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Legge Regionale 30 settembre 2008, n. 12.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 11 dicembre 2008, n. 20, 27 gennaio 2012, n. 1, 9 marzo 2022, n. 4 e 5, 26 aprile 2023, n. 6, 29 febbraio 2024, n. 4 e dal regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3.  

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. 


 

 

Testo vigente della Legge Regionale 30 settembre 2008, n. 12.

 

 "Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità Montane"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 Ha approvato

 

IL PFRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 PROMULGA

 La seguente legge:

 CAPO I

FINALITÀ, PRINCIPI ED ASSETTO TERRITORIALE E FUNZIONALE DELLE COMUNITÀ MONTANE

 

Art. 1

Finalità

1. Nelle more del riassetto delle competenze amministrative degli enti locali, la Regione provvede al riordino della disciplina delle comunità montane e dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, al fine di elevare il livello di qualità delle prestazioni e di ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedimentali e finanziari, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. La Regione, nel rispetto dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione ed in conformità con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, persegue i seguenti obiettivi:

a) il riordino territoriale, rispetto al quale attua la riforma delle comunità montane, con la revisione dei rispettivi ambiti territoriali e la loro valorizzazione quali enti di presidio dei territori montani e di esercizio associato delle funzioni e di programmazione economica e pianificazione di sviluppo su area vasta di carattere montano;

b) il graduale superamento della sovrapposizione di enti di governo e di gestione dei servizi negli stessi ambiti territoriali, mediante unificazione in capo ad un solo ente di compiti e responsabilità;

c) lo sviluppo della qualità complessiva delle prestazioni dei livelli di governo;

d) la partecipazione delle popolazioni montane al processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendo, in particolare, le condizioni di residenza, di sviluppo demografico, di mantenimento delle tradizioni locali e la crescita culturale, professionale ed economica.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane individuati ai sensi dell'articolo 3.

 

Art. 2

Principi in materia di comunità montane

1. Le comunità montane della Campania sono composte da comuni classificati montani e parzialmente montani secondo la vigente normativa statale, di norma appartenenti alla stessa provincia.

2. Sono esclusi, indipendentemente dalla classificazione, i comuni costieri ed i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti in base ai dati dell'ultimo censimento ufficiale.

 

Art. 3

Individuazione degli ambiti territoriali delle comunità montane

1. Sono individuate in Regione Campania le seguenti comunità montane:

1) Comunità montana Monte Santa Croce:

Conca della Campania (CE), Galluccio (CE), Mignano Monte Lungo (CE), Presenzano (CE), Rocca d'Evandro (CE), Roccamonfina (CE), San Pietro Infine (CE), Tora e Piccilli (CE);

2) Comunità montana Matese:

Ailano (CE), Alife (CE), Capriati a Volturno (CE), Castello del Matese (CE), Ciorlano (CE), Fontegreca (CE), Gallo Matese (CE), Gioia Sannitica (CE), Letino (CE), Piedimonte Matese (CE), Prata Sannita (CE), Pratella (CE), Raviscanina (CE), San Gregorio Matese (CE), San Potito Sannitico (CE), Sant'Angelo d'Alife (CE), Valle Agricola (CE);

3) Comunità montana Monte Maggiore:

Castel di Sasso (CE), Dragoni (CE), Formicola (CE), Giano Vetusto (CE), Liberi (CE), Pietramelara (CE), Pontelatone (CE), Roccaromana (CE), Rocchetta e Croce (CE);

4) Comunità montana Titerno e Alto Tammaro:

Campolattaro (BN), Castelpagano (BN), Cerreto Sannita (BN), Circello (BN), Colle Sannita (BN), Cusano Mutri (BN), Faicchio (BN), Guardia Sanframondi (BN), Morcone (BN), Pietraroja (BN), Pontelandolfo (BN), Reino (BN), San Lorenzello (BN), San Lupo (BN), San Salvatore Telesino (BN), Santa Croce del Sannio (BN), Sassinoro (BN);

5) Comunità montana Taburno:

Arpaia (BN), Bonea (BN), Bucciano (BN), Cautano (BN), Forchia (BN), Frasso Telesino (BN), Moiano (BN), Paolisi (BN), Sant'Agata De' Goti (BN), Solopaca (BN), Tocco Caudio (BN), Vitulano (BN);

6) Comunità montana Fortore:

Apice (BN), Baselice (BN), Buonalbergo (BN), Castelfranco in Miscano (BN), Castelvetere in Val Fortore (BN), Foiano di Val Fortore (BN), Ginestra degli Schiavoni (BN), Molinara (BN), Montefalcone di Val Fortore (BN), Paduli (BN), San Bartolomeo in Galdo (BN), San Giorgio la Molara (BN), San Marco dei Cavoti (BN), Sant'Arcangelo Trimonte (BN); (4)

