Legge Regionale 10 maggio 2012, n. 10.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della  Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 9 agosto 2012, n. 27, 7 agosto 2014, n. 164 dicembre 2019, n. 25, 29 giugno 2021, n. 5 e 28 dicembre 2023, n. 24.  

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 


Testo vigente della Legge Regionale 10 maggio 2012, n. 10.

 

"Disposizioni in materia di impianti balneari"
                       

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Per incentivare le attività turistico-balneari del litorale della Regione Campania ed incrementarne i livelli occupazionali, fermo restando gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nelle more dell'approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD) e comunque fino al 31 dicembre 2024, nei casi in cui già sussista la vigenza delle concessioni oltre il 31 dicembre 2023, è consentito ai titolari di concessioni demaniali marittime, l'uso degli stabilimenti balneari ed elioterapici oggetto della concessione e delle relative strutture per l'intero anno solare. I titolari di concessioni demaniali garantiscono l'accesso gratuito agli stabilimenti ai minori di anni 12 accompagnati da un maggiorenne. (1)

2. I soggetti interessati, entro il 31 dicembre di ogni anno, previo nulla-osta dell'autorità competente in materia, producono istanza all'amministrazione competente che ha rilasciato il titolo concessorio.

3. In fase di prima applicazione, la comunicazione di cui al comma 2 deve essere trasmessa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le finalità del comma 1 e ferme restando le competenze statali di cui al decreto legislativo 42/2004, sono ammesse, per i titolari di concessioni demaniali marittime, anche la realizzazione o il ripristino di piscine rimovibili purché integrate e coerenti con il contesto paesaggistico secondo la valutazione delle autorità preposte al vincolo.

5. Ai sensi dell'articolo 34-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 si intendono quali imprese turistico balneari le attività classificate all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. (2)

6. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo che necessitano di unitario esercizio a livello regionale, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente:

a) adotta gli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento generale previsti dalla normativa vigente;

b) disciplina l'utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari mediante ordinanze amministrative da adottarsi previa consultazione pubblica dell'Autorità Marittima, dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania (ARPAC), delle Associazioni di categoria rappresentative su territorio regionale degli imprenditori balneari, delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)  e degli Enti gestori delle aree marine protette insistenti sul territorio regionale;

c) esercita i poteri di vigilanza sul recepimento e l'attuazione da parte dei Comuni delle disposizioni amministrative adottate. (3)

7. Fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e di visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate), in applicazione del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, gli stabilimenti balneari e le imprese turistico balneari e le attività connesse assicurano che una percentuale minima del 5 per cento delle strutture autorizzate quali cabine, strutture utili alle attività accessorie e per servizi, depositi, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, e altre consenta l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote. (2)

 

(1) Comma dapprima modificato dall'articolo 4, comma 12 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 27 successivamente dall'articolo 1, comma 43, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, dall'articolo 65, comma 7 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5 e dall'articolo 32, comma 6 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 24.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 48 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(3) Comma dapprima aggiunto dall'articolo 1, comma 48 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 successivamente sostituito dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 4 dicembre 2019, n. 25.


 

 

Art. 2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro