Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2016, n. 22, 31 marzo 2017, n. 10, 2 agosto 2018, n. 267 agosto 2019, n. 16, 21 aprile 2020, n. 7 e dalla sentenza della Corte Costituzionale 20 giugno - 26 luglio 2018, n. 177.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6.

 

"Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

 La seguente legge:

 

Art. 1

(Finalità)

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2016).

2. In particolare la presente legge intende dare attuazione, in sede di prima applicazione degli strumenti di programmazione economica e finanziaria, alle seguenti misure indicate nella parte seconda del DEFR 2016 recante "La programmazione strategica": misura 2.1 "La programmazione per lo sviluppo delle attività produttive"; misura 2.6 "Agricoltura, ambiente e territorio"; misura 2.8 "Cultura e turismo quali principali fattori di sviluppo economico"; misura 2.9 "Trasporti e reti al servizio del cittadino e del territorio"; misura 2.10 "Sicurezza, cultura della legalità e politiche sociali"; misura 2.11 "Interventi finalizzati all'attuazione delle misure previste dal piano di stabilizzazione finanziaria".


 

 

TITOLO I

"Misura 2.1 La programmazione per lo sviluppo delle attività produttive"

 

 

Art. 2

(Azioni di promozione delle start up innovative)

1. Per promuovere la creatività d'impresa alle start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2 del decreto - legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 iscritte nel registro delle imprese nell'apposita sezione speciale, avente sede legale e almeno una sede operativa in Campania, è concesso un contributo per lo sviluppo dei processi innovativi fino ad un massimo pari al 100 per cento dell' Irap relativa ai periodi di imposta 2016, 2017 e 2018.

2. Agli oneri relativi all'intervento di cui al comma 1, per un importo massimo pari ad euro 900.000,00 annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse libere appostate alla Missione 14, Programma 1, Titolo I del bilancio regionale vigente mediante la riprogrammazione della spesa.

3. La Giunta regionale, con delibera, sentita la commissione consiliare competente in materia, stabilisce i criteri, i tempi e le modalità applicative per la concessione del contributo di cui al comma 1.


 

 

Art. 3

(Misure per sostenere gli insediamenti produttivi e la cultura diffusa)

1. L' articolo 20 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) è così modificato:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1bis. In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, comma 1 della Costituzione, nel caso di iniziative di interesse regionale inerenti attività economiche, produttive anche che comportino varianti urbanistiche, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi conferite ai Comuni dal Titolo II Capo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono esercitate dal Surap in qualità di amministrazione procedente e nel rispetto delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 112/1998. Restano ferme le potestà degli enti locali in materia di governo del territorio e di rilascio dei titoli abilitativi a costruire, le normative regionali in materia di autorizzazioni ambientali e quelle attuative di obblighi comunitari. L'individuazione dell'interesse regionale degli interventi avviene con delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia.";

b) il comma 6 è così sostituito: "6. Il Surap, può sostituirsi ai Suap territorialmente competenti nei casi di inerzia o di inadempimento degli stessi che comportino il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per la conclusione dei procedimenti. In tali casi, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia o su iniziativa dei diretti interessati, assegna, per il tramite del Surap, all'ente inadempiente un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine, il Surap, sentito il Suap inadempiente, adotta le attività richieste per la conclusione del procedimento in tempi certi.".

2. La legge regionale 5 giugno 1996, n. 12 (Contributo della Regione Campania a favore dell'Emeroteca–Biblioteca Tucci di Napoli) è rifinanziata, per l'anno finanziario 2016, con un fondo pari ad euro 80.000,00 a valere sulle risorse di cui alla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio regionale vigente.

3. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 20 (Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti) dopo le parole "già avviati" in fine, sono aggiunte le seguenti "e gli insediamenti industriali già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.".


 

 

Art. 4

(Tutela e sviluppo dell'artigianato artistico)

1. In attuazione dell'articolo 45 della Costituzione e nell'esercizio della potestà legislativa in materia di artigianato ai sensi dell'articolo 117, comma 4 della Costituzione, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007 n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO), la Regione Campania tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale nelle sue diverse espressioni territoriali, produttive, artistiche, tradizionali e di qualità, anche con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura).

2. Al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale, nonché favorire la trasmissione alle nuove generazioni dei mestieri tradizionali, la Regione Campania, nei limiti delle disponibilità già iscritte nel bilancio regionale 2016-2018, sostiene in particolare:

a) la progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali anche attraverso lo svolgimento di giornate dell'artigianato;

b) la realizzazione di inventari, archivi, pubblicazioni, studi e ricerche, anche in formato elettronico, che documentano le tecniche produttive ed i valori dell'artigianato artistico e tradizionale;

c) la realizzazione di corsi di formazione per le nuove professionalità nonché per la formazione del Maestro artigiano o di mestiere per l'istituzione della Bottega Scuola di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, della legge regionale 10 luglio 2012, n. 20 (Testo Unico dell'apprendistato della regione Campania);

d) la partecipazione a rassegne, fiere e manifestazioni commerciali o culturali di livello nazionale o internazionale;

e) la promozione, anche mediante accordi con soggetti pubblici o privati, di aree dedicate alla vendita delle produzioni tipiche artigianali, specialmente in occasione di particolari eventi di rilievo turistico;

f) la sottoscrizione di accordi, protocolli e convenzioni con istituti scolastici, università, centri di ricerca pubblici, consorzi universitari ed inter-universitari, al fine di favorire le relazioni tra il mondo della conoscenza e quello della produzione artistica tradizionale, con particolare riferimento alle accademie e scuole di design;

g) la creazione di reti d'impresa anche attraverso la certificazione di qualità nonché programmi per la qualificazione degli insediamenti produttivi;

h) ogni altra iniziativa idonea a sostenere le nuove imprese artigiane nel territorio regionale, il ricambio generazionale e la successione d'impresa per garantirne la continuità;

i) ogni iniziativa idonea a sostenere i laboratori specializzati nella costruzione di sculture speciali per lo spettacolo.

3. Per l'attuazione delle azioni previste nel presente articolo, la Regione interviene, nei limiti delle disponibilità già iscritte nel proprio bilancio regionale 2016-2018, direttamente oppure tramite le associazioni di categoria rappresentative di tali imprese e corrispondenti al codice Istat 6.3, anche mediante la concessione di contributi, spazi espositivi, locali di proprietà regionale a titolo gratuito per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale intangibile connesso alle lavorazioni artigianali e artistiche tradizionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e secondo i criteri definiti da uno specifico regolamento regionale da adottare ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale.

[4. Per promuovere le lavorazioni artistiche e artigianali tradizionali e valorizzare il patrimonio culturale ad esso connesso, nonché per salvaguardarne le conoscenze e assicurarne la trasmissione alle giovani generazioni, la Regione Campania istituisce, nell'ambito della struttura amministrativa competente, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica task force anche avvalendosi di università, centri di ricerca pubblici o consorzi universitari ed inter universitari, con il compito di candidare una o più tecniche di lavorazione artigianale e artistica campana nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della legge 167/2007, a valere sulle risorse già iscritte a bilancio Missione 05, Programma 02, Titolo 01, per gli anni 2016-2018. Al fine di garantire la tutela e il trasferimento alle giovani generazioni delle radici culturali dell'artigianato tipico campano la Giunta regionale si impegna a valorizzare tutte le esperienze museali presenti sul territorio volte a promuovere la tipicità dell'artigianato campano anche attraverso la creazione di network territoriali costituiti da enti locali, scuole, associazioni e agenzie di promozione turistica.] (1)

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 15, comma 1, lettera i) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.


 

 

[Art. 5] (1)

[(Misure per il commercio)]

[1. La legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale) è così modificata:

a) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Promozione delle associazioni di categoria)

1. La Giunta regionale, con avviso pubblico contenente modalità e criteri di selezione, può concedere, entro il 31 marzo di ciascun anno, contributi per la promozione e realizzazione delle loro finalità istituzionali, alle associazioni di categoria relative alle piccole e medie imprese operanti nel settore commerciale, turistico e dei servizi che svolgono attività associativa in ambito nazionale ed abbiano una sede operativa sul territorio della Regione Campania.

2. La ripartizione delle sovvenzioni di cui al comma 1, è deliberata dalla Giunta regionale in base alla rappresentatività regionale delle singole associazioni da dimostrare con relativo elenco dei soci risultanti paganti al 31 dicembre dell'anno precedente, autocertificato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). L'accertamento dei soci paganti è dimostrato con la presentazione delle ricevute di pagamento o con la certificazione dei soci effettuata tramite enti pubblici, terzi o privati regolarmente riconosciuti.

3. Le iniziative realizzabili e finanziabili sono oggetto di apposita convenzione da stipulare tra la Giunta regionale e le associazioni suddette e non possono essere cofinanziate da altri enti pubblici.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo grava sugli appositi capitoli del bilancio regionale, le cui entità sono determinate di anno in anno con le leggi di bilancio.";

b) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Art. 26 (Centri di assistenza tecnica e formazione professionale)

1. Per sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, la Regione autorizza i Centri di Assistenza Tecnica, di seguito denominati CAT, a fornire assistenza tecnica alle imprese commerciali. Essi sono costituiti, anche in forma consortile, a livello provinciale, dalle associazioni di categoria del settore e da altri soggetti interessati senza scopo di lucro che abbiano almeno 3 anni di operatività alla data di richiesta del riconoscimento regionale.

2. Ai fini dell'autorizzazione regionale i CAT svolgono l'attività di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, dei requisiti professionali per l'attività commerciale e altre materie previste dal proprio statuto, nonché di attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, anche a favore delle imprese non iscritte ad associazioni di categoria.

3. La Giunta regionale con il piano annuale di formazione professionale, nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) approva:

a) i programmi dei corsi di formazione professionale per il commercio relativo al settore alimentare;

b) i CAT emanazione di associazioni di categoria relative a piccole e medie imprese operanti nel settore commerciale, turistico e dei servizi che svolgono attività associativa in ambito nazionale ed abbiano una sede operativa sul territorio della regione Campania attuano per conto della Regione i programmi dei corsi di formazione professionale per il commercio relativo al settore alimentare, la rappresentatività regionale o provinciale delle singole associazioni è dimostrata con le modalità previste nell'articolo 14;

c) i programmi di corsi specifici di aggiornamento finalizzati a elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività.".]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 159, comma 2, lettera o) della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11).


 

TITOLO II

Misura 2.6 "Agricoltura, ambiente e territorio"

 

Art. 6

(Modifiche legislative in materia di agricoltura e attività venatoria)

1. La Giunta regionale, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio atto, il nuovo prezzario per la redazione dei Piani di Gestione - Assestamento Forestale, di cui alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 maggio 1979, n. 27 "Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo"). I proventi e i contributi derivanti dalle attività svolte presso i vivai e le foreste demaniali regionali, nonché presso il Centro sperimentale di moltiplicazione e certificazione dei materiali vegetali, sono reinvestiti per far fronte alle spese occorrenti per gli acquisti di beni e servizi di natura corrente e di investimento per la gestione delle stesse strutture.

2. In attuazione della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), anche al fine di accedere ai fondi previsti dalla suddetta legge, la Regione Campania, sostiene le attività di tutela, sviluppo e valorizzazione degli spazi verdi urbani e, nel recepire quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 della legge 10/2013, adotta la definizione di albero monumentale secondo le seguenti tipologie, previste al comma 1 dell'articolo 7 della suddetta legge:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

3. Per garantire il conseguimento degli obiettivi strategici della programmazione comunitaria in materia di agricoltura e sviluppo rurale 2014/2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2013) si applicano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale, anche al Programma di Sviluppo Rurale Campania - PSR 2014/2020, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2015) 8315 del 20 novembre 2015.

4. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale) è sostituito dal seguente: "1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio dei delegati di cui all'articolo 21 tra i suoi membri elettivi. Se la Giunta regionale non abbia provveduto nei quaranta giorni successivi alla data delle elezioni alla nomina dei membri di diritto, facenti parte del Consiglio Direttivo, il ruolo di Presidente del Consorzio, sin dal quarantunesimo giorno successivo alle elezioni, è svolto da colui che, nelle stesse elezioni consortili, ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella fascia di contribuenza più rappresentativa.".

5. La legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) è così modificata:

a) al comma 7 bis dell'articolo 14, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "La Regione, oppure gli enti locali delegati, possono autorizzare altresì le associazioni venatorie e cinofile ad istituire zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da seguita su lepre e cinghiale. Le zone per l'addestramento su cinghiale devono essere recintate da rete metallica di maglia non superiore a quattro per quattro centimetri e di altezza non inferiore ad un metro e mezzo.";

b) al comma 3 dell'articolo 23, le parole "personalità giuridica privata in forma associativa, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 619 del 22 settembre 2003 e" sono soppresse;

c) al comma 6 dell'articolo 23, il periodo da "Non sono da ritenersi" fino a "presente disposizione" è soppresso;

d) il comma 14 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente: "14. L'Autorità competente al rilascio del decreto di guardia particolare giurata che riscontri comportamenti in violazione dei divieti o dei compiti derivanti dalla presente legge sospende la validità del provvedimento fino alla scadenza. Il riconoscimento dell'idoneità e della qualifica di guardia venatoria volontaria decade definitivamente in seguito alla perdita del requisito di buona condotta e di assenza di condanne. Le associazioni venatorie, agricole ed ambientali organizzano, a loro carico, almeno ogni dieci anni, corsi di aggiornamento, approvati dalla competente struttura regionale per i propri iscritti.".


 

 

Art. 7

(Misure in materia di pesca e acquacoltura)

1. La legge regionale 23 novembre 2013, n. 17 (Norme per l'esercizio della pesca, la tutela, la protezione e l'incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della Regione Campania) è così modificata:

a) alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 2, dopo le parole "istituisce e cura l'albo regionale delle associazioni di pesca sportiva" sono aggiunte le seguenti "e delle associazioni ambientaliste di interesse alla protezione dei bacini idrici e alla ricostituzione del patrimonio ittico";

b) all'articolo 7:

1) al comma 1, dopo le parole "della presente legge" sono soppresse le seguenti: "di redigere i piani ittici provinciali", le parole "di regolamentare la pesca nella provincia di competenza" sono sostituite dalle seguenti: "collaborare alla regolamentazione della pesca nella", le parole "di realizzare e programmare i ripopolamenti ittici" sono sostituite dalle seguenti: "collaborare alla realizzazione e alla programmazione dei ripopolamenti ittici, laddove consentiti";

2) alla lettera g) del comma 3 le parole "rappresentative a livello nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "a livello provinciale" e le parole "operanti nella provincia da almeno dieci anni" sono soppresse;

c) all'articolo 8:

1) al comma 1 dopo le parole "di pesca sportiva e" è aggiunta la seguente "ambientaliste";

2) il comma 3 è così sostituito: "3. Possono essere iscritte all'albo le associazioni di pesca sportiva e ambientaliste di interesse alla protezione dei bacini idrici e alla ricostituzione del patrimonio ittico operanti sul territorio regionale.";

d) la lettera g), del comma 3 dell'articolo 9, é sostituita dalla seguente: "g) il censimento degli incubatoi di vallata esistenti e l'individuazione dei siti idonei alla realizzazione d'incubatoi di vallata;"

e) all'articolo 14:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La concessione di piscicoltura che ha ad oggetto l'affidamento e la gestione di ambiti fluviali, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste 14 gennaio 1949, n. 185400 (Concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura), può essere assegnata anche alle associazioni di pesca sportiva e ambientaliste di interesse alla protezione dei bacini idrici e alla ricostituzione del patrimonio ittico operanti nella Regione ed iscritte all'albo, a seguito di specifica e articolata richiesta.";

2) la lettera e), del comma 5 è sostituita dalla seguente: "e) la consegna, il ritiro e l'esame dei tesserini segna catture, predisposti dall'associazione stessa e compilati dai pescatori. I tesserini rappresentano un documento di autorizzazione alla pesca nelle acque in concessione, per i quali può essere previsto un contributo da parte dell'utente, di importo massimo non superiore al 60 per cento del costo della tassa prevista per la licenza di tipo B per il tesserino giornaliero e di importo massimo non superiore a quattro volte il costo della tassa prevista per la licenza di tipo B per il tesserino annuale, finalizzato alle attività di incremento della pescosità e alla copertura dei costi di gestione;";

3) dopo la lettera e) del comma 5, è aggiunta la seguente: "e bis. la proposta alla Provincia di competenza di regolamenti di pesca più restrittivi rispetto a quelli provinciali, al fine di garantire una maggiore tutela dell'ecosistema acquatico, tali regolamenti sono approvati dalla provincia competente.";

4) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5 bis. Le concessioni già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermate fino alla loro naturale scadenza.";

f) il comma 4 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente: "4. Nelle acque pregiate sottoposte a regime di salvaguardia, previste nell'articolo 24, prevalentemente popolate da salmonidi, sono consentite le sole competizioni che prevedono il rilascio del pescato e il ricorso a tecniche di pesca a ridotto impatto, fermo restando il divieto di immissione di specie ittiche al di fuori degli eventuali interventi di ripopolamento periodici e programmati.";

g) la lettera b), del comma 3, dell'articolo 30 è sostituita dalla seguente: "b) il 20 per cento alle associazioni di pesca sportiva e ambientaliste di protezione ambientale previste dall'articolo 8 che gestiscono tratti fluviali in concessione per svolgere attività promozionale a difesa del territorio e dell'ecosistema acquatico e per svolgere il servizio di vigilanza ittica volontaria con proprie guardie giurate;".


 

 

Art. 8

(Misure in materia di piano casa)

1. La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) è così modificata:

a) la lettera d), del comma 1, dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta imposta con norme o piani statali o regionali. Resta fermo che gli interventi proposti in aree sottoposte a vincoli relativi autorizzativi sono subordinati al preventivo parere dell'Ente preposto alla tutela dello stesso.";

b) alla lettera g), del comma 2 dell'articolo 4, la parola "presente" è soppressa e, dopo la parola "legge", sono aggiunte le seguenti: "regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2016)";

c) alla lettera c), del comma 2 dell'articolo 5, dopo le parole "dei fabbricati" sono aggiunte le seguenti: "di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765)";

d) al comma 1 dell'articolo 6 bis le parole "dell'imprenditore agricolo" sono sostituite dalle seguenti: "del proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)";

e) al comma 4 dell'articolo 6 bis dopo le parole "di proprietà del medesimo richiedente già alla data dell'entrata in vigore della" sono soppresse le parole "presente legge " e sostituite dalle seguenti: "legge regionale 1/2016";

f) al comma 5 dell'articolo 7 dopo le parole "le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell'immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della" sono soppresse le parole "presente legge" e sostituite dalle seguenti: "legge regionale 1/2016";

g) al comma 8 bis dell'articolo 7, dopo le parole "È consentito il recupero edilizio soltanto agli aventi titolo alla data di entrata in vigore della" sono soppresse le parole "presente legge" e sostituite dalle seguenti: "legge regionale 1/2016" e dopo le parole "purché ne sia comprovata la preesistenza alla stessa data di entrata in vigore della" sono soppresse le parole "presente legge" e sostituite dalle seguenti: "legge regionale 1/2016";

h) all'articolo 7 bis:

1) al comma 1, dopo le parole "mediante abbattimento e ricostruzione di volumetrie edilizie preesistenti" sopprimere le parole "sempre con destinazione ad attività produttive";

2) al comma 2, dopo le parole "Fermo restando" aggiungere le parole "il soddisfacimento degli standard urbanistici indotti dall'intervento e" e sostituire le parole "delle nuove strutture produttive" con le seguenti: "del nuovo complesso derivante dagli interventi di cui al comma 1";

3) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole "purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari" sopprimere le parole "e comunque, rientranti nell'ambito delle attività produttive";

4) alla lettera d) del comma 2 sopprimere la parola "produttivo";

i) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole "per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della" sono soppresse le parole "presente legge" e sostituite dalle seguenti: "legge regionale 1/2016";

l) il comma 4 bis dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: "4bis. Le disposizioni di cui all'articolo 36 del d.p.r. 380/2001 si applicano anche agli interventi previsti dalla presente legge e realizzati dopo la sua entrata in vigore, privi di titolo abilitativo o in difformità da esso, ma che risultano conformi alla stessa legge sia al momento della realizzazione degli stessi interventi, sia al momento della presentazione della domanda.".


 

 

Art. 9

(Misure in materia di edilizia sociale)

1. L'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24 (Agevolazioni per l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte degli assegnatari) è così modificato:

a) al comma 4 le parole "sentito l'osservatorio regionale sulla casa di cui alla legge regionale 18/97, articolo 25" sono soppresse;

b) all'alinea del comma 5 le parole "sono ridotti a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "sono ridotti a quattro anni";

c) alla lettera a) del comma 5 le parole "50 Km" sono sostituite dalle seguenti: "25 Km ovvero al di fuori del Comune dove l'alloggio è ubicato".

2. L'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 (Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica) è così modificato:

a) la lettera c) del comma 1 è sostituita con la seguente: "c) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia – ANCI e un rappresentante Alleanza Cooperative Italiane della Campania - ACI Campania ";

b) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "f) un dirigente della struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia di governo del territorio;";

c) al comma 2, dopo la parola "proposte" sono aggiunte le seguenti "anche normative,".

3. Le risorse del fondo regionale per l'edilizia pubblica, di cui all'articolo 1, comma 153, della legge regionale 5/2013, sono riprogrammate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale con priorità per interventi:

a) di ristrutturazione edilizia o urbanistica d'immobili esistenti volti al contenimento del consumo del suolo;

b) di nuova edificazione localizzata all'interno dei Piani di Zona per l'Edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'Edilizia economica e popolare);

c) localizzati all'interno delle zone B e C degli strumenti urbanistici generali previa convenzione ai sensi dell'articolo 18 del d.p.r. 380/2001.

4. Dopo il comma 153 bis dell'articolo 1 della legge regionale 5/2013, è aggiunto il seguente: "153 ter. I contributi o agevolazioni per l'edilizia sociale possono essere concessi per gli interventi di nuova edificazione previsti da bandi pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso gli interventi di nuova edificazione devono obbligatoriamente essere localizzati nei Piani di zona per l'Edilizia economica e popolare, di cui alla legge 167/1962, o ricadere nelle zone omogenee B e C dello strumento urbanistico comunale vigente, previa convenzione ai sensi dell'articolo 18 del d.p.r. 380/2001.".

5. Per i Piani di Zona per l'Edilizia economica e popolare, di cui alla legge 167/1962 le modifiche di cui all'articolo 26, comma 3, lettera e) della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), sono approvate ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio) e non è richiesto il procedimento di cui al comma 3 del medesimo articolo 3.


 

 

Art. 10

(Misure in materia di pianificazione)

1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale del 27 giugno 1987, n. 35 (Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana) è abrogato.

2. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale del 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul Governo del Territorio) è così modificato:

a) alla lettera a) dopo le parole "rappresentazione grafica del piano" sono aggiunte le seguenti: "e in ogni caso le modifiche tecniche obbligatorie";

b) alla lettera c) dopo le parole "problemi geologici" sono aggiunte le seguenti: "e idrogeologici";

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) le modifiche o diversa dislocazione, nel perimetro del PUA, degli insediamenti, dei servizi o attrezzature, delle infrastrutture e del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e che non incidono sul dimensionamento globale del piano, sugli indici di fabbricabilità e sulla dotazione di spazi pubblici o di uso pubblico nel rispetto del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;".

3. La legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano Territoriale Regionale) è così modificata:

a) alla lettera c) del comma 2, dell'articolo 4 dopo la parola "urbanistica" aggiungere le seguenti "nonché paesaggistica" e dopo le parole "legge regionale 16/2004" aggiungere le seguenti: "e le competenti Autorità preposte alla tutela dei vincoli. Le intese devono riguardare ambiti territoriali determinati nel PTR.";

b) l'articolo 5 è così modificato:

1) il comma 5 è abrogato;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. L'istruttoria tecnico-amministrativa di cui al comma 4, ai fini delle attività di cui all'articolo 4, comma 2 e il supporto alla Conferenza sono di competenza della Direzione Generale per il governo del territorio della Giunta regionale";

3) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. La Conferenza si esprime mediante intesa tra la Regione e i soggetti che vi partecipano. In materia paesaggistica, in conformità con la normativa nazionale vigente, l'intesa è con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.".


 

 

Art. 11

(Misure per il contrasto all'abusivismo edilizio)

1. L'articolo 10 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizia di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32, così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni) è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I segretari comunali trasmettono mensilmente, in formato elettronico, alla Direzione Generale per il governo del territorio della Giunta regionale i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente di cui all'articolo 31, comma 7 del d.p.r. 380/2001. Tali dati a cura del Comune sono trasmessi, ai sensi della normativa vigente, anche alla competente Soprintendenza per il paesaggio e agli Enti Parco.";

b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: "11bis. È abrogato il Regolamento in materia di repressione dell'abusivismo edilizio e di esercizio dei poteri d'intervento sostitutivi di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania 22 settembre 2003, n. 634.".


 

 

Art. 12

(Programmi di rigenerazione urbana e sviluppo degli spazi verdi urbani)

1. La Regione Campania persegue il miglioramento della qualità della vita nelle città nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, anche attraverso l'attuazione di programmi sperimentali di rigenerazione urbana comprendenti una pluralità di azioni integrate riguardanti:

a) il recupero delle facciate esterne e di altre parti comuni del patrimonio edilizio anche privato;

b) l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati per il contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti nell'aria;

c) il miglioramento del decoro urbano anche mediante piani del colore e programmi per la razionale scelta dei cartelli o altri mezzi pubblicitari;

d) la valorizzazione del verde pubblico e interventi che ne prevedano l'incremento;

e) la riqualificazione degli spazi pubblici;

f) l'ammodernamento delle reti tecnologiche in chiave innovativa e sostenibile;

g) il potenziamento della connettività alle reti di telecomunicazione in una visione di "città intelligente";

h) la promozione della mobilità urbana sostenibile.

2. Con delibera di Giunta regionale, approvata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i criteri per la delimitazione da parte dei Comuni delle zone urbane destinate all'attuazione dei programmi di cui al comma 1 anche al fine di riqualificare le zone periferiche;

b) i criteri di determinazione parametrica della spesa ammissibile a contributo pubblico, se stanziato, per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), correlati alla determinazione della misura del contestuale ed obbligatorio concorso di risorse private destinate agli interventi cui al comma 1, lettera a);

c) le risorse pubbliche e modalità di loro utilizzo per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1;

d) le modalità di approvazione e di inoltro dei Programmi di cui al comma 1 dai Comuni alla Regione Campania per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge;

e) le modalità ed i criteri di valutazione dei Programmi in sede regionale;

f) le fonti e la misura delle risorse pubbliche destinabili al cofinanziamento dei Programmi.


 

 

Art. 13

(Misure per la mobilità sostenibile, l'economia verde e il riequilibrio ambientale)

1. Per perseguire la migliore fruizione del territorio mediante la diffusione in sicurezza dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano ed extraurbano, anche in combinazione con i mezzi pubblici e collettivi, la Regione Campania elabora il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) in coerenza con la vigente pianificazione territoriale e ambientale regionale.

2. Il PRMC individua:

a) il sistema ciclabile di scala regionale, quale elemento di connessione e integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali, in relazione al tessuto e alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale con particolare riferimento alle coste, ai fiumi, ai laghi, ai parchi nazionali e regionali e ai grandi poli attrattori. Il sistema ciclabile regionale assume e valorizza le dorsali della rete ciclabile regionale, ossia gli itinerari di media-lunga percorrenza delle reti di percorribilità ciclistica nazionale e internazionale che assicurano sia i collegamenti tra Comuni e località di interesse turistico, sia gli attraversamenti dei centri urbani inseriti in sistemi sovraregionali fino al livello europeo;

b) le priorità strategiche e gli obiettivi specifici in materia di educazione, formazione e comunicazione per la diffusione della mobilità ciclistica;

c) le fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali necessarie per la realizzazione dei suoi obiettivi.

3. Gli obiettivi strategici per la mobilità ciclistica urbana sono:

a) la formazione di una rete ciclabile e ciclopedonale continua e interconnessa, anche tramite la realizzazione di Aree pedonali, Zone a Traffico Limitato (ZTL) e provvedimenti di moderazione del traffico previsti dalle buone pratiche in materia;

b) il completamento e la messa in sicurezza di reti e percorsi ciclabili esistenti, anche con la riconversione di strade a bassa densità di traffico motorizzato;

c) la connessione con il sistema della mobilità collettiva quali stazioni, porti e aeroporti e con le reti ciclabili intercomunali;

d) la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione degli spostamenti quotidiani in bicicletta, a cominciare dai tragitti casa-scuola, casa-lavoro.

4. Gli obiettivi strategici per la mobilità ciclistica extraurbana sono:

a) la formazione di una rete interconnessa, sicura e dedicata di ciclovie turistiche attraverso località di valore ambientale, paesaggistico e culturale, i cui itinerari principali coincidono con le ciclovie delle reti e la realizzazione di infrastrutture ad esse connesse;

b) la formazione di percorsi con fruizione giornaliera o plurigiornaliera connessi alla mobilità collettiva e, in particolare, alle stazioni del trasporto su ferro, ai porti ed agli aeroporti, e di una rete di strutture di assistenza e ristoro;

c) la promozione di strumenti informatizzati per la diffusione della conoscenza delle reti ciclabili;

d) la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione dell'intermodalità bici con treno e bici con bus.

5. Il PRMC, approvato ogni tre anni dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, è elaborato secondo una logica partecipativa. A tal fine la Giunta convoca, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un tavolo di confronto a cui partecipano, oltre ai rappresentanti degli enti locali e delle società regionali per la mobilità, i rappresentanti di associazione ambientaliste e di mobilità ciclistica riconosciute a livello nazionale e operanti a livello regionale.

6. Per implementare le politiche regionali in materia di economia dell'ambiente ed elaborare il Piano Annuale per l'Economia Verde (PAEV) è istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio Regionale sull'Economia Verde (OREV). L'Osservatorio, in particolare, interpreta le tendenze evolutive negli scenari economici, tecnologici e di mercato al fine di informare ed orientare le politiche a sostegno della green economy; analizza le metodologie e gli indicatori per misurare la crescita economica tenendo conto delle risorse e delle prestazioni ambientali; valuta le performance economico-competitive ed ambientali delle filiere verdi nazionali; valutare gli incrementi di efficienza connessi all'innovazione in campo ambientale; individuare gli strumenti di informazione e partecipazione ambientale più efficaci nell'ambito dei processi decisionali regionali. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina, con delibera, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio assicurando, in ogni caso, la gratuità della partecipazione e il supporto alle attività dello stesso da parte della competente struttura amministrativa regionale della Direzione Generale competente.

7. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 10/2013 la Regione promuove, a valere sulle disponibilità economiche già iscritte nel bilancio regionale, l'incremento e la valorizzazione degli spazi verdi urbani per rafforzare e ripristinare la capacità eco sistemica dei suoli.

8. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 7, adotta specifiche linee guida rivolte alla riconfigurazione e gestione della rete degli spazi e delle "cinture verdi" urbane denominata infrastruttura verde, per contrastare l'inquinamento da polveri sottili e i danni da effetto "isola di calore estiva", favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, anche attraverso la promozione di specifici progetti sperimentali di rimboschimento urbano e periurbano. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la Giunta Regionale, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce un piano sperimentale di rigenerazione ambientale attraverso la piantumazione dell'albero di Paulownia con prioritario riferimento alle aree di cui al decreto interministeriale dell'11 marzo 2014 (Indicazione dei terreni della Regione Campania da sottoporre ad indagini dirette, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché interdizione dalla commercializzazione di prodotti agricoli).

9. Per consentire ai Comuni l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a bambini con disabilità, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante riduzione per euro 200.000,00 della Missione 20, Programma 1, Titolo 1, per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e corrispondente incremento, di pari importo, per i medesimi anni, della Missione 12, Programma 04, Titolo 1.

10. La tutela delle coste e la messa in sicurezza dei costoni rappresentano una priorità per la Regione Campania. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con delibera, predispone un piano di interventi triennale per la messa in sicurezza e il consolidamento dei costoni e per la protezione delle coste avvalendosi anche di studi di fattibilità e progetti preesistenti, individuando, al contempo, le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie e la relativa copertura.

11. All'elenco degli 8 impianti funiviari indicati negli allegati al Piano urbanistico territoriale (PUT) dell'Area Sorrentino – Amalfitana, di cui all'articolo 6 della legge regionale 35/87 (Parte V – Assetto del sistema delle Comunicazioni) è aggiunta la previsione dell'impianto Angri/Corbara - Tramonti/Maiori, anche con le relative interconnessioni al servizio dei centri ubicati lungo la linea di costa.


 

 

Art. 14

(Misure in materia di servizio idrico integrato e piano dei rifiuti)

1. La legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano) è così modificata:

a) alla lettera h), comma 1 dell'articolo 2 la parola "predisposta" è sostituita dalle seguenti "determinata dall'Ente Idrico";

b) alla lettera l), comma 1 dell'articolo 3 dopo la parola "promuove" sono aggiunte le seguenti ", nel rispetto delle disponibilità finanziarie appostate dalle singole leggi di bilancio";

c) alla lettera g), comma 2 dell'articolo 10 le parole "ed in coerenza con gli indirizzi espressi" sono sostituite con le seguenti "e nel rispetto della metodologia di calcolo definita";

d) il comma 4-bis dell'articolo 20 è sostituito dal seguente: "4 bis. Al fine del contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato nonché per tutelare i nuclei familiari disagiati, il soggetto gestore del servizio idrico integrato provvede secondo le direttive adottate dall'AEEGSI ai sensi degli articoli 60 e 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)";

e) al comma 7 dell'articolo 21 dopo le parole "entrata in vigore della presente legge, concernenti" sono aggiunte le seguenti "le gestioni esistenti relative ad";

f) al comma 2 dell'articolo 23, dopo la parola "addetto" sono aggiunte le seguenti: ", alla data del 1° giugno 2011";

g) al comma 3 dell'articolo 25, dopo le parole "Le concessioni" è aggiunta la seguente: "comunque".

2. La Giunta regionale, in sede di ricognizione e verifica del sistema impiantistico dei rifiuti, individua e programma il finanziamento degli interventi di completamento, manutenzione ed efficientamento, con particolare riferimento a quelli finalizzati al trattamento della frazione organica. In fase transitoria di riordino del ciclo dei rifiuti, gli impianti di proprietà pubblica possono essere gestiti mediante affidamento in house a società regionali.

3. In fase transitoria di riordino del ciclo dei rifiuti, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti.


 

 

Art. 15

(Misure in materia di impianti eolici e di produzione energetica con utilizzo di biomasse)

1. In attuazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, n. 47987 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive di concerto con l'Assessore all'ambiente, tenendo conto della concentrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti, sono stabiliti i criteri e sono individuate le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw, di cui al paragrafo 17 del citato decreto ministeriale, con particolare riferimento alle:

a) aree che presentano vulnerabilità ambientali, individuate in quelle per le quali è stato apposto il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

b) aree caratterizzate da pericolosità ovvero rischio idrogeologico, perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico adottati;

c) aree individuate come beni paesaggistici di cui all'articolo 134 di cui alle lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

d) aree di particolare pregio ambientale individuate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), Important Bird Areas (IBA), siti Ramsar e Zone Speciali di Conservazione (ZSC), parchi regionali, riserve naturali di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania), oasi di protezione e rifugio della fauna individuate ai sensi della normativa regionale vigente, geositi;

e) aree di pregio agricolo e beneficiarie di contributi per la valorizzazione della produzione di eccellenza campana o di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione;

f) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo archeologico, zone di rispetto delle zone umide o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta.

1bis. I procedimenti amministrativi per il rilascio della autorizzazione unica di cui all' articolo 12, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge e i procedimenti amministrativi avviati dopo tale data, si perfezionano nel rispetto delle previsioni dettate nella delibera di Giunta regionale di cui al comma 1.  (1)

1ter. L'autorizzazione unica di cui all' articolo 12, del decreto legislativo 387/2003 si intende rilasciata fino alla data indicata come termine della vita utile dell'impianto e comunque entro e non oltre 25 anni dal suo rilascio. (1)

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente di concerto con l'Assessore alle attività produttive, sono individuati gli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw.

3. In attesa dell'approvazione delle deliberazioni di cui al presente articolo è sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici nel territorio regionale. (2)

4. Il rilascio di autorizzazioni regionali per impianti di produzione d'energia con utilizzo di biomasse, fruenti di incentivi previsti dalle vigenti norme sull'uso di fonti rinnovabili, per i quali risultino pendenti contenziosi giurisdizionali avverso ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 30 del d.p.r. 380/2001 è sospeso fino alla definizione dei giudizi con sentenza passata in giudicato. La sospensione si applica anche ai procedimenti autorizzatori in itinere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 59 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 giugno - 26 luglio 2018, n. 177 (Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2018, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.


 

 

TITOLO III

Misura 2.8 "Cultura e turismo quali principali fattori di sviluppo economico"

 

 

Art. 16

(Norme per lo sviluppo del settore turistico e delle strutture turistiche ricettive)

1. Per rilanciare l'economia del turismo la Regione promuove le iniziative volte all'espansione del turismo nautico e rurale nel proprio territorio, riconosce e sostiene gli interventi degli imprenditori del settore turistico finalizzati a rafforzare l'offerta di servizi turistico-nautici, sportivi e agro-naturalistici del territorio regionale.

2. Per il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, all'interno del territorio regionale possono essere istituite delle strutture turistico ricettive, denominate Marina Resort. Per Marina Resort si intendono le strutture turistico-ricettive all'aria aperta organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate in uno specchio d'acqua appositamente attrezzato, in possesso dei requisiti tecnici e idonee a fornire i servizi accessori alla sosta e al pernottamento previsti dalle specifiche disposizioni attuative. In ogni caso tali strutture devono essere dotate di appositi defibrillatori DAE.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con deliberazione, la classificazione dei Marina Resort, tenuto conto dei requisiti stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, se emanato.

4. Per sviluppare il turismo nelle zone rurali è istituito un Fondo per la realizzazione dei lavori delle condotte idrico-fognarie delle strutture ricettive-turistiche nelle zone rurali pari ad euro 250.000,00 per l'anno 2016, a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, comma 5. La struttura amministrativa competente della Regione Campania provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'assegnazione delle suddette risorse agli enti locali mediante un bando a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente in materia.

5. La legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania) è così modificata:

a) al comma 3 dell'articolo 6, dopo le parole "(ANCI)" sono aggiunte le seguenti: "e dal Presidente regionale dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI);

b) al comma 2 dell'articolo 23 e al comma 1 dell'articolo 25, dopo le parole "di tutte le associazioni di settore" sono aggiunte le seguenti: "rappresentative di associazioni Pro Loco, regolarmente costituite e con sedi in tutte le province campane e nella Città metropolitana di Napoli,".

6. La Giunta regionale per la promozione delle eccellenze turistiche, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, gli eventi culturali prioritari di rilevanza regionale, tra cui gli eventi cinematografici di rilievo internazionale.


 

 

Art. 17

(Norme per lo sviluppo del turismo balneare)

1. La durata delle concessioni è disciplinata dal regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e dalle ulteriori disposizioni nazionali vigenti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

[2. In conformità con la normativa comunitaria e nazionale, il Comune rilascia, modifica e rinnova le concessioni applicando le procedure ed i criteri di valutazione di cui al piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD) adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 400/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993, ed espleta la procedura comparativa ad evidenza pubblica di cui al presente articolo per il rilascio di nuove concessioni ai sensi della direttiva 12 dicembre 2006, n. 123 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno e della normativa nazionale vigente in materia.] (1)

[3. Nel caso di rinnovo della concessione, il Comune acquisisce dall'originario concessionario una perizia di stima asseverata da un professionista abilitato, da cui risulti l'ammontare del valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione; il Comune pubblica la perizia nei termini e secondo le modalità di cui al piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD).] (1)

[4. Le domande di nuove concessioni devono essere corredate, a pena di esclusione dalla procedura comparativa, da atto unilaterale d'obbligo in ordine alla corresponsione, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione, di indennizzo determinato ai sensi del comma 5. Decorso tale termine senza la corresponsione dell'indennizzo, si procede all'aggiudicazione della concessione, condizionata al pagamento dell'indennizzo, nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all'esaurimento della stessa.] (1)

[5. Nell'ipotesi di concorso di domande, l'originario concessionario ha diritto ad un indennizzo pari al novanta per cento dell'ammontare del valore oggetto della perizia di cui al comma 3, da parte dell'eventuale nuovo aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.] (1)

[6. La medesima procedura comparativa ad evidenza pubblica di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applica anche per il rilascio delle concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali, naturali e termali e per le piccole utilizzazioni locali, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.] (1)

7. Per favorire lo sviluppo turistico balneare della Regione Campania, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale e paesaggistica, le opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico-ricreative sono soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), purché si tratti di opere cicliche, stagionali, facilmente removibili. Il concessionario, nel presentare la SCIA al Comune competente per l'autorizzazione ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, attesta, mediante perizia asseverata redatta da tecnico abilitato, la natura precaria, stagionale, ciclica e removibile dell'opera.

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 16, comma 3, lettera a) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.


 

 

Art. 18

(Misure urgenti per le Universiadi 2019)

1. La Regione Campania promuove le necessarie azioni per lo svolgimento dell'edizione 2019 delle Universiadi in Campania, in esito alla delibera del comitato esecutivo della Federazione Internazionale dello Sport Universitario (FISU), in data 5 marzo 2016, riconoscendone la valenza di grande evento:

a) per la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio regionale, in ambito internazionale;

b) per il potenziamento dell'impiantistica sportiva e la diffusione dello sport, in ambito regionale;

c) per lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di telecomunicazione al servizio dell'evento e d'interesse dei territori interessati;

d) per la valorizzazione ed integrazione del sistema universitario campano.

2. Per l'organizzazione e la gestione del grande evento Universiadi 2019, la Giunta regionale della Campania approva, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto di fattibilità del grande evento Universiadi 2019, individuando, altresì, le risorse europee, nazionali e regionali necessarie per la realizzazione delle attività indicate. Per la medesima finalità, il Presidente della giunta regionale è autorizzato a:

a) definire e concludere gli occorrenti accordi con la FISU ed il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI);

b) proporre un accordo di programma tra la Regione Campania, le amministrazioni statali, gli enti locali e gli enti sportivi (CONI e CUSI) anche al fine di definire il programma degli interventi infrastrutturali a servizio delle Universiadi 2019, con correlate previsioni finanziarie e cronoprogramma attuativo;

c) istituire e presiedere un Comitato Istituzionale Universiadi 2019 (CIU 2019), con funzioni di rappresentanza, indirizzo e coordinamento, invitando a farne parte un delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri, un delegato del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), un delegato della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), un delegato del CUSI.

3. Per definire, coordinare, realizzare le attività necessarie per le Universiadi 2019 è istituita l'Agenzia regionale Universiadi 2019. L'Agenzia è ente di scopo della Regione Campania, dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, con deliberazione da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Agenzia anche al fine di individuare un organismo consultivo di indirizzo per promuovere l'integrazione del grande evento sportivo con azioni ed iniziative di valorizzazione culturale e socio-economica del territorio della Area Metropolitana di Napoli e delle province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento e delle Università campane. Con la medesima deliberazione la Giunta individua le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia sulla base delle disponibilità già iscritte nel bilancio regionale oppure a valere su fondi nazionali ed europei, se concessi, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia.


 

 

TITOLO IV

Misura 2.9 "Trasporti e reti al servizio dei cittadini e del territorio"

 

 

Art. 19

(Disposizione per la promozione dell'uso del trasporto pubblico locale)

1. La legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) è così modificata:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 39 è aggiunto il seguente: "3 bis. Per i procedimenti di competenza della Regione, previsti dal comma 2, è dovuto un contributo per le spese di istruttoria nella misura minima di euro 40,00 e massima di euro 400,00.";

b) dopo il comma 2 dell'articolo 43 è aggiunto il seguente: "2 bis. Nell'ambito del programma di ammodernamento e potenziamento del parco rotabile regionale, per incrementare gli standard qualitativi del servizio di trasporto pubblico locale, verificato il fabbisogno e la compatibilità tecnica ed economico-amministrativa, la Regione si riserva di subentrare nei contratti di servizio o fornitura, stipulati da altro ente aggiudicatore, purché il fornitore sia stato scelto a seguito di procedura concorrenziale ad evidenza pubblica.".

2. Per i procedimenti previsti dall'articolo 9, dall'articolo 10, comma 6, dall'articolo 104, comma 8 e dall'articolo 114, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è dovuta la corresponsione di un contributo per le spese di istruttoria, nella misura minima di euro 20,00 e massima di euro 200,00.

3. Per i procedimenti previsti dagli articoli 22, 23, 24 e 25, del decreto legislativo 285/1992 relativamente alla voltura delle concessioni rilasciate sulla rete viaria regionale è dovuta la corresponsione di un contributo per le spese di istruttoria, nella misura minima di euro 20,00 e massima di euro 40,00.

4. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'importo da corrispondere per ciascuna tipologia di provvedimento di cui ai commi 1, 2 e 3, tenuto conto, altresì, della complessità dell'iter procedurale. Con la medesima delibera sono definite le modalità di versamento del contributo di cui al comma 1 e gli eventuali casi di esclusione. (1) In ogni caso sono escluse dal pagamento delle suddette somme le iniziative promosse esclusivamente per scopi benefici.

5. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate, oltre che alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 16, comma 4 alla costituzione del "Fondo per la manutenzione del materiale rotabile" destinato al rinnovamento e all'ammodernamento dei treni, degli autobus e degli altri mezzi di locomozione su ferro e su gomma non più funzionanti in modo adeguato. (2)

6. Il comma 90 bis dell'articolo 1 della legge regionale 5/2013 è sostituito dal seguente: "90 bis. Per assicurare la continuità del servizio pubblico, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, la Città metropolitana, le Province, i Comuni capoluogo, in sintonia con i compiti di coordinamento dei Comitati di indirizzo e di monitoraggio di cui al comma 90, proseguono nella gestione dei contratti di servizio fino al subentro degli aggiudicatari delle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 89.".

7. Al comma 9  dell'articolo 5 della legge regionale 1/2016, dopo le parole "e Montevergine", sono aggiunte le seguenti: "e della Seggiovia del Laceno".

8. Al comma 115 sexies, dell'articolo 1, della legge regionale  7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla legge di stabilità regionale 2014)   dopo le parole "interamente partecipata" le parole "e ad altre società pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "o, se lo ritenga indispensabile, ad altre società pubbliche" e, dopo le parole "trasporto pubblico su gomma" sono aggiunte le seguenti: "o parte di esso".

9. La lettera d), del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 13 (Disposizione in materia di trasporto scolastico in Campania  e  interventi finanziari per il Piano di forestazione  e bonifica montana) è abrogata.

[10. Al fine di consentire il completamento delle opere di cui al IV protocollo aggiuntivo stipulato in data 23 marzo 2007 tra il Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture, Regione Campania ed ANAS riferite all'intervento "Apertura svincoli SP 1 circonvallazione esterna di Napoli e SP 500", è autorizzato il finanziamento aggiuntivo  a favore delle Città metropolitana di Napoli di euro 300.000,00 nei limiti delle disponibilità di bilancio.] (3)

 

(1) Periodo modificato dall'articolo 12, comma 5, lettera a) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.

(2) Comma modificato dall'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.

(3) Comma abrogato dall'articolo 16, comma 3, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.

 

 

TITOLO V

Misura 2.10 "Sicurezza, cultura della legalità e politiche sociali"

 

 

Art. 20

(Misure a sostegno delle politiche sociali regionali)

1. La Regione promuove e partecipa, anche attraverso i suoi enti strumentali, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio ordinario regionale, ad iniziative di alta formazione del capitale umano, anche per l'accrescimento di competenze per giovani ed occupati.

2. La legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) è così modificata:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente: "3 bis. I Comuni che compongono gli ambiti territoriali così come individuati dalla presente legge, attraverso i propri rappresentanti individuano, a maggioranza assoluta dei componenti, il Comune capofila. Non concorrono a costituire tale maggioranza i rappresentanti degli altri enti istituzionali.";

b) dopo il comma 8 dell'articolo 42 è aggiunto il seguente: "8 bis. Nei singoli esercizi finanziari la Regione, all'atto della dotazione del Fondo sociale per la non autosufficienza, determina l'ammontare della dotazione vincolata nel medesimo esercizio ai pagamenti delle prestazioni socio-sanitarie di natura prevalentemente sanitaria individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie). In attesa dei provvedimenti di cui al presente articolo, i Comuni associati in ambiti territoriali continuano a garantire le coperture delle prestazioni socio-sanitarie mediante il Fondo Unico di Ambito.".

3. Per informare le giovani generazioni sui corretti stili di vita e prevenire fenomeni patologici connessi all'abuso di alcol e droghe, la Regione Campania promuove, a valere sui fondi propri iscritti nel bilancio regionale vigente, una campagna di sensibilizzazione ed informazione sugli effetti dell'alcol e della droga con particolare riferimento alle cosiddette stragi del sabato sera.


 

 

Art. 21

(Contrasto al lavoro irregolare nel settore edile)

1. Per attivare azioni di contrasto al lavoro nero nel comparto delle costruzioni e al fine di promuovere la sicurezza nei cantieri, per i lavori edili privati oggetto di permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), denuncia di inizio attività (DIA), comunicazione inizio lavori (CIL) o comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), il direttore dei lavori, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) provvede:

a) ad acquisire copia delle denunce di inizio lavori effettuate dalle imprese esecutrici agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, per i soggetti obbligati, la denuncia effettuata alla Cassa edile;

b) a trasmettere per via telematica, prima dell'inizio dei lavori, all'Ente bilaterale che si occupa della promozione della sicurezza sul lavoro, all'Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Direzione del lavoro competenti per territorio, la notifica preliminare di cui all'articolo 99 del decreto legislativo 81/2008, afferenti il cantiere, le opere da eseguire e i dati identificativi del committente;

c) a controllare, durante la esecuzione dei lavori, la presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato. Le attività di controllo consistono nella annotazione, sul giornale dei lavori, delle visite che effettua in cantiere, con autonomia decisionale e secondo i criteri che ritiene più adeguati alla specificità di ogni singolo cantiere, e altresì nella comunicazione di eventuali irregolarità al committente, agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al Coordinatore per la sicurezza;

d) a trasmettere allo Sportello unico dell'edilizia (SUE), all'inizio e alla fine dei lavori, il DURC dell'azienda esecutrice, attestante la sua regolarità contributiva e le avvenute comunicazioni di inizio e di fine lavori effettuate agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici e alla Cassa edile competenti per territorio.

2. Il committente dei lavori edili privati, prima di procedere al pagamento della rata di saldo dei lavori, per il tramite del direttore dei lavori, acquisisce il DURC attestante la regolarità contributiva, oppure provvede al saldo di quanto non versato dall'impresa agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici e alla Cassa edile pei i lavori eseguiti.

3. Il direttore dei lavori non può procedere alla richiesta di agibilità dell'opera eseguita, oppure alla dichiarazione di chiusura dei lavori, senza la produzione del DURC e delle dichiarazioni di inizio e fine lavori alla Cassa edile e al SUE.


 

 

Art. 22

(Misure in materia sanitaria)

1. La legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale) è così modificata:

a) il comma 7 dell'articolo 10, è sostituito dal seguente: "7. L'incarico di dirigente di distretto è conferito dal direttore generale secondo le medesime procedure previste dall'articolo 15, comma 7bis, del decreto legislativo 502/1992, e dall'articolo 36 bis, per il conferimento di incarichi di struttura complessa.";

b) alla lettera a) dell'articolo 18 bis, comma 1, la parola "dirigente" è sostituita dalla seguente "esperto";

c)  al comma 5 dell'articolo 18 bis, dopo le parole "previsti dal presente comma" sono aggiunte le seguenti: "e iscritto nell'elenco degli idonei";

d) al comma 6 dell'articolo 18 bis, dopo le parole "direttore generale uscente" sono aggiunte le seguenti "a condizione che lo stesso risulti comunque inserito nell'elenco degli idonei formato ai sensi del presente articolo e";

e) dopo il comma 6 dell'articolo 18-bis, è aggiunto il seguente: "6 bis. Il direttore generale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è nominato secondo la procedura di cui alla presente legge dal Presidente della Regione, sentito il Ministero della salute ai sensi di quanto disposto dall'Intesa stipulata in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1 luglio 2004 in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 288/2003.";

f) il comma 6 dell'articolo 19bis, è sostituito dal seguente: "6. Il collegio di direzione delle AOU  è composto  dal  direttore sanitario, dal direttore amministrativo, dai direttori dei dipartimenti ad attività integrata e dai direttori dei dipartimenti di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.";

g) dopo il comma 1 dell'articolo 22ter, è aggiunto il seguente: "1 bis. La nomina a direttore sanitario e a direttore amministrativo è subordinata al possesso di idonea valutazione positiva dei risultati e degli obiettivi raggiunti nell'ultimo triennio nelle funzioni svolte.";

h) al comma 3 dell'articolo 36 bis, le parole "ai sensi del comma 2 dell'articolo 15ter" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 7 bis dell'articolo 15".

2. La legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20 (Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini – Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 - Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale) è così modificata:

a) dopo il comma 6 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente: "6 bis. Per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del Settore sanitario, le funzioni dell'Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario di cui al presente articolo e all'articolo 2, sono esercitate nell'osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta.";

b) al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole: "e le relative funzioni" sono inserite le seguenti ", comprese quelle di supporto all'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Settore sanitario".

3. Alla luce delle risultanze delle analisi sull'incremento delle patologie tumorali in una zona della Regione Campania svolte, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis della legge 6/2014, dall'Istituto Superiore di Sanità, la struttura amministrativa competente in materia di salute e sicurezza alimentare della Regione Campania, in raccordo con le ASL e le AO dei territori interessati, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva, esclusivamente sulla base degli indirizzi del Commissario di governo per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del Settore sanitario, i percorsi previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) per gli Accordi di Programma Quadro, affinché la Regione Campania, d'intesa con il Governo ed i Comuni interessati, definisca idonee, legittime e concrete risposte ai bisogni dei territori coinvolti prevedendo, per quanto possibile, l'istituzione di un Polo Oncologico Pluri-Territoriale con la riallocazione dell'Ospedale Sant'Alfonso Maria dei Liguori di Sant'Agata dei Goti (BN), la rinaturalizzazione delle Aree agricole a Rischio ambientale,  il riconoscimento di un marchio di Sanità regionale per la tutela delle produzioni agro-zootecniche-alimentari e del pescato. Resta fermo che, per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, le attività di cui al presente comma, sono esercitate esclusivamente nell'osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta.

4. L'articolo 1, della legge regionale 16/2014 è così modificato: 

[a) dopo il comma 151 è aggiunto il seguente: "151 bis. La Regione Campania, ferme restando le prerogative spettanti all'organo commissariale per il piano di rientro della spesa sanitaria, assume le opportune azioni per l'incremento delle strutture accreditate con i sistemi PET/TC anche per superare gli attuali squilibri territoriali di offerta per l'utenza.";] (1)

b) la lettera c), del comma 206, è così sostituita: "c) adozione di metodi, compreso il metodo ABA (Analisi comportamentale applicata), come una delle metodologie a cui ispirare gli interventi, nel rispetto delle Linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti dell'Istituto superiore di sanità;".

 

(1) Lettera abrogata dall'articolo 16, comma 3, lettera c) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.


 

 

TITOLO VI

Misura 2.11 "Interventi finalizzati all'attuazione delle misure previste dal piano di stabilizzazione finanziaria".

 

 

Art. 23

(Riorganizzazione delle agenzie per la difesa del suolo e la tutela ambientale)

1. Per evitare duplicazioni di funzioni per la difesa del suolo e la tutela ambientale e garantirne lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, e con l'obiettivo di conseguire il contenimento della spesa pubblica, la Giunta regionale è autorizzata, con  regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale, entro 160 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare, razionalizzare e riorganizzare l'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (ARCADIS) di cui all'articolo 5, comma 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2004) mediante la soppressione o l'accorpamento o la fusione con altri enti strumentali, nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: (1)

a) armonizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite, nonché riduzione degli organi di governo e di indirizzo;

b) potenziamento dei compiti di vigilanza e controllo del territorio nonché di prevenzione;

c) individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali indispensabili per la realizzazione delle funzioni sociali;

d) ricognizione delle professionalità carenti in modo da valutare l'opportunità di bandire, nei modi e nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, concorsi pubblici per il reclutamento delle risorse umane ritenute necessarie;

e) razionalizzazione delle spese per servizi e locazioni.

2. La Giunta regionale, con  deliberazione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, procede alla ricognizione della dotazione strumentale e finanziaria nonché del personale a tempo indeterminato assunto con concorso ad evidenza pubblica operante presso l'ARCADIS al fine di disporne l'assegnazione presso gli uffici della Regione Campania nei limiti della pianta organica in essere ovvero  presso le Agenzie regionali operanti nel settore della tutela dell'ambiente e della difesa del suolo o altri Enti strumentali regionali, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di pubblico impiego.

3. Il regolamento di cui al comma 1 dispone, altresì, a seconda dei casi di scioglimento, accorpamento o fusione, la cessazione degli incarichi di direzione e di dirigenza e dei rapporti di collaborazione di durata temporanea o occasionale o coordinata e continuativa o di lavoro autonomo in essere presso l'ARCADIS, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11, comma 3 ter del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 . Con il medesimo regolamento, la Giunta dispone la successione della Regione Campania in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ARCADIS alla data di entrata in vigore del citato regolamento, nonché le modalità di prosecuzione delle attività, dei progetti, delle iniziative promosse o realizzate da ARCADIS al momento dell'entrata in vigore del suddetto regolamento.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati:

a) la legge regionale 8 agosto 2014, n. 19 (Definizione dei compiti e delle funzioni dell'Agenzia Regionale Campana per la difesa del suolo – ARCADIS);

b) il comma 5, dell'articolo 5 della legge regionale 8/2004;

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 33 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2008).

5. Per concludere definitivamente il processo di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, la Giunta regionale adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonei provvedimenti al fine di consentire l'utilizzo, anche con il concorso delle associazioni regionali rappresentative delle autonomie locali coinvolte dal sisma, delle risorse stanziate a livello nazionale e non ancora utilizzate. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. In ogni caso l'utilizzo delle suddette risorse avviene nel rispetto e senza ammissione di deroga delle priorità stabilite dall'articolo 2 della legge 23 gennaio 1992, n. 32 (Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76) ed ai sensi della legge regionale 3 dicembre 2003,  n. 20 (Semplificazione dell'azione amministrativa nei Comuni della Regione Campania impegnati nell'opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981).

6. Per l'attuazione del quarto periodo del comma 4, dell'articolo 24 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la Regione Campania provvede, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, per il tramite dell'unione dei Comuni competenti per territorio, al riequilibrio ambientale correlato allo smantellamento della centrale nucleare del Garigliano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(1) Alinea così sostituita dall'articolo 16, comma 3, lettera d) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.


 

 

Art. 24

(Misure di contenimento della spesa pubblica regionale)

1. La Giunta regionale con regolamento ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto, nell'ambito del processo di riordino degli enti infraregionali e delle società partecipate regionali nei limiti della vigente normativa di settore, disciplina i compensi degli amministratori e dei dirigenti dei predetti organismi.

2. La titolarità di uffici o di cariche di livello dirigenziale presso le società interamente partecipate o controllate dalla Regione, direttamente e indirettamente, è a tempo determinato e non può eccedere il triennio, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia.

3. I commi 186, 187, 188, 189 e 190 dell'articolo 1 della legge regionale 16/2014 sono abrogati.

4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica regionale, l'Avvocatura regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 11, comma 8 bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ad assumere il patrocinio degli enti, delle agenzie e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative della Regione senza oneri economici in capo ai medesimi. A tal fine, la Giunta regionale adotta, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema tipo di convenzione che disciplina le relative modalità di collaborazione.

5. Alla lettera a), del comma 51 dell'articolo 1, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2011) le parole "un consigliere provinciale" sono sostitute dalle seguenti: "due consiglieri provinciali".

6. L'articolo 1 della legge regionale 16/2014 è così modificato:

a) al comma 124 dopo la parola "vittime." sono aggiunte le seguenti: "Il Presidente del Consiglio Regionale adotta avviso pubblico per la creazione di una short list per il conferimento dell'incarico di Presidente e componente dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne.";

b) al comma 127 le parole "L'Osservatorio è eletto dal Consiglio regionale." sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio regionale con votazione separata elegge il Presidente ed i componenti dell'Osservatorio.".

7. Ai fini dell'obbligo di rendicontazione delle somme erogate dalla Regione Campania quale contributo per lo svolgimento di attività meritevoli di sostegno regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti norme la Giunta regionale approva un apposito regolamento.


 

 

Art. 25

(Misure per il recupero dei crediti e la razionalizzazione della spesa)

1. Per recuperare tempestivamente crediti vantati dalla Regione Campania nei confronti delle amministrazioni pubbliche territoriali, la legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria 2012) è così modificata:

a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole "posizioni giuridiche negoziali" sono aggiunte le seguenti "nonché da sentenze, decreti ingiuntivi, o altri atti amministrativi e giurisdizionali";

b) dopo il comma 1bis dell'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

"1ter. Per i crediti vantati nei confronti degli enti locali dissestati, rientranti nella massa passiva rilevata dall'organo straordinario di liquidazione, la Regione procede ai sensi dell'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).;

1-quater. Per le medesime finalità del presente articolo, la Giunta regionale è altresì autorizzata a stabilire modalità di recupero dei crediti vantati, senza il gravame degli interessi e rivalutazione del debito, per i i crediti derivanti dall'attuazione dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Trasferimento funzioni a Regioni ed enti locali) e degli articoli 3 e 8 della legge regionale 16 ottobre 1978, n. 42 (Norme sulla soppressione dei patronati scolastici e relativi consorzi provinciali della Regione Campania ed attribuzione dei relativi servizi, beni e personale ai Comuni a norma dell'articolo 45 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616).".

2. Al comma 5 dell'articolo 1, della legge regionale 5/2013 le parole "che hanno ad oggetto attività inerenti o riconducibili all'incarico d'ufficio" sono soppresse.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (Esercizio dell'iniziativa di referendum popolare), è aggiunto il seguente: "2 bis. In caso di elezione del nuovo Consiglio regionale sono fatti salvi, altresì, i risultati dei referendum consultivi già svolti nel biennio precedente alle elezioni del nuovo Consiglio e pubblicati ai sensi dell'articolo 34.".

4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale provvede a riorganizzare i propri uffici al fine di istituire una specifica struttura di supporto all'attività legislativa dei consiglieri regionali, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio del Consiglio regionale.

5. Nell'ambito del programma operativo regionale FESR per la Campania, la Giunta regionale è autorizzata a negoziare con le istituzioni dell'Unione Europea l'individuazione del beneficiario e delle operazioni da finanziare mediante procedure concertative o negoziali anche nelle società non quotate interamente partecipate dall'amministrazione regionale o dagli enti locali della Regione Campania.

6. L'articolo 13 della legge regionale 4/2003 è così modificato:

a) al comma 3 dopo le parole "di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti "salvo quanto dovuto ai sensi dell'articolo 12, comma 1";

b) al comma 4 sostituire il periodo finale da "Nell'ipotesi" fino alle parole "alla nomina dei commissari ad acta." con il seguente: "Nell'ipotesi in cui i Comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma ovvero non sottoscrivano entro 60 giorni dal loro invio da parte del Consorzio le convenzioni, i Consorzi sono autorizzati a riscuotere i canoni loro dovuti con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 12.".

7. Al comma 2 dell'articolo 10, della legge regionale 9 novembre 2015, n. 14 (Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle Province in attuazione della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 e della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014), dopo le parole "oggetto di riordino" sono aggiunte le seguenti "in via prioritaria" e dopo le parole "servizi rimasti in capo alle Province ed" sono aggiunte le seguenti ", in via subordinata,".


 

 

Art. 26

(Misure per il contenimento della spesa del Consiglio regionale)

1. L'articolo 20 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) è abrogato. Sono fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione, di cui alla disposizione abrogata.

2. L'articolo 2 della legge regionale 1/2016 è così modificato:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a introdurre misure corrispondenti al presente articolo nell'ambito del proprio ordinamento, nonché a individuare il numero delle risorse umane effettivamente indispensabili per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle funzioni dei Gruppi consiliari, delle Commissioni, dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dell'Ufficio del rappresentante dell'Opposizione. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio per tutti gli incarichi conferiti al personale estraneo all'Amministrazione, escluso quello dei Gruppi consiliari, è delegato a definire le competenze e responsabilità in merito all'instaurazione del rapporto di lavoro in capo all'Amministrazione del Consiglio e, per il personale tutto, i relativi oneri amministrativi e finanziari, nonché i conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali. Ai soli fini del computo della spesa per gli uffici e gli organismi di cui al presente comma, fermo restando i limiti di spesa imposti dalla normativa nazionale, il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti e società interamente controllate o partecipate dalla Regione, si considera quale dipendente dello stesso Ente, senza gravare sulla voce di spesa relativa ai contratti per il personale esterno all'Amministrazione regionale. I consiglieri eletti a partire dalla X legislatura possono richiedere di aderire al sistema previdenziale contributivo. L'Ufficio di Presidenza determina criteri e modalità per l'applicazione del sistema contributivo anche sulla base della disciplina del modello pro rata prevista per i componenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica.";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le risorse finanziarie trasferite o assegnate ai Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2012 n. 38 (Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 - Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2013, n. 213) non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reinscrizione alle competenze dell'esercizio successivo. Al termine della legislatura, o in caso di eventuale scioglimento, gli avanzi sono rescritti nel bilancio della Regione a favore del fondo di cui al comma 4. A decorrere dalla X legislatura, il tetto complessivo in termini finanziari della spesa per il personale dei gruppi consiliari non può in ogni caso superare il tetto massimo fissato dalla normativa nazionale vigente in materia ed è utilizzato per il reclutamento del personale a disposizione degli stessi senza distinzioni per tipologia di chiamata o di contratti. La spesa per le assunzioni di personale con contratti di natura privatistica è subordinata, altresì, al rispetto delle norme di legge in materia ed è effettuata nei limiti previsti dalle disposizioni volte al contenimento della spesa pubblica e fino alla concorrenza della spesa massima di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. La legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (Funzionamento dei gruppi consiliari) è così modificata:

a) il comma 3, dell'articolo 3, è sostituito dal seguente:

"3. Il rendiconto e la documentazione a corredo, sono trasmessi dal Presidente di ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente del Consiglio regionale trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo consiliare alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione.";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Se la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontra che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sono conformi alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente del Consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione.

3 ter. L'omessa regolarizzazione comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.

3 quater. L'obbligo di restituzione di cui al comma 3 ter consegue, inoltre, alla mancata trasmissione del rendiconto, imputabile a responsabilità esclusiva del Presidente del Gruppo, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti entro il termine di sessanta giorni individuato ai sensi del comma 3, oppure alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3 quinques. Nei casi previsti ai commi 3 ter e 3 quater, l'obbligo di restituzione si realizza mediante predisposizione di apposito piano di rientro, approvato dall'Ufficio di Presidenza, che contempla progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al Gruppo per le spese di funzionamento di cui al comma 1.

3 sexies. Nell'ipotesi di cessazione del Gruppo o di fine legislatura, l'obbligo di restituzione è adempiuto a mezzo di compensazione con i contributi già restituiti o da restituire.

3 septies. Le somme già riscosse ed eventualmente restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce: altre spese.".


 

 

Art. 27

(Carta zero e processi di digitalizzazione)

1. Per conseguire un significativo risparmio di spesa nonché ridurre l'inquinamento ambientale, gli organi e gli uffici amministrativi della Giunta e del Consiglio regionale nonché degli enti strumentali regionali adottano, ai fini delle reciproche comunicazioni, esclusivamente il servizio di posta elettronica ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

2. Nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia e, in particolare, del Codice dell'Amministrazione digitale, è fatto divieto agli uffici del Consiglio e della Giunta e degli enti strumentali regionali di utilizzare il supporto cartaceo per la trasmissione di atti, documenti amministrativi, disegni o proposte di legge ed emendamenti.

3. Nell'ambito del processo di digitalizzazione della Regione Campania, è fatto obbligo alle strutture regionali, agli enti, alle agenzie regionali, alle società partecipate e a tutti gli organismi cui partecipa la Regione, di uniformarsi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Linee guida per l'inserimento ed il riuso di programmi informatici o parti di essi pubblicati nella Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili adottate dall'Agenzia Digitale per l'Italia ai sensi degli articoli 67, 68, 69 e 70 del decreto legislativo 82/2005.

4. Ciascun ufficio dirigenziale del Consiglio e della Giunta regionale individua, al proprio interno, il responsabile dell'attuazione della presente norma. Ogni sei mesi i vertici delle strutture amministrative regionali trasmettono al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione circa l'attuazione del presente articolo e i risparmi di spesa conseguiti, non inferiori, in ogni caso, al 30 per cento della spesa impegnata, nel precedente anno, per i servizi di riproduzione fotostatica e di acquisto carta.

5. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio per il personale dell'Amministrazione regionale il mancato rispetto del presente articolo.

6. I risparmi conseguiti dall'attuazione del presente articolo confluiscono nel Fondo "Eduardo e Luca De Filippo per le politiche giovanili" di cui all'articolo 2, comma 4 della legge regionale 1/2016.


 

 

Art. 28

(Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2012, n. 24)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 (Campania Zero-norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità) è così modificato:

a) all'alinea dopo la parola "capi dipartimento" sono aggiunte le seguenti "o direttori generali";

b) alla lettera a) dopo la parola "gli assessori" sono aggiunte le seguenti "ed i consiglieri comunali".


 

 

Art. 29

(Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore)

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca