Regolamento Regionale 12 novembre 2012, n. 13.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 72 del 19 novembre 2012


Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 24 luglio 2007 n. 3 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni).


LA GIUNTA REGIONALE


ha deliberato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;

vista la Delibera della Giunta Regionale n. 373 del 31/07/2012;

considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto


EMANA


il seguente Regolamento:

Art. 1

Finalità ed oggetto del Regolamento

1. Al regolamento del 24 luglio 2007 n. 3 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"Articolo 8 bis - Tavolo regionale di collegamento per la tutela del tartufo in Campania"

1. È istituito presso l'assessorato regionale all'agricoltura e foreste il tavolo regionale di collegamento per la tutela del tartufo in Campania,  previsto nell'articolo 8, comma 5. della legge regionale, di seguito denominato tavolo.

2. I componenti del tavolo, nominati dall'assessore competente in materia di agricoltura e foreste, sono:

a) l'assessore o suo delegato, con funzione di presidente;

b) il presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura e foreste o suo delegato;

c) il vicepresidente della commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura e foreste o suo delegato;

d) cinque rappresentanti delle cinque commissioni tecniche provinciali per la tutela del tartufo, previste nell'articolo 8 della legge regionale;

e) i rappresentanti delle associazioni dei raccoglitori riconosciute ai sensi dell'art. 10 della legge regionale;

f) un dirigente o un funzionario della struttura dirigenziale avente competenza in materia di forestazione;

g) un dirigente o un funzionario della struttura dirigenziale avente competenza in materia di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura.

3. All'atto dell'insediamento, il tavolo elegge nel proprio seno il vice-presidente, nomina il segretario tra i dirigenti e funzionari regionali componenti, ed adotta un proprio regolamento interno.

4. Il tavolo ha lo scopo di sviluppare la cooperazione tra le istituzioni preposte all'attuazione della normativa regionale e creare un collegamento permanente tra dette istituzioni e i soggetti privati della filiera del tartufo in Campania, in particolare con le associazioni dei raccoglitori riconosciute.

5. Il tavolo esprime, inoltre, pareri e proposte, se richiesti, alle amministrazioni competenti nelle materie trattate dal regolamento e dalla legge regionale.

6. Il tavolo si avvale della collaborazione delle strutture amministrative regionali competenti in materia. Per la trattazione di specifici argomenti, e su invito del Presidente, la partecipazione ai lavori del tavolo può essere estesa ad altri soggetti pubblici e privati, nonché ad istituti universitari ed ad enti di ricerca.

7. La partecipazione ai lavori del tavolo è a titolo gratuito.

8. Le attività di segreteria a supporto delle riunioni del tavolo sono assicurate dalla direzione regionale delle politiche agricole, alimentari e forestali.

9. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie regionali già previste a legislazione vigente.

b) il comma "2 dell'articolo 9" è sostituito dal seguente:

2. "Il tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi in Campania è rilasciato dal comune di residenza anagrafica del richiedente ed è conforme al modello tipo allegato al regolamento. Il numero d'ordine del tesserino è composto dal numero  riferito alla provincia nel cui territorio ricade il Comune medesimo (1=Avellino, 2=Benevento, 3=Caserta, 4=Napoli, 5=Salerno), seguito, dopo la sbarra, da un numero progressivo."

c) il comma "3 dell'articolo 9" è sostituito dal seguente:

3. "Per sostenere l'esame di idoneità gli interessati presentano domanda in carta semplice, con l'indicazione delle proprie generalità, agli uffici preposti della provincia territorialmente competente. A seguito di superamento dell'esame di idoneità, la provincia ne comunica l'esito, in uno con le informazioni del richiedente, al comune di residenza anagrafica del richiedente. Per il rilascio del tesserino l'interessato fa pervenire al Comune la seguente documentazione:

a) numero due foto recenti formato tessera,

b) la fotocopia di valido documento di identità,

c) una marca da bollo e la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale previsto nell'articolo 17 della legge regionale."

d) il comma "8 dell'articolo 9" è sostituito dal seguente:

8. "Il tesserino è vidimato annualmente, a partire dall'anno solare successivo al rilascio, dal comune di residenza anagrafica del richiedente. La richiesta di vidimazione è accompagnata dalla ricevuta di versamento alla tesoreria regionale della tassa di concessione regionale annuale, che è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno solare a cui si riferisce."

e) il comma "12 dell'articolo 9" è sostituito dal seguente:

 12. "La struttura dirigenziale regionale che ha competenza in materia di finanze e tributi e le province comunicano al comune le violazioni accertate con provvedimento definitivo. A cura del comune stesso le violazioni sono riportate sul tesserino all'atto della vidimazione."

f) il comma "13 dell'articolo 9" è sostituito dal seguente:

 13. "I soggetti residenti in Campania, in possesso di autorizzazione alla raccolta dei tartufi rilasciata da altra regione o provincia non campana, possono chiedere al comune di residenza anagrafica il rilascio di nuovo tesserino, previa consegna di quello già in possesso e pagamento della tassa di concessione regionale di vidimazione annuale prevista nell'articolo 10. Il comune provvede ad informare l'Ente che ha rilasciato il tesserino originario."

g) dopo il comma "13 dell'articolo 9" è inserito il seguente:

"13 bis. I comuni di cui al comma 2. comunicano alla provincia di competenza l'avvenuto rilascio e la documentazione utile all'aggiornamento del registro anagrafico provinciale dei raccoglitori autorizzati.".

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                                             Caldoro