Regolamento Regionale 21 marzo 2013, n. 3

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 18 del 2 aprile 2013

 

Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 16 "Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti".

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

ha deliberato

 

 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il Decreto Presidenziale n. 23/2011 "Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali";

vista la Delibera della Giunta Regionale n. 783 del 21/12/2012;

considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto

 

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1

Agevolazioni alle associazioni temporanee regionali tra professionisti

1. Beneficiano delle forme di agevolazione previste dal presente regolamento le aggregazioni di giovani professionisti, composte in via esclusiva da professionisti di età inferiore a quaranta anni, ancorché non ancora costituite in forma di società secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del codice  civile, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, della legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (Legge di stabilità 2012).


 Art. 2

Credito d'imposta per nuovi investimenti alle associazioni temporanee regionali tra professionisti

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del regolamento regionale del 28 novembre 2007, n. 5 (Regolamento di attuazione del credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi) dopo le parole "indipendentemente dalla natura giuridica assunta," sono aggiunte le parole: "e le aggregazioni professionali tra giovani professionisti, di cui all'articolo 6 della legge regionale del 6 luglio 2012, n. 16".

2. L'amministrazione regionale provvede ad integrare il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 3, del predetto regolamento regionale di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono agevolabili gli investimenti effettuati dai soggetti di cui all'articolo 1 e consistenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, destinati all'avviamento di nuovi studi di aggregazioni professionali sul territorio regionale.

4. Sono esclusi dall'agevolazione i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui all' articolo 54, comma 1, lettere a) e m), del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. La misura dell'agevolazione, calcolata in base alle determinazioni previste dall'articolo 4 del regolamento regionale 28 novembre 2007 n. 5 (Regolamento di attuazione del credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi) è fissata dal disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 3, del regolamento, nel rispetto dell'intensità massima consentita dalla normativa comunitaria vigente.

6. In fase di prima attuazione delle disposizioni possono beneficiare della disciplina del credito d'imposta i singoli componenti delle associazioni professionali di cui all'articolo 1, anche se non ancora costituite come soggetto d'imposta, a condizione che abbiano sottoscritto l'impegno a costituire l'associazione, nei sei mesi successivi alla presentazione della domanda, in forma di società secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 183 del 2011.

7. I singoli professionisti che hanno presentato congiuntamente la domanda di ammissione al credito d'imposta possono ripartire pro quota i crediti d'imposta maturati nei sei mesi antecedenti la costituzione dell'associazione in forma societaria secondo le modalità previste nel disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 3, del regolamento regionale n. 5 del 28 novembre 2007.

8. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si provvede con le risorse assegnate alla UPB 3.13.115, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale del 6 luglio 2012, n. 16 (Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei Giovani professionisti).


 Art. 3

Credito d'imposta per nuove assunzioni alle associazioni temporanee regionali tra professionisti

1. Le agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per le assunzioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno) con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, così definiti dall'articolo 2, punti 18 e 19 del regolamento (CE) n. 800/2008 residenti in Campania, sono cumulabili con le agevolazioni previste dall'articolo 2 di questo regolamento, alle condizioni previste dal comma 6 dell'articolo medesimo.

2. All'inizio del comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale n. 5 del 28 novembre 2007 Regolamento di attuazione del credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi), sono anteposte le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 11 della L.R. 16 del 6 Luglio 2012".

3. Le agevolazioni previste al comma 1 sono concesse in coerenza ed in attuazione all'articolo 2 del decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) e delle ulteriori modifiche apportate dal decreto legge del 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo).

4. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si provvede con le risorse assegnate alla UPB 3.13.115, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2012.


 Art. 4

Borse di studio

1. Sono riconosciute borse di studio finalizzate ad agevolare l'accesso all'esercizio di una professione in favore dei giovani di età inferiore a ventisei anni meritevoli e in condizioni di disagio economico.

2. La Giunta regionale stabilisce, con successivo atto deliberativo, i criteri per il riconoscimento del beneficio e l'entità della borsa di studio, che è erogata a favore dei soggetti selezionati tramite procedura concorsuale da espletarsi a cura delle competenti strutture regionali.

3. Le richieste di assegnazione delle borse di studio sono sottoposte all'esame di ammissibilità da parte di apposito nucleo di valutazione nominato dalle competenti strutture regionali, avvalendosi anche degli ordini professionali, delle associazioni rappresentative delle categorie interessate e di esperti esterni.

4. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si provvede con le risorse assegnate alla UPB 3.13.115, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2012.


 Art. 5

Agevolazioni per attività di tirocinio

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2012 e dell'articolo 9, comma 4 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito in legge n. 27/2012, la Regione può concedere contributi per la copertura, totale o parziale, dell'importo forfetario riconosciuto al tirocinante a titolo di rimborso spese.

2. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono stabilite, dalle competenti strutture regionali, all'esito di apposta convenzione quadro da stipularsi con gli ordini e le associazioni professionali, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il professionista ospitante è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso i terzi;

b) il tirocinante non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso professionista;

c) il professionista ospitante è in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) il tirocinante non ha in corso un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con il professionista presso cui è ospitato;

e) il contributo è determinato nella misura massima del 40 per cento del rimborso spese forfettariamente pattuito dal professionista ospitante e dal tirocinante, in conformità alle previsioni della convenzione-quadro da stipularsi con gli ordini e le associazioni professionali di riferimento;

f) il contributo è erogato a partire dal settimo mese di tirocinio e per un massimo di dodici mesi, al tirocinante è corrisposta comunque un'indennità di almeno 500,00 euro mensili lordi.

3. È consentita l'attivazione del tirocinio anche in assenza di dipendenti a tempo indeterminato.

4. Il tutore presso il professionista può essere il titolare dello studio o uno dei professionisti associati.

5. I contributi previsti dal presente regolamento possono essere concessi anche in favore dei giovani professionisti assunti con contratti di apprendistato di cui all'articolo 5 della legge regionale del 10 luglio 2012 n. 20 (Testo Unico dell'apprendistato della Regione Campania).


 Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro