Regolamento Regionale 30 ottobre 2018, n. 9.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 79 del 30 ottobre 2018

 

"Modifiche al regolamento 7/2010 (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania")"

 

La Giunta regionale

 

ha deliberato

 

Il Presidente della Giunta regionale

 

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

visto il regolamento regionale 24 marzo 2010, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania);

vista la delibera della Giunta regionale n. 401 del 26 giugno 2018;

vista l'approvazione da parte del Consiglio regionale nella seduta del 16 ottobre 2018;

 

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

Modifiche al Regolamento 24 marzo 2010, n. 7 "Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania"

1. Il Regolamento n. 7/2010 è così modificato:

a) la rubrica del Capo VI è così modificata:

"Capo VI - Fondo Regionale ex articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 e criteri per la ripartizione degli incentivi.";

b) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Art. 27

Oggetto e finalità

1. Il presente Capo, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Capo.";

c) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 28

Soggetti interessati

1. Il presente Capo si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.

2. Il presente Capo si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 31.

3. In particolare sono soggetti interessati al presente Capo:

a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'articolo 29 del presente Capo, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi incluse le attività di manutenzione;

b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale svolgono materialmente, tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente Capo.";

d) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Art. 29

Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 28, riguardano le seguenti funzioni/attività:

a) programmazione della spesa per investimenti;

b) valutazione preventiva dei progetti;

c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;

d) esecuzione dei contratti pubblici;

e) responsabile unico del procedimento;

f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);

g) direzione dell'esecuzione;

h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;

i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente Capo.";

e) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Art. 30

Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del Dirigente della UOD competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture (di seguito anche Dirigente), garantendo un'opportuna rotazione del personale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;

c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;

d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.";

f) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"Art. 31

Incarichi svolti dai dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore

di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 29 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 29 del presente Capo svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2 del presente Capo.

5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.";

g) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"Art. 32

Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la Direzione Generale per le Risorse Umane fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.";

h) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"Art. 33

Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 28 comma 1 la Stazione Appaltante:

- promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;

- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.";

i) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"Art. 34

Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente Capo, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.";

j) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

"Art. 35

Costituzione e graduazione del fondo

1. È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 29 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla costituzione del fondo di cui al presente articolo.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente Capo, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

- per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 36, tra i soggetti di cui all'articolo 28;

- per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

a) all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

b) all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

c) per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica in ragione dei ribassi offerti in sede di gara.

7. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

 

TABELLA  A) – LAVORI PUBBLICI

 

CLASSI DI IMPORTO DEI LAVORI

 

PERCENTUALE DA APPLICARE

fino a euro 1.000.000

 

 

2%

oltre  euro 1.000.000,00  e  fino

a

Euro

1,8%

5.548.000,00

 

 

 

oltre  euro  5.548.000,00  e  fino

a

Euro

1,6%

10.000.000,00

 

 

 

oltre  euro  10.000.000,00  e  fino  a

Euro

1,4%

25.000.000,00

 

 

 

oltre euro 25.000.000,00

 

 

1,0%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

 

 

 

CLASSI DI IMPORTO DEI SERVIZI O

PERCENTUALE DA APPLICARE

DELLE FORNITURE

 

 

 

fino a euro 500.000,00

 

 

2%

  oltre euro 500.000,00

 

 

 

  per la parte fino a euro 500.000,00

 

 

2%

per la parte oltre euro 500.000,00

 

 

1,5%

 8. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è costituito solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto.

9. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

10. La misura del fondo può essere maggiore di quella relativa alla corrispondente classe di importo nei seguenti casi:

a) lavori di importo superiore a euro 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;

b) servizi e forniture di importo superiore a euro 500.000,00 caratterizzate da:

- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

11. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.";

k) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

"Art. 36

Criteri di ripartizione del fondo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;

b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;

c) complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.";

l) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

"Art. 37

Erogazione delle somme

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente della UOD competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 29 del presente Capo affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 35, comma 3 del presente Capo.

5. La mancata realizzazione dell'opera non preclude l'erogazione dell'incentivo e comunque limitatamente alle attività eseguite.";

m) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

"Art. 38

Coefficienti di riduzione

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente Capo, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 31, comma 2, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 35, comma 3 del presente Capo." ;

n) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 39

Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Il Dirigente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 28, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del responsabile del procedimento - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile unico del procedimento propone al Dirigente competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

1) il Dirigente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

2) il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

1) il responsabile unico del procedimento documenta al Dirigente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

2) il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;

3) il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

1) il responsabile unico del procedimento documenta al Dirigente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

2) il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;

3) il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:

a) delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;

b) dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

c) che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

4. Per le fasi del procedimento di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

5. Qualora l'amministrazione procedesse alla liquidazione dell'incentivo in un'unica soluzione, la verifica del raggiungimento del limite di cui all'articolo 32, comma 2 è determinato in ragione delle diverse annualità di s volgimento delle funzioni attribuite.";

o) l'articolo 40 è abrogato;

p) l'articolo 41 è abrogato.

q) le tabelle A e B in allegato sono sostituite dalle seguenti:

 

(TABELLA 1):

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE

AFFIDATA

Fase

programmazione

Fase verifica

Fase

affidamento

Fase

esecuzione

Totale 100%

Responsabile della programmazione

2%

 

 

 

2%

Responsabile del

procedimento

 

8%

4%

13%

25%

Verificatore

progettazione

 

10%

 

 

10%

Direzione dei lavori

(ivi incluso il

coordinamento per

la sicurezza in fase

di esecuzione,

l'eventuale attività

del direttore

operativo e

dell'ispettore di

cantiere)

 

 

 

 

40%

 

40%

Collaudatore/

Certificatore regolare

esecuzione (*)

 

 

 

 

10%

 

10%

Supporto al RUP (**)

1%

1%

3%

8%

13%

 

 

 

 

 

100

(*) Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico.

Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

(**) Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure. La voce in tabella costituisce la percentuale complessiva da ripartire tra tutti i soggetti che concorrono al supporto al RUP e delle atre figure. Tale percentuale sarà ridotta della metà nel caso sia nominato un unico collaboratore.

 

(TABELLA 2):

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

FUNZIONE AFFIDATA

Fase

programmazione

Fase

affidamento

Fase

esecuzione

Totale

per fasi

Responsabile della

programmazione

3%

 

 

3%

Responsabile del procedimento

 

 

10%

 

20%

30%

Direttore dell'esecuzione

compreso eventuali Direttori

operativi

 

 

 

40%

 

40%

Verificatore della

conformità/Certificatore regolare

esecuzione

 

 

10%

10%

Supporto al RUP (**)

1,0%

 

6%

10%

17%

Totale

 

 

 

100%

(**) Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure. La voce in tabella costituisce la percentuale complessiva da ripartire tra tutti i soggetti che concorrono al supporto al RUP e delle altre figure. Tale percentuale sarà ridotta della metà nel caso sia nominato un unico collaboratore.



 

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.       

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                      De Luca