Legge Regionale 5 giugno 1975, n. 57.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 27 del 20 giugno 1975

 

«Interventi regionali per la difesa e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

La Regione Campania, in relazione alle esigenze di conservazione e difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, nell'ambito delle proprie competenze, cura in particolare:

a) la predisposizione ed il finanziamento di piani articolati per aree territoriali omogenee o per le province, per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi;

b) la predisposizione di programmi esecutivi di ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco;

c) elaborazione di programmi per la educazione civica e la propaganda per la prevenzione degli incendi boschivi e per la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale;

d) la realizzazione delle opere ed iniziative nonchè l'acquisto di mezzi necessari per la prevenzione degli incendi;

e) la realizzazione dei programmi indicati nei precedenti commi b) e c);

f) ogni altra iniziativa attribuitale da leggi statali.

I piani, elaborati dalla Giunta Regionale, di intesa con il comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio e sentite le Amministrazioni provinciali e le Comunità montane interessate, sono approvati con deliberazione del Consiglio Regionale.

Con la stessa procedura si provvede alla loro revisione periodica.

Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del DPR 15 gennaio 1972, n. 11, si avvale del personale tecnico del Corpo forestale dello Stato.

Gli interventi previsti nel presente articolo sono eseguiti in concessione dalle Province, Comunità Montane, Comuni e loro Consorzi, ovvero direttamente dalla Regione.


 

 

Art. 2

I piani devono contenere i seguenti elementi:

a) gli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone;

b) la indicazione della consistenza e della localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi;

c) la indicazione di tempi, modi, luoghi e strumenti necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione e di intervento;

d) le modalità per la rilevazione dei sinistri;

e) la previsione degli interventi organici di ricostituzione forestale.


 

 

Art. 3

Si considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:

a) la graduale sostituzione nelle aree a clima caldo arido, sia nel caso di boschi distrutti da incendi, sia in quelli minacciati, con essenze meno combustibili di quelle precedentemente impiegate nei rimboschimenti;

b) l'autorizzazione, secondo le indicazioni dei piani, della immissione di bestiame ovino, bovino e suino nei boschi, al fine di utilizzare le risorse foraggere e di conseguire la spontanea ripulitura dei boschi;

c) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate, delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;

d) i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di appropriati prodotti chimici;

e) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonchè pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua e di qualsiasi tipo;

f) le torri e gli altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;

g) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione fissi e mobili;

h) i mezzi di trasporto necessari;

i) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;

l) la formazione e l'addestramento nei singoli Comuni, indicati nei piani, di squadre volontarie di pronto intervento, ivi compresi i vigili volontari del fuoco;

m) ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo.

La Giunta Regionale provvede alla concessione di contributi a fondo perduto nella misura massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile a favore dei Comuni, Province, Comunità montane, Enti e privati per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere lettera lettera a), b), c), d), e), f), g), h) ed m), quando le stesse non risultino comprese nei piani territoriali, ovvero in pendenza dell'approvazione di questi ultimi.

Per ottenere i benefici di cui al precedente comma gli interessati dovranno presentare istanza corredata da relazione illustrativa ed elaborati tecnici.

La liquidazione del contributo concesso è disposta dalla Giunta previo collaudo delle opere.


 

 

Art. 4

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla pubblicazione di una carta forestale regionale in scala 1/50.000, da servire di base per la compilazione di carte tematiche a carattere scientifico e pratico nonchè per la compilazione dei piani di sviluppo e strumenti urbanistici delle Comunità montane.


 

 

Art. 5

I piani indicati nel precedente articolo 1 sono trasmessi al Ministero per l'Agricoltura e le Foreste per gli adempimenti previsti dalla legge 1º marzo 1975, n. 47, nel termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

La Giunta Regionale è autorizzata a disporre finanziamenti per la realizzazione degli interventi contenuti nei piani, anche in assenza della loro approvazione da parte degli organi competenti dello Stato, quando ciò sia reso necessario per prevenire incendi nei boschi, nonchè, per ricostituire il patrimonio boschivo stesso.


 

 

Art. 6

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, anche ad integrazione di finanziamenti statali non adeguati agli obiettivi da raggiungere, a partire dall'esercizio finanziario in corso, è autorizzata una spesa annua di Lire 200 milioni.

Al detto onere si fa fronte per il 1975 mediante riduzione di pari importo del capitolo 875 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 è istituito sotto il Titolo I - Sezione VII il Capitolo 877, con lo stanziamento di Lire 200 milioni, denominato «Interventi per la difesa e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi».

Agli oneri derivanti per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi Capitoli di Bilancio.

Resta stabilito che i finanziamenti regionali non sono erogati ad integrazione di quelli statali per singoli opere o interventi.

Le somme non utilizzate nell'anno per cui sono state stanziate possono essere utilizzate nell'anno successivo.


 

 

Art. 7

Le somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della legge nazionale sugli incendi boschivi del 1° marzo 1975, n. 47 e della legge 9 ottobre 1967, n. 950, verranno imputate su apposito capitolo da istituire nel Bilancio regionale.


 

 

Art. 8

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 5 giugno 1975

Cascetta