Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 28 dicembre 2009, n. 19, 5 maggio 2011, n. 7, 27 gennaio 2012, n. 1, 6 maggio 2013, n. 5, 7 agosto 2014, n. 16, 9 maggio 2016, n. 10, 8 agosto 2016, n. 22, 23 dicembre 2016, n. 38, 22 giugno 2017, n. 19, 28 luglio 2017, n. 20, 29 dicembre 2017, n. 388 agosto 2018, n. 28 e 29 dicembre 2020, n. 38.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9.

 

«Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico»

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

 

 Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

 

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

 

la seguente legge:

 

   Titolo I  

 

  Art. 1 

Oggetto della legge

La Regione ai sensi dell' art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741  definisce, ai fini della previsione del rischio sismico, nuove modalità per la vigilanza sulle costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni, da eseguire, secondo i sistemi costruttivi dell' art. 5 e seguenti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nei Comuni della Regione Campania classificati sismici.

La Regione stabilisce, altresì, le norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti e i criteri per la formazione degli strumenti urbanistici.


 

Art. 2

Denuncia dei lavori

Il committente o il costruttore che esegue in proprio devono depositare il progetto esecutivo delle opere di cui all' art. 1 presso l'Ufficio competente per territorio, prima dell'inizio dei lavori. (1)

2. La denuncia è effettuata presentando il preavviso scritto dei lavori che si intendono realizzare, corredato da progetto esecutivo asseverato, fermo restando l'obbligo di acquisire pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi, titoli abilitativi comunque denominati, previsti dalla vigente normativa per l'esecuzione dei lavori. (2)

3. La denuncia dei lavori di cui al comma 1, in caso di lavori relativi ad organismi strutturali in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, comprende anche le dichiarazioni che la normativa statale vigente pone in capo al costruttore. (3)

Il progetto, in duplice esemplare, firmato da un ingegnere, architetto, geometra, perito edile, dottore o perito agrario iscritti all'Albo secondo le rispettive competenze professionali, deve fra l'altro comprendere:   

- l'indicazione dei nominativi e dei domicili del committente, del costruttore, del progettista, del geologo, ove occorre, del direttore dei lavori e del collaudatore;  

-  l'asseverazione del progettista e del geologo dalla quale risulti che il progetto, completo degli elaborati di cui all' art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è stato redatto nel rispetto della stessa legge n. 64  e dei Decreti Ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1  e 3  della medesima legge ;   

-  gli elaborati prescritti dai DDMM, emanati ai sensi degli artt. 1  e 3  della legge 2 febbraio 1974, n. 64;   

- la relazione geologica, ove ritenuta necessaria dal progettista che deve evidenziare, tra l'altro, le condizioni morfologiche del sito, la successione stratigrafica e le caratteristiche dei terreni, nonchè l'eventuale presenza di falde freatiche in rapporto alla zonazione sismica eseguita dal Comune;  

- i calcoli statici, che se eseguiti a mezzo di elaboratori elettronici, devono indicare le ipotesi e lo schema statico assunti ed una chiara sintesi dei risultati ottenuti.

5. La valutazione della sicurezza di una costruzione esistente, effettuata nei casi obbligatoriamente previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, che non comporta l'esecuzione di lavori, deve essere presentata all'Ufficio competente per territorio. Nelle more dell'attestazione dell'avvenuta presentazione, la costruzione è inagibile ovvero inutilizzabile. (4)

[Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per quelle opere che eseguono direttamente o in concessione, espletano, esclusivamente a mezzo dei propri organi tecnici o dei collaudatori incaricati, la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica di cui al Capo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64 nel rispetto della presente legge.] (5)  

[Presso gli Uffici decentrati delle predette Amministrazioni dovranno essere depositati i progetti delle opere secondo un predisposto cronologico.] (5)  

8. Per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi del comma 1 è prevista la corresponsione di un contributo nella misura indicata con deliberazione della Giunta regionale. Sono esentati dal contributo le denunce di lavori necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e quelle presentate da uffici regionali. (6)

