Regolamento Regionale 20 dicembre 2013, n. 10.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del regolamento, integrato con le modifiche apportate dal regolamento regionale 9 novembre 2015, n. 5.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente del REGOLAMENTO 20 dicembre 2013, n. 10.

 

Regolamento di esecuzione dell'articolo 1, comma 90 della legge regionale del 6 maggio 2013 n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013).

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

ha deliberato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter

procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la delibera della Giunta regionale del 22 ottobre 2013, n. 458;

visto che il Consiglio regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 12 dicembre 2013

 

EMANA

il seguente Regolamento regionale:

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2013) il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Comitato di Indirizzo e Monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale della Regione Campania, di seguito denominato Comitato del TPL.

 

 Art. 2

Comitato di indirizzo e monitoraggio

1. Il Comitato del TPL è l'organismo di raccordo istituzionale attraverso il quale la Regione favorisce la partecipazione degli enti locali al processo di pianificazione, gestione e controllo dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino unico regionale.

2. A tal fine il Comitato del TPL ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge regionale n. 5/2013, in particolare, promuove:

a) gli indirizzi regionali, concordati con gli enti locali, sulla rete e sulla organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito del bacino unico regionale e dei suoi lotti;

b) il raccordo tra la programmazione regionale e quella degli enti locali sui servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito del bacino unico regionale e dei suoi lotti;

c) le attività finalizzate all'elaborazione e all'aggiornamento del piano regionale del trasporto pubblico locale anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la mobilità (ACAM), e sentita la Consulta regionale per la mobilità, istituite dagli articoli 21 e 29 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania), e promuovendo l'adozione, da parte degli enti locali, del programma di partecipazione, previsto dall'articolo 19 della legge regionale n. 3/2002;

d) la formulazione di proposte migliorative relative ai servizi di trasporto pubblico locale volte all'ottimizzazione dell'integrazione modale dei servizi del bacino unico regionale e dei suoi lotti anche riguardo a forme complementari di mobilità sostenibile;

e) le politiche di incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico locale;

f) accordi e protocolli di intesa tra le parti;

g) il coordinamento tra le amministrazioni interessate in tema di vigilanza e controllo sull'osservanza degli obblighi di servizio, degli obblighi tariffari, della carta della mobilità e degli standard di qualità dei servizi, anche mediante la costituzione di nuclei ispettivi interistituzionali e con il supporto tecnico dell'ACAM.

 

Art. 3

Composizione del Comitato del TPL

1. Il Comitato del TPL è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

2. Il Comitato del TPL è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore regionale o da un consigliere regionale da lui delegato ed è composto:

a) dal sindaco metropolitano o da un proprio dirigente competente per materia da lui delegato (in alternativa dal vice sindaco o da un consigliere metropolitano da lui delegato);

b) dal Presidente della provincia di Avellino, o da un proprio dirigente competente per materia da lui delegato (in alternativa dal vice Presidente o da un consigliere da lui delegato);

c) dal Presidente della provincia di Caserta, o da un proprio dirigente competente per materia da lui delegato ( in alternativa dal vice Presidente o da un consigliere da lui delegato);

d) dal Presidente della provincia di Benevento, o da un proprio dirigente competente per materia da lui delegato (in alternativa dal vice Presidente o da un consigliere da lui delegato;

e) dal Presidente della provincia di Salerno, o da un proprio dirigente competente per materia da lui delegato ( in alternativa dal vice Presidente o da un consigliere da lui delegato);

f) dagli Assessori ai trasporti dei comuni capoluogo. (1)

3. Alle riunioni del Comitato del TPL partecipano, con funzioni consultive, due rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Campania.

4. Il Comitato del TPL si avvale dei sottogruppi in cui esso si articola ai sensi dell'articolo 6 e, per le problematiche che intersecano le funzioni demandate all'ACAM ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 3/2002, dell'Agenzia medesima.

5. La partecipazione alle sedute del Comitato del TPL è a titolo gratuito. Gli oneri per il rimborso delle spese, ove dovuti, sono posti a carico dei rispettivi enti.


(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. a) del regolamento regionale 9 novembre 2015, n. 5.


 

Art. 4

Presidente

1. Il Presidente sovrintende e coordina i lavori del Comitato del TPL e dei sottogruppi di lavoro di cui all'articolo 6. Inoltre fissa l'ordine del giorno dei lavori del Comitato del TPL.

2. Il Presidente, in relazione all'ordine del giorno, può invitare, alle sedute del Comitato del TPL e alle riunioni dei sottogruppi di lavoro, esperti ed altri soggetti competenti per materia, ai quali non è riconosciuto diritto di voto.

 

Art. 5

Funzionamento del Comitato del TPL

1. Le riunioni del Comitato del TPL sono convocate su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. L'avviso di convocazione della seduta e il relativo ordine del giorno sono trasmessi, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata, ai componenti del Comitato del TPL almeno sette giorni prima della seduta, salvo motivi di particolare urgenza.

3. I componenti del comitato impossibilitati a partecipare alle riunioni possono trasmettere osservazioni e contributi per iscritto; le osservazioni sono comunicate ai presenti e messe agli atti. (1)

4. Le sedute del Comitato del TPL sono valide con la presenza di un terzo dei componenti in carica incluso il Presidente. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta e, in caso di parità nella votazione, prevale il voto del Presidente. (1)

5. Il Comitato del TPL è assistito dalla segreteria amministrativa di cui all'articolo 7 che provvede anche alle verbalizzazioni degli incontri.

6. Gli atti del Comitato del TPL sono depositati presso la sede della segreteria amministrativa.


(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. b) del regolamento regionale 9 novembre 2015, n. 5.


 

Art. 6

Articolazione del Comitato del TPL

1. Per conseguire una migliore funzionalità nell'organizzazione dei lavori, il Comitato del TPL, ferma restando la struttura unitaria dell'organismo, si articola in appositi sottogruppi di carattere tecnico individuati per materia o per ambiti territoriali corrispondenti ai lotti in cui si articola il bacino unico regionale ottimale del trasporto pubblico locale.

2. I sottogruppi di lavoro sono composti da:

a) due rappresentanti scelti tra i dirigenti o i funzionari della struttura amministrativa competente in materia di trasporti della Regione Campania;

b) due rappresentanti dell' ACaM;

c) rappresentanti degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale di interesse.

3. I componenti dei sottogruppi di lavoro sono nominati con provvedimento del Presidente, d'intesa con le amministrazioni di appartenenza.

4. I rappresentanti degli enti locali sono designati dalle rispettive amministrazioni.

5. I sottogruppi svolgono i seguenti compiti:

a) attività di supporto tecnico ai lavori del Comitato del TPL;

b) predisposizione pareri e documenti di intesa volti al raggiungimento di posizioni unitarie e di obiettivi comuni;

c) formulazione di proposte al Comitato del TPL relative ai servizi di trasporto pubblico locale che interessano i rispettivi territori;

d) elaborazione di proposte di modifica o integrazione dei contratti di servizio stipulati dalla Regione o dagli enti locali;

e) attività di supporto tecnico alla pianificazione territoriale per la simulazione degli effetti sul traffico delle previsioni insediative e degli altri interventi rilevanti per l'assetto delle reti del trasporto pubblico e privato.

6. La partecipazione ai lavori dei sottogruppi è a titolo gratuito.

 

Art. 7

Segreteria amministrativa

1. La segreteria amministrativa ha sede presso la struttura regionale competente in materia di trasporti ed è composta da tre a cinque dipendenti della Giunta regionale, di cui uno con funzioni di responsabile e designati dal presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale o da un Consigliere regionale da lui delegato. (1)

2. La segreteria amministrativa assiste il Comitato del TPL e i sottogruppi di lavoro e svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) convocazione delle riunioni del Comitato del TPL su ordine del Presidente;

b) trasmissione dei relativi ordini del giorno;

c) assistenza alle sedute del Comitato del TPL e dei sottogruppi di lavoro;

d) trasmissione della documentazione relativa alle singole riunioni;

e) stesura e tenuta dei verbali;

f) archiviazione degli atti del Comitato del TPL e dei sottogruppi di lavoro;

g) acquisizione dei dati necessari ai lavori del Comitato del TPL.


(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. c) del regolamento regionale 9 novembre 2015, n. 5.


 

Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Agli adempimenti previsti l'amministrazione regionale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro