Regolamento Regionale 6 marzo 2018, n. 2.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 21 del 7 marzo 2018

 

"Modifiche al regolamento 12 novembre 2012, n. 12 (Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche)"

 

La Giunta regionale

 

ha deliberato

 

Il Presidente della Giunta regionale

 

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

visto il regolamento regionale 12 novembre 2012, n. 12 (Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche);

vista la delibera della Giunta regionale n. 761 del 5 dicembre 2017;

considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto

 

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

Modifiche al Regolamento 12 novembre 2012, n. 12 "Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche"

1. Il regolamento 12 novembre 2012, n. 12 "Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e l'uso domestico di acque pubbliche" è così modificato:

a) all'articolo 3 comma 1 lettera b) dopo le parole "irrigazione fondiaria" sono aggiunte le seguenti: ". Nel caso di uso irriguo su colture alimentari, è consentito esclusivamente l'impiego di "acqua potabile" e di "acqua pulita" così come definite all'articolo 2 comma 1 lettere g), h) e i) del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 "sull'igiene dei prodotti alimentari", comprendenti, ai fini del presente regolamento: i) le acque idonee al consumo umano ai sensi del D.lgs. 31/2001; ii) le acque superficiali derivate da corpi idrici classificati in buono stato chimico nel Piano distrettuale di Gestione delle acque o dal Piano regionale di Tutela delle acque; iii) le acque conformi ai requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici di cui alla tabella dell'allegato al DM 185 del 12 giugno 2003; iv) per le aree agricole di cui all'art. 241 del D.lgs. 152/2006, le acque che, tenuto conto dei valori di fondo geochimici e a seguito di Caratterizzazione del sito ed eventuale Valutazione di Rischio, risultino compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con allevamento;";

b) all'articolo 6 comma 2 lettera c) dopo le parole "piano di tutela delle acque regionale (PTA)" sono aggiunte le seguenti: "e dal Piano di Gestione distrettuale delle acque";

c) all'articolo 6 comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "h) la classificazione dello stato chimico del corpo idrico interessato dalla ricerca, contenuta nel Piano di Gestione distrettuale delle acque e nel Piano di Tutela di cui agli articoli 117 e 121 del D.lgs. 152/2006.";

d) all'articolo 6 comma 3 lettera d) le parole "previsto nell'articolo 7, comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "previste all'articolo 7, comma 7";

e) all'articolo 7 comma 4 lettera c) le parole "dedotti dal PTA" sono sostituite dalle seguenti:

"dedotti dal piano di tutela delle acque regionale (PTA) e dal Piano di Gestione distrettuale delle acque";

f) all'articolo 7 comma 4, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "h) la classificazione dello stato chimico del corpo idrico interessato dalla derivazione, contenuta nel Piano di Gestione distrettuale delle acque e nel Piano di Tutela di cui agli articoli 117 e 121 del D.lgs. 152/2006.";

g) all'articolo 7 comma 5 lettera d) le parole "sulla idoneità delle acque destinate al consumo umano, come definite e disciplinate dal D.lgs. 31 del 2001, e sulla idoneità delle acque per uso agricolo e zootecnico di cui al D.M. 23 marzo 2000" sono sostituite dalle seguenti: "attestante: i) per le acque destinate al consumo umano o zootecnico, la conformità ai parametri stabiliti dal D.lgs. 31 del 2001; ii) per le acque destinate all'uso irriguo su colture alimentari di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) punti i) e iii), la conformità ai parametri stabiliti dal D.lgs. 31 del 2001 o la conformità ai requisiti di cui alla tabella dell'allegato al DM 185 del 12 giugno 2003";

h) all'articolo 7 comma 5, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "h) documentazione attestante la chiusura del procedimento, per le aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento destinatarie degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, di cui al regolamento previsto dell'articolo 241 del D.lgs. 152/2006.";

i) all'articolo 19 comma 2 lettera p) dopo le parole "ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi" sono aggiunte le seguenti: ", comprese quelle inerenti le modalità d'uso agronomico-sanitario e di verifica periodica dell'idoneità delle acque destinate all'uso irriguo su colture alimentari";

j) all'articolo 19, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"3. Con deliberazione di Giunta regionale sono adottate "Linee Guida agronomico-sanitarie per l'uso e il controllo delle acque destinate all'uso irriguo su colture alimentari". Le Linee Guida definiscono, tenuto conto delle caratteristiche delle acque e delle colture a cui verranno destinate, le specifiche modalità d'utilizzo volte a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della qualità dei suoli agrari. Fermi restanti i controlli di conformità dei prodotti agricoli ottenuti nelle aree irrigate ai valori limite stabiliti dai regolamenti comunitari e nazionali in materia di sicurezza alimentare, con le medesime Linee Guida sono definite le modalità di controllo del corretto utilizzo e di verifica periodica dell'idoneità delle acque.

4. Nelle more dell'adozione delle Linee Guida previste dal comma 3, le concessioni di derivazione per l'uso delle acque di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, punti ii) e iii), sono rilasciate a condizione che il relativo disciplinare di concessione ne vieti, fino al recepimento delle Linee Guida, l'uso mediante il metodo di irrigazione per aspersione (a pioggia).

5. Ai fini del rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 7, comma 5, lettera d), sono dovuti gli importi relativi ai costi analitici e quelli previsti dal Tariffario regionale per le prestazioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. e Medicina legale per prestazioni rese a richiesta e nell'interesse di privati o Enti.";

k) all'articolo 23 comma 2 le parole "annualmente, sulla base del tasso di inflazione programmato, con" sono sostituite dalle seguenti: ", ai sensi dell'articolo 154 comma 3 del D.lgs. 152/2006, con cadenza triennale mediante";

l) all'articolo 23 il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le spese di istruttoria di cui all'articolo 7, comma 7, costituiscono apposito capitolo di spesa integralmente finalizzato alle attività organizzative ed operative connesse al rilascio delle concessioni di derivazione.";

m) all'articolo 23 comma 5 la parola "previsti" è sostituita dalle seguenti: "di cui";

n) all'articolo 23 comma 5 le parole "alle autorità" sono sostituite dalle seguenti: "all'autorità";

o) all'articolo 23 comma 6 le parole "dall'ente concedente" sono soppresse;

p) all'articolo 32 il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per l'uso irriguo su colture alimentari l'ente competente al rilascio delle licenze di attingimento consente il prelievo di acque superficiali da corpi idrici classificati in buono stato chimico nel Piano distrettuale di Gestione delle acque o dal Piano regionale di Tutela delle acque; nel caso di corpi idrici classificati in stato chimico non buono o non classificati, l'idoneità dell'acqua all'uso irriguo su colture alimentari è certificata con le stesse modalità previste all'articolo 7 comma 5 lettera d).".


 

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.       

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                     De Luca