7) Comunità montana Partenio - Vallo Di Lauro:

Avella (AV), Baiano (AV), Cervinara (AV), Lauro (AV), Mercogliano (AV), Monteforte Irpino (AV), Montefusco (AV), Moschiano (AV), Mugnano del Cardinale (AV), Ospedaletto d'Alpinolo (AV), Pannarano (BN), Pietrastornina (AV), Quadrelle (AV), Quindici (AV), Roccarainola (NA), Rotondi (AV), San Martino Valle Caudina (AV), Santa Paolina (AV), Sant'Angelo a Scala (AV), Sirignano (AV), Summonte (AV), Tau-

rano (AV), Torrioni (AV), Visciano (NA);

8) Comunità montana Ufita:

Carife (AV), Casalbore (AV), Castel Baronia (AV), Flumeri (AV), Frigento (AV), Greci (AV), Montaguto (AV), Montecalvo Irpino (AV), San Nicola Baronia (AV), San Sossio Baronia (AV), Savignano Irpino (AV), Scampitella (AV), Trevico (AV), Vallata (AV), Vallesaccarda (AV), Villanova del Battista (AV), Zungoli (AV);

9) Comunità montana Alta Irpinia:

Andretta (AV), Aquilonia (AV), Bisaccia (AV), Cairano (AV), Calitri (AV), Conza della Campania (AV), Guardia Lombardi (AV), Lacedonia (AV), Lioni (AV), Monteverde (AV), Morra de Sanctis (AV), Rocca San Felice (AV), Sant'Andrea di Conza (AV), Sant'Angelo dei Lombardi (AV), Teora (AV), Torella dei Lombardi (AV);

10) Comunità montana Terminio Cervialto:

Bagnoli Irpino (AV), Calabritto (AV), Caposele (AV), Cassano Irpino (AV), Castelfranci (AV), Castelvetere sul Calore (AV), Chiusano di San Domenico (AV), Montella (AV), Montemarano (AV), Nusco (AV), Salza Irpina (AV), San Mango sul Calore (AV), Santa Lucia di Serino (AV), Santo Stefano del Sole (AV), Senerchia (AV), Serino (AV), Sorbo Serpico (AV), Volturara Irpina (AV);

11) Comunità montana Irno - Solofrana:

Baronissi (SA), Bracigliano (SA), Calvanico (SA), Fisciano (SA), Forino (AV), Montoro Inferiore (AV), Montoro Superiore (AV), Siano (SA), Solofra (AV);

12) Comunità montana Monti Picentini:

Acerno (SA), Castiglione del Genovesi (SA), Giffoni Sei Casali (SA), Giffoni Valle Piana (SA), Montecorvino Rovella (SA), Olevano sul Tusciano (SA), San Cipriano Picentino (SA);

13) Comunità montana Tanagro - Alto e Medio Sele:

Auletta (SA), Buccino (SA), Caggiano (SA), Campagna (SA), Castelnuovo di Conza (SA), Colliano (SA), Contursi Terme (SA), Laviano (SA), Oliveto Citra (SA), Palomonte (SA), Ricigliano (SA), Romagnano al Monte (SA), Salvitelle (SA), San Gregorio Magno (SA), Santomenna (SA), Valva (SA);

14) Comunità montana Alburni:

Aquara (SA), Bellosguardo (SA), Castelcivita (SA), Controne (SA), Corleto Monforte (SA), Ottati (SA), Petina (SA), Postiglione (SA), Roscigno (SA), Sant'Angelo a Fasanella (SA), Serre (SA), Sicignano degli Alburni (SA);

15) Comunità montana Calore Salernitano:

Albanella (SA), Altavilla Silentina (SA), Campora (SA), Castel San Lorenzo (SA), Felitto (SA), Laurino (SA), Magliano Vetere (SA), Monteforte Cilento (SA), Piaggine (SA), Roccadaspide (SA), Sacco (SA), Stio (SA), Trentinara (SA), Valle dell'Angelo (SA);

16) Comunità montana Vallo di Diano:

Atena Lucana (SA), Buonabitacolo (SA), Casalbuono (SA), Monte San Giacomo (SA), Montesano sulla Marcellana (SA), Padula (SA), Pertosa (SA), Polla (SA), Sala Consilina (SA), San Pietro al Tanagro (SA), San Rufo (SA), Sant'Arsenio (SA), Sanza (SA), Sassano (SA), Teggiano (SA); (2)

17) Comunità montana Gelbison e Cervati:

Cannalonga (SA), Castelnuovo Cilento (SA), Ceraso (SA), Moio della Civitella (SA), Novi Velia (SA), Orria (SA), Perito (SA), Vallo della Lucania (SA); (5)

18) Comunità montana Alento Monte Stella:

Cicerale (SA), Laureana Cilento (SA), Lustra (SA), Ogliastro Cilento (SA), Omignano (SA), Perdifumo (SA), Prignano Cilento (SA), Rutino (SA), Serramezzana (SA), Sessa Cilento (SA), Stella Cilento (SA);

19) Comunità montana Bussento - Lambro e Mingardo:

Alfano (SA), Casaletto Spartano (SA), Caselle in Pittari (SA), Celle di Bulgheria (SA), Cuccaro Vetere (SA), Futani (SA), Laurito (SA), Montano Antilia (SA), Morigerati (SA), Roccagloriosa (SA), Rofrano (SA), San Mauro la Bruca (SA), Torraca (SA), Torre Orsaia (SA), Tortorella (SA); (3)

20) Comunità montana Monti Lattari:

Agerola (NA), Casola di Napoli (NA), Corbara (SA), Lettere (NA), Pimonte (NA), Sant'Egidio del Monte Albino (SA), Scala (SA), Tramonti (SA).

2. In occasione del censimento decennale della popolazione si procede all'aggiornamento dei dati demografici dei comuni inseriti nelle comunità montane; laddove uno dei comuni dovesse aver superato la popolazione di ventimila abitanti, il relativo rappresentante è automaticamente escluso dagli organi della comunità montana e il presidente della giunta regionale con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei dati, procede all'aggiornamento della composizione territoriale della medesima comunità.

3. Se il comune escluso perché avente popolazione superiore ai ventimila abitanti dovesse, in occasione del censimento decennale della popolazione, scendere al di sotto di tale soglia demografica può fare richiesta di inclusione in una comunità montana; in tal caso il presidente della giunta regionale, previa verifica da parte delle strutture regionali, procede con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla richiesta, all'aggiornamento della composizione territoriale della relativa comunità; il comune per il quale è intervenuta l'inclusione procede alla individuazione del proprio rappresentante con le modalità di cui all'articolo 9 entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto del presidente della giunta regionale. (1)

 

(1) Periodo così sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2008, n. 20.

(2) Numero sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 4.

(3) Numero sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 5.

(4) Numero sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 6.

(5) Numero sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 29 febbraio 2024, n. 4.

 

Art. 4

Funzioni delle comunità montane

1. La comunità montana svolge funzioni di difesa del suolo e dell'ambiente. A tal fine realizza opere pubbliche e di bonifica montana atte a prevenire fenomeni di alterazione naturale del suolo e danni al patrimonio boschivo. La comunità montana, altresì, attraverso l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi annuali operativi e di progetti integrati di intervento speciale per la montagna e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita. La comunità montana inoltre concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla valorizzazione della cultura locale e favorisce l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane.

2. La comunità montana esercita le funzioni amministrative ad essa delegate dai comuni di riferimento ai fini dell'esercizio in forma associata. Esercita altresì ogni altra funzione conferita dalle province e dalla regione, in particolare quelle di cui alla legge regionale 4 novembre 1998, n. 17. La comunità montana in particolare:

a) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalle leggi nazionali e regionali;

b) esercita le funzioni ed i servizi comunali ad essa delegati che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata;

3. Ai fini dell'accesso ai contributi erogati dalla regione a sostegno dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, i comuni appartenenti ad una comunità montana possono partecipare alle selezioni esclusivamente attraverso la comunità montana di appartenenza.

4. La comunità montana può accedere ai contributi purché abbia assunto l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali mediante esplicito ed apposito atto di delega da parte dei comuni ad essa appartenenti.

5. La regione non corrisponde alcun contributo alle associazioni di comuni costituite mediante la convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una comunità montana.

6. I comuni classificati non montani completamente interclusi in una comunità montana o tra due comunità montane possono accedere alle selezioni per l'accesso ai contributi a sostegno dell'associazionismo in convenzione con la relativa comunità montana.

 

CAPO II

AUTONOMIA NORMATIVA

 

Art. 5

Autonomia statutaria

1. Le comunità montane hanno autonomia statutaria, regolamentare e amministrativa nel rispetto dei principi della presente legge.

2. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente in base ai criteri di funzionalità ed economicità di gestione.

3. Lo statuto stabilisce altresì i principi che regolano il funzionamento degli organi, le rispettive competenze nonché, specificamente, le modalità di elezione dell'organo esecutivo.

4. Lo statuto disciplina le forme di collaborazione fra le comunità montane, i comuni e gli altri enti operanti sul territorio e le modalità della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

5. Lo statuto della comunità contiene tra l'altro:

a) l'indicazione e la provenienza delle risorse finanziarie per il funzionamento della comunità nonché le norme per la disciplina dell'uso dei beni di cui all'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e le altre norme di carattere finanziario;

b) le modalità per la nomina del revisore dei conti;

c) la possibilità di gestire servizi comunali con le modalità previste dalla normativa regionale vigente.

6. Lo statuto determina altresì la sede e la denominazione della comunità.

 

Art. 6

Approvazione dello statuto

1. Lo statuto è approvato dal consiglio generale della comunità montana con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

2. Se tale maggioranza non è raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio generale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Lo statuto, approvato con le modalità di cui al comma 2, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

Art. 7

Autonomia regolamentare

1. La comunità montana adotta uno o più regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento degli organi, degli uffici, per l'esercizio delle funzioni, per la tutela dei diritti di partecipazione e di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi, nonché gli altri regolamenti espressamente previsti da norme statali e regionali, in quanto compatibili con le funzioni dell'ente.

 

 CAPO III

ASSETTO STRUTTURALE

 

Art. 8

Organi delle comunità montane

1. Gli organi della comunità montana sono:

a) il consiglio generale;

b) la giunta;

c) il presidente della comunità montana.


 

Art. 9

Il consiglio generale

1. Il consiglio generale è composto dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni. Lo statuto della comunità montana può prevedere, senza oneri aggiuntivi salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 14 (1), che del consiglio generale faccia parte, oltre al sindaco, un consigliere eletto dalla minoranza consiliare di ciascuno dei comuni della comunità montana. Nel consiglio generale della comunità montana così composto ciascun sindaco, o suo delegato, dispone di due voti e quello della minoranza di un voto.

2. Gli atti dei comuni relativi alla individuazione dei rappresentanti in seno al consiglio generale, una volta divenuti esecutivi, sono inviati ai presidenti delle comunità montane o al presidente della giunta regionale, se trattasi di comunità montane prive di organi costituiti. (2)

3. I consigli generali delle comunità montane sono convocati come segue:

a) dal presidente della comunità montana, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 2; (3)

b) dal presidente della giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 2, se trattasi di comunità montane prive di organi costituiti.

4. I consigli generali delle comunità montane nella prima riunione sono presieduti dal consigliere più anziano di età.

5. Il consiglio generale dura in carica cinque anni con decorrenza dalla data di insediamento. Quarantacinque giorni prima della scadenza i comuni partecipanti provvedono al suo integrale rinnovo.

6. Se alla data di scadenza del consiglio generale uno o più comuni non hanno ancora proceduto alla individuazione del proprio rappresentante, il rappresentante in seno al consiglio generale, fino all'effettiva nomina, è individuato nella persona del sindaco. (4) I predetti comuni procedono alla individuazione del proprio rappresentante comunque entro trenta giorni dalla scadenza del consiglio generale. (5)

7. In caso di rinnovo dei consigli comunali, la comunicazione del relativo rappresentante in seno al consiglio generale delle comunità è effettuata dopo la prima seduta utile del rinnovato consiglio comunale. (6)

8. I rappresentanti nominati in occasione dei rinnovi dei consigli comunali restano in ogni caso in carica non oltre la scadenza del consiglio generale.

9. In caso di rinnovo dei consigli comunali di almeno la metà dei comuni partecipanti si procede all'integrale rinnovo del consiglio generale.

10. I rappresentanti dei comuni, se scelti fra i consiglieri comunali, perdono tale qualità quando perdono la qualità di consigliere comunale per qualsiasi causa. (7)

11. In materia di ineleggibilità e incompatibilità si applicano le norme di cui al titolo III, capo II, del decreto legislativo n. 267/2000; in ogni caso costituisce causa di ineleggibilità la sussistenza della condizione di dipendente della comunità montana o dei comuni ad essa appartenenti.

12. Nel caso di cui al comma 10 i relativi comuni procedono entro trenta giorni alla individuazione (8) di un nuovo rappresentante; [nelle more della nomina da parte del consiglio comunale, il rappresentante in seno al consiglio generale è individuato nella persona del sindaco.] (9)

13 Nel caso in cui nei confronti di un rappresentante di un comune intervenga una delle condizioni di sospensione di diritto di cui all'art. 59 del decreto legislativo n. 267/2000, il comune procede entro trenta giorni alla individuazione (10) di un nuovo rappresentante; [nelle more della nomina da parte del consiglio comunale, il rappresentante in seno al consiglio generale è individuato nella persona del sindaco.] (11)

14. Nei casi in cui allo scioglimento del consiglio comunale consegua la nomina di un commissario straordinario ai sensi del comma 3 dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267/2000, o nei casi di nomina della commissione straordinaria ai sensi dell'articolo 144 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, il commissario o il presidente della commissione diviene automaticamente componente del consiglio generale della comunità.

15. Nei casi in cui il prefetto proceda, nelle more del perfezionamento delle procedure di scioglimento di cui al comma 14, alla nomina di un commissario, il rappresentante del comune interessato conserva la rappresentanza in seno al consiglio generale sino alla nomina da parte del Presidente della Repubblica del commissario straordinario o della commissione straordinaria di cui agli articoli 141 e 144 del decreto legislativo n. 267/2000.

