Legge Regionale 16 marzo 1986, n. 11.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 19 gennaio 2007, n. 1, 30 gennaio 2008, n. 1, 23 febbraio 2012, n. 4, 6 maggio 2013, n. 5, 7 agosto 2014, n. 16 e 2 agosto 2018, n. 26, 7 agosto 2019, n. 16 e 29 dicembre 2022, n. 18.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

 

Testo vigente della Legge Regionale 16 marzo 1986, n. 11.

 

«Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

Finalità della legge

La presente legge regionale, emanata nell'osservanza dei principi fondamentali fissati nella legge - quadro 17 maggio 1983, n. 217, definisce i requisiti per l'esercizio delle attività professionali turistiche e disciplina l'accesso alle attività medesime.


 

 

Art. 2 (1)

(Attività professionali turistiche)

1. Le attività professionali turistiche hanno ad oggetto la prestazione di servizi di promozione, guida, assistenza, accompagnamento e ospitalità, svolta anche in modo non esclusivo e non continuativo.

2. È guida turistica chi, per professione, illustra il patrimonio culturale, materiale e immateriale, e naturalistico, oggetto di interesse da parte del consumatore turistico.

3. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nell'esperienza del viaggio, fornendo le informazioni di interesse turistico funzionali al viaggio medesimo, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche di cui al comma 2.

4. È guida alpina e vulcanologica chi, per professione, svolge attività di accompagnamento e insegnamento in escursioni in montagna o su vulcani, anche a salvaguardia della incolumità degli escursionisti in visita alle località a elevato rischio. Può svolgere, altresì, le attività di cui al comma 5.

5. È accompagnatore di media montagna chi, per professione, svolge attività di accompagnamento in escursioni su sentieri montani illustrando le caratteristiche dei luoghi, con l'esclusione dei vulcani, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi.

 

(1) Articolo integralmente sostituito dall'articolo 56, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge regionale 23 febbraio 2012, n. 4 e dall'articolo 1, comma 49, lettera a) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.


 

 

Art. 3

(Elenchi regionali delle attività professionali turistiche) (1)

Sono istituiti presso l'Assessorato regionale al Turismo gli Elenchi regionali delle attività turistiche di cui all'articolo 2, distinti per professione. (2)

[Per ciascun Albo potranno prevedersi sub - Albi regionali da istituirsi con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e le Organizzazioni sindacali di categoria.] (3)

In detti Elenchi debbono essere iscritti tutti coloro che sono in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di cui all'articolo 123 del TU delle Leggi di PS approvato con RDL 18 giugno 1931, n. 773 e dell'articolo 19, punto n. 2, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, ovvero conseguono l'abilitazione a norma della presente legge oppure, per le attività di cui alla lettera b) dell'articolo 2, vi sia il riconoscimento presso la Camera di Commercio competente per territorio. (4)

Gli Elenchi di cui innanzi sono sottoposti a revisione biennale. (2)

 

(1) Rubrica cosi sostituita dall'articolo 1, comma 49, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.
(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 49, lettera c) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.
(3) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 49, lettera d) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.
(4) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 49, lettera c) ed e) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 in seguito la Corte Costituzionale con sentenza 12 maggio – 25 giugno 2015, n. 117 (Gazzetta Ufficiale 1 luglio 2015, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della precitata lettera e).


 

 

Art. 4

Abilitazione

L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, guida alpina, guida speleologica, animatore turistico e guida archeologica subacquea si consegue mediante il superamento di apposito esame, indetto ogni tre anni dalla Giunta regionale della Campania, diretto all'accertamento della capacità tecnica professionale degli aspiranti. (1)

In caso di carenza di personale esercente una determinata attività professionale, accertata dalla Giunta regionale della Campania, su parere degli Enti turistici e sentite le Organizzazioni sindacali di categoria, il termine di indicazione dell'esame di cui al comma precedente può essere anticipato.

2-bis. Nel rispetto dei principi dettati dalla legislazione statale, coloro che sono in possesso di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, conseguite presso enti territoriali diversi dalla Regione Campania possono esercitare in via temporanea ed occasionale la relativa attività professionale nell'ambito regionale campano previa dichiarazione preventiva avente validità annuale da presentare alle strutture regionali competenti per materia. (2)

2-ter. L'esercizio in forma stabile delle attività professionali turistiche previste dall'articolo 2, secondo comma, lettere a), g) e h) i) e i bis)della presente legge, per coloro che hanno conseguito un titolo o una qualifica professionale rilasciati da enti territoriali diversi dalla Regione Campania e che li abilita alle predette professioni, è demandato alla verifica della conoscenza del patrimonio storico, artistico, museale, archeologico e naturale della Regione Campania. (3)

 

(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 febbraio 2012, n. 4 successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 49, lettera f) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 in seguito la Corte Costituzionale con sentenza 12 maggio – 25 giugno 2015, n. 117 (Gazzetta Ufficiale 1 luglio 2015, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della precitata lettera f).
(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 131 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.
(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 131 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 49, lettera g) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 in seguito la Corte Costituzionale con sentenza 12 maggio – 25 giugno 2015, n. 117 (Gazzetta Ufficiale 1 luglio 2015, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della precitata lettera g).


 

 

Art. 5

Commissione d'esame

Le Commissioni per l'accertamento delle capacità tecniche all'esercizio della professione di cui all'articolo precedente, sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, su deliberazione della stessa e sono composte come segue:

1. Guida turistica

a) dall'Assessore regionale al Turismo o suo delegato - Presidente;

b) da un Sovrintendente ai Beni culturali o da un Funzionario all'uopo delegato - Membro;

c) dal Sovrintendente alle Gallerie o Musei della Campania o da un Funzionario all'uopo delegato - Membro;

d) dal Sovrintendente ai Monumenti della Campania o da un Funzionario all'uopo delegato - Membro;

e) dal Sovrintendente Archeologico di Napoli o da un Funzionario all'uopo delegato - Membro;

f) da un docente universitario in Topografia - Membro;

g) da un docente per ciascuna lingua straniera oggetto di esame - Membro;

[h) da un rappresentante di ogni Organizzazione sindacale di categoria di rilevanza nazionale o regionale all'uopo designati – Membro;] (1)

i) da un tecnico per la disciplina tecnico - professionale, compiti, metodologia, itinerari turistici - Membro;

l) da un funzionario del competente Servizio della Giunta regionale della Campania - Membro con funzioni anche di Segretario.

2. Interprete turistico

La Commissione d'esame è composta dai componenti citati al numero 1, di cui alle lettere a), g), h) ed l).

3. Accompagnatore turistico o corriere

La Commissione d'esame è composta dai componenti citati al n. 1, di cui alle lettere a), f) g), h), i), l).

4. Organizzatore professionale di congressi

La Commissione d'esame è composta dai componenti citati al n. 1, di cui alle lettere a), g), h), l), nonchè da un esperto della materia sulla quale verte la prova d'esame.

5. Istruttore nautico

La Commissione d'esame è composta dai componenti citati al n. 1, di cui alle lettere a), g), h), l), nonchè da un esperto della materia designato dalla Capitaneria di Porto di Napoli.

[6. Maestro di sci

La Commissione d'esame è composta dai componenti citati al n. 1, di cui alle lettere a), g), h), l), dal Presidente della FISI o da un suo delegato, da tre maestri di sci indicati dall'Associazione Maestri di Sci della Campania, nonchè da un medico specializzato in medicina dello sport.] (2)

7. Guida alpina

La Commissione d'esame è composta dai componenti citati al n. 1. di cui alle lettere a), g), h), l), nonchè da un docente universitario di Geologia e Geofisica.

8. Guida speleologica

La Commissione d'esame è composta dai componenti citati al n. 1, di cui alle lettere a), g), h), l), nonchè da un docente universitario di Geologia e Geofisica e da un docente universitario di Speleologia.

9. Animatore turistico

La Commissione d'esame è composta dai componenti citati al n. 1, di cui alle lettere a), g), h), l), nonchè da tre esperti delle materie sportive, turistiche e ricreativo - culturali, designati rispettivamente dal CONI (Sede di Napoli), da un Organismo turistico operante sul territorio regionale e da una Associazione che, per Statuto, espleta attività culturale sul territorio regionale.

Alle spese per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici per il 1986 ed anni successivi si farà fronte con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1986 e successivi - corrispondente al capitolo 56 del bilancio per l'anno finanziario 1985 - la cui entità sarà determinata con le leggi di approvazione dei bilanci, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 marzo 1970, n. 281.

L'indennità di presenza ai membri esterni delle Commissioni di cui al comma precedente è determinata ai sensi della legge regionale n. 8 del 25 gennaio 1982.

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 49, lettera h) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16
(2) Numero abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera c) della legge regionale 23 febbraio 2012, n. 4.


 

 

Art. 6

Requisiti e modalità per l'ammissione all'esame

I requisiti per poter partecipare all'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio delle professioni turistiche di cui alla presente legge sono:

a) completamento del diciottesimo anno di età;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) possesso del titolo di studio di licenza media di II grado o titolo equipollente;

d) non aver riportato condanne penali;

[e) idoneità fisica all'esercizio della professione.] (1)

Per l'ammissione all'esame di idoneità è richiesto, altresì, il requisito del possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese membro della CEE, ai sensi dell'art. 11, 13° comma della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Ulteriori, eventuali requisiti per partecipare all'esame di cui innanzi sono fissati nel relativo bando indetto dalla Giunta regionale della Campania, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

[In deroga a quanto stabilito alla lettera c) del precedente comma 1, per l'ammissione all'esame di guida alpina, di maestro di sci e di istruttore nautico, è richiesto il titolo di studio di licenza media inferiore.] (2)

[Per il conseguimento dell'abilitazione a maestro di sci l'ammissione è, altresì, subordinata alla presentazione del certificato di idoneità tecnico - pratica all'insegnamento dello sci, rilasciato dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) per le discipline alpine o per il fondo.] (2)

Per il conseguimento dell'abilitazione a guida archeologica subacquea l'ammissione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: iscrizione nei registri dei sommozzatori con la qualifica di operatore tecnici sub I, II e III livello di sub e istruttore guida e corso di operatore archeologico sub con brevetto (otas) e corso di operatore tecnico con brevetto (ots). (3)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 49, lettera l) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16
(2) Comma abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge regionale 23 febbraio 2012, n. 4.
(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 49, lettera i) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 in seguito la Corte Costituzionale con sentenza 12 maggio – 25 giugno 2015, n. 117 (Gazzetta Ufficiale 1 luglio 2015, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della precitata lettera i).


 

 

Art. 7

Materie e programmi d'esame

A) L'esame per l'esercizio della professione di guida turistica regionale consta di una prova scritta ed una orale di cultura generale e di una prova orale di conoscenza di almeno una lingua straniera. L'esame verte, inoltre, sulla conoscenza di:

1) storia d'Italia, con particolare riferimento a quella regionale;

2) elementi di geografia turistica, di organizzazione e legislazione turistica, caratteristiche economiche, agricole, industriali ed artigianali della Regione Campania;

3) illustrazione delle opere d'arte, dei monumenti delle zone archeologiche, nonchè delle bellezze naturali della Regione Campania;

4) tecnica professionale (compiti e metodologia).

B) L'esame per l'esercizio della professione di interprete consta di una prova scritta ed una orale di cultura generale, nonchè di una prova scritta ed una orale per ogni lingua straniera prescelta dal candidato. L'abilitazione è subordinata alla conoscenza di almeno due lingue straniere. L'esame va integrato da una prova orale sulla conoscenza di nozioni relative all'organizzazione e alla legislazione turistica.

C) L'esame per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico o corriere consta di una prova scritta ed orale di cultura generale, nonchè di una prova orale di conoscenza di almeno due lingue straniere. L'esame verte, altresì, sulla conoscenza

1) della storia d'Italia in particolare e nozioni di storia europea;

2) della geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;

3) delle discipline relative alla comunicazione e ai trasporti;

4) della legislazione ed organizzazione turistica, nonchè doganale;

5) della tecnica professionale (compiti e metodologia).

D) L'esame per l'esercizio della professione di organizzatore professionale di congressi consta di una prova scritta ed una orale di cultura generale, nonchè di una prova scritta ed una orale per ogni lingua straniera prescelta dal candidato. L'abilitazione è subordinata alla conoscenza di almeno due lingue straniere. L'esame va integrato di una prova orale sulla conoscenza di notizie relative all'organizzazione ed alla legislazione turistica, nonchè sulla conoscenza delle materie oggetto del concorso.

E) L'esame per l'esercizio della professione di istruttore nautico consta di una prova scritta ed una orale di cultura generale, nonchè di una prova scritta ed una orale per le lingue straniere prescelte dal candidato. L'abilitazione è subordinata, comunque, alla conoscenza di almeno una lingua straniera. L'esame va integrato di una prova orale sulla conoscenza di nozioni relative all'organizzazione ed alla legislazione turistica, nonchè da una prova orale e pratica di tecnica nautica.

[F) L'esame per l'esercizio della professione di maestro di sci consta di una prova scritta ed una orale di cultura generale, nonchè di una prova scritta ed una orale per ogni lingua straniera prescelta dal candidato. L'abilitazione è subordinata alla conoscenza di almeno due lingue straniere. L'esame va integrato di una prova orale sulla conoscenza di nozioni relative all'organizzazione ed alla legislazione turistica, nonchè sulla conoscenza delle materie oggetto del concorso e di una prova orale e pratica di tecnica sciistica.] (1)

G) L'esame per l'esercizio della professione di guida alpina consta di una prova orale di conoscenza di almeno due lingue straniere. L'esame verte, altresì, sulla conoscenza di:

1) nozioni generali di geologia con riferimento ai fenomeni di orogenesi e ad elementi di petrografia e vulcanologia;

2) nozioni di pronto soccorso;

3) nozioni sull'organizzazione e sulla legislazione turistica;

4) tecnica professionale - compiti e metodologia. L'esame è integrato di una prova pratica di tecnica alpinistica.

H) L'esame per l'esercizio della professione di guida speleologica consta di una prova orale di conoscenza di almeno due lingue straniere. L'esame verte, altresì, sulla conoscenza di:

1) nozioni generali di geologia, di geofisica e di speleologia;

2) nozioni di pronto soccorso;

3) nozioni sull'organizzazione e sulla legislazione turistica;

4) tecnica professionale - compiti e metodologia. L'esame è integrato di una prova pratica di tecnica speleologica.

I) L'esame per l'esercizio della professione di animatore turistico consta di una prova scritta ed una orale di cultura generale, nonchè di una prova scritta ed orale per ogni lingua straniera prescelta dal candidato.

L'abilitazione è subordinata alla conoscenza di almeno due lingue straniere.

L'esame va integrato di una prova orale sulla conoscenza di nozioni relative all'organizzazione ed alla legislazione turistica, nonchè alla conoscenza di attività sportive turistiche e ricreativo - culturali.

Ai fini della qualificazione e dell'aggiornamento professionale degli esercenti l'attività professionale, la Giunta regionale della Campania potrà disporre che nel periodo intercorrente tra l'annuncio e l'epoca delle sessioni di esami, nonchè in occasione dell'istituzione dei sub - albi, di cui al precedente art. 3, siano tenuti corsi di lezioni preparatorie a cura delle competenti strutture regionali della formazione professionale, di concerto con gli Organismi turistici pubblici periferici interessati.

 

(1) Lettera abrogata dall'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge regionale 23 febbraio 2012, n. 4.


 

 

Art. 8

Approvazione della graduatoria di merito ed attestato di abilitazione valido ai fini del rilascio della licenza di esercizio

Gli atti delle prove di esame, con la graduatoria di merito dei candidati e l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito, sono approvati dalla Giunta regionale della Campania.

L'Assessore al Turismo rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione, valido ai fini del rilascio della licenza di esercizio da parte del Comune, con l'indicazione del tipo specifico di attività per cui è stato effettuato l'accertamento delle relative capacità tecnico - professionali e delle lingue per le quali è stato abilitato.

