cui all'articolo 120.  (3)

2. La Struttura Regionale competente, entro 90 giorni, provvede ad accertare, mediante istruttoria d'Ufficio ed accertamenti di campo, che:

a. le caratteristiche del soprassuolo, quali risultanti dai rilievi tassatori, corrispondono a quelle reali;

b. vi sia corrispondenza tra i confini delle particelle, così come delimitati sul terreno e quelli indicati in cartografia;

c. la ripresa reale sia stata fissata con criterio prudenziale ed in conformità alle norme del presente Regolamento.

3. All'esito delle evidenze emerse dall'esame della documentazione prodotta ed agli esiti degli accertamenti sul campo, la Struttura Regionale competente può prescrivere che al P.G.F. vengano apportate rettifiche ed integrazioni, che dovranno essere recepite dal tecnico assestatore incaricato.

4. Per i P.G.F. redatti in forma semplificata, a seguito delle risultanze emerse dall'istruttoria svolta sugli elaborati del Piano, da parte della Struttura Regionale competente, gli accertamenti di campo potranno essere omessi, ferma restando la facoltà di richiedere eventuali rettifiche ed integrazioni.

5. Preso atto dell'esecuzione delle prescritte rettifiche ed integrazioni e/o in caso di esito positivo degli accertamenti la Struttura Regionale competente approva in Minuta il P.G.F., dichiarandone la conformità alle norme tecniche del presente Regolamento ed invita il Soggetto proprietario o incaricato, ad acquisire i pareri ed i nulla osta degli altri Enti competenti di cui al precedente articolo 110.

6. La Struttura Regionale competente, acquisiti i pareri e nulla osta degli altri Enti competenti, dispone che le eventuali osservazioni vengano recepite nell'elaborato del P.G.F. ed autorizza il Soggetto proprietario o incaricato, a provvedere alla stesura del Piano, nella sua veste definitiva, aggiornato all'attualità, entro il termine di 90 giorni. Al termine di tale periodo, in assenza di trasmissione del P.G.F. con i relativi allegati, il procedimento istruttorio verrà sospeso, dandone comunicazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.. In assenza della trasmissione, nei successivi giorni 30, del P.G.F. nella versione definitiva, si procede alla conclusione del procedimento istruttorio. In tal caso, in presenza di finanziamento pubblico delle spese di redazione del P.G.F., verrà data immediata comunicazione della conclusione, con esito sfavorevole, del procedimento all'Amministrazione pubblica competente, per i provvedimenti consequenziali. (1)

7. Il Soggetto interessato, pubblico o privato, proprietario o incaricato, nel trasmettere il P.G.F. nella sua veste definitiva dovrà inviare:

a. una copia cartacea del P.G.F., con i relativi allegati;

b. il file del Piano e gli elaborati cartografici, in formato .pdf, munito di firma digitale del tecnico progettista incaricato e, in caso di Soggetto pubblico, del R.U.P. dell'Ente; (4)

b.bis) i tematismi cartografici in formato .shp o .dxf; (5)

c. in caso di Soggetti pubblici, la dichiarazione di avvenuta pubblicazione del P.G.F. all'Albo Pretorio,

d. una dichiarazione resa, nelle forme di Legge dal tecnico redattore incaricato, controfirmata dal responsabile del procedimento dell'Ente, in caso di Soggetti pubblici o del soggetto privato proprietario o incaricato, attestante l'assenza di conflitti di confinazione delle proprietà assestate;

e. in caso di Soggetti pubblici, la deliberazione dell'organo competente, o altro Atto dell'Ente, di adozione e approvazione del P.G.F.. (2)

8. Nel caso il soggetto interessato si sia avvalso, per la copertura delle spese di elaborazione e redazione del P.G.F., di un finanziamento pubblico, lo stesso è tenuto a presentare all'Amministrazione pubblica competente la rendicontazione finale delle spese sostenute, con indicazione delle eventuali economie realizzate.

9. Il P.G.F., redatto in veste definitiva, trasmesso come indicato nel precedente comma 7, verrà approvato dalla Struttura Regionale competente, con proprio Decreto Dirigenziale.

10. La Struttura Regionale competente in seguito all'approvazione trasmette, tramite il S.U.A.F., il P.G.F. all'Ente delegato ed agli altri Enti competenti per territorio. (6)

11. La Struttura Regionale competente, in caso di finanziamento pubblico per la redazione del P.G.F., comunicherà, per i provvedimenti di competenza, all'Amministrazione Pubblica concedente il finanziamento, l'avvenuta approvazione definitiva del P.G.F..

12. Il Soggetto pubblico interessato, proprietario, gestore di proprietà collettive o incaricato, ai sensi e per gli effetti del disposto del comma 3, dell'articolo 39, del D.Lgs. n. 33/2013 provvederà alla pubblicazione del P.G.F. approvato sul proprio sito web istituzionale. (7)

 

(1) Comma modificato dapprima dall'articolo 60, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito dall'articolo 58, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Lettera modificata dapprima dall'articolo 60, comma 1, lett. b), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito dall'articolo 89, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Comma modificato dall'articolo 89, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Lettera modificata dall'articolo 89, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(5) Lettera aggiunta dall'articolo 89, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(6) Comma modificato dall'articolo 89, comma 1, lettera e), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(7) Comma modificato dall'articolo 89, comma 1, lettera f), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.



 

Art. 122

Obblighi del Soggetto interessato

1. Il Soggetto interessato, pubblico o privato, proprietario gestore di proprietà collettive o incaricato, in caso di finanziamento pubblico delle spese di redazione del P.G.F. è tenuto a corrispondere al tecnico incaricato le relative competenze, secondo le modalità contenute nell'eventuale provvedimento di concessione e nella convezione di cui ai precedenti articoli. (1)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 90, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 123

Obblighi del tecnico

1. Il tecnico incaricato è tenuto a redigere il P.G.F. in conformità delle direttive generali e particolari contenute nel presente Regolamento e ad osservare le eventuali prescrizioni che la Struttura Regionale competente ritenga di impartire a seguito delle evidenze emerse in sede di istruttoria di cui al precedente articolo 121.

2. Il tecnico incaricato risponde dell'esattezza e dell'accuratezza dei rilievi di campagna, sia topografici che tassatori. In particolare, il particellare deve essere facilmente intelligibile. Le singole particelle forestali devono essere chiaramente delimitate sul terreno e fedelmente riportate in cartografia. Per le particelle oggetto di rilievo tassatorio è ammesso un errore del 10% nel numero delle piante cavallettate o comunque misurate e del 10% nella determinazione della massa cubata, applicando la medesima tavola di cubatura adottata dal tecnico incaricato. Le stesse modalità vigono quando si applica il metodo relascopico.

3. Qualora, in fase di controllo, si accerti un margine di errore superiore a quello di cui al comma 2, al compenso spettante al tecnico sarà applicata una riduzione pari al doppio della spesa contabilizzata per il cavallettamento di quella particella, di quell'area di saggio e/o di quel rilievo con metodo relascopico.

4. Il tecnico incaricato è tenuto a consegnare il P.G.F. in prima stesura, "bozza", nel termine fissato dal verbale di inizio lavori. (1)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 91, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




TITOLO IV

TUTELA DELLA VEGETAZIONE, DEL PASCOLO, DEI PRODOTTI SECONDARI, DEI BOSCHI DA SEME E VETUSTI (1)

 

(1) Rubrica modificata dall'articolo 92, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




CAPO I

TUTELA DELLE PIANTE FORESTALI NON RICOMPRESE NEI BOSCHI



Art 124

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente articolo si applicano esclusivamente ai terreni non boscati ricadenti nelle zone agricole, individuate negli strumenti urbanistici, ancorché situati in zone non sottoposte a vincolo idrogeologico, ove siano presenti le piante o formazioni forestali di seguito indicate:

a. piante appartenenti alle seguenti specie ed aventi le seguenti misure:

1. diametro maggiore di 50 centimetri per: Quercus sp. pl., Fagus sylvatica L., Acer sp.pl., Tilia sp.pl., Ulmus sp.pl., Fraxinus excelsior L., Pinus pinea L., Castanea sativa Mill.; (1)

2. diametro maggiore di 30 centimetri per: Cupressus sempervirens L.;

3. diametro maggiore di 10 centimetri per: Taxus baccata L.;

b. singole piante specificamente individuate, per tipologia e localizzazione, dalla Struttura Regionale Territoriale competente e/o dall'Ente delegato territorialmente competente;

c. siepi, filari o altre formazioni forestali che non presentano le dimensioni, la densità o la copertura del suolo di cui all'articolo 15 della Legge Regionale n. 11/96, che hanno funzioni di frangivento, che sono radicate lungo i corsi d'acqua a regime torrentizio o perenne o che contengono le piante di cui alle lettere a) e b). (2)

2. Le Strutture Regionali Territoriali e/o gli Enti delegati competenti per territorio possono, per motivate esigenze di gestione del territorio o di tutela di singole specie o soprassuoli di particolare importanza, anche in rapporto a quanto previsto dall'articolo 79, Capo V, Titolo II, individuare le piante di cui al comma 1 lett. b e le formazioni di cui al comma 1.3, previa comunicazione al proprietario, che può presentare osservazioni entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione stessa.

 

(1) Punto modificato dall'articolo 93, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Lettera modificata dall'articolo 93, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 125

Norme di tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi

1. Il taglio delle piante di cui all'articolo 124, comma 1, lettere a) e b), è vietato, ad eccezione dei seguenti tagli, soggetti a comunicazione all'Ente delegato territorialmente competente: (1)

a. taglio delle piante deperenti o che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità o per la stabilità di costruzioni o manufatti;

b. taglio per motivi fitosanitari;

c. taglio per interventi di miglioramento fondiario;

d. taglio per importanti motivi di conduzione aziendale.

2. Le siepi, i filari e le altre formazioni forestali di cui all'articolo 124, comma 1, lettera c), possono essere oggetto di taglio previa comunicazione all'Ente delegato territorialmente competente, possono essere oggetto di taglio, purché lo stesso non comporti riduzione dell'estensione della siepe, del filare o della formazione forestale. (2)

3. Il taglio della vegetazione che comporta la riduzione dell'estensione della siepe, del filare o della formazione forestale è soggetto ad autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente.

4. Il taglio delle piante di cui all'articolo 124, comma 1, lettere a) e b), radicate all'interno di siepi, filari ed altre formazioni forestali, è soggetto alle disposizioni del precedente comma 1. (3)

5. Alle piante ed alle formazioni di cui al presente Capo si applicano le norme relative alla prevenzione e lotta obbligatoria ai parassiti delle piante forestali.

 

(1) Alinea modificato dall'articolo 94, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma modificato dall'articolo 94, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Comma modificato dall'articolo 94, comma 1, lettera c), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




CAPO II

PASCOLO



Art. 126

Pascolo nei terreni pascolivi

1. Per aree o terreni pascolivi (ovvero pascoli propriamente detti) devono intendersi tutte quelle aree utilizzate per il nutrimento di animali erbivori, ammesse all'esercizio del pascolo, ricoperte da vegetazione principalmente erbacea - cotico erboso -, non ricadenti nelle definizioni di cui all'articolo 14 della L.R. n. 11/1996. Rientrano in tale classificazione anche le superfici di cui ai successivi commi. (1)

2. Sono da considerarsi pascoli montani i terreni di cui all‘articolo 14, comma 4, della Legge Regionale n. 11/1996.

2.bis. Sono da considerarsi prati o pascoli permanenti le superfici di cui alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 3 del D.lgs 34/2018. (2)

2.ter. Sono da considerarsi prati o pascoli arborati le superfici di cui alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 3 del D.lgs 34/2018. (2)

3. Il pascolo nei terreni pascolivi, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1, comma 100, della L.R. n. 16/2014, è regolamentato come appresso:

a. il pascolo tra i 400 e gli 800 metri s.l.m. può esercitarsi nel periodo dal 1° ottobre al 15 maggio;

b. al di sopra degli 800 metri s.l.m., fino ad un massimo di sei mesi nel periodo indicato nel P.G.F. e/o nel Regolamento del pascolo; (3)

c) il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, nei pascoli e negli altri terreni saldi pascolivi percorsi da incendio, è vietato per un anno dall'incendio. (4)

4. Il proprietario che intenda procedere all'esecuzione di lavori di miglioramento dei pascoli di cui all'articolo 131 deve darne comunicazione all'Ente delegato territorialmente competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, indicandone la data. (5)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 59, comma 1, lettere a) e b) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 59, comma 1, lettera c), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(3) Lettera modificata dall'articolo 59, comma 1, lettera d), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(4) Lettera dapprima sostituita dall'articolo 61, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito modificata dall'articolo 59, comma 1, lettera e) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(5) Comma modificato dall'articolo 95, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 127

Pascolo nei boschi

1. Il pascolo nei boschi destinati a Pratiche Locali Tradizionali - P.L.T. – legate al pascolo è regolamentato come segue:

a. nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e, quello del bestiame bovino ed equino, per un periodo di sei anni dopo il taglio;

b. nelle fustaie e nei cedui in conversione, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 1,50 metri e, quello degli animali bovini ed equini, prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 3 metri;

c. nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è vietato per 10 anni e, comunque, fino a quando l'Ente delegato territorialmente competente non abbia adottato uno specifico provvedimento di rimozione del divieto;

d. nei boschi chiusi al pascolo è vietato immettere animali, tuttavia, è consentito il solo transito del bestiame da avviare al pascolo, purché effettuato, senza soste, lungo strade, piste, tratturi e mulattiere.

e. nelle fustaie disetanee ed irregolari e nei cedui a sterzo, il pascolo è sempre vietato; (1)

f. il pascolo delle capre nei boschi è sempre vietato.

1.bis. Sono da considerarsi boschi da pascolo le superfici di cui alla lettera m) del comma 2 dell'articolo 3 del D.lgs 34/2018. (2)

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 60, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 60, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.




Art. 128

Norme comuni

1. Le aree interessate dall'esercizio del pascolo, salva diversa disposizione, devono essere lasciate a riposo nel periodo invernale.

2. È vietato asportare dalle aree pascolate le deiezioni degli animali.

3. L'esercizio della pratica del pascolo potrà essere esercitato fatte salve le disposizioni previste dalle misure di conservazione delle aree SIC, le disposizioni per le Aree Natura 2000 e dei Piani sovraordinati.




Art. 129

Esercizio del pascolo

1. L'esercizio del pascolo nelle aree pascolabili, di cui agli articoli 100, 126 e 127, ovvero nei pascoli propriamente detti ed in tutte le altre aree ammesse all'esercizio del pascolo, (in particolare boschi, arbusteti, macchia mediterranea, ecc.), di proprietà pubblica o collettiva, deve essere esercitato in conformità ad un Regolamento del pascolo, in concordanza con il disposto degli articoli 10, 18 e 31 della L.R. n. 11/96 e del presente Regolamento. (1)

2. Il Regolamento del pascolo deve contenere le norme che disciplinano le modalità di utilizzazione, il carico massimo di bestiame per ettaro/anno, distinto per specie animale e tipologia di soprassuolo, la durata della fida pascolo ed il periodo di utilizzazione secondo i criteri della gestione sostenibile secondo le modalità indicate nell'articolo 106. (2)

2.bis La concessione della fida pascolo deve avere una durata non inferiore a 12 mesi.(3)

3. In assenza del Regolamento di cui al comma precedente è fatto divieto di pascolo e di concessione di fida pascolo.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 61, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Comma modificato dall'articolo 96, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 96, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 130

Altri limiti all'esercizio del pascolo

1. Il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti. Le proprietà contermini ed i terreni, anche dello stesso possessore, in cui il pascolo è vietato devono essere garantiti dallo sconfinamento degli animali, con chiudende o altri mezzi. Ove non siano presenti adeguati sistemi atti ad impedire sconfinamenti e danni, il bestiame deve essere controllato da un custode di età non inferiore a 18 anni. Ad ogni custode non possono essere affidati più di cinquanta capi di bestiame grosso o più di cento capi di bestiame minuto.

2. L'allevamento di selvaggina ungulata o di cinghiali nei boschi recintati è soggetto a richiesta di concessione, ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 26/2012, da presentare alla Struttura Regionale competente in materia di caccia. In detta richiesta devono essere indicate le aree di pascolo, il numero dei capi allevati, le caratteristiche del soprassuolo e le modalità di esercizio del pascolo. (1)

3. La Struttura Regionale competente in materia di politica forestale può disporre con specifico atto, anche per singole aree omogenee, divieti di pascolo e prevedere limiti relativamente alle specie allevate ed ai carichi ammissibili, in particolare: (2)

a. quando, in considerazione delle particolari condizioni dei boschi, dei terreni pascolivi o dei suoli, il pascolo possa provocare danni rilevanti agli stessi;

b. quando, a seguito di incendio della vegetazione dei terreni pascolivi e saldi, sia opportuno prolungare il periodo di cui all'articolo 126 per la migliore ricostituzione del cotico erboso;

c. quando ciò si renda necessario per la conservazione di specie vegetali tutelate.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 97, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Alinea modificato dall'articolo 97, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 131

Manutenzione e miglioramento dei pascoli

1. Nei pascoli sono liberamente consentiti i lavori di manutenzione e di miglioramento consistenti in rinettamento, spietramento superficiale e successivo interramento, drenaggio, strigliatura, erpicatura, suddivisione in comparti, taglio della vegetazione infestante, eliminazione dei cespugli e degli arbusti e concimazione. È, altresì, consentito di procedere alla strigliatura od erpicatura superficiale, necessaria ad arieggiare e rinnovare il cotico erboso, senza che si abbia l'eliminazione o la rottura dello stesso. (1)

2. La rottura periodica, in genere decennale, del cotico erboso dei pascoli o l'estirpazione degli arbusti nei pascoli sono soggette a preventiva comunicazione dell'Ente delegato territorialmente competente, purché la vegetazione arbustiva non costituisca bosco, ai sensi del presente Regolamento. Le suddette operazioni devono compiersi mediante lavorazione superficiale e senza rovesciamento del terreno, facendo seguire la lavorazione da semina di miscugli di piante foraggere, ovvero di ecotipi locali.

2.bis. Per la manutenzione e il miglioramento dei pascoli sono consentiti gli interventi di fuoco prescritto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della L.R. n. 20/2016 secondo le modalità ivi indicate. (2)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 98, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 98, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




CAPO III

PRODOTTI SECONDARI



Art. 132

Raccolta dei prodotti secondari del bosco

1. Nei boschi pubblici, in mancanza di apposite norme indicate nei P.G.F. e/o nei regolamenti comunali che ne disciplinano l'uso, è vietata la raccolta dei prodotti secondari, quali fragola selvatica, funghi ipogei ed epigei, origano, asparago, vischio, agrifoglio, pungitopo, strame, pietrame, nonché il taglio del cespugliame, l'estrazione del ciocco d'erica, la raccolta di semi forestali, ecc.

2. La raccolta dei prodotti secondari del bosco deve farsi in modo da evitare danni alla rinnovazione e all'ambiente, osservando le specifiche modalità prescritte dalle norme e dai regolamenti di cui al comma 1.

3. È vietata la raccolta degli asparagi nei mesi di settembre, ottobre e novembre.




Art. 133

Raccolta dell'erba

1. La raccolta dell'erba nei boschi deve farsi in modo da evitare lo strappo e la recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione.




Art. 134

Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera

1. La raccolta dello strame, copertura morta o lettiera nei boschi è consentita soltanto nei terreni con pendenza inferiore al 25 per cento. In ogni caso, la raccolta dello strame è vietata nei boschi di nuova formazione ed in quelli in corso di rinnovazione.

2. Tale raccolta può ripetersi nello stesso luogo solo ogni quinquennio. 

3. È sempre vietato l'uso di qualsiasi mezzo meccanico e l'asportazione del terriccio.




Art. 135

Taglio del cespugliame

1. Il taglio del cespugliame, ad eccezione della Clematis vitalba L., il Rubus spp., dell'Hedera helix  e della Smilax aspera, costituente il piano arbustivo di un bosco, nonché lo Pteridium aquilinum nelle are pascolive, di norma, è vietato in quanto elemento di diversificazione strutturale ed arricchimento della biodiversità. Esso può essere effettuato previa autorizzazione da parte dell'Ente delegato territorialmente competente, a condizione di non arrecare danno al soprassuolo forestale e alla rinnovazione. (1)

2. L'autorizzazione non è necessaria nei casi di ricostituzione boschiva, movimento di terra, mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e di interventi di manutenzione di opere idraulico-forestali lungo i corsi d'acqua, per i quali l'autorizzazione dei progetti di intervento si intende estesa anche al taglio del cespugliame. (2)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 99, comma 1, lettere a) e b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma modificato dall'articolo 99, comma 1, lettera c), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 136

Estrazione del ciocco di erica

1. L'estrazione del ciocco dell'erica arborea può effettuarsi, previa denuncia all'Ente delegato territorialmente competente, che deve, entro 30 giorni, disciplinarla o inibirla.

2. Nel caso di denuncia di estrazione, l'Ente delegato territorialmente competente, in assenza di un P.G.F. vigente, dovrà elaborare un sommario piano di estrazione, per tutto il territorio comunale, con un turno di almeno 20 anni, con suddivisione del territorio in particelle e con la cronologia delle estrazioni, da riportare in cartografia in scala 1:10.000, avendo come base la Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000.


 


Art. 137

Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree

1. Nei boschi e nei terreni saldi è vietato lo sradicamento di piante o ceppaie vive di specie forestali arboree, fatti salvi i casi in cui lo sradicamento si renda necessario per la realizzazione di trasformazioni, opere o movimenti di terra autorizzati ai sensi della normativa di settore vigente e del presente Regolamento.

2. L'estirpazione delle ceppaie secche è consentita, a condizione che gli scavi vengano subito colmati modellandone la superficie e che il terreno nel luogo di scavo sia rassodato ed inerbito o rimboschito entro un anno, con piante della stessa specie arborea sradicata o di latifoglie autoctone.

3. Lo sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree può effettuarsi, previa denuncia all'Ente delegato territorialmente competente, che deve, entro 30 giorni. disciplinarla o inibirla.




Art. 138

Raccolta dei semi forestali

1. Fermo restando le norme di cui al D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, la raccolta dei materiali di moltiplicazione per "fini forestali" avviene secondo le modalità previste dal Regolamento regionale n. 5/2010 di disciplina delle attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione, provenienti dai boschi iscritti nel Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania, oppure in aree di raccolta individuate dall'Amministrazione regionale per il tramite della Struttura Territoriale Regionale competente.

2. La raccolta dei semi forestali nei boschi può essere sottoposta a limitazioni da parte della Struttura Territoriale Regionale competente qualora si rilevi che detta raccolta comprometta la rinnovazione del bosco.

3. La raccolta manuale e meccanica delle pigne di pino domestico è sottoposta ad autorizzazione da parte del proprietario o soggetto gestore della pineta o delle piante. È vietata la raccolta mediante battitura manuale e scuotitura dei tronchi con mezzi meccanici.




Art. 139

Tutela delle aree di produzione di tartufi

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si adottano le definizioni di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 20 giugno 2006, n. 13 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni" e, nella fattispecie, si intendono:

a. per tartufaia naturale, qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole;

b. per tartufaia controllata, la tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti ed eventualmente incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene;

c. per tartufaia coltivata, un impianto specializzato realizzato ex novo con piante tartufigene e sottoposto ad appropriate cure colturali.

2. Al fine di tutelare la produzione di tartufi e la conservazione delle tartufaie naturali e/o controllate di cui al comma precedente, si applicano le norme previste dalla specifica normativa regionale; in particolare nei boschi ove sono presenti tartufaie naturali e/o controllate, sono consentiti gli interventi e le operazioni disciplinati dal Regolamento regionale n.3/2007 e ss.mm.ii..

3. Nel caso di interventi selvicolturali che interessano le aree di cui al comma 1, diversi da quelli previsti dal suddetto Regolamento o non contemplati da apposito piano di coltura e gestione, la Struttura Regionale Territoriale competente può impartire particolari prescrizioni di interventi finalizzate alla conservazione e al miglioramento delle aree stesse.

3bis. I P.G.F., per le aree di cui al comma 1, devono prevedere specifiche misure atte alla salvaguardia delle tartufaie naturali e controllate. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 62, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.


 


CAPO IV

BOSCHI DA SEME



Art. 140

Obiettivi

1. La Regione, persegue l'obiettivo della tutela del patrimonio genetico delle specie arboree ed arbustive campane, nel rispetto del Decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

2. Gli obiettivi di cui al comma 1, sono perseguiti mediante:

a. l'individuazione e la caratterizzazione dei popolamenti vegetali, naturali o artificiali sull'intero territorio regionale, in grado di fornire materiale di moltiplicazione e/o di propagazione delle specie arboree ed arbustive autoctone e la loro iscrizione nel Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania (L.R.M.B.);

b. la costituzione di arboreti da seme per la produzione di materiali di moltiplicazione selezionati;

c. la certificazione della provenienza e della qualità colturale del materiale di propagazione forestale.

3.   La raccolta e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati a fini forestali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, provenienti dai materiali forestali di base iscritti nel Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania, avviene secondo le norme riportate nel Regolamento regionale n. 5/2010, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 febbraio 2010, n. 36.




CAPO V (1)

BOSCHI VETUSTI

 

(1) Capo aggiunto dall'articolo 100, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.


 

 

Art. 140.bis (1)

Identificazione, caratteristiche e gestione e tutela

1. Per i boschi vetusti viene adottata la definizione di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, lettera s.bis), del D.lgs. n. 34/2018.

2. I boschi vetusti sono caratterizzati dalla presenza di tappe mature coerenti con la dinamica ecologica tipica della specifica formazione forestale, costituiscono serbatoi di biodiversità e nello stesso tempo aree centrali nelle strategie di conservazione della natura, luoghi elettivi per studi scientifici volti anche a delineare le naturali dinamiche evolutive del bosco ed elementi identitari di valore culturale e paesaggistico.

3. I "boschi vetusti monumentali" di cui all'articolo 7, comma 1.bis, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), possono essere riconosciuti quali "boschi vetusti" a seguito di esito positivo della procedura di riconoscimento.

4. Per l'identificazione, la definizione delle caratteristiche, la gestione e la tutela dei boschi vetusti vengono adottare le disposizioni del Decreto Interministeriale del 18 novembre 2021, n. 604983 (Approvazione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti).

5. La gestione dei boschi vetusti avviene a mezzo di un Piano di monitoraggio o, in alternativa, a mezzo di un Piano di Gestione Forestale.

6. L'esercizio del pascolo nei boschi vetusti è vietato, salvo casi particolari espressamente individuati dagli strumenti di pianificazione vigenti. Il pascolo brado occasionale, dovuto ad eventuali rotture di recinzioni o cause similari non direttamente addebitabili ai proprietari degli armenti, non può essere considerato ostativo ai fini dell'attuazione delle presenti norme, purché oggetto di pronto ripristino.

7. Non è considerato ostativo alla permanenza nella Rete nazionale dei boschi vetusti di cui all'articolo 7, comma 13.bis, del D.lgs n. 34/2018 un evento naturale che agisca sullo stadio maturo o senescente di un'area già dichiarata tale, di cui sarà seguita l'evoluzione nel tempo. In tal caso, è valutata, a cura della Struttura Regionale Centrale, per motivi di interesse pubblico, l'opportunità di modificare il piano di monitoraggio, o la proposta di escludere l'area dalla Rete nazionale dei boschi vetusti.

8. Le formazioni vegetali che presentano le caratteristiche di vetustà di cui ai punti 2 e 4 delle linee guida allegate al D. Interm. n. 604983/2021 ma non raggiungano le superfici ivi indicate, possono essere individuate, dalla Struttura Regionale Territoriale competente, come "isole di senescenza" destinate ad accrescere la biodiversità dei sistemi forestali. A tal fine, la Struttura Regionale Territoriale competente deve indicare le più idonee misure gestionali che favoriscano il raggiungimento dei requisiti mancanti valutando anche le indicazioni provenienti dai portatori di interessi.

9. Le misure gestionali di cui al comma 8 che favoriscono il raggiungimento dei requisiti mancanti affinché un bosco sia riconosciuto come vetusto devono essere fornite mediante la redazione di un Piano di Gestione Forestale.

10. La Regione Campania tramite le Strutture Regionali Centrale e Territoriali competenti in ambito di politiche forestali può individuare e sottoporre a speciale regime di tutela aree che pur non essendo in possesso di tutte le caratteristiche necessarie per essere riconosciute come boschi vetusti possono diventare tali.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 100, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.


 

 

Art. 140.ter (1)

Procedura per il riconoscimento

1. Le procedure per il riconoscimento dello status di "Bosco Vetusto" e la relativa segnalazione ai fini dell'inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti ai sensi e per gli effetti del D. Interm. n. 604983/2021, sono di competenza della Regione Campania e sono definite dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con proprio decreto.

2. È facoltà della Regione Campania integrare la Rete nazionale dei boschi vetusti di cui al comma 1.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 100, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




TITOLO V

VINCOLO IDROGEOLOGICO: NORME PER LA TUTELA DELLE AREE FORESTALI E AGRARIE (1)

 

(1) Rubrica modificata dapprima dall'articolo 62, comma 1 del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 in seguito dall'articolo 101, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




CAPO I

NORME GENERALI



Sezione I

Ambito e definizioni



Art. 141

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina le procedure e le attività sui terreni vincolati per scopi idrogeologici, individuati a norma del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 "Legge Forestale" e del suo Regolamento di applicazione ed esecuzione, Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126, "Regolamento Forestale", e successive integrazioni e modificazioni nonché le norme per la tutela delle aree forestali e agrarie non soggette al vincolo idrogeologico. (1)

2. Le successive norme tecniche costituiscono strumento per la:

a. tutela dell'assetto idrogeologico (L.R. n. 11/1996 e D.Lgs. n. 152/2006);

b. salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane (Legge n. 97/1994);

c. tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e paesistici (Legge n. 394/1991, D.Lgs. n. 42/2004, D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 33/93 e L.R. n. 24/1995);

d. tutela della biodiversità e degli habitat naturali nella Rete Natura 2000 (DPR n. 357/1997, DPR n. 120/2003, Legge n. 157/1992 e L.R. n. 40/1994).

3. Le norme tecniche sono applicabili ai terreni ed ai boschi di cui all'articolo 18 del presente Regolamento, di proprietà di privati, di Comuni, di Enti pubblici, della Regione e dello Stato, sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 1 del R.D. n. 3267/1923.

4. Le norme tecniche sono applicabili, altresì, ai boschi di cui al precedente comma 3, non sottoposti a vincolo idrogeologico, per la definizione di "taglio colturale", nei soli limiti dell'applicazione dell'articolo 149 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e per le trasformazioni di cui al comma 6 dell'articolo 63, al comma 17 dell'articolo 70, al comma 2 dell'articolo 142 e agli articoli 153, 156 e 162. (2)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 63, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Comma modificato dall'articolo 63, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.




Art. 142

Definizioni

1. Vincolo Idrogeologico: vincolo conformativo che limita l'uso di "terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di determinate forme d'utilizzazione, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque".

2. Trasformazione dei boschi: costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente, finalizzata ad attività diverse dalla gestione forestale così come definita dal comma 1 dell'articolo 7 del D.lgs. 34/2018. (1)

3. Terreni saldi: sono terreni saldi i pascoli, gli incolti e gli ex coltivi che, da almeno 10 anni, non siano sottoposti a ordinarie lavorazioni a fini agricoli e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, che presenta valori di estensione inferiori a quelli indicati all'articolo 18 del presente Regolamento.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 64, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.




Sezione II

Autorizzazione e dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico



Art. 143

Autorizzazione e dichiarazione d'inizio lavori

1. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni di cui al presente Titolo V ed all'articolo 23, comma 1, della L.R. n. 11/1996 e ss.mm.ii. e sono presentate agli Enti delegati territorialmente competenti con le modalità stabilite nel presente Titolo V. 

2. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione, sono presentate dai seguenti soggetti:

a. il proprietario;

b. il possessore, purché sia specificato il titolo che ne legittima il possesso.

3. Nei casi in cui è prevista la presentazione di progetti, gli elaborati sono redatti e firmati da tecnici, secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti. Fanno parte del progetto di intervento:

a. relazione tecnica che deve riportare:

1. la verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti;

2. la descrizione della morfologia del terreno e dello stato dei luoghi circostanti, per un intorno significativo (nell'ambito di un areale proporzionato alle opere in progetto ed alle componenti ambientali rilevabili);

3. la descrizione puntuale dei lavori da eseguirsi e le modalità di esecuzione degli stessi, con indicazione delle possibili modifiche indotte sul regime idrogeologico, sulla natura dei terreni interessati e sulle connotazioni agro-forestali del soprassuolo;

4. i movimenti di terra da effettuare;

5. gli accorgimenti tecnici da adottare e le eventuali opere da realizzare, per evitare fenomeni, seppure temporanei, di dissesto localizzato o diffuso, frane e/o erosioni;

6. la localizzazione e lo stoccaggio, provvisorio e definitivo, dell'eventuale terreno di risulta;

7. le opere previste per la regimazione delle acque meteoriche, corredate dal piano di manutenzione delle stesse;

8. la destinazione urbanistica dell'area;

b. relazione geologica a firma di professionista iscritto all'albo, contenente le informazioni di cui al successivo articolo 149, che attesti la compatibilità idrogeologica dell'intervento, valutando il rischio idrogeologico prima e dopo l'intervento, che contenga i risultati delle indagini e le verifiche di cui al D.M. 11 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale giudizio di fattibilità e che contenga lo stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico e quello relativo alla normativa vigente in materia di "Rischio idraulico e idrogeologico", nei confronti della quale ne attesti la compatibilità e dimostri che gli interventi stessi non concorrono ad incrementare il livello di rischio. La relazione geologica può essere sostituita da una relazione geologica semplificata, nei casi di cui all'articolo 149, comma 6, e omessa per le opere ed i movimenti di terreno rientranti nelle tipologie di opere liberamente consentite o soggette a dichiarazione, salvo diversi riscontri da parte dell'Ente delegato territorialmente competente, sia in sede di accettazione che d'istruttoria dell'istanza; (4)

c. Corografia, con ubicazione dell'area d'intervento, redatta su carta topografica in scala 1:25.000;

d. ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica, in scala non inferiore a 1:10.000;

e. planimetria catastale, in scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate dalle opere;

f. elaborati progettuali con piante e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno, ante e post operam, per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto, con individuazione e quantificazione degli scavi e riporti di terreno previsti, dello schema di deflusso delle acque meteoriche ed indicazione del recapito finale (fogna, canale, fosso e/o altro punto saldo), dei profili longitudinali e sezioni trasversali, piani quotati, particolari costruttivi ecc.;

g. documentazione fotografica referenziata dello stato di fatto, con dettagli e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, debitamente datate, timbrate e firmate, rappresentative dello stato dei luoghi al momento della presentazione dell'istanza o, comunque, non anteriore a tre mesi da tale data;

h. relata di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in cui ricade l'intervento, contenente specificazioni circa le opposizioni eventualmente pervenute e le eventuali osservazioni del Comune stesso.

4. Le autorizzazioni di cui ai Capi I e III del presente titolo sono rilasciate entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda. (1)

5. Le dichiarazioni previste dal presente titolo sono presentate all'Ente delegato territorialmente competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'Ente competente può comunicare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti entro la data di inizio lavori. (2)

6. Le autorizzazioni di cui al presente titolo hanno validità limitata al vincolo idrogeologico e sono rilasciate facendo salvi i diritti dei terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti. È, altresì, fatta salva l'osservanza di altre leggi e regolamenti, nei confronti dei quali il vincolo idrogeologico, per la sua natura, costituisce procedura autonoma.

7. Qualora, durante l'esecuzione delle attività autorizzate, si verifichino fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l'Ente delegato territorialmente competente può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni. I provvedimenti cautelativi si applicano anche alle attività soggette a dichiarazione o a quelle eseguibili senza alcun titolo autorizzativo.

8. L'iter procedurale per gli interventi di trasformazione e di mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923. n. 3267, prevede l'affissione dell'istanza all'albo pretorio del comune in cui ricadono gli interventi medesimi, per quindici giorni consecutivi. 

9. Per gli interventi di cui ai capi successivi, soggetti anche ad autorizzazione paesaggistica e/o ad assensi urbanistici, la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è presentata all'Ente delegato territorialmente competente, che si esprimerà dopo il conseguimento dell'autorizzazione ai fini paesaggistici. (3)

10. L'autorizzazione dei progetti di intervento per il movimento di terra o per il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, si intende estesa anche al taglio di piante e/o del cespugliame.

11. Sono esclusi dagli adempimenti indicati al comma 1 le operazioni e gli interventi di piccola entità, come specificati nel successivo articolo 166 soggetti a semplice comunicazione prima dell'inizio dei lavori.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 65, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Comma modificato dall'articolo 65, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(3) Comma sostituito dall'articolo 63, comma 1, lett. a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(4) Lettera modificata dall'articolo 102, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 144

Opere realizzate dall'Ente delegato

1. Le opere eseguite dagli Enti delegati in applicazione dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale, fatta salva l'acquisizione di altre autorizzazioni e pareri e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 83.septies, non sono assoggettate alle procedure di cui al presente Titolo V e l'approvazione dei progetti esecutivi (già denominati perizie dall'articolo 6, comma 2, della L.R. n. 11/96), con provvedimento del competente organo dell'Ente delegato, tiene luogo a tutte le autorizzazioni ivi previste. (1)

2. È necessario, tuttavia, che siano poste in atto procedure di verifica interna, volte a dare certezza che l'opera non provochi ai terreni interessati perdita di stabilità, turbativa del regime delle acque e danni ai terreni circostanti.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 103, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.



Art. 145

Validità dell'autorizzazione e della dichiarazione e varianti in corso d'opera

1. Gli interventi indicati nelle comunicazioni e/o nelle autorizzazioni rilasciate devono essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di invio della comunicazione o di emissione dell'atto autorizzativo. Qualora la realizzazione dell'intervento è sottoposta all'acquisizione di un provvedimento abilitativo comunale, la durata è equiparata a quella del titolo stesso. Tale durata può essere ridotta, qualora l'Ente competente per territorio ne ravvisi la motivata necessità. Trascorso inutilmente tale periodo, le procedure amministrative devono ripetersi come indicato nei commi precedenti.

2. La validità temporale delle autorizzazioni per le trasformazioni e le opere può essere prorogata a seguito della presentazione di motivata istanza, almeno sessanta giorni prima della scadenza. Nell'atto con cui viene accordata la proroga dell'autorizzazione, è indicata la scadenza della stessa e possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi.

3. Ai fini del completamento di opere o lavori, per i quali è scaduta la validità temporale dell'autorizzazione, può essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione stessa. Per le opere o i lavori soggetti a dichiarazione d'inizio lavori, la cui validità sia scaduta, deve essere presentata una nuova dichiarazione.

4. Quando si rendano necessarie varianti rispetto ai progetti, ai lavori o alle modalità di esecuzione degli stessi, già autorizzati, gli interessati devono acquisire l'autorizzazione secondo le procedure e le modalità definite dai commi precedenti.




Art. 146

Autorizzazioni in sanatoria e lavori di ripristino

1. A seguito di infrazioni al presente Regolamento, a far data dalla notifica del sommario processo verbale con cui viene contestata la violazione, è avviato d'ufficio il procedimento amministrativo ai fini dell'eventuale adozione delle prescrizioni per l'esecuzione dei lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento dello stato dei luoghi. A tal fine, l'organo accertatore, trasmette il suddetto verbale anche all'Ente delegato territorialmente competente, che ravvisa la necessità o meno dell'esecuzione delle opere di ripristino, di consolidamento o di adeguamento dello stato dei luoghi, redigendo una relazione nella quale siano evidenziate le opere ritenute necessarie.

2. Il procedimento si conclude entro 90 giorni, con provvedimento di intimazione dell'Ente delegato territorialmente competente, al trasgressore per l'esecuzione dei lavori di ripristino e delle altre opere o lavori necessari, ove sia accertata l'esigenza di ricostituire superfici boscate o quella di assicurare la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque. Può, inoltre, essere richiesta la preliminare presentazione di un progetto delle opere o dei lavori. Il provvedimento d'intimazione deve essere notificato anche al proprietario del terreno.

3. Per il mantenimento di trasformazioni o di opere realizzate in violazione del presente Regolamento, i soggetti a cui è stato notificato il verbale, possono presentare domanda di autorizzazione in sanatoria entro 45 giorni dalla data di notifica del sommario processo verbale con cui è stata contestata la violazione. La domanda di autorizzazione in sanatoria interrompe i termini del procedimento di imposizione del ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente.

4. In tal caso, la richiesta di autorizzazione in sanatoria, finalizzata al mantenimento di opere e movimenti di terreno già realizzate, comprenderà oltre alla documentazione prevista dall'articolo 143, anche gli elaborati relativi allo stato attuale ed allo stato originario. Le domande di autorizzazione in sanatoria dovranno essere corredate anche da copia della ricevuta di pagamento della sanzione amministrativa comminata, debitamente firmata e datata.

5. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria può avvenire solo nel caso in cui le opere e/o le trasformazioni effettuate risultino autorizzabili in base alle disposizioni del presente Regolamento e le stesse non risultino incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori, ferme restando le prescrizioni e gli adeguamenti ritenuti necessari a tale scopo. Il rilascio della suddetta autorizzazione è, comunque, condizionato al pagamento di tutte le sanzioni amministrative comminate. Il procedimento di sanatoria resta sospeso fino alla conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative.

6. Resta fermo il potere di dettare prescrizioni per il ripristino dello stato dei luoghi, per il consolidamento o per l'adeguamento delle opere, anche prima dello scadere del termine di 90 giorni di cui al comma 2, ove ciò sia motivato dall'esigenza di assicurare la stabilità dei suoli e/o la regimazione delle acque.




CAPO II

NORME TECNICHE



Sezione I

Norme tecniche generali



Art. 147

Ambito di applicazione e criteri generali

1. Le norme della presente sezione si applicano a tutti i lavori inerenti alla realizzazione di opere e movimenti di terreno, anche se non soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, su aree vincolate a scopi idrogeologici, fatta salva ogni diversa disposizione indicata specificamente nel presente Regolamento, negli atti autorizzativi e/o nelle prescrizioni dettate a seguito della presentazione di dichiarazione.

2. Gli interventi su aree gravate da vincolo idrogeologico devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia, della qualità dell'ambiente e dell'assetto idrogeologico, assicurando dopo l'esecuzione di qualsiasi movimento di terra e/o l'impianto di cantiere per la realizzazione delle opere, la riduzione in pristino dell'area interessata.

3. Nel caso di interventi di realizzazione e/o manutenzione di opere in materia di difesa del suolo, bonifiche e recupero ambientale, infrastrutture ed opere idrauliche e di tutela dell'ambiente, dovranno essere valutate, in funzione delle prestazioni attese ed in relazione alla tipologia di intervento, le possibili scelte che riducano l'impatto ambientale utilizzando, ove possibile, le tecniche dell'ingegneria naturalistica di cui al Regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della Regione Campania (Deliberazione 12 luglio 2002, n. 3417, così come integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 4084 del 20 settembre 2002 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 luglio 2002, n. 574).



Art. 148

Regimazione delle acque

1. Nei terreni vincolati è fatto obbligo di assicurare che il deflusso delle acque superficiali e sorgive avvenga senza determinare fenomeni di erosione e/o di ristagno. A tal fine, durante l'esecuzione di opere e movimenti di terreno di qualsiasi entità o di trasformazione di boschi o di terreni saldi, devono essere osservate le seguenti norme:

a. tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti ed da aree non permeabili devono essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso le reti fognarie, ove esistenti, oppure attraverso gli impluvi naturali, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque;

b. tutte le tubature idrauliche sotterranee devono essere realizzate in modo da evitare perdite o rotture, assicurando, in particolare, che nei terreni suscettibili di movimenti di assestamento, quali aree di riporto e terreni instabili, le opere siano in grado di mantenere la loro efficienza.

2. Al di fuori dei casi espressamente autorizzati, è vietato:

a. modificare impluvi, fossi o canali;

b. modificare l'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua, naturali o artificiali;

c. immettere acque superficiali o di scarico, nel suolo o nel sottosuolo, mediante impianti di sub-irrigazione, di dispersione e/o altre opere;

d. effettuare emungimenti delle acque sotterranee.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, durante le fasi di cantiere ed, in particolare, ove siano previsti scavi o trasformazione di boschi o di terreni saldi, devono essere assicurati:

a. l'allontanamento delle acque provenienti dai terreni posti a monte o circostanti l'area dei lavori, mediante la preliminare realizzazione di appositi fossi o fossetti di guardia delimitanti l'area stessa ed in grado di convogliare le acque a valle, secondo le linee naturali di sgrondo e senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;

b. la corretta regimazione delle acque superficiali nell'area oggetto dei lavori, realizzando le canalizzazioni ed i drenaggi necessari ad evitare fenomeni erosivi o di ristagno, specialmente nelle aree di scavo; ove non sia possibile smaltire le acque per gravità, devono essere previsti impianti per il sollevamento delle stesse, che evitino ristagni anche temporanei nell'area di cantiere; lo scarico a valle deve avvenire in modo da evitare danni ai terreni sottostanti;

c. la captazione e l'allontanamento al di fuori dell'area di cantiere delle eventuali acque sorgive.

4. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi precedenti, sono effettuate indagini preliminari e verifiche idonee alla valutazione della compatibilità idrogeologica degli interventi stessi, graduate in relazione all'entità dell'intervento, i cui esiti sono riportati nella relazione costituente parte integrante della progettazione delle opere di cui all'articolo 143.




Art. 149

Indagini geologiche

1. La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modificazione dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, con o senza la realizzazione di opere costruttive, nonché l'esecuzione di riporti di terreno, devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni. In particolare, deve essere preliminarmente valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisionali, necessarie a garantire la stabilità dei terreni durante l'esecuzione dei lavori.

2. Nei terreni posti su pendio o in prossimità di pendii, oltre alla stabilità localizzata dei fronti di scavo, deve essere verificata la stabilità del pendio nelle condizioni attuali, durante le fasi di cantiere e di realizzazione del progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare o da quelle già realizzate.

3. Le indagini geologiche devono, inoltre, prendere in esame la circolazione idrica superficiale, ipodermica e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in progetto.

4. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono estendersi ad un intorno significativo all'area oggetto dei lavori, evidenziando le eventuali azioni degli scavi, dei riporti e delle opere in progetto su manufatti, quali costruzioni, strade ed altre infrastrutture, su sorgenti e su altre emergenze significative ai fini idrogeologici, quali aree di frana o di erosione, alvei o impluvi.

5. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono formare oggetto di una relazione geologica e geotecnica, che costituisce parte integrante della progettazione delle opere, nella quale devono essere esposti i risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed i coefficienti determinati, relativamente alla stabilità dei pendii.

6. Solo per opere di modesto rilievo ed entità o per aree già caratterizzate e di sicura ed accertata stabilità, ovvero lievi interventi di livellamento, può essere ritenuta sufficiente una relazione geologica semplificata, a firma di un professionista iscritto all'albo. (1)

7. Tali indagini, valutazioni e verifiche, ove non espressamente richieste, possono essere omesse anche per le opere ed i movimenti di terreno rientranti nelle tipologie di opere liberamente consentite o soggette a dichiarazione, nonché per le opere connesse ai tagli dei boschi non ricomprese nelle opere soggette ad autorizzazione salvo diversi riscontri da parte dell'Ente delegato territorialmente competente, sia in sede di accettazione che d'istruttoria dell'istanza. La relazione geologica può essere comunque prescritta nel caso in cui si tratti di terreni instabili o con forte pendenza.(2)

8. I sondaggi e le altre prove necessarie alle indagini geologiche di cui ai commi precedenti sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione, purché comportino limitati movimenti di terreno senza la realizzazione di nuova viabilità di accesso o l'estirpazione di piante o ceppaie forestali e, comunque, accompagnate dal ripristino dello stato originale dei luoghi.

 

(1) Comma dapprima modificato dall'articolo 66, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 in seguito modificato dall'articolo 104, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma modificato dall'articolo 104, comma 1, lettere b) e c) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 150

Scavi e riporti di terreno

1. Durante la realizzazione di lavori ed opere che comportino scavi e/o riporti di terreno, non devono essere create condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti o di altri movimenti gravitativi.

2. Per i fini di cui al comma 1, fatto salvo che le indagini geologiche escludano specifici rischi o che si sia proceduto alla realizzazione di idonee opere di preventivo consolidamento dei terreni, gli scavi devono essere eseguiti in stagioni a minimo rischio di pioggia e procedendo per stati di avanzamento tali da consentire la rapida ricolmatura degli stessi e/o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Se sussistono particolari condizioni di rischio per la stabilità a breve termine, gli sbancamenti devono procedere per piccoli settori ed essere seguiti dall'immediata realizzazione delle opere di contenimento. Si può procedere ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di stabilità.

3. I riporti di terreno devono essere eseguiti in strati, assicurando il graduale compattamento dei materiali terrosi, dai quali devono essere separate le frazioni litoidi di maggiori dimensioni. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa da fenomeni erosivi. Se è prevista la realizzazione di opere di contenimento, le stesse devono essere realizzate prima dell'inizio dei riporti di terreno.

4. I riporti di terreno da eseguire nei terreni destinati o da destinare all'attività agricola o forestale devono essere realizzati con materiali terrosi di caratteristiche fisico-chimiche idonee al mantenimento o miglioramento della fertilità agronomica dei terreni. L'Ente delegato territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione, se necessario, può richiedere un certificato di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del materiale terroso.




Art. 151

Materiali di risulta

1. La gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori ed opere, pubbliche o private, che comportano la movimentazione di terreno, deve essere conforme al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" ed all'articolo 41 della Legge 9 agosto 2013, n. 98 di "conversione, con modificazioni, del decreto‐legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" e ss.mm.ii..

2. La terra di risulta da scavi o movimenti di terreno in genere, attuati per opere di modesta entità, può essere conguagliata in loco per la risistemazione dell'area oggetto dei lavori, al di fuori di corsi d'acqua, fossi, impluvi e linee di sgrondo delle acque, senza determinare apprezzabili modificazioni di assetto o pendenza dei terreni, provvedendo al compattamento ed inerbimento del terreno stesso ed evitando che abbiano a verificarsi fenomeni erosivi o di ristagno delle acque.

3. La terra derivante da scavi di sbancamento operati per costruzioni o derivanti da altre opere, da cui risultino apprezzabili quantità di materiale terroso, può essere riutilizzata in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori, in conformità e nei limiti delle previsioni di progetto.

4. I materiali lapidei di maggiori dimensioni devono essere separati dal materiale terroso, al fine di garantire un omogeneo compattamento ed assestamento di questi ultimi. I materiali lapidei possono essere reimpiegati in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori, purché gli stessi siano depositati in condizioni di stabilità ed in modo da non ostacolare il regolare deflusso delle acque superficiali.

5. Durante le fasi di cantiere, eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi e/o di ristagno delle acque. Detti depositi non devono essere collocati all'interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo, naturali o artificiali, delle acque e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. È fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all'interno o sulle sponde di corsi d'acqua, anche a carattere stagionale. I depositi non devono, inoltre, essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.

6. Le norme del presente articolo non si applicano:

a. ai terreni ed alle rocce da scavo provenienti dalle attività di cava/miniera (materia di rifiuti da attività estrattiva);

b. ai terreni ed alle rocce da scavo, che derivano da aree contenenti terreni oggetto di interventi di bonifica, ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" o da aree comprese all'interno di siti contaminati.




Art. 152

Realizzazione delle opere

1. Al fine di assicurare la stabilità dei terreni vincolati, tutte le opere e, in particolare, quelle di contenimento del terreno o quelle costruite a contatto con il terreno, devono essere dimensionate e costruite, sotto la diretta responsabilità dei tecnici incaricati della direzione dei lavori, in modo da assicurarne la stabilità, nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno stesso, dall'acqua, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere.

2. Le opere di contenimento devono essere realizzate in modo da non alterare la circolazione delle acque, superficiali e profonde, garantendo un'idonea filtrazione ed evitando fenomeni di ruscellamento.

3. Per i fini di cui al comma 2, devono essere messi in opera sistemi di drenaggio in grado di intercettare e smaltire le acque di circolazione sotterranea, in corrispondenza delle nuove opere. La tipologia e la collocazione dei drenaggi deve essere correlata sia alla tipologia, alle dimensioni ed alla collocazione delle opere, considerate nel loro complesso e sia alle caratteristiche della circolazione idrica sotterranea, accertata con le indagini di cui all'articolo 149.



CAPO III

NORME PER LA TUTELA DELLE AREE FORESTALI E AGRARIE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (1)

 

(1) Rubrica modificata dapprima dall'articolo 67, comma 1 del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 in seguito dall'articolo 105, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Sezione I

Trasformazione dei boschi

 

Art. 153 (1)

Trasformazione dei boschi

1. Ai fini delle presenti norme, si intendono per trasformazione del bosco le operazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del D.lgs. n. 34/2018.

1.bis. Per le materie di esclusiva competenza dello Stato, per le trasformazioni dei boschi è adottata la definizione di bosco di cui agli articoli 3, comma 3, e 4 del D.lgs. n. 34/2018.(4)

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.lgs. n. 34/2018, è vietato ogni intervento di trasformazione del bosco, come definito al comma 1 del medesimo articolo. Possono essere autorizzati esclusivamente interventi che non determinino un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che siano stati preventivamente autorizzati, ove previsto, ai sensi dell'articolo 146 del D.lgs. n. 42/2004 e delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali. (5)

2.bis I boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti, non possono essere trasformati e non può esserne mutata la relativa destinazione d'uso del suolo, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento.(6)

3. La trasformazione dei boschi, finalizzata al mutamento di destinazione d'uso del suolo, è soggetta all'autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente ed all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La trasformazione dei boschi soggetti a vincolo idrogeologico è soggetta anche all'autorizzazione di cui agli articoli 156 e 162 del presente Regolamento. L'autorizzazione paesaggistica deve necessariamente precedere quella a carattere idrogeologico. (2)

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 deve essere richiesta oltre che per i casi di cui al comma 1 anche per tutti gli interventi di taglio ed eventuale successiva estirpazione delle ceppaie, finalizzati alla ricostituzione del bosco, al suo reimpianto, alla sostituzione delle specie legnose o alla sottopiantagione con altre specie autoctone. È, inoltre, richiesta l'autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente per il rinfoltimento delle radure e delle chiarie del bosco. Non è consentita, tuttavia, la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche.

5. L'autorizzazione deve contenere le modalità e le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, il termine entro il quale essi devono essere ultimati, nonché, ove necessarie, le disposizioni relative all'esecuzione delle cure colturali negli anni successivi all'impianto.

6. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.lgs. 34/2018 la trasformazione del bosco che non determini un danno o un danno ambientale deve essere compensata, a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione, attraverso le opere e i servizi elencati all'art. 8 comma 4 del D.lgs. 34/2018.

7. I richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione del bosco, ai fini del rilascio della preventiva autorizzazione da parte dell'Ente delegato territorialmente competente, devono presentare i progetti delle opere e dei servizi compensativi con relativa stima degli interventi e con individuazione delle aree dove dovranno essere effettuati. Detti interventi saranno effettuati a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione.

8. Le aree di cui al comma 6 devono essere individuate, preferibilmente, all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco.

9. La trasformazione, ovvero la conversione, dei boschi cedui castanili o di alto fusto di castagno, destinati alla produzione legnosa, in castagneti da frutto è soggetta alle norme indicate nei precedenti commi e nel presente Titolo V, Capo III. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ente delegato territorialmente competente a condizione che la trasformazione in castagneto da frutto non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili nonché con altre colture agrarie.

9.bis. L'autorizzazione per la trasformazione dei boschi di cui al comma 9 deve essere richiesta all'Ente delegato territorialmente competente entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha validità per la stagione silvanao per l'anno silvano in corso. (3)

10. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 è condizionato a quanto disposto nell'articolo 155.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 64, comma 1 del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Comma modificato dall'articolo 68, comma 1,lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(3) Comma dapprima aggiunto dall'articolo 68, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 in seguito modificato dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 106, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(5) Comma sostituito dall'articolo 106, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 106, comma 1, lettera c), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 154

Boschi di neoformazione

1. Si definiscono boschi di neoformazione i soprassuoli aventi le caratteristiche descritte all'articolo 18 del presente Regolamento, originati da processi artificiali o naturali, (quali disseminazione spontanea di specie forestali) in terreni prima utilizzati a pascolo o a coltivazioni agrarie in qualsiasi stadio di sviluppo con larghezza media superiore a 20 metri e aventi una densità tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. (1)

2. Sono considerati boschi di neoformazione anche le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento.

3. La trasformazione delle formazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ferma restando la tutela idrogeologica e le prescrizioni dell'eventuale P.G.F. vigente, è soggetta ad autorizzazione ed è valutata in rapporto alle seguenti esigenze: (6)

a. il riequilibrio vegetazionale del territorio, ai fini del mantenimento della biodiversità vegetale ed animale;

b. la prevenzione, la riduzione dei rischi e la difesa dagli incendi boschivi;

c. il recupero all'attività agricola nelle aree dove questa svolgeva e può ancora svolgere un rilevante ruolo di natura sociale, economica, storica e paesaggistica.

4. Per i boschidi neoformazione di proprietà privata, di diametro medio uguale o superiore a 10 centimetri a petto d'uomo, se non diversamente disposto dal P.G.F. vigente, può essere richiesto all'Ente delegato territorialmente competente il taglio per il governo a ceduo. L'Ente delegato territorialmente competente deve valutare la forma di governo più opportuna, in funzione delle condizioni stazionali e della capacità di perpetuazione delle specie che costituiscono il soprassuolo e rilasciare la propria autorizzazione.(2)

5. Per il recupero agronomico ai fini produttivi dei boschidi neoformazione, ove ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 3, lettera c), l'autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente è rilasciata a condizione che sui terreni oggetto di trasformazione: (3)

a. il ripristino dell'attività agricola e agro-pastorale non comporti l'alterazione permanente dello stato dei luoghi, con nuove costruzioni edilizie ed altre opere civili, ad esclusione del restauro delle preesistenti edificazioni senza aumento di volumetrie e di superfici; (4)

b. siano previste opere di sistemazione idraulico-agraria, per la regimazione delle acque superficiali e la prevenzione dell'erosione del suolo, in rapporto alle accertate esigenze di regimazione e sgrondo delle acque dei terreni contermini. È consentito anche il recupero di opere di sistemazione idraulico agraria preesistenti.

6. Alla domanda di autorizzazione di cui al precedente articolo 153 è allegato un progetto che, fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche generali di cui al precedente capo II, contiene: (5)

a. i dati relativi alla localizzazione e allo stato attuale dei terreni di cui si richiede il recupero agronomico;

b. la documentazione aerofotografica o la perizia giurata attestante lo stato storico dei luoghi preesistenti ai processi di forestazione e rinaturalizzazione, comprovata dall'analisi di documentazione fotografica o aerofotografica oggettivamente databile;

c. la descrizione dei terreni oggetto di recupero, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;

d. la descrizione e la documentazione fotografica relativa alle eventuali opere di sistemazione idraulico agraria esistenti;

e. le modalità di realizzazione e/o di ripristino e mantenimento delle opere di sistemazione idraulico agraria;

f. le modalità ed i tempi di realizzazione del progetto di recupero a fini produttivi, nonché le colture che si intendono ripristinare.

 

(1) Comma modificato dapprima dall'articolo 65, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8, in seguito dall'articolo 69, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 ed infine dall'articolo 107, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma dapprima sostituito dall'articolo 65, comma 1, lettera  b) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito modificato dall'articolo 107, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Alinea dapprima modificato dall'articolo 69, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 in seguito modificato dall'articolo 107, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Lettera sostituita dall'articolo 69, comma 1, lettera c), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(5) Alinea modificato dall'articolo 65, comma 1, lett. c), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(6) Alinea modificato dall'articolo 107, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 154.bis (1)

Riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agro-pastorali preesistenti escluse dalla definizione di bosco

1. Ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti, della conservazione della biodiversità e della qualità del paesaggio sono recepite le disposizioni del Decreto Interministeriale 12 agosto 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali).

2. Il riconoscimento dello stato di abbandono si applica alle preesistenti superfici agro-pastorali escluse, al momento dell'abbandono, dalla definizione di bosco di cui all'articolo 20, comma 1.bis, lettera a), e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 34/2018. Sono escluse dadetto riconoscimento le superfici già gravate da diritto di uso civico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

3. L'accertamento dello stato di abbandono delle superfici di cui al comma 2, può essere eseguito purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione delle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.

4. Le superfici in stato di abbandono colturale di cui al comma 2 possono essere riconosciute meritevoli di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti secondo le disposizioni previste dall'articolo 2 del D.Interm. 12 agosto 2021, purché di estensione non superiore ai 3 ettari, previo accertamento e autorizzazione da parte dell'Ente Delegato competente.

5. L'Ente Delegato competente provvede all'accertamento e al riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 del D. Interm. 12 agosto 2021.

6. Lo stato di abbandono, ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali, non può essere riconosciuto per le seguenti aree:

a) superfici con neoformazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione già oggetto di cure o interventi colturali realizzati con contributi pubblici;

b) superfici forestali in cui siano presenti habitat e specie di interesse comunitario inclusi nei siti della rete Natura 2000 o di particolare interesse ecologico riconosciuti dalla normativa vigente o dalla pianificazione territoriale o ricadenti in aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

c) superfici con formazioni forestali aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettera r), del D. lgs n. 34/2018;

d) formazioni forestali ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 136 del D. lgs n. 42/2004, ad eccezione delle aree ricadenti nella casistica indicata al all'articolo 3, comma 1, lettera c), del D. Interm. 12 agosto 2021;

e) nei terreni rimboschiti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54 del R. D. n. 3267/1923;

f) superfici oggetto di interventi diretti e volontari di rimboschimento o imboschimento derivanti da procedure di compensazione, anche ai fini degli articoli 153 e 155.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 108, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.


 

 

Art. 155 (1)

Rimboschimento compensativo – Opere e Servizi compensativi

1. La trasformazione dei boschi di cui all'articolo 18 del presente Regolamento che non determino un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, è condizionata alla realizzazione delle opere e servizi compensativi di cui all'articolo 153, comma 6. Tra questi, ai fini dell'individuazione dei terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo, per "terreni nudi" devono intendersi tutti i terreni che non siano classificabili come bosco ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 11/96.

2. Qualora il richiedente non disponga di terreni su cui effettuare gli interventi compensativi di cui al comma 6 dell'articolo 153 o non intenda eseguirli deve farne dichiarazione nella richiesta di autorizzazione. In tal caso, in luogo dell'esecuzione di detti interventi compensativi il soggetto autorizzato deve versare in uno specifico fondo forestale, individuato dall'Ente delegato territorialmente competente, una quota almeno corrispondente all'importo stimato dell'opera o del servizio compensativo previsto.

3. L'Ente delegato territorialmente competente destina le somme versate nel fondo di cui al comma 2 alla realizzazione, preferibilmente all'interno del medesimo bacino idrografico, degli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 153 considerando gli eventuali aspetti sperequativi tra l'area in cui è realizzata la trasformazione del bosco e quella degli interventi compensativi.

4. Nei casi in cui la trasformazione sia condizionata all'esecuzione del rimboschimento compensativo o delle altre opere e dei servizi compensativi da parte del richiedente, l'autorizzazione dispone la costituzione, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione, di un deposito cauzionale commisurato all'entità dei lavori previsti, a garanzia della realizzazione del rimboschimento stesso o delle opere e dei servizi compensativi. La costituzione della cauzione deve avvenire prima dell'inizio dei lavori ed è svincolata dall'ente competente dopo l'accertamento tecnico della realizzazione delle opere e nel caso di rimboschimento non prima del compimento del quinto anno successivo all'impianto. La mancata realizzazione delle opere di compensazione, il mancato rispetto dei termini o delle prescrizioni impartite per l'esecuzione delle opere di compensazione comportano l'incameramento, totale o parziale, della cauzione versata. La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa. La validità della fideiussione deve essere mantenuta, con eventuali rinnovi, fino allo svincolo dell'ente competente.

5. Si deroga dall'obbligo di rimboschimento o dall'esecuzione delle opere e dei servizi compensativi nonché dal versamento del corrispettivo quando la trasformazione:

a) interessa superfici inferiori ai 500 metri quadrati;

b) è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico o inerenti la prevenzione, la riduzione dei rischi e la difesa dagli incendi boschivi o è realizzataai fini del mantenimento della biodiversità vegetale ed animale;(5)

c) è richiesta da un imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale; (2)

d) è finalizzata al ripristino di habitat di interesse comunitario o riconosciuti dalla Rete Natura 2000, solo qualora ciò sia previsto negli strumenti di gestione o pianificazione vigenti per i siti Natura 2000, Parchi nazionali, Parchi naturali e Riserve naturali di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394, o in ogni altra area dichiarata di interesse naturalistico dalle leggi regionali;(6)

e) è diretta alla realizzazione o all'adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche di difesa del suolo, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;

f) è finalizzata al recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico artistico;(7)

f.bis) è inerente ad aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio. L'estensione di tali aree deve essere indicata dal Piano antincendio di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), a condizione che l'eventuale rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere riconosciuta come bosco ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del D.lgs n. 34/2018 e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;(8)

f.ter) è inerente ad aree di pertinenza di immobili esistenti per riduzioni di superfici boscate non superiori a 2000 metri quadri a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerata bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti; (8)

f.quater) è volta alla conversione di boschi di castagno da legno in castagneti da frutto, con l'obbligo di ritorno alla destinazione originaria nel caso in cui cessi l'attività di coltura castanicola. (8)

5.bis La deroga di cui  al comma 5, lettere c) e f.quater), è concessa a condizione che le attività agricole e agro-pastorali non cessino prima che siano trascorsi 10 anni dall'inizio delle attività stesse. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine cessa anche la deroga ed il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione di bosco. In tal caso il richiedente/titolare dell'autorizzazione è tenuto alle compensazioni previste dal presente articolo e dai commi 4 e 6 dell'articolo 8 del D.lgs 34/2018. (3)

5.ter Sono esenti dagli obblighi di compensazione tutti gli interventi di trasformazione delle aree escluse dalla definizione di bosco di cui all'articolo 20 e all'articolo 5, comma 1, del D.lgs. n. 34/2018, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita. (9)

5.quater Esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza edificazione di nuove costruzioni, non costituiscono bosco per le materie di competenza dello Stato le formazioni, le superfici e i manufatti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c), del D.lgs n. 34/2018 e al precedente articolo 154.bis. Pertanto, tali attività non comportano obbligo di compensazione forestale. L'esclusione dalla definizione di bosco ha inizio dall'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dall'Ente delegato territorialmente competente e cessa al cessare delle medesime attività. (9)

6. Per i fini di cui al comma 1 e del comma 7 dell'articolo 153, il richiedente la trasformazione deve allegare alla richiesta di autorizzazione un progetto che indichi:

a) la superficie e la localizzazione topografica e catastale dell'area boscata da trasformare;

b) la localizzazione topografica e catastale dell'area da sottoporre a rimboschimento compensativo o alla realizzazione di opere e servizi compensativi, nonché il titolo di possesso della stessa o autorizzazione del soggetto proprietario; (4)

c) la superficie, la destinazione attuale dei suddetti terreni, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;

d) le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento o della realizzazione di opere o servizi compensativi, nonché il programma degli interventi colturali da eseguire almeno nei cinque anni successivi all'impianto;

e) la stima economica dell'intervento di trasformazioneo delle opere e dei servizi compensativi(10)

7. Gli interventi di rimboschimento compensativo non possono essere surrogati da impianti di arboricoltura da legno.

8. Ai fini della determinazione dell'entità lavori previsti per la realizzazione del rimboschimento o della realizzazione di opere e servizi compensativi nonché dei lavori di manutenzione degli stessi, si farà riferimento al Prezzario per le opere di Miglioramento Fondiario della Regione Campania e al vigente Prezzario Regionale dei lavori pubblici.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 66, comma 1 del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Lettera dapprima modificata dall'articolo 70, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 in seguito sostituita dall'articolo 109, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Comma aggiunto dapprima dall'articolo 70, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 in seguito modificato dall'articolo 109, comma 1, lettera e) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Lettera modificata dall'articolo 70, comma 1, lettera c), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(5) Lettera modificata dall'articolo 109, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(6) Lettera sostituita dall'articolo 109, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(7) Lettera sostituita dall'articolo 109, comma 1, lettera c), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(8) Lettera aggiunta dall'articolo 109, comma 1, lettera d), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(9) Comma aggiunto dall'articolo 109, comma 1, lettera f), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(10) Lettera modificata dall'articolo 109, comma 1, lettera g) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Sezione II

Trasformazione dei terreni (1)

 

(1) Rubrica modificata dall'articolo 110, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 156

Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

1. La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, può essere effettuata solo in seguito al rilascio di autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente.

[2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è sostituita da semplice dichiarazione, per gli interventi che riguardano superfici non superiori ad un ettaro e su terreni con pendenza media non superiore al 15 per cento.] (1)

3. Nell'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo vanno osservate le seguenti norme tecniche:

a. la lavorazione del terreno deve essere eseguita secondo la buona pratica agraria, salvaguardando una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi, torrenti, fiumi o laghi o dal bordo di calanchi;

b. deve essere assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi, mediante la creazione di fossette livellari, permanenti o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione; le acque cosi raccolte sono convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo, evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le fosse o fossette facenti parte della sistemazione idraulico agraria, delle quali è vietata l'eliminazione; è ugualmente vietata l'eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e quella di muri a secco.

4. Nei terreni saldi è consentito il rimboschimento e la messa a dimora di piante forestali autoctone, purché siano attuate mediante l'apertura delle sole buche necessarie o mediante lavorazioni localizzate del terreno. (2)

5. Su pendici con valori di pendenza superiori al 25% il dissodamento è subordinato alla realizzazione di opere di sistemazione agraria, che interrompano la continuità del versante.

6. L'eventuale vegetazione preesistente deve essere tagliata e allontanata o cippata prima della lavorazione del terreno. Per appezzamenti isolati, distanti più di 100 metri da superfici boscate, è fatto obbligo di salvaguardare o costituire ex-novo, con impiego di specie arbustive e piccoli alberi autoctoni, una fascia perimetrale larga non meno di 3 metri, con funzione di siepe.

7. È vietata la trasformazione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi.

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 111, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma modificato dall'articolo 111, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Sezione III

Modalità di lavorazione dei terreni agrari e opere di sistemazione superficiale



Art. 157

Modalità di lavorazione dei terreni agrari

1. Nei terreni agrari sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura e zappatura, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali, dalla base di argini di fiumi o torrenti o dal bordo di calanchi. Sono fatte salve, comunque, le norme di polizia idraulica.

2. Non rientrano nelle ordinarie lavorazioni agrarie quelle che modificano il profilo longitudinale del terreno, tramite movimentazione dello stesso eseguita con escavatori, pale meccaniche o apripista.

3. L'Ente delegato territorialmente competente può prescrivere specifiche norme per la lavorazione dei terreni, nei casi in cui si verifichino o abbiano a temersi fenomeni di erosione nei terreni acclivi, specie se instabili o di elevata erodibilità. (1)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 112, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 158

Lavorazione del terreno in zone acclivi

1. Le aree con una pendenza media superiore al 25 per cento sono definite acclivi.

2. I terreni agrari in zone acclivi debbono essere coltivati rispettando le norme delle buone condizioni agronomiche ed ambientali ed assicurando la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo.

3. In ogni caso, la lavorazione è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) la profondità di lavorazione:

1) fino a 50 cm è liberamente consentita ai sensi dell'articolo 165, comma 1, lettera p.ter);

2) tra 50 e 80 cm è soggetta dichiarazione ai seni dell'articolo 164, comma 1, lettera s.bis);

3) oltre 80 cm è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 166, comma 1, lettera d);(1)

b. il terreno deve rimanere saldo per una fascia di almeno 2 metri di larghezza, fatte salve comunque le norme di polizia idraulica, su ambo i lati di scarpate stradali, argini dei fossi e dei corsi d'acqua, calanchi, incisioni naturali, da cui possono verificarsi o innestarsi fenomeni di dissesto;

c. dopo ogni lavorazione del terreno deve essere creata un'adeguata rete di canali di scolo, per convogliare le acque di scorrimento superficiale verso impluvi naturali, in modo da evitare fenomeni di ristagno di acqua e/o di erosione dei terreni ed impedire danni a terreni limitrofi e ad infrastrutture pubbliche e private. Tale rete di canali deve essere mantenuta in efficienza funzionale fino alla successiva lavorazione;

d. nel rispetto della buona pratica agronomica ed ambientale, vanno mantenuti integri e funzionali i terrazzamenti, i ciglionamenti ed i muri di contenimento a secco, nonché ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria.

4. Se le modalità di coltivazione non sono sufficienti a garantire la conservazione del suolo, l'Ente delegato territorialmente competente, può dettare ulteriori prescrizioni in ordine alla tecnica di lavorazione da eseguire, ivi compresa la sospensione della lavorazione stessa.

5. Qualora l'abbandono della coltivazione agraria di terreni in zone acclivi è causa di degrado ambientale e di dissesto idrogeologico, l'Ente delegato territorialmente competente, prescrive la sistemazione idraulico forestale più idonea e, in caso di inerzia del possessore del terreno, l'Ente Delegato stesso può provvede a realizzare le opere, con oneri a carico del possessore medesimo. 

