Legge Regionale 16 febbraio 1977, n. 14.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 26 luglio 2002, n. 15, 11 agosto 2005, n. 1529 dicembre 2018, n. 607 agosto 2020, n. 37 e 28 dicembre 2021,n. 31.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 16 febbraio 1977, n. 14.


«Istituzione della Consulta regionale femminile»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

Al fine di promuovere un programma di iniziative tese, in armonia allo spirito della Costituzione Repubblicana e dello Statuto della Regione Campania ed in conformità della risoluzione delle Nazioni Unite, ad agevolare l'effettiva partecipazione della donna alle determinazioni e scelte di politica economica e sociale del Paese, è istituita la Consulta regionale per la condizione della donna, composta:

a) dal Presidente del Consiglio Regionale o da un suo delegato;

b) dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative;

d) da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori autonomi, maggiormente rappresentative;

e) una rappresentante designata dalle forze politiche che abbiano ottenuto almeno un seggio nelle ultime elezioni regionali; (1)

f) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni femminili con organizzazione nazionale, e da una rappresentante per ciascuna delle associazioni femminili finora organizzate nel Comitato Associazioni femminili campane, che non siano già rappresentate per altro titolo;

g) da una rappresentante per ogni movimento a carattere nazionale, istituzionalmente finalizzato al perseguimento della soluzione dei problemi inerenti la condizione della donna.

 

(1) Lettera sostituita dall'articolo 33, comma 10, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.



 

Art. 2

La Consulta:

1) Collabora con la Regione nell' indagine conoscitiva sulla condizione delle donne in Campania, in particolare:

- in ordine alla presenza del lavoro femminile nell' agricoltura, nell' industria, nel pubblico impiego, nella scuola, nei servizi sociali, nel commercio, nell' artigianato, ed in tutte le altre attività che concorrono allo sviluppo della Società;

- in ordine al grado di istruzione, al livello e all' estensione della qualificazione della forza lavoro femminile, finalizzati ai settori lavorativi di cui sopra;

2) formula proposte e suggerimenti da utilizzare al Consiglio regionale, in ordine all' istituzione di servizi sociali che permettano alla donna di svolgere compiutamente il suo ruolo nella società e nella famiglia, per lo sviluppo dell' occupazione femminile e per la sua qualificazione professionale;

3) promuove iniziative, convegni, seminari, ricerche finalizzate al raggiungimento della parità di genere. (1)

 

(1) Punto sostituito dall'articolo 1, comma 45 della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60.

 

 

Art. 3 (1)

1. La Consulta è nominata con decreto dal Presidente del Consiglio regionale all'inizio di ciascuna legislatura. Alla scadenza resta in carica fino all'insediamento del nuovo organismo.

2. La Consulta è presieduta da una sua componente, eletta ogni trenta mesi fra le donne che ne fanno parte.

3. La presidente è eletta con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con la maggioranza semplice in seconda convocazione.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge regionale 7 agosto 2020, n. 37. In precedenza il primo comma era stato sostituito dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15.



 

Art. 4

1. Ai componenti della Consulta regionale femminile spetta un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge regionale n. 10/2001, articolo 75, comma 4, terzo capoverso, per non più di due sedute al mese. (1)

La consulta ha sede presso il Consiglio Regionale e viene convocata su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

La Consulta si avvale, nella esplicazione della propria attività, della collaborazione delle istituzioni culturali pubbliche, nonchè delle associazioni culturali e professionali presenti nella Regione.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 11, comma 2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15.



 

Art. 5 (1)

1. La Consulta approva un proprio regolamento che ne disciplina le modalità di funzionamento. Esso è sottoposto a ratifica dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Il regolamento prevede necessariamente la decadenza dei componenti in caso di plurime assenze alle riunioni della Consulta.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2020, n. 37.



 

Art. 6 (1)

1. La Consulta approva annualmente, con le stesse modalità di voto di cui all'articolo 3, comma 3, un programma di attività con la previsione di spesa, nei limiti delle disponibilità di bilancio, che è sottoposto all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera c) della legge regionale 7 agosto 2020, n. 37.


 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
 
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.
 
Napoli, 16 febbraio 1977
Russo