Regolamento Regionale 12 novembre 2018, n. 11.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del regolamento, integrato con le modifiche apportate dal regolamento regionale 21 aprile 2020, n. 5.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente del Regolamento regionale 12 novembre 2018, n. 11.

 

"Regolamento di tutela e gestione sostenibile dei castagneti da frutto in attualità di coltura."

 

La Giunta regionale

 

ha deliberato

 

Il Presidente della Giunta regionale

 

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 4;

vista la legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017";

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la delibera della Giunta regionale n. 709 del 6 novembre 2018;

 

Emana

il seguente Regolamento:

 

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento,  ai sensi del comma 40 dell'articolo 1 della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 – Collegato alla stabilità regionale per il 2017), disciplina la gestione sostenibile dei "castagneti da frutto in attualità di coltura", di seguito indicati "castagneti da frutto", come definiti all'articolo 2, comma 1, con l'obiettivo di conciliare la funzione produttiva dei castagneti da frutto con la molteplicità dei servizi ecosistemici ed ambientali che questo particolare tipo di coltivazione è in grado di assicurare e la loro natura di "aree agricole di elevato valore naturalistico".

2. La gestione del ceduo castanile e dell'alto fusto di castagno da legno è sottoposta alle disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 3 del 28 settembre 2017 (Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale), in quanto soprassuoli destinati alla esclusiva produzione legnosa.

3. Ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2017, i castagneti da frutto non soggetti a regolare pulizia ed abbandonati da più di 15 anni sono considerati boschi e, in tal caso, l'intervento di ripristino deve essere pianificato in un Piano di Gestione Forestale.

4. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, soprassuoli arborei in cui sono presenti piante di castagno da frutto, prospicienti superfici forestali o in queste inclusi, che hanno subito un processo di rinaturalizzazione, con invasione di specie forestali, sono considerati castagneti da frutto solo allorquando nell'area considerata il numero delle piante di castagno innestate, vitali ed in attualità di coltura, sia pari o maggiore al 70 per cento del numero totale delle piante ivi presenti. Il perimetro di detta area è delimitato dalle piante di castagno presenti esternamente.


 

 Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a) "Castagneto da frutto in attualità di coltura": un impianto specializzato per la produzione di frutti, castagne o marroni, costituito dall'esclusiva o prevalente presenza di piante delle specie Castanea sativa, Castanea crenata e relativi ibridi, innestate per almeno il 70 per cento dei soggetti arborei presenti, oppure in numero di almeno 70 piante di castagno innestate per ettaro, con sesto regolare o naturaliforme, sottoposto a cure colturali, ancorché parziali e discontinue, di cui al presente regolamento;

b) "Castagneto da frutto in esercizio": castagneto in produzione, composto esclusivamente o prevalentemente da piante innestate in numero tale da assicurare una copertura del suolo di almeno il 60 per cento e, a maturità, di almeno il 70 per cento.

2. Rientrano tra i castagneti da frutto in attualità di coltura:

a) i castagneti da frutto pluridecennali o secolari, per i quali resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui alla Parte III, Capo II del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137), all'articolo 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), agli articoli 14, 79 e 101 del Regolamento regionale n. 3/2017 e all'articolo 6 della Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016);  

b) i castagneti da frutto di recente costituzione, sia provenienti da conversione di ceduo castanile o di alto fusto di castagno da legno, sia derivanti dalla messa a dimora ex novo di astoni innestati o di selvatici innestati sul posto.


 

 Art. 3

Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

a) la cura e il governo del territorio montano e dei terreni vincolati dal punto di vista idrogeologico, della sostenibilità ambientale e della conservazione della biodiversità;

b) attraverso l'adozione di norme tecniche in materia di castanicoltura da frutto, di cui all'articolo 4:

1) il recupero dei castagneti degradati dal punto di vista vegetativo, produttivo e sanitario, principalmente a seguito dei danni diretti ed indiretti provocati dal Cinipide galligeno (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), nonché della recrudescenza di altre patologie che investono la coltura;

2) il mantenimento della vigoria vegetativa delle piante quale presupposto indispensabile per una produzione ottimale e la resistenza agli organismi nocivi;

c) la promozione delle filiere castanicole di cui all'articolo 5;

d) la promozione delle attività di ricerca, informazione e formazione professionale di cui all'articolo 6.


 

 Art. 4

Prescrizioni e norme tecniche in materia di castanicoltura da frutto

1. Nei castagneti da frutto in attualità di coltura è obbligatorio rispettare le seguenti prescrizioni:

a) l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate è consentita, purché le buche siano subito riempite col terreno sterrato, la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante; 

b) nel caso in cui il terreno del castagneto sia eccezionalmente mobile, dilavato o in forte pendenza, è necessario attenersi ai divieti e alle condizioni imposte dall'Ente delegato o dalla Regione Campania, relativamente alle operazioni colturali ammesse.

2. Per la corretta gestione dei castagneti da frutto si applicano le seguenti misure di carattere agronomico e fitosanitario:

a) Misure di carattere agronomico.

1) Sistemazioni del terreno per la regimazione delle acque.

Nelle aree castanicole della Campania con pendenze superiori al 15 per cento sono obbligatori interventi per la regimazione delle acque e/o interventi per il contenimento dei fenomeni erosivi;

2) Lavorazioni.

2.1 Nei castagneti ubicati in aree con pendenza maggiore del 30 per cento le uniche tecniche ammesse sono la "non lavorazione" o l'"inerbimento controllato";

2.2 Nelle aree con pendenza tra il 10 e il 30 per cento sono consentite anche lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm e rippature;

2.3 Nelle aree confinanti o incluse in superfici forestali o rientranti nel perimetro delle Aree protette e della Rete Natura 2000, nonché nei castagneti da frutto pluridecennali o secolari, le lavorazioni sono condotte con le tecniche tradizionali e con mezzi meccanici idonei;

2.4 Negli appezzamenti con pendenza maggiore del 30 per cento, all'impianto sono ammesse soltanto le lavorazioni puntuali o altre lavorazioni finalizzate esclusivamente all'asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente. Nella gestione ordinaria le uniche tecniche ammesse sono la "non lavorazione" o l'"inerbimento controllato";

2.5 Lo scasso profondo, con aratro rivoltatore, è consentito esclusivamente nelle zone di pianura;

3) Fertilizzazione.

3.1 Prima di effettuare la concimazione è necessario predisporre un piano di concimazione che tenga conto anche delle caratteristiche pedologiche dell'areale castanicolo ed eseguire l'analisi del terreno, effettuando almeno le seguenti determinazioni chimico-fisiche di laboratorio: pH, sostanza organica, tessitura, azoto totale, fosforo assimilabile, potassio scambiabile, calcare totale;

3.2 In ogni caso i quantitativi di macroelementi da apportare devono essere calcolati adottando il metodo del bilancio;

4) Irrigazione.

Al fine di evitare l'insorgenza di fitopatie, è obbligatorio l'utilizzo di metodi di distribuzione localizzata, evitando sistemi che determinino la bagnatura della base delle piante, delle chiome e dei tronchi;

5) Potatura.

Tutti gli interventi sono effettuati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

6) Controllo delle infestanti.

Nei castagneti da frutto ubicati in ambito forestale non sono ammesse applicazioni con prodotti chimici per la lotta alle infestanti. Il controllo è effettuato esclusivamente mediante l'utilizzo di mezzi meccanici o fisici;

7) Pulitura del castagneto.

Nei castagneti da frutto ubicati in ambito forestale sono applicati, in ogni caso, i criteri di tutela della biodiversità di cui agli articoli 79 e 101 del Regolamento regionale n. 3/2017;

8) Scelta delle varietà e degli impollinatori.

8.1 Per la realizzazione di nuovi impianti di castagno da frutto e per la conversione varietale di quelli esistenti, nonché per la trasformazione dei cedui castanili o fustaie da legno, è obbligatorio approvvigionarsi del materiale di moltiplicazione da vivaisti autorizzati dal Servizio Fitosanitario Regionale, competente per territorio;

8.2 I materiali acquistati, in ogni caso, sono accompagnati dal "Passaporto delle piante" e dal "Documento di commercializzazione", a garanzia del loro stato sanitario e della rispondenza varietale e gli acquirenti hanno l'obbligo di conservare la predetta certificazione fitosanitaria per almeno un anno dalla data di acquisto;

8.3  In caso di carenza di specifici materiali di moltiplicazione nella filiera vivaistica o di utilizzo di varietà/cloni ritenuti particolarmente pregevoli e non iscritti nel Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 25 giugno 2010, n. 124 (Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione)), fatte salve limitazioni discendenti dalla normativa vigente, i predetti impianti si possono realizzare facendo anche ricorso a materiale di moltiplicazione autoprodotto nella propria azienda; 

8.4 È vietata la movimentazione del materiale di moltiplicazione tra aziende;

b) Misure di carattere fitosanitario.

1) Nella lotta al cinipide galligeno del castagno (Dryocosmus kuriphylus) non sono effettuati, a titolo precauzionale, trattamenti insetticidi di alcun genere nel raggio di almeno 200 metri dal luogo in cui sono stati effettuati i lanci del torimide Torymus sinesis, per almeno tre anni dall'ultimo lancio.

3. Al fine di favorire una migliore gestione agronomica e fitosanitaria dei castagneti da frutto in attualità di coltura, la struttura amministrativa regionale competente in materia di politiche agricole, alimentari e forestali approva con decreto dirigenziale specifiche raccomandazioni tecniche integrative delle norme tecniche obbligatorie di cui al comma 2.


