Regolamento Regionale 13 settembre 2019, n. 7.

 Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 54 del 16 settembre 2019

 

"Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio)"

 

La Giunta regionale

 

ha deliberato

 

Il Presidente della Giunta regionale

 

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 "Norme sul Governo del territorio";

visto il regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio);

vista la legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2019";

vista la delibera della Giunta regionale n. 116 del 26 marzo 2019 (Integrazione al Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 4 agosto 2011);

vista l'approvazione, con proposta di modifica, da parte del Consiglio regionale nella seduta dell'1 agosto 2018;

vista la delibera della Giunta regionale n. 412 del 10 settembre 2019 (Presa d'atto dell'approvazione, con osservazioni, da parte del Consiglio Regionale nella seduta del 01 agosto 2019, della Delibera di Giunta Regionale n. 116 del 26 marzo 2019 recante "Integrazione al Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 4 agosto 2011")

 

Emana

 

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Modifiche al regolamento regionale n. 5/2011)

1. Al regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 3 bis

Supporto finanziario e tecnico della Regione

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 16/2004, assegna periodicamente ai Comuni che ne fanno richiesta, con prevalenza per quelli associati, contributi per la redazione del PUC, nei limiti delle risorse finanziarie del bilancio gestionale, con i criteri fissati con provvedimento della struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia di governo del territorio.

2. La Regione fornisce per la redazione del PUC la cartografia regionale e le ortofoto digitali disponibili.

Art. 3 ter

Potere sostitutivo di cui all'art. 44 della legge regionale n. 16/2004

1. La Regione, ai soli fini di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 44 della legge regionale n. 16/2004, per i Comuni che non hanno adempiuto a quanto prescritto dal medesimo articolo, provvede ad attivare l'esercizio dei poteri sostitutivi, attraverso la nomina, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, di un Commissario ad acta, la cui durata e modalità di svolgimento dell'incarico sono stabiliti nello stesso provvedimento di nomina.

2. L'intervento sostitutivo di cui al comma 1 del presente articolo è preceduto dalla diffida ad adempiere rivolta all'amministrazione comunale.

3. La struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia di governo del territorio verifica lo stato di avanzamento dei processi di redazione dei PUC.

4. A seguito della verifica di cui al comma 3, per i Comuni che alla data del 31 marzo 2019 non hanno adottato il PUC la Regione nomina il Commissario ad acta decorsi centocinquanta giorni dalla diffida di cui al comma 2, e per i Comuni che alla stessa data risultano privi del preliminare di Piano la Regione nomina il Commissario ad acta decorsi sessanta giorni dalla diffida di cui al comma 2.

5. Il piano preliminare di cui al comma 4 del presente articolo è composto almeno dal documento strategico idoneo a definire gli obiettivi qualitativi e strutturali che il Comune intende perseguire, ed è approvato unitamente al rapporto preliminare ambientale.

6. Nel caso in cui, nel termine stabilito dalla diffida di cui al precedente comma 4, il Comune abbia adottato il piano strutturale di cui al comma 1 dell'articolo 9 del presente regolamento e il regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC) previsto all'articolo 11 del presente regolamento non si procede alla nomina del Commissario ad acta.

7. Presso la struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia di governo del territorio è istituito l'elenco regionale dei Commissari ad acta per l'attuazione dell'articolo 44 della legge regionale n. 16/2004, la cui formazione e articolazione è stabilita con provvedimento del dirigente responsabile della stessa struttura.";

b) al comma 1 dell'articolo 9 dopo le parole "come previsto all'articolo 3 della legge regionale n. 16/2004" sono aggiunte le seguenti: ", che possono essere adottati anche non contestualmente.".

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.       

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                       De Luca