Regolamento 3 ottobre 2012, n. 10

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 66 del 15 ottobre 2012


Modifiche al regolamento regionale 28 novembre 2007, n. 5 (Regolamento di attuazione del credito di imposta per nuovi investimenti in Regione Campania).


LA GIUNTA REGIONALE


ha deliberato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;

vista la Delibera della Giunta Regionale n. 288 del 12/06/2012;

considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto


EMANA


il seguente Regolamento:

Art. 1

1. Al regolamento regionale 28 novembre 2007, n. 5 (Regolamento di attuazione del credito di imposta per nuovi investimenti in Regione Campania), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Regolamento di attuazione del credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi";

b) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole "credito d'imposta regionale per nuovi investimenti" è inserita la seguente: "produttivi";

c) al comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole: "articoli 87 e 88 del trattato CE" sono inserite le seguenti: "ora articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea";

d) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. L'agevolazione è commisurata alle spese per gli investimenti di cui all'articolo 3 ed è concessa mediante procedura valutativa e nella forma di credito d'imposta o bonus fiscale, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, articoli 5 e 7, sulla base della convenzione di cui all'articolo 11 e con le modalità stabilite nel Disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3 e nel provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione";

e) al comma 2 dell'articolo 5 le parole: "con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 1, comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "nel disciplinare previsto nell'articolo 1, comma 3,";

f) dopo il comma 2 dell'articolo 5 è inserito il seguente:

"2 bis. L'agevolazione spetta a condizione che, presso la struttura produttiva oggetto del programma di investimento agevolato, si determini un incremento occupazionale, secondo le modalità e i termini fissati nel disciplinare previsto nell'articolo 1, comma 3, e nel provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in altre strutture produttive facenti capo alla medesima impresa";

g) il comma 3 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti che intendono accedere all'agevolazione presentano apposita istanza, in base alle modalità stabilite nel disciplinare previsto nell'articolo 1, comma 3, e nel provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione.";

h) al comma 4 dell'articolo 5 dopo le parole "ai requisiti formali," sono inserite le seguenti:

"nonché al rispetto dei criteri di valutazione fissati nel disciplinare previsto nell'articolo 1, comma 3,";

i) al comma 5 dell'articolo 5 le parole "esaurimento dei fondi" sono sostituite dalle seguenti:

"mancato rispetto dei criteri di valutazione";

j) il comma 6 dell'articolo 5 è abrogato;

k) al comma 3 dell'articolo 6 dopo le parole "articoli 87 e 88 del trattato CE" sono inserite le seguenti: "ora articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea";

l) al comma 1 dell'articolo 7 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'agevolazione è fruibile esclusivamente in maniera automatica con le modalità previste dal decreto legislativo n. 123 del 1998, articolo 7, commi 3 e 4, a decorrere dal giorno successivo alla data di rendicontazione dell'investimento.";

m) al comma 2 dell'articolo 7 la parola "fruito" è soppressa e le parole "nella convenzione di cui all'art. 11," sono sostituite dalle seguenti: "nel disciplinare previsto nell'articolo 1, comma 3, e nel provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione.";

n) al comma 1 dell'articolo 10 le parole "accoglimento dell'istanza" sono sostituite dalle seguenti:

"rendicontazione dell'investimento" e le parole "a cinque anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "al quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale i beni oggetto dell'agevolazione sono entrati in funzione.";

o) la rubrica dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente "Convenzione con il Ministero dell'economia e finanze e con l'Agenzia delle entrate.";

p) il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"1. Le modalità e le procedure di accesso all'agevolazione, di utilizzo del credito di imposta, di effettuazione dei controlli necessari a garantire il corretto utilizzo dell'agevolazione, il recupero del credito d'imposta in caso di decadenza, revoca o rideterminazione del beneficio sono definite previa stipula di apposito accordo tra la Regione Campania, il Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia delle entrate".

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro