Regolamento Regionale 24 marzo 2010, n. 7.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta Regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del regolamento integrato con le modifiche apportate dal regolamento regionale 30 ottobre 2018, n. 9.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. 



 

Testo vigente del REGOLAMENTO N° 7/2010


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELLA CAMPANIA N.58 DEL 24 MARZO 2010

 

Regolamento N. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi - e delle forniture in Campania

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, in particolare, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1888 del 22/12/2009, trasmessa e acquisita agli atti del Consiglio Regionale in data 29/12/2009;

considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto;

vista la nota n. 304/SP dell'11/03/2010 dell'Assessore proponente


EMANA


il seguente regolamento:


Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania"


INDICE


CAPO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione


CAPO II

ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI LAVORI,

FORNITURE E SERVIZI

Art. 2

Aggregazioni, centrali di committenza, stazione appaltante centralizzata

Art. 3

Cooperazione e Sussidiarietà

Art. 4

Responsabile del procedimento

Art. 5

Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per i lavori, i servizi e le forniture

Art. 6

Funzioni e compiti peculiari del responsabile del procedimento di lavori

Art. 7

Funzioni e compiti peculiari del responsabile del procedimento per servizi e forniture

Art. 8

Disposizioni in tema di programmazione

Art. 9

Progettazione di lavori

Art. 10

Progettazione di servizi e forniture

Art. 11

Norme per l'arte nelle opere pubbliche in Campania

Art. 12

Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione

Art. 13

Verifica e validazione dei progetti


CAPO III

INDIZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO

DELL'APPALTO E DELLA CONCESSIONE

Art. 14

Procedure in economia

Art. 15

Interventi regionali d'urgenza

Art. 16

Interventi regionali non programmabili di somma urgenza

Art. 17

Disposizioni comuni agli interventi d'urgenza e di somma urgenza

Art. 18

Bandi, avvisi e inviti

Art. 19

Tutela della legalità negli appalti

Art. 20

Elenchi di operatori economici

Art. 21

Procedura ristretta semplificata per appalti di lavori

Art. 22

Verifica di congruità delle offerte


CAPO IV

REALIZZAZIONE, CONTROLLO E COLLAUDO DELL'APPALTO E

DELL'ATTIVITÀ CONCESSA

Art. 23

Direzione dell'esecuzione del contratto e collaudo in corso di esecuzione


CAPO V

FINANZIAMENTO REGIONALE AGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI E NORME

PER LA TRASPARENZA E LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI APPALTI

Art. 24

Intervento finanziario regionale e modalità di erogazione

Art. 25

Misure di semplificazione

Art. 26

Procedure alternative di risoluzione delle controversie


CAPO VI

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

Art. 27

Oggetto e ambito di applicazione

Art. 28

Costituzione e accantonamento dell'incentivo per la progettazione di opere pubbliche

Art. 29

Compensi per la redazione di atti di pianificazione

Art. 30

Conferimento degli incarichi

Art. 31

Soggetti beneficiari

Art. 32

Graduazione dell'incentivo per servizi di progettazione relativi a lavori

Art. 33

Graduazione dell'incentivo per atti di pianificazione

Art. 34

Ripartizione dell'incentivo per lavori e soggetti beneficiari

Art. 35

Ripartizione dell'incentivo per atti di pianificazione e soggetti beneficiari

Art. 36

Gruppo di lavoro

Art. 37

Criteri per la composizione del Gruppo di lavoro

Art. 38

Incentivo in appalti di servizi e forniture

Art. 39

Attività svolte per enti terzi

Art. 40

Esclusione dall'incentivo

Art. 41

Liquidazione dell'incentivo


CAPO VII NORME

FINALI

Art. 42

Sistemi di premialità e penalità in materia di sicurezza

Art. 43

Clausole contrattuali speciali

Art. 44

Norma transitoria

Art. 45

Entrata in vigore del regolamento




CAPO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE


 

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

(Artt. 1, 2 e 4 L.R. n. 3/07)

1. Il presente regolamento detta norme per l'attuazione e l'integrazione della Legge Regionale n.3 del 2007, d'ora innanzi Legge, per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture che si eseguono nel territorio della regione Campania, nei limiti delle competenze istituzionali della Regione, e nel rispetto del dettato costituzionale, dei principi comunitari, della normativa nazionale ed, in particolare del D.Lgs. 163/06, d'ora innanzi Codice, e delle autonomie locali.

2. Il presente regolamento si applica alle attività ed agli uffici della Regione Campania, nonché, ai sensi dell'art. 3 della Legge, alle stazioni appaltanti nell'ambito dell'affidamento sotto qualsiasi forma e per qualsiasi importo, di lavori, servizi e forniture pubblici o di interesse pubblico che si realizzano nel territorio della regione Campania, con esclusione degli appalti pubblici, comunque realizzati, attinenti allo svolgimento di compiti e funzioni mantenute dallo Stato.

3. Gli enti locali e le altre amministrazioni aggiudicatrici nel territorio della regione Campania valutano l'opportunità di adeguare i propri ordinamenti organizzativi ai principi desumibili dal presente regolamento.

4. Le disposizioni di cui al presente regolamento relative alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa, ai criteri di aggiudicazione, al subappalto, ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza, alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative, al contenzioso, trovano applicazione salva eventuale diversa previsione sopravvenuta di regolamento statale, in attuazione del Codice.



 

CAPO II

ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE


 

Art. 2

Aggregazioni, centrali di committenza, stazione appaltante centralizzata

(Artt. 5, 6, comma 5, 55, comma 5, lett. a), 81 L.R. n. 3/2007; art. 60 L.R. n. 1/08)

1. Le amministrazioni e gli enti regionali e locali possono adottare misure di aggregazione volte al perseguimento del migliore andamento delle attività disciplinate dalla legge, e procedervi con leale collaborazione.

2. Le misure di cui al comma 1, in particolare, possono consistere:

a) nella volontaria adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o comunque previste per legge statale o regionale;

b) nell'aggregazione con altri enti locali od enti decentrati di spesa, aventi sede nel territorio regionale.

3. Le aggregazioni di cui al comma 2, lett. b) sono definite mediante appositi accordi tra gli enti interessati, che possono prevedere anche successive adesioni, e che indicano esplicitamente, almeno:

a) le finalità;

b) la durata;

c) le forme di consultazione e di deliberazione congiunta degli enti contraenti;

d) i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

e) le modalità di preposizione agli uffici di cui al comma 4 del personale delle amministrazioni convenzionate, con particolare riguardo al dirigente della struttura;

f) le modalità con cui sono ripartiti tra il personale impegnato gli incentivi economici, ove previsti o comunque dovuti;

g) le modalità con cui sono definiti gli oneri connessi alle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione;

h) le modalità per il conferimento dei beni realizzati al patrimonio dell'amministrazione convenzionata destinataria.

4. Con gli accordi di cui al comma 3, le amministrazioni possono prevedere di svolgere i compiti di cui ai commi 5 e 6 e le altre funzioni amministrative oggetto della Legge, ad esempio:

a) mediante un ufficio comune a tutti gli enti firmatari, che opera con personale degli enti partecipanti, riceve indirizzi, direttive e risorse da ciascuna amministrazione per ogni operazione che svolga in suo favore, e ad essa risponde per il raggiungimento degli obbiettivi assegnati; in tal caso, l'accordo definisce anche le modalità con cui le amministrazioni convenzionate attribuiscono l'incarico di direzione dell'ufficio, e individuano le modalità per l'affidamento delle responsabilità procedimentali dei suoi componenti;

b) mediante delega dei compiti e delle funzioni medesime a favore della Provincia, della Regione, dell'Unione di comuni, della Comunità Montana o di altro tra gli enti partecipanti all'accordo, adeguatamente dotato per operare in luogo e per conto degli enti deleganti. In tal caso, l'accordo disciplina esplicitamente anche le modalità con le quali sono trasferite le risorse necessarie per l'esercizio della delega, e con le quali il competente organo di governo del soggetto delegato concorda con i deleganti le direttive, gli indirizzi e le altre misure politico-amministrative, la rilevazione dell'efficienza e l'accertamento delle responsabilità dirigenziali dell'ufficio del soggetto delegato individuato per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

5. Con gli accordi di cui al comma 3, agli uffici di cui al comma 4 è conferito, in via principale, il compito di stazione appaltante delle amministrazioni aggiudicatrici convenzionate che, quale loro centrale di committenza, acquista forniture o servizi destinati ad una o più delle amministrazioni aggiudicatrici convenzionate, e aggiudica appalti o concessioni o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad una o più delle amministrazioni aggiudicatrici convenzionate. In tale veste, gli uffici medesimi curano la gestione stabile di sistemi dinamici di acquisizione di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, attraverso lo strumento dell'asta elettronica, le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, nei casi previsti dal Codice, l'adozione e la tenuta di elenchi di operatori economici ai quali affidare appalti pubblici, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, la gestione del dialogo competitivo.

6. Agli uffici di cui al comma 4 è possibile inoltre conferire, direttamente o mediante delega secondo quanto concordato, ad esempio:

a) i compiti di Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

b) la predisposizione di studi di fattibilità, di valutazione di impatto ambientale, e di identificazione e quantificazione dei bisogni delle amministrazioni convenzionate;

c) la predisposizione e la responsabilità dell'attuazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, nonché dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno da ciascuna elle amministrazioni convenzionate;

d) la potestà a partecipare alle conferenze di servizi aventi ad oggetto progetti relativi a lavori, servizi, forniture;

e) i compiti di responsabile unico del procedimento;

f) i compiti di progettazione interna;

g) i compiti di ufficio di direzione dei lavori;

h) i compiti connessi alle operazioni di collaudo;

i) i compiti di ufficio per le espropriazioni, e la competenza all'autorizzazione di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

j) l'istruttoria tecnica delle proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità mediante contratti di concessione, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori, e la loro eventuale attuazione;

k) la proposta di transazione, accordo bonario ed altre misure utili a prevenire o eliminare una controversia derivante dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, senza ricorrere all'autorità giudiziaria, con l'utilizzo delle risorse già attribuite all'ufficio;

l) i compiti connessi al monitoraggio dell'attuazione di accordi con altre amministrazioni;

m) le comunicazioni dei dati statistici, delle informazioni e della documentazione dei contratti pubblici previste per legge a carico delle amministrazioni convenzionate, anche in via telematica, previa sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa per il collegamento informatico con l'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni.

7. In ogni caso, all'approvazione dei progetti e all'adozione di varianti provvedono gli organi ordinariamente competenti delle amministrazioni aderenti all'accordo, su indicazione degli uffici di cui al comma 4.

8. Agli uffici di cui al comma 4 può essere addetto, con le modalità consentite dall'ordinamento degli enti aderenti all'accordo, esclusivamente personale di tali enti, dotato delle competenze, dei requisiti professionali e dell'esperienza necessari per lo svolgimento dei compiti affidati all'ufficio. L'accordo specifica le modalità con le quali le prestazioni di servizio sono svolte anche presso gli uffici delle amministrazioni convenzionate, e sono individuati i responsabili dell'interlocuzione operativa con gli uffici medesimi presso ciascuna amministrazione convenzionata.

9. Il responsabile di ogni procedimento curato dagli uffici di cui al comma 4 è individuato dai rispettivi dirigenti, sentita l'amministrazione convenzionata interessata, tra il personale addetto ai medesimi o, se opportuno, tra qualunque dipendente idoneo della stessa amministrazione, che, per tale attività, risponde funzionalmente al dirigente dell'ufficio unico o comune. In ogni caso, il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione convenzionata interessata, che sono tenuti a fornire completa collaborazione. A tal fine, gli accordi di cui al comma 3 stabiliscono la piena accessibilità del dirigente dell'ufficio unico o comune ad ogni documento amministrativo necessario per la cura delle sue funzioni.

10. Nel caso di inadeguatezza dell'organico degli uffici di cui al comma 4, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione convenzionata interessata l'affidamento delle attività di supporto a idoneo personale della medesima. Solo in caso di inadeguatezza dell'organico dell'amministrazione convenzionata interessata, questa dispone l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

11. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono conseguire incarichi di progettazione, ovvero partecipare alle varie fasi di svolgimento di appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi, ai sensi dell'art. 90, comma 8, del Codice. L'ambito territoriale di cui all'art. 90, comma 4, del Codice coincide con il territorio di tutte le amministrazioni convenzionate. Alle attività svolte dagli uffici di cui al comma 4, ove compatibile, si applicano i corrispettivi di cui all'art. 11 della Legge.

12. Gli accordi di cui al comma 3 sono in ogni caso trasmessi al Settore Opere Pubbliche della Regione Campania, che esercita la vigilanza sull'andamento della loro attuazione, tramite l'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni, mediante forme collaborative.

13. Ai fini di cui al presente articolo, con decreto del Presidente della Giunta regionale è costituito presso l'Osservatorio regionale un apposito gruppo di lavoro, composto da funzionari ed esperti, con il compito di assistere alla piena e corretta implementazione delle misure ivi previste.




Art. 3

Cooperazione e Sussidiarietà

(Artt. 5 e 81 L.R. n. 3/07)

1. Indipendentemente dagli accordi di cui all'art. 2, e nell'ipotesi di carenze di organico, contingenze finanziarie o accertata onerosità, le amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi dell'art. 5 della Legge, non si siano dotate di idonee strutture per l'applicazione della Legge stessa, in virtù del principio costituzionale di sussidiarietà, possono rivolgersi alla Provincia territorialmente competente oppure alla Regione sia nella fase della predisposizione delle gare, che dello svolgimento del procedimento, con particolare riferimento alla valutazione dell'anomalia delle offerte, nonché per qualsiasi chiarimento o suggerimento per la predisposizione degli atti occorrenti, per i quali è competente l'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni.

2. Ai sensi dell'art. 60 della L.R. n. 1 del 2008, le procedure di appalto per lavori superiori ad euro 250.000 possono essere affidate, previa convenzione, all'ufficio del genio civile territorialmente competente della Regione Campania.

3. Per gli interventi di interesse regionale di competenza di altri enti, oggetto di finanziamento regionale, il bando di gara relativo ai lavori o all'acquisizione dei servizi e delle forniture è pubblicato entro il termine perentorio di cui all'art. 71 della Legge, decorrente dalla ricezione della comunicazione del decreto dirigenziale di cui all'art. 66, comma 4, o di cui all'art. 68-bis, comma 5, della Legge. In mancanza, si applicano le procedure sostitutive di cui al medesimo art. 71 della Legge.




Art. 4

Responsabile del procedimento

(Art. 6 L.R. n. 3/07)

1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del Codice, e dell'art. 6, comma 5, della Legge, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale; per le attività non assoggettate a programmazione ai sensi dell'art. 8, il responsabile del procedimento è nominato, in conformità alle disposizioni di legge, dal Dirigente competente.

2. Il responsabile del procedimento per i lavori è un tecnico dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento per i servizi e le forniture è un dipendente, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a tre anni. In ogni caso il responsabile deve possedere professionalità e titolo di studio adeguato alla tipologia e all'entità del procedimento.

3. Se l'organico della stazione appaltante presenta carenze, accertate con atto dell'organo competente, che non consentono l'incarico di responsabile ad un dipendente idoneo, si provvede a richiedere ad altro Comune, alla Provincia o alla Regione il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, secondo la disciplina vigente, di un loro dipendente.

4. Solo nel caso in cui le richieste di cui al comma 3 vengano rifiutate da tutti gli enti cui siano state sottoposte, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, la stazione appaltante provvede ad affidare, con le procedure previste per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ad idonea persona fisica non dipendente pubblico, munita di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, l'incarico contrattuale a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di responsabile di un procedimento.



 

Art. 5

Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per i lavori, i servizi e le forniture

(Art. 6 L.R. n. 3/07)

1. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento, a lui affidato, risulti condotto in modo unitario e nel rispetto dei tempi e dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata, della sicurezza e della salute dei lavoratori, oltre che degli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento, ed in ogni caso in conformità alla sua programmazione ed alla normativa vigente.

2. Nello svolgimento delle attività di propria competenza, il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale, o agli altri organi competenti secondo l'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle fasi di:

a) aggiornamento della programmazione;

b) affidamento, elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, ove dovuti;

c) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;

d) monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento, e del livello di prestazione, qualità e prezzo;

e) esecuzione, collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

3. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento attesta il fatto e propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto, secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi.

Gli affidatari delle attività di supporto, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 7, del Codice, devono possedere idonei requisiti ed avere stipulato polizza di assicurazione.

4. Gli affidatari dei servizi di supporto, di cui al presente articolo, non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori, forniture o servizi, nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi, ai sensi dell'art. 90, comma 8, del Codice, o ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

5. Entro sessanta giorni dalla approvazione degli atti di collaudo, o di verifica di conformità, o dell'attestazione di regolare esecuzione, il responsabile del procedimento rende il conto all'amministrazione aggiudicatrice della gestione delle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto, allegando:

a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;

b) la relazione dell'organo di collaudo ed il certificato di collaudo;

c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali delle controversie relative a diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui alla parte IV del Codice;

d) eventuali altri documenti richiesti dagli organi di governo o di controllo e revisione dell'amministrazione aggiudicatrice.

6. Il responsabile del procedimento cura l'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 40.000 euro, e dei servizi o delle forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

7. Qualora il responsabile del procedimento ottenga un documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa al contraente principale trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza fino alla dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione nei tempi concordati con l'Amministrazione.

8. Qualora il responsabile del procedimento, per due volte consecutive, ottenga un documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva ad opera del medesimo aggiudicatario, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, ovvero dal direttore dell'esecuzione se nominato, propone la risoluzione del contratto, con le procedure di cui all'art. 136 del Codice. Se l'inadempienza riguarda il soggetto subappaltatore, l'amministrazione aggiudicatrice revoca l'autorizzazione ad avvalersi del soggetto inadempiente, determinando, in tal caso, i tempi entro i quali perentoriamente l'aggiudicatario provvede ad indicare il nuovo soggetto subappaltatore ovvero a comunicare la scelta di provvedere direttamente all'esecuzione della quota subappaltata se in possesso di idonea qualifica.

9. Il responsabile del procedimento predispone, entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero entro sessanta giorni dalla risoluzione o dal recesso dal contratto, una relazione dettagliata sul comportamento dell'esecutore e dei subappaltatori, redatta secondo le disposizioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, d'ora innanzi Autorità, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Tale relazione è eventualmente integrata con ulteriori valutazioni espresse dalla stazione appaltante, ed è trasmessa all'Osservatorio statale e, in base a formali intese, a quello regionale.

10. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dal Codice, dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo relativamente all'intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento doloso o gravemente colposo, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.

11. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, della Legge, il responsabile del procedimento comunica all'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni le ditte che, nell'ambito della esecuzione dei contratti di cui sono affidatarie, hanno compiuto le violazioni ivi previste.

12. Il responsabile del procedimento è responsabile della tenuta e della trasmissione dei dati e delle informazioni dovute all'Osservatorio regionale, o da quest'ultimo a qualsiasi titolo richiesti, fino al completo espletamento dell'incarico, curandone la successiva consegna all'amministrazione aggiudicatrice.



 

Art. 6

Funzioni e compiti peculiari del responsabile unico del procedimento dei lavori

(Art. 6 L.R. n. 3/07)

1. Salvo che sia diversamente disposto dalla Legge o dal regolamento statale, il responsabile del procedimento dei lavori, oltre a svolgere i compiti specificamente previsti da altre disposizioni di legge o del presente regolamento, tra l'altro:

a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;

b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;

c) redige, secondo quanto previsto dall'art. 93, commi 1 e 2 del Codice, il documento preliminare alla progettazione, e cura che sia richiesto il codice unico di progetto (CU) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto; cura la redazione dello studio di fattibilità di cui all'art. 7, comma 8, della Legge;

d) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del Codice, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all'art. 91, comma 5, del Codice, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l'effettiva possibilità di svolgere, all'interno dell'amministrazione, le diverse fasi della progettazione senza ausili di soggetti esterni; in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;

e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;

f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare;

g) affida gli incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro, ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del Codice, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, del Codice;

h) convoca e presiede, nelle procedure ristrette e di appalto di progettazione ed esecuzione, sulla base del progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;

i) propone motivatamente alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori; nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;

j) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

k) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell'art. 90, comma 6, del Codice, giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;

l) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del Codice ai soggetti esterni alla stazione appaltante, e le eventuali ragioni per le quali l'incarico non può essere affidato ad alcuno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 60 della Legge;

m) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sentito il direttore dei lavori;

n) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

o) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:

1) l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;

2) la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;

3) l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;

p) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione, sulla base del progetto preliminare e di

affidamento della concessione di lavori pubblici;

q) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;

r) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio statale e, sulla base di specifici protocolli d'intesa, a quello regionale, gli elementi relativi agli interventi di sua competenza, anche in relazione a quanto prescritto dall'art. 7, comma 8, del Codice;

s) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;

t) trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione degli atti di sospensione, allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;

u) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera e vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti;

v) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

w) accerta e certifica l'eventuale presenza di categorie delle opere o dei lavori negli interventi, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente;

x) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

y) propone la conciliazione, la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.

2. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli artt. 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:

a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;

b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni, affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

3. Il responsabile del procedimento per i lavori, nei limiti delle proprie abilitazioni e competenze professionali, può svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori per uno o più interventi di importo inferiore a 500.000 euro, salvo che per gli interventi di cui agli artt. 90, comma 6, 91, comma 5, 122, comma 1, 141, commi 1 e 7, del Codice. Il responsabile del procedimento può altresì svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione dello studio di fattibilità e del progetto preliminare relativi a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 28, comma 1, lettera c), del Codice.

4. Il responsabile del procedimento per i lavori non può svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori per interventi di qualsiasi importo, caratterizzati dalla presenza rilevante di caratteri innovativi, o di particolare complessità, o di alta precisione, o di difficoltà logistica, o di particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali, o di esecuzione in ambienti aggressivi, o di dotazioni impiantistiche non usuali, salvo che, con motivata deliberazione, non si dimostri la sua attitudine.

5. In caso di particolare necessità, per appalti di lavori di importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli di cui al comma 4, le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. 


 


Art. 7

Funzioni e compiti peculiaridel responsabile del procedimento per servizi e forniture

(Art. 6 L.R. n. 3/07)

1. Salvo che sia diversamente disposto dalla legge o dal regolamento statale, il responsabile del procedimento per servizi e forniture, oltre a svolgere i compiti specificamente previsti da altre disposizioni di legge o del presente regolamento, tra l'altro:

a) predispone ovvero coordina la progettazione, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentirla;

b) formula proposta motivata all'amministrazione aggiudicatrice del sistema di affidamento dell'intervento;

c) coordina ovvero cura l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento;

d) coordina le attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 del Codice, da parte dell'organo competente e le relative procedure, sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;

e) compie le azioni dirette a garantire un adeguato flusso informativo e di comunicazione tra la commissione giudicatrice e l'amministrazione aggiudicatrice, ai fini dell'efficiente svolgimento delle attività di rispettiva competenza;

f) effettua le attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali dell'intervento, al fine di realizzare le condizioni per il corretto e razionale svolgimento della procedura, segnalando agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi;

g) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal Codice e dal presente regolamento, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

h) accerta la data di effettivo inizio del servizio o della fornitura e ogni altro termine di loro svolgimento;

i) trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dell'esecuzione ove nominato, la proposta di sospensione o di risoluzione del contratto;

j) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

k) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio statale e, sulla base di formali intese, a quello regionale, degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;

l) applica le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali;

m) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

n) propone la conciliazione, la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'appalto;

o) svolge, su delega del soggetto di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 i compiti ivi previsti.

2. Salvo che diversamente sia disposto dalla legge o dal regolamento statali, il responsabile del procedimento per servizi e forniture svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante.


 

 

Art. 8

Disposizioni in tema di programmazione

(Artt. 7 e 63 L.R. n. 3/07)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano il quadro dei bisogni, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento, consistenti in lavori o in acquisizione di beni e servizi, tenendo conto dei rispettivi ordinamenti e della normativa di settore ove vigente.

2. Il programma di cui all'art. 7 della Legge è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in conformità alle disposizioni del Codice, della Legge e sulla base del fabbisogno di lavori, beni e servizi di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b), della Legge, sono inseriti nell'elenco annuale gli appalti di forniture e servizi che rispondono alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, rilevate con lo studio di cui al comma 1, con i contenuti minimi ivi indicati. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo superiore a 100.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 93 del Codice, salvo che:

a) per i lavori di manutenzione ordinaria, per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria, la cui separata indicazione nell'elenco annuale è accompagnata dalla stima sommaria dei costi;

b) per i lavori di urgenza, la cui separata indicazione nell'elenco annuale è corredata dalla perizia, di cui all'art. 15.

4. I contenuti minimi dello studio di fattibilità di cui all'art. 7, comma 8, della Legge, con esclusivo riferimento agli appalti di lavori, consistono:

a) nelle analisi propedeutiche ed alternative di progetto, con la stima e l'analisi del fabbisogno e della proposta per il suo soddisfacimento, con l'ipotesi di modello di gestione e manutenzione dell'opera, con la considerazione sintetica delle alternative;

b) nella fattibilità tecnica, con la descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali e dimensionali delle funzioni da insediare, con particolare riferimento all'utilizzo razionale dei materiali e delle fonti energetiche rinnovabili, e con la loro approssimativa localizzazione;

c) nella valutazione pre-progettuale della compatibilità ambientale, con la descrizione meramente qualitativa della situazione ambientale e un quadro sintetico dei principali fattori di rischio o impatto ambientale, eventualmente indicando le maggiori criticità già prevedibili, e gli elementi da approfondire nell'ulteriore sviluppo progettuale;

d) nella sostenibilità finanziaria, con riferimento agli importi presunti dell'investimento e alla loro copertura possibile, e alla previsione degli andamenti finanziari per la sua gestione e manutenzione;

e) nella convenienza economico-sociale, con riferimento ai principali costi e benefici esterni;

f) nella verifica procedurale, con la considerazione delle condizioni giuridiche, istituzionali, amministrative, organizzative ed operative dell'intervento, e la prima indicazione della compatibilità con la disciplina urbanistica, paesaggistica, ambientale e territoriale e la programmazione regionale, provinciale e locale;

g) nell'analisi di rischio e sensitività, con la evidenziazione dei principali, prevedibili eventi sfavorevoli che possano incidere sulla fattibilità e sulla gestione dell'opera, o influenzare i risultati economici o finanziari.

5. La programmazione annuale dei lavori contempla esplicitamente somme a disposizioni per:

a) aggiornamento prezzi ai fini della gara;

b) conciliazioni, transazioni;

c) accordi bonari, incentivi e accelerazione lavori.

6. Il responsabile del procedimento, nella fase di progettazione, provvede a integrare ovvero a modificare le prescrizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 1, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione delle attività da progettare, le ritenga insufficienti o eccessive; il provvedimento è assunto d'intesa con la Soprintendenza archeologica territorialmente competente nei casi di esecuzione di saggi e scavi archeologici preventivi.


 

 

Art. 9

Progettazione di lavori

(Artt. 8, 9, 10 e 12 L.R. n. 3/07)

1. Il progetto è il documento tecnico-economico da redigere in modo che sia assicurato il rispetto delle finalità e degli obbiettivi di cui alla Legge ed, in particolare:

a) la qualità del lavoro nonché la sua idoneità prestazionale e funzionale;

b) la manutenzione dell'opera realizzata, la durabilità dei materiali utilizzati e l'agevole controllo delle prestazioni nel tempo;

c) il rispetto e la compatibilità con il contesto territoriale ed ambientale, nonché la conformità urbanistica;

d) il miglioramento statico e strutturale dei beni di particolare pregio storico, artistico o architettonico, ubicati in zone a rischio sismico, vulcanico, idraulico e idrogeologico;

e) la piena accessibilità e fruizione di spazi ed ambienti pubblici o di interesse pubblico con particolare riferimento alla eliminazione o riduzione di barriere architettoniche;

f) il rispetto di norme, regolamenti, indirizzi, nazionali e regionali, emanati a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e sui cantieri edili;

g) il risparmio energetico, la tutela delle risorse non rinnovabili e il riciclaggio, tecnicamente compatibile, di materiali da costruzione.

2. Laddove la presenza di particolari condizioni e stati di fatto costituisca elemento di inidoneità o ostacolo al rispetto del comma 1, il progettista incaricato è tenuto ad indicarne le motivazioni e ad individuare le soluzioni compatibili.

3. Eventuali varianti in corso d'opera, accertate dal responsabile unico del procedimento come derivanti da carenze od omissioni progettuali relative alla mancata o non corretta applicazione dell'art. 9 della Legge, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, nonché di accessibilità e fruizione di spazi ed ambienti pubblici o di interesse pubblico interessati dalla progettazione medesima, sono computate, ai sensi dell'art. 56, comma 3, lett. e) della Legge, in danno al progettista incaricato.

4. L'Archivio Tecnico regionale raccoglie, con le modalità previste nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 80, comma 2 della legge, le esperienze di progettazione e di esecuzione degli interventi più significative registrate sul territorio regionale.

5. Il fondo di sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi di idee e di progetto di opere pubbliche di cui all'art. 10 della Legge, da istituire presso il Settore Opere Pubbliche a valere sulla U.P.B. 1.1.6, oltre a rivolgersi ai servizi di progettazione volti a realizzare interventi di mitigazione delle condizioni di disagio e di emergenza sociale, economica ed ambientale, nonché di predisposizione allo sviluppo, privilegia gli interventi la cui progettazione, attraverso il rispetto dei principi ed obiettivi di cui al comma 1, sia improntata ad una chiara ed elevata qualità progettuale.

6. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti utilizzano motivatamente la procedura del concorso di progettazione ovvero del concorso di idee, eventualmente facendo ricorso alle modalità di cui all'art 11.

Sono da intendersi lavori di rilevante interesse, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi a:

a) opere edilizie o interventi infrastrutturali da inserire in contesti urbani cui conferire una nuova caratterizzazione urbana, o che presentino particolari problematiche sotto il profilo architettonico, storico ed ambientale, della viabilità, della qualità insediativa o della riqualificazione funzionale;

b) opere edilizie o interventi infrastrutturali da effettuare in ambiti urbani ed extraurbani dotati di particolare valenza paesaggistica ed ambientale, come individuati ai sensi della normativa vigente;

c) interventi di contenuto sperimentale o tecnologicamente innovativo.

7. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso. I quadri economici prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

A - Lavori e sicurezza:

a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;

a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

B - Somme a disposizione dell'amministrazione:

b1) lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, rimborsi previa fattura;

b2) rilievi, accertamenti ed indagini;

b3) allacciamenti ai pubblici servizi;

b4) imprevisti (max 5% lavori a base d'asta);

b5) acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi;

b6) accantonamenti, per:

a] - compensazione prezzi (min. 1% dell'importo lavori a base d'asta) ex art. 50, commi 3 e 7 della Legge; art. 133, commi 3 e 7 del Codice;

b] - spese di manutenzione per un anno dalla data di consegna;

b7) spese tecniche, relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, incentivo ex art. 11 della Legge, spese relative al funzionamento delle amministrazioni aggiudicatrici comunque sostenute in relazione all'intervento (organizzazione uffici, produzione elaborati, missioni, assicurazioni personale dipendente, e simili):

a) - interne;

b) - esterne;

b8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione, attività specialistiche (geologiche, geotecniche, meteo marine, ecc.), attività di consulenza;

b9) spese eventuali per commissioni giudicatrici;

b10) spese per pubblicità;

b11) opere artistiche ex art. 11 (almeno il 2% dei lavori a base d'asta);

b12) spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per monitoraggi in corso d'opera e post-opera;

b13) I.V.A. e altre imposte:

a) per lavori (compresi imprevisti, lavori in economia);

b) per spese tecniche;

c) per altre voci del quadro economico.

8. Il computo metrico estimativo deve contenere i prezzi di cui al tariffario regionale Opere Pubbliche vigente. Qualora i tempi per la redazione del progetto e per l'attivazione della procedura di gara siano tali da rendere necessario un aggiornamento del computo metrico estimativo per adeguarlo al prezzario vigente al momento della pubblicazione del bando, il responsabile del procedimento provvede a tale aggiornamento. A tal fine, sono utilizzate le somme a disposizione di cui al comma 7.


 

 

Art. 10

Progettazione di servizi e forniture

(Artt. 8, 9, 10 e 12 L.R. n. 3/07)

1. In caso di acquisizione di servizi e/o forniture, la progettazione è articolata di regola in un unico livello. Al fine di identificare l'oggetto della prestazione del servizio o della fornitura di beni da acquisire il progetto contiene:

a) la relazione tecnico-illustrativa;

b) le valutazioni e le disposizioni per la redazione dei piani di sicurezza di cui alla normativa vigente;

c) le modalità di calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b);

d) il quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del servizio, per la sicurezza e altri oneri non soggetti a ribasso, e somme a disposizione;

e) il capitolato speciale descrittivo o prestazionale, con indicazione dei livelli di prestazione attesi rispetto ai minimi inderogabili;

f) lo schema di contratto.

2. La progettazione per l'acquisizione di servizi e forniture è predisposta dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante propri dipendenti in servizio. Il responsabile del procedimento, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 13, della Legge, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento e dall'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, predispone ovvero coordina la progettazione di cui al comma 1, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione stessa.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, il responsabile del procedimento deve essere dotato di adeguate capacità. Qualora la stazione appaltante non disponga di personale adeguato, provvede ad affidare, con le procedure previste per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ad idonea persona fisica non dipendente pubblico, munita di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, l'incarico contrattuale a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo comma 2.

4. Per appalti di forniture e servizi la cui pericolosità o la cui non corretta esecuzione può causare danni all'uomo o all'ambiente, o che richiedono l'utilizzo di misure preventive volte a proteggere l'uomo e l'ambiente, il progetto di cui al comma 1 è redatto da soggetto dotato di specifica competenza, anche diverso dal responsabile del procedimento.

Il progetto prevede, fra l'altro, un piano operativo di controllo e verifica dello svolgimento del servizio o della fornitura con cadenza massima di quindici giorni, ovvero con la diversa cadenza, oggettivamente prescritta e riscontrata dal progettista per particolari tipi di servizi e forniture, quali, a solo titolo esemplificativo: forniture e servizi sanitari, sociali, di ristorazione e mensa, di trasporto persone, alimenti e materiale deperibile, di eliminazione scarichi tossici, di fogna o rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi, in particolare se rivolti a fasce sociali protette.

5. Il piano operativo di cui al comma 4 è predisposto anche in caso di forniture e servizi, della medesima natura, rientranti in un appalto di lavori cui risultano funzionali, ovvero in un appalto misto con prevalente componente di lavori. Detto piano comprende anche il monitoraggio e la rintracciabilità dei materiali nel percorso dalla fornitura, alla lavorazione, fino all'utilizzo finale, ovvero al riciclaggio o al sito di smaltimento.

6. Per quanto concerne l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria, l'amministrazione aggiudicatrice, ai fini della stima dell'importo del servizio, adotta come criterio a base di riferimento i corrispettivi riferiti alle prestazioni previste dalle tariffe professionali vigenti, aumentati sulla base degli incrementi stabiliti dalle stesse per il rimborso spese. Tale importo è validato dal responsabile del procedimento ai fini dell'osservanza degli artt. 28 e 29 del Codice e delle norme di cui al presente regolamento. L'importo così stimato è soggetto a ribasso unico, pertanto l'offerta economica è costituita dal ribasso sulla somma degli importi relativi a prestazioni e spese.



 

Art. 11

Norme per l'arte negli edifici pubblici in Campania

(L. 29 luglio 1949, n. 717)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che progettano la realizzazione di nuove opere, destinano una quota non inferiore al due per cento delle somme del quadro economico previste per i lavori:

a) all'esecuzione di opere d'arte di pittura e scultura connesse al progetto architettonico;

b) all'acquisto di opere d'arte mobili di pittura o scultura.

2. Nella commissione per la procedura concorsuale volta alla scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte, ovvero delle opere da acquistare, sono necessariamente contemplati:

a) il progettista;

b) il competente Soprintendente per i beni storici, artistici ed etnoantropologici o un suo delegato;

c) due artisti di chiara fama, le cui opere siano già presenti in almeno un museo statale, regionale o degli enti locali, nominati dall'amministrazione medesima;

d) per i progetti di particolare complessità, un componente di riconosciuta competenza nella storia dell'arte o nella critica dell'arte contemporanea.

3. Nei casi di cui al comma 1, la relazione di accompagnamento al progetto preliminare considera:

a) le possibili interazioni tra opera d'arte e l'edificio, o parti di esso;

b) le diverse tipologie di supporti o di opere da considerare;

c) le relazioni con gli spazi pubblici o con le aree esterne;

d) in alternativa, le ragioni per le quali è più opportuno procedere all'acquisto di opere d'arte mobili di pittura o scultura.

4. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3, il progettista e l'artista, individuato con le modalità di cui al comma 2, condividono tempi e procedure per la corretta applicazione del presente articolo.

5. Nello svolgimento della procedura concorsuale per la scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte, ovvero delle opere da acquistare, e per tutto quanto non disposto dal presente articolo, le amministrazioni aggiudicatici fanno riferimento alle linee guida per l'applicazione della legge n. 717/1949 recante "norme per l'arte negli edifici pubblici", di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali 23 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 23 del 29 gennaio 2007.


 


Art. 12

Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione

(Art. 11 L.R. n. 3/07)

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 11 della Legge, i criteri di riparto degli incentivi per la redazione degli atti di progettazione, relativi ai lavori pubblici, ai servizi e alle forniture, nonché di pianificazione, sono individuati nel capo VI del presente regolamento.

2. Al fine di promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee, i bandi medesimi prevedono un punteggio, non superiore ad un decimo della valutazione complessiva dell'offerta, per la presenza di almeno un professionista abilitato da non oltre 5 anni.

3. Oltre al rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, il bando per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 91, comma 1, del Codice prevede criteri di valutazione che considerano anche la più giovane età dei soggetti concorrenti.

4. Nelle procedure di affidamento dei servizi di progettazione il bando deve indicare che la documentazione progettuale da esibire ai fini della valutazione dell'offerta sia riferita a classi e categorie di progettazione analoghe a quelle oggetto di affidamento. Detta documentazione può riferirsi anche a servizi svolti per committenti privati, purché eseguiti e certificati dal committente e dall'ordine professionale di appartenenza, nonché a premi, selezioni e menzioni ufficiali a seguito di concorsi di idee e di progettazione.


 

 

Art. 13

Verifica e validazione dei progetti

(Art. 14 L.R. n. 3/07)

1. L'attività di verifica e di validazione del progetto, ai sensi dell'art. 14 della Legge, è condotta dal responsabile del procedimento, o da diverso soggetto a ciò incaricato, il quale redige specifiche relazioni attraverso le quali, oltre alle verifiche di cui alle disposizioni normative e regolamentari statali, rileva:

- la conformità del progetto rispetto alla fase progettuale immediatamente precedente;

- la corretta stima del valore dell'appalto, al fine di non sottrarlo all'osservanza di norme riferite alle specifiche soglie individuate dal Codice;

- la completezza della documentazione progettuale e del quadro economico;

- la corrispondenza degli elementi del computo metrico estimativo alle prestazioni previste nei capitolati e negli elaborati grafici descrittivi;

- la regolarità del procedimento di affidamento dell'incarico e approvazione del progetto;

- la completa acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di consenso, comunque denominati, nonché il recepimento delle prescrizioni ivi indicate;

- l'utilizzo del prezzario regionale vigente ed in ogni caso l'adeguatezza dei prezzi applicati per le voci non ricomprese nel prezzario;

- la compatibilità delle soluzioni progettuali con le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10.

2. La validazione del progetto è l'atto formale di assenso che riporta gli esiti delle verifiche e che, pertanto, richiede competenze adeguate al contenuto del progetto da validare. Il soggetto a ciò incaricato risponde per ogni inadempimento connesso al mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato.

3. In caso di validazione condizionata, il responsabile del procedimento, tra l'altro, impartisce disposizioni circa i modi e i termini nei quali il progetto debba essere integrato, a cura del progettista e senza alcun costo aggiuntivo per l'amministrazione aggiudicatrice. La verifica e la validazione si riterranno utilmente concluse solo con l'ottemperanza alle suddette disposizioni, come formalmente attestata dal responsabile del procedimento.

4. Nei casi di cui all'art. 9, comma 3, il responsabile del procedimento, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, valuta le motivazioni addotte dal progettista e la compatibilità delle soluzioni dallo stesso individuate.

5. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

6. L'attività di verifica e validazione è incompatibile con l'attività di progettazione cui la stessa è riferita.

7. La Consulta tecnica regionale, di cui all'art 74 della Legge, nei casi ivi previsti, verifica in sede istruttoria la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

8. Per gli appalti di servizi e forniture, l'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 112, comma 6, del Codice, può stabilire di sottoporre a verifica il progetto.

9. Per appalti di forniture e servizi la cui pericolosità o la cui non corretta esecuzione può causare danni all'uomo o all'ambiente, o che richiedono l'utilizzo di misure preventive volte a proteggere l'uomo e l'ambiente, la verifica e validazione di cui al comma 8 sono obbligatorie.

10. Nei casi di cui al comma 9, e comunque in tutti gli appalti di lavori, la verifica e la validazione del progetto pongono particolare attenzione alla presenza, alla completezza, alla compatibilità e all'affidabilità delle operazioni di smaltimento o riutilizzo dei materiali, dei relativi imballaggi e dei rifiuti di lavorazione, in qualsiasi stadio chimico-fisico usati, prodotti o mutati, sulla base di una analisi dei rifiuti stessi.

11. Nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento, al fine di accertare l'unita' progettuale, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista e l'autore del progetto posto a base della gara, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo, rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. L'autore del progetto, posto a base della gara, è chiamato ad esprimersi in ordine a tale conformità entro 15 giorni dalla prima riunione, con dichiarazioni a verbale o per iscritto; in mancanza, si presume che egli si sia espresso per la conformità.


 


CAPO III

INDIZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO E DELLA CONCESSIONE


 

Art. 14

Procedure in economia

(Art.17 L.R. n. 3/07)

1. Possono eseguirsi in economia:

a) le prestazioni di cui all'art.125 del Codice, commi 6 e 10;

b) gli interventi di urgenza di cui all'art 15 del presente regolamento;

c) gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 16 del presente regolamento.

2. Salvo che non venga eseguita in amministrazione diretta, l'esecuzione in economia degli

interventi può avvenire, nei limiti di importo di cui alla normativa vigente:

a) per cottimo fiduciario;

b) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

3. L'amministrazione aggiudicatrice può adottare atti contenenti le precisazioni, le specificazioni e gli adeguamenti organizzativi ed operativi necessari per l'esecuzione dei lavori in economia.

4. L'amministrazione aggiudicatrice, con propri atti di organizzazione, individua l'articolazione delle competenze dirigenziali relativamente all'effettuazione delle prestazioni di cui al presente articolo.

5. Il dirigente ha l'obbligo di effettuare, direttamente ovvero attraverso tecnici all'uopo delegati, visite di sopralluogo a campione.

6. Per tutte le prestazioni in economia è nominato un responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge, al quale compete l'individuazione del livello di progettazione da redigere più idoneo per l'affidamento delle prestazioni, comunque non inferiore a quanto definito dall'art. 15, comma 10.

7. L'affidamento delle prestazioni per cottimo è preceduto da interpello, rivolto ad almeno cinque concorrenti, se sussistono in tal numero soggetti qualificati ai sensi della normativa vigente, individuati sulla scorta degli elenchi di cui all'art. 20 del presente regolamento.

8. La scelta dell'affidatario è effettuata secondo il criterio del prezzo più basso tra i concorrenti che hanno presentato l'offerta.

9. L'esecuzione della prestazione può aver luogo a mezzo di affidamento diretto ad una o più imprese, individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato, nei seguenti casi:

a) per interventi di importo non superiore a 20.000 euro, per servizi e forniture, e a 40.000 euro, per lavori;

b) per interventi in circostanze di somma urgenza, ai sensi dell'art. 16;

c) per lavori accessori ad un appalto in corso di esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

10. Il contratto di cottimo deve contenere:

a) l'elenco delle prestazioni;

b) i prezzi unitari e il computo a corpo o a misura;

c) le condizioni di esecuzione;

d) il termine di ultimazione;

e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e i diritti ed obblighi delle parti in caso di risoluzione del contratto;

g) le garanzie a carico dell'esecutore;

h) le indicazioni di cui agli artt. da 50 a 53 della Legge;

i) la prestazione della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del Codice, all'atto della stipula del contratto stesso;

j) la polizza assicurativa di cui all'art. 129, comma 1, del Codice, trasmessa dall'affidatario prima della consegna dei lavori.

11. Le prestazioni oggetto di contratto sono eseguite direttamente ed esclusivamente dall'affidatario, fatto salvo quanto disposto dall'art. 118 del Codice relativamente al subappalto.

12. Il responsabile del procedimento è responsabile della corretta esecuzione dei lavori e della loro contabilizzazione, nonché del contenimento della spesa, comunque entro il limite autorizzato.

13. In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni o di inadempimento contrattuale imputabile all'affidatario, si applicano le penali previste nel contratto, previa contestazione scritta, da parte del responsabile del procedimento, degli addebiti mossi all'impresa medesima. In caso di inadempimento grave, la stazione appaltante può, previa contestazione scritta degli addebiti, procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione, e fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno.

14. Il ricorso all'acquisizione in economia per forniture e servizi è consentito, oltre che nei casi di cui all'art. 125, comma 10, del Codice, a titolo meramente esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

a) spese per l'effettuazione di indagini, statistiche, studi, rilevazioni, pubblicazioni sostenute per la presentazione e la diffusione dei bilanci, delle relazioni programmatiche e, in genere, delle attività dell'amministrazione;

b) acquisti per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, conferenze, riunioni, corsi, mostre e cerimonie;

c) spese di rappresentanza;

d) acquisto e/o manutenzione di materiali, attrezzature, arredi e oggetti, oltre alla manutenzione e noleggio di mezzi di trasporto, per gli uffici e i servizi dell'amministrazione;

e) forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;

f) forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi, anche di protezione civile, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

g) servizi e forniture di qualsiasi natura, per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;

h) forniture, quando non sia stata prevista la possibilità dell'esecuzione in danno, in caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;

i) acquisto, riparazione e manutenzione ordinaria di beni mobili, arredi, macchine e attrezzature degli uffici;

j) acquisto, riparazione e manutenzione di materiale hardware e software;

k) spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi;

l) acquisto dei beni necessari a garantire il corretto funzionamento di uffici e servizi;

m) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

n) servizi per indagini varie (geologiche, geotecniche, ecc..), studi, progetti e calcoli vari impiantistici, strutturali e simili, ai fini della compilazione di progetti, della redazione di elaborati grafici, rilevamenti, frazionamenti, accatastamenti, pratiche per ottenimento pareri VV.F., ISPESL, collaudi, sicurezza cantieri, ecc.., esclusi i progetti in materia di lavori pubblici;

o) spese per noleggio di mezzi ed attrezzature per gli uffici;

p) riparazioni, anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori;

q) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;

r) prestazioni professionali inerenti all'applicazione, al completamento e all'aggiornamento dei software applicativi;

s) spese per la partecipazione del personale e degli amministratori a corsi di preparazione e formazione, a convegni, congressi, conferenze, riunioni;

t) servizi di stampa, tipografia, litografia e rilegatura;

u) servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione degli immobili, delle infrastrutture e dei mezzi.

15. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.


 


Art. 15

Interventi regionali d'urgenza

(Art. 18 L.R. n. 3/07)

1. Nei casi di calamità naturali, catastrofi e altri eventi calamitosi, sulla scorta dell'informativa dell'Autorità competente ai sensi degli artt. 14 e 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Regione, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge, affida gli appalti di lavori, servizi e forniture, sulla base di un verbale e di una perizia estimativa preliminare.

2. Il verbale di cui al comma 1, redatto dal tecnico accertatore, riportante i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per sanarlo, è rimesso senza indugio al dirigente competente, il quale, alla ricezione del verbale, provvede alla nomina del responsabile unico del procedimento.

3. Per prestazioni di importo fino a 100.000 euro, l'affidamento viene disposto con la procedura di cui all'art. 14, alla quale vengono invitati almeno cinque operatori economici tratti dall'elenco di cui all'art. 20 del presente regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

4. Per prestazioni di importo superiore a 100.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento avviene di norma applicando la procedura ristretta semplificata di cui all'art. 21. Dette prestazioni d'urgenza costituiscono un capitolo specifico nell'ambito della programmazione regionale e, pertanto, sono inseriti nell'elenco annuale di cui all'art. 7 della Legge.

5. L'esecuzione della prestazione può aver luogo a mezzo di affidamento diretto ad una o più imprese, individuate dal responsabile del procedimento, per interventi di importo non superiore a 20.000 euro, per servizi e forniture, e a 40.000 euro, per lavori.

6. In entrambe le ipotesi di affidamento, di cui ai commi 3 e 4, il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, secondo le vigenti norme in materia.

7. La perizia degli interventi a farsi è presentata al Settore competente per l'approvazione, per la copertura della spesa e per l'autorizzazione degli interventi.

8. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente del Settore competente, salvo che non ritenga di respingere la proposta, approva la perizia degli interventi entro il termine di giorni venti a decorrere dalla sua presentazione, ovvero la restituisce al responsabile del procedimento, impartendo le necessarie prescrizioni. In tal caso, il responsabile del procedimento provvede alla rielaborazione e ripresentazione della perizia nei successivi cinque giorni al medesimo dirigente, che provvede nei successivi dieci giorni.

9. L'inutile decorso dei termini di cui al comma 8, previsti per i provvedimenti del dirigente, equivale alla approvazione della perizia. Il dirigente del Settore competente provvede alla nomina di un nuovo responsabile del procedimento, qualora quello nominato non ottemperi nei termini previsti dal medesimo comma 8.

10. La perizia deve comprendere i seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) relazione tecnica;

c) rilievi plano altimetrici, o analisi qualitative e quantitative;

d) elaborati grafici alle scale adeguate;

e) calcoli delle strutture e degli impianti;

f) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

g) computo metrico estimativo;

h) piano di sicurezza e di coordinamento;

i) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza e delle somme a disposizione;

j) ogni altro elaborato ritenuto utile allo scopo.

11. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti specifici, i termini di cui al comma 8 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a trenta giorni. I termini medesimi possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione aggiudicatrice o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14 e ss. della legge n. 241 del 1990.

12. Gli importi di cui al presente articolo sono computati escludendo eventuali somme a disposizione.


 


Art. 16

Interventi regionali non programmabili di somma urgenza

(Art. 18 L.R. n. 3/07)

1. Nei casi di calamità naturali, catastrofi e altri eventi calamitosi, sulla scorta dell'informativa dell'Autorità competente ai sensi degli artt. 14 e 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Regione procede, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della Legge, all'esecuzione delle prestazioni necessarie per la rimozione dei gravi ed imminenti pregiudizi ovvero dei pericoli all'incolumità pubblica, indipendentemente dalla previsione nella propria programmazione.

2. Gli interventi sono disposti dal responsabile del procedimento o dal tecnico che si è recato per primo sul luogo, sulla base di un verbale che riporta i motivi dello stato di somma urgenza, le operazioni necessarie per rimuoverlo e le cause che lo hanno provocato.

3. Il tecnico procede contestualmente all'affidamento diretto dei lavori ad una o più imprese idonee, mediante sottoscrizione congiunta da parte del tecnico e dell'impresa affidataria del verbale di cui al comma 2, che reca anche l'indicazione sommaria dei lavori a farsi, l'importo di massima degli stessi e la misura percentuale concordata del ribasso da applicarsi alle categorie di lavoro che risulteranno dalla perizia dei lavori.

4. La perizia dei lavori è presentata, entro dieci giorni dalla sottoscrizione di cui al comma 3, al Settore competente per la relativa approvazione e per la copertura della spesa, a valere su uno specifico capitolo di bilancio del settore medesimo. La perizia deve considerarsi approvata, qualora nei cinque giorni successivi non sia intervenuto alcun provvedimento espresso del dirigente del settore competente.

5. Il dirigente del Settore può avocare a sé la redazione della perizia, o nominare altro responsabile del procedimento che vi provveda, dandone comunicazione all'impresa esecutrice ed indicando i nuovi termini.

6. Il contratto è redatto con i contenuti di cui all'art. 14, comma 10.


 


Art. 17

Disposizioni comuni agli interventi d'urgenza e di somma urgenza

(Art. 18 L.R. n. 3/07)

1. I principi desumibili dalle disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici del territorio campano di cui all'art. 1, comma 2.

2. Per gli interventi di cui agli artt. 15 e 16, è fatto tassativo divieto di ogni forma di subaffidamento del contratto.

3. Ultimati e certificati gli interventi, il responsabile del procedimento cura la consegna formale delle opere realizzate al soggetto ordinariamente competente, mediante sottoscrizione di apposito processo verbale.



 

Art. 18

Bandi, avvisi e inviti

(Artt. 19 e 84 L.R. n 3/07)

1. I bandi di gara e gli avvisi di aggiudicazione, di pre-informazione, di post-informazione, nonché i programmi triennali e gli elenchi annuali, la cui pubblicità è obbligatoria, ai sensi delle norme vigenti in materia, sono pubblicati anche sul sito web dell'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni, www.sitar-campania.it, accessibile anche dal portale della Regione Campania.

2. I bandi-tipo, di cui all'art. 19 della Legge, redatti al fine di uniformare i comportamenti delle stazioni appaltanti, sono approvati dalla Giunta regionale e sono vincolanti nei casi di realizzazione di lavori, servizi e forniture finanziati, anche parzialmente, dalla Regione Campania. I bandi-tipo sono resi disponibili in versione informatica attraverso il sito di cui al comma 1.

3. Le procedure di gara attivate, a titolarità regionale, dai settori della Regione Campania sono gestite da uno o più settori della Regione medesima, individuati con atto della Giunta regionale, con il quale si provvede ad adottare le relative modalità di attuazione.

4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 84 della Legge, i procedimenti amministrativi preordinati alla conclusione delle singole fasi dell'appalto o della concessione di lavori, servizi o forniture, sono assoggettati alla verifica e al controllo da parte degli operatori delle singole amministrazioni aggiudicatrici, secondo le disposizioni adottate dalle amministrazioni stesse. Le procedure, di cui al comma 3, sono svolte in conformità ai criteri di verifica e controllo interni disciplinati con delibera di Giunta, su proposta del Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta.

5. Per gli interventi di interesse regionale di competenza di altri enti, oggetto di finanziamento regionale, il bando di gara relativo ai lavori o all'acquisizione dei servizi e delle forniture, è pubblicato entro il termine perentorio di cui all'art. 71 della Legge, decorrente dalla ricezione della comunicazione del decreto dirigenziale di cui all'art. 66, comma 4, o di cui all'art. 68-bis, comma 5, della Legge. In mancanza, si applicano le procedure sostitutive di cui al medesimo art. 71 della Legge.


 

 

Art. 19

Tutela della legalità negli appalti

(Artt. 20 e 51 L.R. n. 3/07)

1. Le stazioni appaltanti aderiscono ai protocolli di legalità di iniziativa degli Uffici Territoriali del Governo territorialmente competenti, al fine di garantire trasparenza e legalità nelle procedure di appalto.

2. La Regione, al fine di uniformare il comportamento delle stazioni appaltanti sul territorio regionale, promuove accordi con gli Uffici Territoriali del Governo per garantire la massima efficacia nel controllo sulla prevenzione e sul contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici comunque applicano le disposizioni di cui agli artt. 51, 52 e 53 della Legge.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano ogni misura al fine di tutelare l'integrità e la legalità nella fase di realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture ed evitare l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, e di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denunzia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori. A tal fine, ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, e dell'art. 51, comma 4, della Legge, prevedono, nel bando, nella lettera d'invito e nel contratto, la clausola contrattuale della V.I.C. (valutazione di impatto criminale).

5. La clausola V.I.C. prevede che, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori. La clausola medesima prevede, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della Legge, l'obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto.

6. In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto un appalto in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avviando la procedura di risoluzione, ai sensi dell'art. 136 e ss. del Codice ovvero di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 118 del Codice.

7. I bandi prevedono, con clausola esplicita, che tutti gli incassi e i pagamenti superiori a 3.000 euro, relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura, ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne riporta l'esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all'amministrazione aggiudicatrice.


 


Art. 20

Elenchi di operatori economici

(Art. 31 L.R. n. 3/07)

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 31 della Legge, nei casi di cui al comma 2, l'amministrazione appaltante può individuare il soggetto affidatario attraverso un elenco di operatori economici unico per tutte le stazioni appaltanti della medesima amministrazione.

2. L'amministrazione può utilizzare l'elenco di cui al cui al comma 1 nei seguenti casi:

a) procedure in economia, ai sensi dell'art. 17 della Legge;

b) procedure di urgenza o somma urgenza, ai sensi dell'art. 18 della Legge;

c) procedura negoziata senza previo bando, ai sensi dell'art. 122, commi 7, 7-bis e 8 del Codice;

d) procedura negoziata senza previo bando, di cui all'art. 57 del Codice;

e) affidamento diretto, per lavori, servizi e forniture, nei casi consentiti per legge.

3. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del medesimo.

4. Al fine di dotarsi dell'elenco di cui al comma 1, l'amministrazione appaltante pubblica, con le modalità previste dall'art. 66 del Codice, un avviso rivolto a tutte le imprese che abbiano i requisiti richiesti.

5. L'elenco di cui al comma 1 è adottato e aggiornato con cadenza al massimo triennale ed ha efficacia per l'intero anno solare successivo, e può essere adottato prima della scadenza prevista solo in caso di necessità di integrazione di soggetti economici, operanti in tipologie e categorie di lavorazioni originariamente non previste.

6. Nella redazione dell'elenco, l'amministrazione aggiudicatrice esclude, ovvero non ammette, le imprese in caso di riscontrato e ripetuto inadempimento delle norme sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08, nonché in caso di contravvenzioni o condanne intervenute in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori per fatti inerenti il triennio antecedente l'anno di iscrizione.

7. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti si applica l'art. 48 del Codice e, in vigenza di protocolli di legalità sottoscritti, l'amministrazione procede in conformità, ovvero, ad acquisire dalla Prefettura le informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 e all'allegato 4 del D.Lgs. n. 490/1994. Si applica infine quanto disposto dagli artt. 51, 52 e 53 della Legge.

8. L'atto di emanazione dell'elenco prevede:

a) la suddivisione, secondo tipologie e categorie, di appalti per lavori, servizi e forniture;

b) l'iter procedurale di accesso all'elenco e di aggiornamento dello stesso;

c) i termini entro cui le imprese devono manifestare il proprio interesse mediante formale domanda di iscrizione corredata da un'autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, attestando il possesso dei requisiti di qualificazione e delle capacità tecnicoprofessionali ed economico-finanziarie necessarie per l'iscrizione, e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste per l'aggiudicazione di appalti di pari importo con procedure ordinarie. L'amministrazione procede alle verifiche secondo le procedure di legge.

d) la definizione dei criteri di gestione dell'elenco secondo i principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, rotazione, parità di trattamento. In virtù del principio di rotazione, le imprese possono ricevere ulteriori inviti solo dopo che siano stati invitati tutti i soggetti inseriti in elenco;

e) la procedura di selezione delle imprese nei casi di invito di un numero minimo di soggetti (almeno cinque nei casi di cui al comma 2, lett. c), d) ed e);

f) il divieto per l'amministrazione, nel caso di procedura di somma urgenza, di affidare nel corso dello stesso anno solare l'esecuzione di appalti per un importo complessivo superiore a 400.000 euro alla medesima impresa, o impresa controllata, controllante o collegata, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, se non dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco;

g) le modalità con cui saranno inviati gli inviti a presentare offerta per la singola procedura da affidare, con l'indicazione dei fondi di bilancio e del responsabile del procedimento preposto;

h) le modalità con cui dovranno essere presentate le offerte per le singole procedure di affidamento o aggiudicazione.

9. Con delibera di Giunta regionale viene individuato il Settore tenuto alla costituzione e all'aggiornamento dell'elenco.

10. Il presente articolo è applicato da tutti i settori regionali e dalle aziende e società partecipate maggioritariamente dalla Regione Campania e costituisce disposizione di principio per le amministrazioni appaltanti operanti nel territorio regionale tenute all'applicazione della Legge.



 

Art. 21

Procedura ristretta semplificata per appalti di lavori

(Art. 36 L.R. n. 3/07)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, entro il trenta novembre di ogni anno, possono pubblicare un avviso, con le modalità previste per l'avviso di pre-informazione di cui all'art. 63 del Codice, rivolto a tutte le imprese che abbiano i requisiti ivi richiesti, circa gli appalti di lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla cui realizzazione procedere con la procedura ristretta semplificata. L'avviso contiene le modalità di richiesta di iscrizione, la data ed il luogo per il sorteggio pubblico di cui al comma 4, l'ufficio preposto per le informazioni e il relativo recapito telefonico.

2. I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare domanda per essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta. Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta.

3. L'iscrizione in un elenco non è consentita in forma individuale ai soggetti che facciano parte di raggruppamenti temporanei o consorzi, ovvero a più di un raggruppamento o consorzio, iscritti all'elenco medesimo.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici, entro il trenta dicembre, formano l'elenco iscrivendovi tutti i soggetti in regola con le prescrizioni di cui al comma 1. L'ordine di iscrizione è stabilito mediante sorteggio pubblico, da svolgersi nella data indicata nell'avviso di cui al comma 1.

5. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti, si applica l'art. 48 del Codice. Inoltre, ai fini dei controlli antimafia, in vigenza di protocolli di legalità sottoscritti con l'Ufficio Territoriale di Governo di competenza, l'amministrazione procederà secondo quanto disposto dai medesimi, ovvero, in assenza degli stessi, provvederà ad acquisire presso il medesimo Ufficio le informative opportune secondo le vigenti disposizioni in materia. Si applica, inoltre, quanto disposto dagli artt. 51, 52 e 53 della Legge.

6. Gli operatori inseriti nell'elenco sono invitati a presentare offerta, secondo l'ordine di iscrizione e sempre se in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto, inizialmente in numero di venti. In virtù del principio di rotazione, essi possono ricevere ulteriori inviti solo dopo che siano stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco.

7. Per le modalità di pubblicità dell'elenco e delle relative variazioni, nonché per il controllo di legittimità dello stesso, si applica l'art. 123, commi 13, 14 e 15, del Codice.


 


Art. 22

Verifica di congruità delle offerte

(Art. 46 L.R. n. 3/07)

1. Ai sensi dell'art. 87 del Codice, se un'offerta appare anormalmente bassa, l'amministrazione aggiudicatrice richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, procedendo secondo i successivi commi del presente articolo. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.

2. Ai sensi dell'art. 88 del Codice, l'amministrazione aggiudicatrice richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione per iscritto delle giustificazioni. L'amministrazione aggiudicatrice, ovvero, se lo ritenesse opportuno, una commissione all'uopo nominata, esamina le giustificazioni prodotte e, ove dovesse ritenerle non sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. L'offerente, entro un numero di giorni non inferiore a cinque, deve presentare per iscritto le precisazioni richieste.

3. L'amministrazione aggiudicatrice, ovvero la commissione ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, l'amministrazione aggiudicatrice convoca l'offerente con un anticipo di giorni lavorativi non inferiore a tre, invitandolo a fornire ogni elemento ritenuto utile.

Nel caso in cui l'offerente non dovesse presentarsi alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

4. Ai sensi dell'art. 88 del Codice, al fine di individuare la migliore offerta non anomala, l'amministrazione aggiudicatrice procede contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte che dovessero apparire anormalmente basse, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto al comma 2.

5. All'esito del procedimento di verifica, l'amministrazione aggiudicatrice dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, è risultata, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 del Codice, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.

6. Ai fini della applicazione dei precedenti commi, l'impresa offerente, in allegato all'offerta economica, presenta una dichiarazione esplicativa delle condizioni di vantaggio competitivo che le consentono economie sugli elementi costitutivi l'offerta, così come individuati, a titolo esemplificativo, dall'art. 87, comma 2 del Codice. Non è comunque ammesso riferirsi a:

- condizioni di vantaggio in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;

- condizioni di vantaggio in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'art. 131 del Codice, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e alla relativa stima dei costi.

La dichiarazione esplicativa riguarda anche il costo della manodopera, il monte-ore lavorativo previsto per l'esercizio dell'appalto, l'importo delle spese generali e l'importo dell'utile d'impresa.

7. In seduta pubblica di apertura delle offerte economiche sono resi noti gli elementi costituenti ciascuna offerta: il prezzo offerto, il relativo ribasso, l'importo totale del costo della manodopera, il monte-ore lavorativo, le spese generali e l'utile d'impresa.

8. Allorché richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 2, la presentazione dei giustificativi per la verifica della presunta anomalia, l'offerente a ciò formalmente invitato, e nel rispetto della dichiarazione esplicativa di cui al comma 6, espone:

a) le analisi-prezzi, elaborate secondo un modello all'uopo predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, basate sulle analisi-prezzi della tariffa regionale vigente. Il modello contiene le voci di cui alla tariffa, complete di quantità e prezzi unitari, di cui alla medesima tariffa, le quantità e i prezzi proposti dall'offerente ed una colonna per il confronto percentuale delle variazioni di ogni singola voce. Le singole voci di costo che presentano variazioni superiori alla soglia di anomalia individuata, devono trovare supporto nelle condizioni di vantaggio competitivo preannunciate nella dichiarazione esplicativa di cui al comma 6;

b) le spese generali, con l'elenco di tutti i costi che concorrono a generarle, elaborate secondo un modello all'uopo predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice;

c) l'utile d'impresa;

d) il costo del lavoro e il monte ore lavorativo. L'amministrazione è tenuta a verificare la congruità delle offerte, con riferimento ai valori individuati in sede di progetto, relativamente al monte ore lavoro/uomo necessario alla realizzazione dell'intervento e al relativo costo complessivo della manodopera riferiti al computo metrico del progetto stesso;

e) le attrezzature e i macchinari già ammortizzati o non ancora ammortizzati cui i relativi giustificativi tengono conto:

- nel caso di beni non completamente ammortizzati, delle quote di ammortamento di cui al libro dei cespiti;

- nel caso di beni completamente ammortizzati, dei costi della manutenzione e gestione sostenuti per mantenere in efficienza le medesime attrezzature e i macchinari.

9. La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del Codice, ovvero potrà non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del Codice.

10. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1.000.000 di euro, ai sensi dell'art. 122, comma 9, del Codice, il bando deve prevedere se si procederà all'applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del Codice; in tal caso non si applicherà l'art. 87, comma 1 del Codice medesimo. Comunque non si provvederà all'esclusione automatica in caso di numero di offerte ammesse inferiore a dieci e si applicherà l'art. 86, comma 3 del Codice.

11. Il bando di gara, ai sensi dell'art. 86 del Codice, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture fa espresso riferimento all'applicazione della verifica di congruità delle offerte qualunque sia il criterio di aggiudicazione prescelto di cui agli artt. 82 e 83 del Codice medesimo. In tali casi, l'amministrazione appaltante individua gli elementi costitutivi l'offerta, anche in analogia con i commi 6 e 8 ove compatibili, da assoggettare a dichiarazione esplicativa delle condizioni di vantaggio competitivo ai fini della eventuale successiva presentazione di documenti giustificativi per la verifica della presunta anomalia.

12. Per i servizi di architettura ed ingegneria, l'offerta economica è comunque assoggettata, in sede di gara, a verifica di congruità secondo i criteri stabiliti nel bando di gara o lettera d'invito, in analogia a quanto stabilito dal comma 1.

13. La verifica di congruità di cui al comma 12 è applicata anche per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro per i quali si applichi l'art. 20. In tal caso, l'amministrazione aggiudicatrice, nell'invito di cui all'art. 20, comma 8, lett. h), può richiedere la presentazione dei giustificativi direttamente in sede di presentazione dell'offerta.



 

CAPO IV 

REALIZZAZIONE, CONTROLLO E COLLAUDO DELL'APPALTO E DELL'ATTIVITÀ CONCESSA


 

Art. 23

Direzione dell'esecuzione del contratto e collaudo in corso di esecuzione

(Artt. 55, 58, 59 e 60 L.R. n. 3/07)

1. La direzione della esecuzione del contratto e il collaudo dello stesso sono condotti nel rispetto delle vigenti disposizioni.

2. Nel caso di prestazioni di servizi e forniture, il direttore dell'esecuzione del contratto è di norma il responsabile del procedimento, fatta eccezione per:

a) le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b) le prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico e funzionale;

c) le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.

3. Nel caso di prestazioni di servizi e forniture, l'incarico del collaudo è di norma svolto in corso di esecuzione del contratto, ed è assunto dal direttore dell'esecuzione del contratto stesso, con le medesime limitazioni di cui al comma 2, lett. a), b) e c).

4. Negli appalti di servizi e forniture, a seconda della natura, il bando di gara ovvero il capitolato speciale o il capitolato d'oneri, nonchè il contratto, indicano, laddove necessari, i criteri e le modalità con cui vanno condotte le attività di direzione della esecuzione del contratto e di collaudo in corso di esecuzione dello stesso, da parte dei soggetti all'uopo incaricati ai sensi dei commi 2 e 3, a garanzia del raggiungimento dei livelli prestazionali attesi e comunque non inferiori ai minimi inderogabili individuati in sede di progetto.

5. In ogni caso, le funzioni di cui ai commi 2 e 3, svolte in modo congiunto, sono incompatibili con le funzioni di responsabile del procedimento e di progettista di cui all'art. 10, comma 2.

6. Nei casi di servizi e forniture di cui all'art. 10, comma 4, le funzioni di direzione della esecuzione del contratto e di collaudo in corso di esecuzione dello stesso sono incompatibili.

7. L'applicazione e il rispetto del piano operativo di cui all'art. 10, commi 4 e 5, sono monitorati dall'amministrazione aggiudicatrice in sede di direzione della esecuzione del contratto e di collaudo dello stesso in corso di esecuzione, secondo le modalità e i criteri indicati nel bando di gara o lettera d'invito e nel contratto. La violazione del piano operativo da parte dell'impresa, così come il mancato controllo dell'applicazione del piano da parte del soggetto a ciò preposto, comportano l'applicazione di penali pecuniarie, anch'esse previste in contratto, nonché la revoca del contratto stesso in caso di reiterata violazione.

8. Ove il responsabile del procedimento accerti che le prestazioni di servizi e forniture rientrino tra quelle di cui al comma 2, lett. a), b) e c) del presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice conferisce l'incarico del collaudo ad un soggetto, ovvero ad una commissione composta da tre membri, in possesso della competenza tecnica necessaria, in relazione all'oggetto del contratto ed alla natura dell'appalto.


 


CAPO V

FINANZIAMENTO REGIONALE AGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

E NORME PER LA TRASPARENZA E LA SEMPLIFICAZIONE NEGLI APPALTI


 

Art. 24

Intervento finanziario regionale e modalità di erogazione

(Artt. da 64 a 72 L.R. n 3/07 - Art. 27 L.R. n. 1/08 - Art. 18 L.R. n. 1/09)

1. L'intervento finanziario regionale a favore di investimenti ed opere promossi dagli enti locali e da altri enti abilitati sui quali sono esercitati il controllo e la vigilanza della Regione, si esplica con finanziamenti parziali o totali concessi sotto forma di:

a) contributi pluriennali per l'ammortamento dei mutui;

b) contributo straordinario da concedere con provvedimento motivato.

2. Nei casi di cui al comma 1, lett. a), gli oneri di ammortamento sono a totale carico del Comune beneficiario, che deve rilasciare la delegazione di pagamento con la relativa previsione nel proprio elenco annuale dei lavori e la connessa previsione di bilancio.

3. Il Settore regionale competente procede all'emissione del decreto di liquidazione, su richiesta dell'ente beneficiario, e previa acquisizione del piano di ammortamento.

4. L'utilizzo di economie o di ribassi d'asta è consentito anche a completamento dei lavori originariamente finanziati, qualora non diversamente disposto. L'utilizzo medesimo è comunque subordinato alla preventiva rendicontazione dei lavori dai quali deriva e dall'autorizzazione da parte del Settore competente.

5. Il rendiconto è reso alla Regione secondo le modalità indicate con deliberazione di Giunta regionale.


 


Art. 25

Misure di semplificazione

(Art. 83 L.R. n. 3/07)

1. La Regione e le amministrazioni di cui all'art. 1 della Legge, promuovono e favoriscono:

a) l'uso di strumenti telematici nella gestione delle procedure d'appalto;

b) la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici in via elettronica;

c) la possibilità di effettuare in via telematica i sopralluoghi di presa visione degli elaborati progettuali necessari ai fini della partecipazione ai bandi di gara indetti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono a redigere gli atti di gara, i capitolati, i contratti ed ogni altro atto afferente le procedure di cui alla Legge, in conformità ai modelli tipo approvati dalla Giunta regionale, compatibilmente con la tipologia degli interventi da realizzare e alle relative esigenze, anche nel caso in cui la progettazione venga affidata a soggetti esterni.

3. Al fine di semplificare la partecipazione degli interessati alle varie fasi dei procedimenti di cui alla legge, l'Amministrazione aggiudicatrice può rendere disponibili, anche per via telematica, moduli per la richiesta di partecipazione e per tutti gli adempimenti successivi.

4. Negli atti di gara, è possibile richiedere ai concorrenti la presentazione della dichiarazione sostitutiva attestante, in via cumulativa, l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 26 della Legge; resta ferma la necessità di dichiarare le condanne riportate che possono essere valutate dall'Amministrazione come incidenti sull'affidabilità morale e professionale.

5. Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, gli obblighi di pubblicazione degli atti e provvedimenti relativi agli appalti pubblici aventi effetto di pubblicità legale, sono assolti con la pubblicazione nel proprio sito informatico da parte della amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni aggiudicatrici, ovvero di loro consorzi, associazioni o unioni, fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; restano fermi gli oneri di cui agli artt. 7,78 e 79 della legge.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di assegnare ad offerenti, candidati, e operatori economici con cui sia stato stipulato un contratto di appalto o cui sia stata affidata una concessione ai sensi della Legge, caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale, secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici che già dispongono di propri siti pubblicano nella relativa pagina iniziale un indirizzo di posta elettronica certificata, a cui ogni operatore economico possa rivolgersi per richieste relative agli appalti ed alle concessioni dell'amministrazione medesima.

8. Ogni amministrazione aggiudicatrice determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di lavori, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti».

9. L'Osservatorio regionale individua gli uffici di amministrazioni aggiudicatici, aventi sede in Campania, che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia al buon andamento degli appalti da essi curati, e che dimostrano di agire con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso, ed adotta le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici.



 

Art. 26

Procedure alternative di risoluzione delle controversie

(Art. 83 L.R. n. 3/07)

1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 239 ss. del Codice, per garantire il buon andamento dell'esecuzione dei contratti di appalto e forme di risoluzione di controversie alternative a quelle contenziose, è istituito l'Ufficio del Conciliatore presso l'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni, dotato di una apposita segreteria tecnica presso la quale è tenuta una lista di conciliatori, distinta secondo le competenze tecniche e giuridiche, a cui possono essere iscritti:

a) magistrati a riposo ed avvocati dello Stato debitamente autorizzati o a riposo;

b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori;

c) tecnici in possesso di diploma di laurea, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti ai relativi albi con comprovata esperienza specifica di almeno dieci anni nel settore degli appalti pubblici;

d) professori universitari di ruolo con particolare competenza nella materia degli appalti pubblici;

e) dipendenti pubblici in servizio, debitamente autorizzati, o a riposo, con esperienza professionale specifica nel settore degli appalti pubblici di almeno dieci anni.

2. I bandi di gara o i contratti di appalto delle amministrazioni aggiudicatrici possono contemplare la clausola di preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione, con la quale le parti concordano di ricorrere ad un conciliatore, estratto a sorte alla loro presenza tra gli iscritti alla lista medesima, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra di esse.

3. L'istanza, proposta da una o da entrambe le parti, non comporta alcun patrocinio e deve illustrare i fatti e le ragioni della pretesa, indicando eventualmente l'ipotesi di soluzione conciliativa. Essa può essere proposta, successivamente all'iscrizione anche di una singola riserva posta nel registro di contabilità, ovvero a seguito di una decisione del responsabile del procedimento circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori. L'istanza è avanzata dal responsabile del procedimento ovvero dal rappresentante legale o dal procuratore speciale dell'affidatario.

4. Il responsabile dell'Ufficio del conciliatore provvede a convocare, entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza, la riunione per l'estrazione a sorte del conciliatore, e comunica senza indugio la nomina all'interessato.

5. La proposizione dell'istanza di conciliazione, di per sé, non comporta alcuna conseguenza sugli obblighi contrattuali e sulla loro puntuale esecuzione.

6. Il conciliatore può ascoltare le parti in contraddittorio, che si svolge anche in via orale, e redige processo verbale di ogni incontro istruttorio; ad esso possono essere trasmessi, in via esclusivamente telematica, tutti gli atti rilevanti della vicenda. Entro il termine perentorio di 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina, il conciliatore sottopone alle parti una proposta scritta, succintamente motivata, di soluzione della divergenza anche in via equitativa, che può essere formulata anche all'esito di discussioni orali con le parti, che non deve comportare variante di alcun tipo.

7. La proposta di conciliazione è accettata o rigettata, entro dieci giorni dalla ricezione, dal dirigente competente della stazione appaltante, su proposta scritta del responsabile del procedimento, cui si applica l'art. 6, comma 1, lett. e) della L. 7 agosto 1990, n. 241. La sottoscrizione della conciliazione, entro il limite dei fondi stanziati per l'intervento, non comporta responsabilità del dirigente nei confronti dell'amministrazione, se non per dolo o colpa grave.

8. L'accettazione comporta la rinuncia delle parti a qualsiasi pretesa in relazione all'oggetto di controversia.

9. Con delibera di Giunta regionale è costituita, presso l'Osservatorio regionale, la segreteria tecnica di supporto all'ufficio del conciliatore, e sono determinate, oltre alla individuazione delle risorse necessarie, la disciplina della tenuta della lista di cui al comma 1, nonché l'ammontare e le modalità di riconoscimento dei compensi spettanti ai conciliatori.

10. Gli atti delle procedure di cui al presente articolo, diversi dai documenti probatori, possono essere trasmessi tra gli interessati anche in via telematica.



 

Capo VI (1)

Fondo Regionale ex articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 e criteri per la ripartizione degli incentivi 

 

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 30 ottobre 2018, n. 9.


 

 

Art. 27 (1)

Oggetto e finalità

1. Il presente Capo, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Capo.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 30 ottobre 2018, n. 9.


 


Art. 28 (1)

Soggetti interessati

1. Il presente Capo si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.

2. Il presente Capo si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 31.

3. In particolare sono soggetti interessati al presente Capo:

a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'articolo 29 del presente Capo, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi incluse le attività di manutenzione;

b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale svolgono materialmente, tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente Capo.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 30 ottobre 2018, n. 9.



 

Art. 29 (1)

Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 28, riguardano le seguenti funzioni/attività:

a) programmazione della spesa per investimenti;

b) valutazione preventiva dei progetti;

c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;

d) esecuzione dei contratti pubblici;

e) responsabile unico del procedimento;

f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);

g) direzione dell'esecuzione;

h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;

i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente Capo.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 30 ottobre 2018, n. 9.


 

 

Art. 30 (1)

Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del Dirigente della UOD competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture (di seguito anche Dirigente), garantendo un'opportuna rotazione del personale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;

c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;

d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del regolamento regionale 30 ottobre 2018, n. 9.


 


Art. 31 (1)

Incarichi svolti dai dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 29 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 29 del presente Capo svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2 del presente Capo.

5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del regolamento regionale 30 ottobre 2018, n. 9.



 

Art. 32 (1)

Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la Direzione Generale per le Risorse Umane fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera g) del regolamento regionale 30 ottobre 2018, n. 9.


 

 

Art. 33 (1)

Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 28 comma 1 la Stazione Appaltante:

- promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;

- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) del regolamento regionale 30 ottobre 2018, n. 9.


 

 

Art. 34 (1)

Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente Capo, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera i) del regolamento regionale 30 ottobre 2018, n. 9.



 

Art. 35 (1)

Costituzione e graduazione del fondo

1. È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 29 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla costituzione del fondo di cui al presente articolo.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente Capo, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

- per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 36, tra i soggetti di cui all'articolo 28;

- per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

a) all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

b) all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

c) per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica in ragione dei ribassi offerti in sede di gara.

7. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

 

      TABELLA A) – LAVORI PUBBLICI 

CLASSI DI IMPORTO DEI LAVORI PERCENTUALE DA APPLICARE
fino a euro 1.000.000 2%
oltre euro 1.000.000,00 e fino a Euro 5.548.000,00 1,8%
oltre euro 5.548.000,00 e fino a Euro 10.000.000,00 1,6%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a Euro 25.000.000,00 1,4%
oltre euro 25.000.000,00 1,0%


TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

CLASSI DI IMPORTO DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE PERCENTUALE DA APPLICARE
fino a euro 500.000,00 2%

oltre euro 500.000,00

per la parte fino a euro 500.000,00

2%
per la parte oltre euro 500.000,00 1,5%

 

8. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è costituito solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto.

9. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

10. La misura del fondo può essere maggiore di quella relativa alla corrispondente classe di importo nei seguenti casi:

a) lavori di importo superiore a euro 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;

b) servizi e forniture di importo superiore a euro 500.000,00 caratterizzate da:

- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

11. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera j) del regolamento regionale 30 ottobre 2018, n. 9.



 

Art. 36 (1)

Criteri di ripartizione del fondo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;

b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;

c) complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera k) del regolamento regionale 30 ottobre 2018, n. 9.



 

Art. 37 (1)

Erogazione delle somme

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente della UOD competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 29 del presente Capo affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 35, comma 3 del presente Capo.

5. La mancata realizzazione dell'opera non preclude l'erogazione dell'incentivo e comunque limitatamente alle attività eseguite.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 30 ottobre 2018, n. 9.



 

Art. 38 (1)

Coefficienti di riduzione

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente Capo, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 31, comma 2, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 35, comma 3 del presente Capo.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera m), regolamento regionale 30 ottobre 2018, n. 9.



 

Art. 39 (1)

Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Il Dirigente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 28, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del responsabile del procedimento - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile unico del procedimento propone al Dirigente competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

1) il Dirigente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

2) il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

1) il responsabile unico del procedimento documenta al Dirigente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

2) il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;

3) il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

1) il responsabile unico del procedimento documenta al Dirigente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

2) il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;

3) il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:

a) delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;

b) dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

c) che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

4. Per le fasi del procedimento di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

5. Qualora l'amministrazione procedesse alla liquidazione dell'incentivo in un'unica soluzione, la verifica del raggiungimento del limite di cui all'articolo 32, comma 2 è determinato in ragione delle diverse annualità di svolgimento delle funzioni attribuite.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera n) del regolamento regionale 30 ottobre 2018, n. 9.



 

[Art. 40] (1)

[Esclusione dall'incentivo]

[1. Il responsabile del procedimento ed ogni altro componente del gruppo di cui all'art. 36 che violi gli obblighi posti a suo carico dalle disposizioni normative e regolamentari regionali e statali, o non svolga i compiti ad esso assegnati con la dovuta diligenza, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo ed è revocato dall'incarico con provvedimento del dirigente del settore titolare del procedimento.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera o) del regolamento regionale 30 ottobre 2018, n. 9.


 


[Art. 41] (1)

[Liquidazione dell'incentivo]

[1. Il dirigente del settore competente provvede con determina alla liquidazione dell'incentivo a favore dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 31, in relazione all'attività effettivamente svolta, come riscontrabile dai seguenti atti:

a) approvazione finale della progettazione o delle fasi intermedie;

b) approvazione del certificato di regolare esecuzione;

c) approvazione del certificato di collaudo;

d) approvazione degli atti di pianificazione.

2. La determinazione di cui al comma 1 tiene conto della verifica dei risultati prodotti dal singolo dipendente incaricato ovvero delle eventuali riserve per oneri a lui imputabili.

3. In ogni caso le attività correttamente svolte nell'ambito degli incarichi conferiti devono essere interamente liquidate sulla base delle aliquote di cui alle tabelle A e B.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera p) del regolamento regionale 30 ottobre 2018, n. 9.



 

CAPO VII

NORME FINALI


 

Art. 42

Sistemi di premialità e penalità in materia di sicurezza

(Artt. 26 e 53, L.R. n. 3/07)

1. Il bando di gara, ovvero l'avviso di gara in caso di affidamento senza previo bando, e il contratto possono prevedere l'integrazione, fino ad un massimo del 2%, della garanzia fideiussoria prestata dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 113 del Codice, in caso di riscontrato e ripetuto inadempimento da parte della medesima ditta del rispetto delle norme sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/08, nonché in caso di contravvenzioni o condanne intervenute in materia di sicurezza per fatti inerenti i tre anni antecedenti a quello relativo all'effettuazione delle offerte.

2. Il bando di gara, ovvero l'avviso di gara, e il contratto prevedono la possibilità di ridurre, fino ad un massimo del 2%, la garanzia fideiussoria prestata dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 113 del Codice, in caso di accertata adozione nel proprio sistema organizzativo, di adeguate politiche di sicurezza.

3. Il responsabile del procedimento, in qualità di responsabile dei lavori nei casi di appalti di lavori, acquisisce le informazioni specifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza attraverso i responsabili della sicurezza rispettivamente in fase di progettazione ed esecuzione, anche ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 26, comma 6, della Legge.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le informazioni prodotte dalle amministrazioni appaltanti, attraverso il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 26, comma 6, della Legge e dell'art. 5, comma 12, del presente regolamento, sono rese pubbliche dall'Osservatorio regionale ai fini della consultazione.



 

Art. 43

Clausole contrattuali speciali

1. Le disposizioni di cui agli artt. 19, comma 4 e ss., 21, comma 5, 23, commi 4 e 7, 26, 42 in quanto clausole contrattuali speciali, ai sensi dell'art. 51 della Legge, prevedono le modalità applicative e stabiliscono, ove necessario, l'entità delle sanzioni.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono le clausole di cui al comma 1 nei bandi di gara ovvero negli avvisi, in caso di procedure senza previo bando, e nei contratti.

3. In sede di offerta, gli operatori dichiarano di accettare le condizioni particolari nelle ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.


 

 

Art. 44

Norma transitoria

1. Il presente regolamento trova applicazione per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla sua data di entrata in vigore. Per i contratti in corso di esecuzione e per quelli i cui bandi o avvisi sono già pubblicati all'entrata in vigore del presente regolamento, trova applicazione la normativa previgente.



 

Art. 45

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Campania.

Bassolino


 

(TABELLA 1): (1)

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE

AFFIDATA

Fase

programmazione

Fase verifica

Fase

affidamento

Fase

esecuzione

Totale 100%

Responsabile della programmazione

2%

 

 

 

2%

Responsabile del

procedimento


8%

4%

13%

25%

Verificatore

progettazione


10%



10%

Direzione dei lavori

(ivi incluso il

coordinamento per

la sicurezza in fase

di esecuzione,

l'eventuale attività

del direttore

operativo e

dell'ispettore di

cantiere)

 

 

 

 

40%


40%

Collaudatore/

Certificatore regolare

esecuzione (*)

 

 

 

 

10%


10%

Supporto al RUP (**)

1%

1%

3%

8%

13%

 

 

 

 

 

100

(*) Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico.

Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

(**) Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure. La voce in tabella costituisce la percentuale complessiva da ripartire tra tutti i soggetti che concorrono al supporto al RUP e delle atre figure. Tale percentuale sarà ridotta della metà nel caso sia nominato un unico collaboratore.

 

(1) Tabella sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera q) del regolamento regionale 30 ottobre 2018, n. 9.


 

(TABELLA 2): (1)

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

FUNZIONE AFFIDATA

Fase

programmazione

Fase

affidamento

Fase

esecuzione

Totale

per fasi

Responsabile della

programmazione

3%

 

 

3%

Responsabile del procedimento

 

 

10%

 

20%

30%

Direttore dell'esecuzione

compreso eventuali Direttori

operativi

 

 

 

40%

 

40%

Verificatore della

conformità/Certificatore regolare

esecuzione

 

 

10%

10%

Supporto al RUP (**)


1,0%

 

6%

10%

17%

Totale

 

 

 

100%

(**) Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure. La voce in tabella costituisce la percentuale complessiva da ripartire tra tutti i soggetti che concorrono al supporto al RUP e delle altre figure. Tale percentuale sarà ridotta della metà nel caso sia nominato un unico collaboratore.


(1) Tabella sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera q) del regolamento regionale 30 ottobre 2018, n. 9.