[I mastri di sci, abilitati all'insegnamento dello sci nella sola disciplina alpina, non possono impartire lezioni nel fondo e viceversa.] (1)

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera f) della legge regionale 23 febbraio 2012, n. 4.


 

 

Art. 9

Rilascio della licenza di esercizio

La licenza per l'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 è rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza dell'interessato entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania a coloro che, muniti dell'attestato di cui al 2° comma dell'articolo precedente, ne abbiano fatto richiesta.

Il rilascio di ciascuna licenza per l'esercizio della professione turistica di cui alla presente legge deve essere immediatamente comunicato dal Comune alla Giunta regionale, per l'iscrizione nell'Albo di cui al precedente articolo 3. È fatto obbligo ai Sindaci di comunicare il rinnovo, entro un mese dal rilascio, alla Giunta regionale - Assessorato al Turismo.

[Per i maestri di sci il rinnovo della licenza è subordinato alla presentazione di un attestato della Associazione Maestri di Sci della Campania, che comprovi la partecipazione ad un corso di aggiornamento tecnico nel triennio decorso tenuto da istruttori della FISI.] (1)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 14, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.

(2) Comma abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera g) della legge regionale 23 febbraio 2012, n. 4.

 

 

Art. 10

Documenti di identificazione

Alle guide turistiche, agli interpreti turistici, agli accompagnatori turistici o corrieri, agli organizzatori professionali di congressi, agli istruttori nautici, alle guide alpine, alle guide speleologiche ed agli animatori turistici, viene rilasciato, da parte del Comune, documento con fotografia, nel quale, oltre alle generalità, residenza ed alla qualificazione professionale dell'interessato, sono indicati:

a) gli estremi della licenza rilasciata dal Sindaco;

b) le lingue straniere per cui è abilitato. (1)

[Il Comune, entro il termine di dieci giorni dal rilascio del documento di identificazione, deve darne comunicazione alla Giunta regionale della Campania indicando gli estremi del documento.] (2)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera h) della legge regionale 23 febbraio 2012, n. 4.
(2) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 49, lettera m) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.


 

 

Art. 11

Divieti ed incompatibilità

È fatto divieto agli esercenti le attività turistiche di cui innanzi di esercitare, nei confronti dei turisti, attività estranee alla loro professione e, principalmente, quelle di carattere d'intermediazione commerciale, nonchè quelle in concorrenza con le Agenzie di Viaggio, quali la funzione di corrispondente di altre Organizzazioni turistiche estere e nazionali, l'accaparramento diretto ed indiretto di clienti per conto di Aziende alberghiere, Imprese di trasporto e simili.

Le attività professionali in questione sono incompatibili con qualsiasi altra attività lavorativa svolta alle dipendenze della Pubblica Amministrazione o presso Enti pubblici e privati e sono incompatibili tra loro.


 

 

Art. 12

Controlli e vigilanza

Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività professionali contemplate nella presente legge spettano alla Giunta regionale della Campania che le esercita anche tramite gli Organismi turistici pubblici periferici ed i Comuni.

1 bis. La Regione individua i Comuni quali titolari della funzione di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 13. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.


 

 

Art. 13 (1)

(Sanzioni amministrative)

1. L'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge senza la prescritta abilitazione è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 ad euro 10.000,00. L'esercizio dietro compenso, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, lettere a) e c), di attività estranee alle professioni di guida e accompagnatore nei confronti dei turisti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

2. Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto singole o associate, imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.

3. Il comportamento irriguardoso nei confronti dei turisti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00.

4. Le imprese turistiche che si avvalgano delle prestazioni di soggetti privi della prescritta abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche di cui alla presente legge, sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.

5. I proventi derivanti dalle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 spettano al Comune sul cui territorio viene contestata la violazione. Agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria e di polizia locale compete l'accertamento, la contestazione e la notifica della sanzione amministrativa pecuniaria, indicando nel verbale le modalità di pagamento stabilite dal Comune. Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta sono esercitate dal Comune conformemente a quanto indicato nella legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati). (2)

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 49, lettera n) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.
(2) Comma sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.


 

 

Art. 14

Compensi e sanzioni amministrative

I compensi per le prestazioni professionali contemplate dalla presente legge, concordati tra le Organizzazioni sindacali di categoria e le Organizzazioni turistiche, vengono approvati dalla Giunta regionale e sono vincolanti per le parti.

Gli esercenti le attività professionali turistiche che applichino compensi diversi da quelli di cui al precedente comma, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune che ha rilasciato la licenza.

Possono essere, altresì, comminate da parte del Comune, in caso di recidiva nell'applicazione di compensi diversi da quelli fissati, le sanzioni di cui al precedente articolo 13.


 

 

Art. 15

Istituzione di presidi permanenti turistici

Per la tutela del patrimonio artistico - culturale di eccezionale interesse e di grande richiamo turistico, per soddisfare le richieste dei singoli visitatori, di comitive, di gruppi aziendali e di scolaresche, per salvaguardare la incolumità degli escursionisti in visita alle località a elevato rischio, sono istituiti i presidi permanenti di guide turistiche, alpine e speleologiche presso i sottoelencati monumenti e località :

a) Museo Archeologico Nazionale di Napoli;

b) Galleria del Museo di Capodimonte;

c) Museo di San Martino di Napoli;

d) Complesso monumentale della Reggia di Caserta;

e) Museo Campano di Capua;

f) Zona archeologica dei Campi Flegrei e Solfatara;

g) Scavi archeologici di Ercolano;

h) Scavi archeologici di Pompei;

i) Scavi archeologici e Museo di Paestum;

l) Vulcano Vesuvio;

m) Grotte di Pertosa;

Le prestazioni delle guide per tutto il periodo di attività presso i suddetti presidi sono limitate al solo monumento o alla sola località dove operano. (1)

Per la salvaguardia e la incolumità dell'escursionista, la prestazione professionale della guida è obbligatoria per la località Vesuvio al di sopra dei mille metri.

L'istituzione di nuovi presidi, nonchè l'individuazione di altre aree ad alto rischio per le quali è prevista l'obbligatorietà della guida, è disposta con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

5. I requisiti professionali delle guide, il numero delle stesse, le modalità di immissione nei presidi, la formulazione della graduatoria per tale immissione sono determinati, a cadenza biennale, dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni interessate, previo parere della commissione consiliare permanente competente per materia. (2)

 

(1) Il presente comma ai sensi del comma 11, dell'articolo 41 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 non si applica alle guide vulcanologiche.
(2) Comma così sostituito dall'articolo 41, comma 12 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.


 

 

Art. 16

Norma transitoria

Gli attuali esercenti le professioni turistiche, in possesso della licenza di cui all'articolo 123 del TU del RDL 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di Pubblica Sicurezza, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto negli Albi regionali, essendo aboliti quelli provinciali e comunali iscritti ai sensi del RDL 18 gennaio 1937, n. 448, previa domanda da presentarsi, a pena di decadenza, alla Giunta regionale della Campania - Assessorato al Turismo, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Verranno, del pari, adempiuti - ove fossero banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge - gli esami relativi all'accertamento delle capacità tecniche all'esercizio delle professioni turistiche secondo la disciplina della precedente normativa, nonchè secondo quanto prescritto dall'articolo 7 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 14.


 

 

Art. 17 (1)

1. Nelle more dello svolgimento del concorso per l'abilitazione di guida turistica, i soggetti già in possesso di abilitazione ad una professione turistica possono esercitare l'attività in ulteriori lingue straniere per le quali sono stati già abilitati in altre professioni turistiche di cui alla presente legge. (2)

2. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è rilasciato dal settore sviluppo e promozione del turismo della Giunta regionale un documento di identificazione professionale con l'indicazione delle lingue straniere nelle quali sono abilitate.

3. Le modifiche all'esercizio delle professioni turistiche di cui ai commi 1 e 2 diventano parte integrante della eventuale riforma della presente legge.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 31, comma 46 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1.
(2) Il presente comma dapprima aggiunto dall'articolo 31, comma 46 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 è stato successivamente sostituito dall'articolo 74, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.


 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 16 marzo 1986

Fantini