9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto per finanziare nel bilancio regionale uno specifico capitolo, vincolato a garantire anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge e per finanziare iniziative e programmi di prevenzione del rischio sismico nonché per finanziare gli interventi di somma urgenza, o similari relativi a problematiche connesse e generate da alti rischi. (7)

9 bis. Sono definiti minori tutti i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale. (8)

10. La denuncia dei lavori è finalizzata ad ottenere l'autorizzazione sismica ovvero il deposito sismico, di cui all'articolo 4. Per le denunce soggette a deposito sismico il competente Ufficio, verificata la presenza degli elaborati ed allegati dichiarati, nonché di copia del versamento, rilascia, di norma contestualmente alla presentazione, l'attestazione di avvenuto deposito del progetto. Le denunce dei lavori soggette a deposito sismico sono sottoposte a controlli con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza amministrativa e delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti. Nel procedimento finalizzato all'autorizzazione sismica l'ufficio, verificata la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, svolge un'istruttoria e attesta la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti; nel caso di lavori minori tale verifica è svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore ai sensi dell'articolo 5 comma 1, primo periodo, fermo restando il controllo con metodo a campione, finalizzato a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti. (9)

11. Il dirigente della struttura preposta al coordinamento degli Uffici del Genio Civile emana direttive di attuazione dei procedimenti nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione della presente legge. (10)


(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1) della legge regionale 9 maggio 2016, n. 10.
(2) Comma così sostituito dall'articolo 10, comma 1, lett. a) della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19.
(3) Comma  sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19.
(4) Comma dapprima sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 successivamente dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2) della legge regionale 9 maggio 2016, n. 10.                                                                                                                                                                                                                                                          (5) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 3) della legge regionale 9 maggio 2016, n. 10.
(6) Comma aggiunto dall'articolo 10, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 ed in seguito modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 20.
(7) Comma dapprima aggiunto dall'articolo 10, comma 1, lett. c) della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 poi sostituito dall'articolo 33, comma 1, lett. a) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 e dall'articolo 16, comma 16, lettera a) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 ed infine modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 20.
(8) Comma aggiunto dall'articolo 33, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 successivamente modificato dapprima dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 20 poi dall'articolo 14, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38.
(9) Comma dapprima aggiunto dall'articolo 10, comma 1, lett. c) della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 poi sostituito dall'articolo 33, comma 1, lett. c) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1,  dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 4) della legge regionale 9 maggio 2016, n. 10 ed infine sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 20.
(10) Comma dapprima aggiunto dall'articolo 10, comma 1, lett. c) della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 poi sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 5) della legge regionale 9 maggio 2016, n. 10.


 

Art. 3 

Responsabilità

La responsabilità dell'osservanza delle norme sismiche per l'esecuzione delle opere di cui all' articolo 1 primo comma  ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, geologo, direttore dei lavori, costruttore e collaudatore.

L'incarico di direttore dei lavori e di collaudatore deve essere conferito ai tecnici di cui al quarto comma del precedente art. 2, nei limiti delle rispettive competenze professionali.

Il collaudatore deve essere iscritto all'Albo o collegio professionale da almeno dieci anni e, ove prescritta la nomina di un ingegnere o architetto, può essere lo stesso incaricato di cui alla legge 1086/ 1971, purchè nominato così come previsto dal precedente art. 2.

In particolare, il direttore dei lavori e il costruttore devono assicurare la rispondenza dell'opera al progetto depositato. Ogni modificazione che si volesse apportare all'opera deve formare oggetto di variante progettuale, i cui elaborati devono essere depositati nella forma di cui all' art. 2, prima di dare inizio ai lavori di variante. Le tipologie di varianti non sostanziali sono individuate con regolamento della Giunta regionale. (1)

Il direttore dei lavori è, altresì, responsabile dei seguenti adempimenti:   

a)  la conservazione, in cantiere, dal giorno dell'inizio dei lavori fino al giorno della loro ultimazione, di tutti gli atti depositati ai sensi del citato art. 2, muniti dell'attestato di deposito presso l'Ufficio competente e datati e sottoscritti da lui e dal costruttore, in uno al provvedimento prescritto ai sensi dell'articolo 4; (2)   

b) l'istituzione nel cantiere stesso del giornale dei lavori, nel quale devono essere annotati l'andamento giornaliero della costruzione e le puntuali verifiche che attengono soprattutto alla statica delle strutture ai fini antisismici.


(1) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1) della legge regionale 9 maggio 2016, n. 10.
(2) Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2) della legge regionale 9 maggio 2016, n. 10.


 

Art. 4  (1)

Autorizzazione sismica e deposito sismico.

1. I Settori Provinciali del Genio Civile curano i procedimenti autorizzativi e svolgono le attività di vigilanza, di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa statale e regionale. Sono sempre sottoposti ad autorizzazione sismica, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità:

a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

b) gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in

relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

c) i lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria) l'autorizzazione, in tal caso, ha valore ed efficacia anche ai fini dell'articolo 61, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001; (2)

d) le sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; l'autorizzazione, in tal caso, ha valore ed efficacia anche ai fini della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del citato decreto n. 380/2001;

e) i lavori che hanno avuto inizio in violazione dell'articolo 2.

2. In tutte le zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica.

3. Nelle zone classificate a bassa sismicità, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, i lavori possono iniziare dopo che il competente Ufficio ha rilasciato l'attestazione di avvenuto deposito. Sono effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti detti controlli sono effettuati anche per i lavori minori sottoposti ad autorizzazione sismica. (3)

[3 bis. Nelle zone classificate a bassa sismicità, i lavori minori, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, possono iniziare dopo che il competente Ufficio ha restituito, all'atto stesso della presentazione, un esemplare della denuncia munito di protocollo, comprovante l'avvenuta ricezione della denuncia da parte dello stesso Ufficio. Sono effettuati controlli successivi, finalizzati a verificare la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori.] (4)

4. Con successivo regolamento sono disciplinati i procedimenti di cui alla presente legge ed in particolare l'attività istruttoria, i termini di conclusione e le modalità di campionamento dei controlli di cui al comma 3.

4 bis. Qualora il Genio civile non abbia rilasciato l'autorizzazione sismica nei termini previsti, il committente entro i successivi 15 giorni può trasmettere una relazione tecnica asseverata del collaudatore in corso d'opera che esplicita l'attività di controllo già svolta ai sensi dell'articolo 2, comma10. (5)  

4 ter. Il Genio Civile, nel termine di 15 giorni dalla data di presentazione, prende atto della relazione asseverata del collaudatore in corso d'opera e rilascia l'autorizzazione sismica ovvero la rigetta se non sussistono i presupposti di legge. (5)                 

4 quater. Anche in tal caso sono effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti. (5)


(1) Articolo così sostituito dall'articolo 10, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19.
(2) Lettera così sostituita dall'articolo 16, comma 16, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.
(3) Comma dapprima sostiuito dall'articolo 33, comma 1, lett. d) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 poi dall'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 1) della legge regionale 9 maggio 2016, n. 10 ed infine il primo periodo è stato cosi integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 20.
(4) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 2) della legge regionale 9 maggio 2016, n. 10 in seguito abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 20.
(5) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera g) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 20.


 

Art. 4 bis (1)

Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni

1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Le medesime attività e funzioni afferenti opere la cui altezza strutturale superi i metri 10,50 restano in capo al Genio civile. (2)

1bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, le attività e le funzioni di cui agli articoli 2, 4, e 5, relative alle strade di tipo A, B e C previsti all'articolo 2, comma 2 del Codice della strada e che insistono su tutto il territorio regionale, sono attribuite al Genio Civile di Napoli. (3)

2. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma  di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge. (4)

3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.

4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

5. Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.

6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore. (5)

6 bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, i Comuni che hanno già ottenuto il trasferimento di attività e funzioni di competenza del Genio Civile, possono presentare istanza motivata di rinuncia al trasferimento di funzioni. (6)

6 ter. Nei successivi cinque anni dalla efficacia della rinuncia di cui al comma 6 bis, i Comuni non possono presentare nuovamente istanza ai sensi del comma 1. (6)


(1) Articolo aggiunto dall'articolo 33, comma 1, lett. e) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.

(2) Comma così sostiuito dall'articolo 1, comma 192 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16. In seguito il secondo periodo è stato così integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 20.

 

(3) Comma aggiunto dall'articolo 34, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38.

 

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 50 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.

(5) Comma così sostiuito dall'articolo 1, comma 237 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.


 

Art. 4 ter (1)

Attuazione dell'articolo 10, comma 2, del codice dell'ambiente

1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti da realizzare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, è coordinata nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento che definisce la conferenza dei servizi, convocata dai commissari straordinari nominati dal Presidente della regione, ai sensi della suindicata disposizione per la valutazione d'impatto ambientale, fa luogo anche dell'autorizzazione integrata ambientale. Ai progetti per la realizzazione degli impianti previsti dall'articolo 1, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 196/2010, convertito dalla legge 1/2011, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania).


(1) Articolo aggiunto dall'articolo 33, comma 1, lett. d) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.


 

Art. 5  

Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche

1. Il collaudatore in corso d'opera, nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis, controlla, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi del precedente art. 2. Il collaudatore provvede, inoltre, unitamente al Direttore dei lavori, al controllo dei particolari esecutivi. (1)

2. Per le strutture in cemento armato, il collaudatore, sempre unitamente al direttore dei lavori, deve verificare i dettagli costruttivi prima della esecuzione dei vari getti. L'attività di vigilanza e controllo del collaudatore si conclude con il certificato di collaudo da rilasciarsi dal collaudatore stesso anche ai sensi e per gli effetti dell' art. 28 della citata legge n. 64/1974, da trasmettersi al competente Ufficio, nonchè al Sindaco. Tale certificato di collaudo allorchè rilasciato dallo stesso collaudatore di cui al terzo comma del precedente art. 3, è valido anche ai fini e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 , fermo restando l'obbligo del direttore dei lavori degli adempimenti di cui all' art. 6 della legge 1086 del 5 novembre 1971. (2)

2 bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il collaudatore non viene nominato e il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. (3)

3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i comuni:

a) accertano che chiunque inizi lavori di cui all'articolo 2 sia in possesso della autorizzazione sismica, ovvero del deposito sismico;

b) accertano che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 5;

c) effettuano il controllo sulla realizzazione dei lavori, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4. (4)

4. L'Ufficio del Genio Civile competente per territorio effettua il controllo sulla realizzazione dei lavori, nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b). Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 4, disciplina i procedimenti di controllo, definendone anche le modalità a campione. I controlli così definiti costituiscono vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche, come prevista dalla normativa vigente per la fase di realizzazione dei lavori. (5)

5. In caso di inadeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse, anche in forma associata con altri enti, i sindaci, su conforme deliberazione del competente organo  comunale, possono chiedere alla Giunta regionale di effettuare i controlli di cui al comma 3, lettera c). La Giunta regionale, accertata l'inadeguatezza, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni, affida detti controlli all'Ufficio provinciale del Genio Civile competente per territorio, fermo restando l'obbligo, per il Comune, di effettuare gli altri controlli di cui al comma 3. (6)


(1) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 giugno 2017, n. 19.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1) della legge regionale 9 maggio 2016, n. 10.  

(3) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 giugno 2017, n. 19.

(4) Comma così sostituito dall'articolo 10, comma 3 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19.              

(5) Comma  dapprima sostituito dall'articolo 10, comma 3 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 poi dall'articolo 1, comma 1, lettera d), punto 2) della legge regionale 9 maggio 2016, n. 10.  

(6) Comma  aggiunto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 5 maggio 2011, n. 7 poi dall'articolo 1, comma 1, lettera d), punto 3) della legge regionale 9 maggio 2016, n. 10.


 

Art. 6 

Repressioni delle violazioni

Il collaudatore di cui all' art. 5, appena accertato un fatto costituente violazione alle norme sismiche, compila immediatamente processo verbale, trasmettendolo entro e non oltre cinque giorni, in uno a motivata relazione con proposte, all'Ufficio del Genio Civile competente, che procede ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge n. 64/1974 In caso di mancata o ritardata trasmissione, il genio civile segnala l'inadempimento all'ordine o al collegio professionale competente. (1)

 2. Le violazioni delle norme sismiche, accertate nel corso delle attività di vigilanza di cui all'articolo 5, o comunque accertate dai soggetti di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono immediatamente denunciate all'autorità giudiziaria e al genio civile competente per territorio. Con il successivo provvedimento da emettere, ai sensi dell'articolo 97 del richiamato decreto, il dirigente del competente ufficio del genio civile ordina la sospensione dei lavori e fissa il termine per denunciarli in sanatoria, ai sensi dell'articolo 2. Tale termine è prorogabile su istanza motivata del committente. (2)

3. Nel rispetto delle norme generali previste dall'ordinamento, nei casi previsti ai commi 2 e 5 ter, il comune, nelle more del rilascio del provvedimento sismico, adotta immediatamente i provvedimenti necessari a tutelare la pubblica e privata incolumità, trasmettendoli all'autorità giudiziaria nei casi di cui al comma 2 e al genio civile competenti per territorio e vigila sul loro rispetto. (3)

Le funzioni per la repressione delle violazioni di cui al Titolo III della legge 64/1974, non disciplinate dalla presente legge, vengono esercitate dagli Uffici Provinciali del Genio Civile. (4)

5. In caso di mancata presentazione della denuncia in sanatoria entro il termine di cui al secondo comma, il genio civile o il comune competente a riceverla irroga al committente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3000,00. L'importo del quale si richiede il pagamento è aumentato, oltre le spese per le notificazioni, delle spese del procedimento che, per gli atti di competenza regionale, sono pari a euro 50,00. Il mancato pagamento della sanzione impedisce il rilascio del positivo provvedimento sismico. (5)

5-bis. Per tutti i casi in cui non si è ancora provveduto alla nomina di un collaudatore d'ufficio, il competente ufficio regionale trasmette gli elenchi dei committenti inadempienti al genio civile competente per territorio che fissa un nuovo termine per la presentazione della denuncia. In caso di mancato rispetto del predetto termine si applicano le disposizioni previste dal quinto comma del presente articolo. (6)

5 ter. Nelle zone a bassa sismicità, se i lavori hanno avuto inizio senza aver preventivamente acquisito, se richiesti, i provvedimenti di "deposito sismico" o "autorizzazione sismica", l'Ufficio competente ad emettere i predetti provvedimenti ordina la sospensione dei lavori e irroga al committente la sanzione di cui al comma 5. Tale disposizione non si applica per le violazioni di norme sismiche sanzionate penalmente dal d.p.r. 380/2001 e dalla legge 64/1974. (7)


(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 132, lettera a) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 132, lettera b) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(3) Comma dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 132, lettera c) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 poi dall'articolo 1, comma 1, lettera e), punto 1) della legge regionale 9 maggio 2016, n. 10.

(4) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 132, lettera d) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(5) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 132, lettera e) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 132, lettera f) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) punto 1) della legge regionale 9 maggio 2016, n. 10.


 

Art. 6-bis (1)

1. Gli abitati dichiarati da consolidare o da trasferire, ai sensi della legge 445/1908, possono essere riperimetrati dalle Autorità di bacino competenti, sentiti i Comuni interessati, previa verifica di sussistenza di movimenti franosi interessanti, anche parzialmente, territori urbanizzati che mettono a rischio l'integrità dei beni e l'incolumità pubblica. La perimetrazione è approvata secondo le procedure previste per i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico.

2. In attesa dell'eventuale riperimetrazione di cui al comma 1, restano in vigore le perimetrazioni già approvate ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

3. Gli abitati già dichiarati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 445/1908 e sprovvisti di perimetrazione, sono perimetrati secondo le modalità di cui al comma 1.

4. Gli abitati già dichiarati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 445/1908, possono essere sottoposti a verifica al fine di:

a) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di consolidamento e viceversa;

b) eliminare il vincolo di trasferimento o consolidamento.

5. La Giunta regionale, con deliberazione, emana direttive per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.


(1) Articolo aggiunto dall'articolo 16, comma 16, lettera c) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.


