Legge Regionale 7 marzo 1973, n. 9.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 9 dell'8 marzo 1973


«Norme sul contenzioso tributario e sanzioni»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

 

la seguente legge:

TITOLO I

CONTENZIOSO


 

Art. 1

Avverso l'accertamento, la riscossione ed il rimborso dei tributi regionali è ammesso ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta Regionale.

Tale ricorso è alternativo ai ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali.

Resta ferma l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario.

Qualora l'interessato abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine dei sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.


 

 

Art. 2

Avverso gli atti di cui all'art. 1, il ricorso al Presidente della Giunta Regionale deve essere proposto entro trenta giorni dalla data in cui l'interessato abbia avuto notificazione o comunicazioni dell'atto o, comunque, da quando ne abbia avuto piena conoscenza.


 

 

Art. 3

Il ricorso diretto al Presidente della Giunta Regionale, redatto su carta da bollo, deve essere recapitato a mano o inviato a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, entro il termine di cui al precedente articolo .

Nel primo caso l'Ufficio ne rilascia ricevuta.

Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

L'Ufficio ricevente, nel termine di trenta giorni deve trasmettere alla Regione il ricorso, gli atti relativi e le deduzioni sui singoli motivi del ricorso, dando nel contempo comunicazione al ricorrente del deposito degli atti e avvertendolo, altresì, della facoltà di esaminarli, di estrarne copia e di presentare, entro il termine di 20 giorni, le eventuali osservazioni.

L'Ufficio regionale tributario trasmette immediatamente e secondo l'ordine cronologico di ricezione, gli atti al Presidente della Giunta Regionale, con parere motivato, comunicando al ricorrente la data di trasmissione.

Il Presidente della Giunta Regionale, decide definitivamente, con decreto motivato, entro il termine di 60 giorni dalla suddetta data. Il decreto deve essere comunicato sia al ricorrente, sia all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.


 

 

Art. 4

Nel caso di accoglimento del ricorso, la decisione del Presidente della Giunta Regionale viene comunicata al contribuente e trasmessa per l'esecuzione all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Decorso il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 senza che il Presidente della Giunta Regionale abbia emesso la propria decisione, l'azione giudiziaria davanti al giudice ordinario può essere proposta entro sei mesi dalla scadenza di detto termine.


 

 

Art. 5

Contro la decisione del Presidente della Giunta Regionale, ferma restando l'azione giudiziaria innanzi al giudice ordinario, può essere proposto ricorso in revocazione per errore materiale o sulla identità del soggetto passivo ovvero per recupero di un documento decisivo.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 90 giorni dalla notifica della decisione, o dalla data di ritrovamento del documento.

Si osservano, per il ricorso di cui al presente articolo, le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 del precedente articolo 3.


 

 

TITOLO II

VIOLAZIONI E SANZIONI


 

Art. 6

Per il mancato pagamento dell'imposta sulle concessioni regionali nei termini e con le modalità stabilite dalla legge regionale n. 1 del 26 gennaio 1972, si applica la pena pecuniaria prevista dalle leggi dello Stato in materia.

In caso di corresponsione del tributo non oltre il 30.mo giorno dalla scadenza, in luogo della pena pecuniaria di cui al comma precedente, si applica la soprattassa prevista dalle leggi dello Stato in materia.

Per le violazioni alle disposizioni relative alla applicazione della tassa regionale di circolazione si applicano le sanzioni previste dalle leggi statali in materia.

Per le violazioni alle disposizioni relative all'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali si applicano le soprattasse e le ammende previste dalle corrispondenti leggi statali.


 

 

Art. 7

L'accertamento delle violazioni di cui al precedente art. 6 è demandato ai funzionari degli uffici incaricati dell'applicazione dei tributi regionali.

Quando le infrazioni concernono anche un tributo erariale, un esemplare del verbale deve essere trasmesso all'Ufficio competente a conoscere delle infrazioni medesime.

In ogni caso, copia del verbale deve essere consegnata all'interessato.


 

 

Art. 8

Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali è consentito al trasgressore di effettuare l'oblazione nei termini, nei modi e per l'ammontare previsti dalle leggi dello Stato in materia.


 

 

Art. 9

Per le violazioni di cui all'art. 6 per le quali sia prevista la pena pecuniaria, qualora questa sia stata pagata nel termine di cui all'art. 8, il Presidente della Giunta regionale, dopo aver accertato in base agli atti raccolti l'esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore dispone la notifica al trasgressore del verbale di accertamento e lo invita a presentare le sue deduzioni entro il termine di 30 giorni.

Decorso tale termine, il Presidente qualora in base agli atti raccolti e alle deduzioni che siano state presentate accerti la esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore, determina, con provvedimento motivato, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria.

Contro il provvedimento del Presidente della Giunta regionale è proponibile l'azione giudiziaria nei termini previsti dalle leggi dello Stato in materia.


 

 

Art. 10

Per la definizione amministrativa dell'ammenda prevista per la violazione delle norme concernenti la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, si applica la corrispondente normativa statale.


 

 

Art. 11

Le somme relative alle sanzioni per le violazioni delle norme relative all'imposta regionale sulle concessioni statali sono riscosse dagli uffici cui è demandata la riscossione dell'imposta medesima.

Quelle relative alle sanzioni per le violazioni delle norme attinenti agli altri tributi regionali sono riscosse dagli uffici competenti alla riscossione delle somme concernenti le sanzioni per le infrazioni alle norme che disciplinano i corrispondenti tributi erariali, provinciali e comunali.

Ai fini di cui ai precedenti commi copia dei provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta Regionale è trasmessa agli uffici suddetti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 7 marzo 1973

Servidio

 


Avvertenze: le leggi regionali 10 aprile 1980, n. 20 e 19 gennaio 1984, n. 3 hanno abrogato le norme della presente legge non compatibili con le leggi medesime.