 

(1) Comma modificato dall'articolo 113, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 159

Sgrondo delle acque

1. Le acque di irrigazione e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, delle fontane, ecc. debbono essere regimate in modo da non procurare danni alle pendici sottostanti, oppure devono essere convogliate in siti idonei alla formazione di piccole aree umide, favorevoli all'incremento della biodiversità.

2. In caso di inerzia da parte del possessore delle opere, l'Ente delegato, prescrive gli interventi idonei ad evitare l'innesco di fenomeni erosivi ed in difetto li realizza con oneri a carico del possessore medesimo.  




Art. 160

Estrazioni di pietrame

1. Fermo restando il rispetto della vigente disciplina delle attività estrattive, nei terreni in attualità di coltivazione e nei pascoli montani, è consentito, nell'ambito delle lavorazioni agricole ed ai fini del miglioramento strutturale del suolo, la raccolta ed il prelievo di pietrame che affiora in superficie, sia a mano e sia con mezzi meccanici.

2. Il pietrame raccolto può essere reimpiegato per la costruzione, il ripristino ed il restauro di strutture aziendali in pietra, muretti a secco, drenaggi, vespai ed altre opere di sistemazione dei terreni e/o dei corsi d'acqua che interessano il fondo. Nelle more del reimpiego, il pietrame raccolto deve essere concentrato in piccoli cumuli, sparsi sulla superficie del terreno o in appositi piazzali aziendali.

3. Eseguita la raccolta, si deve provvedere celermente al pareggiamento del terreno.

4. Non è consentita l'estrazione di massi che modificano significativamente la morfologia superficiale del terreno.




Art. 161

Sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale

1. È fatto obbligo di mantenere in efficienza le sistemazioni idraulico-agrarie esistenti. Fatti salvi i casi autorizzati in base al presente Regolamento, è vietata l'eliminazione, l'interruzione, la riduzione e/o la ricolmatura di fossi e fossette destinate allo sgrondo delle acque, nonché di ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria, quali terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti, muri a secco e prode salde.

2. È fatto divieto di distruggere, alterare, rimuovere o rendere, comunque, inefficienti opere destinate alla sistemazione idraulico-forestale di fossi e torrenti, fatti salvi i casi autorizzati e gli interventi previsti ed attuati in conformità al presente Regolamento dagli Enti delegati territorialmente competenti, dall'autorità idraulica o dai consorzi di bonifica nelle aree di rispettiva competenza.

2.bis Le opere di sistemazione idraulico-forestali, di tipo intensivo ed estensivo, in quanto attività di gestione forestale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.lgs. n. 34/2018, sono realizzate con le modalità di cui all'articolo 82. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 114, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.


 

 

Sezione IV

Mutamento di destinazione d'uso - Opere e movimenti di terreno (1)

 

(1) Rubrica modificata dall'articolo 71, comma 1 del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.




Art. 162

Mutamento di destinazione d'uso dei terreni

1. Si considera mutamento della destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico: (1)

a. la destinazione ad usi diversi da quello forestale dei terreni coperti da boschi, prevedente o meno la realizzazione di opere edilizie;

b. la trasformazione della destinazione dei terreni vincolati non boscati, qualunque sia la destinazione attuale degli stessi, prevedente la realizzazione di opere edilizie (edifici, annessi agricoli, strade, piazzali, ecc.).

2. Ai fini del mutamento di destinazione d'uso dei terreni boscati sottopostia vincolo idrogeologico, si fa riferimento a quanto riportato al precedente articolo 153. (2)

3. Ai fini del mutamento di destinazione d'uso dei terreni nudi e saldi sottoposti a vincolo idrogeologico, come definiti all'articolo 142, si intendono tutte quelle tipologie di lavori ed opere riconducibili:

a. alla trasformazione del terreno saldo in terreno a coltura agraria, con dissodamento, lavorazione del terreno ripetuta, anche se periodica, compresa l'arboricoltura da legno, il miglioramento dei pascoli ed il miglioramento fondiario, che richiedano la periodica tenuta in efficienza con la rottura dello strato superficiale del terreno;

b. alla trasformazione del terreno saldo in aree di sedime per la realizzazione di fabbricati e/o opere edilizie a qualsiasi uso destinati, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive. 

4. La trasformazione ed il mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. n. 3267/1923, è soggetto ad autorizzazione così come specificato nell'articolo 156. (3)

 

(1) Alinea dapprima modificato dall'articolo 72, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 in seguito dall'articolo 115, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma dapprima modificato dall'articolo 72, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 in seguito dall'articolo 115, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Comma sostituito dall'articolo 72, comma 1, lettera c), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.




Art. 163

Opere soggette a dichiarazione ed opere liberamente consentite

1. Per la realizzazione delle opere, così come elencate nel successivo articolo 164, che non rivestono carattere di particolare rilievo, che comportano limitati movimenti di terreno e che non prevedano il taglio di vegetazione arborea, deve essere presentata dichiarazione di intervento all'Ente delegato competente per territorio, secondo il procedimento amministrativo previsto all'articolo 143.

2. È, invece, liberamente consentita la realizzazione di operazioni di modesta entità, che non comportano mutamento di destinazione d'uso, così come elencate al successivo articolo 165.

3. Gli interventi soggetti a dichiarazione devono essere effettuati sulla base di un progetto redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione, contenente gli elaborati indicati all'articolo 143, comma 3, e secondo le indicazioni contenute nelle norme tecniche di cui al Capo II. (1)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 116, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 164

Opere che comportano dichiarazione (3)

1. La realizzazione delle seguenti opere o movimenti di terreno è soggetta a dichiarazione, a condizione che gli stessi siano realizzati in conformità alle prescrizioni di seguito indicate, per ciascuna opera o movimento di terreno:

a. scavi con profondità non superiore a 1,2 metri e di larghezza non superiore ad 1 metro, eseguiti per realizzare opere di sostegno finalizzate al contenimento di terreni di qualsiasi destinazione, a condizione che:

1. lo scavo sia effettuato entro quanto strettamente necessario alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di pioggia, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;

2. siano realizzati i necessari drenaggi sul retro delle opere di contenimento del terreno;

b. la costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni, con cordolo continuo di larghezza e profondità non superiori ad 1 metro lineare, in terreni di qualsiasi destinazione, a condizione che:

1. gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;

2. le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;

3. le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l'infissione di reti o di sostegni sulle stesse;

4. la realizzazione di muri di contenimento del terreno, dell'altezza massima di 1,5 metri, a condizione che la somma dei volumi di scavo e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo, per ogni metro lineare di muro da realizzare;

c) la manutenzione straordinaria della viabilità anche forestale e silvo-pastorale di cui all'articolo 81.bis comprendente gli interventi eccedenti quelli di manutenzione ordinaria necessari a rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, del tracciato e volti a garantire e ripristinare la protezione e la funzionalità dell'infrastruttura e delle relative pertinenze purché non diffusi a tutto il tracciato e non comportanti modifiche delle caratteristiche funzionali;(4)

[d. la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria alla viabilità esistente, senza cambiamento di assetto e configurazione ed, in particolare, la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento ed il consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno, che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato, lastricato, ecc., a condizione che:

1. le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi, ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;

2. le strade a fondo asfaltato o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;

3. i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto, al fine di evitare fenomeni di erosione e/o di ristagno di acque;

4. per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento e/o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di pioggia, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate o altre opere di trattenimento del terreno, ove lo stesso non abbia sufficiente coesione;

4.bis. gli interventi non comportino l'allargamento del piano viario;](1) 

e. la realizzazione di pozzi per l'attingimento di acqua ad uso domestico, a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilità dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo, in particolare, fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti;

f. l'ampliamento volumetrico di edifici esistenti che non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso, a condizione che dalla relazione geologica allegata al progetto risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio è compatibile con la stabilità del versante;

g. i livellamenti di terreno che non rientrino nella normale lavorazione agricola e che comportino scavi e riporti di profondità o altezza non superiori a 0,5 metri;

h. le reti tecnologiche interrate (condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti) ed allacciamenti di lunghezza non superiore a 100 metri e profondità non superiore a 1,2 metri, con obbligo di immediata richiusura degli scavi;

i. i serbatoi (gas, acqua, idrocarburi, ecc.), le fosse biologiche e le relative condotte interrate di profondità non superiore a 1,2 metri, comportanti scavi di alloggiamento compresi tra 30 e 15 metri cubi;

j. la realizzazione di linee elettriche interrate, di media e bassa tensione, di reti telefoniche o di altra natura, fuori strada, di profondità non superiore a 1,2 metri;

k. la realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, di reti telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per la formazione di apposita platea di appoggio dei pali o delle opere connesse (cabine, ecc.);

l. l'ampliamento di fabbricati esistenti, anche aventi destinazione produttiva (caseifici, fienili, rimesse, stalle, ecc.) in adeguamento a specifiche norme igienico-sanitarie;

m. le opere di captazione di sorgenti;

n. la sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità non superiore a 3 metri;

o. i pozzi neri e le concimaie al servizio di aziende zootecniche, comportanti scavi superiori a 15 metri cubi;

p. palificate e le grate, eseguite secondo la tecnica della bioingegneria;

q. limitati movimenti di terreno a scopo aziendale, per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive, purché non vengano interessate scarpate, per un ammontare massimo di scavo di 30 metri cubi;

r. la realizzazione di rimesse, ricovero attrezzi, pollai, legnaie, ecc., nell'area cortiliva di fabbricati esistenti, ad unico piano e di superficie, non superiore a 40 metri quadrati e per i quali non siano previsti scavi eccedenti quelli necessari alla realizzazione delle fondazioni;

s. la realizzazione di depositi aerei, per acqua o gas o altro, per utenze domestiche, su platea in calcestruzzo, con realizzazione di muretti di contenimento e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;

s.bis) nei terreni non boscati, non saldi e in attualità di coltura l'espianto di precedenti colture arboree agricole specializzate, il rimboschimento e la piantagione di piante forestali o agricole effettuati con metodi di lavorazione andanti che riguardano strati di terreno superiori a 50 cm di profondità con il limite di 80 cm di profondità per interventi in zone acclivi; (2)

t. la realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, a condizione che:

1. non comportino scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondità;

2. non abbiano superficie superiore a 50 metri quadrati o superiore a 100 metri quadrati, se realizzate con materiali permeabili (massetti autobloccanti su letto di sabbia o simili);

3. sia assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;

4. non comportino l'eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie.

2. L'Ente delegato territorialmente competente, nel termine di 30 giorni può formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o impartire specifiche prescrizioni per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 1. Una volta decorso detto il termine, l'intervento può essere realizzato.

 

(1) Lettera abrogata dall'articolo 117, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4. In precedenza il punto 4.bis. era stato aggiunto dall'articolo 73, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.   

(2) Lettera dapprima aggiunta dall'articolo 73, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 ed in seguito sostituita dall'articolo 117, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Rubrica modificata dall'articolo 117, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Lettera sostituita dall'articolo 117, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 165

Opere liberamente consentite

1. È consentita la realizzazione delle seguenti operazioni di piccola entità, che non modificano in modo permanente lo stato del suolo, che non pregiudicano il ripristino della vegetazione e che, comunque, non determinano mutamento di destinazione d'uso:

a. la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti, che non comportino scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati; trattasi in particolare di: modifiche interne, modifiche esterne senza alterazione della sagoma del fabbricato e della superficie impermeabilizzata, ristrutturazioni, opere di manutenzione e cambio di destinazione d'uso dei fabbricati, realizzazione di cordoli di sottofondazione;

b) la manutenzione ordinaria della viabilità anche forestale e silvo-pastorale di cui all'articolo 80.bis comprendente le opere di mantenimento, riparazione e parziale rinnovamento necessarie per l'efficienza del sistema stradale e delle sue pertinenze, attuate anche attraverso il recupero dell'originaria sezione della carreggiata e del suo complessivo ingombro originario, compresa la rimozione e sistemazione del materiale in esubero ovvero gli interventi che non comportino modificazioni sostanziali delle caratteristiche dimensionali, maggiore del 15 per cento dei valori esistenti, e strutturali;(1)

[c. la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o, comunque, pavimentato, comprendente gli interventi di cui alla precedente lettera b);] (4)

d. la messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici;

e. la messa in opera di barriere stradali;

f. l'esecuzione di interventi di realizzazione di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) su strada esistente, che non comportino modifiche di tracciato, a condizione che:

1. non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea;

2. lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e, comunque, non ecceda le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,2 metri di profondità;

3. lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque e/o di erosione al termine dei lavori;

4. il terreno di scavo sia conguagliato in loco, provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

5. non sia necessaria l'eliminazione di piante e/o di ceppaie arboree e, all'interno delle aree boscate, non sia necessaria l'eliminazione di piante arbustive;

g. interventi di riparazione di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) aventi carattere localizzato;

h. interventi di rifacimento, su preesistente tracciato, di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro;

i. interventi per la realizzazione e/o sostituzione di linee elettriche in cavo isolato o telefoniche, cartelloni pubblicitari e segnaletici o ad essi assimilabili, per la quale siano necessari i soli movimenti di terreno necessari per la fondazione del palo e che non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni e che non richiedano la formazione di apposita platea di appoggio;

j. la realizzazione di depositi interrati, per acqua o gas o altro, per utenze domestiche o di fosse biologiche, comportanti scavi di alloggiamento non superiori ai 15 metri cubi, con posa delle relative condotte di allacciamento interrate;

k. la realizzazione di opere di allacciamento alle reti tecnologiche di urbanizzazione primaria (idriche, elettriche, fognarie, telefoniche, del gas) e piccole derivazioni di rete comportanti uno scavo di lunghezza non superiore a 30 metri e di profondità non superiore a 1,2 metri;

l. la realizzazione o l'ampliamento di concimaie e di pozzi neri esistenti, comportanti uno scavo non superiore a 15 metri cubi;

m. la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere costituenti la sistemazione idraulico-agraria dei terreni (fosse, fossette, muri a secco, ciglioni, ecc.), che non comporti l'eliminazione di terrazzamenti, gradoni o ciglioni o modificazioni dell'assetto morfologico dei terreni e che non alteri le esistenti linee di sgrondo delle acque; nella costruzione o ricostruzione, parziale o totale, di muri a secco, devono essere garantite le capacità di drenaggio di detti muri;

n. la manutenzione, ordinaria e straordinaria, di argini di fiumi e canali, delle opere idrauliche o di bonifica, purché eseguita nel rispetto delle specifiche norme di legge;

o. la rimozione di materiali franati e la relativa sistemazione dei terreni, in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti, quando gli interventi sono urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi e/o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi (frane, alluvioni, ecc.);

p. l'impianto di boschi, alberature e siepi e tutti gli interventi di forestazione in genere, da realizzarsi attraverso le sole operazioni di scavo di buche e messa a dimora di piante o mediante lavorazioni localizzate anche in terreni saldi; (5)

p.bis. l'espianto di piante isolate o formazioni forestali, non ricomprese all'articolo 124, comma 1, in terreni non boscati e ricadenti nelle zone agricole, individuate negli strumenti urbanistici, realizzato per motivi fitosanitari, per interventi di miglioramento fondiario e di conduzione aziendale sempre che non modificano l'assetto morfologico dei terreni o comportino l'eliminazione e riduzione delle opere di sistemazione idraulico-agraria esistenti; (2)

p.ter) nei terreni non boscati, non saldi e in attualità di coltura, l'espianto di precedenti colture arboree agricole specializzate, il rimboschimento e la piantagione di piante forestali od agricole effettuati con metodi di lavorazione andanti che riguardano strati di terreno non superiori a 50 centimetri di profondità; (6)

q. la realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-forestale (graticciate, cordonate, fascinate, piccoli tratti di muro a secco di altezza inferiore ad un metro, lunette e semilunette in pietra, ciglioni inerbiti e gradonate), per il trattenimento di scarpate, gradoni o terrazzamenti esistenti o di modesti scoscendimenti del terreno; (3)

r. l'esecuzione di saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici, a condizione che al termine delle operazioni sia ripristinato lo stato originale dei luoghi e non sia necessaria l'eliminazione di piante arboree e/o arbustive;

s. il consolidamento o la ricostruzione di muri di sostegno esistenti, fino all'altezza di 1,5 metri, senza aumento nelle dimensioni dell'opera, nei casi in cui l'opera non risulti lesionata per fenomeni gravitativi;

t. la realizzazione delle opere necessarie alla corretta regimazione delle acque superficiali (tipo canalette di sgrondo, fossette, sciacqui trasversali ecc..) a condizione che:

1. lo sgrondo delle acque non venga convogliato in aree in frana ed avvenga secondo gli impluvi o fossi o linee di sgrondo esistenti, senza arrecare alterazioni o pregiudizio per lo scorrimento delle acque nei terreni posti a valle e senza che le acque determinino ristagni o fenomeni di erosione;

2. nei terreni boscati, non comporti eliminazione di piante d'alto fusto e/o di ceppaie, sia per l'esecuzione dei lavori che per la successiva manutenzione delle opere;

u.  messa in posa di pali per pergolati e strutture protettive per le colture agricole, le recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, a condizione che: (7)

1. siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all'infissione dei pali e dei sostegni;

2. siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;

3. non comportino l'eliminazione di piante e/o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o per il taglio dei polloni, né l'infissione di reti o di sostegni sulle stesse;

v. l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per GPL (gas propano liquido) o per altri combustibili liquidi o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:

1. l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o la realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore ad 1 metro;

2. le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;

3. il terreno di scavo sia conguagliato in loco, provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

4. non sia necessaria l'eliminazione di piante e/o di ceppaie arboree;

5. nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie, senza determinare fenomeni di erosione e/o di ristagno;

w. l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per GPL o per altri combustibili liquidi o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:

1. lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;

2. lo scavo sia immediatamente ricolmato, evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;

3. le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;

4. il terreno di scavo sia conguagliato in loco, provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii.;

5. non sia necessaria l'eliminazione di piante e/o di ceppaie arboree;

6. nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie, senza determinare fenomeni di erosione e/o di ristagno;

x. l'installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche e/o impianti di depurazione superficiali o interrati delle acque reflue, che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica od in superficie (impianti di fitodepurazione, vasche a tenuta, depuratori, ecc.) a condizione che:

1. per gli scarichi in superficie, si convoglino le acque fino al ricettore naturale, senza determinare fenomeni di erosione e/o di ristagno e senza modificare le sponde o gli argini dei corsi d'acqua;

2. lo scavo non ecceda, lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e sia immediatamente ricolmato, evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;

3. il materiale di risulta sia conguagliato in loco, provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

4. non sia necessaria l'eliminazione di piante e/o di ceppaie arboree;

5. non siano recapitate le acque nel sottosuolo;

6. l'opera non sia realizzata in area in frana;

y. la realizzazione, nei terreni non boscati, di piccole opere edilizie, del tipo: pavimentazione a singole lastre per percorsi pedonali nell'area di pertinenza di fabbricati ad uso abitativo; muretti fino ad 1 metro di altezza; pergolati, gazebo e/o altre opere precarie ad esse assimilabili, prive di tompagnature laterali; a condizione che siano realizzati senza l'eliminazione di piante arboree e/o arbustive ed i movimenti terra siano limitati allo stretto indispensabile per la realizzazione delle opere;

z. la realizzazione di sentieri di larghezza inferiore ad 1 metro, nonché la manutenzione delle mulattiere per l'accesso alle aree silvo-pastorali, qualora i relativi lavori siano eseguiti a mano o con mini macchine operatrici.

 

(1) Lettera dapprima modificata dall'articolo 74, comma 1, lettere a) e b) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 in seguito sostituita dall'articolo 118, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 74, comma 1, lettera c), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(3) Lettera modificata dall'articolo 74, comma 1, lettera d), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(4) Lettera abrogata dall'articolo 118, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(5) Lettera modificata dall'articolo 118, comma 1, lettera c), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(6) Lettera dapprima aggiunta dall'articolo 74, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 in seguito sostituita dall'articolo 118, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(7) Lettera modificata dall'articolo 118, comma 1, lettera e), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 166

Opere soggette ad autorizzazione (2)

1. Eccettuati gli interventi elencati nei precedenti articoli 164 e 165 e le opere realizzate dagli Enti delegati di cui al precedente articolo 144, sono soggetti ad autorizzazione, ai fini del vincolo idrogeologico, gli interventi di seguito elencati, nonché la realizzazione di tutte le opere e movimenti di terreno da eseguire con modalità diverse da quelle indicate dalle norme tecniche di cui al precedente Capo II:

a. trasformazione dei boschi e dei pascoli;

b. trasformazioni dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;

c) gli interventi sistematici sulla viabilità, anche forestale e silvo-pastorale, esistente che non costituiscono manutenzione ordinaria o straordinaria e sono volti alla conservazione o all'adeguamento/mutamento funzionale di un'infrastruttura, determinandone una modifica delle componenti fisiche o delle modalità d'uso;(3)

d) le lavorazioni in zone acclivi con profondità superiore a 80 centimetri compreso l'espianto di precedenti colture agrarie specializzate;(4)

e. trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;

[f. espianto di colture arboree di interesse agrario;] (5)

g. nuove costruzioni o ampliamento planimetrico di edifici di qualsiasi volumetria e destinazione, compresi gli annessi agricoli;

[h. nuova viabilità, pubblica o privata, piazzali ed ogni altra opera che trasformi in modo permanente la destinazione dei terreni;] (6)

i) nuova viabilità anche forestale e silvopastorale, piazzali e ogni altra opera che trasformi in modo permanente la destinazione dei terreni;(7)

[j. apertura di strade di qualsiasi ordine e grado, compresi piste, carraie e piazzali;] (8)

k. qualsiasi intervento sul demanio marittimo, anche di tipo precario e stagionale, comunque vietato sui cordoni dunali;

l. discariche conseguenti ad impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

m. aeroporti, porti e moli, ferrovie, ponti di qualsiasi ordine e grado, per le parti al di fuori del demanio fluviale e marino;

n. cambi di destinazione d'uso, con o senza opere che determinino un incremento dell'esposizione all'eventuale rischio di frana, caratteristico dell'area di intervento;

o. condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti (di lunghezza superiore a 100 metri o di profondità superiore a 1,50 metri), comprese le relative infrastrutture e servitù;

p. impianti di smaltimento dei reflui esterni alla rete fognaria, mediante trattamenti vari (sub irrigazione, fitodepurazione, filtro aerobico/anaerobico, ecc.); 

q. scavi di qualunque profondità che interessino le falde acquifere sotterranee;

r. linee aeree elettriche di alta tensione (uguale o superiore a 132.000 V), comprese le relative infrastrutture e servitù;

[s. linee elettriche aeree di media e bassa tensione, linee telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione, per ogni singolo elemento di sostegno e/o opera connessa (cabine, ecc.), superiore a 15 metri cubi;] (1)

t. opere di sostegno (muri, paratie di pali/micropali, gabbionate, terre armate, ecc.) di altezza superiore a 1,5 metri o di lunghezza superiore a 10 metri;

u. livellamenti di terreno che non rientrino nella normale lavorazione agricola e e comportino scavi e riporti di profondità o altezza superiori a 0,50 metri; (9)

v. canalizzazione, idrovie, canali e loro rettifiche;

w. bacini idrici artificiali (dighe, laghetti, invasi, casse di espansione, vasche per l'acquacoltura, ecc.), sistemi di derivazione ed utilizzo delle acque e realizzazione di zone umide;

x. costruzione di briglie, pennelli, repellenti, soglie, impermeabilizzazione e copertura dell'alveo;

y. bonifiche, prosciugamenti e tombamenti di zone umide;

z. impianti per l'estrazione di liquidi e gas dal sottosuolo (pozzi, trivellazioni, ecc.) ad uso non domestico;

[aa. disboscamenti e dissodamenti di terreni saldi;] (10)

bb. opere di captazione di sorgenti;

cc. sistemazione di terreni con opere di drenaggio;

dd. tutti gli interventi che possono arrecare i danni di cui all'articolo 1 del R.D. n. 3267/1923.

 

(1) Lettera abrogata dall'articolo 75, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

(2) Rubrica modificata dall'articolo 119, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Lettera sostituita dall'articolo 119, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Lettera sostituita dall'articolo 119, comma 1, lettera c), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(5) Lettera abrogata dall'articolo 119, comma 1, lettera d), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(6) Lettera abrogata dall'articolo 119, comma 1, lettera e), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(7) Lettera sostituita dall'articolo 119, comma 1, lettera f), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(8) Lettera abrogata dall'articolo 119, comma 1, lettera g), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(9) Lettera modificata dall'articolo 119, comma 1, lettera h), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(10) Lettera abrogata dall'articolo 119, comma 1, lettera i), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




TITOLO VI

DEMANIO FORESTALE REGIONALE



Art. 167

Generalità

1. Il demanio forestale regionale, comprende i beni di cui all'articolo 8, comma 1, della Legge Regionale n. 11/1996 ed è gestito in conformità delle disposizioni previste nel Piano Forestale Generale (articolo 5), nel Piano di Gestione Forestale di cui al Titolo III e di altri Atti, o piani, sovraordinati nonché delle seguenti finalità e direttive:

a. potenziamento delle funzioni protettive, ricreative e culturali, con la costituzione anche di riserve naturali, fattorie didattiche, cantieri scuola;

b. incremento delle funzioni produttive, con promozione di attività di ricerca e di sperimentazione nel campo delle foreste e del relativo ambiente, per la produzione dei materiali di moltiplicazione certificati ai sensi del D.Lgs. n. 386/2003, nonché della tecnologia del legno, attraverso la realizzazione di impianti, anche a titolo sperimentale e dimostrativo, per la produzione di biomasse e per l'arboricoltura da legno; 

c. gestione e coordinamento delle attività vivaistiche, favorendo l'accorpamento e l'ammodernamento dei vivai regionali forestali, opportunamente strutturati per la produzione di piantine autoctone e certificate, da destinare al rimboschimento, all'imboschimento, all'arboricoltura da legno ed al verde pubblico, nonché di piantine micorrizate da destinare al potenziamento delle tartufaie naturali ed alla costituzione di tartufaie coltivate in aree a vocazione tartuficola della Regione Campania;

d. protezione e potenziamento del patrimonio faunistico e dell'ittiofauna, attraverso il ripopolamento dei corsi d'acqua regionali.

2. Per ogni vivaio regionale e per ogni complesso silvo-pastorale di proprietà regionale, dovrà essere garantita la custodia e la vigilanza, attraverso personale appositamente formato e/o mediante soggetti attivi nel settore della vigilanza.




Art. 168

Gestione del Demanio forestale

1. La gestione del Demanio forestale regionale è effettuata dalla Struttura Regionale Centrale competente in materia di politiche forestali per il tramite delle Strutture Regionali Territoriali competenti, nel rispetto delle regole della gestione attiva e sostenibile.

2. La gestione può essere concessa agli Enti delegati territorialmente competenti e ad altri soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, per le finalità di cui al precedente articolo 167. (1)

3. Per la gestione e la realizzazione degli interventi occorrenti per le foreste demaniali e per i vivai forestali regionali di cui all'articolo 169, deve essere prioritariamente utilizzata la forza lavoro idraulico-forestale già impiegata presso la Struttura Regionale Territoriale competente.

4. Per particolari esigenze tecniche operative ed occupazionali e per permettere la prosecuzione delle attività nei cantieri e vivai forestali ove vi è carenza di personale, è consentita la mobilità del personale idraulico-forestale, anche a tempo determinato con contratto di lavoro di natura privatistica, tra le Strutture Regionali Territoriali competenti e, nel caso di cui al precedente comma 2, tra quest'ultime e gli Enti delegati territorialmente più prossimi.

5. Le Strutture Territoriali Regionali competenti svolgono nel territorio di rispettiva competenza, i seguenti compiti:

a. predisposizione del P.G.F., per ciascun complesso di beni silvo-pastorali demaniali di proprietà regionale;

b. formulazione di un programma annuale di interventi che tenga conto degli indirizzi previsti nel Piano Forestale Generale e nel P.G.F., distinto per ciascun complesso demaniale, da sottoporre, per l'approvazione, alla Struttura Regionale Centrale;

c. redazione di progetti esecutivi annuali (già denominati perizie esecutive nell'articolo 9, comma 1, lettera "c", della L.R. 11/96) per ciascun complesso demaniale, per l'esecuzione degli interventi selvicolturali e delle operazioni tecniche previste, nonché predisposizione degli atti amministrativi relativi alla gestione dei complessi demaniali, secondo il Regolamento regionale 6 dicembre 2011, n. 11;

d. approvazione dei progetti esecutivi, di cui al precedente comma c), con provvedimento del Dirigente della Struttura Regionale Territoriale competente. Lo stesso provvedimento dirigenziale, relativo ai singoli progetti (ovvero perizie), tiene luogo anche delle autorizzazioni di cui al Titolo V del presente Regolamento.

6. Per i lavori da realizzare all'interno del Demanio regionale, è privilegiata l'esecuzione dei lavori in "economia" mediante "amministrazione diretta".

 

(1) Comma modificato dall'articolo 76, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2.




Art. 169

Gestione dei Vivai regionali ed attività vivaistica

1. La produzione vivaistica dei vivai regionali, effettuata ai sensi dell'Atto di indirizzo e regolazione dell'Attività vivaistica nelle strutture forestali di proprietà regionale, approvato con DGR 20 dicembre 2002, n. 6215, è finalizzata alla cessione, a qualsiasi titolo, di materiale di propagazione forestale, destinato al rimboschimento, all'imboschimento, all'arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione, alla sistemazione del territorio e del verde pubblico, nonché per soddisfare le esigenze derivanti dall'applicazione, da parte dei comuni, della L. R. n.14/1992 (un albero per ogni neonato e/o bambino adottato), nonché per la realizzazione di interventi previsti dai Programmi di Sviluppo Rurale cofinanziati dall'Unione Europea.

2. Le attività vivaistiche sono comprese nel programma annuale di cui al comma 4, lett. b), dell'articolo 168.

3. Il materiale di propagazione per le produzioni vivaistiche destinate al rimboschimento, all'imboschimento, all'arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione ed alla sistemazione del territorio devono provenire, prioritariamente, da materiali di base (boschi da seme, aree di raccolta, etc.) individuati ai sensi del D.Lgs. n. 386/2003 ed iscritti nel Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania (L.R.M.B.).

4. Presso l'azienda regionale Improsta è stato istituito, con DGR 7 agosto 2015, n. 345, il "Centro sperimentale regionale di moltiplicazione e certificazione dei materiali vegetali", che provvede, tra l'altro, alla produzione e fornitura di materiale di propagazione (semi, piantine, frutti, talee, etc.) delle specie arboree ed arbustive autoctone, anche micorrizate con tartufi di origine campana.




TITOLO VII

DEMANIO ARMENTIZIO



Art. 170

Demanio Armentizio - Finalità e funzioni

1. Il demanio armentizio del territorio regionale di cui all'articolo 28, comma 2, della legge Regionale n. 11/96 è distinto in tratturi, tratturelli, bracci e riposi. In funzione delle specifiche condizioni locali, esso può assumere valore storico, archeologico, culturale, sociale, turistico o ricreativo ed è costituito dai Tratturi Pescasseroli- Candela e Lucera-Castel di Sangro e dai Tratturelli Volturara-Castelfranco e Foggia-Camporeale, per le parti ricadenti nell'ambito territoriale regionale, nonché dal Tratturello del Braccio Frascino e dal Riposo di Casalbore.

2. I suoli ricadenti nel demanio armentizio del territorio regionale sono beni demaniali, sottoposti a vincolo di inedificabilità ed inalienabilità, compreso qualsiasi altro bene immobile ricadente in essi. Ancorché non necessari all'attività armentizia, questi beni sono tutelati ai fini storici, archeologici, ambientali, naturalistici, culturali e turistici e vengono gestiti secondo modalità che non comportino alterazioni definitive dello stato dei luoghi e/o mutamenti di destinazione degli stessi, fatta eccezione per opere pubbliche o di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge. In tali casi, la Giunta regionale, acquisiti i pareri previsti dalle norme vigenti, può autorizzare la realizzazione di opere pubbliche e/o di pubblica utilità, nel rispetto delle norme vigenti, oltre al rispetto di eventuali prescrizioni emesse a seguito di apposite conferenze di servizio, se necessariamente indette.

3. La Regione promuove la tutela, la conservazione, la riqualificazione, la valorizzazione e la fruizione del demanio armentizio del territorio regionale.

4. Le funzioni amministrative inerenti al demanio armentizio, trasferite alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 66 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e la gestione dello stesso sono esercitate attraverso la Struttura Regionale Centrale competente in materia di politiche forestali e le Strutture Territoriali Regionali competenti di Avellino e Benevento, territorialmente competenti le quali hanno assunto, in merito, rispettivamente, le competenze degli ex Settori Foreste, Caccia e Pesca e dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste di Avellino e Benevento di cui all'articolo 28 della L.R. n. 11/96.




Art. 171

Attività di competenza della Regione Campania

1. Le attività della Regione Campania sui suoli demaniali armentizi, esercitata tramite la Struttura Regionale Centrale e le Strutture Regionali Territoriali competenti di Avellino e Benevento, competenti territorialmente, si articolano principalmente in:

a. accertamento e revisione della consistenza e conseguente reintegra dei suoli;

b. rilascio delle concessioni temporanee d'uso dei suoli;

c. autorizzazione all'esercizio del pascolo;

d. tutela dei suoli;

e. interventi di ripristino e di conservazione.




Art. 172

Accertamento e revisione della consistenza dei suoli demaniali armentizi

1. La Giunta regionale provvede, ove se ne ravvisi la necessità, attraverso il personale della Struttura Regionale Centrale e delle Strutture Regionali Territoriali competenti di Avellino e Benevento all'accertamento ed alla revisione della consistenza dei suoli demaniali armentizi e, se necessario, in collaborazione con gli Enti delegati territorialmente competenti e/o altri Enti o soggetti che svolgono funzioni di controllo e/o monitoraggio sul demanio armentizio del territorio campano, secondo le norme del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244, e dei successivi regolamenti di cui al R.D. 29 dicembre 1927, n. 2801, ed al R.D. 16 luglio 1936, n. 1706, e ss.mm.ii..

2. Per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1, da effettuare in contraddittorio con il frontista interessato, il personale incaricato può accedere alle proprietà private dandone congruo preavviso. Nel corso di tali operazioni sono apposti, ove necessario, appositi termini lapidei e si procede alla restituzione dei rilevamenti su carta di tipo mappale ed alla georeferenziazione nel SIT regionale. Tali operazioni conseguono anche lo scopo di aggiornare, per la parte campana, la carta regionale dei tratturi, tratturelli, bracci e riposi, pubblicata nel 1959, come inizialmente redatta dal Commissariato per la Reintegra dei Tratturi.



 

Art. 173

Reintegra dei suoli demaniali armentizi

1. La reintegra nel possesso dei suoli, da parte della Giunta regionale, avviene in tutti i casi nei quali risulta esservi una occupazione abusiva degli stessi.

2. Fermo restando che le concessioni d'uso di suoli demaniali armentizi preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento sono da considerare legittime, purché non scadute, i casi previsti sono i seguenti:

a. i concessionari di suoli demaniali armentizi con titolo legittimo e la cui utilizzazione sia conforme alle norme stabilite dal presente Regolamento in materia di concessioni, possono chiederne il rinnovo sei mesi prima della scadenza;

b. i concessionari di suoli demaniali armentizi con titolo legittimo, ma la cui utilizzazione sia in contrasto con le norme stabilite dal presente Regolamento in materia di concessioni, dovranno restituire il possesso dei suoli alla scadenza della concessione e previo ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi;

c. gli occupanti di suoli demaniali armentizi senza alcun titolo legittimo, sono tenuti alla restituzione dei suoli occupati, previo ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi e qualunque sia la natura della occupazione; la reintegra nel possesso avviene, ove necessario, secondo la normativa vigente e di concerto con il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, attesa la titolarità del bene.




Art. 174

Concessioni d'uso dei suoli demaniali armentizi

1. Le concessioni d'uso di suoli demaniali armentizi, rilasciabili a seguito di presentazione di istanza sono le seguenti:

a. a titolo oneroso, per l'attraversamento e/o percorrenza dei suoli, con condotte e/o cavidotti opportunamente interrati; il rilascio delle suddette concessioni è possibile solo nei casi di comprovata necessità, prevedendosi, al termine dei lavori, il completo ripristino dello stato dei luoghi; la durata massima della concessione è di anni dieci, rinnovabile;

b. a titolo oneroso, per la realizzazione di traverse di collegamento tra le strade rotabili classificate di uso pubblico esistenti sui suoli demaniali armentizi ed i fondi dei frontisti dotati di abitazione e/o pertinenze agricole; il rilascio delle suddette concessioni è possibile solo nei casi di comprovata necessità e se non sia altrimenti possibile accedere ai fondi in questione (fondo intercluso), le traverse devono essere delimitate mediante l'apposizione di termini lapidei e devono avere una larghezza massima di metri tre ed il fondo in terra battuta o imbrecciato, escludendosi la pavimentazione delle stesse con cemento, conglomerato bituminoso, basolato, ecc.; la durata massima della concessione è di anni dieci, rinnovabile.

c. limitatamente ai tratturelli ed ai bracci, per le opere di interesse pubblico, in caso di comprovata necessità, possono anche essere concessi in uso suoli:

1. a titolo gratuito, per la realizzazione di strade rotabili di uso pubblico, purché non compromettano la fisionomia generale del paesaggio tratturale e le vie vengano incluse negli elenchi delle strade statali, provinciali o comunali;

2. a titolo oneroso, per l'allineamento lungo il margine del tracciato tratturale di palificazioni per condotte in elevazione.

2. Le istanze per il rilascio delle concessioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere trasmesse alla Struttura Regionale Territoriale competente con le stesse modalità indicate nei precedenti articoli.

3. Nell'istanza, prodotta su carta semplice, devono essere indicati:

a. le generalità del richiedente (nome, cognome e codice fiscale), il luogo e la data di nascita;

b. la denominazione o la ragione sociale nel caso di Enti o ditte e le generalità del legale rappresentante;

c. la residenza o la sede legale;

d. il Comune, la località ed i dati catastali del suolo oggetto di richiesta, nonché la denominazione del tratturo, del tratturello o del braccio;

e. la tipologia di utilizzazione richiesta, rientrante tra quelle descritte nel precedente comma 1.

4. Devono, inoltre, essere allegati all'istanza:

a. una breve relazione con la descrizione del tipo di intervento da realizzare;

b. la planimetria catastale, con l'indicazione delle opere da realizzare e, ove necessario, sezioni trasversali e particolari costruttivi.

5. Nel caso di suoli demaniali armentizi vincolati dal Ministero dei beni e delle attività culturali, all'istanza deve essere allegata anche l'autorizzazione della competente Soprintendenza, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

6. La Struttura regionale territoriale competente in materia di politiche forestali, in caso di istruttoria positiva dell'istanza, richiede al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate la valutazione del canone annuo da pagare ed emette, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, un Decreto Dirigenziale regionale, con cui rilascia la concessione d'uso di suoli demaniali armentizi nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, secondo le norme stabilite del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244 e dei successivi regolamenti di cui ai R.D. 29 dicembre 1927, n. 2801, e R.D. 16 luglio 1936, n. 1706, attraverso un atto di concessione d'uso al soggetto istante e subordinandole in ogni caso:

a. all'osservanza di ulteriori cautele che si ravvisano opportune, anche in merito alla durata dei lavori;

b. alla condizione che non sia pregiudicata la destinazione sostanziale dei suoli e non vi sia pregiudizio al libero transito ed all'uso del pascolo degli armenti;

c. all'espressa dichiarazione di accettazione, da parte dell'istante, della precarietà e revocabilità della concessione in qualunque momento, salvo congruo preavviso e senza diritto a risarcimento, in casi di urgenza e necessità di revoca della concessione, adeguatamente motivati dalla Struttura Regionale Territoriale competente e comunicati quanto prima possibile al frontista;

d. al pagamento del canone previsto, fatta eccezione per le concessioni di suoli adibiti a strade rotabili di uso pubblico di cui al comma 1 lettera c) del presente articolo;

e. al ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza della concessione, se non rinnovata.

7. Con il medesimo Decreto si dispone di avvalersi, per la realizzazione delle opere previste, dello schema di contratto già approvato dalla Giunta regionale, relativo alla concessione d'uso del suolo demaniale armentizio, da allegare al Decreto medesimo e da stipulare tra il Dirigente della Struttura Regionale Territoriale competente ed il concessionario. Un esemplare del Decreto va inoltrato alla Struttura Regionale Centrale ed al concessionario, secondo le procedure di legge e pubblicato sul B.U.R.C..

8. In caso di istruttoria negativa dell'istanza, la Struttura Regionale Territoriale competente ne dà comunicazione al richiedente, motivandone le cause, entro 60 giorni dalla ricezione, con le stesse modalità indicate nel precedente comma.




Art. 175

Autorizzazione all'esercizio del pascolo.

1. L'esercizio del pascolo sui suoli demaniali armentizi è consentito a chiunque ne faccia richiesta e sia in grado di dimostrare documentalmente il possesso di armenti.

1.bis. La gestione dei suoli demaniali armentizi e l'esercizio del pascolo su di essi devono essere esercitati nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.(1)

2. La prescritta autorizzazione viene rilasciata dalla Struttura Regionale Territoriale competente, a seguito di istanza prodotta su carta semplice e trasmessa all'istante e, per conoscenza, alla Struttura Regionale Centrale, con le modalità indicate nel precedente articolo 174.

3. Nell'istanza devono essere indicati:

a. le generalità del richiedente (nome, cognome e codice fiscale), il luogo e la data di nascita;

b. la residenza;

c. l'utilizzazione a pascolo richiesta, con indicazione degli estremi catastali, degli ettari interessati all'esercizio del pascolo ed una sintetica descrizione delle principali caratteristiche ambientali e delle principali specie erbacee e arbustive presenti.

4. All'istanza deve, altresì, essere allegato il documento attestante il possesso degli armenti.

5. L'autorizzazione è a titolo oneroso, così determinato:

a. Euro 10,32 annui per ogni capo bovino o cavallino;

b. Euro 5,16 annui per ogni capo ovino o caprino o suino.

6. L'autorizzazione è concessa per un periodo massimo di anni tre, rinnovabile e previo versamento da parte del richiedente, sul conto corrente postale n. 21965181, intestato al Servizio tesoreria della Regione Campania, della somma, determinata secondo le modalità di cui al precedente comma 5 a cura della Struttura Regionale Territoriale competente.

7. La Struttura Regionale Territoriale competente effettua l'istruttoria dell'istanza, verificando anche l'assenza di vincoli di legge o di divieto al pascolo sull'area richiesta. A seguito di istruttoria con esito positivo, rilascia l'autorizzazione trasmettendola, per conoscenza, alla Struttura Regionale Centrale, con le modalità indicate nel precedente articolo 174.

8. Le istanze di concessione per uso pascolo presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento ed in fase di istruttoria verranno integrate con la documentazione mancante ed istruite con le procedure di cui al presente articolo, al fine dell'eventuale rilascio della prescritta autorizzazione.

8.bis. Gli importi di cui al comma 5 sono rivalutati secondo gli indici ISTAT con cadenza quinquennale, a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e approvati con Deliberazione della Giunta Regionale. (2)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 120, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 120, comma 1, lettera b), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.


 


Art. 176

Transito dei veicoli

1. Il transito dei veicoli sui suoli demaniali armentizi è limitato alle strade pubbliche che li attraversano.

2. Il transito è vietato sulle altre aree tratturali, ad eccezione dei veicoli al seguito degli armenti, di quelli impiegati per il controllo e la sorveglianza delle aree tratturali, nonché dei veicoli impegnati per il soccorso e la pubblica utilità.




Art. 177

Tutela dei suoli demaniali armentizi

1. Compete alla Giunta regionale l'attività di tutela dell'integrità e la conservazione dei suoli demaniali armentizi, attraverso la Struttura Regionale Centrale e le Strutture Regionali Territoriali di Avellino e Benevento, competenti territorialmente (Norme regolamentari in materia di tratturi e trazzere contenute nei R.D. 29 dicembre 1927, n. 2801, e R.D. 16 luglio 1936, n. 1706 - articolo 53).

2. Fermo restando il sistema sanzionatorio amministrativo e le violazioni vigenti di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244, nonché le violazioni alle presenti norme, per l'accertamento, la contestazione, la notifica ed il pagamento delle sanzioni stesse, si applicano le disposizioni della Legge Regionale 10 gennaio 1983, n. 13.




Art. 178

Interventi di ripristino e di conservazione

1. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi per la manutenzione e la conservazione dei suoli demaniali armentizi, ivi compresa la rinaturalizzazione degli ambienti degradati, nonché delle opere e dei manufatti sugli stessi insistenti e necessari all'uso ed alla gestione dei suoli stessi.

2. Agli interventi, di cui al comma 1, vi provvederanno le Strutture Regionali Territoriali di Avellino e Benevento, territorialmente competenti o, all'occorrenza, gli Enti delegati, previa intesa ed apposito Decreto Dirigenziale della Struttura Regionale Centrale.




TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

Art. 178 bis (1)

Sanzioni amministrative per le violazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale

1. Per le violazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale del presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui all'articolo n. 47, comma 1, e alla tabella B bis dell'Allegato C della L.R. n. 11/96, con importo espresso in euro, come precisato nei commi successivi.

2. Si applicano le sanzioni disposte dall'articolo 47, comma 1, e dalla tabella B bis dell'Allegato C della L.R. n. 11/96 per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a. somma variabile da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00, per le violazioni di cui agli articoli 75 commi 7, 8 e 9; 76;

b. somma variabile da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione, per le violazioni di cui agli articoli 75 commi 15 e 14.bis; 77 commi 2, 3, 7, 8 e 9; 78 commi 1, 2 e 3;

c. somma variabile da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione e da un minimo di euro 9,00 ad un massimo di euro 90,00 per ogni capo di bestiame, per le violazioni di cui agli articoli 77 comma 10 lettere a) e b); 126 comma 3 lettera c); 127 comma 1 lettera c);

d. somma variabile da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione e pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato, per le violazioni di cui agli articoli 63 commi 1, 2, 3, 4 e 5; 71 comma 4; 72;

e. somma variabile da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione o per ogni pianta, per le violazioni di cui all'articolo 78 comma 7;

f. somma variabile da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni ettaro o sua frazione, per le violazioni di cui agli articoli 36 comma 1; 40 commi 5 e 6; 41 comma 1; 116 comma 1;

g. somma variabile da un minimo di euro 30,00 ad a un massimo di euro 300,00 per ogni ara o sua frazione e pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato, per le violazioni di cui all'articolo 59;

h. somma variabile da un minimo di euro 30,00 ad un massimo di euro 300,00 per ogni ara o sua frazione, per le violazioni di cui agli articoli 60 e 61;

i. somma variabile da un minimo di euro 30,00 ad un massimo di euro 300,00 per ogni metro lineare, per le violazioni di cui all'articolo 81commi 5 e 6;(2)

j. somma variabile da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 6.000,00, per le violazioni di cui agli articoli 30 comma 7; 31 comma 14 e 15; 39; 44; 46; 47; 48; 50; 86 commi 1, 2 lettere a), b) e d); 87 comma 1 lettere a), b) e d);

k. somma variabile da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00, per le violazioni di cui agli articoli 79 comma 11; 125 comma 1; 128 comma 2; 132 commi 1, 2 e 3; 134; 135; 136; 137; 138;

l. somma variabile da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00 e da un minimo di euro 9,00 ad un massimo di euro 90,00 per ogni capo di bestiame, per le violazioni di cui agli articoli 126 commi 3 lettere a) e b) e 4; 127 comma 1 lettere a), b), d), e), f); 128 comma 1; 129 comma 1;

m. somma variabile da un minimo di euro 9,00 ad un massimo di euro 90,00 per ogni capo di bestiame, per le violazioni di cui all'articolo 130 comma 1;

n. somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate, per le violazioni di cui all'articolo 125 commi 2, 3, 4 e 5;

o. somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato, per le violazioni di cui agli articoli 26; 31 comma 2; 57; 62; 64 comma 1; 65 comma 1, 3 e 4; 66 commi 2, 3 e 4; 68; 69; 70 commi 4, 12 e 16; 73; 74 commi 3, 6 e 7.

3. Si applicano le sanzioni amministrative previste dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000, per le violazioni di cui all'articolo 75 commi 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento;

4. Si applicano le sanzioni amministrative previste dal comma 9 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96, per le violazioni di cui agli 30 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 31 commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 74 comma 7.bis del presente regolamento;

5. Si applicano le sanzioni amministrative previste dal comma 10 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96, per le violazioni di cui agli articoli 143; 146; 148; 149; 150; 151; 152; 153 commi 3, 4 e 5; 154; 155; 156 commi 1 e 3; 158; 159; 160 commi 1 e 3; 161; 162 del presente regolamento;

6. Si applicano le sanzioni amministrative previste dal comma 12 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96, per le violazioni di all'articolo 58 del presente regolamento;

7. Si applicano le sanzioni amministrative previste dal comma 12 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96 oltre al pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato, per le violazioni di cui agli articoli 61.bis; 77 commi 4, 5 e 6 del presente regolamento;

8. Al fine di consentire la corretta individuazione dei precetti e delle relative sanzioni, è adottata la seguente tavola di corrispondenza tra i precetti del presente regolamento e le sanzioni amministrative per le infrazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all'articolo n. 47, comma 1, e alla tabella B bis dell'Allegato C della L.R. n. 11/96:

Allegato C della L.R. n. 11/96: articolo 47 comma 1, e Tabella B bis

Regolamento regionale n. 3/2017

Art. 178 bis

lettera

disposizione/infrazione

art.

denominazione

comma

lettera

comma

lettera

a

mancato rispetto del turno minimo, nei cedui

63

Turno minimo

1, 2, 3, 4, 5

 

2

d

b

mancato rispetto del turno minimo e del periodo di rinnovazione nelle fustaie coetanee e coetaneiformi

72

Turno minino e periodo di rinnovazione nelle fustaie coetanee e coetaneiformi

 

 

c

mancato rispetto del divieto di trasformazione dei boschi in conversione all'alto fusto in boschi cedui, semplici, matricinati e composti

71

Cedui in conversione - Soprassuoli transitori

4

 

d

mancato rispetto delle seguenti norme a tutela dei boschi e dei pascoli danneggiati dal fuoco:

 

 

1)

divieto di pascolo di qualsiasi specie di bestiame, nei pascoli e negli altri terreni saldi pascolivi percorsi da incendio, per un anno dall'incendio

126

Pascolo nei terreni pascolivi

3

c

2

c

77

Norme per i boschi ed i pascoli danneggiati dal fuoco

10

b

2)

divieto di pascolo nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, per 10 anni o fino all'emissione di specifico provvedimento di rimozione del divieto

127

Pascolo nei boschi

1

c

77

 

 

Norme per i boschi ed i pascoli danneggiati dal fuoco

10

a

3)

divieto di succisione delle piante e delle ceppaie compromesse dal fuoco non oltre la successiva stagione silvana

2, 3

 

2

b

4)

divieto per un anno, di raccolta degli asparagi, dei prodotti del sottobosco e della coltura agraria

7

 

5)

divieto per cinque anni di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche sui soprassuoli di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi)

8

 

6)

obbligo di autorizzazione all'intervento per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici

9

 

e

mancato rispetto delle seguenti norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

divieto di accensione dei fuochi nei boschi all'aperto e a una distanza inferiore a 100 metri dai medesimi, divieto di accensione dei fuochi nei pascoli nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre, divieto di accensione dei fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

 

Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi

 

1, 2, 3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

3

 

2)

divieto di far brillare mine, di usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, di usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio

4

 

3)

mancato rispetto delle prescrizioni sulla carbonizzazione e sulla preparazione della carbonella

60

Carbonizzazione

 

 

2

h

61

Preparazione della carbonella

 

 

4)

divieto di impianto di fornaci e fabbriche di fuochi d'artificio

76

Divieto di impianto di fornaci e/o di fabbriche di fuochi d'artificio

 

 

2

a

5)

obbligo per i proprietari di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o ricreativi, di eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 metri, mediante il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, nelle aree libere ed in quelle boscate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi

15

 

2

b

6)

obbligo per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, a mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza

14.bis

 

f

divieto di abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali, ripulitura del terreno da ricci, fogliame e da felci nei castagneti da frutto mediante raccolta, concentrazione e abbruciamento, obbligo di denuncia dell'abbruciamento delle stoppie e della pulizia o ripulitura dei castagneti da frutto

7, 8, 9

 

2

a

g

mancato rispetto delle seguenti norme sulla tutela fitopatologica:

 

 

1)

obbligo di tempestiva comunicazione di infestazione di insetti, di infezione di funghi e/o di attacco di altri agenti biotici

78

Tutela fitopatologica

1

 

2

b

2)

obbligo di applicazione delle misure fitosanitarie, di esecuzione del taglio delle piante attaccate, di estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, di allontanamento e di distruzione del materiale di risulta

2, 3

 

2

b

3)

obbligo di asportazione di piante danneggiate nei siti della rete Natura 2000

7

 

2

e

h

mancato rispetto del divieto di distruzione o danneggiamento dei nidi di formiche del gruppo Formica rufa

79

Tutela della biodiversità

11

 

2

k

i

mancato rispetto delle seguenti norme sulla trasformazione e mutamento di destinazione dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e sulla trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi:

 

 

1)

obblighi inerenti all'autorizzazione e la dichiarazione di inizio lavori, le autorizzazioni in sanatoria e i lavori di ripristino

143

Autorizzazione e dichiarazione d'inizio lavori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

5

 

146

Autorizzazioni in sanatoria e lavori di ripristino

 

 

2)

obblighi inerenti alla regimazione delle acque, alle indagini geologiche, agli scavi e ai riporti di terreno, ai materiali di risulta, alla realizzazione delle opere, alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-Forestale

148

Regimazione delle acque

 

 

149

Indagini geologiche

 

 

150

Scavi e riporti di terreno

 

 

151

Materiali di risulta

 

 

152

Realizzazione delle opere

 

 

161

Sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale

 

 

3)

obblighi inerenti alla lavorazione del terreno in zone acclivi

158

Lavorazione del terreno in zone acclivi

 

 

4)

obblighi inerenti allo sgrondo delle acque

159

Sgrondo delle acque

 

 

5)

 

disposizioni su estrazione, raccolta e prelievo di pietrame e sul pareggiamento del terreno

 

160

Estrazioni di pietrame

1, 3

 

6)

disposizioni sul mutamento di destinazione d'uso dei terreni

162

Mutamento di destinazione d'uso dei terreni

 

 

7)

disposizioni sulla trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi

153

Trasformazione dei boschi

3, 4, 5

 

8)

disposizioni inerenti all'autorizzazione alla trasformazione dei boschi di neoformazione

154

Boschi di neoformazione

 

 

9)

disposizioni sul rimboschimento compensativo

155

Rimboschimento compensativo - Opere e Servizi compensativi

 

 

10)

disposizioni inerenti alla trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

156

Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

1, 3

 

j

mancato rispetto delle norme sul taglio delle piante forestali non ricomprese nei boschi

125

Norme di tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi

1

 

2

k

k

mancato rispetto delle norme sull'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi:

 

 

1)

obbligo di esercitare il pascolo nel periodo dal 1° ottobre al 15 maggio, tra i 400 e gli 800 metri s.l.m. e fino ad un massimo di sei mesi, al di sopra degli 800 metri s.l.m.