 

 Art. 7 

Disposizioni transitorie

Il Sindaco del Comune interessato, per gli interventi denunciati ai sensi dell' art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e dell' art. 11 DL n.57/1982, convertito in legge 29 aprile 1982, n. 187, che risultano ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge ma privi del certificato di cui all' art. 28 della citata Legge n. 64, deve acquisire, in sostituzione, un certificato da rilasciarsi dal direttore dei lavori e, in mancanza, da un collaudatore da nominarsi a cura del committente o costruttore, attestante la perfetta rispondenza delle opere eseguite alle norme sismiche vigenti al'epoca della loro esecuzione.

Per gli interventi di cui al comma precedente  che risultano invece parzialmente realizzati o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, il Sindaco deve diffidare il committente o costruttore a nominare il collaudatore, che deve attendere ai compiti di cui alla presente legge.


 

Art. 8 

Disposizioni finali

Ai fini di studi, ricerche, proposte di aggiornamento di normative tecniche e procedurali, nonchè per una economica conservazione degli atti, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, deve, entro lo stesso termine di cui al precedente art. 4, provvedere:   

- a stabilire i criteri di normalizzazione degli elaborati depositati e della loro razionale conservazione in microfilms;  

- a individuare i mezzi e le apparecchiature necessari per la schedatura dei dati assunti a base dei progetti e dei risultati conseguiti;   

- a stipulare apposite convenzioni con Enti di ricerche o Istituti Universitari al fine di fornire agli Organi della Regione consulenza ed informazioni per la formulazione di suggerimenti, ai diversi livelli, manuali di istruzioni e linee di indirizzo.


 

Art. 9 

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1983 e per gli anni successivi si farà fronte:   

1) con gli appositi capitoli di bilancio denominati:   

a) «Spese per gli adempimenti connessi alla esecuzione in danno dei lavori di demolizione o adeguamento delle opere realizzate in violazione delle norme sismiche, nonchè per la nomina dei collaudatori»;  

b) "Spese per il Comitato di consulenza geologica, per convenzioni e consulenze prestate da Enti o privati, nonché per l'assistenza e consulenza in favore degli Enti locali";   

c) "Spese per la sorveglianza geologica e geofisica sul territorio e sulle risorse naturali, nonché per la formazione delle carte geologiche e tematiche";   

d)  "Spese per la progettazione ed esecuzione degli interventi regionali in materia di difesa del suolo e per il rilevamento ed il controllo dell'attività sismica"; la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli artt. 8  e 9  della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219;   

2)  con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983 e successivi, corrispondenti a quelli di cui ai capitoli 30, 33, 52, 56, 66 e 172 del bilancio 1982, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.

Al recupero delle somme di cui al punto a) del precedente numero 1 si provvede con le modalità previste dall' art. 27 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.


 

Art. 10 

Sanzioni.

Per l'infrazione alle norme di cui alla presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge 64 del 1974.


 

Titolo II  

 

Art. 11 

Strumenti urbanistici generali

Prima della formazione, revisione ed adeguamento degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, ogni Comune della Regione dichiarato sismico o ammesso a consolidamento, è tenuto a predisporre indagini geologiche - geognostiche, ai fini della prevenzione del rischio.

Le indagini dovranno reperire dati per la compilazione delle seguenti carte:   

- Carta Geolitologica;   

- Carta della stabilità;   

- Carta idrogeologica;   

- Carta della zonazione del territorio in prospettiva sismica.

La base cartografica sarà in scala 1:5.000 o maggiorata in base ad esigenze particolari. Le previsioni urbanistiche degli strumenti generali non possono prescindere dai risultati delle dette indagini.


 

Art. 12 

Contenuti delle Carte

Carta Geolitologica    

Ai fini della compilazione della carta dovrà essere eseguito un rilevamento litologico di superficie, integrato dalle risultanze delle indagini dirette e indirette svolte nell'ambito del territorio, per la definizione della stratigrafia e delle strutture, nonchè per le caratteristiche tecniche generali.   

La situazione geologica locale dovrà essere inquadrata nel contesto geologico regionale e alla luce della storia sismica regionale.   

A corredo della carta dovranno essere compilate sezioni geologiche in numero sufficiente a dare una chiara visione delle caratteristiche geologiche e strutturali.

Ove necessario saranno riportati altresì gli aspetti morfologici locali significativi sotto l'aspetto della risposta sismica.

Carta della stabilità    

Sulla base di rilevazioni geomorfologiche integrate da indagini specifiche dirette ed indirette saranno riportati i fenomeni di instabilità reali e potenziali antichi e recenti. In particolare si dovranno classificare i dissesti in base al tipo, causa, evoluzione, importanza (fenomeni profondi o superficiali), dinamica (attivi, quiescenti o stabilizzati).   

Sulla base degli accertamenti eseguiti si dovrà esprimere un giudizio sulla possibilità di recupero del territorio.   

La carta della stabilità potrà essere corredata da una suddivisione del territorio per classi di pendenza.

Carta Idrogeologica    

Lo studio per la compilazione della carta dovrà definire la situazione idrologica e idrogeologica, sia in prospettiva sismica, sia in funzione di eventuale utilizzazione e protezione delle risorse idriche.

Carta della zonazione del territorio di prospettiva sismica    

Attraverso l'elaborazione e l'esame dei dati ottenuti mediante le indagini di cui innanzi, e con l'ausilio, quando possibile, degli elementi ricavabili dalla carta del danno, si dovrà redigere una carta della zonazione del territorio, che ha per scopo la definizione di zone omogenee per quanto riguarda il comportamento in prospettiva sismica, specificando la natura del rischio.   

Per la compilazione della carta potranno essere effettuate ulteriori indagini specifiche per la definizione della rigidità degli orizzonti di interesse geotecnico.

Le carte di cui innanzi costituiscono degli allegati ad una relazione generale illustrativa nella quale verranno trascritte le metodologie e commentati i risultati ottenuti.


 

Art. 13  

Nei Comuni dichiarati sismici gli strumenti urbanistici generali vigenti devono essere adeguati sulla base delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, entro il termine perentorio di dodici mesi. In mancanza vi provvede l'Ente delegato all'approvazione dei detti strumenti urbanistici.

Per gli strumenti urbanistici generali adottati e già presentati per le approvazione, l'Amministrazione Comunale provvederà al loro adeguamento entro il termine perentorio di dodici mesi dall'intervenuta approvazione.

Per quelli soltanto adottati per la approvazione, il Comune dovrà provvedere al loro adeguamento prima della trasmissione per l'approvazione.

In mancanza vi provvede l'Ente delegato.


 

Art. 14 

Strumenti urbanistici esecutivi

Prima della formazione degli strumenti urbanistici esecutivi nei Comuni dichiarati sismici, devono predisporsi indagini geologiche - tecniche e geognostiche ai fini della prevenzione del rischio.

 Devono essere rilevate:   

- la giacitura degli strati e la loro potenza fino alla profondità di 20- 40 metri, sulla base di indagini dirette e indirette;  

- caratterizzazioni geotecniche dei terreni mediante prove di laboratorio in sito;   

- andamento della falda idrica mediante indagine diretta;  

- caratterizzazione sismica dei terreni.

Ove necessario deve effettuarsi una analisi della stabilità dei versanti con idonei controlli topografici, inclinometrici e piezometrici.

La relazione generale, corredata da disegni e carte, illustra il piano delle indagini eseguite e le risultanze dando una chiara visione delle caratteristiche geologiche e geotecniche.

Le precedenti disposizioni si applicano a tutti gli strumenti urbanistici esecutivi approvati alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non si è ancora iniziata l'attuazione.


 

Art. 15  

Le responsabilità per l'osservanza delle norme sismiche relative agli strumenti urbanistici di cui all'art. 1 - secondo comma - ricadono nei limiti delle rispettive competenze sul geologo e sul progettista. Le stesse responsabilità ricadono su coloro che hanno concorso a modificare, in sede di adozione, lo strumento urbanistico.

Il parere dell'Organo Tecnico consultivo sugli strumenti urbanistici dei Comuni dichiarati sismici sostituisce quello di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge n. 64/1974.


 

Art. 16 

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e 45 della Statuto regionale  ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 7 gennaio 1983

                                                                                                                           Fantini