Regolamento Regionale 2 aprile 2010, n. 8.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta Regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del regolamento integrato con le modifiche apportate dai regolamenti regionali 13 maggio 2011, n. 3 e 3 ottobre 2012, n. 9.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. 




Testo vigente del REGOLAMENTO N. 8/2010

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELLA CAMPANIA N. 90 DEL 2 APRILE 2010

 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI CUI ALLA L.R. N. 14 DEL 18 NOVEMBRE 2009, ART. 54, COMMA 1, LETT A): - TESTO UNICO DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE CAMPANIA IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DEL LAVORO

 

REGOLAMENTO N. 8/2010

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, in particolare, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

vista la Delibera della Giunta Regionale n.1847 del 18/12/2009, trasmessa e acquisita agli atti del Consiglio Regionale in data 04/01/2009;

considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto

 

E M A N A

 

il seguente regolamento:

 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 54 COMMA 1 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 14 DEL 18 NOVEMBRE 2009 "Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro"

 

INDICE:

CAPO I:

DISPOSIZIONI PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

Art. 1: Contenuti ed aggiornamento del Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento sul mercato del lavoro

Art. 2: Criteri per l'adozione del Programma annuale per le politiche del lavoro e della formazione professionale

Art. 3: Contenuti del Piano provinciale per le politiche del lavoro

Art. 4: Modalità di funzionamento della Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro

 

CAPO II:

DISPOSIZIONI PER L'ADOZIONE DI STRUMENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE DI QUALITÀ

Art. 5: La certificazione di Alta Qualità del Lavoro

Art. 6: Composizione e funzionamento del Comitato di Garanzia sulla gestione del Sistema per la qualità del lavoro

Art. 7: Incentivi per il primo asse di intervento

Art. 8: Incentivi per il secondo asse di intervento

Art. 9: Incentivi per il terzo asse di intervento

Art. 10: Procedura per il rilascio del certificato AQL e per la richiesta degli incentivi previsti per i tre assi di intervento

Art. 11: Ipotesi di revoca della certificazione AQL

 

CAPO III:

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONCERTAZIONE E DEL SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

Art. 12: Commissione regionale per il lavoro: funzioni e composizione

Art. 13: Composizione della Commissione provinciale per il lavoro

Art. 14: Funzioni e compiti dei Centri per l'impiego

Art. 15: Requisiti per l'accreditamento regionale allo svolgimento dei servizi al lavoro

Art. 16: Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione regionale e ipotesi di revoca.

 

CAPO IV:

ATTIVITÀ E STRUTTURA DELL'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO E LA SCUOLA

Art. 17: Organizzazione e funzioni ulteriori dell'Agenzia regionale della Campania per il Lavoro e la Scuola

 

CAPO V:

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA PROMOZIONE DELLA REGOLARITÀ DEL LAVORO, CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE E TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 18: Misure per il consolidamento delle imprese emerse

Art. 19: Misure per il miglioramento della qualità e della sicurezza del lavoro

Art. 20: Azioni per la formazione, l'informazione e la diffusione della cultura della sicurezza e funzionamento del "Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi per la salute e l'ambiente"

Art. 21: Istituzione del Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro

Art. 22: Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla sicurezza del lavoro

 

CAPO VI:

MISURE PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ NELL'ACCESSO AL LAVORO

Art. 23: Misure a sostegno dell'occupazione femminile

Art. 24: Misure a sostegno della conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di cura

 

CAPO VII:

INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Art. 25: Misure per l'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili

Art. 26: Convenzioni

Art. 27: Composizione e funzioni del Comitato tecnico provinciale per i disabili

Art. 28: Destinazione e beneficiari del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e Programma annuale di intervento

Art. 29: Composizione e funzioni del Comitato regionale per la gestione del Fondo

 

CAPO VIII:

MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI

Art. 30: Misure per la prevenzione delle crisi occupazionali

Art. 31: Piano d'azione sociale e misure per la gestione delle crisi occupazionali

 

CAPO IX:

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

Art. 32: Il piano formativo individuale

Art. 33: Il tutor aziendale

Art. 34: La certificazione delle competenze e dei crediti formativi


 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI PER LA PROGRAMMAZIONE

DELLE POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

 

 

Art. 1

Contenuti ed aggiornamento del Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento sul mercato del lavoro

1. La Regione definisce mediante il Documento di programmazione triennale dell'intervento pubblico sul mercato del lavoro, adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 novembre 2009 n. 14:

a) gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento;

b) i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;

c) i criteri per il riparto delle risorse finanziarie e per il riparto delle risorse del Fondo per la qualità del lavoro tra gli assi di intervento di cui all'articolo 10 della legge n. 14/2009 ed i settori di attività;

d) l'indice di "Alta Qualità del Lavoro" di cui all'articolo 9 della legge n. 14/2009;

e) gli importi degli incentivi previsti per il primo asse di intervento per le imprese che hanno ottenuto il certificato i Alta Qualità del Lavoro e che si impegnano a mantenere o migliorare i livelli attuali di qualità del lavoro;

f) gli incentivi a cui possono accedere le imprese che si impegnano a realizzare interventi concernenti il miglioramento della qualità del lavoro nei vari aspetti indicati per il secondo asse di intervento;

g) i criteri e le priorità per le iniziative a favore dei lavoratori svantaggiati con particolare riguardo all'occupazione delle donne tenendo conto di quanto disposto dagli articoli 26, 34 e 35 della legge n. 14/2009;

h) i criteri e le modalità per le iniziative a favore dei soggetti disabili, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 28 del presente Regolamento;

i) il "Piano regionale per l'emersione" del lavoro irregolare di cui all'articolo 13, comma 2 della legge n. 14/2009;

j) le misure che possono essere adottate nel "Piano d'azione sociale" di cui all'articolo 36, comma 3 della legge n. 14/2009 per contrastare le crisi di impresa con gravi conseguenze occupazionali;

k) le risorse, gli indirizzi e le finalità degli interventi formativi previsti dal Titolo VII della legge n. 14/2009;

l) gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia regionale per il Lavoro e la Scuola.

2. La Conferenza regionale di cui all'articolo 8 della legge n. 14/2009, trasmette il Documento preparatorio di programmazione alla Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 33.

3. Annualmente la Giunta regionale, entro febbraio, sentita la Conferenza regionale e la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 14 della legge n. 14/2009, presenta al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione del programma relativo all'anno precedente, tenendo conto dei risultati del monitoraggio e della valutazione di essi.

 

 

Art. 2

Criteri per l'adozione del Programma annuale per le politiche del lavoro e della formazione professionale

1. La Giunta, sentita la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 14, determina nell'ambito del Programma annuale:

a) i criteri e le priorità per gli interventi per lo sviluppo del sistema dei servizi per l'impiego delle politiche attive del lavoro e delle politiche formative;

b) le risorse economiche da assegnare su base percentuale e i criteri per il riparto annuale delle risorse del Fondo per la qualità del lavoro tra gli assi di intervento;

c) la ripartizione delle risorse tra Regione e Province, sulla base degli indicatori, definiti d'intesa con le Province, per la determinazione delle priorità territoriali d'intervento privilegiando le Province che presentano il Piano triennale di cui all'articolo 7, della legge n. 14/2009;

d) le finalità specifiche dei finanziamenti;

e) gli ambiti territoriali prioritari;

f) gli indicatori di efficienza e di efficacia delle iniziative e dei progetti promossi;

g) la natura e i requisiti dei soggetti proponenti e dei beneficiari finali delle iniziative;

h) gli eventuali tetti massimi di finanziamento attribuibili a ciascuna tipologia di iniziative e le relative spese ammissibili.