16. Il consiglio generale esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio generale. Il presidente e la giunta, decaduti per effetto della scadenza del consiglio generale, restano in carica fino alla nomina dei successori da effettuarsi nella prima seduta del rinnovato consiglio generale.

17. Il funzionamento del consiglio generale è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti; il regolamento prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di un terzo dei componenti, senza computare a tal fine il presidente della comunità montana.

18. Se la delimitazione territoriale delle comunità montane è modificata con l'aggiunta e l'eliminazione di uno o più comuni, il consiglio generale è automaticamente integrato o diminuito dai rappresentanti dei comuni aggiunti o eliminati.

 

(1) Periodo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), legge regionale 11 dicembre 2008, n. 20.

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), legge regionale 11 dicembre 2008, n. 20.

(3) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera c), legge regionale 11 dicembre 2008, n. 20.

(4) Periodo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), legge regionale 11 dicembre 2008, n. 20.

(5) Periodo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), legge regionale 11 dicembre 2008, n. 20.

(6) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), legge regionale 11 dicembre 2008, n. 20.

(7) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), legge regionale 11 dicembre 2008, n. 20.

(8) Periodo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera g), legge regionale 11 dicembre 2008, n. 20.

(9) Periodo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera g), legge regionale 11 dicembre 2008, n. 20.

(10) Periodo sostituito dall'artico 1, comma 1, lettera h),  legge regionale 11 dicembre 2008, n. 20.

(11) Periodo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera h), legge regionale 11 dicembre 2008, n. 20.


 

Art. 10

Funzioni del consiglio generale

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della comunità montana.

2. Il consiglio generale elegge nella prima seduta, nel proprio seno, il presidente della comunità montana con le modalità stabilite dallo statuto.

3. Il consiglio generale delibera i seguenti atti fondamentali:

a) lo statuto ed i regolamenti, ad esclusione di quello concernente l'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta, per il quale esprime solo i criteri direttivi;

b) il piano pluriennale per lo sviluppo socio-economico, i suoi aggiornamenti con le indicazioni urbanistiche relative, i programmi pluriennali di opere e interventi ed i programmi annuali operativi di attuazione;

c) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;

d) qualsiasi decisione in tema di esercizio associato di funzioni comunali comprese le eventuali convenzioni con altri amministrazioni pubbliche per la costituzione e la modificazione di altre forme associative, compresi gli accordi di programma;

e) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio generale o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta o di altri funzionari;

g) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito territoriale della comunità montana da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla elezione del presidente e della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico.

h) la contrazione di mutui e i relativi piani finanziari;

i) qualsiasi atto che non rientri nell'ordinaria amministrazione.

4. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi della comunità montana salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla giunta e sono sottoposte a ratifica del consiglio generale nella sua prima seduta da tenersi entro sessanta giorni, a pena di decadenza.

 

Art. 11

La giunta

1. Il consiglio generale elegge tra i propri componenti la giunta con le modalità stabilite dallo statuto.

2. La giunta è composta, oltre che dal presidente della comunità che la presiede, da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a due nelle comunità con un numero di comuni fino a quattordici, o non superiore a quattro nelle comunità montane con un numero di comuni superiore a quattordici.

3. I componenti la giunta conservano la qualità di componenti il consiglio generale.

4. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio generale e che non rientrino tra le competenze, attribuite dalla legge o dallo statuto, al presidente o ai dirigenti o ai funzionari responsabili. La giunta collabora altresì con il presidente nell'esecuzione degli atti e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio generale.

 

Art. 12

Il presidente della comunità montana

1. Il presidente ha la rappresentanza legale della comunità montana, convoca e presiede la giunta ed il consiglio generale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Il presidente della comunità montana resta in carica fino alla perdita per qualsiasi causa della qualità di componente del consiglio comunale del comune di appartenenza ed in ogni caso non oltre cinque anni dalla nomina.

3. Il presidente della comunità montana cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del consiglio generale di motivata mozione di sfiducia da esprimersi con le forme e le modalità previste dallo statuto.

 

Art. 13

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso

del presidente della comunità montana e dei componenti la giunta

1. Le dimissioni, l'impedimento, la rimozione, la decadenza, la sospensione o il decesso del presidente della comunità montana, o di un numero di componenti la giunta superiore alla metà di quanto previsto all'articolo 11, comportano la decadenza dell'organo esecutivo.

2. Nei casi di cui al comma 1, il consiglio generale, convocato dal componente più anziano di età, procede entro trenta giorni alla nomina dei nuovi organi.

3. In caso di impedimento transitorio il presidente della comunità montana è sostituito dal vicepresidente,

se previsto dallo statuto, o dal componente la giunta più anziano di età.

4. In caso di impedimento permanente, rimozione o decesso del presidente, fino all'effettiva nomina dei nuovi organi, il componente il consiglio generale più anziano di età assume la rappresentanza legale dell'ente e l'esercizio delle funzioni di ordinaria amministrazione.

5. Negli altri casi di cui al comma 1, il presidente, limitatamente alla rappresentanza legale ed agli atti di ordinaria amministrazione, rimane in carica fino alla nomina dei nuovi organi.

 

Art. 14

Compensi

1. Ai componenti del consiglio generale spetta un gettone di presenza per le sedute nella misura del quaranta per cento di quella fissata dal comma 2 dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dall'articolo 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Al presidente della comunità montana ed agli assessori spetta l'indennità di funzione nella misura del quaranta per cento di quella fissata dal comma 8, lett. c), dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000 così come rideterminata dall'articolo 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Si applica in ogni caso il divieto di cumulo delle indennità di cui al comma 5 dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000.

 

Art. 15

Uffici e personale della comunità montana

1. In materia di ordinamento degli uffici e del personale e di responsabilità dei funzionari si applicano, per quanto compatibili, i principi e le norme contenuti nel decreto legislativo n. 267/2000 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Non è consentita la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica e la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 267/2000.

[3. Non è consentita la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267/2000.] (1)

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera b), punto 3 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 (modificato dall'articolo 69, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8) come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3

 

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE

 

Art. 16

Attività di programmazione

1. La comunità montana, per il raggiungimento delle proprie finalità, adegua la propria azione al metodo della programmazione ed alla collaborazione interistituzionale.

2. A tal fine adotta, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione finanziaria previsti dalle vigenti norme, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed il programma annuale operativo di attuazione.

 

Art. 17

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è lo strumento unitario di programmazione dell'attività della comunità montana. Esso è approvato, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, di cui ne costituisce un allegato obbligatorio, dal consiglio generale su proposta della giunta.

2. La giunta predispone il piano tenendo conto delle previsioni e degli strumenti urbanistici vigenti.

3. Il piano, che ha durata minima triennale, ricomprende tutte le opere e gli interventi che la comunità intende realizzare nell'esercizio dei compiti istituzionali, delle funzioni attribuite e di quelle delegate, nonché gli interventi speciali che la comunità intende realizzare in base a leggi statali, regionali o a normative comunitarie.

4. Per l'attuazione del piano le comunità montane possono promuovere la stipula, con le amministrazioni interessate, di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000.

 

Art. 18

Programma annuale operativo di attuazione

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si realizza attraverso il programma annuale operativo di attuazione. Esso è approvato, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, di cui ne costituisce un allegato obbligatorio, dal consiglio generale su proposta della giunta.

2. Il programma aggiorna, anno per anno, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e contiene, oltre all'elenco degli interventi e delle opere e che la comunità intende realizzare nell'esercizio di riferimento, anche l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio della comunità montana ovvero disponibili in base a contribuiti o risorse dello stato, della regione o di altri enti pubblici, già stanziati nei relativi bilanci.

3. Ai fini dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, il programma contiene l'elenco dei servizi che si intende attivare nell'esercizio finanziario, le dotazioni patrimoniali e di personale, i rapporti finanziari con i comuni partecipanti, gli obblighi e le garanzie ed il relativo piano di gestione.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 19

Abrogazioni e approvazione degli statuti

1. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 della presente legge. È abrogata, altresì, ogni altra disposizione legislativa regionale incompatibile con le norme della presente legge.

2. I nuovi statuti sono approvati dai consigli generali, su proposta del presidente, con le modalità indicate all'articolo 6, entro novanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi.

3. Nel caso in cui i consigli generali non provvedano all'approvazione degli statuti entro il termine indicato al comma 2, il presidente della giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, procede alla nomina di un commissario ad acta.

 

Art. 20

Successione nei rapporti giuridici attivi e passivi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, e per la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi, si dispone quanto segue:

a) sono costituite per accorpamento le seguenti comunità montane:

1) la comunità montana Titerno e Alto Tammaro è costituita per accorpamento delle comunità montane Zona del Titerno e Zona Alto Tammaro;

2) la comunità montana Partenio - Vallo Di Lauro è costituita per accorpamento delle comunità montane Zona Partenio, Zona Vallo di Lauro e Baianese e Zona Montedonico Tribucco;

3) la comunità montana Tanagro - Alto e Medio Sele è costituita per accorpamento delle comunità montane Zona del Tanagro e Zona Alto e Medio Sele;

4) la comunità montana Bussento - Lambro e Mingardo è costituita per accorpamento delle comunità montane Zona Bussento e Zona Lambro e Mingardo;

5) la comunità montana dei Monti Lattari è costituita per accorpamento delle comunità montane Zona Penisola Sorrentina e Zona Penisola Amalfitana;

b) la comunità montana Zona Serinese Solofrana è soppressa ed i relativi comuni confluiscono come segue:

1) il comune di Monteforte Irpino (AV) confluisce nella comunità montana Partenio - Vallo Di Lauro;

2) i comuni di Santa Lucia di Serino (AV), Santo Stefano del Sole (AV) e Serino (AV) confluiscono nella comunità montana Terminio Cervialto;

3) i comuni di Forino (AV), Montoro Inferiore (AV), Montoro Superiore (AV) e Solofra (AV) confluiscono nella comunità montana Irno - Solofrana;

c) Sono interprovinciali le seguenti comunità montane:

1) comunità montana Partenio - Vallo di Lauro (provincia di Avellino, provincia di Benevento e provincia di Napoli);

2) comunità montana Irno - Solofrana (provincia di Avellino e provincia di Salerno):

3) comunità montana Monti Lattari (provincia di Napoli e provincia di Salerno).

2. Le comunità montane di cui al comma 1, lett. a), succedono alle comunità montane preesistenti in tutti i rapporti attivi e passivi in essere ed in tutte le competenze amministrative precedentemente gestite. (1)

3. Per la definizione delle modalità di successione nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle comunità montane di cui al comma 1, lett. b), il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dall'insediamento dei nuovi organi, nomina un commissario di liquidazione. Il commissario di liquidazione conclude i propri lavori entro centottanta giorni dall'insediamento.

 

(1) Comma così modificato dapprima dall'articolo 14, comma 1 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 in seguito dall'articolo 181, comma 1, lettera b), punto 1 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.


 

Art. 21

Decorrenza delle modifiche territoriali e rinnovo degli organi

1. Le modifiche territoriali decorrono a far data dal novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.

2. Fino all'approvazione dello Statuto, il Consiglio generale è composto dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni. (1)

3. Gli organi delle preesistenti comunità montane decadono alla data indicata al comma 1.

4. La prima seduta dei consigli generali delle comunità montane nel nuovo assetto territoriale è convocata dal presidente della giunta regionale; nella convocazione è indicata anche la sede nella quale si svolge la prima seduta.

[5. Il consiglio generale, convocato con le modalità indicate al comma 4, nella prima seduta è presieduta dal componente più giovane di età.] (2)

6. Per le successive sedute del consiglio generale, sino all'adeguamento dello statuto, la sede è indicata di volta in volta nell'atto di convocazione.

7. Nelle more dell'approvazione dello statuto, il presidente della comunità montana è eletto nella prima seduta del consiglio generale a maggioranza assoluta dei componenti.

8. Nella prima seduta, il consiglio generale, su proposta del presidente, elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, la giunta nella composizione prevista dall'articolo 11, comma 2.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera a), legge regionale 11 dicembre 2008, n. 20.

(2) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 3, lettera b), legge regionale 11 dicembre 2008, n. 20.


 

Art. 22

Disposizioni di natura finanziaria

1. Il consiglio generale delle comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lett. a), procede, entro trenta giorni dal proprio insediamento, ad approvare il nuovo bilancio di previsione ed i relativi allegati. Il nuovo bilancio di previsione risulta dall'accorpamento dei bilanci delle comunità montane preesistenti.

2. Il tesoriere delle comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lett. a), è individuato nel tesoriere della comunità montana preesistente, laddove diverso, il cui relativo contratto comporta i minori costi a carico del bilancio; laddove il costo è il medesimo, è individuato nel tesoriere della comunità montana preesistente con il maggior numero di abitanti.

3. Nel caso previsto al comma 2, il tesoriere escluso procede all'estinzione degli ordinativi di pagamento e di incasso giacenti presso di esso entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e trasmette il conto della propria gestione alla nuova comunità montana.

4. In esito alle determinazioni del commissario di liquidazione di cui all'articolo 20, comma 3, fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3 in ordine all'approvazione del bilancio di previsione da parte delle comunità montane interessate, i relativi consigli generali procedono ad acquisire le risultanze finanziarie con successive variazioni.

5. In materia di ordinamento contabile le comunità montane applicano le disposizioni contenute nella parte II del decreto legislativo n. 267/2000.

 

Art. 23

Disposizioni in materia di personale

1. La giunta, entro trenta giorni dall'insediamento, procede a rideterminare la dotazione organica.

2. In particolare, le comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lett. a), acquisiscono automaticamente il personale amministrativo di ruolo a tempo indeterminato incardinato presso le comunità montane preesistenti.

3. Nel caso delle comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lett. b), le modalità di trasferimento del personale sono individuate dal commissario di liquidazione di cui all'articolo 20, comma 3.

4. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 267/2000 sono risolti automaticamente alla data di insediamento dei nuovi organi. Successivamente, ai sensi di quanto disposto all'articolo 15, comma 2, non è consentita la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica.

5. Relativamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267/2000, in essere alla data di decadenza dei preesistenti organi di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, si applica quanto disposto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 110 del decreto legislativo n. 267/2000.

