Regolamento Regionale 9 settembre 2022, n. 8.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 76 del 9 settembre 2022


"Regolamento regionale di attuazione della Legge regionale 3 agosto 2020, n. 35 in materia di Istituzione del servizio di Psicologia di base"

 

La Giunta regionale


ha deliberato


Il Presidente della Giunta regionale


visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto l'articolo 56 dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la legge regionale 3 agosto 2020, n. 35 "Istituzione del servizio di Psicologia di base e modifiche delle leggi regionali 7 agosto 2017, n. 25 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità) e 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013)";

vista la delibera della Giunta regionale n. 332 del 28 giugno 2022;

considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto

 

Emana


il seguente Regolamento:


Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione della Legge regionale 3 agosto 2020, n. 35 "Istituzione del servizio di Psicologia di base e modifiche delle leggi regionali 7 agosto 2017, n. 25 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità) e 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013)", di seguito denominata legge regionale, disciplina:

a) la formazione degli elenchi provinciali degli psicologi di base e la gestione degli incarichi convenzionali, di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale;

b) la definizione delle specifiche competenze e dei titoli dello psicologo di base, di cui all'articolo 4, comma 5 della legge regionale;

c) la disciplina delle modalità organizzative e l'individuazione delle strutture regionali che collaborano all'esercizio della funzione dell'Osservatorio regionale, di cui all'articolo 6, comma 3 della legge regionale.

2. In armonia con le finalità della legge regionale, il presente regolamento promuove lo sviluppo omogeno del servizio di Psicologia di base sul territorio regionale al fine di generare un incremento di salute e di equità di accesso alle cure, un abbassamento delle soglie di accesso alle cure psicologiche e una riduzione degli interventi inappropriati e dei costi associati.



 

Art. 2

Elenchi degli Psicologi di base

1. È istituito presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale (ASL) del Servizio Sanitario Regionale della Campania l'elenco degli psicologi di base.

2. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale, possono iscriversi negli elenchi i professionisti in possesso alla data di presentazione dell'istanza dei seguenti requisiti:

a) Diploma di Laurea (Laurea Magistrale in Psicologia (Classe LM-51 - ex D.M. 270/2004) o Laurea Specialistica in Psicologia (Classe 58/S – ex D.M. 509/1999);

b) iscrizione all'Albo degli psicologi;

c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o regionale;

d) specifiche competenze e titoli, di cui agli articoli 3 e 4;

e) attestato di abilitazione rilasciato dalla Regione Campania a seguito della frequenza e superamento dell'esame finale di specifico corso semestrale regolamentato dalla Giunta regionale sul tema dello psicologo di base e sulle cure primarie.

3. In fase di prima applicazione ed in attesa della realizzazione dei corsi abilitanti di cui alla lettera e) del comma 2, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge regionale, accedono agli elenchi istituiti presso ciascuna ASL della Regione Campania gli psicologi e gli psicologi psicoterapeuti che ne fanno domanda e che documentano l'esercizio di attività̀ almeno biennale, con qualsiasi tipo di contratto, nelle ASL, nelle Aziende Ospedaliere, negli Istituti di Ricerca e Cura a carattere Scientifico (IRCCS) e nelle strutture convenzionate della Regione Campania. Per i candidati che presentano attestazione di struttura convenzionata è necessaria documentazione fiscale che comprova l'attività̀ contrattualmente svolta.



 

Art. 3

Specifiche competenze degli Psicologi di base

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5 della legge regionale, lo Psicologo di base partecipa ai servizi di assistenza territoriale e ai processi di promozione e di tutela della salute in una logica di sanità di iniziativa, opera in collaborazione con équipe multiprofessionali, attraverso servizi accessibili centrati sulla persona e sulla comunità.

2. L'attività dello Psicologo di base è volta a intercettare i bisogni di salute psicologica della persona e della collettività attraverso azioni di:

a) promozione del benessere psicologico e degli stili di vita salutari;

b) sostegno ai processi di adattamento nelle condizioni critiche lungo l'arco del ciclo di vita;

c) intervento nelle condizioni di disturbi psicologici lievi e/o transitori (disturbi psicologici comuni) e/o di lievi criticità relazionali;

d) consultazione e integrazione con i servizi specialistici nelle condizioni di esordio di disturbi psicologici o di disagio inespresso.

3. Lo Psicologo di base possiede adeguate competenze in merito alla gestione di:

a) iniziative di promozione a livello individuale, relazionale e di comunità di stili di vita salutari;

b) problemi legati all'adattamento, quali elaborazione dei lutti, perdita del lavoro, separazioni, diagnosi di malattia e cronicità;

c) problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia Covid 19;

d) sintomatologia ansioso-depressiva;

e) problemi legati alle fasi di transizione del ciclo di vita;

f) condizioni di stress e disagi emotivi transitori;

g) sostegno psicologico nelle condizioni di malattia e, in particolare, nell'adattamento alle condizioni di malattia cronica;

h) valutazione dei processi psicosomatici e somatopsichici che regolano il rapporto tra salute e malattia;

i) vulnerabilità psico-sociale;

l) lavoro in équipe sanitarie multiprofessionali;

m) richieste improprie di prestazioni sanitarie;

n) sviluppo della relazione tra personale sanitario e utenza e gestione delle criticità;

o) integrazione funzionale della psicologia di base con i servizi specialistici di secondo livello di salute mentale, psicologia, psicologia ospedaliera, psicoterapia e degli altri servizi sanitari e sociosanitari.



