Legge Regionale 3 gennaio 1985, n. 3.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 3 del 17 gennaio 1985

 

«Norme di applicazione del DPR n. 761 del 20 dicembre 1979 per il personale dei profili professionali dei biologi, chimici, fisici e psicologi»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga


la seguente legge:

Art. 1

In attuazione dell'art. 2 - allegato 1, tabella D, E, F, G - del DPR n. 761 del 20 dicembre 1979, i biologi, i chimici, i fisici, gli psicologi, in servizio presso le Unità Sanitarie Locali, sono inquadrati nelle seguenti posizioni funzionali: collaboratore, coadiutore, dirigente.


 

Art. 2

Le UUSSLL, provvedono in via transitoria, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a deliberare le trasformazioni senza aumento delle piante organiche, dei posti di collaboratore, biologo, chimico, fisico, psicologo di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 61 e 65 del DM 30 gennaio 1982, rispettivamente in posti di dirigente e coadiutore del rispettivo profilo professionale, proporzionalmente al 50% delle dotazioni organiche, esistenti nell'ambito dei singoli presidi delle stesse, garantendo la presenza di un dirigente per ogni profilo professionale in ciascun servizio/settore.


 

Art. 3

Il personale di cui all'art. 1, che sia in possesso dei requisiti indicati all'art. 21 del DPR n. 761 del 20 dicembre 1979 e all'art. 65 del DM 30 gennaio 1982, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei posti di coadiutore del rispettivo profilo professionale.

Il personale di cui all'art. 1 che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 61 del DM 30 gennaio 1982, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei posti di dirigente del rispettivo profilo professionale.

La copertura dei posti trasformati avviene mediante le procedure concorsuali previste dalla normativa vigente.


 

Art. 4

Al fine delle conseguenti modifiche dei ruoli nominativi, le Unità Sanitarie Locali trasmettono alla Giunta regionale la copia autentica delle deliberazioni adottate ai sensi della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 3 gennaio 1985

Fantini