2. I tetti massimi di cui alla lettera h) del comma 1 sono individuati per le seguenti tipologie di iniziative:

a) contrasto all'esclusione sociale dei lavoratori svantaggiati con particolare riguardo alle donne in genere nonché agli uomini con più di quaranta anni;

b) promozione della regolarizzazione del lavoro;

c) promozione del lavoro stabile e duraturo;

d) promozione delle pari opportunità;

e) promozione della sicurezza del lavoro;

f) interventi per le crisi di impresa;

g) sostegno all'inserimento dei lavoratori disabili;

h) partecipazione al finanziamento di piani per la formazione continua.

 

 

Art. 3

Contenuti del Piano provinciale per le politiche del lavoro

1. Il Piano provinciale di cui all'articolo 7 della legge n. 14/2009 individua in particolare:

a) le tipologie di intervento;

b) i tempi e le modalità di attivazione delle singole iniziative;

c) i risultati attesi e gli indicatori di efficienza ed efficacia per la valutazione di ciascuna iniziativa;

d) la localizzazione dei servizi;

e) gli aspetti organizzativi e gestionali;

f) i fabbisogni e le modalità di finanziamento, evidenziando il co-finanziamento.

 

 

Art. 4

Modalità di funzionamento della Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro

1. La Conferenza decide a maggioranza dei presenti e può deliberare anche solo con la partecipazione della metà dei componenti di cui alle lettere a), b), c), h), i) e j) dell'articolo 8, comma 4 della legge n. 14/2009. Il Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e la Scuola (ARLAS) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Conferenza. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni anche rappresentanti di altre istituzioni pubbliche, statali o regionali, dirigenti della Regione Campania o esperti esterni alla Conferenza.

2. La Conferenza è convocata dal suo Presidente almeno due volte all'anno e comunque quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti con l'indicazione dell'ordine del giorno.

3. Entro trenta giorni dalla sua istituzione la Conferenza adotta un Regolamento per l'organizzazione delle sue attività.

 

 

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L'ADOZIONE DI STRUMENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE DI QUALITÀ

 

Art. 5

La certificazione di Alta Qualità del Lavoro

1. La determinazione dell'indice di Alta Qualità del Lavoro di cui all'articolo 9 della legge n. 14/2009 viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

1. stabilità del lavoro;

2. crescita dimensionale dell'impresa;

3. tutela della salute e della sicurezza del lavoro;

4. titolo di studio e competenze professionali certificate;

5. inquadramento dei lavoratori;

6. ricorso alla formazione professionale;

7. incidenza del lavoro giovanile;

8. incidenza dell'occupazione femminile;

9. presenza del lavoro degli extracomunitari;

10. presenza dei disabili.

2. I criteri di cui al precedente comma 1 sono valutati in relazione allo specifico settore produttivo, individuato in base alla classificazione ATECO dell'ISTAT, fatta salva ogni diversa disaggregazione settoriale proposta dalla Conferenza regionale.

3. Per ciascun indice settoriale è fissato un valore-soglia minimo al superamento del quale le imprese ottengono la certificazione di "Alta Qualità del Lavoro".

4. Il certificato di "Alta Qualità del Lavoro", rilasciato alle imprese che superano il valore soglia dell'indice di Alta Qualità del Lavoro di cui al comma 3, ha validità triennale e può essere rinnovato in base al Sistema regionale di Alta Qualità del Lavoro in vigore.

5. Per il rilascio della certificazione di "Alta Qualità del Lavoro" e per l'assegnazione delle risorse stanziate dal Fondo per la Qualità del lavoro istituito ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 14/2009, le imprese devono possedere i seguenti pre-requisiti:

a) sede operativa in Campania;

b) applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

c) congruenza tra la dichiarazione dei redditi e il contratto collettivo di lavoro applicato relativamente agli ultimi quattro anni;

d) effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 17 e 28 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

e) non aver effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Nella fase di prima applicazione della legge n. 14/2009 il periodo di riferimento è ridotto a 12 mesi;

f) integrale rispetto della legislazione a tutela dei soggetti diversamente abili;

g) non essere inottemperanti all'esecuzione forzata di provvedimenti giudiziari di condanna in materia di licenziamento o di mancata applicazione della normativa antinfortunistica;

h) documentazione necessaria alla richiesta della certificazione antimafia.

6. La Regione emana un Avviso Pubblico contenente le condizioni e le modalità per il rilascio del certificato di "Alta Qualità del Lavoro" che avverrà previa istruttoria da parte dell'Agenzia. Con il rilascio del certificato l'impresa è inserita nel registro delle imprese ad Alta Qualità del Lavoro ed è autorizzata ad utilizzare il simbolo di "Alta Qualità del Lavoro" definito dalla Regione. Le graduatorie settoriali delle imprese ad "Alta Qualità del Lavoro" sono pubblicate e periodicamente aggiornate.

7. Le imprese possono presentare in qualsiasi momento la richiesta di certificazione.

 

 

Art. 6

Composizione e funzionamento del Comitato di Garanzia sulla gestione del Sistema per la qualità del lavoro

1. Il Comitato di Garanzia, istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge n. 14/2009, è composto da 5 membri, nominati dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con gli Assessori al Lavoro e alle Attività Produttive. Il Comitato di garanzia può avvalersi di personale regionale, di altre amministrazioni pubbliche, dell'Agenzia regionale competente o di esperti esterni. Non possono far parte del Comitato coloro che rivestano cariche pubbliche elettive ovvero cariche nei partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro o che abbiano comunque rapporti professionali continuativi con detti organismi o con imprese. Il Comitato dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta; elegge al suo interno un Presidente e stabilisce le modalità del proprio funzionamento.

 

 

Art. 7

Incentivi per il primo asse di intervento

1. Gli incentivi operanti nell'ambito del primo asse di intervento sono concessi sulla base delle graduatorie relative alla certificazione di "Alta Qualità del Lavoro", nei limiti dei fondi attribuiti al primo asse di intervento e con riferimento agli specifici settori. Gli incentivi finanziari sono concessi sotto forma di contributi a fondo perduto nei limiti del regime comunitario di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 e finalizzati a mantenere gli standard minimi di sicurezza e i livelli qualitativi e quantitativi dell'occupazione adottati e certificati dall'impresa.

 

 

Art. 8

Incentivi per il secondo asse di intervento

1. Il miglioramento della qualità del lavoro richiesta per l'accesso agli incentivi del secondo asse di intervento di cui all'articolo 12 della legge n. 14/2009, avviene mediante azioni strategiche individuate nei Bandi regionali predisposti per specifiche categorie di imprese definite per caratteristiche dimensionali o settoriali oggettivamente determinabili. Nei Bandi sono fissati i termini entro cui le imprese che hanno avuto accesso ai finanziamenti del secondo asse devono realizzare le azioni prescritte e possono prevedere anche particolari modalità di chiamata per l'assunzione. I Bandi aventi ad oggetto la sicurezza del lavoro vengono predisposti nel rispetto degli articoli 24 e 25 della legge n. 14/2009 e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

2. Per il secondo asse di intervento sono previste le seguenti tipologie di incentivi erogabili, anche cumulativamente, nel rispetto della normativa comunitaria:

a) contributi a fondo perduto, nell'ambito del regime comunitario di cui al Regolamento CE n. 1998/2006;

b) particolari agevolazioni fiscali su tributi di competenza regionale;

c) accollo da parte della Regione di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro.

3. La fruizione degli incentivi da parte delle imprese è subordinata alla condizione che i rapporti di lavoro instaurati per effetto delle azioni strategiche di cui al comma 1 abbiano la durata minima richiesta dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, e comunque non inferiore a 12 mesi, salvo il ricorso al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

 

 

Art. 9

Incentivi per il terzo asse di intervento

1. Agli incentivi previsti per il terzo asse di intervento di cui all'articolo 13 della legge n. 14/2009 possono accedere le imprese impegnate in percorsi di emersione o di regolarizzazione dei rapporti di lavoro per le quali la Regione promuove azioni strategiche di intervento da elaborare nel rispetto dei seguenti criteri:

a) predisposizione di Indicatori Sintetici di Congruità (ISC) riguardanti la produttività e la redditività dell'impresa, sulla base dei quali sono formate le relative graduatorie.

Gli indicatori sono articolati su base territoriale e dimensionale. Ottengono gli incentivi le imprese che si collocano ai vertici delle graduatorie ovvero le imprese che si impegnano a migliorare il proprio indice di congruità.

b) predisposizione di Piani Locali di Emersione (PLE), in base agli studi di settore realizzati dall'Agenzia regionale competente e dagli Organismi paritetici e bilaterali con l'ausilio della documentazione statistica ufficiale e di specifiche indicazioni fornite dalle parti sociali. I Piani Locali di Emersione determinano soglie di regolarità specifiche per i diversi contesti geografici nei quali l'impresa opera. Ottengono gli incentivi le imprese che si collocano ai vertici della graduatoria formata in base alla soglia di regolarità.

c) costruzione di un indice di "Giovinezza Fiscale e Contributiva" (GFC) per la verifica della corrispondenza tra iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, dichiarazione dei redditi registrata presso l'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e i modelli di pagamento presentati all'INPS per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 2. La costituzione di imprese, anche sotto forma di cooperativa, da parte di gruppi di lavoratori che, d'intesa con le organizzazioni sindacali, promuovano azioni giudiziarie in litisconsorzio per il riconoscimento di rapporti di lavoro subordinato è criterio preferenziale per l'attribuzione di finanziamenti che ricadono nell'ambito del terzo asse di intervento.

3. Nel rispetto delle linee guida previste nel Piano Regionale per l'emersione le Province stabiliscono, nell'ambito dei Piani provinciali per l'emersione di cui all'articolo 7 della legge n. 14/2009:

a) i piani formativi mirati alle esigenze produttive del territorio;

b) il coinvolgimento delle aziende nella realizzazione dei progetti di programmazione della Provincia.

4. Per il terzo asse di intervento sono previsti, anche cumulativamente e nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato i seguenti incentivi:

a) contributi a fondo perduto, nel rispetto del regime comunitario del Regolamento CE n. 1998/2006;

b) particolari agevolazioni fiscali su tributi di competenza regionale;

c) accollo da parte della Regione di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro;

d) facilitazione nell'accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare, anche attraverso forme di consulenza, patronato e tutorato;

e) iniziative utili in materia di accesso al lavoro e di integrazione dei lavoratori immigrati, anche ai fini di cui all'articolo 27 della legge n. 14/2009;

f) facilitazione nel pagamento di imposte, tasse o canoni concessori regionali, da parte delle aziende impegnate in percorsi di emersione e regolarizzazione;

g) offerta di servizi reali quali incubatori di impresa, servizi di commercializzazione, consulenza per l'innovazione e la competitività, consulenza finanziaria e gestionale.

5. La Regione approva e diffonde codici di comportamento per il rispetto delle normative sociali e fiscali, l'informazione sui sistemi di incentivazione dell'emersione e il rispetto della normativa per la protezione della salute e della sicurezza sul lavoro e sostiene ogni iniziativa ed attività di formazione per la prevenzione dei rischi d'intesa con le istituzioni locali e le associazioni sindacali e datoriali.

6. Nel Piano regionale di emersione sono previste:

a) azioni per la semplificazione delle procedure amministrative relative alla creazione ed all'esercizio dell'attività d'impresa;

b) iniziative di educazione alla legalità e al lavoro regolare attraverso interventi formativi e informativi;

c) azioni di studio e monitoraggio del fenomeno del lavoro irregolare nella Regione.


 

 

Art. 10

Procedura per il rilascio del certificato AQL e per la richiesta degli incentivi previsti per i tre assi di intervento

1. La Regione realizza, attraverso l'Agenzia Regionale per il Lavoro e la Scuola (ARLAS), una rete di Sportelli per l'Alta Qualità del Lavoro, con articolazioni nelle Province, nei Comuni capoluogo, nei Centri per l'impiego, nelle Camere di Commercio e presso gli Sportelli Unici di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

 Gli "Sportelli AQL" forniscono informazioni per la presentazione delle domande, assistono l'impresa nella valutazione delle condizioni organizzativo-gestionali esistenti e nella individuazione degli adeguamenti necessari per il conseguimento del certificato "Alta Qualità del Lavoro".

2. L'impresa che intende chiedere la certificazione di Alta Qualità del Lavoro o gli incentivi per i tre assi di intervento accede alla procedura informatizzata appositamente attivata dall'Agenzia regionale competente ovvero acquisisce il modello di domanda presso gli Sportelli per l'Alta Qualità del Lavoro.

3. Le domande sono esaminate dall'Agenzia regionale competente per materia la quale accerta la regolarità formale e la sussistenza dei prerequisiti richiesti per la certificazione AQL di cui all'articolo 5 del presente Regolamento e per ciascun asse di intervento.

 

 

Art. 11

Ipotesi di revoca della certificazione AQL

1. Oltre all'ipotesi di cui all'articolo 9 comma 7 della legge n. 14/2009, la certificazione "Alta Qualità del Lavoro" è revocata quando si rileva una mancata corrispondenza tra i risultati degli accertamenti e le dichiarazioni rilasciate dall'impresa per l'ottenimento della certificazione.

2. All'atto di adozione del Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento sul mercato del lavoro la Regione, con apposito regolamento, potrà individuare ulteriori ipotesi di revoca della certificazione "Alta Qualità del Lavoro".

 

 

CAPO III

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONCERTAZIONE E DEL SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

 

 

Art. 12

Commissione regionale per il lavoro: funzione e composizione

1. La Commissione regionale per il lavoro esprime, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 14/2009, pareri in ordine a:

a) modalità di accesso agli strumenti di orientamento e assistenza ai disoccupati, agli inoccupati, ai soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in difficoltà o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;

b) azioni di sviluppo dell'occupazione e di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro in particolare per contrastare la disoccupazione di lunga durata, la disoccupazione femminile e giovanile e i fenomeni di fuoriuscita dal mercato del lavoro;

c) criteri e procedura di accreditamento di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, nonché per la sospensione e la revoca dell'accreditamento stesso, le tipologie di servizi che possono essere affidati ai soggetti accreditati e le modalità di verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati, anche per la sospensione o la revoca delle convenzioni nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 18 della legge n. 14/2009;

d) modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 14/2009;

e) definizione delle categorie di soggetti svantaggiati che possono essere assunti con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e all'articolo 34 della legge n. 14/2009, nonché determinazione del contenuto del piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, degli interventi formativi che devono essere erogati e dei requisiti professionali dei tutor aziendali;

f) contenuti necessari delle convenzioni di cui all'articolo 26 del presente Regolamento e le modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni in esse contenute, anche ai fini della sospensione o della revoca delle stesse;

g) requisiti, modalità e procedure per il rilascio ai soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione all'esercizio sul territorio regionale dei servizi relativi all'intermediazione, alla ricerca e selezione del personale e alla ricollocazione del personale nonché delle condizioni per la sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa secondo quanto stabilito nell'articolo 19 della legge n. 14/2009;

h) modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco dei soggetti autorizzati;

i) definizione dei livelli essenziali del servizio che devono assicurare i Centri per l'impiego e i soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 16 della legge n. 14/2009;

j) criteri per la gestione operativa dell'elenco anagrafico e della scheda professionale dei lavoratori;

k) caratteristiche dei modelli relativi alle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro e modalità di tenuta e trasmissione degli stessi tenendo conto del modello nazionale di comunicazioni obbligatorie;

l) modalità tecniche di funzionamento del Sistema Informativo Regionale del Lavoro (SIRL), in coordinamento con i parametri tecnici nazionali di intercomunicazione della Borsa continua nazionale del lavoro e in coerenza con i flussi informativi di scambio determinati a livello nazionale;