 

Art. 4

Titoli dello Psicologo di base

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5 della legge regionale, sono considerati titoli preferenziali nell'ambito delle funzioni previste dalla legge regionale il possesso di uno dei seguenti titoli di studio post-laurea:

a) Diploma di Scuola di specializzazione di Area Psicologica;

b) Diploma di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca;

c) Dottorati di ricerca in ambito psicologico;

d) Master universitari di primo e di secondo livello in area psicologica.

2. La rilevanza del titolo è definita in ragione della sua pertinenza con la funzione da svolgere nelle seguenti aree:

a) Psicologia della salute;

b) Psicologia pediatrica;

c) Psiconcologia;

d) Psicologia sociale e applicata;

e) Psicosomatica;

f) Psicopatologia evolutiva;

g) Psicopatologia dell'adulto;

h) Psicotraumatologia;

i) Psicologia medica;

l) Psicologia perinatale sanitario e utenza e gestione delle criticità.




Art. 5

Procedure per l'iscrizione negli elenchi dello Psicologo di base

1. Previa indizione di avviso pubblico da parte della ASL territorialmente competente, le istanze di iscrizione negli elenchi dello Psicologo di base e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono presentate, esclusivamente in via informatica e digitale, nelle forme previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

2. Il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 è documentato:

a) con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per i titoli accademici e di studio;

b) con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, per i titoli di servizio prestato presso una Amministrazione Pubblica o un gestore di Pubblico Servizio;

c) i titoli conseguiti presso soggetti privati o esteri devono essere allegati alla domanda di partecipazione in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.

3. La ASL competente, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza adotta il provvedimento di iscrizione oppure comunica all'interessato il provvedimento di diniego.

4. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, fatta salva ogni responsabilità, a termini di legge.

5. L'elenco e i relativi documenti sono pubblici ed è diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia.

6. La modulistica per la presentazione dell'istanza ed ogni altra indicazione tecnica sono definite con atti dirigenziali delle singole AASSLL e sono pubblicate in evidenza sul portale istituzionale delle stesse, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



 

Art. 6

Gestione dell'elenco e degli incarichi convenzionali

1. Le singole AASSLL aggiornano l'elenco con cadenza biennale nel rispetto degli istituti contrattuali nazionali e regionali per il personale convenzionato e provvedono d'ufficio alla revisione periodica dell'elenco degli psicologi iscritti al fine della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.

2. Sono espunti dall'elenco, con provvedimento espresso del dirigente competente, i soggetti che:

a) presentano espressa richiesta di cancellazione;

b) perdono i requisiti per l'iscrizione.

3. L'avvio del procedimento di cancellazione, se non avviene ad istanza di parte, è comunicato agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni.

4. Le singole AASSLL, nel rispetto degli istituti contrattuali nazionali e regionali per il personale convenzionato, provvedono a disciplinare il rapporto convenzionale con gli Psicologi di base, fermo restando la possibilità di ricorrere a modelli contrattuali per l'attuazione di progetti finalizzati di cui all'articolo 15octies del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel rispetto dei limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente.



 

Art. 7

Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio regionale

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale, è istituito l'Osservatorio regionale con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo delle attività prestate dallo psicologo di base, anche in relazione alla predisposizione dei programmi didattici delle attività formative inerenti ai servizi di psicologia di base e al coordinamento delle stesse in raccordo con la Direzione Generale competente in materia di sanità.

2. L'Osservatorio svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

3. L'Osservatorio regionale dura in carica 3 anni ed è composto da:

a) un dirigente psicologo per ciascuna ASL;

b) un dirigente psicologo ospedaliero;

c) due psicologi nominati dell'Ordine degli psicologi della Campania;

d) due docenti universitari;

e) un rappresentante di una società scientifica di psicologia;

f) un rappresentante di un'organizzazione sindacale rappresentativa della categoria,

g) un rappresentante dei medici di medicina generale;

h) un rappresentante dei pediatri di libera scelta;

i) un funzionario della Regione Campania con competenze e titoli in ambito psicologico;

l) un dipendente della Regione Campania con funzioni di segretario.

4. Le funzioni di Presidente dell'Osservatorio sono svolte dal Direttore Generale della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania o suo delegato.

5. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa istruttoria della struttura amministrativa regionale competente in materia di Tutela della Salute.

6. All'atto del primo insediamento, l'Osservatorio dispone le proprie specifiche modalità di funzionamento, nell'ottica della flessibilità e della efficacia.

7. L'Osservatorio, nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti e in relazione ai temi trattati, può essere integrato da esperti del settore, su proposta di uno dei componenti approvata da almeno la metà più uno dei membri.

8. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta, in alcun caso, il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza, indennità o rimborsi spese. La struttura amministrativa regionale competente in materia di Tutela della salute garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento delle funzioni e dei compiti dell'Osservatorio, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

9. L'Osservatorio presenta alla Giunta regionale e al Consiglio regionale una relazione annuale sull'attività svolta. La relazione annuale è pubblicata in apposita sezione del sito istituzionale della Regione e alla stessa è data adeguata pubblicità.


 


Art. 8

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, l'Osservatorio, entro 180 giorni dalla data di insediamento, predispone il programma didattico e definisce i criteri di accesso al corso abilitante di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) ai fini della successiva adozione da parte della Direzione generale competente per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale.

2. In sede di prima applicazione, la Direzione generale competente per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale può adottare eventuali provvedimenti per assicurare l'uniforme applicazione della disciplina transitoria sull'intero territorio regionale e il passaggio dalla fase transitoria a quella a regime.



 

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.        

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                      De Luca