Regolamento Regionale 18 marzo 2024, n. 2.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 24 del 18 marzo 2024


"Regolamento di attuazione dell'articolo 39, comma 3, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) in materia di esercizio dei servizi autorizzati di linea con autobus, senza oneri a carico della regione e degli enti locali."


La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

 

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione; 

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6

visto l'articolo 56, dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare; 

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali); 

vista la legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania); 

vista la delibera della Giunta regionale n. 571 del 18 ottobre 2023;

vista l'approvazione, con proposta di modifica, da parte del Consiglio regionale nella seduta del 15 gennaio 2024;

vista l'approvazione, di errata corrige successivamente rilevata, da parte del Consiglio regionale nella seduta del 14 febbraio 2024;

vista la delibera della Giunta regionale n. 111 del 7 marzo 2024; 


Emana 

il seguente Regolamento:

 

INDICE 

Art. 1 Oggetto e finalità 

Art. 2 Definizioni 

Art. 3 Amministrazioni Competenti 

Art. 4 Disciplina del servizio 

Art. 5 Autorizzazione 

Art. 6 Documentazione

Art. 7 Verifica di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione

Art. 8 Comunicazione di inizio servizio

Art. 9 Domande di modifica dei servizi e subaffidamento

Art. 10 Comunicazione di sospensione o cessazione del servizio

Art. 11 Impiego ed utilizzo del materiale rotabile 

Art. 12 Obblighi delle imprese

Art. 13 Documentazione da tenere a bordo dell'autobus

Art. 14 Obblighi delle Pubbliche Amministrazioni 

Art. 15 Diritti dei passeggeri e tutela dei consumatori

Art. 16 Attività di vigilanza, monitoraggio e controllo 

Art. 17 Infrazioni

Art. 18 Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

Art. 19 Norme transitorie e finali 

Art. 20 Disposizione finanziaria

Art. 21 Entrata in vigore


 

 

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Al fine di assicurare la migliore accessibilità e fruibilità del territorio regionale, anche in funzione delle relazioni con le Regioni contermini, il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 39, comma 3, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania), delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza, nonché del Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, disciplina i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico con autobus svolti, senza oneri finanziari a carico della Regione e degli enti locali competenti, in regime di concorrenza.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresì, ai servizi di trasporto di persone classificati gran turismo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), n. 6), della legge regionale n. 3/2002, ed ai servizi speciali riservati a categorie specifiche di utenti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera a), n. 2), della legge regionale n. 3/2002



 

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "Servizi autorizzati": i servizi di trasporto pubblico di linea con autobus di competenza della Regione o degli enti locali, senza oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione, per i quali non sussistono obblighi di servizio, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, aventi le seguenti caratteristiche:

1) offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone;

2) itinerari, orari e frequenze predeterminate;

3)  svolgimento continuativo o periodico;

4) tariffa libera predeterminata autonomamente dall'esercente il servizio;

b) "Servizi interregionali": i servizi di trasporto pubblico di linea con autobus, di competenza regionale o statale, ad offerta indifferenziata, aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti e che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che collega almeno due regioni contermini; 

c) "Linea": il collegamento tra la prima e l'ultima fermata prevista o il collegamento con la prima fermata e rientro alla stessa fermata di partenza (percorso circolare);

d) "Relazioni di traffico": il collegamento tra due località in cui è consentito che il viaggiatore salito a bordo in una di esse possa scendere nell'altra;

e) "Programma di esercizio": il programma predisposto dall'impresa ove vengono indicate le specifiche della linea, il periodo di esercizio (continuativo o periodico), l'itinerario, le fermate, i tempi di percorrenza, gli orari, le frequenze, il capolinea e qualsiasi altra informazione riguardante il servizio;

f) "Durata dell'autorizzazione": il termine fissato per l'esercizio del servizio per il quale si richiede autorizzazione amministrativa;

g) "Tariffa libera": una tariffa predeterminata autonomamente dall'esercente il servizio, con l'assenza quindi di un corrispettivo e/o di un contributo erogato a qualsiasi titolo da parte dello Stato, della Regione, delle Province o dei Comuni, per il servizio di trasporto effettuato;

h) "Impresa": il soggetto, in qualsiasi forma costituita, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone di cui al Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, iscritta al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice civile;

i) "Autobus": veicolo adibito al servizio di linea classificato, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b), ed immatricolato ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

j) "Autobus in disponibilità": gli autobus immatricolati ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 285/1992 sulla cui carta di circolazione è indicata l'impresa esercente il servizio di trasporto; 

k) "Autobus di rinforzo": gli autobus locati temporaneamente dall'impresa autorizzata a svolgere i servizi di linea, che sono in disponibilità di imprese diverse, abilitate al trasporto di persone su strada e iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice civile.



 

Art. 3

Amministrazioni Competenti

1. Sono di competenza della Regione i servizi interregionali di trasporto di persone che attraversano il territorio di più di due province o che colleghino regioni limitrofe su un percorso di lunghezza inferiore a 250 km la cui maggiore percorrenza si svolge nel territorio della regione Campania. L'attività tecnico-amministrativa inerente al rilascio di autorizzazione all'esercizio di servizi di linea di competenza regionale è svolta con il supporto dell'Agenzia Campania Mobilità infrastrutture e reti (di seguito ACaMIR). In caso di servizi che colleghino regioni limitrofe, nell'ambito della procedura volta all'autorizzazione da rilasciare deve essere conseguita una intesa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con la regione nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso.

2. È di competenza della Città Metropolitana e delle Province: 

a) l'attività tecnica - amministrativa inerente al rilascio di autorizzazione all'esercizio di servizi di linea che si sviluppano all'interno dello stesso territorio provinciale, previo parere favorevole della Regione, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3/2002, rilasciato esclusivamente sulla base del principio di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi;

b) l'attività tecnica - amministrativa inerente al rilascio di autorizzazione all'esercizio di servizi che raggiungano Comuni di una Provincia limitrofa, la cui maggiore percorrenza si svolge nel territorio della Provincia stessa. In quest'ultimo caso la Città Metropolitana o la Provincia, nell'ambito della procedura seguita, deve raggiungere un'intesa con l'altra Provincia interessata nonché ricevere il parere favorevole della Regione, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3/2002, rilasciato esclusivamente sulla base del principio di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi.

3. È di competenza dei Comuni l'attività tecnica - amministrativa inerente al rilascio di autorizzazione all'esercizio di servizi di linea che si sviluppano all'interno del territorio dello stesso Comune, oltre alle linee che partendo dal territorio del Comune medesimo siano dirette verso il territorio di altro Comune limitrofo, la cui maggiore percorrenza si svolge nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione. In questo ultimo caso, nell'ambito della procedura seguita, rimane comunque necessario coinvolgere anche il Comune attraversato, al fine di raggiungere una preventiva intesa e acquisire parere favorevole della Regione, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3/2002, rilasciato esclusivamente sulla base del principio di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi.

4. Le intese e i pareri di cui ai commi 2 e 3 non possono essere negati se non con atto motivato, opportunamente trasmesso all'azienda richiedente, nel rispetto comunque dei principi di cui al presente regolamento, ovvero possono essere soggette a prescrizioni nel rispetto del principio di ragionevolezza. 



 

Art. 4

Disciplina del servizio

1. I servizi autorizzati sono disciplinati dalla normativa euro-unitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle norme regolamentari delle Amministrazioni autorizzanti il servizio e da ogni norma regolamentare o contrattuale del settore. 



 

Art. 5

Autorizzazione

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico è subordinato al rilascio di autorizzazione amministrativa, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, libera prestazione dei servizi, divieto di abuso di posizione dominante e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3/2002.

2. Ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3/2002, l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione o dagli enti locali competenti, previo parere favorevole della Regione, per la durata massima di cinque anni, salvo durata inferiore richiesta dall'impresa. In occasione di manifestazioni di particolare rilevanza possono essere autorizzati servizi correlati alla durata degli eventi medesimi.

3. Le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale vigente possono presentare ai sensi degli articoli 6, 8, 9 e 10 della legge regionale n. 3/2002 all'amministrazione competente, come definita all'articolo 3, istanza di autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto di cui al presente regolamento. Nel caso di raggruppamenti di imprese, consorzi e aggregazioni di imprese, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. In tal caso, l'autorizzazione è redatta a nome di tutte le imprese facenti parte dei raggruppamenti di imprese, dei consorzi e aggregazioni di imprese.

4. L'autorizzazione rilasciata all'impresa di trasporto non costituisce diritto di esclusiva per l'effettuazione del servizio sull'itinerario cui si riferisce.

5. Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'autorizzazione per un servizio di linea e del procedimento relativo alle modifiche di un servizio già autorizzato è di sessanta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda. La Regione si esprime sulla richiesta di parere formulata dall'ente locale competente entro quarantacinque giorni. 

6. Il termine per la conclusione del procedimento relativo al rinnovo senza modifiche di un servizio già autorizzato è ridotto alla metà. 

7. Entro i termini indicati, l'Ente competente provvede a rilasciare l'autorizzazione ovvero a comunicare all'interessato il provvedimento di diniego. È fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di sospensione dei termini di conclusione del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. L'autorizzazione, ovvero il parere regionale di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale n. 3/2002, sono rilasciati dagli enti competenti esclusivamente sulla base del principio di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi, come definito all'articolo 39, comma 3, della legge regionale n. 3/2002.

9. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, l'impresa è tenuta ad ottenere i relativi nulla osta tecnici dagli enti gestori delle strade su cui insistono percorso e fermate oggetto di autorizzazione, salvo che i medesimi non siano già utilizzati dalle aziende esercenti servizi TPL di linea, e fatta salva ogni diversa disposizione o determinazione dell'Ente Locale competente per territorio.

10. L'autorizzazione non può essere oggetto di cessione o trasferimento a favore di terzi, ad esclusione dei casi di morte del titolare di impresa individuale, di cessazione dell'attività e cessione di ramo d'azienda, oltre che per i casi di trasformazione, fusione ed incorporazione ovvero le altre fattispecie disciplinate dal Codice civile. In ogni caso, il nuovo soggetto che acquisisce l'autorizzazione deve possedere i requisiti per esercitare il servizio secondo quanto indicato dalla normativa in materia. Tali requisiti devono essere comunicati all'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione, che è tenuta ad emettere il proprio nulla osta entro trenta giorni dalla comunicazione ricevuta. Per detto nulla osta vige il principio del silenzio assenso.



 

Art. 6

Documentazione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare i servizi di cui al presente regolamento, redatta in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese, è presentata all'Amministrazione competente.

2. Nel caso in cui l'impresa già autorizzata intenda chiedere una nuova autorizzazione, la stessa deve inoltrare una domanda contenente tutti gli elementi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione medesima.

3. È pubblicata sui siti istituzionali delle amministrazioni competenti la modulistica per il rilascio delle autorizzazioni.

4. La domanda è corredata dalle autocertificazioni prodotte dall'interessato. L'ente competente provvede, d'ufficio, a verificare la veridicità delle dichiarazioni in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. La domanda deve contenere i seguenti elementi nonché le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: 

a) denominazione o ragione sociale dell'impresa, la sede, il codice fiscale, il numero di partita IVA, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata, le generalità del legale rappresentante. In caso di raggruppamenti di imprese tali dati devono essere riferiti anche a ciascuna delle imprese riunite;

b) dichiarazione di avvenuta iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN), con indicazione del relativo numero, attestante il possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale previsti dal Regolamento (CE) n. 1071/2009. In caso di riunione di imprese tale dichiarazione deve essere fornita anche da ciascuna delle imprese riunite;

c) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione CCIAA con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In caso di raggruppamenti di imprese tale dichiarazione deve essere fornita anche da ciascuna delle imprese riunite; 

d) dichiarazione di non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella decadenza della medesima o di altra autorizzazione per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus;

e) dichiarazione relativa al possesso della certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente;

f) dichiarazione relativa alla disponibilità di autobus idonei al servizio, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 11, conformi alla normativa europea, nazionale e regionale in materia di emissioni inquinanti e in regola con le norme ambientali vigenti a livello regionale e nel comune interessato al passaggio della linea, con indicazione del numero, tipologia, dimensioni, vetustà, uso in base al quale sono immatricolati;

g) dichiarazione relativa al rispetto dell'obbligo di comunicare qualsiasi variazione dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;

h) dichiarazione di assenza, per l'acquisto degli autobus, di sovvenzioni pubbliche, ovvero di autobus acquistati con contributo pubblico già ammortizzato per i quali sia trascorso il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale;

i) dichiarazione relativa alla disponibilità di personale in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio di trasporto nel rispetto della vigente natura giuridica dei rapporti di lavoro e dei contratti collettivi applicati al settore;

j) dichiarazione relativa alla disponibilità di impianti e strutture idonee per assicurare il servizio di trasporto, con indicazione della tipologia, capacità e ubicazione degli stessi;

k) dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi inerenti alla separazione contabile qualora l'impresa gestisca trasporti soggetti ad obbligo di servizio pubblico e al rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente per la tutela della concorrenza e del mercato per le attività svolte in mercati liberalizzati. In caso di riunione di imprese tale dichiarazione deve essere fornita anche da ciascuna delle imprese riunite;

l) dichiarazione di non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione, più di due infrazioni ai sensi dell'articolo 17;

m) dichiarazione relativa all'applicazione nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, delle norme di diritto comune e delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

n) dichiarazione circa l'eventuale disponibilità di stalli e l'utilizzo dei capolinea e/o delle fermate autorizzate dalle autorità competenti, evidenziando eventuali percorsi e/o capolinea e/o fermate facenti parte dell'esercizio proposto ma non ancora autorizzati su cui siano stati già acquisiti i nulla osta tecnici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 relativamente ai mezzi con i quali si intende effettuare il servizio.

6. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:

a) relazione illustrativa del servizio, contenente anche la proiezione del traffico medio di passeggeri previsto;

b) il programma di esercizio relativo al servizio di cui si richiede l'autorizzazione, il percorso con tabelle orarie di partenza e di arrivo ai capolinea e alle fermate, il periodo d'esercizio. Il programma di esercizio costituisce parte integrante dell'autorizzazione e deve indicare anche i tempi presunti di percorrenza. Il programma orario di esercizio deve prevedere un idoneo tempo di fermata o sosta dell'autobus al fine di consentire la salita e la discesa dei passeggeri in sicurezza;

c) elenco delle fermate per il carico/scarico dei passeggeri, specificando, per ciascuna fermata, se la medesima coincide o meno con fermate già esistenti;

d) documentazione cartografica (n. 2 copie) relativa sia al percorso, con evidenza dei sensi di marcia, sia all'ubicazione dettagliata dei capolinea e delle fermate richieste. La cartografia sarà in scala 1:10.000 per il percorso e in scala 1:200 per i dettagli delle fermate e dei capolinea;

e) tabella delle tariffe applicate, suddivise per tratte, con relativa matrice O/D e dettaglio della tipologia di titolo di viaggio nonché delle eventuali prestazioni o servizi aggiuntivi compresi nella tariffa; 

f) elenco del materiale rotabile da adibire allo svolgimento del servizio (modello, telaio, targa, anno prima immatricolazione, data ultima revisione, servizi per cui sono stati immatricolati ed ente che ne ha autorizzato l'immatricolazione), comprensivo anche dell'elenco dei mezzi di riserva, e copia di tutte le carte di circolazione; 

g) carta dei servizi adottata e dichiarazione di impegno all'aggiornamento della carta dei servizi;

h) copia della ricevuta di pagamento di eventuali spese istruttorie richieste dall'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione;

i) copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante dell'impresa che sottoscrive la richiesta di autorizzazione nonché di tutti coloro che producono le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

7. Le eventuali spese richieste e/o necessarie per ogni dovuto adempimento relativo alla istanza di autorizzazione sono a carico delle imprese.

8. Le somme di cui al comma 7, se richieste dagli enti competenti, sono versate alla entrata del bilancio dell'ente che rilascia l'autorizzazione.



 

Art. 7

Verifica di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione

1. La Regione, con il supporto dell'ACaMIR, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di propria competenza o nell'espressione del parere per i servizi di competenza degli enti locali, verifica la coerenza, la compatibilità e la non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi. Ai fini della verifica la Regione prende in considerazione le caratteristiche del servizio proposto, il percorso, il programma di esercizio e le tariffe. 

2. Nell'ambito dell'espletamento della verifica di cui al comma 1, la Regione richiede all'ACaMIR, in ragione delle competenze tecniche dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 3/2002, le osservazioni tecniche relative alla richiesta di autorizzazione.

3. ACaMIR, sulla base dei presupposti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla richiesta, trasmette le osservazioni tecniche di cui al comma 2 alla Regione per consentire a quest'ultima di rilasciare le autorizzazioni di propria competenza o di esprimere il parere per i servizi di competenza degli enti locali.

4. Nel caso in cui l'istruttoria finalizzata al rilascio delle osservazioni tecniche di cui al comma 2 dovesse rilevare criticità e/o maggiore complessità, al fine di semplificare il procedimento di rilascio e favorire il dialogo partecipativo, la Regione può indire un apposito Tavolo tecnico di confronto, al quale sono convocati, in base alla tipologia di atto da emanare, ACaMIR, gli enti locali interessati, l'impresa richiedente, le altre imprese interessate, nell'ambito del quale comunicare gli eventuali elementi ostativi e/o proporre modiche e integrazioni alle richieste. 

5. Le risultanze finali del Tavolo tecnico di cui al comma 4 risultano vincolanti al fine dell'adozione del relativo atto conclusivo del procedimento. 



 

Art. 8

Comunicazione di inizio servizio

1. Entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, l'impresa deve attivare il servizio di linea, dandone preventiva specifica comunicazione all'ente competente. L'azienda è tenuta a comunicare altresì all'utenza l'inizio del servizio almeno dieci giorni prima della data di avvio effettivo. Tale obbligo va adempiuto secondo le seguenti modalità:

a) le imprese autorizzate forniscono in formato accessibile, anche sui siti di riferimento e sul web, le informazioni concernenti le fermate, il periodo, i giorni e l'orario di esercizio dei servizi di linea ad esse autorizzati, nonché i punti vendita dei titoli di viaggio ed i prezzi degli stessi;

b) nei punti vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi di linea è a disposizione specifico materiale di documentazione contenente le informazioni di cui alla lettera a) ed ogni altra notizia utile;

c) le paline apposte alle fermate riportano l'orario dei relativi servizi di linea.

2. Con motivata richiesta, l'attivazione del servizio può essere differita fino ad un massimo di centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Non sono comunque ammessi differimenti che prevedano il termine di inizio del servizio ad oltre un anno dal rilascio dell'autorizzazione. 

3. Il mancato inizio del servizio nel termine di cui al comma 1 ovvero nel termine assegnato dalle amministrazioni competenti in sede di differimento, o comunque decorso un anno dal rilascio dell'autorizzazione, comporta la decadenza dell'autorizzazione.



 

Art. 9

Domande di modifica dei servizi e subaffidamento

1. L'impresa titolare di autorizzazione può richiedere la modifica delle prescrizioni contenute nel predetto titolo presentando domanda motivata al competente ufficio.

2. Il relativo procedimento si conclude entro i termini di cui all'articolo 5 comma 5.

3. L'impresa titolare, che intende subaffidare l'esercizio del servizio di linea autorizzato, è tenuta a produrre copia autentica del contratto di sub affidamento nonché le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalle imprese subaffidatarie relative alla dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 6.



 

Art. 10

Comunicazione di sospensione o cessazione del servizio

1.  Le imprese che intendono sospendere o cessare l'esercizio di un servizio di linea autorizzato sono tenute a preventivamente comunicarlo all'ente competente che ha rilasciato l'autorizzazione. Tale comunicazione deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima della data di effettiva cessazione del servizio e resa nota, entro lo stesso periodo, anche all'utenza, attraverso le medesime modalità previste dall'art. 8.



 

Art. 11

Impiego ed utilizzo del materiale rotabile

1.  Per l'esercizio dei servizi di linea autorizzati, le imprese sono tenute ad impiegare autobus in propria disponibilità, nel rispetto della condizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, classificati almeno Euro 4, fatto salvo quanto disposto da norme statali o comunitarie vigenti in materia di codice della strada e di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, immatricolati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b) e dell'articolo 93 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto legislativo n. 285/1992.  

2. È fatto divieto di effettuare trasbordi dei viaggiatori, ossia di utilizzare più autobus lungo il medesimo percorso stradale di un servizio di linea, salvo il caso in cui il trasbordo avvenga per effettuare diramazioni autorizzate.

3. Le imprese autorizzate hanno la facoltà, per svolgere un servizio di linea, di prendere in locazione senza conducente autobus di rinforzo, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 285/2005, in conformità a quanto previsto dall'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 285/1992.



 

Art. 12

Obblighi delle imprese

1. L'impresa, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, deve rispettare tutte le obbligazioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

2. L'impresa, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, deve inoltre:

a) mantenere i requisiti per lo svolgimento della professione di trasportatore su strada di persone;

b) rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti Autorità;

c) implementare la vendita di biglietti con innovativi sistemi di pagamento (biglietti a banda magnetica, Mobile Ticketing, Smart card contactless e app appositamente create dalle aziende) e in caso di vendita di titoli di viaggio a bordo, prevedere l'utilizzo di sistemi di pagamenti elettronici;

d) adeguare l'offerta dei servizi alle nuove forme di mobilità, anche mediante applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;

e) prevedere la predisposizione di sistemi satellitari di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi, il controllo delle frequenze, degli itinerari e del posizionamento GPS della flotta e la sicurezza dei viaggiatori;

f) promuovere la diffusione in tempo reale delle informazioni relative al servizio di TPL; 

g) effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sulla qualità dei servizi erogati e percepita dagli utenti (Customer Satisfaction);

h) prevedere sugli autobus la possibilità dell'allestimento con apparati elettronici di bordo di tipo ITS, ai fini di un interfacciamento degli apparati elettronici di bordo con gli apparati del Centro Servizi Regionale e dei Centri di Controllo Aziendali curati dall'ACaMIR o con future applicazioni su scala regionale. 

3. In caso di linea autorizzata con finalità esclusivamente turistica, l'impresa deve disporre altresì:

a) di organizzazione idonea alla promozione e comunicazione del servizio;

b) di autobus con sistema commentario multilingue regolato sulla marcia degli stessi e guida/hostess a bordo; 

c) di apposito sito web almeno in inglese ed italiano.

4. L'impresa autorizzata è tenuta, inoltre, a:

a) produrre con cadenza annuale a partire dal primo anno dopo il rilascio dell'autorizzazione, alla Regione Campania, all'ACaMIR e agli enti competenti ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3/2002, apposita dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalla quale risulti la permanenza dei requisiti previsti all'articolo 6 del presente regolamento;

b) tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio la copia dell'autorizzazione, certificata conforme dall'autorità che ha rilasciato il titolo;

c) adibire al servizio di linea autobus in propria disponibilità, salvo impiegare autobus di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali;

d) adottare e aggiornare la Carta dei servizi e rendere noto l'itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire trasparenza dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati;

e) rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale debbono necessariamente figurare: la denominazione dell'impresa emittente, le località di partenza e di destinazione, il periodo di validità ed il valore, nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale;

f) fornire all'ente competente i dati richiesti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 16.



 

Art. 13

Documentazione da tenere a bordo dell'autobus

1. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 12 l'impresa tiene a bordo dell'autobus impiegato nel servizio di linea copia certificata conforme dall'autorità che ha rilasciato il titolo del documento comprovante il rilascio dell'autorizzazione e una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale, oltre alle generalità del conducente ed agli estremi di iscrizione dello stesso agli enti previdenziali ed assistenziali, risultino:

a) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa titolare del servizio di linea, gli estremi del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore applicato;

b) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con un'Agenzia di somministrazione di lavoro, iscritta all'apposito Albo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione della stessa e l'applicazione della vigente normativa in materia di somministrazione di lavoro;

c) per i conducenti non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), la carica sociale rivestita all'interno dell'impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di linea.



 

Art. 14

Obblighi delle Pubbliche Amministrazioni

1. Allo scopo di rendere efficace l'attività di monitoraggio e di controllo di cui all'articolo 16, di assicurare le attività del centro studi di cui all'articolo 22, comma 1 lettera a), della legge regionale n. 3/2002 e realizzare una banca dati delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico con autobus in regione Campania, le amministrazioni competenti trasmettono entro trenta giorni, alla Regione Campania e all'ACaMIR, copia delle autorizzazioni rilasciate e i provvedimenti sanzionatori irrogati ai sensi del presente regolamento e della normativa nazionale e regionale vigente.



 

Art. 15

Diritti dei passeggeri e tutela dei consumatori

1. In attuazione del Regolamento (UE) n. 181/2011, i vettori sono obbligati a garantire:

a) la tutela dei passeggeri che beneficiano del sistema dei trasporti;

b) la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori;

c) i diritti dei passeggeri in caso di incidenti derivanti dall'utilizzo di autobus che provochino il decesso o lesioni dei passeggeri o la perdita o il danneggiamento del bagaglio;

d) la non discriminazione e l'assistenza nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta; 

e) i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo;

f) le informazioni minime da fornire ai passeggeri;

g) l'aggiornamento delle eventuali linee guide che stabiliscono le modalità di informazioni e le misure organizzative al fine di contenere la diffusione di eventuali emergenze sanitarie nel trasporto pubblico per prevenire comportano aumentare il rischio di contagio di malattie infettive;

h) il trattamento dei reclami.



 

Art. 16

Attività di vigilanza, monitoraggio e controllo

1. La Regione e l'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione possono disporre controlli e verifiche periodiche sulla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 6 e sul rispetto degli standard qualitativi e quantitativi della carta dei servizi adottata, degli obblighi di cui all'articolo 12, al fine di assicurare la leale e corretta concorrenza tra le imprese esercenti i servizi di linea, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nei regolamenti di cui gli Enti Locali si doteranno al riguardo.

2. A tale fine gli organi addetti al controllo sono abilitati a:

a) esaminare i libri ed ogni altro documento relativo alla gestione dell'impresa;

b) fare copie o prelevare estratti dei libri e dei documenti nei locali dell'impresa;

c) accedere a tutti i locali, terreni ed autoveicoli dell'impresa;

d) acquisire qualsiasi dato informativo sull'attività dell'impresa.

3. Le irregolarità rilevate nell'espletamento del servizio e nel mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nell'autorizzazione rilasciata, sono oggetto di contestazione formale e contestuale richiesta di giustificazioni che devono essere riscontrate dall'azienda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

4. La Città metropolitana di Napoli, le Province e i Comuni trasmettono alla Regione e all'ACaMIR, con cadenza semestrale, le risultanze dei controlli e delle verifiche effettuate. 

5. Le risultanze delle attività di monitoraggio e controllo, i dati relativi all'andamento della domanda di mobilità ed all'offerta dei servizi di linea sono resi noti sul sito istituzionale della Regione e dell'ACaMIR, con periodicità semestrale, aggregati per tipologia di infrazione commessa e per Provincia. 

6. Le imprese di trasporto sono tenute a fornire tutti i dati tecnico-economici e gli elementi statistici necessari per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo.

7. Al fine di valutare l'impatto sul mercato della disciplina contenuta nel presente regolamento, la Regione, con il supporto dell'ACaMIR, promuove iniziative di studio e svolge una costante attività di monitoraggio e controllo del settore, attraverso l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi ai servizi di linea.


 


Art. 17

Infrazioni

1. Le infrazioni relative all'esercizio di un servizio di linea si verificano quando l'impresa:

a) non rispetti gli obblighi previsti all'articolo 12;

b) impedisca, senza un giustificato motivo, agli organi preposti di svolgere l'attività di controllo di cui all'articolo 16, comma 1;

c) eserciti un servizio di linea nel periodo di sospensione dell'autorizzazione, disposta conformemente a quanto previsto all'articolo 18;

d) sospenda o interrompa in modo temporaneo o definitivo il servizio non ottemperando alle prescrizioni di cui all'articolo 10; 

e) non rispetti l'obbligo di attivare l'esercizio del servizio autorizzato entro il termine previsto;

f) non applichi nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.

2. Le funzioni di accertamento delle infrazioni di cui al comma 1 possono essere svolte, oltre che dai soggetti espressamente abilitati dalle norme vigenti, anche da dipendenti delle Amministrazioni competenti appositamente formati e formalmente incaricati.



 

Art. 18

Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. L'accertamento di difformità di natura amministrativa o tecnica rispetto alle norme contenute e richiamate nelle presenti disposizioni, nonché l'inosservanza delle prescrizioni e condizioni previste nell'autorizzazione rilasciata al soggetto, danno luogo alla sospensione dell'autorizzazione, per il tempo necessario a sanare la difformità.

2. La struttura competente dichiara la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti;

b) dichiarazioni mendaci in ordine alle autocertificazioni rese;

c) trasferimento o cessione a terzi dell'autorizzazione senza il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9;

d) cessazione o sospensione del servizio non ottemperando alle prescrizioni di cui all'articolo 10; 

e) esercizio di un servizio di linea nel periodo di sospensione dell'autorizzazione.

3. Salvo i casi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, l'inadempimento degli ulteriori obblighi incombenti sull'impresa possono comportare la sospensione o la decadenza del titolo autorizzatorio all'esito dell'apposito procedimento svolto in contraddittorio con l'interessato.

4. Gravi e reiterate inadempienze sotto il profilo del regolare esercizio del servizio e della sicurezza dello stesso comportano la revoca dell'autorizzazione.

5. Salvi i casi di decadenza previsti nel presente articolo, l'ufficio competente può, con provvedimento motivato, disporre la revoca dell'autorizzazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

6. Il provvedimento di decadenza è notificato dall'Ente competente all'interessato e comunicato alla Regione e all'ACaMIR.


 

 

Art. 19

Norme transitorie e finali

1. Le domande per l'istituzione di servizi autorizzati, di rinnovo e/o di modifica dei medesimi, presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed il cui procedimento non sia ancora concluso, saranno definite ai sensi della previgente procedura. 

2. Le autorizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano efficaci sino alla loro scadenza.

3. Gli Enti locali che hanno già adottato un proprio regolamento provvedono ad adeguare la propria disciplina al presente regolamento entro centottanta giorni.  



 

Art. 20

Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.



 

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania. 

De Luca