m) modalità di interconnessione dei Centri per l'impiego e dei soggetti, pubblici o privati, accreditati o autorizzati, con il Sistema Informativo Regionale del Lavoro, con particolare riguardo alla trasmissione delle informazioni;

n) criteri e procedure per l'accertamento, la verifica periodica e la certificazione dell'esistenza o della cessazione dello stato di disoccupazione da parte dei Centri per l'impiego;

o) servizi per l'impiego ulteriori, rispetto a quelli elencati dall'articolo 14 del presente Regolamento, per l'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, il soddisfacimento delle esigenze occupazionali delle imprese e lo sviluppo dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro;

p) criteri e procedure per limitare le richieste nominative nell'ambito del bacino dei lavoratori stagionali;

q) criteri, procedure e modalità operative di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;

r) requisiti per l'accreditamento di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di interventi in materia di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali nazionali e dei principi e degli indirizzi generali di cui all'articolo 37 della legge n. 14/2009;

s) promozione delle convenzioni tra i Centri per l'impiego e le altre strutture competenti in materia di occupabilità femminile di cui all'articolo 23 del presente Regolamento;

t) requisiti, modalità e procedure per la determinazione dello stato di particolare gravità dei disabili per i quali favorire l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di cui all'articolo 12 della legge 12 marzo 1999 n. 68 tramite le convenzioni di cui all'articolo 26 del presente Regolamento;

u) individuazione di particolari situazioni di difficoltà dei lavoratori da sostenere per l'accesso al credito secondo quanto disposto dall'articolo 35 della legge n. 14/2009;

v) approvazione delle liste di mobilità e altre competenze previste dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991 n. 223;

w) definizione del rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed il numero dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. (1)

2. La Commissione è composta da:

a) l'Assessore regionale al lavoro, con funzioni di Presidente;

b) due Consiglieri regionali, uno di maggioranza ed uno di opposizione, nominati dal Consiglio Regionale

c) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale;

d) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;

e) il consigliere di parità, nominato ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198;

f) dai rappresentanti delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68, ivi compreso un rappresentante dell'Unione italiana ciechi, per la trattazione di argomenti relativi all'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68.

3. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le organizzazioni datoriali e le associazioni dei disabili di cui alle lettere b), c), e) del comma 2, devono designare, entro trenta giorni dalla richiesta, per ogni rappresentante effettivo anche un rappresentante supplente che lo sostituisca in caso di impedimento.

4. Partecipano alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto, i Dirigenti regionali dei settori competenti e il Direttore dell'ARLAS.

5. La Commissione decide a maggioranza dei suoi componenti.

6. La Commissione disciplina, con Regolamento interno approvato dalla Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dal proprio insediamento, le modalità del funzionamento proprio e degli organismi previsti al suo interno.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 2 del regolamento regionale 13 maggio 2011, n. 3.

 

 

Art. 13

Composizione della Commissione Provinciale per il lavoro

1. La Commissione provinciale per il lavoro di cui all'articolo 15 della legge n. 14/2009 è presieduta da un rappresentante del Consiglio o della Giunta provinciale e la sua composizione garantisce la rappresentanza paritetica delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello provinciale, la presenza del consigliere di parità nominato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 , e la partecipazione delle istituzioni che svolgono funzioni in materia di politiche per il lavoro, l'istruzione, la formazione, lo sviluppo e l'inclusione sociale.

2. La Commissione è integrata da un ispettore, un medico del lavoro e dai rappresentanti delle categorie dei disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68.

 

 

Art. 14

Funzioni e compiti dei Centri per l'impiego

1. I Centri per l'Impiego di cui all'articolo 17 della legge n. 14/2009 svolgono le seguenti funzioni e garantiscono i seguenti servizi al lavoro:

a) accoglienza ed informazione orientativa sulle opportunità del mercato del lavoro locale, sugli incentivi e sulle politiche per l'inserimento lavorativo o per la promozione di lavoro autonomo, sugli strumenti di previdenza, assicurazione, sicurezza, tutela e qualità del lavoro, nonché sull'accesso al sistema formativo regionale;

b) consulenza orientativa individuale e conferenze orientative di gruppo;

c) consultazione delle banche dati su domanda e offerta di lavoro e sull'offerta formativa e messa a disposizione di punti internet;

d) ricezione, gestione ed elaborazione delle comunicazioni obbligatorie sui rapporti di lavoro da parte dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici, delle pubbliche amministrazioni e delle agenzie di somministrazione, relative ad assunzioni, proroghe, trasformazioni, variazioni o cessazioni dei rapporti di lavoro, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 bis del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002 n. 297;

e) aggiornamento dell'elenco anagrafico e delle schede professionali dei lavoratori e trasmissione dei dati ai sensi della disciplina statale;

f) tenuta delle liste di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963 n. 2053 e all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991 n. 223;

g) inserimento lavorativo mirato dei disabili, secondo quanto disposto dal Titolo VI, Capo II della legge n. 14/2009;

h) mediazione interculturale per favorire l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale dei lavoratori stranieri immigrati;

i) avviamento a selezione del personale della pubblica amministrazione per le qualifiche di cui all'articolo 35, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

j) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

k) accertamento, certificazione e verifica periodica dello stato di disoccupazione, ovvero della sospensione o della perdita di esso;

l) colloqui periodici di orientamento con i soggetti di cui sia certificato lo stato di disoccupazione;

m) proposta di adesione a iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o riqualificazione professionale o ad altra misura che favorisca l'integrazione professionale;

n) sottoscrizione con ciascun disoccupato di un "patto di servizio", che prevede il diritto alla specifica fruizione dei servizi erogati dal Centro e l'obbligo del rispetto delle misure concordate;

o) misure personalizzate di promozione dell'inserimento al lavoro, anche attraverso piani individuali;

p) attuazione dei programmi di accesso agli strumenti di orientamento e assistenza ai disoccupati, agli inoccupati, ai soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in difficoltà o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;

q) rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzata all'attivazione di misure attive e personalizzate di formazione professionale e inserimento lavorativo;

r) accoglienza dei giovani in obbligo formativo e verifica dei percorsi formativi integrati e personalizzati;

s) sostegno ai lavoratori per la certificazione del bilancio delle competenze;

t) supporto alla gestione del libretto formativo;

u) informazione, servizio e consulenza alle imprese, finalizzati alla salvaguardia e alla crescita dei livelli occupazionali;

v) azioni specifiche di sviluppo dell'occupazione e di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare ai fini del contrasto della disoccupazione di lunga durata, della disoccupazione femminile e di quella giovanile e per favorire la conciliazione tra i tempi di vita e di cura e i tempi di lavoro anche mediante la collaborazione ed il coordinamento con gli Enti Bilaterali;

w) ogni altro servizio per l'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, il soddisfacimento delle esigenze occupazionali delle imprese e lo sviluppo dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro.


 

 

Art. 15

Requisiti per l'accreditamento regionale allo svolgimento dei servizi al lavoro

1. I soggetti, pubblici e privati, per conseguire l'accreditamento regionale per lo svolgimento dei servizi al lavoro ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 14/2009 e l'iscrizione nell'apposito elenco devono possedere i seguenti requisiti:

a) sede legale o una sua dipendenza nel territorio della Regione;

b) capacità gestionali e dotazioni logistico/strutturali consone rispetto agli obiettivi da perseguire;

c) adeguate competenze professionali degli operatori, da valutarsi per titoli ed esperienza nel settore delle risorse umane e nel contesto territoriale di riferimento;

d) assenza di condanne penali in capo agli amministratori, direttori e dirigenti, per delitti contro il patrimonio, l'economia o la fede pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416 bis del codice penale, nonché per delitti o contravvenzioni previsti da leggi in materia di lavoro, previdenza sociale e infortuni sul lavoro;

e) integrale applicazione al proprio personale e ai lavoratori da essi intermediati degli accordi e contratti collettivi di lavoro, nazionali, regionali, territoriali ed aziendali;

f) situazione economica che garantisca la solidità e l'affidabilità dei soggetti.

2. Il provvedimento di accreditamento ha validità quinquennale ed è rinnovabile previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti e del corretto andamento delle attività svolte. Il provvedimento di accreditamento può essere sospeso o revocato in caso di non corretta, inefficace o inefficiente erogazione dei servizi al lavoro o in caso di perdita dei requisiti richiesti.

3. I servizi al lavoro da erogare sono individuati nella convenzione di cui all'articolo 18, comma 3 della legge n. 14/2009. Ai soggetti accreditati non può essere affidato lo svolgimento delle attività di accertamento, verifica, certificazione, perdita o sospensione dello stato di disoccupazione né delle attività di ricezione, gestione ed elaborazione delle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro, di cui all'articolo 14, lett. d) del presente Regolamento.

4. I soggetti accreditati che svolgono servizi al lavoro sono obbligati al rispetto dei parametri uniformi fissati nella convenzione di cui all'articolo 18, comma 3 della legge n. 14/2009 ed hanno l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

 

 

Art. 16

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione regionale e ipotesi di revoca

1. L'autorizzazione regionale di cui all'articolo 19 della legge n. 14/2009 viene rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta previo accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lett. b), dello stesso decreto.

2. L'autorizzazione regionale ha durata biennale. Decorso tale periodo, previa apposita richiesta, l'autorizzazione viene rilasciata, entro i sessanta giorni successivi, a tempo indeterminato previa verifica del corretto andamento delle attività svolte.

3. L'autorizzazione è sospesa o revocata in caso di non corretto svolgimento dell'attività di intermediazione o della perdita dei requisiti giuridici e finanziari richiesti dalla legge n. 14/2009.

4. Possono essere autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, nel territorio regionale e senza fini di lucro, le Università pubbliche e private e gli Istituti pubblici di scuola secondaria, esclusivamente nei confronti dei propri studenti.

5. I soggetti autorizzati hanno l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste. Le agenzie autorizzate hanno l'obbligo di comunicare gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o delle succursali e la cessazione dell'attività.

 

 

CAPO IV

ATTIVITÀ E STRUTTURA DELL'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO E LA SCUOLA (ARLAS)

 

 

Art. 17

Organizzazione e funzioni ulteriori dell'Agenzia regionale per il lavoro e la scuola

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge 18 novembre 2009, n. 14, la Giunta, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione, nomina, ai sensi dell'articolo 21, comma 7 il Comitato di indirizzo dell'ARLAS e il Direttore Generale i quali durano in carica cinque anni. Il Direttore Generale partecipa a riunioni del Comitato di indirizzo senza diritto di voto. (1)

2. Per la costituzione delle articolazioni territoriali su base provinciale dell'ARLAS la Regione opera, in virtù del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, d'intesa con le amministrazioni provinciali.

3. Oltre alle funzioni e alle attività previste nell'articolo 21 della legge n. 14/2009, l'ARLAS svolge, anche attraverso articolazioni territoriali ove costituite, in collaborazione con le Province le seguenti attività:

- compiti di monitoraggio, studio, ricerca ed assistenza tecnica nelle attività relative alle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione sul territorio provinciale;

- compiti di progettazione e di supporto in azioni ed iniziative finalizzate all'integrazione tra le politiche dell'istruzione e della formazione professionale;

- compiti di progettazione e di sviluppo di azioni ed iniziative di contrasto alla dispersione scolastica;

- attività di raccordo tra istruzione, formazione e inserimento lavorativo.

4. L'ARLAS può svolgere a titolo oneroso, attività per altri soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta. Per la stipulazione di contratti di diritto privato con esperti e tecnici esterni e di Convenzioni con società, enti, Camere di commercio ed Università per l'espletamento di particolari servizi, l'Agenzia si conforma ai criteri d'indirizzo gestionali e finanziari fissati dalla Giunta Regionale.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1 del regolamento regionale 13 maggio 2011, n. 3.

 

 

CAPO V

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA PROMOZIONE DELLA REGOLARITÀ DEL LAVORO,

CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE E TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

 

 

Art. 18

Misure per il consolidamento delle imprese emerse

1. La Regione privilegia, nell'erogazione dei contributi economico-finanziari previsti nell'ambito del Fondo per la Qualità del lavoro e nei limiti dei vincoli di bilancio, il sostegno alle imprese che hanno adottato il Piano di emersione di cui all'articolo 13 della legge n. 14/2009 o che intendano consolidare la propria posizione mediante:

a) la realizzazione di specifici progetti di formazione;

b) la realizzazione di investimenti per la creazione di nuovi posti di lavoro;

c) l'assunzione di lavoratori svantaggiati e/o disabili;

d) la creazione di posti di lavoro con incremento netto di occupazione rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

2. Il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti è condizione per il mantenimento dei benefici ottenuti i quali sono revocati qualora l'impresa risulti inadempiente a seguito dei controlli, delle verifiche e degli accertamenti previsti dalla legge regionale e da ogni altra vigente disposizione in materia fiscale, previdenziale e finanziaria.

3. La Regione determina, con gli atti di programmazione di cui al Titolo II della legge n. 14/2009, le modalità di attuazione e di finanziamento degli interventi di cui al comma 1.

 

 

Art. 19

Misure per il miglioramento della qualità e della sicurezza del lavoro

1. La Regione attua azioni e misure per il perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 24 e 25 della legge n. 14/2009 ed in particolare:

a) promuove, nell'ambito del Sistema regionale di Alta Qualità del Lavoro ed a carico del relativo Fondo, alti livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro mediante misure premiali a favore delle aziende virtuose;

b) definisce appositi sistemi di certificazione della sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito della più generale certificazione di "Alta Qualità del Lavoro";

c) promuove e realizza azioni di monitoraggio, sensibilizzazione, informazione e formazione, d'intesa con le altre istituzioni ed organizzazioni competenti e con gli organismi bilaterali e paritetici;

d) promuove la costituzione e l'azione di organismi bilaterali e paritetici;

e) favorisce l'azione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui agli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

f) promuove l'efficace coordinamento degli interventi sul territorio degli enti pubblici competenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

g) promuove interventi ed azioni specifiche a tutela della sicurezza del lavoro per le attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, in raccordo con la normativa sugli appalti pubblici.

2. Le modalità di erogazione dei finanziamenti, a valere sul secondo asse di intervento del Fondo per la Qualità del Lavoro, sono stabilite sulla base dei seguenti criteri:

a) erogazione dei finanziamenti al termine di una procedura guidata, che preveda un preliminare intervento di valutazione dell'assetto aziendale in materia di sicurezza del lavoro da parte di Organismi Paritetici e Bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, in convenzione con i soggetti pubblici, competenti finalizzato ad un giudizio sulla ammissibilità dell'impresa al finanziamento ed alla definizione, in termini quantitativi e temporali, del relativo piano di intervento;

b) certificazione finale dell'impresa, al termine del piano di intervento, sulla "qualità" del sistema di prevenzione, rilasciata da soggetti pubblici e privati abilitati e accreditati presso la Regione, anche tenendo conto dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

3. A valere sulle risorse del Fondo per la Qualità del Lavoro destinate al secondo asse di intervento sono erogati contributi economici alle imprese che si impegnano a migliorare ulteriormente i livelli di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto di parametri normativi di prevenzione da prevedere in tutti gli appalti interni all'impresa e nei confronti di imprese collegate, di fornitura e di distribuzione.

4. A valere sulle risorse del Fondo per la Qualità del Lavoro destinate al terzo asse di intervento, sulla base dei criteri di cui al comma 2, sono erogati contributi economici per l'adeguamento dei luoghi di lavoro alle previsioni normative in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, nell'ambito degli interventi di regolarizzazione ed emersione delle imprese.