126

Pascolo nei terreni pascolivi

3

a, b

2

l

2)

obbligo di comunicazione per i lavori di miglioramento dei pascoli

4

 

l

mancato rispetto delle norme sull'esercizio del pascolo nei boschi

127

Pascolo nei boschi

1

a, b, d, e, f

m

mancato rispetto del periodo di riposo invernale per le aree interessate all'esercizio del pascolo

128

Norme comuni

1

 

n

mancato rispetto del divieto di esercizio del pascolo e di concessione di fida pascolo, per i soggetti pubblici, in assenza del Regolamento del pascolo

129

Esercizio del pascolo

1

 

o

mancato rispetto del divieto di esercizio del pascolo vagante o brado senza idoneo custode

130

Altri limiti all'esercizio del pascolo

1

 

2

m

p

mancato rispetto del divieto di asportazione delle deiezioni animali

128

Norme comuni

2

 

 

2

k

q

mancato rispetto delle norme sulla raccolta dei prodotti secondari del bosco, dello strame, della copertura morta o lettiera, sul taglio del cespugliame, sull'estrazione del ciocco d'erica, sullo sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree, sulla raccolta di semi forestali

132

Raccolta dei prodotti secondari del bosco

1, 2

 

134

Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera

 

 

135

Taglio del cespugliame

 

 

136

Estrazione del ciocco di erica

 

 

137

Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree

 

 

138

Raccolta dei semi forestali

 

 

r

mancato rispetto delle norme sulla raccolta degli asparagi nei mesi di settembre, ottobre e novembre

132

Raccolta dei prodotti secondari del bosco

3

 

s

mancato rispetto delle norme relative al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati

61.bis

Norme valide per il taglio dei boschi percorsi dal fuoco, distrutti e deteriorati

 

 

7

 

77

Norme per i boschi ed i pascoli danneggiati dal fuoco

4, 5, 6

 

t

mancato rispetto delle disposizioni relative alle modalità di esecuzione della martellata e dell'apposizione dei segni convenzionali, all'epoca del taglio dei boschi cedui e alla modalità dei tagli dei polloni


57

Modalità di esecuzione della martellata - Segni convenzionali

 

 

2

o

62

Epoca del taglio

 

 

68

Modalità dei tagli

 

 

u

mancato rispetto delle disposizioni inerenti agli interventi di sfollo e di diradamento, nei boschi cedui, semplici, matricinati e composti, da eseguirsi in numero massimo due per ogni turno, con intervallo non inferiore a un terzo del turno

 

 

64

Sfolli e diradamenti

1

 

v

mancato rispetto delle norme relative ai cedui matricinati:

 

 

1)

obbligo di riserva di almeno 70 matricine per ettaro, nei boschi cedui, e di almeno 50 matricine per ettaro, nei cedui di castagno

65

Cedui matricinati

1

 

2

o

2)

obbligo di distribuzione uniforme delle matricine su tutta la superficie della tagliata o distribuzione a gruppi per specie che non tollerano il brusco isolamento, con diametro, misurato ad altezza di 1,30 metri da terra, non inferiore ai diametri medi dei polloni del turno

3

 

3)

obbligo del taglio, contestualmente ai polloni, delle matricine da eliminare

3

 

4)

obbligo di aumento, nei boschi con pendenza superiore al 70 per cento, del numero minimo di matricine da 50 a 70, per il castagno, e da 70 a 100, per le altre specie

4

 

w

mancato rispetto delle seguenti norme relative ai cedui composti:

 

 

1)

obbligo di riserva di almeno 140 matricine per ettaro, di cui 50-60 dell'età del turno del ceduo e le rimanti ripartite fra le altre classi di età multiple del turno

66

Cedui composti

2

 

2

o

2)

obbligo di uniforme distribuzione delle matricine su tutta la superficie della tagliata

3

 

3)

obbligo di taglio contestualmente ai polloni delle matricine da eliminare

4

 

x

mancato rispetto delle norme relative alla coltivazione delle sugherete:

 

 

1)

obblighi inerenti all'autorizzazione per il taglio delle piante e alla loro sostituzione

74

Coltivazione delle sugherete

3

 

2

o

2)

divieto di trasformazione della sughereta in altra qualità di coltura

6

 

3)

obligo di autorizzazione e di reimpianto in zone limitrofe per il mutamento di destinazione della sughereta per fini non agricoli

6

 

4)

norme tecniche relative alla demaschiatura e all'estrazione del sughero gentile dalle piante di sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759 (Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera)

7

 

5)

obbligo di comunicazione di inizio attività di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile e ripristino del precedente statu quo delle strutture viarie esistenti, esclusivamente diretto a facilitare le operazioni di estrazione del sughero

7.bis

 

4

 

y

mancato rispetto delle norme relative all'allestimento e sgombero delle tagliate

58

Allestimento e sgombero delle tagliate

 

 

6

 

z

mancato rispetto delle norme relative al capitolato d'oneri, alla nomina del direttore del cantiere forestale, alla consegna del lotto boschivo, alle modalità di esecuzione dell'utilizzazione boschiva, alla valutazione delle piante di sottocavallo, agli obblighi di verifica ed accertamento del direttore del cantiere

44

Capitolato d'oneri

 

 

2

j

46

Direttore del cantiere forestale

 

 

47

Consegna del lotto boschivo

 

 

48

Modalità di esecuzione dell'utilizzazione -Controlli nelle utilizzazioni boschive - Valutazione delle piante di sottocavallo

 

 

 

50

Riscontro finale - Regolare esecuzione

 

 

aa

mancato rispetto delle norme relative all'esbosco dei prodotti

59

Esbosco dei prodotti

 

 

2

g

bb

mancato rispetto delle seguenti norme relative al trattamento delle fustaie:

 

 

1)

divieto di esecuzione del taglio raso nelle fustaie

70

Trattamento delle fustaie

4

 

 

 

 

2

 

 

 

 

o

 

2)

divieto di esecuzione dei tagli colturali se la provvigione media presente sulla superficie interessata dall'intervento dopo il taglio sia inferiore alla provvigione minimale

12

 

3)

divieto di conversione dei boschi di alto fusto, dei soprassuoli transitori e dei cedui in conversione in cedui semplici, matricinati e composti

16

 

cc

mancato rispetto delle norme relative al taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali

26

Boschi in situazione speciale

 

 

69

Taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali

 

 

31

Procedura semplificata - comunicazione di taglio

2

 

dd

mancato rispetto delle norme relative al taglio dei boschi di alto fusto in situazioni speciali o con soprassuolo irregolare

26

Boschi in situazione speciale

 

 

73

Boschi di alto fusto in situazioni speciali e/o con soprassuolo irregolare

 

 

31

Procedura semplificata - comunicazione di taglio

2

 

ee

mancato rispetto delle norme relative all'artificioso frazionamento della superficie di taglio e al taglio per l'autoconsumo

30

Procedura ordinaria - Autorizzazione di taglio

7

 

2

j

31

Procedura semplificata - comunicazione di taglio

14, 15

 

ff

mancato rispetto delle norme relative all'autorizzazione di taglio e alla comunicazione di taglio

30

Procedura ordinaria - Autorizzazione di taglio

1, 2, 3, 4, 5, 6

 

4

 

31

Procedura semplificata - comunicazione di taglio

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

 

gg

mancato rispetto delle seguenti norme relative ai Piani di Gestione Forestale:

 

 

1)

obbligo di dotazione del Piano di Gestione Forestale

39

Pianificazione della gestione forestale

 

 

2

j

86

Beni silvo-pastorali di proprietà pubblica - Generalità

1

 

2

a, b

87

Beni silvo-pastorali di proprietà privata - Generalità

1

a, b

2)

divieto dell'artificioso frazionamento della superficie ai fini dell'obbligo di dotazione del Piano di Gestione Forestale

86

Beni silvo-pastorali di proprietà pubblica - Generalità

2

d

87

Beni silvo-pastorali di proprietà privata - Generalità

1

d

f

3)

divieto di esecuzione dei tagli boschivi in assenza del Piano di Gestione Forestale, per beni silvo-pastorali di superficie superiore o uguale ai dieci ettari

36

Utilizzazioni boschive in presenza di un Piano di Gestione Forestale

1

 

41

Tagli in attuazione del Piano di Gestione Forestale

1

 

4)

norme transitorie relative ai Piani di Gestione Forestale, inerenti all'anticipo di ripresa

40

Tagli in assenza del Piano di Gestione Forestale

5, 6

 

116

Norme transitorie

1

 

hh

mancato rispetto dell'obbligo di preventiva autorizzazione per l'apertura di strade forestali e di piste di servizio destinate all'esbosco di legname, per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico e per la modifica del tracciato esistente o il suo allargamento

81

Procedure e progettazione della viabilità forestale e silvopastorale (3)

5 e 6 (4)

 

2

i

ii

violazione delle norme sul taglio delle piante forestali non ricomprese nei boschi

125

Norme di tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi

2, 3, 4, 5

 

2

n

9. Per la valutazione delle piante e dei polloni tagliati o del danno arrecato in violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale si applicano le tabelle A e B allegate all'Allegato C della L.R. n. 11/1996.

 

(1) Articolo dapprima aggiunto dall'articolo 67, comma 1 del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 in seguito sotituito dall'articolo 77, comma 1 del regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 ed infine spostato nel Titolo VIII come previsto dall'articolo 121, comma 1 del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(2) Lettera modificata dall'articolo 122, comma 1, lettera a), regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Denominazione modificata dall'articolo 122, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(4) Paragrafo modificato dall'articolo 122, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.


 

 

Art. 179 (1)

Norme transitorie

1. Sino all'entrata in vigore del presente Regolamento Forestale continuano a trovare applicazione le disposizioni regolamentari contenute nella L.R. n. 11/96, ed ai suoi allegati A, B, C e D.

2. Le istanze presentate entro il 31 dicembre 2017 continuano a seguire l'iter istruttorio e le disposizioni di cui alla L.R. n. 11/96 ed agli allegati B, C e D.

2.bis. Le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 6dell'allegato B della L.R. n. 11/96, relative alle istanze di taglio di cui agliarticoli 1 e 4 del medesimo allegato, concesse prima del 31 dicembre 2017 perdono efficacia in data 31 dicembre 2020. (2)

3. Per i Piani di Gestione Forestale, approvati in Minuta prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si applicheranno le disposizioni tecniche contenute nella L.R. n. 11/96, e negli allegati A, B e C, nonché nella Delibera di Giunta regionale 10 giugno 2016, n. 195. I Piani di Gestione Forestale ancora in istruttoria, ancorché trasmessi alla Struttura Regionale competente in stesura provvisoria, ovvero in "bozza" di cui all'articolo 120, devono adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento.

4. Restano validi, fino allo loro scadenza, i piani ed i programmi adottati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento ad eccezione di quanto dispostodall'articolo 84.bis, comma 3. (3)

5. Le ditte già iscritte all'Albo regionale delle imprese boschive di cui al all'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 11/1996, sono iscritte d'ufficio all'Albo di cui all'articolo 83.

6. Fino all'attivazione ed alla piena funzionalità della piattaforma informatica dello Sportello Unico per le Attività Forestali – S.U.A.F. – le richieste, le comunicazioni e le istanze relative ai procedimenti normati dal presente Regolamento devono essere trasmesse secondo i canali tradizionali.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 68, comma 1 del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Comma dapprima aggiunto dall'articolo 78, comma 1, lettera a) regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 in seguito modificato dall'articolo 123, comma 1, lettere a) e b) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.

(3) Comma dapprima aggiunto dall'articolo 78, comma 1, lettera b) regolamento regionale 21 febbraio 2020, n. 2 in seguito modificato dall'articolo 123, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 20 giugno 2022, n. 4.




Art. 180

Utilizzo dei proventi di gestione del patrimonio forestale

1. I fondi derivanti dalle compensazioni ambientali di cui al precedente articolo 155, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alle LL.RR. nn. 11/96 e 13/83 e ss.mm.ii. ed i proventi eventualmente derivanti dalla gestione del patrimonio forestale, confluiscono nel Fondo di sviluppo forestale istituito nel bilancio di ciascun Ente delegato territorialmente competente e sono impiegati per la realizzazione di interventi selvicolturali di miglioramento, in particolare in aree di montagna e di collina, per la creazione di boschi e popolamenti arborei con specie autoctone, in particolare nelle aree meno acclivi e per interventi di riequilibrio idrogeologico, paesaggistico ed ambientale in aree sensibili, in considerazione delle indicazioni contenute nei piani forestali di cui al precedente articolo 4.




Art. 181

Abrogazioni

1. Le disposizioni delle Leggi Regionali n. 11/96 e n. 12/2008 abrogate dall'entrata in vigore del presente Regolamento, così come stabilito dall'articolo 12, comma 2, della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3, sono le seguenti:

a. Disposizioni abrogate della L.R. 7 maggio 1996, n. 11, e ss.mm.ii.:

1. Articolo 2:

1.1. nel comma 1, lettera r), sono abrogate le parole "dei boschi dei Comuni e di altri Enti";

1.2 nel comma 1-bis sono abrogate le parole "di cui al regolamento, allegato a)", le parole "di cui al regolamento, allegato b)" e le parole da "la Giunta regionale" alle parole "documento di indirizzo ed attuazione.";

2. Articolo 4: è integralmente abrogato;

3. Articolo 5 bis: è integralmente abrogato;

4. Articolo 5 ter:

4.1. il comma 1, lettera c), è abrogato dalle parole "i criteri di programmazione" alle parole "di cui alla presente legge";

4.2. nel comma 2 sono abrogate le parole "per gli anni 2012 e 2013" e le parole "ed è approvato dal comitato di cui all'articolo 5 bis";

4.3. nel comma 4-quater sono abrogate le parole "entro il termine perentorio del successivo 30 giugno";

4.4. sono integralmente abrogati i commi 3, 4 e 4-ter;

5. Articolo 6:

5.1. nel comma 1 sono abrogate le parole "di cui all'articolo 5 bis", le parole "per gli anni 2012 e 2013" e le parole "con decisione del Comitato di cui all'articolo 5 bis";

5.2. nel comma 3 sono abrogate le parole "per l'aggiornamento dell'inventario delle opere di cui all'articolo 5";

5.3. nel comma 7 sono abrogate le parole "delle opere edili";

5.4. sono integralmente abrogati i commi 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13;

6. Articolo 6 bis: è integralmente abrogato;

7. Articolo 6 ter: è abrogato il comma 1, dalle parole "in sede di prima applicazione" alle parole "al 31 dicembre 2005";

8. Articolo 7:

8.1 il comma 1 è abrogato dalle parole "Esso svolge i seguenti compiti:" alle parole "della Regione e degli altri Enti pubblici.";

8.2 nel comma 2 sono abrogate le parole "inoltre, d'intesa con il Settore Foreste, Caccia e Pesca";

8.3 nel comma 2, lettera d), sono abrogate le parole "e di lotta";

8.4 nel comma 3 è abrogato dalle parole "così come all'allegato A" alle parole "articolo 17 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11";

9. Articolo 8: sono integralmente abrogati i commi 5 e 7;

10. Articolo 9: nel comma 2, sono integralmente abrogate le lettere b) ed e);

11. Articolo 10:

11.1 il comma 1 è abrogato dalle parole "conformemente alle norme" alle parole "di cui all'articolo 26";

11.2 nel comma 5 è abrogata la parola "annuale";

11.3 sono integralmente abrogati i commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 6 e 7;

11.4 nel comma 1, tra le parole "decennale" e "redatti", è soppressa la parola "che,"; (1)

12. Articolo 11: è integralmente abrogato;

13. Articolo 13: è integralmente abrogato;

14.  Articolo 15; è integralmente abrogato il comma 3;

15. Articolo 16: nel comma 1 sono abrogate le parole "dopo l'accertamento finale di regolare esecuzione delle opere di cui all'art. 13";

16. Articolo 17:

16.1. il comma 1-bis è abrogato dalle parole "il proprietario o possessore" alle parole "il richiedente può dare inizio ai lavori.";

16.2. nel comma 2-bis sono abrogate le parole "appartenenti al demanio pubblico";

16.3. nel comma 3 sono abrogate le parole "previo parere tecnico favorevole del competente Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste";

16.4 i commi 2, 6, 8 sono integralmente abrogati; 

17. Articolo 18:

17.1. nel comma 3 sono abrogate le parole "di proprietà dei comuni ed altri Enti pubblici" e le parole "dell'ente proprietario entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge";

17.2. nel comma 4 è abrogata la parola "enti";

17.3. nel comma 5 è abrogata la parola "enti";

18. Articolo 21:

18.1. nel comma 2 è integralmente abrogata lettera e);

18.2. il comma 2-bis è integralmente abrogato;

19. Articolo 23:

19.1. il comma 2 è integralmente abrogato;

19.2. nel comma 3 sono abrogate le parole da "su proposta dell'Area Generale" alle parole "Amministrativi Provinciali Foreste";

19.3. nel comma 5 sono abrogate le parole da "previa acquisizione del" alle parole "Amministrativi Provinciali Foreste";

19.4. è integralmente abrogato il comma 2-bis;

20. Articolo 24: è integralmente abrogato;

21. Articolo 25: nel comma 12 sono abrogate le parole "contenute nell'allegato C e";

22.  Articolo 26; è integralmente abrogato;

23. Articolo 27: è integralmente abrogato;

24. Articolo 28: è integralmente abrogato il comma 4;

25. Articolo 29; è integralmente abrogato;

26. Articolo 30;

26.1. nel comma 4 sono abrogate le parole "quantificate, per l'anno 2013, in almeno 60 milioni di euro";

26.2. i commi 5 e 6 sono integralmente abrogati;

27. Articolo 31: sono integralmente abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7;

28. Articolo 32: è integralmente abrogato;

29. Allegato A: sono abrogati gli articoli dall'1 al 16 (compreso);

30. Allegato B: sono abrogati gli articoli dall'1 al 26 (compreso);

31. Allegato C: sono abrogati gli articoli dall'1 al 46 (compreso);

32. Allegato D: sono abrogati gli articoli dall'1 al 6 (compreso).

b. Disposizioni abrogate della L.R. 30 settembre 2008, n. 12, e ss.mm.ii.:

1. Articolo 20: il comma 2 è abrogato dalle parole "ad eccezione" alle parole "diritti acquisiti";

2. Articolo 25: il comma 3 è abrogato dalle parole "ed Allegato C" alle parole "della medesima legge".

3. Articolo 15: il comma 3 è abrogato. (2)

 

(1) Punto aggiunto dall'articolo 69, comma 1, lettera a), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

(2) Punto aggiunto dall'articolo 69, comma 1, lettera b), regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.


 

 

Art. 182

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno 1° (primo) gennaio 2018.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

 De Luca