Regolamento Regionale 8 febbraio 2013, n. 1.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del regolamento, integrato con le modifiche apportate dal regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 9.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

Testo vigente del REGOLAMENTO 8 febbraio 2013, n. 1.


REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE

 

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;

vista la Delibera della Giunta Regionale n. 662 del 13/11/2012;

considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo

56 dello Statuto

 EMANA

 il seguente Regolamento:

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e di trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 (CAMPANIA ZERO – Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità).

Art. 2

(Servizi essenziali)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2012 sono ritenuti essenziali i seguenti servizi a cui non si applica la norma medesima:

a) attività istituzionale della Giunta regionale;

b) attività delle strutture apicali amministrative e di diretta collaborazione del Presidente;

c) attività della protezione civile regionale;

d) servizi forestali;

e) servizi del ciclo integrato delle acque;

f) servizi di controllo e difesa del territorio;

g) attività di vigilanza e controllo dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

h) servizi di manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali;

i) servizi di genio civile;

j) servizi ispettivi in generale.


Art. 3

(Individuazione soggetti)

1. Il presente regolamento individua i soggetti cui è assegnata un'autovettura di servizio o di rappresentanza per uso esclusivo, e quelli cui è assegnata l'autovettura di servizio in modo non esclusivo per esigenze di servizio del titolare, ovvero in ragione dell'ufficio o della funzione cui sia preposto.

Art. 4

(Uso esclusivo con autista)

1. È consentito Ìuso esclusivo delle autovetture:

      a) al Presidente della Giunta regionale;

b) ai soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, e 5-bis del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 2 luglio 2002, n. 133 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli Uffici dell'Amministrazione dell'interno).

Art. 5

(Uso autovetture per i servizi essenziali)

1. I soggetti cui è consentito assegnare autovetture in uso non esclusivo per attività istituzionale della Giunta regionale e per attività delle relative strutture correlate ad esigenze di servizio, sono:

a) gli assessori regionali;

b) i Capi Dipartimento, i Direttori Generali, i Capi degli Uffici Speciali, i Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione e i Consiglieri del Presidente di cui agli articoli 3, commi 2 e 6, e 10 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2013, n. 37 "Attuazione dell'articolo 37, commi da 1 a 4, 8 e 9 del Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12" e successive modifiche e integrazioni. (1)

2. L'utilizzazione delle autovetture da parte dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo avviene di norma su richiesta degli stessi. L'ufficio competente provvede ad assegnare l'autovettura con l'autista nel giorno prefissato, avvalendosi di idoneo programma informatico il cui accesso avviene attraverso la rete intranet regionale.

3. Il servizio inizia e finisce dove è ubicato l'ufficio ed è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio. Sono comunque ricompresi nell'utilizzo, ai sensi della normativa vigente, gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro, nonché verso e da aeroporti e stazioni ferroviarie. (2)

4. Le autovetture assegnate ai servizi essenziali in uso non esclusivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. da c) a j) utilizzate esclusivamente per esigenze di servizio, sono guidate da personale autorizzato alla guida.


(1) Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 9.

(2) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 9.

Art. 6

(Concessione di spazi da destinare a parcheggio)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 5, che utilizzano il mezzo proprio per raggiungere la sede di servizio, è consentito parcheggiare la propria autovettura presso le sedi regionali ove possibile e nel limite della disponibilità dei posti.

2. L'ufficio competente rilascia apposita autorizzazione.

Art. 7

(Ufficio competente)

1. La Direzione generale per le risorse strumentali e l'Ufficio I del Gabinetto del Presidente, nell'ambito delle rispettive competenze, curano gli adempimenti relativi all'applicazione del presente regolamento.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. È abrogato il "Regolamento concernente le modalità di utilizzo delle autovetture di servizio", approvato con delibera di Giunta regionale 16 maggio 2003, n. 1786 e convalidato dal Consiglio regionale con regolamento 25 marzo 2005, n. 3.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                          Caldoro