5. La Regione eroga i contributi finanziari di cui ai commi precedenti attraverso apposite convenzioni con l'INAIL per creare un adeguato coordinamento con i contributi da quest'ultimo erogati ai sensi dell'articolo 23 decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.


 

 

Art. 20

Azioni per la formazione, l'informazione e la diffusione della cultura della sicurezza e funzionamento del

"Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi per la salute e l'ambiente"

1. La Regione e le Province, con la partecipazione e la collaborazione dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL), per promuovere un'adeguata informazione e formazione in materia di prevenzione dei rischi, in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 25 della legge n. 14/2009 e in attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, sostengono:

a) iniziative di sensibilizzazione e piani di formazione, anche a carattere settoriale o territoriale, proposti dagli Organismi paritetici di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, da Organismi bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale, con priorità per i settori e le categorie ritenute più a rischio;

b) la formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni competenti impegnati nella prevenzione e la costituzione di "unità formative" dedicate specificamente alla prevenzione dei rischi;

c) campagne di monitoraggio, sensibilizzazione, informazione e formazione sul tema della sicurezza ed igiene del lavoro, anche in convenzione con altri enti ed organismi pubblici competenti;

d) l'adozione da parte dei datori di lavoro di pratiche socialmente responsabili intese come predisposizione ed adesione volontaria a codici di condotta, discipline e tutele, sociali ed ambientali, nello svolgimento di attività amministrative, produttive e commerciali e nei rapporti con lavoratori, clienti, utenti e fornitori, anche attraverso l'erogazione di contributi;

e) specifici interventi informativi e formativi di settore in accordo con le agenzie di somministrazione e con gli organismi bilaterali;

f) specifiche unità formative sul tema della sicurezza ed igiene del lavoro nell'ambito dei percorsi educativi di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai percorsi in alternanza scuola/lavoro ed ai contratti di lavoro con finalità formative;

g) l'istituzione di uno "Sportello per la Sicurezza" presso ciascuna ASL che garantisca l'accesso a tutti i soggetti interessati alle attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro erogate dalle strutture appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, in raccordo con l'Assessorato competente in materia sanitaria. L'istituzione dello "Sportello per la Sicurezza" avviene mediante atto di Giunta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge nel quale sono previste le modalità di funzionamento, i compiti e le risorse, umane e finanziarie, necessarie per assicurare l'operatività dello Sportello nonché le forme di collaborazione con gli organismi indicati nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e con ogni altro organismo competente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2.La Regione sostiene e qualifica la partecipazione dei datori e dei prestatori di lavoro e dei loro rappresentanti alle politiche per il miglioramento dei livelli di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro mediante:

a) il sostegno alla costituzione e all'attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o territoriali, di cui agli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della relativa azione partecipativa e di controllo;

b) il sostegno economico all'attività degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e degli altri organismi bilaterali attivi nel campo della sicurezza e salute sul lavoro;

c) la promozione della partecipazione delle parti sociali nelle sedi istituzionali di programmazione e governo delle politiche per la sicurezza del lavoro, in particolare nel Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro.

3. Il finanziamento degli interventi di bonifica degli ambienti di lavoro e di altri interventi volti alla eliminazione o riduzione della esposizione alle sostanze nocive avviene attraverso le risorse disponibili presenti nel "Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi per la salute e l'ambiente" istituito aisensi dell'articolo 25 della legge n. 14/2009. Il Fondo è alimentato dai contributi volontari delle imprese, dai conferimenti di enti pubblici, di enti di natura privata e di soggetti comunque interessati, nonché dalle somme stanziate dalla Regione con la legge di bilancio e nei limiti dei relativi vincoli secondo le modalità determinate con un successivo atto della Giunta Regionale.


 

 

Art. 21

Istituzione del Comitato Regionale di Coordinamento per la sicurezza del lavoro

1. Il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato provvede all'istituzione del Comitato regionale di Coordinamento di cui all'articolo 24 della legge n. 14/2009, secondo le modalità e la composizione previste nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 dal titolo "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro", integrato da un rappresentante regionale dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL).

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 il Comitato di cui al comma 1 è composto:

a) dal Presidente della Regione o da un assessore delegato, con funzioni di presidente;

b) dall'assessore regionale competente in materia di sanità;

c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene pubblica;

d) dal dirigente del dipartimento prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro delle Aziende Sanitarie Locali (ASL);

e) dal responsabile di medicina del lavoro delle Aziende Sanitarie Locali (ASL);

f) dal responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Campania (ARPAC);

g) dal responsabile del settore ispezioni del lavoro della Direzione regionale del lavoro;

h) dal Comandante del Corpo regionale dei vigili del fuoco;

i) dal responsabile della sede periferica dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL);

j) dal responsabile della sede regionale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);

k) dal responsabile della sede regionale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

l) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni di categoria;

m) da quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti nel territorio regionale.

n) da un rappresentante della sede regionale dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL).

3. Il Comitato di cui al comma 1 svolge tutte le attività di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 ed è individuato quale sede di confronto e concertazione con le parti sociali e quale sede istituzionale di riferimento per gli organismi paritetici e bilaterali.

4. Il Comitato, in particolare, organizza periodicamente e coordina, in raccordo con gli Enti e gli organismi competenti, azioni di monitoraggio degli ambienti di lavoro e degli infortuni e malattie professionali, con specifica attenzione ai settori o aree territoriali ritenute più a rischio ed elabora un rapporto biennale sullo "stato degli ambienti di lavoro e della salute dei lavoratori nella Regione".


 

 

Art. 22

Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla sicurezza del lavoro

1. La Regione promuove un sistema coordinato di vigilanza e controllo del lavoro irregolare e della sicurezza sul lavoro che coinvolge gli Assessorati regionali al Lavoro e alla Sanità, il "Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro" di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e all'articolo 24 della legge n. 14/2009 e la "Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

2. Il potenziamento del coordinamento delle attività di vigilanza compiute da ASL, INPS, INAIL, Direzione Regionale del Lavoro, Guardia di Finanza ed enti locali avviene mediante il parziale accollo della Regione dei rimborsi spese per le ispezioni sul lavoro sommerso ed il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro, la qualificazione delle attività di vigilanza delle ASL; il supporto a progetti per potenziare le attività ispettive nei settori a più alto rischio di irregolarità; la realizzazione di procedure informatiche e la creazione di banche dati per la condivisione delle informazioni raccolte dai diversi enti ed istituti con compiti ispettivi e di vigilanza anche in raccordo con le banche dati nazionali; la messa a disposizione di sedi tecniche e strumenti di supporto alle funzioni di coordinamento.

 

 

CAPO VI

MISURE PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ NELL'ACCESSO AL LAVORO

 

 

Art. 23

Misure a sostegno dell'occupazione femminile

1. La Regione, per perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 26 della legge n. 14/2009, realizza interventi specifici per incentivare e sostenere l'occupazione femminile e per rimuovere gli ostacoli che impediscono le progressioni delle carriere professionali.

2. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 2 della legge n. 14/2009, la Regione sostiene, anche con incentivi economici, nell'ambito delle politiche per le pari opportunità, l'adozione di un marchio di certificazione delle produzioni ad esclusiva o prevalente ideazione e realizzazione femminile.

3. La Regione promuove uno specifico raccordo tra i Centri per l'impiego provinciali e specifiche strutture di servizio, anche temporanee, competenti in materia di occupabilità femminile, istituite dalle Province e dai Comuni capoluogo, di cui la Regione sostiene la diffusione su tutto il territorio regionale. Inoltre, la Commissione regionale per il lavoro, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. s) del presente Regolamento, concorre all'elaborazione degli atti di indirizzo per la stipula di Convenzioni operative tra i diversi servizi del territorio.

 

 

Art. 24

Misure a sostegno della conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di cura

1. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 4 della legge n. 14/2009, la Regione dispone la concessione di incentivi a progetti rivolti al potenziamento dei servizi di cura e ne disciplina le modalità di attuazione e di finanziamento, nei limiti dei vincoli di bilancio.

2. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi sociali, programma incentivi per il miglioramento dei servizi di cura e di assistenza domiciliare per le lavoratrici e i lavoratori che assumono compiti di accoglienza e cura di minori, disabili, anziani e altre persone in difficoltà.

3. La Regione finanzia progetti sperimentali proposti da enti pubblici, parti sociali, imprese e gruppi di imprese, che prevedono azioni positive per la flessibilità dell'orario e dei servizi aziendali e sostiene i processi di riorganizzazione aziendale favorevoli alla conciliazione dei tempi.

4. La Regione assicura l'adeguata informazione in merito agli incentivi finanziari ed economici, regionali e nazionali, per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

 

 

CAPO VII

INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

 

 

Art. 25

Misure per l'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili

1. Il collocamento mirato per l'inserimento al lavoro delle persone diversamente abili si realizza con i seguenti strumenti:

a) analisi delle attitudini, capacità e potenzialità professionali dei disabili, delle caratteristiche dell'organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento e delle possibilità più congrue offerte dal mercato del lavoro;

b) interventi di istruzione e formazione professionale, orientamento e tirocini, ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196;

c) azioni di tutoraggio e di supporto all'inserimento professionale, anche rivolte ai contesti familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi;

d) incentivi, contributi e ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della legge 12 marzo 1999 n. 68;

e) incentivi alle assunzioni con le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 12 marzo 1999 n. 68;

f) adeguamenti di posti di lavoro di cui all'articolo 13 comma 1, lettera d), della legge 12 marzo 1999 n. 68;

g) stipula di convenzioni quadro territoriali anche in applicazione della legislazione nazionale;

h) utilizzo di modalità di telelavoro e di ogni altra modalità che favorisca l'accesso al lavoro delle persone disabili;

i) istituzione di organi tecnici per la messa a disposizione dei soggetti affetti da specifiche disabilità, di un'adeguata assistenza tecnico-psicologica e, nel caso del sordomutismo, di interpreti del linguaggio LIS in occasione di colloqui di lavoro.


 

 

Art. 26

Convenzioni

1. La Regione promuove la progettazione e la realizzazione delle Convenzioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, in coerenza con gli strumenti del collocamento mirato e, per quanto concerne le convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12 bis, sostiene il coinvolgimento attivo delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 al fine di raccordare le istanze dei disabili con quelle delle imprese.

2. Sono previste, ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 marzo 1999 n. 68, forme di sostegno alle cooperative sociali e alle imprese sociali che assumono disabili di particolare gravità da individuarsi secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1, lettera t) e dai Piani adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 14/2009.

3. La Giunta Regionale, sentita la Commissione regionale per il lavoro, definisce i presupposti di validazione delle Convenzioni quadro da stipulare con le cooperative sociali ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.

4. Le Province possono autorizzare il prolungamento delle Convenzioni finalizzate all'inserimento dei disabili presso le Cooperative sociali ovvero presso le imprese sociali alle quali il datore di lavoro si impegna ad affidare commesse di lavoro. Tali Convenzioni, nell'ambito di quanto definito nell'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 12 marzo 1999 n. 68, possono essere prolungate fino ad un massimo di dodici mesi, ulteriormente prorogabili per dodici mesi.

 

 

Art. 27

Composizione e funzioni del Comitato tecnico provinciale per i disabili

1. Il Comitato tecnico provinciale di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n.68 e all'articolo 31 della legge n. 14/2009, integrato dai rappresentanti dei disabili di cui all'art. 1 legge 12 marzo 1999 n. 68 e da un rappresentante dell'Unione Italiana Ciechi (UIC) e dell'Ente Nazionale Sordi (ENS), opera in raccordo con i servizi territoriali per la definizione di progetti individualizzati per ogni lavoratore disabile iscritto nelle liste provinciali.

2. Il progetto individualizzato deve contenere:

a) la valutazione delle capacità e delle potenzialità lavorative del soggetto;

b) gli eventuali adattamenti dei luoghi di lavoro e dei mezzi di produzione ed ogni opportuno intervento per favorire l'inserimento lavorativo ed il collocamento mirato;

c) un piano di sostegno e tutoraggio all'inserimento lavorativo, in raccordo con i servizi competenti;

d) gli eventuali corsi di formazione e/o aggiornamento professionale utili all'accrescimento delle competenze del lavoratore disabile;

e) soluzioni lavorative alternative per i soggetti la cui collocabilità presenta particolare difficoltà.

3. Il Comitato tecnico istituito per ogni Provincia, è formato da un numero massimo di 5 esperti scelti tra:

a) personale medico specializzato in materia di inserimento mirato e dell'inserimento lavorativo di lavoratori affetti da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali;

b) personale esperto in materia di formazione professionale, organizzazione del lavoro, ergonomia e sostegno all'autonomia, in possesso di un idoneo titolo di studio universitario o di specializzazione;

c) personale dei servizi sociali della provincia di comprovata esperienza e competenza.

4. Il Comitato tecnico predispone, inoltre, in raccordo con la Commissione di accertamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, gli interventi necessari per realizzare il monitoraggio sui luoghi di lavoro dell'andamento degli inserimenti lavorativi.


 

 

Art. 28

Destinazione e beneficiari del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e Programma annuale di intervento

1. Le risorse finanziarie del "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" di cui all'articolo 32 della legge n. 14/2009 sono impiegate per:

a) le iniziative volte al sostegno e all'integrazione lavorativa delle persone disabili;

b) il rimborso, aggiuntivo rispetto a quello forfettario e parziale previsto a carico del Fondo nazionale, delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per adeguarlo alle possibilità operative delle persone disabili, con riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione di barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa delle persone disabili;

c) le azioni volte al miglioramento qualitativo dell'offerta di lavoro delle persone disabili, con particolare riferimento alle attività formative ed ai tutoraggi;

d) ogni intervento necessario ai fini dell'attuazione della legge 12 marzo 1999 n. 68.

2. Il Programma annuale di intervento del Fondo di cui all'articolo 32, comma 6 della legge n. 14/2009, predisposto per individuare le iniziative da finanziare, contiene:

a) le priorità di intervento;

b) i criteri di riparto del Fondo regionale fra le Province;

c) le risorse economiche assegnate a ciascuna tipologia di intervento;

d) i criteri generali per la disciplina dei procedimenti amministrativi di attribuzione di benefici finanziari.

3. Beneficiari delle agevolazioni e dei contributi finanziati con le risorse stanziate per il Fondo regionale, sono:

a) i datori di lavoro privati e pubblici;

b) le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione;

c) le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

d) le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e agli articoli 12 e 12 bis della legge 12 marzo 1999, n. 68;

e) i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381;

f) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

g) gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

h) gli altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge 12 marzo 1999, n. 68.


 

 

Art. 29

Composizione e funzioni del Comitato regionale per la gestione del Fondo

1. Il Comitato regionale per la gestione del Fondo per i disabili è composto da:

a) l'Assessore regionale al lavoro o suo delegato che lo presiede;

b) due rappresentanti sindacali presenti in Commissione;

c) due rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro presenti in Commissione;

d) i rappresentanti delle associazioni dei disabili di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, presenti in Commissione.

2. Il Comitato formula proposte alla Giunta regionale sulla utilizzazione delle risorse del Fondo regionale e opera la valutazione dell'andamento dello stesso. A tal fine il Servizio regionale competente informa periodicamente il Comitato sulle iniziative finanziate.

3. Il Comitato Regionale ha, altresì, il compito di monitorare i flussi di finanziamento del Fondo previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e, a tal fine, con riguardo ai proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68, può richiedere ai servizi ispettivi copia dei verbali di irrogazione delle sanzioni e segnalare ritardi o omissioni nei pagamenti.

 

 

CAPO VIII

MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI

 

 

Art. 30

Misure per la prevenzione delle crisi occupazionali

1. Al fine di prevenire situazioni di crisi occupazionali territoriali, settoriali ed aziendali secondo la procedura prevista dall'articolo 36 della legge n. 14/2009, la Regione, con il concorso delle Province e degli altri Enti Locali interessati:

a) svolge, con il supporto tecnico dell'ARLAS e con la collaborazione delle Province e degli enti bilaterali, un'attività di monitoraggio e di analisi dell'andamento del mercato del lavoro regionale, dei processi lavorativi e delle loro interazioni con il sistema economico e sociale regionale, al fine di rilevare settori ed aree produttive e/o territoriali ad elevato rischio occupazionale;

b) promuove progetti diretti alla riqualificazione e alla conversione professionale dei lavoratori più esposti al rischio di esclusione ed uscita dal mercato del lavoro;

c) sostiene, anche finanziariamente, processi aziendali di trasformazione organizzativa, di conversione produttiva, di innovazione tecnologica per il mantenimento dei livelli occupazionali e per il miglioramento dei livelli di stabilità dei rapporti di lavoro.

2. La Regione, anche tramite le azioni di cui al comma 1, promuove il raccordo a livello regionale fra le politiche del lavoro e quelle delle attività produttive.

 

 

Art. 31

Piano d'azione sociale e misure per la gestione delle crisi occupazionali

1. La Regione a seguito dell'accertamento, mediante l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, dell'effettiva sussistenza di situazioni di gravi crisi occupazionali ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 3 e 4 della legge n. 14/2009, avvia una procedura di confronto e concertazione con le parti sociali interessate, elabora ed attua il "Piano d'azione sociale", tenendo conto degli indirizzi del Documento di programmazione triennale e del Programma annuale per le politiche del lavoro. Il Piano viene predisposto dall'Assessorato regionale competente in materia di lavoro con il sostegno tecnico dell'ARLAS ovvero delle Agenzie di sviluppo territoriale e/o di altri soggetti a totale o prevalente partecipazione pubblica. Il Piano d'azione sociale approvato dalla Giunta regionale viene attuato dall'Assessorato regionale competente in materia di lavoro anche per il tramite delle Agenzie di sviluppo territoriale, ove costituite, quali strumenti esecutivi, di assistenza e supporto per il coordinamento dei programmi e dei progetti di sviluppo definiti per le aree di crisi.

2. Il Piano d'azione sociale prevede:

a) programmi diretti a favorire la riqualificazione ed il reinserimento lavorativo, anche in forma autonoma o associata, dei lavoratori interessati da crisi occupazionali;

b) progetti volti a sostenere, anche finanziariamente, processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati a contrastare crisi occupazionali, nonché incentivi alla trasformazione di imprese in crisi organizzate in forma di società di capitali in nuove imprese cooperative, anche al fine di consentire l'inserimento in qualità di soci di soggetti svantaggiati, di giovani inoccupati e disoccupati e di lavoratori fuoriusciti dal ciclo produttivo;

c) la promozione dell'azione degli enti bilaterali, volta all'individuazione di soluzioni, anche imprenditoriali, per salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio produttivo, di conoscenze e di competenze;

d) incentivi finalizzati a promuovere l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo da parte dei lavoratori interessati da crisi occupazionali con particolare riferimento alle iniziative nei settori emergenti ed alle iniziative in cui si prevedano potenzialità di sviluppo occupazionale nel medio periodo;

e) incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di lavoratori a rischio di disoccupazione o licenziati a seguito di crisi occupazionali;

f) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;

g) misure volte a favorire la negoziazione di forme di capitalizzazione e di integrazione del reddito dei lavoratori sospesi o licenziati, non beneficiari di trattamenti di natura pubblica, diversi dalla disoccupazione ordinaria;

g bis) incentivi all'esodo. (1)

3. In particolare, il Piano d'azione sociale, tenendo conto della gravità della specifica situazione di crisi occupazionale, provvede ad adottare gli interventi assicurando priorità, ai sensi dell'articolo 36, comma 5 della legge n. 14/2009:

a) alle imprese che, sono entrate in possesso del certificato Alta Qualità del Lavoro dopo aver avuto accesso agli incentivi previsti dal terzo asse di intervento;

b) alle imprese che, dopo aver ottenuto il certificato Alta Qualità del Lavoro, si sono impegnate a migliorare ulteriormente la qualità del lavoro in base a quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 14/2009;

c) alle imprese che hanno ottenuto il certificato Alta Qualità del Lavoro e che si sono impegnate a mantenere i livelli attuali di qualità del lavoro.

4. Il Piano d'azione sociale viene predisposto da una sola Provincia qualora lo stato di crisi riguardi esclusivamente il suo territorio, nel rispetto degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale e trasmesso dalla Provincia interessata all'Assessorato regionale competente in materia di lavoro il quale lo presenta alla Giunta regionale per la sua approvazione.

5. La Provincia dà attuazione al Piano d'azione relativo al proprio territorio approvato dalla Giunta regionale anche avvalendosi del supporto dell'ARLAS.

 

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1 del regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 9.

 

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

 

 

Art. 32

Il piano formativo individuale

1. Il piano formativo individuale definisce, ai sensi dell'articolo 43, comma 4 della legge n. 14/2009, il percorso di formazione formale e le attività di affiancamento nella formazione non formale dell'apprendista in relazione alla qualifica da conseguire. A tal fine la Giunta regionale definisce criteri e modalità per la formulazione dei piani formativi individuali.

2. I Centri per l'impiego territorialmente competenti svolgono, ove richiesto, attività di assistenza all'impresa e all'apprendista per la redazione dei piani formativi.

3. Il piano formativo è valutato e validato dagli organi competenti per i diversi tipi di apprendistato individuati con apposito atto dalla Regione.

 

 

Art. 33

Il tutor aziendale

1. Il tutor aziendale affianca l'apprendista, durante l'intero percorso formativo delineato nel piano formativo individuale, assicurando la regolare erogazione della formazione non formale in azienda.

2. Ciascun tutor può affiancare non più di cinque apprendisti.

3. La formazione e le competenze del tutor aziendale sono quelle stabilite dal Decreto del Ministro del Lavoro del 28 febbraio 2000.

4. Le forme di raccordo tra il tutor aziendale e l'eventuale ente di formazione esterno sono previste nel piano individuale di formazione.

5. Nelle aziende artigiane e nelle piccole imprese fino a quindici dipendenti il ruolo del tutor aziendale può essere svolto dal datore di lavoro, purché in possesso delle competenze adeguate richieste esplicitamente per i diversi tipi di apprendistato e per i diversi piani formativi, o da un lavoratore con più di due anni di esperienza nel contesto aziendale inquadrato in un livello pari o superiore rispetto alla qualifica professionale che l'apprendista conseguirà al termine del percorso formativo.

 

 

Art. 34

Certificazione delle competenze e dei crediti formativi

1. Le competenze conseguite dall'apprendista sono attestate dai datori di lavoro al termine del percorso previsto dal piano formativo individuale tenendo conto delle attestazioni del tutor aziendale e certificate ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 14/2009. La certificazione rilasciata al lavoratore è comunicata al Centro per l'impiego competente per territorio.

2. La certificazione della formazione formale esterna è rilasciata al lavoratore dall'Ente erogatore (Poli Formativi, Enti accreditati) e comunicata al Centro per l'impiego competente per territorio. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo.

3. Gli apprendisti che effettuano l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione al termine del contratto sostengono presso le Province l'esame per conseguire la qualifica corrispondente al profilo professionale secondo le modalità disposte con apposito atto dalla Giunta regionale.

4. I lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante che ne fanno richiesta e possiedono i requisiti richiesti dalle norme regionali vigenti sono ammessi a sostenere gli esami per conseguire la qualifica professionale rilasciata dalla Regione.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

                                                                                                             Bassolino