Legge Regionale 4 settembre 1974, n. 49.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 63 del 10 settembre 1974


«Finanziamento regionale per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di biblioteche di enti locali, potenziamento delle attività e dei servizi delle biblioteche»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

il visto del Commissario del Governo

si intende apposto per decorso del termine di legge

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

La Regione, nell'intento di concorrere alla formazione socio - culturale dei cittadini e di offrire alla comunità mezzi di informazione e di svago, promuove lo sviluppo di una rete di biblioteche, mediante l'adozione di iniziative e la concessione di contributi per:

a) la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di biblioteche pubbliche di Enti locali;

b) l'istituzione di biblioteche di Enti locali o di interesse locale;

c) l'incremento, il miglioramento delle raccolte librarie e la dotazione di attrezzature per le biblioteche di Enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da Enti locali;

d) la conservazione, l'integrità, la compilazione e la pubblicazione di cataloghi delle biblioteche di Enti locali e di interesse locale nonchè il pubblico uso delle stesse con particolare riguardo al materiale bibliografico di pregio;

e) la realizzazione di mostre di materiale storico ed artistico e la sperimentazione di nuove tecniche di animazione nell'ambito delle biblioteche di Enti locali e di interesse locale;

f) il coordinamento delle attività e dei servizi delle biblioteche e di altri istituti ed iniziative culturali, anche attraverso forme associative;

g) la qualificazione e l'aggiornamento del personale addetto alle biblioteche.

La Regione, in aderenza ai principi sanciti nel proprio Statuto, esercita, in base alla presente legge, le funzioni ad essa attribuite a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica, dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e 15 gennaio 1972, n. 8.


 

 

Art. 2

La Regione finanzia a suo totale carico, entro i limiti dello stanziamento previsto dal successivo art. 15, la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di biblioteche pubbliche di Enti locali della Campania di cui alla lettera a) del precedente articolo.


 

 

Art. 3

Le concessioni dei finanziamenti, di cui all'art. 2, sono determinate sulla base di un programma regionale quinquennale di localizzazione degli interventi, proposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio regionale.

La Giunta tiene conto delle richieste presentate, nella formulazione del primo piano esecutivo annuale, che deve essere definito con riferimento al programma regionale.

Per la formulazione dei successivi piani esecutivi gli Enti locali compresi nel programma saranno invitati a presentare apposita istanza.


 

 

Art. 4

La richiesta di finanziamento di cui all'art. 2 va presentata, da parte degli Enti locali, al competente Assessorato regionale.

Alla domanda vanno allegati:

a) il progetto di massima delle opere da eseguire ed il preventivo di spesa;

b) una relazione illustrativa del luogo prescelto e delle caratteristiche della costruzione, nel caso si tratti di costruzione ex novo; del tipo di opere da eseguire, nel caso di completamento o ampliamento di locali già esistenti;

c) la deliberazione dell'organo competente dell'Ente interessato, esecutiva ai sensi di legge, con cui viene approvato il progetto di massima delle opere da eseguire e la richiesta di finanziamento. Nella stessa deliberazione, l'Ente, se non abbia già provveduto a tanto precedentemente, dovrà altresì assumersi l'obbligo della gestione della Biblioteca, nonchè quello di destinare all'uso permanente di pubblica lettura i locali o edifici costruiti ex novo, ampliati o completati;

d) la dichiarazione del rappresentante dell'Ente richiedente di non aver usufruito di altri analoghi contributi da parte di Enti pubblici.


 

 

Art. 5

Le richieste di finanziamento di cui al precedente articolo vengono sottoposte all'esame di apposita Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta, che esprime il proprio parere in ordine:

a) alla conformità, al programma regionale ed a modelli - tipo predeterminati, della costruzione, ampliamento e completamento;

b) alle caratteristiche delle opere proposte

La Commissione di cui sopra è così composta:

- dall'Assessore competente, che la presiede;

- dal bibliotecario responsabile dell'Ufficio biblioteche o da un suo delegato;

- dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio o da un suo delegato.

Un funzionario amministrativo dell'Assessorato agli Enti locali svolge le funzioni di segretario.

Al lavori della Commissione possono essere invitati a partecipare rappresentanti degli Enti locali interessati.

La Commissione può altresì avvalersi della consulenza di esperti nel settore dell'edilizia bibliotecaria.


 

 

Art. 6

La Giunta formula il piano esecutivo annuale da sottoporre alle decisioni del Consiglio.

Eventuali modifiche al piano annuale possono essere apportate con la procedura di cui al precedente comma.


 

 

Art. 7

Gli Enti locali, inclusi nei piani annuali esecutivi di cui all'art. 3, entro tre mesi dalla comunicazione della promessa di finanziamento, devono presentare all'Assessorato competente il progetto esecutivo dell'opera.

I progetti, previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.


 

 

Art. 8

Il finanziamento di cui alla lettera a) dell'art. 1 è concesso, con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione di questa.

Con lo stesso decreto si determina:

a) la spesa riconosciuta ammissibile e da finanziare;

b) le modalità da rispettare per l'appalto dei lavori e per l'impiego delle eventuali economie;

c) l'ammontare dell'avanzamento dei lavori e le modalità di pagamento delle rate di acconto;

d) il termine entro il quale deve essere ultimata l'opera.


 

 

Art. 9

L'approvazione dei progetti delle opere di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza e di indifferibilità.


 

 

Art. 10

L'Ufficio del Genio Civile competente per territorio accerta l'entità dei lavori, in rispondenza ai progetti approvati, secondo stati di avanzamento firmati dal rappresentante dell'Ente locale beneficiario e dal Direttore dei lavori, per un importo non inferiore al trenta per cento dell'ammontare dell'appalto.

La Giunta regionale nomina i collaudatori, approva gli atti di collaudo e dispone, a favore dell'Ente beneficiario, il pagamento della rata di saldo.


 

 

Art. 11

Gli Enti locali ammessi al finanziamento decadono dal beneficio qualora, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione, non abbiano dato effettivo inizio alla costruzione.


 

 

Art. 12

I contributi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1) sono concessi a biblioteche regolarmente funzionanti, su domanda corredata da un dettagliato preventivo della spesa.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) devono essere altresì corredate da una deliberazione dalla quale risulti avvenuta la regolare istituzione della bilioteca e l'adozione del relativo regolamento secondo gli «standard» forniti dal competente Assessorato.

L'erogazione dei contributi di cui alle lettere b), c), d) è subordinata alla dimostrazione delle spese sostenute.


 

 

Art. 13

La concessione dei contributi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 1 è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.


 

 

Art. 14

Il competente Assessorato realizza le iniziative menzionate ai punti e), f) e g) dell'art. 1, di concerto con le biblioteche interessate e gli istituti che conducano attività affini o concomitanti a quelle delle biblioteche.

I provvedimenti connessi a tali iniziative vengono adottati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.


 

 

Art. 15

Per gli interventi di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, è autorizzata, per il quinquennio 1974- 1978, la spesa complessiva di lire cinque miliardi alla copertura della quale si provvede:

- per l'anno 1974, per lire 1.000.000.000 (un miliardo), con l'istituzione del capitolo 3197 - «Contributi nelle spese di costruzione, di ampliamento e di completamento di biblioteche pubbliche di enti locali» - nel Titolo II, Sezione XII - Categoria X dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974, mediante riduzione di pari importo dal fondo globale di cui al successivo capitolo 3309;

- per gli anni dal 1975 al 1978 per lire 1.000.000.000, per ogni anno di riferimento, con i corrispondenti stanziamenti sullo stesso stato di previsione.

Le somme di cui al presente articolo non impegnate nell'esercizio possono essere utilizzate in quelli successivi ai termini del successivo comma dell'articolo 16 del RD 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.


 

 

Art. 16

All'onere dei contributi previsti nel precedente articolo 1, alle lettere b), c), d), f) e g), si fa fronte, per l'anno 1974, con i fondi inseriti ai capitoli 156, 157, 1676, 1690, 1691, 1692 e 3196 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 e, per gli anni successivi, con i corrispondenti stanziamenti del medesimo stato di previsione.

All'onere della iniziativa di cui alla lettera e) del precitato art. 1 si provvede, invece, per l'anno 1974, mediante l'istituzione del capitolo 169 - «Contributi per la realizzazione di mostre di materiale storico ed artistico e per la sperimentazione di nuove tecniche di animazione nell'ambito di biblioteche di enti locali e di interesse locale» - nel Titolo I, Sezione II, Categoria IV dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziaio 1974, prelevando l'occorrente somma di lire 50.000.000 dal fondo globale iscritto al capitolo 1864 del medesimo stato di previsione, che, per l'effetto, si riduce di pari importo e, per gli anni successivi, con i corrispondenti stanziamenti di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 4 settembre 1974

Cascetta