Regolamento Regionale 20 dicembre 2013, n. 9.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 73 del 23 dicembre 2013

 

Regolamento di esecuzione dell'articolo 1, comma 82 e comma 83, della legge regionale del 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania legge finanziaria regionale 2013).

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

ha deliberato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la delibera della Giunta regionale del 22 ottobre 2013, n. 457;

visto che il Consiglio regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 12 dicembre 2013

 

EMANA

il seguente Regolamento regionale:

 

Art.1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 82 e comma 83 della legge regionale del 6 maggio 2013 n. 5 il presente regolamento disciplina le agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale nell'ambito regionale e le modalità attuative nonché le compensazioni da corrispondere alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale.


Art.2

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni tariffarie sono le forze di polizia di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n.121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) di seguito indicate:

a) Polizia di Stato;

b) Arma dei Carabinieri;

c) Corpo della Guardia di Finanza.


Art.3

Agevolazione tariffaria

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni statali di pubblica sicurezza di cui agli articoli 236 e 1115 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) per il trasporto su tratte urbane, agli utenti appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 2 è rilasciato un abbonamento aziendale annuale che consente gli spostamenti sui mezzi di trasporto pubblico locale in ambito regionale sulle tratte extraurbane.

2. Il costo rapportato al valore facciale del titolo di viaggio richiesto è per il 30 per cento a carico del richiedente e per il 70 per cento a carico della Regione Campania.


Art. 4

Modalità operative

1. I richiedenti, per fruire dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 3 presentano agli uffici regionali competenti in materia di trasporto apposita domanda redatta secondo un fac-simile perciò predisposto, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante l'appartenenza ad una delle categorie delle forze di polizia sopra indicate, la prestazione del servizio in ambito regionale nonché l'impegno, con apposita dichiarazione in merito, a rispettare gli obblighi previsti dal Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Regione Campania e le forze di polizia beneficiarie della suddetta agevolazione. Con provvedimento del dirigente competente sono individuati i termini per la presentazione della domanda per usufruire dell'agevolazione tariffaria e la relativa modulistica. Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e di esso viene data adeguata informazione sul sito istituzionale della Regione.

2. La gestione amministrativa delle pratiche è svolta dall'ufficio regionale competente in materia di trasporto.

3. L'ufficio competente, all'esito dell'istruttoria, trasmette alle aziende di trasporto pubblico locale tenute al rilascio degli abbonamenti aziendali annuali, l'elenco nominativo con i dati anagrafici dei beneficiari delle agevolazioni tariffarie e la tipologia dei titoli di viaggio richiesti.

4. Le aziende di trasporto pubblico locale rilasciano i relativi abbonamenti aziendali annuali agevolati ai beneficiari mediante tessera di riconoscimento personale infalsificabile (smart card), previo versamento da parte del richiedente del 30 per cento del corrispondente valore facciale del titolo di viaggio richiesto, nonché del costo unitario della tessera annuale infalsificabile da versarsi direttamente sul conto corrente dell'azienda di trasporto pubblico locale interessata.

5. Gli abbonamenti aziendali annuali rilasciati riportano in caratteri evidenti la dicitura riservato alle forze dell'ordine.


Art.5

Compensazioni

1. L'azienda di trasporto pubblico locale, che ha rilasciato i titoli annuali agevolati, trasmette, all'ufficio regionale competente in materia di trasporti, su supporto cartaceo ed informatico, il report complessivo dei titoli agevolati e il relativo valore economico, con puntuale rendicontazione.

2. La Regione Campania si impegna, a seguito della suddetta rendicontazione dettagliata presentata dalle aziende di trasporto pubblico locale, a liquidare alle stesse il 70 per cento del valore facciale dei titoli di viaggio da ciascuna emessi a favore delle forze dell'ordine, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta.


Art.6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                      Caldoro