Regolamento Regionale 11 giugno 2024, n. 3.

 Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 44 del 17 giugno 2024


"Modifica dell'articolo 83 ter del regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 (Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale)"


La Giunta regionale


ha deliberato


Il Presidente della Giunta regionale


visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 4;

vista la legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo"; 

vista la legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 - 2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017";

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

visto il regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 (Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale);

visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali);

vista la delibera della Giunta regionale n. 231 del 15 maggio 2024


Emana

 

il seguente Regolamento:

 

Art. 1

Modifiche all'articolo 83 ter del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. All'articolo 83 ter del Regolamento regionale n. 3/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 9, dopo le parole "D.M. n. 4472/2020" sono aggiunte le seguenti: ", fino al 31 dicembre 2026:";

b) la lettera c) del comma 9 è soppressa;

c) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9.bis. Le imprese che entro il termine indicato al comma 9 non abbiano regolarizzato la propria posizione integrando l'iscrizione con l'invio degli attestati della formazione conseguita, sono automaticamente cancellate dall'Albo.".




Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.    

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania. 

                        De Luca