Legge Regionale 23 dicembre 1986, n. 41.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 3 aprile 1987, n. 21, 6 aprile 1995, n. 15 e 19 gennaio 2007, n. 1.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 23 dicembre 1986, n. 41.

«Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini mutilati, invalidi ed handicappati».


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Regione Campania per favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali concede contributi annuali alle Associazioni regionali:

- Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra (ANMIG) riconosciuta con DPR del 23 dicembre 1978;

- Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS) riconosciuta con DPR del 23 dicembre 1978;

- Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) riconosciuta con DPR del 23 dicembre 1978;

- Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC) riconosciuta con DPR del 23 dicembre 1978;

- Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL) riconosciuta con DPR del 31 marzo 1979;

- Ente Nazionale Sordomuti (ENS) riconosciuto con DPR del 31 marzo 1979.


ART 1 bis (1)

1. È altresì beneficiaria ogni altra Fondazione, Ente morale o Federazione tra esse, che operi a favore dei cittadini portatori di handicap e ne abbia fatto regolare istanza ai sensi della presente legge.


(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 15.



Art. 2

Il censimento delle Associazioni previsto dall'art. 1 è effettuato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

A tal fine entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i responsabili regionali delle Associazioni interessate dovranno produrre alla Regione copia autentica degli Statuti e Regolamenti, nonchè idonea documentaziona inerente l'attività e la struttura organizzativa.


Art. 3

Allo scopo di favorire le attività rivolte al conseguimento delle finalità istituzionali delle sede regionali delle Associazioni considerate dalla presente legge, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi annuali, nei limiti dei fondi all'uopo disponibili, per agevolare la organizzazione ed il funzionamento delle strutture censite ai sensi del precedente articolo.

Per ottenere i contributi previsti dal precedente articolo, le Associazioni regionali devono presentare alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, domanda corredata di:

A) Programma delle attività per l'anno successivo;

B) Piano finanziario;

C) Il numero degli Associati.


Art. 4 (1)

Lo stanziamento, previsto dalla norma finanziaria, viene ripartito dalla Giunta regionale sulla base di un piano di riparto articolato così come segue:

a) il 20% a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 bis della presente legge.

b) l'importo residuo è ripartito a favore dei soggetti e nella misura così come di seguito indicati:

1. cinque per cento dello stanziamento regionale è erogato all'associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra -ANMIG;

2. dieci per cento dello stanziamento regionale è erogato all'unione nazionale mutilati per servizio -UNMS ;

3. cinque per cento dello stanziamento regionale è erogato all'associazione nazionale vittime civili di guerra -ANVCG-;

4. 17,5 per cento dello stanziamento regionale è erogato all'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili -ANMIC-;

5. venticinque per cento dello stanziamento regionale è erogato all'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro -ANMIL-;

6. 20 per cento dello stanziamento regionale è erogato all'ente nazionale sordi -ENS-;

7. 17,5 per cento dello stanziamento regionale è erogato all'opera nazionale mutilati ed invalidi civili -ONMIC-. (2)

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, con proprio atto provvede ogni due anni dall'entrata in vigore della presente legge alla revisione delle aliquote percentuali di cui al comma precedente, sulla base del numero degli assistiti di ciascuna associazione e del volume dell'attività svolta da valutare in base al consuntivo di cui al successivo articolo.


(1) Articolo così sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 15.
(2) Lettera così sostituita dall'articolo 31, comma 34 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1.



Art. 5

È fatto obbligo alle Associazioni beneficiarie dei contributi di presentare, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata l'erogazione, un analitico e documentato rendiconto delle spese sostenute, nonchè di individuare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà l'ammontare di eventuali sovvenzioni ottenute da altre fonti per la realizzazione dello stesso programma.

Qualora la Giunta regionale riscontri difformità rispetto ai programmi presentati o agli obiettivi di cui ai compiti istituzionali prescritti dagli Statuti degli Enti aventi diritto, revoca il contributo stesso.


Art. 6

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 500 milioni, per l'anno 1986, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 1914, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1986, denominato «Contributi ad Associazioni regionali per la tutela dei cittadini mutilati, invalidi ed handicappati», mediante prelievo di detta somma dallo stanziamento di cui al Capitolo 300, dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà stabilita con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.


Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


Art. 8 (1)

«Norma transitoria».

Il termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui all'art. 3 per l'anno 1986 è fissato al 30 giugno 1987.

Le domande devono essere corredate di:

- relazione sull'attività svolta nell'anno 1986;

- piano finanziario 1986;

- numero degli associati.


(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 1987, n. 21.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 23 dicembre 1986

                                                                                                              Fantini