Regolamento Regionale 9 novembre 2015, n. 5.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 66 del 10 novembre 2015


"Modifiche al Regolamento 20 dicembre 2013, n. 10 (Regolamento di esecuzione dell'art. 1, comma 90 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5)".

 

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale


visto l'articolo 121, quarto comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la delibera della Giunta regionale n. 409 del 9 settembre 2015 (Modifiche al Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 90 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 – Comitato di indirizzo e monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale della Regione Campania);

vista l'approvazione da parte del Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 2015;


Emana


il seguente Regolamento:

Art.1

(Modifiche al regolamento 20 dicembre 2013, n. 10)

1. Al regolamento regionale 20 dicembre 2013, n. 10 - Regolamento di esecuzione dell'articolo 1, comma 90, della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 – (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 – 2015 della regione Campania – legge finanziaria regionale 2013 ) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"2. Il Comitato del TPL è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore regionale o da un consigliere regionale da lui delegato ed è composto:

a) dal sindaco metropolitano o da un proprio dirigente competente per materia da lui delegato (in alternativa dal vice sindaco o da un consigliere metropolitano da lui delegato);

b) dal Presidente della provincia di Avellino, o da un proprio dirigente competente per materia da lui delegato (in alternativa dal vice Presidente o da un consigliere da lui delegato);

c) dal Presidente della provincia di Caserta, o da un proprio dirigente competente per materia da lui delegato ( in alternativa dal vice Presidente o da un consigliere da lui delegato);

d) dal Presidente della provincia di Benevento, o da un proprio dirigente competente per materia da lui delegato (in alternativa dal vice Presidente o da un consigliere da lui delegato;

e) dal Presidente della provincia di Salerno, o da un proprio dirigente competente per materia da lui delegato ( in alternativa dal vice Presidente o da un consigliere da lui delegato);

f) dagli Assessori ai trasporti dei comuni capoluogo.";

b) i commi 3 e 4 dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3. I componenti del comitato impossibilitati a partecipare alle riunioni possono trasmettere osservazioni e contributi per iscritto; le osservazioni sono comunicate ai presenti e messe agli atti.

"4. Le sedute del Comitato del TPL sono valide con la presenza di un terzo dei componenti in carica incluso il Presidente. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta e, in caso di parità nella votazione, prevale il voto del Presidente.";

c) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"1. La segreteria amministrativa ha sede presso la struttura regionale competente in materia di trasporti ed è composta da tre a cinque dipendenti della Giunta regionale, di cui uno con funzioni di responsabile e designati dal presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale o da un Consigliere regionale da lui delegato."

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                             De Luca