Regolamento Regionale 18 settembre 2018, n. 7.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 68 del 18 settembre 2018


"Ulteriori modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, articolo 54, comma 1, lettera b) - Disposizioni regionali per la formazione professionale)"



La Giunta regionale


ha deliberato


Il Presidente della Giunta regionale


visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

visto il regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. b) - Disposizioni regionali per la formazione professionale);

vista la delibera della Giunta regionale n. 388 del 19 giugno 2018;

considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Modifiche al regolamento regionale n. 9 del 2010)

1. Il Regolamento regionale 2 aprile 2010 n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, articolo 54, comma 1, lettera b) - Disposizioni regionali per la formazione professionale), è così modificato:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Definizioni

1. Per "standard professionale" è da intendersi la descrizione delle competenze che caratterizzano un profilo professionale in relazione all'esercizio delle attività attese da quest'ultimo. Lo standard professionale è articolato in Unità di Competenza (UC) autoconsistenti, che costituiscono l'unità minima certificabile.

2. La "qualifica" è da intendersi, in coerenza con le prescrizioni di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, come il risultato formale e certificato di un processo di valutazione e convalida delle competenze.

3. Per "competenza" si intende la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, così come declinati all'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92).

4. Per "conoscenze" si intendono i saperi di riferimento dell'attività professionale e possono essere di tipo teorico, metodologico o contestuale, secondo la declinazione fornita dall'Allegato 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13).

5. Per "abilità" si intende la capacità di applicare conoscenze ed utilizzare un saper fare per portare a termine compiti e risolvere problemi; esprime le componenti tecniche, applicative o relazionali per l'esercizio della competenza.

6. Il "profilo professionale" rappresenta la descrizione della figura professionale con un elevato livello di dettaglio in termini di declinazione delle competenze in relazione alle attività che la figura deve saper svolgere.";

b) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione implementa, con appositi atti di Giunta, gli standard individuati a livello nazionale per specifiche figure professionali, ed istituisce un'apposita sezione del Repertorio regionale di cui al precedente articolo 3, specificamente dedicata a profili professionali e attività regolamentate, elaborando, per ciascun profilo, specifiche schede in cui sono riportati gli elementi normativi, identificativi, amministrativi e procedurali di riferimento.";

c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Criteri metodologici per la definizione delle qualifiche professionali

"1. La Regione definisce con apposito atto di Giunta:

a) le linee di indirizzo per la standardizzazione delle Qualificazioni Professionali regionali, garantendone:

1) la coerenza con le "specifiche tecniche" di cui all'Allegato 2 del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015;

2) laddove applicabile, la referenziazione ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nonché al quadro europeo delle qualificazioni (EQF), attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF;

b) le procedure per lo svolgimento degli esami finali volti al conseguimento del Certificato di Qualificazione Professionale, sia in esito a percorsi formali che a seguito di erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e/o informali.

2. La struttura amministrativa regionale competente in materia di istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili:

a) istituisce il "Gruppo Tecnico Regionale" (GTR), coordinato dal Responsabile della suddetta struttura amministrativa, e composto da almeno due referenti della stessa, con presidio trasversale su tutte le azioni messe in campo e, tenendo conto delle specificità dei Settori Economico Professionali (SEP) da trattare, da referenti delle strutture amministrative regionali preposte ratione materiae, da rappresentanti del Partenariato economico e sociale e delle Associazioni degli operatori accreditati che erogano Servizi di Istruzione e Formazione Professionale;

b) adotta gli atti amministrativi di approvazione delle Qualificazioni Professionali in esito ai lavori di istruttoria del "Gruppo Tecnico Repertorio" (GTR) e tutti gli atti connessi e consequenziali per la compiuta operatività di quanto sopra indicato.";

d) il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"4. La progettazione dei percorsi formativi deve avvenire in maniera da soddisfare l'esigenza di certificazione delle competenze come categoria fondativa del sistema di riconoscimento e valutazione, in relazione allo standard formativo di riferimento. La progettazione dei percorsi formativi deve assicurare l'articolazione delle UC in "Unità Formative" (UF), come definite dal successivo articolo 7, comma 2, in grado di assicurare anche, laddove possibile, il collegamento con il sistema di istruzione e con quello del riconoscimento dei crediti formativi.";

e) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Definizioni

1. Per "standard formativo" si intende l'insieme degli elementi e delle regole che attengono alla progettazione ed erogazione dei percorsi di formazione professionale: articolazione dei percorsi in UF e Moduli, modalità didattiche di tenuta dei corsi formativi e i contenuti di qualità nei termini di durata oraria, professionalità dei docenti, attrezzature minime necessarie nonché l'insieme dei requisiti di accesso al percorso e di certificazione degli esiti formativi, altri eventuali elementi che si ritiene di dover indicare al fine di garantire la trasparenza e la qualità dei percorsi. Lo standard formativo va imprescindibilmente rapportato agli standard professionali di cui al capo I del presente Regolamento.

2. L'"Unità Formativa" (UF) è la "porzione" di percorso formativo che consente l'acquisizione delle UC ricomprese nello standard professionale di riferimento. Le UF rappresentano l'interfaccia tra il sistema della progettazione/erogazione della formazione e il sistema della certificazione delle competenze acquisite. I "moduli" sono invece relativi a contenuti e attività del percorso formativo che non hanno uno specifico corrispettivo nello standard professionale certificabile.

3. Per "percorso formativo" si intende il singolo progetto di formazione idoneo a raggiungere il conseguimento delle competenze di cui allo standard professionale di riferimento.";

f) l'articolo 10 è abrogato;

g) l'articolo 11 è abrogato;

h) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

Sistema regionale di certificazione delle competenze

1. Il sistema regionale di certificazione delle competenze definisce gli obiettivi, le modalità attuative e le procedure operative per la verifica e la formalizzazione delle competenze acquisite in tutti i contesti formali, non formali e informali, al fine di creare un collegamento funzionale tra istruzione, formazione ed occupazione.

2. Con apposita deliberazione di Giunta sono definite le modalità concrete di accertamento e certificazione delle competenze acquisite dai soggetti, i modelli attestatori da utilizzare per la certificazione, nel rispetto delle indicazioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di standard di certificazione, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 13/2013 e al Decreto Interministeriale 30 giugno 2015, nonché le procedure di riconoscimento dei crediti formativi.

3. Con successivi atti dirigenziali la Regione definisce le linee di indirizzo dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e/o informali, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 del D. Lgs n. 13/2013 e dagli articoli 5 e 6 del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 e relativi Allegati 5, 7 e 8, al fine di garantire gli standard minimi di processo e attestazione ivi previsti.

4. Il sistema regionale di certificazione fa riferimento agli standard ricompresi nel Repertorio Regionale di cui al precedente articolo 3 di questo Regolamento.";

i) l'articolo 14 è abrogato;

j) l'articolo 15 è abrogato;

k) il comma 6 dell'articolo 16 è soppresso;

l) al comma 2 dell'articolo 19 le parole da ", l'ARLAS" a "finalità" sono soppresse;

m) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Art. 20

Elenco regionale degli Operatori pubblici e privati che erogano Servizi di Istruzione e Formazione Professionale

1. L'elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere attività formative nel territorio della Regione di cui all'articolo 42, comma 6, della L.R. n. 14/2009, è articolato in specifiche Sezioni dedicate relative a:

a) Offerta formativa finalizzata a qualificazione, specializzazione professionale, formazione permanente, formazione abilitante, istruzione e formazione tecnica superiore e alta formazione;

b) Offerta formativa finalizzata ai percorsi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) regionale;

c) Servizi per il lavoro.

2. L'Elenco Regionale è affiancato da un sistema di rating e premialità dei servizi di formazione riservato ai soggetti accreditati per valutarne l'affidabilità e la qualità dei servizi;

il sistema consente sia l'assegnazione di finanziamenti in relazione alla qualità delle prestazioni, sia l'informazione e l'orientamento della libera scelta degli utenti sui percorsi formativi da frequentare.

3. Con apposito atto di Giunta e decreti di attuazione, la Regione adotta gli indirizzi operativi per l'accreditamento degli organismi di formazione e di orientamento finanziati e autofinanziati, le procedure per l'iscrizione, le modalità di tenuta e le cause di sospensione o di revoca dell'iscrizione nell'Elenco degli organismi accreditati.";

n) al comma 1 dell'articolo 21 le parole da: ", mediante" a "ARLAS," sono soppresse;

o) al comma 2 dell'articolo 22 le parole da: ", anche" a "scuola" sono soppresse;

p) l'articolo 24 è così modificato:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Fascicolo elettronico del lavoratore";

2) il comma 1 è soppresso;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La struttura amministrativa regionale competente in materia di istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili definisce con atti dirigenziali le caratteristiche del fascicolo elettronico del lavoratore, nonché le modalità per il rilascio dello stesso a tutti coloro che ne facciano richiesta, in conformità all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 15, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

q) il comma 3 dell'articolo 30 è soppresso;

r) al comma 1 dell'articolo 32 le parole da: "tenuto" a "ARLAS" sono soppresse.



Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                     De Luca