 

Art. 5

Azioni di promozione delle filiere castanicole

1. La Regione Campania promuove attività e interventi di valorizzazione del patrimonio e delle filiere castanicole, volte in particolare: 

a) all'incremento della superficie a castagno da frutto nelle aree vocate;

b) allo sviluppo della filiera e del mercato dei prodotti castanicoli;

c) all'assistenza tecnica nella gestione, pianificazione e realizzazione degli interventi colturali;

d) alla promozione e valorizzazione dei castagneti da frutto anche in chiave turistico-ricreativa. 

2. La Regione Campania favorisce inoltre la costituzione e le attività di forme di gestione associata, che assicurino la gestione sostenibile e multifunzionale delle superfici castanicole da frutto.

3. Alle forme di gestione di cui al comma 2 è data priorità nella concessione di eventuali forme di aiuto nei limiti e nel rispetto della normativa europea e statale sugli aiuti di stato.  


 

Art. 6

Attività di ricerca, informazione e formazione professionale

1. La Regione Campania promuove, anche attraverso l'impiego di risorse pubbliche, laddove disponibili, attività di ricerca, sperimentazione applicata, informazione e valorizzazione a favore della filiera castanicola da frutto.

2. In considerazione della specificità strategica della coltura in molte aree della Campania, la Regione promuove inoltre la formazione, qualificazione e riqualificazione professionale degli operatori e di altri soggetti della filiera castanicola attraverso il ricorso a fondi propri, nazionali e comunitari, previa intesa tra le strutture amministrative regionali competenti in agricoltura e foreste e nella formazione professionale. 

3. In particolare, per le operazioni di potatura nei vecchi castagneti, e soprattutto su piante secolari e di dimensioni medio-elevate, considerata la pericolosità ad esse legata, la Regione promuove appositi corsi di formazione al fine di far acquisire agli addetti a tali pratiche le tecniche più innovative, attualmente disponibili, in materia di abbattimento controllato delle piante e di parti di esse, e di arrampicata in sicurezza.


 

 Art. 7

Castagneti da frutto localizzati in superfici forestali, nelle Aree protette e nei siti Natura 2000

1. Per i castagneti da frutto confinanti o inclusi in superfici forestali o rientranti nel perimetro delle Aree protette e della Rete Natura 2000 dovranno essere salvaguardate le funzioni bio-ecologiche che la coltura svolge.

2. I cedui castanili definiti "invecchiati" ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2017, inclusi in superfici forestali o rientranti nel perimetro delle Aree protette e della Rete Natura 2000, possono essere trasformati in castagneti da frutto previa conversione ad alto fusto ai sensi di quanto previsto dal Regolamento regionale suddetto agli articoli 27, 71 e 91 comma 5, lettera g).

3. I cedui di castagno inclusi in superfici forestali o rientranti nel perimetro delle Aree protette e della Rete Natura 2000, di età inferiore a due volte il turno minimo di taglio, possono essere trasformati in castagneti da frutto secondo le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 63 del Regolamento regionale n. 3/2017, fatto salvo quanto disposto dalle norme, dai piani o dai regolamenti delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000.

4. Le trasformazioni di cui ai commi 2 e 3 devono avvenire nel rispetto delle disposizioni riportate al Titolo V, capo III, sezione I, articoli 153 e 155, e sezione II, articolo 156, del Regolamento regionale n. 3/2017


 

Art. 8 (1)

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni alle prescrizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 47, comma 1, e alla Tabella B bis dell'Allegato C della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo):

a) somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato.

2. Al fine di consentire la corretta individuazione dei precetti e delle relative sanzioni, è adottata la seguente tavola di corrispondenza tra i precetti del presente regolamento e le sanzioni amministrative per le infrazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all'articolo 47, comma 1, e alla Tabella B bis dell'Allegato C della L.R. n. 11/96:


Allegato C della L.R. n. 11/96: articolo 47, comma 1, e Tabella B bis            Regolamento regionale n. 11/2018          Art. 8
Lettera Disposizione/infrazione Art.  Denominazione Comma Lettera Comma Lettera
ll Mancato rispetto delle seguenti norme relative alle prescrizioni e alle norme tecniche in materia di castanicoltura da frutto: 4 Prescrizioni e
norme tecniche
in materia di
castanicoltura
da frutto
a) e b) 1 a)
1) disposizioni relative all'estirpazione    delle ceppaie delle piante tagliate
2) divieti e condizioni imposte, relativamente alle operazioni colturali ammesse nel caso in cui il terreno sia eccezionalmente mobile, dilavato o in forte pendenza

3. Per la valutazione delle piante e dei polloni tagliati o del danno arrecato in violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sopra riportate, si applica la Tabella B allegata all'Allegato C della L.R. n. 11/1996.
 
(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1 del regolamento regionale 21 aprile 2020, n. 5.

 

 Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.   

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                      De Luca