6. Sono fatte salve le relative disposizioni in materia di personale addetto alla forestazione.

 

Art. 24

Disposizioni in materia di incentivi e di interventi per i territori montani

1. Le modifiche territoriali di cui alla presente legge non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 4 novembre 1998, n. 17, le comunità montane indicate nell'Allegato "A" sono integrate dei comuni interamente montani e parzialmente montani usciti dalle stesse per effetto delle modifiche territoriali conseguenti alla presente legge.

3. In sede di approvazione del piano di riparto del fondo per la montagna, parte regionale e parte statale, la giunta regionale procede ad evidenziare la quota spettante alle comunità montane di cui all'Allegato "A" per effetto dell'inclusione dei comuni indicati nel medesimo allegato.

4. Le comunità di cui all'Allegato "A", in sede di programmazione degli interventi speciali per i territori montani, destinano quota di risorse, di cui al comma 3, ad interventi sui territori dei comuni interessati.

5. In armonia con la legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, nei casi di razionalizzazione o accorpamento dei distretti sanitari ricadenti in territori prevalentemente montani la sede del distretto è ubicata presso il comune capoluogo della comunità montana.

 

Art. 25

Disposizione in materia di forestazione e bonifica montana

1. In deroga a quanto previsto dalla presente legge, è consentito alle comunità montane il mantenimento delle strutture tecniche di cui all'articolo 3, comma 4 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11.

2. È altresì consentita la costituzione di strutture tecniche unificate ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000, tra comunità montane, enti parco e consorzi di bonifica operanti sullo stesso territorio. Il personale conferito a tali strutture dalle comunità montane non potrà essere numericamente superiore a quello in dotazione.

3. Le funzioni amministrative di cui alle leggi regionali 24 luglio 2007, n. 8, 24 luglio 2006, n. 14 e 7 maggio 1996, n. 11, articoli 3, 13, 17 e 23 relative ai territori comunali già facenti parte delle preesistenti comunità montane e non più inclusi nelle nuove perimetrazioni, sono esercitate dalle rispettive comunità montane di nuova costituzione. (1)

4. È fatto salvo il completamento entro il 31 dicembre 2008 delle opere e delle attività contenute nel Piano Regionale di forestazione e bonifica montana 2008 di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11.

 

(1) Comma così modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera b), punto 2 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

Art. 26

Disposizione in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

1. Ai fini dell'accesso ai contributi erogati dalla regione a sostegno dell'associazionismo comunale si dispone quanto segue:

a) nel caso delle comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lett. a), le funzioni ed I servizi gestiti in forma associata dalle comunità montane preesistenti transitano automaticamente in capo alle nuove comunità montane; tali gestioni sopravvivono anche per I comuni il cui territorio, per effetto delle modifiche introdotte con la presente legge, non facciano più parte di una comunità montana;

b) nel caso delle comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lett. b):

1) se le funzioni ed i servizi gestiti in forma associata dalle comunità montane preesistenti riguardano un ambito territoriale completamente intercluso o anche parzialmente incluso in una sola comunità montana, tali gestioni transitano automaticamente in capo a quest'ultima;

2) se le funzioni ed i servizi gestiti in forma associata dalle comunità montane preesistenti riguardano un ambito territoriale a cavallo di entrambe le comunità montane nella nuova configurazione territoriale o al di fuori del territorio comunitario, tali gestioni si sciolgono automaticamente, ed i relativi comuni possono partecipare alle selezioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

c) nel caso delle altre comunità montane, sono fatte salve tutte le funzioni ed i servizi gestiti in forma associata dalle comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel caso in cui, all'entrata in vigore della presente legge, esistano delle unioni di comuni già costituite il cui territorio, in tutto o in parte, si sovrapponga con il territorio di una comunità montana, le citate unioni, entro novanta giorni, ai fini dell'accesso ai contributi a sostegno dell'associazionismo, possono trasferire mediante atto formale la titolarità delle gestioni associate attivate in capo alla comunità stessa.

3. La comunità montana procede ad assumere formalmente la gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui al comma 2 e, con deliberazione del consiglio generale, può attribuire la disponibilità delle relative risorse finanziarie al comune capofila dell'unione espressamente identificato nell'atto di trasferimento di cui al comma 2.

4. L'atto di trasferimento dell'unione di cui al comma 2 e l'atto di assunzione della comunità montana delle relative gestioni associate sono trasmessi alla regione entro dieci giorni dalla loro adozione.

5. In caso di eventi calamitosi, il presidente della comunità montana impegna tutte le risorse umane e strumentali di cui dispone a favore dei comuni colpiti.

 

Art. 27

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

30 settembre 2008

   Bassolino      


ALLEGATO "A" 

Elenco delle comunità montane la cui composizione va integrata ai fini del riparto dei Fondi per la Montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 ed all'articolo 18 della legge regionale 17 novembre 1998, n. 17