Legge Regionale 23 gennaio 1979, n. 6.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 7 del 31 gennaio 1979


«Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto delle tasse

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa adottati dalla Regione Campania nell'esercizio delle proprie funzioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle Regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281, e istituite dalla Regione Campania con legge 26 gennaio 1972, n. 1, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

Gli atti amministrativi emanati da una diversa Regione, per i quali siano state pagate le tasse di concessione regionale, non sono soggetti ad analoga tassa stabilita dalla Regione Campania, anche se gli atti medesimi spieghino il loro effetto sul territorio di quest'ultimo Ente territoriale.


 

Art. 2

Decorrenza

La decorrenza per il pagamento di dette tasse di cui alla I e II colonna del tariffario allegato, determinate nella misura pari al 100% della corrispondente tassa erariale, così come stabilito dall'art. 11 della citata legge regionale 26 gennaio 1972, n. 1, è fissata dal II comma dell'art. 2 di detta legge regionale, e cioè 1° aprile 1972.

La decorrenza per il pagamento della maggiorazione nella misura del 20% di cui alla III e IV colonna del tariffario stabilita dal disposto del II comma dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è fissato dal 1° gennaio 1978.

La decorrenza per il pagamento delle tasse dovute alla Regione per effetto del DPR 24 luglio 1977, n. 616, già maggiorate del 30% dallo Stato ai sensi dell'art. 4 del DL 23 dicembre 1976, n. 854, convertito in legge 21 febbraio 1977, n. 36 , di cui alla I e II colonna del tariffario, è fissata dal 1° gennaio 1978, ad eccezione per il pagamento delle tasse relative alle voci concernenti le funzioni in materia di assistenza sanitaria di cui al titolo I nn reg. del tariffario medesimo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, per il quale la decorrenza è fissata dal 1° gennaio 1979.


 

Art. 3

Obbligo del pagamento

La tassa di apertura o quella di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna dello stesso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando l'atto, venuto a scadenza, venga di nuovo posto in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti con validità superiore all'anno sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi, nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Nel caso di smarrimento, distruzione e deterioramento dell'atto soggetto a tassa, il rilascio del duplicato non comporta il pagamento di una nuova tassa.

Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei Comuni essa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.


 

Art. 4

Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali, alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa si corrispondono in modo ordinario con versamento su apposito conto corrente postale.

Gli importi affluiranno all'Ufficio del Registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma, di cui al DM 12 dicembre 1972. Le somme così riscosse sono versate alla Tesoreria della Regione.


 

Art. 5

Effetti del mancato o ritardato pagamento

Gli atti soggetti a tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata. Tuttavia, quando il pagamento della tassa ha luogo in ritardo, l'efficacia del provvedimento è limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente al provvedimento stesso.


 

Art. 6

Sanzioni

Chi esercita un'attività, per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre, salvo le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, nin inferiore a L. 2.000.

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali, senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto, è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2.000 a L. 20.000, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo per queste l'azione di regresso verso il debitore.

Tranne che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse regionali annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al I comma, si incorre:

a) in una soprattassa del 10% della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del 20% della tassa dovuta, se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.


 

Art. 7

Interessi moratori

Sulle somme dovute alla Regione Campania a titolo di tassa sulle concessioni regionali si applicano gli interessi di mora nei limiti e con le modalità previste dalle leggi 26 gennaio 1961, n. 29 e 28 marzo 1962, n. 147.


 

Art. 8

Irrogazioni delle sanzioni

Le sanzioni di cui agli articoli precedenti sono irrogate, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 9, dal Presidente della Giunta regionale, al quale vanno trasmessi i processi verbali di accertamento a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori.

Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano in materia di violazioni le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.


 

Art. 9

Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse di cui al precedente art. 6, si applicano le disposizioni del TU delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvate con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.


 

Art. 10

Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie

Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta regionale sono riscosse, per conto della Regione, dagli Uffici competenti alla riscossione delle pene relative alle tasse sulle concessioni governative.

Il provento delle pene pecuniarie è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive disposizioni in quanto applicabili, intendendosi sostituita la Regione all'Erario nella spettanza della quota percentuale per esso prevista.


 

Art. 11

Decadenze

L'accertamento delle violazioni alle norme del titolo III della legge regionale 26 gennaio 1972, n. 1, nonchè della presente legge, può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al I comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia fino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.


 

Art. 12

Rimborsi

Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni, a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Servizio Finanze e Tributi, delibera sulla richiesta di rimborso.


 

Art. 13

Abrogazioni di norme regionali

Sono abrogate le norme concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali contenute nelle leggi regionali 26 gennaio 1972, n. 1 e 7 marzo 1973, n. 9, che non siano compatibili con le norme della presente legge.


 

Art. 14

Rinvio alle norme legislative dello Stato

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.


 

Art. 15

Norme transitorie

Il pagamento per l'anno 1978 delle tasse indicate nell'allegata tariffa alla III e IV colonna può essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Non è dovuta alcuna integrazione, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge siano state corrisposte le tasse nella misura indicata nell'allegata tariffa alla I e II colonna.


 

Art. 16

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 23 gennaio 1979

Russo


Avvertenze: si rammenta che la Legge Regionale 10 aprile 1980, n. 20: "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali" all'articolo 13 ha disposto l'abrogazione delle norme della presente legge non compatibili con la legge suddetta. Inoltre, si consultino la Legge Regionale 19 gennaio 1984, n. 3: "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali" e la Legge Regionale 7 dicembre 1993, n. 44: "Determinazione della tariffa per le tasse sulle concessioni regionali" ed in particolare la tariffa a quest'ultima in tabella allegata che ha effetto a partire dal 1°gennaio 1994.