Regolamento Regionale 12 ottobre 2022, n. 11.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 85 del 13 ottobre 2022



"Regolamento di attuazione della legge regionale 20 luglio 2021, n. 7 (Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.)"

 

La Giunta regionale

 

ha deliberato

 

Il Presidente della Giunta regionale


visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto l'articolo 56 dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la legge regionale 20 luglio 2021, n. 7 "Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.";

vista la delibera della Giunta regionale n. 436 del 3 agosto 2022;

considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto


Emana


il seguente Regolamento:


Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20 luglio 2021, n. 7 (Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.), di seguito denominata legge regionale, reca la disciplina di attuazione dell'articolo 3, in particolare dei commi 3 e 5, dell'articolo 4, in particolare dei commi 2 e 3, e dell'articolo 5, in particolare del comma 2, della legge regionale.

2. In conformità alla legge regionale, il presente regolamento promuove la conoscenza dei Comuni con prodotti De.Co., istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è aperto ai produttori degli Stati membri dell'Unione europea, si basa sulla qualità obiettiva dei prodotti e, nel rispetto dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, assicura l'applicazione degli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



 

Art. 2

(Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.)

1. Il Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co., di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale, di seguito Registro regionale, è tenuto dalla struttura amministrativa competente in materia di valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Giunta Regionale della Campania.

2. Il Registro regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, della legge regionale, ha un ambito di operatività strettamente locale, definito dal territorio della Regione Campania, e non costituisce restrizione alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, ai sensi dell'articolo 28 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 30.

3. Il Registro regionale contiene, per ogni prodotto De.Co., almeno le seguenti informazioni:

a) denominazione del prodotto, manifestazione, fiera (d'ora in avanti prodotto) ed eventuali sinonimi;

b) Comune cui il prodotto è territorialmente riferito;

c) eventuale riferimento a zone, contrade, località, nel caso in cui sia interessata un'area delimitata rispetto all'intera superficie comunale;

d) descrizione del prodotto negli eventuali vari formati, con allegata documentazione fotografica: colore, consistenza, pezzatura, forma, sentori all'olfatto ed al gusto, ove ricorra, per i prodotti alimentari; nota descrittiva delle ritualità, delle consuetudini, delle radici storiche per le manifestazioni, fiere e sagre;

e) breve nota storica sull'origine e l'evoluzione del prodotto, con particolare riferimento all'indicazione dell'epoca in cui la produzione è iniziata, ad opera di chi e da chi è proseguita;

f) relazione esplicativa relativa al legame del prodotto con il territorio comunale;

g) per le produzioni alimentari:

1) descrizione delle procedure produttive con particolare riferimento alle materie prime impiegate, alle modalità di lavorazione, stagionatura, conservazione, confezionamento;

2) descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;

h) elenco dei produttori riconosciuti dal Comune richiedente l'iscrizione, con le seguenti informazioni: denominazione, forma societaria, Partita IVA, Codice Fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, sede legale, sede operativa, recapiti;

i) elenco delle eventuali forme associative dei produttori o di altri soggetti interessati al prodotto;

j) atto deliberativo di istituzione della De.Co..

4. Con provvedimento del dirigente della struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sono individuate la struttura, le sezioni, i campi informativi e le modalità di tenuta, anche elettroniche, del Registro regionale.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera f), della legge regionale, la struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali assicura la diffusione informativa del Registro regionale, attraverso la pubblicazione di pagine dedicate sul portale istituzionale dell'Agricoltura della Giunta della Regione Campania.




Art. 3

(Requisiti minimi di iscrizione dei prodotti nel Registro regionale)

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro regionale, i prodotti che si fregiano della De.Co. posseggono almeno i seguenti requisiti:

a) riconducibilità ad una delle categorie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale;

b) produzione esclusiva nell'ambito di uno specifico territorio di uno o più Comuni, o di parte di un Comune e presenza attuale sul territorio comprovata dalla diffusione territoriale, dall'uso e dai soggetti che detengono, realizzano o praticano la produzione o l'utilizzo della De.Co.;

c) legami con la storia, la cultura e le tradizioni locali comprovati da testimonianze, prove documentali, bibliografia;

d) preparazione, con ingredienti genuini e di qualità, secondo gli usi e le tradizioni locali e in conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare, in caso di prodotti alimentari.




Art. 4

(Casi di incompatibilità dell'iscrizione nel Registro regionale)

1. Non possono essere iscritti nel Registro regionale, prodotti, le cui caratteristiche o la cui denominazione, compresi i sinonimi registrati, sono riconducibili:

a) a prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) iscritti nell'elenco regionale di cui al Decreto Ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

b) a prodotti già registrati o in corso di registrazione:

1) ai sensi del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

2) quali denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

3) rientranti in un Sistema di Qualità Nazionale (SQN) Zootecnia secondo i requisiti previsti dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011 (Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione).

2. Non possono essere iscritti nel Registro regionale prodotti oggetto di brevetto.

3. La struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali cancella d'ufficio i prodotti De.Co. iscritti nel Registro regionale che conseguono i riconoscimenti di cui ai commi 1 e 2.



 

Art. 5

(Modalità di iscrizione e di aggiornamento del Registro regionale)

1. Le domande di iscrizione nel Registro regionale, sottoscritte digitalmente dal Sindaco del Comune proponente e corredate del disciplinare del prodotto contenente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere da a) ad h), sono presentate, esclusivamente via PEC, alla struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

2. Con decreto del dirigente della struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sono definite le modalità e la modulistica per la presentazione delle domande di iscrizione, nonché il formulario di presentazione e l'elenco degli allegati del disciplinare del prodotto di cui al comma 1.

3. La domanda di iscrizione, previa istruttoria tecnica, può essere approvata, rigettata o soggetta a richiesta di integrazioni e i relativi esiti sono comunicati all'amministrazione richiedente esclusivamente a mezzo PEC.

4. L'iscrizione nel Registro regionale, al termine dell'istruttoria, è disposta con specifico provvedimento del dirigente della struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

5. Il Registro regionale è aggiornato, con le modalità definite con il decreto dirigenziale di cui al comma 2, con cadenza annuale, dalla struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che provvede ad istruire le domande di iscrizione pervenute entro il 31 marzo di ogni anno.




Art. 6

(Logo del Registro regionale e concessione d'uso)

1. Il logo del Registro regionale è costituito da una rappresentazione grafica e dalla dicitura "De.Co", contiene il nome del prodotto, così come da iscrizione nel Registro regionale, la denominazione del Comune cui il prodotto è riferito e gli estremi di iscrizione nel Registro regionale.

2. La forma grafica e le specifiche tecniche del logo del Registro regionale sono definite con decreto del dirigente della struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

3. I soggetti direttamente interessati nella produzione dei prodotti De.Co. iscritti nel Registro regionale possono utilizzare, gratuitamente, il logo nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) il logo può essere riprodotto nelle quantità e dimensioni necessarie per l'esercizio dell'attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli;

b) il logo deve essere sistemato in modo chiaro e visibile e non può essere utilizzato con altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo del Registro regionale;

c) in nessun caso l'apposizione del logo deve indurre confusione nel consumatore e richiamare il prodotto alle denominazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale;

d) è vietata l'apposizione del logo direttamente sui prodotti o sugli imballi destinati alla vendita ai consumatori finali;

e) è vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità del prodotto e relativi ad altri sistemi di certificazione della qualità;

f) è vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo da parte di soggetti non espressamente autorizzati.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche per l'utilizzo del logo del Registro regionale nella pubblicità di iniziative promozionali.

5. Con il decreto del dirigente della struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sono altresì definiti i caratteri tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi dei prodotti De.Co., di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale.


 

 

Art. 7

(Piano di controllo)

1. La struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali definisce e attua uno specifico piano di controllo, volto ad assicurare la persistenza dei requisiti di iscrizione nel Registro regionale e la regolarità nelle modalità di uso del logo, che riguardi, nel quinquennio, la totalità dei prodotti inseriti nel Registro regionale.



 

Art. 8

(Coordinamento Regionale dei Comuni De.Co.)

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale, è istituito presso la Giunta Regionale della Campania, con sede nei locali della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Coordinamento regionale dei Comuni De.Co., di seguito Coordinamento.

2. Il Coordinamento è composto dall'Assessore delegato all'Agricoltura, con funzioni di Presidente, e dai Sindaci dei Comuni le cui De.Co. sono iscritte nel Registro regionale, o loro delegati, che presentano istanza formale di partecipazione alla struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, indicando il prodotto De.Co. iscritto nel Registro regionale per il quale si partecipa.

3. Il Coordinamento promuove la realizzazione di azioni di animazione ed informazione comuni presso gli enti territoriali e le aggregazioni di produttori e l'adozione di piani coordinati di valorizzazione e promozione delle De.Co. iscritte nel Registro. Vigila, inoltre, sul corretto utilizzo dello strumento delle De.Co.

4. Il Coordinamento, all'atto di insediamento, adotta un proprio regolamento interno di funzionamento.

5. La struttura amministrativa competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali assicura il supporto organizzativo e istruttorio alle attività del Coordinamento.

6. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

7. La partecipazione ai lavori del Coordinamento è a titolo gratuito.


 

 

Art. 9

(Diposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, i Comuni territorialmente competenti, inviano, a pena di esclusione, le domande di iscrizione nel Registro regionale per le De.Co. già riconosciute e disciplinate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità definite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 5, comma 2.




Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.        

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca