Legge Regionale 10 aprile 1980, n. 20.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 26 del 28 aprile 1980


«Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga


la seguente legge:

 

Art. 1

Oggetto delle tasse

I provvedimenti amministrativi e gli altri elencati nella annessa tariffa, adottati dalla Regione Campania nell'esercizio delle proprie funzioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle Regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281 ed istituite dalla Regione Campania con legge 26 gennaio 1972, n. 1, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.


 

 

Art. 2

Obbligo del pagamento

La tassa di rilascio o quella di apertura è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta entro e non oltre la consegna dello stesso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, sono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità .

Salvo quanto previsto nel I comma, nei casi espressamente indicati nella annessa tariffa gli atti la cui validità sia pluriennale sono soggetti ad una ulteriore tassa annuale da corrispondersi, nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ciascun anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Nei casi di smarrimento, distruzione e deterioramento dell'atto soggetto a tassa, il rilascio del duplicato non comporta il pagamento di una nuova tassa.

Quando la misura della tassa è determinata in rapporto alla popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.


 

 

Art. 3

Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali si corrispondono con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Campania.


 

 

Art. 4

Effetti del mancato o ritardato pagamento

Gli atti per i quali sono dovute le tasse previste dalla presente legge non sono efficaci fino a quando le tasse medesime non siano state corrisposte.


 

 

Art. 5

Sanzioni

Chi esercita un'attività , per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa incorre, salvo le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

Il pubblico ufficiale, che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto, è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2.000 a L. 20.000, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo per queste l'azione di regresso verso il debitore.

Tranne che non sia diversamente disposto nella annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al I comma, si incorre:

a) in una soprattassa del 10% della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del 20% della tassa dovuta, se questa è corrisposta oltre al termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.


 

 

Art. 6

Accertamento delle violazioni

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'Amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonchè , limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, dai funzionari o impiegati addetti agli uffici del Servizio Finanze e Tributi.

I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza, a norma dell'art. 9 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 9.

Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.


 

 

Art. 7

Interessi moratori

Sulle somme dovute alla Regione Campania a titolo di tassa sulle concessioni regionali si applicano gli interessi di mora nei limiti e con le modalità previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modificazioni.


 

 

Art. 8

Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.


 

 

Art. 9

Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie

Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le violazioni previste dal precedente art. 5, sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.


 

 

Art. 10

Ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati su carta da bollo al Presidente della Giunta regionale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1973, n. 9, nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione di esso.

Tali ricorsi possono essere anche inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

D'Ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il Presidente della Giunta regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.


 

 

Art. 11

Delega

Il Presidente della Giunta regionale può delegare l'Assessore competente alla firma degli atti previsti dalla presente legge.

Sentito lo stesso Assessore, il Presidente della Giunta regionale può delegare inoltre il coordinatore del servizio Finanze e Tributi alla firma degli atti concernenti le infrazioni alle norme della presente legge.


 

 

Art. 12

Termini per accertamenti e rimborsi

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Nonostante l'inutile decorso del termine, di cui al comma precedente, l'atto, per il quale non sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non acquista efficacia sino a quando la tassa non venga corrisposta.

In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Il contribuente può richiedere al Presidente della Giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Servizio Finanze e Tributi, delibera sulla richiesta di rimborso.


 

 

Art. 13

Norme abrogate

Sono abrogate le norme non compatibili con la presente legge, contenute nelle leggi regionali 26 gennaio 1972, n. 1; 7 marzo 1973, n. 9 e 23 gennaio 1979, n. 6.


 

 

Art. 14

Rinvio alle norme legislative dello Stato

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni legislative concernenti le tasse sulle concessioni governative.


 

 

Art. 15

Norme finali e transitorie

Il pagamento, per l'anno 1980, delle tasse indicate nell'allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla legge regionale 23 gennaio 1979, n. 6, può essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Non è dovuta alcuna integrazione, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge siano state corrisposte le tasse nella misura indicata nella tariffa allegata alla legge regionale 23 gennaio 1979, n. 6.


 

 

Art. 16

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente, a norma dell'art. 127, II comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 10 aprile 1980

Cirillo